Acqua ed energia: la delega al Governo sugli appalti

Razionalizzazione delle procedure di spesa e revisione ed efficientamento delle procedure tra gli obiettivi del provvedimento

Novità sulle  procedure  d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e  dei servizi postali. E' quanto stabilisce la legge 28 gennaio 2016, n. 11 «Deleghe al  Governo  per  l'attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti  di  concessione, sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (in Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2016, n. 23).

Tra le numerose misure disposte:

- la razionalizzazione delle procedure di  spesa;

- la revisione ed efficientamento delle procedure di appalto;

- contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari.

La legge n. 11/2016 entrerà in vigore dal 13 febbraio.

Approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.

Di seguito il testo integrale del provvedimento, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.



Legge 28 gennaio 2016, n. 11 
 

Deleghe al  Governo  per  l'attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del

26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti  di  concessione,

sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e  dei

servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente  in

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

 

in Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2016, n. 23

 


  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato; 

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

 

                              Promulga 

 

la seguente legge: 

 

                               Art. 1 

 

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 18 aprile 2016,  un

decreto legislativo  per  l'attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del

26 febbraio 2014, rispettivamente sull'aggiudicazione  dei  contratti

di concessione, sugli appalti pubblici e  sulle  procedure  d'appalto

degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei

trasporti e dei servizi postali, di seguito  denominato  «decreto  di

recepimento delle direttive», nonche', entro il 31  luglio  2016,  un

decreto legislativo per  il  riordino  complessivo  della  disciplina

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture,  di  seguito  denominato  «decreto  di  riordino»,   ferma

restando la facolta' per il Governo di adottare entro  il  18  aprile

2016 un unico decreto legislativo per le materie di cui  al  presente

alinea, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui

all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei  seguenti

principi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle  migliori

pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea: 

    a) divieto di  introduzione  o  di  mantenimento  di  livelli  di

regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come

definiti dall'articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della  legge  28

novembre 2005, n. 246; 

    b) con il  decreto  di  riordino,  adozione  di  un  unico  testo

normativo con contenuti di disciplina adeguata anche per gli  appalti

di lavori, servizi  e  forniture  denominato  «codice  degli  appalti

pubblici e dei contratti di  concessione»,  recante  le  disposizioni

legislative in materia di procedure di affidamento di gestione  e  di

esecuzione degli appalti pubblici  e  dei  contratti  di  concessione

disciplinate dalle tre  direttive,  che  sostituisce  il  codice  dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, garantendo in  ogni  caso

l'effettivo coordinamento e l'ordinata transizione tra la  previgente

e  la  nuova  disciplina,  anche  in  riferimento,  tra  l'altro,  al

coordinamento con le disposizioni in materia di protezione  e  tutela

ambientale e paesaggistica, di valutazione degli impatti  ambientali,

di tutela e valorizzazione dei beni  culturali  e  di  trasparenza  e

anticorruzione, al  fine  di  evitare  incertezze  interpretative  ed

applicative, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea; 

    c)   previsione   di   specifiche   tecniche   nei   criteri   di

aggiudicazione di un appalto,  nelle  condizioni  di  esecuzione  del

medesimo  nonche'  nei  criteri  per  la  scelta   delle   tecnologie

dell'informazione  e   della   comunicazione   tali   da   assicurare

l'accessibilita' delle persone con  disabilita',  conformemente  agli

standard europei; 

    d) ricognizione e riordino del  quadro  normativo  vigente  nelle

materie degli appalti pubblici e dei  contratti  di  concessione,  al

fine di conseguire una drastica  riduzione  e  razionalizzazione  del

complesso   delle   disposizioni   legislative,    regolamentari    e

amministrative vigenti e un piu'  elevato  livello  di  certezza  del

diritto e di semplificazione  dei  procedimenti,  tenendo  in  debita

considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici  relativi

a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di

attivita' e salvaguardando una specifica normativa per il settore dei

servizi sostitutivi di mensa, nel rispetto di quanto  disposto  dalla

lettera r); 

    e) semplificazione e riordino del quadro normativo  vigente  allo

scopo di predisporre procedure non derogabili riguardanti gli appalti

pubblici  e  i  contratti  di  concessione  e   di   conseguire   una

significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alle  procedure

di gara e alla realizzazione delle opere pubbliche; 

    f) recepimento degli strumenti di  flessibilita'  previsti  dalle

tre direttive; 

    g) previsione di una disciplina applicabile ai contratti pubblici

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore  alle  soglie  di

rilevanza comunitaria e di una disciplina per l'esecuzione di lavori,

servizi e  forniture  in  economia  ispirate  a  criteri  di  massima

semplificazione  e  rapidita'  dei  procedimenti,  salvaguardando   i

principi di trasparenza e imparzialita' della gara; 

    h) puntuale indicazione, in materia di affidamento dei  contratti

nei settori speciali, delle disposizioni ad essi  applicabili,  anche

al fine di favorire la trasparenza nel settore e la piena apertura  e

contendibilita' dei relativi mercati; 

    i) semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione

delle procedure in materia di affidamento degli  appalti  pubblici  e

dei contratti di concessione, attraverso  la  promozione  di  reti  e

sistemi informatici, anche al  fine  di  facilitare  l'accesso  delle

micro, piccole e medie imprese mediante una  maggiore  diffusione  di

informazioni e un'adeguata  tempistica,  e  di  soluzioni  innovative

nelle materie disciplinate, con particolare  riguardo  allo  sviluppo

delle infrastrutture e degli insediamenti  produttivi  strategici  di

preminente interesse nazionale, nonche' all'innovazione tecnologica e

digitale e all'interconnessione della pubblica amministrazione; 

    l)  previsione  di  disposizioni  concernenti  le  procedure   di

acquisizione di servizi, forniture e lavori da applicare in occasione

di emergenze di  protezione  civile,  che  coniughino  la  necessaria

tempestivita'  d'azione  con  adeguati  meccanismi  di  controllo   e

pubblicita'  successiva,  con   conseguente   espresso   divieto   di

affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto  a

quelle ordinarie, ad eccezione  di  singole  fattispecie  connesse  a

particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali; 

    m)  previsione  di  una  specifica  disciplina  per  i  contratti

segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, sottoponendo

tali  affidamenti  al  controllo  della  Corte  dei  conti,  con   la

previsione dell'affidamento del controllo  preventivo  a  un  ufficio

della Corte  organizzato  in  modo  da  assicurare  la  tutela  delle

esigenze di riservatezza,  prevedendo  che  essa  si  pronunci  sulla

legittimita'  e  sulla  regolarita'  dei  medesimi,   nonche'   sulla

regolarita',  sulla  correttezza  e  sull'efficacia  della  gestione,

individuando le  circostanze  che  giustificano  il  ricorso  a  tali

contratti e, ove possibile, le relative modalita'  di  realizzazione,

assicurando nelle procedure di affidamento la  partecipazione  di  un

numero minimo di operatori economici, nonche'  prevedendo  l'adeguata

motivazione nel caso in cui non sia possibile esperire  la  procedura

con un numero  minimo  di  partecipanti  ovvero  i  casi  in  cui  la

negoziazione con piu' di un operatore economico sia incompatibile con

le esigenze di segretezza e sicurezza; 

