Acque: le autorizzazioni per il ravvenamento dei corpi idrici

Il D.M. n. 100/2016 persegue l'obiettivo di qualità previsto dall'articolo 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Le autorizzazioni per il ravvenamento o all'accrescimento artificiale  dei corpi idrici sono il contenuto del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 maggio 2016, n. 100, finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo di qualità previsto dall'articolo 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (testo unico ambientale).

In particolare, l'Allegato riporta le istruzioni «Redazione degli elenchi dei corpi idrici sotterranei riceventi e dei corpi idrici donatori da parte delle Regioni e delle Province autonome».

Di seguito il testo integrale del D.M. n. 100/2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 maggio 2016, n. 100

Regolamento recante criteri per il  rilascio  dell'autorizzazione  al
ravvenamento  o  all'accrescimento  artificiale  dei   corpi   idrici
sotterranei al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualita', ai
sensi dell'articolo 104,  comma  4-bis,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152. (16G00111)

in Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2016, n. 136


 Vigente al: 28-6-2016



                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE

  Visto l'articolo 117 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria in materia di acque;
  Vista  la  direttiva  2006/118/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa alla protezione  delle  acque
sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e,   in
particolare, il comma 4-bis dell'articolo 104  che  prevede  che  con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del   mare,   vengano   definiti,   i   criteri   per   il   rilascio
dell'autorizzazione al ravvenamento o  all'accrescimento  artificiale
dei corpi  idrici  sotterranei,  al  fine  del  raggiungimento  degli
obiettivi di qualita' degli stessi corpi idrici di cui agli  articoli
76 e  77  del  medesimo  decreto  legislativo,  nonche'  il  comma  3
dell'articolo  75  dello  stesso  decreto,  che  stabilisce  che   le
prescrizioni tecniche necessarie  all'attuazione  della  Parte  Terza
sono  stabilite  con  uno  o  piu'  regolamenti  adottati  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni;
  Visto l'articolo 116 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e il relativo allegato 11, recante l'elenco indicativo  delle  misure
supplementari da inserire nei programmi di misure e, in  particolare,
la misura supplementare di cui al punto XIV) relativa al ravvenamento
artificiale delle falde acquifere;
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  2009,  n.  30,  e,   in
particolare, l'articolo 4 e l'Allegato 3, parte A, che stabiliscono i
criteri per la definizione del buono stato chimico dei  corpi  idrici
sotterranei;
  Visto il documento della Commissione europea Guidance Document  No.
31 «Ecological flows in the implementation  of  the  Water  Framework
Directive»;
  Acquisito  l'allegato  tecnico  elaborato  dal  gruppo  di   lavoro
istituito con decreto direttoriale 4898/TRI/DI/N del 17 marzo 2014;
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le  Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano
repertorio n. 232/CSR nella seduta del 17 dicembre 2015;
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 388/2016  espresso  dalla
Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  28
gennaio 2016;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota 7680 del 6 aprile 2016;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                                Oggetto

  1. Il presente decreto, ai sensi degli articoli 75, comma 3 e  104,
comma  4-bis,  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.   152,
stabilisce  i  criteri  per  il   rilascio   dell'autorizzazione   al
ravvenamento  o  all'accrescimento  artificiale  dei   corpi   idrici
sotterranei, tramite gli interventi di ricarica controllata dei corpi
idrici sotterranei al  fine  del  perseguimento  degli  obiettivi  di
qualita' ambientale di cui agli articoli 76 e 77 del  citato  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  2. Gli interventi  di  ricarica  controllata  di  cui  al  comma  1
costituiscono misura supplementare ai sensi dell'articolo 116  e  del
punto XIV) dell'Allegato 11 alla Parte III del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152 e concorrono al raggiungimento dell'obiettivo  di
qualita' ambientale dei corpi idrici sotterranei, in coerenza con  le
misure atte a prevenire o limitare le immissioni di inquinanti  nelle
acque sotterranee di cui all'articolo 7 del  decreto  legislativo  16
marzo 2009, n. 30.

