Acque pubbliche: approvato il piano per la provincia di Bolzano

Definiti anche i criteri per l'utilizzo a scopo potabile, agricolo, idroelettrico, industriale, per innevamento programmato e per pescicoltura e le modalità di utilizzo delle acque sotterranee e delle sorgenti

Approvate le norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia autonoma di Bolzano con la pubblicazione del decreto del presidente della Repubblica 22 giugno 2017, sulla Gazzetta ufficiale del 4 agosto 2017, n. 181.

Messi a punto, tra gli altri:

  • i principi gestionali;
  • la definizione e il miglioramento del bilancio idrico;
  • lo schema di bilancio idrico per il bacino dei fiumi Adige, Piave e Danubio;
  • i criteri per l'utilizzo a scopo potabile, agricolo, idroelettrico, industriale, per innevamento programmato e per pescicoltura;
  • le modalità di utilizzo delle acque sotterranee e delle sorgenti;
  • i provvedimenti di mitigazione e compensazione;
  • gli interventi consentiti nelle aree a pericolo e rischio idrogeologico;
  • la progettazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale;
  • la tutela del demanio idrico;
  • lo smaltimento delle acque di pioggia;
  • i criteri per il calcolo del deflusso minimo vitale (DMV);
  • il ripristino del continuum fluviale.

Di seguito il testo integrale del D.P.R. 22 giugno 2017.

Decreto del presidente della Repubblica 22 giugno 2017

Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione  delle  acque pubbliche della Provincia autonoma di Bolzano. (17A05279)

                 in Gazzetta ufficiale del 4 agosto 2017, n. 181
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visto il regio decreto dell'11 dicembre 1933, n. 1775, «Testo unico

delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;

  Vista la direttiva 2000/60/CE del  23  ottobre  2000,  «Quadro  per

l'azione comunitaria in materia di acque»;

  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio  28   luglio   2004,   recante   «Linee   guida   per   la

predisposizione  del  bilancio  idrico  di  bacino,  comprensive  dei

criteri per il censimento  delle  utilizzazioni  in  atto  e  per  la

definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'art. 22, comma  4,

del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152»;

  Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006  e  ss.mm.ii,

ed in particolare la Parte Terza «Norme  in  materia  di  difesa  del

suolo  e  lotta  alla  desertificazione,  di   tutela   delle   acque

dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 8 novembre 2010, n.  260,  che  costituisce  il

«Regolamento recante i criteri tecnici per la  classificazione  dello

stato dei corpi idrici superficiali,  per  la  modifica  delle  norme

tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme

in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'art.  75,  comma  3,

del medesimo decreto legislativo»;

  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare n. 39 del 24 febbraio 2015 «Regolamento recante

i criteri per la definizione del costo ambientale e del  costo  della

risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua»;

  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare n. 86 del 16 giugno 2015 di approvazione  della

Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici;

  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari

e forestali del 31 luglio 2015 di emanazione delle «Linee  guida  per

la regolamentazione da parte  delle  regioni  e  delle  modalita'  di

quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo»;

  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in

materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il

contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.

670,  che  approva  il  testo  unico   delle   leggi   costituzionali

concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

  Visto in particolare l'art. 14, terzo  comma,  del  predetto  testo

unico, che disciplina l'utilizzazione delle acque pubbliche da  parte

dello Stato e della Provincia autonoma  di  Bolzano,  prevedendo  che

tale utilizzazione, nell'ambito delle rispettive competenze, ha luogo

sulla  base  di  un  piano  generale   stabilito   d'intesa   tra   i

rappresentanti dello Stato e della provincia in seno  a  un  apposito

comitato;

  Visto, l'art. 5 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22

marzo  1974,  n.  381,  come  modificato  dall'art.  2  del   decreto

legislativo 11 novembre 1999,  n.  463  (Norme  di  attuazione  dello

statuto speciale della Regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di

demanio idrico, di  opere  idrauliche  e  di  concessioni  di  grandi

derivazioni a scopo  idroelettrico,  produzione  e  distribuzione  di

energia elettrica), che dispone che detto Piano generale vale  anche,

per il territorio provinciale,  quale  piano  di  bacino  di  rilievo

nazionale e che in tal senso il Ministro dei lavori  pubblici,  nella

sua qualita' di presidente del comitato istituzionale delle autorita'

di bacino di rilievo nazionale,  ed  il  presidente  della  provincia

assicurano,   mediante   apposite   intese,   il   coordinamento    e

l'integrazione delle attivita' di  pianificazione  nell'ambito  delle

rispettive attribuzioni;