    n)  individuazione   dei   contratti   esclusi   dall'ambito   di

applicazione del decreto di recepimento delle direttive e del decreto

di  riordino  in  coerenza  con  quanto  previsto   dalle   direttive

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

    o)  riordino  e  semplificazione  della  normativa  specifica  in

materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di

sponsorizzazione, anche tenendo conto  della  particolare  natura  di

quei beni e delle  peculiarita'  delle  tipologie  degli  interventi,

prevedendo altresi' modalita' innovative per le procedure di  appalto

relative a lavori, servizi e forniture e di concessione  di  servizi,

comunque nel rispetto  delle  disposizioni  di  tutela  previste  dal

codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e garantendo la trasparenza e  la

pubblicita' degli atti; 

    p) previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri

di sostenibilita'  energetica  e  ambientale  nell'affidamento  degli

appalti pubblici e dei  contratti  di  concessione,  facendo  ricorso

anche al criterio di aggiudicazione basato sui  costi  del  ciclo  di

vita e stabilendo un maggiore punteggio per i  beni,  i  lavori  e  i

servizi  che  presentano   un   minore   impatto   sulla   salute   e

sull'ambiente; 

    q)  armonizzazione  delle  norme  in  materia   di   trasparenza,

pubblicita', durata e tracciabilita' delle procedure di gara e  delle

fasi ad essa prodromiche e successive, anche al  fine  di  concorrere

alla lotta alla corruzione, di evitare i conflitti d'interesse  e  di

favorire la trasparenza nel settore  degli  appalti  pubblici  e  dei

contratti di concessione: 

      1)  individuando  espressamente  i  casi  nei  quali,  in   via

eccezionale, e' possibile ricorrere alla  procedura  negoziata  senza

precedente pubblicazione di un bando di gara; 

      2) disciplinando le suddette procedure di gara  e  le  relative

fasi  e  durata,  sia  mediante  l'unificazione  delle  banche   dati

esistenti nel settore  presso  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione

(ANAC), con esclusione della banca dati  centralizzata  di  cui  alla

lettera z),  sia  con  la  definizione  di  idonee  misure  quali  la

previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle

norme in materia di appalti pubblici e di contratti  di  concessione,

con particolare riguardo alla fase di esecuzione  della  prestazione,

finalizzati ad evitare la corruzione e i conflitti d'interesse  ed  a

favorire la trasparenza, e la promozione della digitalizzazione delle

procedure stesse, in funzione della loro tracciabilita'; 

      3)  assicurando  comunque  la  trasparenza  degli  atti  ed  il

rispetto  della  regolarita'  contributiva,  fiscale  e  patrimoniale

dell'impresa appaltatrice; 

      4) imponendo  il  ricorso  a  conti  dedicati  per  le  imprese

aggiudicatarie di appalti pubblici attraverso i quali regolare  tutti

i flussi finanziari dei pagamenti verso tutti i prestatori d'opera  e

di lavoro e verso tutte le imprese che  entrano  a  vario  titolo  in

rapporto con  l'impresa  aggiudicataria  in  relazione  agli  appalti

assegnati; 

      5) prevedendo un  sistema  amministrativo,  regolato  sotto  la

direzione dell'ANAC, di  penalita'  e  premialita'  per  la  denuncia

obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive  da  parte  delle

imprese  titolari  di   appalti   pubblici,   comprese   le   imprese

subappaltatrici  e  le  imprese  fornitrici  di  materiali,  opere  e

servizi, prevedendo altresi' uno specifico regime  sanzionatorio  nei

casi di omessa o tardiva denuncia e individuando le norme del  codice

la   cui   violazione   determina   la   comminazione   di   sanzioni

amministrative da parte dell'ANAC; 

      6) attribuendo piena accessibilita', visibilita' e trasparenza,

anche in via telematica, in relazione agli atti progettuali, al  fine

di consentire un'adeguata  ponderazione  dell'offerta  da  parte  dei

concorrenti; 

    r) definizione dei requisiti di capacita'  economico-finanziaria,

tecnica,  ivi  compresa  quella   organizzativa,   e   professionale,

attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, che gli operatori

economici devono possedere per partecipare alle  procedure  di  gara,

tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il piu'  ampio  numero

di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di  trasparenza

e rotazione, nonche' a  favorire  l'accesso  da  parte  delle  micro,

piccole e medie imprese; 

    s) revisione della disciplina in  materia  di  pubblicita'  degli

avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso  a  strumenti  di

pubblicita' di tipo informatico; definizione di indirizzi generali da

parte del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  d'intesa

con l'ANAC, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di

conoscibilita' prevedendo, in ogni caso, la pubblicazione su un'unica

piattaforma digitale presso l'ANAC di tutti i bandi di gara; 

    t) attribuzione all'ANAC di piu'  ampie  funzioni  di  promozione

dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo delle  migliori  pratiche,

di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti

e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti  di

concessione, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione,

intervento cautelare,  di  deterrenza  e  sanzionatorio,  nonche'  di

adozione  di  atti  di  indirizzo  quali  linee  guida,   bandi-tipo,

contratti-tipo ed altri  strumenti  di  regolamentazione  flessibile,

anche dotati di efficacia vincolante e fatta  salva  l'impugnabilita'

di tutte le  decisioni  e  gli  atti  assunti  dall'ANAC  innanzi  ai

competenti organi di giustizia amministrativa; 

    u) individuazione dei casi in cui, con riferimento agli  atti  di

indirizzo di cui alla lettera t), l'ANAC, immediatamente dopo la loro

adozione, trasmette alle Camere apposite relazioni; 

    v) previsione  delle  modalita'  e  dei  soggetti  preposti  alla

rilevazione e alla determinazione annuale  dei  costi  standardizzati

per tipo di lavoro, di servizio e di fornitura; 

    z) riduzione degli oneri documentali ed economici  a  carico  dei

soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi  della  piena

possibilita' di integrazione documentale  non  onerosa  di  qualsiasi

elemento di natura formale della domanda, purche'  non  attenga  agli

elementi  oggetto  di  valutazioni   sul   merito   dell'offerta,   e

semplificazione delle procedure di verifica da parte  delle  stazioni

appaltanti, con particolare riguardo all'accertamento  dei  requisiti

generali  di  qualificazione,  costantemente  aggiornati,  attraverso

l'accesso a un'unica banca dati centralizzata gestita  dal  Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti e la revisione e semplificazione