                               Art. 2
                              Definizioni

  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni:
    a) corpo idrico donatore: corpo idrico da cui provengono le acque
con le quali viene effettuato l'intervento  di  ricarica  controllata
del corpo idrico sotterraneo ricevente;
    b) corpo idrico sotterraneo ricevente: corpo  idrico  sotterraneo
sottoposto ad intervento di ricarica controllata con  acque  ritenute
idonee ai sensi del presente decreto;
    c) ricarica controllata: intervento finalizzato  al  ravvenamento
del corpo  idrico  sotterraneo,  attraverso  l'immissione  diretta  o
indiretta di acque provenienti da corpi idrici donatori,  allo  scopo
di innalzare il livello piezometrico dell'acquifero e  di  concorrere
al raggiungimento dell'obiettivo di qualita' ambientale;
    d) immissione diretta:  immissione  di  acque  nel  corpo  idrico
sotterraneo ricevente senza processi di  filtrazione  attraverso  gli
strati superficiali del suolo e del sottosuolo;
    e) immissione indiretta: immissione di  acque  nel  corpo  idrico
sotterraneo ricevente mediante processi di filtrazione attraverso gli
strati superficiali del suolo e del sottosuolo.

                               Art. 3
             Criteri generali per la ricarica controllata
                    dei corpi idrici sotterranei

  1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi ambientali di cui agli
articoli 76 e 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  puo'
essere  autorizzata  la  ricarica  controllata   dei   corpi   idrici
sotterranei in stato non «buono» e dei corpi  idrici  sotterranei  in
stato «buono», che tuttavia presentano una tendenza  significativa  e
duratura all'aumento delle concentrazioni di inquinanti, valutata  in
base all'allegato 6 al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30,  e/o
particolari criticita' dal punto di vista quantitativo.
  2. Per  la  ricarica  controllata  dei  corpi  idrici  sotterranei,
purche' il prelievo non comprometta il raggiungimento degli obiettivi
di qualita' ambientale o non  peggiori  lo  stato  dei  corpi  idrici
donatori, puo' essere ammesso:
    a) l'utilizzo delle acque prelevate dai corpi idrici superficiali
classificati in buono stato chimico  e  nel  rispetto  dei  parametri
chimici e  chimico-fisici  compresi  nella  definizione  dello  stato
ecologico, con specifico riferimento ai parametri e relativi standard
di qualita' ambientale di cui, rispettivamente, alla tabella 1/A  del
paragrafo  A.2.6  dell'allegato  1  alla  Parte  Terza  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla  tabella  1/B  del  paragrafo
A.2.7 del medesimo allegato, selezionati secondo i  criteri  indicati
ai punti A.3.2.5 e  A.3.3.4  dell'allegato  1  allo  stesso  decreto,
nonche' alla tabella 4.1.2/a  del  paragrafo  A.4.1  e  alla  tabella
4.2.2/a del paragrafo A.4.2 del medesimo allegato.
    b) l'utilizzo delle acque prelevate dai corpi idrici  sotterranei
in buono stato chimico sulla base dei parametri e  valori  limite  di
cui alla tabella 3 dell'Allegato 3 al decreto  legislativo  16  marzo
2009, n. 30, nonche' sulla base dei  limiti  relativi  alle  sostanze
attive nei pesticidi, compresi i loro pertinenti metaboliti, prodotti
di degradazione e di reazione di cui  alla  tabella  2  del  medesimo
allegato.

                               Art. 4
 Criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla ricarica controllata
                    dei corpi idrici sotterranei

  1. Le Regioni e le Province autonome:
    a) individuano, sulla base dei criteri  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, e all'Allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente  regolamento,  i  corpi  idrici  sotterranei  potenzialmente
idonei a ricevere interventi di ricarica controllata;
    b) individuano i corpi idrici superficiali e  sotterranei  idonei
al prelievo delle acque per interventi di ricarica controllata.
  2. Le Regioni e le Province autonome trasmettono  gli  elenchi  dei
corpi  idrici,  di  cui  al  comma  1,  alle  Autorita'   di   Bacino
distrettuali  territorialmente  competenti,  le   quali   provvedono,
coerentemente con la pianificazione di bacino, ad inserire i predetti
elenchi nei piani di gestione dei distretti idrografici,  predisposti
ai sensi dell'articolo 117, comma 2-bis, del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152.
  3. Non sono tenute agli adempimenti di  cui  ai  commi  1  e  2  le
Regioni e le  Province  autonome  che  non  intendono  includere  gli
interventi di ricarica controllata di cui  al  comma  1  nel  proprio
programma di misure, ai sensi dell'articolo  116  e  del  punto  XIV)
dell'allegato 11 alla parte terza del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152.
  4.  L'intervento  di  ricarica   controllata   e'   soggetto   agli
adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di Valutazione di
Impatto  Ambientale,  fermo  restando  che  con  il  termine   «acque
freatiche» contenuto nelle medesime norme si indica  l'insieme  delle
acque sotterranee.
  5. Il provvedimento di  autorizzazione  alla  ricarica  controllata
rilasciato dalle Regioni e Province autonome prevede, sulla base  dei
criteri stabiliti all'Allegato 1, Parti B e C, le modalita'  tecniche
di esecuzione dell'intervento e indica le attivita' di  monitoraggio,
da  adottarsi  da  parte  del  titolare  dell'autorizzazione  stessa,
finalizzate all'accertamento del rispetto delle prescrizioni disposte
al fine di garantire il raggiungimento degli  obiettivi  di  qualita'
ambientale per il corpo idrico  ricevente  e  il  mantenimento  dello
stato del corpo idrico donatore, secondo i criteri definiti.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

                                                          Allegato 1
                                                         (articolo 4)

Redazione degli elenchi dei corpi idrici sotterranei riceventi e  dei
  corpi idrici donatori da  parte  delle  Regioni  e  delle  Province
  autonome