dell'attuale    sistema    AVCpass,    garantendo    a    tal    fine

l'interoperabilita'  tra  i  Ministeri  e  gli   organismi   pubblici

coinvolti e prevedendo l'applicazione di specifiche sanzioni in  caso

di rifiuto all'interoperabilita'; 

    aa) previsione che, al fine di ridurre gli oneri  documentali,  i

partecipanti alle gare possano utilizzare il documento di gara  unico

europeo (DGUE) o analogo documento predisposto  dal  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti per autocertificare  il  possesso  dei

requisiti; 

    bb)  razionalizzazione  delle  procedure  di   spesa   attraverso

l'applicazione    di     criteri     di     qualita',     efficienza,

professionalizzazione  delle  stazioni  appaltanti,   prevedendo   la

riorganizzazione  delle  funzioni  delle  stazioni  appaltanti,   con

particolare riferimento alle  fasi  di  programmazione  e  controllo,

nonche' prevedendo l'introduzione di  un  apposito  sistema,  gestito

dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso

a valutarne l'effettiva capacita' tecnica e organizzativa, sulla base

di parametri obiettivi; 

    cc) revisione ed efficientamento delle procedure di appalto degli

accordi  quadro,  delle  convenzioni  e  in  genere  delle  procedure

utilizzabili dalla societa' CONSIP Spa, dai  soggetti  aggregatori  e

dalle centrali di committenza, finalizzati a migliorare  la  qualita'

degli  approvvigionamenti  e  a  ridurre  i  costi  e  i   tempi   di

espletamento delle gare promuovendo  anche  un  sistema  di  reti  di

committenza volto a determinare un piu' ampio  ricorso  alle  gare  e

agli affidamenti di tipo telematico, al fine di garantire l'effettiva

partecipazione delle micro, piccole e medie imprese; 

    dd) contenimento dei tempi e  piena  verificabilita'  dei  flussi

finanziari  anche  attraverso  la  previsione  dell'obbligo  per   le

stazioni appaltanti  di  pubblicare  nel  proprio  sito  internet  il

resoconto  finanziario  al  termine  dell'esecuzione  del  contratto,

nonche'  attraverso  adeguate   forme   di   centralizzazione   delle

committenze e di riduzione  del  numero  delle  stazioni  appaltanti,

effettuate sulla base del  sistema  di  qualificazione  di  cui  alla

lettera bb), con possibilita', a seconda del grado di  qualificazione

conseguito,  di   gestire   contratti   di   maggiore   complessita',

salvaguardando l'esigenza di garantire la suddivisione in  lotti  nel

rispetto  della  normativa  dell'Unione  europea,   e   fatto   salvo

l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia,  di  ricorrere  a

forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, a livello

di unione dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad  altro  soggetto

aggregatore secondo la normativa vigente, garantendo  la  tutela  dei

diritti delle minoranze linguistiche come prevista dalla Costituzione

e dalle disposizioni vigenti; 

    ee) introduzione  di  misure  volte  a  contenere  il  ricorso  a

variazioni  progettuali  in  corso  d'opera,  distinguendo  in   modo

dettagliato  tra  variazioni  sostanziali  e  non   sostanziali,   in

particolare nella fase esecutiva e  con  specifico  riferimento  agli

insediamenti produttivi strategici e alle infrastrutture  strategiche

private  di  preminente  interesse  nazionale  di  cui  al  comma   1

dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.  443,  e  successive

modificazioni; previsione che ogni variazione in corso d'opera  debba

essere adeguatamente motivata e giustificata unicamente da condizioni

impreviste e imprevedibili e, comunque, sia  debitamente  autorizzata

dal responsabile unico del  procedimento,  con  particolare  riguardo

all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variazione rispetto a

tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque  denominati  e

assicurando   sempre   la   possibilita',    per    l'amministrazione

committente, di procedere alla risoluzione del  contratto  quando  le

variazioni   superino   determinate   soglie   rispetto   all'importo

originario, garantendo al  contempo  la  qualita'  progettuale  e  la

responsabilita' del progettista in caso di errori di progettazione  e

prevedendo,  altresi',  l'applicazione  di   uno   specifico   regime

sanzionatorio in capo alle  stazioni  appaltanti  per  la  mancata  o

tardiva comunicazione all'ANAC delle variazioni in corso d'opera  per

gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria; 

    ff) utilizzo, nel rispetto dei principi di  trasparenza,  di  non

discriminazione e di parita'  di  trattamento,  per  l'aggiudicazione

degli appalti pubblici e dei contratti di concessione,  del  criterio

dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, seguendo  un  approccio

costo/efficacia, quale il costo del ciclo di  vita  e  includendo  il

«miglior rapporto qualita'/prezzo»  valutato  con  criteri  oggettivi

sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali o  sociali  connessi

all'oggetto dell'appalto pubblico o  del  contratto  di  concessione;

regolazione espressa dei criteri, delle  caratteristiche  tecniche  e

prestazionali e delle soglie di importo entro le  quali  le  stazioni

appaltanti ricorrono al solo criterio di aggiudicazione del prezzo  o

del costo, inteso come criterio del prezzo piu' basso o  del  massimo

ribasso d'asta, nonche' indicazione delle modalita' di individuazione

e valutazione delle offerte anomale, che rendano non predeterminabili

i parametri di riferimento per il calcolo dell'offerta  anomala,  con

particolare riguardo ad appalti di valore inferiore  alle  soglie  di

rilevanza comunitaria; 

    gg) aggiudicazione dei contratti  pubblici  relativi  ai  servizi

sociali e di ristorazione ospedaliera,  assistenziale  e  scolastica,

nonche' a  quelli  di  servizi  ad  alta  intensita'  di  manodopera,

definiti come quelli nei quali il  costo  della  manodopera  e'  pari

almeno  al  50  per  cento   dell'importo   totale   del   contratto,

esclusivamente sulla base del  criterio  dell'offerta  economicamente

piu' vantaggiosa, come definita dalla lettera ff), escludendo in ogni

caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo  o

del costo, inteso come criterio del prezzo piu' basso o  del  massimo

ribasso d'asta; 

    hh) creazione, presso l'ANAC, di un albo  nazionale  obbligatorio

dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti  pubblici  e

contratti di concessione, prevedendo,  tenuto  conto,  a  seguito  di

apposite verifiche,  delle  precedenti  attivita'  professionali  dei

componenti e  dell'eventuale  sussistenza  di  ipotesi  di  conflitti

d'interesse: 