1. Individuazione preliminare dei corpi idrici sotterranei  idonei  a
ricevere interventi di ricarica controllata (CISR).
    Le  Regioni  e   le   Province   autonome,   nell'effettuare   la
ricognizione  di  cui  all'articolo   4,   comma   1,   lettera   a),
acquisiscono, sulla base della classificazione risultante  dai  Piani
di Gestione e di eventuali altri  dati  disponibili,  validati  dalla
Autorita' di Bacino di riferimento ed utili  a  migliorare  lo  stato
conoscitivo, le informazioni sullo stato quantitativo e chimico,  dei
corpi idrici sotterranei riceventi (CISR), tra cui  quelli  in  stato
non «buono» e, tra i corpi idrici sotterranei, quelli in stato  buono
che  tuttavia  presentano  una  tendenza  significativa  e   duratura
all'aumento delle concentrazioni  di  inquinanti,  valutata  in  base
all'allegato 6, al decreto legislativo 16  marzo  2009,  n.  30,  e/o
particolari criticita' dal punto di vista quantitativo.
    In caso di corpi idrici con utilizzazioni idropotabili  in  atto,
le regioni e province autonome individuano a monte  delle  captazioni
idropotabili, le possibili misure volte a  proteggere  la  captazioni
idropotabili stesse dall'arrivo di sostanze indesiderate.
    Per i corpi idrici sotterranei condivisi  tra  piu'  regioni,  le
stesse   devono   assicurare   un   coordinamento   nella   fase   di
individuazione dei CISR.
    L'elenco e' aggiornato nel contesto dell'aggiornamento del  piano
di gestione ed e' pubblicato sui siti  regionali  e  sui  siti  delle
Autorita' di bacino.
2. Individuazione preliminare dei corpi idrici  donatori  idonei  per
gli interventi di ricarica controllata (CID).
    Le risorse idriche potenzialmente utilizzabili per  la  ricarica,
purche' conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, includono:
      a) acque prelevate da corpi idrici superficiali;
      b)  acque  sotterranee   derivate   da   altri   corpi   idrici
sotterranei;
    La risorsa idrica deve provenire  da  una  fonte  affidabile  che
assicuri quantita' sufficienti e qualita' idonea per il sito  oggetto
della ricarica.
    I corpi idrici superficiali di cui al punto a)  sono  individuati
conformemente alle disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,
lettera a) che presentano adeguati valori di portata,  regime  idrico
perenne e un surplus idrico  che  garantisca  il  mantenimento  dello
stato «buono» Possono essere considerati idonei per i prelievi  anche
corpi idrici superficiali a  carattere  torrentizio  o  intermittente
durante i periodi di piena stagionale,  quindi  con  portata  fluente
superiore al deflusso minimo vitale.
    I  corpi  idrici  sotterranei  di  cui  alla  lettera   b)   sono
individuati tra  quelli  classificati  «in  stato  buono»,  ai  sensi
dell'allegato 1 alla Parte Terza del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, che presentano un bilancio idrico adeguato a  sostenere
il prelievo senza comprometterne lo stato «buono».
    Per i corpi idrici donatori condivisi tra piu' regioni le  stesse
devono assicurare un coordinamento nella fase di individuazione.
    L'elenco dei corpi idrici donatori viene aggiornato nel  contesto
dell'aggiornamento del piano di gestione di Distretto.
B.  Criteri  per  il  rilascio  dell'autorizzazione   alla   ricarica
controllata dei corpi idrici sotterranei.
    Fermi restando gli adempimenti di cui alla normativa nazionale  e
regionale  in  materia  di  procedimenti  di  Valutazione   d'impatto
ambientale, l'autorizzazione e' rilasciata dietro presentazione di:
    1) un progetto preliminare che deve includere almeno le  seguenti
informazioni relative al corpo  idrico  sotterraneo  ricevente  e  al
corpo idrico donatore, rispettivamente scelti dagli elenchi di cui ai
punti a.1 e a.2:
      a) informazioni generali sul corpo idrico sotterraneo ricevente
(scala del corpo idrico):
        1)  esplicitazione  degli  obiettivi  degli   interventi   di
ricarica  controllata  (  miglioramento   qualitativo,   riequilibrio
piezometrico,  riattivazione  delle  risorgive  di  valle,   accumulo
stagionale,  contrasto  dell'intrusione   salina,   contrasto   della
subsidenza,  vivificazione  degli  ecosistemi  terrestri  dipendenti,
etc.) corredata  dalle  informazioni  che  evidenzino  la  necessita'
dell'intervento (stato quali-quantitativo, tendenza);
        2) modello concettuale e bilancio  idrico  del  corpo  idrico
sotterraneo interessato dall'intervento;
        3) ubicazione del sito/siti in cui si prevede  di  effettuare
l'intervento di ricarica  controllata  e  modalita'  prescelte  (Aree
forestali di infiltrazione - AFI, pozzi di infiltrazione, trincee  di
infiltrazione, dispersione sub superficiale, altro);
        4) informazioni sulle interazioni  tra  acque  sotterranee  e
acque superficiali;
        5) caratterizzazione geologica  e  geochimica  del  materiale
costituente il serbatoio acquifero (zona satura e zona insatura);
        6) caratterizzazione geochimica delle acque;
        7)  esame  degli  utilizzi  in  atto  e/o  prevedibili,   con
particolare riferimento all'approvvigionamento di acque da  destinare
al consumo umano.
      b) dettaglio relativo alle caratteristiche dei siti di ricarica
(scala di sito):
        1) geomorfologia del  sito;  stratigrafie  del  suolo  e  del
sottosuolo;
        2) idrologia superficiale  e  caratteristiche  idrogeologiche
del sito;
        3)   attivita'   antropiche   presenti    e    potenzialmente
interferenti con il sito;
        4) disponibilita' e accessibilita' delle aree.
      c) informazioni sul corpo idrico donatore:
      1) nel caso di corpo idrico donatore superficiale:
        a) analisi delle  pressioni  e  dati  sullo  stato  ecologico
(biologico, fisico-chimico, idromorfologico) e chimico;
        b) dati sulla qualita' chimica, biologica e microbiologica al
punto di prelievo;
        c) bilancio idrico del corpo idrico donatore (serie  storiche
dei  valori  di  portata,  dei  dati  meteo-climatici,   prelievi   e
concessioni, ecc.);
        d) informazioni su interazioni con corpi idrici sotterranei;
        e) informazioni sul deflusso minimo vitale.
      2) nel caso di corpo idrico donatore sotterraneo:
        a)  modello  concettuale  dell'acquifero  con  analisi  delle
pressioni e stato chimico e quantitativo;
        b) dati sulla qualita' chimica e microbiologica al  punto  di
prelievo;
        c) bilancio idrico del corpo idrico donatore (serie  storiche
dei valori di portata sorgiva, dei  livelli  piezometrici,  dei  dati
meteo-climatici,  ruscellamento,  evapotraspirazione,  infiltrazione,
prelievi e concessioni, ecc.);
        d) informazioni su interazioni con corpi idrici superficiali;
        e)  informazioni  su  interazioni  con  altri  corpi   idrici
sotterranei.
      2) un progetto definitivo dell'intervento di  ricarica  redatto
anche sulla base dei dati derivanti dal monitoraggio «ante operam» di
cui al punto C.
    Il  progetto  definitivo   deve   riportare   le   modalita'   di
realizzazione della ricarica, gli scenari  idraulici,  idrochimici  e
socioeconomici   derivanti    dall'intervento,    evidenziando,    in
particolare: a) per il corpo idrico sotterraneo ricevente:
      1)  l'andamento  dei  livelli  piezometrici  del  corpo  idrico
sotterraneo;
      2) l'andamento delle portate delle sorgenti  idrogeologicamente
connesse al corpo idrico sotterraneo;
      3) la capacita' di immagazzinamento;
      4) l'andamento temporale dei parametri chimici significativi;
      5) le informazioni sul fenomeno della subsidenza e sui benefici
che possono derivare da un intervento di ricarica  controllata  della
falda;
    b) per il sito (o i siti) di ricarica:
      1) le caratteristiche pedologiche;
      2) le caratteristiche idrogeologiche;
      3) la conducibilita' idraulica verticale nella zona insatura  e
orizzontale nella falda;
      4) la prossimita' ad eventuali corsi d'acqua con alveo a  quota
inferiore  rispetto  alla  piezometrica  di   riferimento   (elementi
drenanti);
      5) la verifica nel tempo e nello spazio della interazione della
ricarica   con   le   eventuali   captazioni   preesistenti   tramite
modellizzazione e valutazione delle variazioni della  qualita'  delle
acque.
    c) per il corpo idrico donatore:
      1) la modellazione del prelievo e della  sua  non  interferenza
con le altre concessioni gia' in essere.
    Il progetto definitivo comprende, inoltre:
      1) la descrizione tecnica delle opere da realizzare;
      2) l'analisi economica dell'intervento  comprensiva  dei  costi
ambientali e della risorsa;
      3)   l'analisi   di   rischio,   includendo   il   rischio   di
contaminazione  chimica  e  microbiologica  in  considerazione  degli
utilizzi delle acque, con particolare riguardo all'approvvigionamento
di acque da destinare a consumo umano;
      4) il piano di gestione e manutenzione;
      5)  il  piano  del  monitoraggio  e  di  controllo  di  cui  al