      1) ai fini  dell'iscrizione  all'albo  specifici  requisiti  di

moralita',  di  competenza  e  di  professionalita'  nello  specifico

settore  cui  si  riferisce  il  contratto,  nonche'  le   cause   di

incompatibilita' e di cancellazione dal medesimo albo; 

      2) l'assegnazione dei componenti alle commissioni  giudicatrici

mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati  indicati  alle

stazioni appaltanti in numero almeno doppio rispetto ai componenti da

nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione; 

      3) che l'ANAC adotti con propria determinazione  la  disciplina

generale per la tenuta dell'albo, comprensiva dei criteri per il  suo

aggiornamento; 

    ii) garanzia di adeguati livelli  di  pubblicita'  e  trasparenza

delle procedure anche per gli  appalti  pubblici  e  i  contratti  di

concessione sotto la soglia di  rilevanza  comunitaria,  assicurando,

anche nelle forme  semplificate  di  aggiudicazione,  la  valutazione

comparativa tra piu' offerte, prevedendo che debbano essere  invitati

a  presentare  offerta  almeno  cinque   operatori   economici,   ove

esistenti, nonche' un'adeguata rotazione, ferma restando la  facolta'

per le imprese pubbliche dei settori speciali di cui  alla  direttiva

2014/25/UE  di  applicare  la  disciplina  stabilita  nei  rispettivi

regolamenti, adottati in conformita' ai principi dettati dal Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea a tutela della concorrenza; 

    ll) rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e

di  controllo  della  stazione   appaltante   sull'esecuzione   delle

prestazioni,  attraverso  verifiche   effettive   e   non   meramente

documentali,  con  particolare  riguardo  ai  poteri  di  verifica  e

intervento del  responsabile  del  procedimento,  del  direttore  dei

lavori nei contratti di lavori e del  direttore  dell'esecuzione  del

contratto nei contratti  di  servizi  e  forniture,  nonche'  per  le

verifiche e i controlli relativi all'effettiva ottemperanza  a  tutte

le misure mitigative e compensative e alle  prescrizioni  in  materia

ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e  di

tutela della salute umana, impartite dagli  enti  e  dagli  organismi

competenti, prevedendo un adeguato sistema sanzionatorio nei casi  di

controlli lacunosi ovvero di  omessa  vigilanza.  E'  vietata,  negli

appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del  contraente

generale, l'attribuzione dei compiti di responsabile o direttore  dei

lavori allo stesso contraente generale o soggetto  collegato,  ed  e'

previsto  che  i  soggetti  che  realizzano  insediamenti  produttivi

strategici privati o infrastrutture strategiche private di preminente

interesse nazionale, fermo restando  quanto  previsto  dalla  lettera

sss), debbano adottare forme di contabilita' esecutiva e di  collaudo

analoghe a quelle previste per gli appalti pubblici di lavori; 

    mm) creazione, presso il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono

ricoprire rispettivamente i ruoli  di  responsabile  dei  lavori,  di

direttore dei lavori e di  collaudatore  negli  appalti  pubblici  di

lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, prevedendo

specifici requisiti di moralita', di competenza e di professionalita'

e la  loro  nomina  nelle  procedure  di  appalto  mediante  pubblico

sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti

in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire  e  prevedendo

altresi' che le spese di tenuta dell'albo siano poste  a  carico  dei

soggetti interessati; 

    nn) revisione della disciplina di affidamento degli incarichi  di

collaudo  a  dipendenti  appartenenti   ai   ruoli   della   pubblica

amministrazione e in trattamento di quiescenza, prevedendo il divieto

di affidamento  dell'incarico  di  collaudo  per  appalti  di  lavori

pubblici di importo superiore alle soglie di  rilevanza  comunitaria,

ubicati nella regione sede dell'amministrazione  di  appartenenza,  e

disponendo un limite all'importo dei corrispettivi; 

    oo) valorizzazione della fase progettuale negli appalti  pubblici

e nei contratti di concessione di  lavori,  promuovendo  la  qualita'

architettonica e tecnico-funzionale, anche  attraverso  lo  strumento

dei concorsi di progettazione  e  il  progressivo  uso  di  metodi  e

strumenti  elettronici  specifici,  quali  quelli   di   modellazione

elettronica  e  informativa  per  l'edilizia  e  le   infrastrutture,

limitando radicalmente  il  ricorso  all'appalto  integrato,  tenendo

conto in particolare del contenuto  innovativo  o  tecnologico  delle

opere oggetto dell'appalto o della concessione in rapporto al  valore

complessivo dei lavori e prevedendo di norma  la  messa  a  gara  del

progetto esecutivo; esclusione dell'affidamento dei lavori sulla base

della  sola  progettazione  di  livello  preliminare,  nonche',   con

riferimento all'affidamento dei servizi di ingegneria e  architettura

e di tutti i servizi di natura tecnica, del ricorso al solo  criterio

di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso  come  criterio  del

prezzo piu' basso o del massimo ribasso d'asta; 

    pp) con riferimento alle gare pubbliche per l'acquisto  di  beni,

in linea con quanto sancito  dall'articolo  42,  paragrafo  2,  della

direttiva 2014/24/UE, previsione di specifiche tecniche relative alle

gare da espletare,  soprattutto  in  relazione  a  beni  e  strumenti

informatici e componenti tecnologici,  che  garantiscano  parita'  di

accesso agli  operatori  e  non  costituiscano  ostacolo  alla  piena

attuazione del principio di concorrenza; 

    qq)  riassetto,  revisione  e  semplificazione  dei  sistemi   di

garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli  appalti  pubblici

di lavori, servizi e forniture, al fine di renderli  proporzionati  e

adeguati alla natura delle prestazioni oggetto  del  contratto  e  al

grado di rischio ad esso connesso, nonche' al fine  di  salvaguardare

l'interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei costi, nei tempi

e  nei  modi  programmati  anche  in  caso  di  fatti  imprevisti  ed

imprevedibili  e  non  imputabili   alla   stazione   appaltante,   e

assicurando comunque  l'entrata  in  vigore  della  nuova  disciplina

contestualmente a strumenti attuativi preventivamente concordati  con

gli istituti bancari e assicurativi che  devono  assumersi  i  rischi

d'impresa; 

    rr) revisione e semplificazione della disciplina vigente  per  il

sistema della validazione  dei  progetti,  stabilendo  la  soglia  di

importo al di sotto della quale  la  validazione  e'  competenza  del

responsabile unico del procedimento nonche' il divieto,  al  fine  di

evitare  conflitti  di  interesse,  dello  svolgimento  contemporaneo

dell'attivita' di validazione con quella di progettazione; al fine di

incentivare  l'efficienza  e  l'efficacia  nel  perseguimento   della

realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei  tempi  previsti

dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in  corso  d'opera,  e'

destinata una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a

base di gara per le attivita' tecniche svolte dai dipendenti pubblici

relativamente alla programmazione della spesa per investimenti,  alla

predisposizione e controllo delle procedure di bando e di  esecuzione

dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e  ai  collaudi,  con

particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi,  escludendo

l'applicazione degli incentivi alla progettazione; 

    ss) razionalizzazione ed estensione delle forme  di  partenariato

pubblico privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto e

alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita',

incentivandone l'utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti  di

carattere finanziario innovativi e specifici ed il  supporto  tecnico

alle stazioni appaltanti, garantendo la trasparenza e la  pubblicita'

degli atti; 

    tt) al fine di agevolare e ridurre i  tempi  delle  procedure  di

partenariato   pubblico   privato,   previsione   espressa,    previa

indicazione dell'amministrazione competente, delle modalita' e  delle

tempistiche per addivenire alla predisposizione di specifici studi di

fattibilita' che consentano di porre a gara  progetti  con  accertata

copertura  finanziaria  derivante  dalla  verifica  dei  livelli   di

bancabilita',  garantendo  altresi'  l'acquisizione   di   tutte   le

necessarie  autorizzazioni,  pareri  e  atti  di   assenso   comunque

denominati entro la fase di aggiudicazione; 

    uu)  revisione  del  vigente  sistema  di  qualificazione   degli

operatori economici in base a criteri di omogeneita',  trasparenza  e

verifica formale e sostanziale delle  capacita'  realizzative,  delle

competenze tecniche e professionali, ivi comprese le  risorse  umane,

organiche  all'impresa,  nonche'   delle   attivita'   effettivamente

eseguite, introducendo, inoltre, misure di premialita',  regolate  da

un'apposita  disciplina  generale  fissata  dall'ANAC   con   propria

determinazione e connesse a criteri reputazionali basati su parametri

oggettivi e misurabili e su accertamenti  definitivi  concernenti  il

rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione  dei  contratti  e  la

gestione dei contenziosi, nonche' assicurando gli opportuni  raccordi

con la normativa vigente in materia di rating di legalita'; 

    vv) disciplina del procedimento per la decadenza e la sospensione

delle attestazioni secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 

      1) attribuzione della relativa competenza all'ANAC; 

      2) previsione che il curatore del fallimento possa  partecipare

alle procedure di affidamento delle concessioni e  degli  appalti  di

lavori,  forniture  e  servizi,  che  possa  essere  affidatario   di

subappalti  e  che  possa  stipulare  i  relativi  contratti   quando

l'impresa fallita e' in possesso delle necessarie attestazioni ed  e'

stato autorizzato l'esercizio provvisorio; 

      3) previsione che il curatore del fallimento, quando  e'  stato

autorizzato l'esercizio provvisorio, possa eseguire i contratti  gia'

stipulati dall'impresa fallita; 

      4)  previsione  che  l'impresa  ammessa   al   concordato   con

continuita' aziendale possa partecipare alle procedure di affidamento

delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e  servizi,  o

essere affidataria di subappalti e stipulare  i  relativi  contratti,

senza necessita' di avvalersi  dei  requisiti  di  altro  soggetto  o

dell'attestazione SOA di altro soggetto; 

      5)  previsione  che  l'impresa  ammessa   al   concordato   con

continuita' aziendale o con cessione di  beni  o  che  ha  presentato

domanda di concordato a norma dell'articolo  161,  sesto  comma,  del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, possa eseguire i contratti  gia'

stipulati dall'impresa stessa; 

      6) disciplina dei casi in cui l'ANAC puo', nelle fattispecie di

cui ai numeri 2), 3), 4) e  5),  sentito  il  giudice  delegato  alla

procedura di fallimento o concordato preventivo e acquisito il parere

del  curatore  o   del   commissario   giudiziale,   subordinare   la

partecipazione, l'affidamento di subappalti  e  la  stipulazione  dei

relativi contratti alla necessita' che il  curatore  o  l'impresa  in

concordato si  avvalgano  di  un  altro  operatore  in  possesso  dei

requisiti di carattere generale, di capacita'  finanziaria,  tecnica,

economica, nonche' di  certificazione,  richiesti  per  l'affidamento

dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e

della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del

contratto, le risorse  necessarie  all'esecuzione  dell'appalto  e  a

subentrare all'impresa ausiliata nel caso in  cui  questa  nel  corso

della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto,  non  sia  per

qualsiasi  ragione  piu'  in  grado  di  dare   regolare   esecuzione

all'appalto o alla concessione; 

    zz) revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento,

nel rispetto dei principi dell'Unione europea e di quelli  desumibili

dalla giurisprudenza amministrativa  in  materia,  imponendo  che  il

contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e  i  mezzi

prestati, con particolare  riguardo  ai  casi  in  cui  l'oggetto  di

avvalimento  sia  costituito  da   certificazioni   di   qualita'   o

certificati  attestanti  il  possesso  di   adeguata   organizzazione

imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara, e rafforzando

gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti  e

delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria

nonche'   circa   l'effettivo   impiego   delle   risorse    medesime

nell'esecuzione dell'appalto, al fine di escludere la possibilita' di

ricorso all'avvalimento a cascata e prevedendo che non  possa  essere

oggetto  di  avvalimento   il   possesso   della   qualificazione   e

dell'esperienza tecnica e professionale necessarie  per  eseguire  le

prestazioni da affidare; 

    aaa)  razionalizzazione   dei   metodi   di   risoluzione   delle

controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia

di esecuzione del contratto, disciplinando il ricorso alle  procedure

arbitrali al fine di escludere il  ricorso  a  procedure  diverse  da

quelle  amministrate,  garantire  la  trasparenza,  la  celerita'   e

l'economicita' e assicurare il possesso dei requisiti di  integrita',

imparzialita' e  responsabilita'  degli  arbitri  e  degli  eventuali

ausiliari; al fine di garantire l'efficacia  e  la  speditezza  delle

procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti  relativi  ad

appalti pubblici di lavori, previsione, nel rispetto  della  pienezza

della tutela giurisdizionale, che,  gia'  nella  fase  cautelare,  il

giudice debba tener conto del disposto dell'articolo  121,  comma  1,

del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso

al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e, anche nelle  ipotesi

di cui all'articolo 122 e nell'applicazione dei criteri ivi previsti,

debba valutare se il rispetto di esigenze imperative  connesse  a  un

interesse generale possa influire sulla misura cautelare richiesta; 