successivo punto C;
      6) il piano di emergenza.
    Il progetto definitivo deve includere la descrizione dei  sistemi
di monitoraggio e controllo adottati dal  proponente,  con  controlli
periodici delle ARPA/APPA, finalizzati al:
      completamento della caratterizzazione del sito  precedentemente
all'intervento;
      monitoraggio   post   operam   finalizzato   alla   valutazione
dell'efficacia dell'intervento e  alla  individuazione  di  eventuali
effetti indesiderati;
      monitoraggio di «prima allerta» sul  corpo  idrico  donatore  a
monte della derivazione per poter interrompere la ricarica in caso di
transito di sostanze indesiderate o di modificazioni quantitative del
corpo idrico donatore  (es.  portata  inferiore  al  minimo  deflusso
vitale).
    I parametri da considerare, i valori soglia e  le  frequenze  del
monitoraggio, in aggiunta a quelle  gia'  previste  dal  monitoraggio
operativo per quel corpo idrico, deriveranno dall'analisi di  rischio
di cui al punto 3.
    Il monitoraggio quali-quantitativo  delle  acque  destinate  alla
ricarica, predisposto a monte e a valle delle opere di infiltrazione,
deve, inoltre, consentire la valutazione dei benefici raggiunti dalle
misure di  ricarica  controllata,  sia  in  termini  di  riequilibrio
quantitativo che in termini  di  dinamica  chimica  delle  acque  nel
sottosuolo.
    La configurazione minima del sistema di monitoraggio e  controllo
deve prevedere:
      1) portate fluviali;
      2) piezometria della falda acquifera in un adeguato  numero  di
punti ed eventuali portate sorgive ad essa connesse;
      3)  parametri  chimici  e  fisici  atti  a  definire  lo  stato
qualitativo dei corpi idrici coinvolti.
C. Sistema di monitoraggio e controllo.
    1) Monitoraggio ante operam:
      deve  essere  definita  una  rete  di  monitoraggio  progettata
specificamente per l'intervento, con punti a monte e a valle sia  del
sito/siti di ricarica, sia del sito/siti di prelievo. La finalita' di
questa fase  e'  sia  di  definire  il  livello  di  base  chimico  e
quantitativo su cui  valutare  l'efficacia  dell'intervento,  sia  di
ottimizzare la progettazione definitiva  dell'intervento  stesso.  Il
monitoraggio ante operam deve avere una durata di almeno  12  mesi  e
frequenza almeno mensile.
    2. Monitoraggio post operam:
      il monitoraggio post operam si deve basare sulla stessa rete di
cui al punto 1 (ante operam) e deve essere finalizzato sia a valutare
l'efficacia  dell'intervento,  sia  ad   individuare   un   eventuale
deterioramento dello stato del corpo idrico ricevente e/o  del  corpo
idrico donatore.
    Le risultanze  del  monitoraggio  sono  trasmesse  con  frequenza
almeno annuale all'Autorita' concedente l'autorizzazione.
    Nei casi in cui  i  corpi  idrici  oggetto  di  interventi  siano
interessati  da  approvvigionamenti  idro-potabili  i  risultati  dei
monitoraggio, insieme  ad  ogni  altra  informazione  utile  ai  fini
dell'analisi di rischio e contaminazione  chimica  e  microbiologica,
sono trasmessi alle Aziende unita' sanitarie locali  territorialmente
competenti cui spetta  il  giudizio  di  idoneita'  d'uso  dell'acqua
destinata al consumo umano ai sensi dell'articolo  6,  comma  5,  del
decreto legislativo n. 31/2001.
    3. Monitoraggio di prima allerta:
      le infrastrutture per la  ricarica  controllata  devono  essere
dotate,  a  monte  del  punto  di  derivazione,  di  un  sistema   di
monitoraggio ad elevata frequenza o in continuo mediante, ad esempio,
sonde multiparametriche, atto a misurare variazioni significative  di
variabili chimico-fisiche rappresentative. Tale sistema  deve  essere
realizzato  in  modo  da  organizzare   protocolli   gestionali   per
l'interruzione (automatica e manuale) del flusso idrico  di  ricarica
entro  tempi  tali  da  prevenire  ogni   impatto.   Anche   per   le
problematiche inerenti a  fasi  di  scarsita'  idrica  dovra'  essere
previsto un monitoraggio di prima  allerta  che  avra'  comunque  una
dinamica differente a seguito del fenomeno in osservazione.
    Riguardo alle variabili controllate sia nel corpo idrico donatore
che in quello ricevente, dovranno essere preventivamente  definiti  i
criteri, che verranno riportati nel piano di emergenza, per  i  quali
si dovra' procedere all'interruzione  del  prelievo  idrico  e  della
ricarica controllata.

Allegati

D.M. n. 100/2016

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