    bbb) revisione e razionalizzazione  del  rito  abbreviato  per  i

giudizi di cui alla lettera a) del  comma  1  dell'articolo  119  del

codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso  al

decreto  legislativo  2  luglio  2010,   n.   104,   anche   mediante

l'introduzione di  un  rito  speciale  in  camera  di  consiglio  che

consente   l'immediata   risoluzione   del    contenzioso    relativo

all'impugnazione dei provvedimenti di  esclusione  dalla  gara  o  di

ammissione alla gara per carenza  dei  requisiti  di  partecipazione;

previsione della preclusione della contestazione  di  vizi  attinenti

alla fase di  esclusione  dalla  gara  o  ammissione  alla  gara  nel

successivo  svolgimento  della  procedura  di  gara  e  in  sede   di

impugnazione  dei  successivi  provvedimenti  di  valutazione   delle

offerte e di aggiudicazione, provvisoria e definitiva; 

    ccc) miglioramento delle condizioni di accesso al  mercato  degli

appalti  pubblici  e  dei  contratti  di   concessione,   anche   con

riferimento ai servizi di architettura  e  ingegneria  e  agli  altri

servizi  professionali  dell'area  tecnica,  per  i  piccoli  e  medi

operatori economici, per i  giovani  professionisti,  per  le  micro,

piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, anche

attraverso il divieto di aggregazione  artificiosa  degli  appalti  e

l'obbligo  di  motivazione  della  mancata  suddivisione  in   lotti,

prevedendo in particolare che  la  dimensione  degli  appalti  ed  il

conseguente valore delle gare e dei lotti  in  cui  queste  risultino

eventualmente  suddivise  siano  adeguati  al   fine   di   garantire

l'effettiva possibilita' di  partecipazione  da  parte  delle  micro,

piccole e medie imprese nonche' introducendo misure premiali per  gli

appaltatori e i concessionari che  coinvolgano  i  predetti  soggetti

nelle procedure di gara e nell'esecuzione dei contratti; 

    ddd) valorizzazione delle esigenze sociali  e  di  sostenibilita'

ambientale, mediante introduzione di criteri e modalita' premiali  di

valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di

aggiudicazione,  si  impegnino,  per  l'esecuzione  dell'appalto,   a

utilizzare anche in parte manodopera o  personale  a  livello  locale

ovvero in via prioritaria gli addetti  gia'  impiegati  nel  medesimo

appalto, in ottemperanza ai principi  di  economicita'  dell'appalto,

promozione   della    continuita'    dei    livelli    occupazionali,

semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro,  piccole

e medie imprese, tenendo anche in considerazione  gli  aspetti  della

territorialita' e della filiera corta e attribuendo un peso specifico

anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure  di  accesso

al mercato degli appalti pubblici, comunque nel rispetto del  diritto

dell'Unione europea; 

    eee) garanzia di adeguati livelli di  pubblicita'  e  trasparenza

delle procedure anche per gli  appalti  pubblici  e  i  contratti  di

concessione tra enti nell'ambito  del  settore  pubblico,  cosiddetti

affidamenti in house, prevedendo, anche per questi enti, l'obbligo di

pubblicazione   di   tutti   gli   atti   connessi   all'affidamento,

assicurando,  anche  nelle  forme  di  aggiudicazione   diretta,   la

valutazione sulla congruita' economica delle offerte, avuto  riguardo

all'oggetto   e   al   valore   della   prestazione,   e   prevedendo

l'istituzione, a cura dell'ANAC, di un elenco di  enti  aggiudicatori

di affidamenti in house ovvero che esercitano funzioni di controllo o

di collegamento rispetto  ad  altri  enti,  tali  da  consentire  gli

affidamenti diretti. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo

che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti.  La  domanda  di

iscrizione  consente  all'ente  aggiudicatore,   sotto   la   propria

responsabilita', di conferire all'ente con affidamento  in  house,  o

soggetto al controllo singolo o congiunto o al collegamento,  appalti

o concessioni mediante affidamento diretto; 

    fff) previsione di  una  disciplina  specifica  per  gli  appalti

pubblici di servizi, diversi da quelli aventi  natura  intellettuale,

con particolare riguardo a quelli ad alta intensita'  di  manodopera,

definiti come quelli nei quali il  costo  della  manodopera  e'  pari

almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto,  prevedendo

l'introduzione di «clausole sociali» volte a promuovere la stabilita'

occupazionale del personale impiegato, prendendo a  riferimento,  per

ciascun comparto merceologico o di attivita', il contratto collettivo

nazionale di  lavoro  che  presenta  le  migliori  condizioni  per  i

lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di

aggiudicazione del prezzo o  del  costo,  inteso  come  criterio  del

prezzo piu' basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto

del diritto dell'Unione europea; 

    ggg) previsione di  una  disciplina  specifica  per  gli  appalti

pubblici di lavori e servizi che introduca clausole sociali  volte  a

promuovere la stabilita'  occupazionale  del  personale  impiegato  e

stabilisca che i contratti collettivi  nazionale  e  territoriale  in

vigore per il settore e per  la  zona  nella  quale  si  eseguono  le

prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei

datori   e   dei   prestatori   di   lavoro   comparativamente   piu'

rappresentative sul  piano  nazionale  e  quelli  il  cui  ambito  di

applicazione  sia  strettamente  connesso  con  l'attivita'   oggetto

dell'appalto e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente; 

    hhh)  disciplina  organica  della  materia   dei   contratti   di

concessione mediante  l'armonizzazione  e  la  semplificazione  delle

disposizioni  vigenti,  nonche'  la  previsione  di  criteri  per  le

concessioni indicate nella sezione II del capo I del titolo  I  della

direttiva  2014/23/UE,  nel  rispetto   dell'esito   del   referendum

abrogativo del 12-13 giugno  2011  per  le  concessioni  nel  settore

idrico,  introducendo  altresi'  criteri   volti   a   vincolare   la

concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto

dei  tempi  previsti  dallo  stesso  per   la   realizzazione   degli

investimenti in opere pubbliche,  nonche'  al  rischio  operativo  ai

sensi della  predetta  direttiva  2014/23/UE,  e  a  disciplinare  le

procedure di fine concessione e le modalita' di indennizzo in caso di

subentro; previsione di criteri volti  a  promuovere  le  concessioni

relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico

da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell'Unione europea; 

    iii) obbligo per i  soggetti  pubblici  e  privati,  titolari  di

concessioni di lavori o di servizi pubblici gia' esistenti o di nuova

aggiudicazione, di affidare una  quota  pari  all'80  per  cento  dei

contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di

importo superiore a  150.000  euro  mediante  procedura  ad  evidenza

pubblica, stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da

societa'  in  house  per  i  soggetti  pubblici  ovvero  da  societa'

direttamente o indirettamente controllate o collegate per i  soggetti

privati, ovvero tramite operatori individuati mediante  procedure  ad

evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, nonche'  modalita'  di

verifica del rispetto di tali  previsioni  affidate  anche  all'ANAC,

introducendo  clausole  sociali  per  la  stabilita'  del   personale

impiegato e per la salvaguardia delle professionalita' e  prevedendo,

per  le  concessioni  gia'  in  essere,  un  periodo  transitorio  di

adeguamento non superiore  a  ventiquattro  mesi  ed  escludendo  dal

predetto obbligo unicamente le  concessioni  in  essere  o  di  nuova

aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e le

concessioni  in  essere  o  di  nuova  aggiudicazione  affidate   con

procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione

europea  per  le  quali  continuano   comunque   ad   applicarsi   le

disposizioni in  materia  di  affidamento  di  contratti  di  appalto

vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; 

    lll) avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento

delle nuove concessioni autostradali non meno  di  ventiquattro  mesi

prima della scadenza di quelle in essere, con revisione  del  sistema

delle   concessioni   autostradali,   con   particolare   riferimento

all'introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di proroga,

in conformita'  alla  nuova  disciplina  generale  dei  contratti  di

concessione; 

    mmm) previsione di una  particolare  disciplina  transitoria  per

l'affidamento  delle  concessioni  autostradali  che,  alla  data  di

entrata in vigore del decreto di recepimento delle  direttive,  siano

scadute o prossime alla scadenza, onde assicurare il massimo rispetto

del principio dell'evidenza pubblica, nonche', per le concessioni per

le quali  l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore

esercita sul concessionario un controllo analogo  a  quello  da  esso

esercitato sui propri servizi, dei principi desumibili  dall'articolo

17 della direttiva 2014/23/UE; 

    nnn) individuazione, in tema  di  procedure  di  affidamento,  di

modalita' volte a garantire i livelli  minimi  di  concorrenzialita',

trasparenza, rotazione  e  parita'  di  trattamento  richiesti  dalla

normativa europea anche attraverso la sperimentazione di procedure  e

sistemi informatici gia' adoperati per aste telematiche; 

    ooo)  promozione  di  modalita'  e  strumenti  telematici  e   di

procedure   interamente   telematiche   d'acquisto,   garantendo   il

soddisfacimento dell'obiettivo del miglior  rapporto  qualita'/prezzo

piuttosto che l'indicazione di uno specifico prodotto; 

    ppp) trasparenza nella partecipazione dei  portatori  qualificati

di interessi nell'ambito dei processi  decisionali  finalizzati  alla

programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici  e  contratti

di concessione nonche' nella fase di esecuzione del contratto; 

    qqq) introduzione di forme di dibattito pubblico delle  comunita'

locali  dei  territori  interessati  dalla  realizzazione  di  grandi

progetti infrastrutturali e  di  architettura  di  rilevanza  sociale

aventi  impatto  sull'ambiente,  la   citta'   o   sull'assetto   del

territorio, prevedendo la pubblicazione on line dei progetti e  degli

esiti della consultazione pubblica; le osservazioni elaborate in sede

di consultazione  pubblica  entrano  nella  valutazione  in  sede  di

predisposizione del progetto definitivo; 

    rrr) introduzione nei contratti di lavori, servizi e forniture di

una  disciplina  specifica   per   il   subappalto,   prevedendo   in

particolare: l'obbligo per il concorrente  di  indicare  in  sede  di

offerta le parti del contratto che intende  subappaltare;  l'espressa

individuazione dei casi specifici in cui vige l'obbligo di  indicare,

in sede di offerta, una terna di  nominativi  di  subappaltatori  per

ogni tipologia  di  attivita'  prevista  in  progetto;  l'obbligo  di

dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi  di

esclusione e di sostituire i subappaltatori  relativamente  ai  quali

apposita verifica  abbia  dimostrato  la  sussistenza  di  motivi  di

esclusione; l'obbligo per la  stazione  appaltante  di  procedere  al

pagamento diretto dei subappaltatori  in  caso  di  inadempimento  da

parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore  e  se

la natura del contratto lo consente, per i servizi, le forniture o  i

lavori forniti; ove il subappaltatore  sia  una  microimpresa  o  una

piccola impresa, l'espressa individuazione delle fattispecie  in  cui

la stazione appaltante procede al pagamento diretto, fatta  salva  la

facolta' per le regioni a statuto speciale e le province autonome  di

Trento e di Bolzano,  sulla  base  dei  rispettivi  statuti  e  delle

relative norme di attuazione e nel  rispetto  dei  vincoli  derivanti

dall'ordinamento dell'Unione europea, di disciplinare ulteriori  casi

di pagamento diretto dei subappaltatori; 

    sss) espresso superamento delle disposizioni di cui alla legge 21

dicembre 2001, n. 443, con effetto dalla data di  entrata  in  vigore

del decreto di riordino, prevedendo l'aggiornamento  e  la  revisione

del piano generale dei trasporti e della logistica, di cui al decreto

del  Presidente  della  Repubblica  14  marzo  2001,  pubblicato  nel

supplemento straordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  163  del  16

luglio 2001, la riprogrammazione dell'allocazione delle risorse  alle

opere in base ai criteri individuati  nel  Documento  pluriennale  di

pianificazione, previsto dall'articolo 2 del decreto  legislativo  29

dicembre  2011,  n.  228,   e   successive   modificazioni,   nonche'

l'applicazione delle procedure di valutazione ambientale strategica e

di valutazione di impatto ambientale di cui alla  parte  seconda  del

decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive

modificazioni; previsione che nel Documento di economia e finanza sia

contenuta una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento  delle

opere programmate; previsione di norme di coordinamento e transitorie

per gli interventi per  i  quali  vi  siano  obbligazioni  giuridiche

vincolanti e definizione delle  funzioni  e  dell'organizzazione  del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con riferimento

alle disposizioni del capo IV del  titolo  III  della  parte  II  del

codice di cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e

successive modificazioni. 

  2. Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma  1,  la  Presidenza

del Consiglio dei ministri coordina, di  concerto  con  il  Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'ANAC, lo svolgimento

delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e

privati destinatari della nuova normativa. 

  3. I decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1,  corredati  della

relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma  3,  della  legge  31

dicembre 2009, n. 196, e  successive  modificazioni,  che  dia  conto

della  neutralita'  finanziaria  dei  medesimi  ovvero  dei  nuovi  o

maggiori oneri da essi derivanti,  sono  adottati,  su  proposta  del

Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e   del   Ministro   delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dello

sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari  esteri  e  della

cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia  e  delle

finanze e della difesa, previa acquisizione del parere del  Consiglio

di Stato e della Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del

decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive

modificazioni,  che  si  pronunciano   entro   venti   giorni   dalla

trasmissione. Gli schemi dei decreti legislativi sono contestualmente

trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e  per

i profili finanziari, che si pronunciano entro  trenta  giorni  dalla

trasmissione. Decorsi inutilmente i termini di  cui  al  primo  e  al

secondo periodo, i decreti legislativi possono essere adottati  anche

in mancanza dei pareri. Ove il parere delle Commissioni  parlamentari

indichi specificamente  talune  disposizioni  come  non  conformi  ai

principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il  Governo,

con  le  proprie  osservazioni   e   con   eventuali   modificazioni,

ritrasmette il testo alle  Camere  per  il  parere  definitivo  delle

Commissioni parlamentari  competenti,  da  esprimere  entro  quindici

giorni dall'assegnazione; decorso inutilmente tale termine il decreto

legislativo puo' essere comunque emanato. 

  4. Il decreto di recepimento delle direttive dispone  l'abrogazione

delle parti incompatibili del codice di cui al decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163, e di altre disposizioni, espressamente indicate,

anche prevedendo opportune disposizioni di coordinamento, transitorie

e finali. Il decreto di  riordino  dispone,  altresi',  l'abrogazione

delle ulteriori disposizioni del medesimo codice di  cui  al  decreto

legislativo n. 163 del 2006, del regolamento di cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 5  ottobre  2010,  n.  207,  e  di  altre

disposizioni,  espressamente  indicate,  nonche'  prevede   opportune

disposizioni di coordinamento, transitorie  e  finali.  Tale  decreto

legislativo comprende al suo interno  il  contenuto  del  decreto  di

recepimento delle direttive con le eventuali e opportune disposizioni

correttive e integrative. 

  5. Sulla base del decreto di riordino sono, altresi', emanate linee

guida di  carattere  generale  proposte  dall'ANAC  e  approvate  con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  che  sono

trasmesse   prima   dell'adozione   alle    competenti    Commissioni

parlamentari per il parere. 

  6. L'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

e' disciplinata dalle regioni a statuto  speciale  e  dalle  province

autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi  e  criteri

direttivi desumibili dalle  disposizioni  della  presente  legge  che

costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. 

  7. Gli organi costituzionali stabiliscono  nei  propri  ordinamenti

modalita' attuative dei principi e criteri direttivi  previsti  dalla

presente  legge  nell'ambito  delle  prerogative   costituzionalmente

riconosciute. 

  8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  di  ciascuno  dei

decreti legislativi di cui  al  comma  1  il  Governo  puo'  adottare

disposizioni integrative e correttive nel  rispetto  dei  principi  e

criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo. 

  9. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente

legge, e' comunque vietata negli appalti pubblici di lavori, affidati

a contraente generale ai sensi dell'articolo 176 del codice di cui al

decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive

modificazioni,  l'attribuzione  di  compiti  di  responsabile  o   di

direttore dei lavori allo stesso  contraente  generale.  Il  suddetto

divieto si applica anche alle procedure di appalto gia' bandite  alla

data di entrata in vigore della presente legge, incluse  quelle  gia'

espletate per le  quali  la  stazione  appaltante  non  abbia  ancora

proceduto  alla  stipulazione   del   contratto   con   il   soggetto

aggiudicatario. 

  10. In caso di successione di imprese nel contratto di appalto  con

il medesimo committente e per la medesima attivita' di  call  center,

il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante, secondo

le modalita'  e  le  condizioni  previste  dai  contratti  collettivi

nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del  trasferimento,

stipulati dalle organizzazioni  sindacali  e  datoriali  maggiormente

rappresentative  sul  piano  nazionale.  In  assenza   di   specifica

disciplina nazionale collettiva, il  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche  sociali,  con  proprio   decreto   adottato   sentite   le

organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul

piano nazionale, definisce i criteri generali  per  l'attuazione  del

presente comma. Le amministrazioni pubbliche e le imprese pubbliche o

private che intendono stipulare un contratto di appalto  per  servizi

di  call  center   devono   darne   comunicazione   preventiva   alle

rappresentanze sindacali  aziendali  e  alle  strutture  territoriali

delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano

nazionale. 

  11. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  di

riordino sono abrogate le disposizioni in materia di garanzia globale

di cui agli articoli 129, comma 3, e 176, comma 18, del codice di cui

al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e   successive

modificazioni. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e

fino alla data di entrata in  vigore  del  decreto  di  riordino,  e'

sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti articoli

129, comma 3, e 176, comma 18; agli affidamenti  ai  quali  sarebbero

stati applicabili, nel periodo considerato, i  citati  articoli  129,

comma 3, e 176, comma 18, non si applicano  le  disposizioni  di  cui

all'articolo 113, comma 3, del predetto  codice  di  cui  al  decreto

legislativo n. 163  del  2006,  e  successive  modificazioni.  Quanto

previsto dal presente comma si applica anche  alle  procedure  i  cui

bandi sono stati pubblicati anteriormente alla  data  di  entrata  in

vigore della presente legge, prevedendo comunque  la  riapertura  dei

termini per la presentazione delle offerte e  purche'  non  sia  gia'

intervenuta l'aggiudicazione provvisoria. 

  12. Nel caso in cui il Governo adotti un unico decreto  legislativo

per le materie di cui all'alinea del comma 1: 

    a) il termine di cui al comma 1, lettera sss), e' fissato  al  18

aprile 2016; 

    b) si applica all'unico decreto legislativo la procedura  di  cui

al comma 3; 

    c) l'unico decreto legislativo determina l'abrogazione del codice

di  cui  al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  anche

prevedendo opportune disposizioni  di  coordinamento,  transitorie  e

finali; 

    d) le linee guida di cui al comma  5  sono  adottate  sulla  base

dell'unico decreto legislativo; 

    e) le disposizioni integrative e correttive di  cui  al  comma  8

sono  adottate  entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore

dell'unico decreto legislativo; 

    f) le disposizioni in materia  di  sistema  di  garanzia  globale

richiamate al comma 11 sono abrogate dalla data di entrata in  vigore

dell'unico  decreto  legislativo.  La  sospensione  dell'applicazione

della garanzia globale prevista dal medesimo  comma  11  e'  disposta

dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data

di entrata in vigore dell'unico decreto legislativo. 

  13. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza  con

le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a

legislazione vigente. In conformita' all'articolo 17, comma 2,  della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di  cui

al comma 1 del presente articolo determinino nuovi o  maggiori  oneri

che non trovino compensazione al proprio interno,  i  decreti  stessi

sono emanati solo successivamente  o  contestualmente  alla  data  di

entrata in vigore  dei  provvedimenti  legislativi  che  stanzino  le

occorrenti risorse finanziarie. 

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Allegati

Legge n. 11/2016

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