  Visto il capo VIII del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,

attuato dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10

aprile 2001, che  attribuisce  al  Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio, con decorrenza dal 1° giugno 2001, l'esercizio

delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela delle acque in

precedenza spettanti al Ministero dei lavori pubblici;

  Vista la sentenza della Corte costituzionale del 6-7 novembre 2001,

n. 353, che ha dichiarato incostituzionale il  seguente  periodo  del

citato art. 5: «Ai fini della definizione della  predetta  intesa  il

Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali  delle

autorita' di  bacino  di  rilievo  nazionale  interessate,  assicura,

attraverso opportuni strumenti di  raccordo,  la  compatibilizzazione

degli interessi comuni a piu' regioni  e  province  autonome  il  cui

territorio ricade in  bacini  idrografici  di  rilievo  nazionale»  e

motivando tale decisione in considerazione del fatto che «le esigenze

di  coordinamento  e  di  integrazione,  indispensabili  in  base  ad

apprezzamento dello stesso  legislatore,  devono  essere  realizzate,

nell'unitarieta'  "della  pianificazione  del   bacino   di   rilievo

nazionale, a livello di organo centrale  o  pluriregionale,  con  uno

degli  ipotizzabili  sistemi,   che   assicuri   effettiva   parita'"

d'intervento di tutte le regioni e province autonome interessate,  in

un giusto procedimento di  partecipazione  equilibrata  dei  medesimi

soggetti, titolari di interessi giuridicamente  rilevanti  sul  piano

costituzionale»;

  Visto  il  «Protocollo   di   intesa   per   il   coordinamento   e

l'integrazione del Piano generale  per  l'utilizzazione  delle  acque

pubbliche relative al territorio della Provincia autonoma di  Bolzano

con i piani di bacino di rilievo nazionale» sottoscritto  nell'agosto

2002 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare e  dai  presidenti  delle  province  autonome  e  delle  regioni

interessate, ovvero Lombardia e Veneto, che disciplina  le  procedure

partecipative in attuazione della sentenza della Corte costituzionale

citata;

  Visto il «Protocollo d'intesa» stipulato in data 1° agosto 2006 tra

la Provincia autonoma di Bolzano, il Ministro dell'ambiente  e  della

tutela del territorio, la Provincia autonoma di Trento e  la  Regione

Veneto, che prevede  il  coordinamento  e  l'integrazione  del  Piano

generale di utilizzazione delle acque pubbliche con i piani di bacino

di rilievo nazionale e prevede una valutazione tecnica congiunta  del

piano da parte della Provincia autonoma di Bolzano,  delle  Autorita'

di bacino del Fiume Adige  e  dell'Alto  Adriatico,  della  Provincia

autonoma di Trento e  della  Regione  Veneto  in  quanto  tale  Piano

concorre alla formazione del  piano  di  gestione  per  il  distretto

idrografico delle Alpi orientali  ai  sensi  della  direttiva  quadro

acque 2000/60/CE;

  Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 2016, n. 294, adottato

ai sensi dell'art. 63, comma 3 del decreto legislativo del  3  aprile

2006, n. 152, con cui sono stati dati indirizzi operativi per l'avvio

delle Autorita' di bacino distrettuali alla cui luce deve essere  ora

letto  il  Protocollo  d'intesa,  per   la   parte   concernente   la

pianificazione di bacino;

  Visti la delibera della Provincia autonoma di Bolzano n.  2458  del

23 luglio 2007, modificata con delibera n. 1735 del 26 giugno 2009  e

successivamente con delibera n. 411 dell'8 aprile 2014 e  il  decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto  2012,  con  i

quali  sono   stati   nominati   rispettivamente   i   rappresentanti

provinciali e quelli statali in seno al Comitato  paritetico  di  cui

all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974;

  Vista la delibera del 26 aprile 2010  n.  704  con  cui  la  giunta

provinciale di Bolzano ha approvato il progetto di Piano generale  di

utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP)  e  le  delibere  del  30

maggio 2011, n. 893 e del 19 settembre  2011,  n.  1427  con  cui  la

giunta provinciale ha approvato alcune modifiche;

  Visto l'art. 8 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.

381/1974, che disciplina  la  procedura  di  approvazione  del  Piano

generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche disponendo che  un

apposito Comitato Stato-Provincia predisponga e adotti il progetto di

piano e lo pubblichi poi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  e

nel Bollettino Ufficiale della Regione;

  Visto il progetto di Piano generale per l'utilizzazione delle acque

pubbliche della Provincia autonoma di Bolzano, adottato dal  Comitato

paritetico con deliberazione del 21 aprile 2016;

  Considerato  che  il  progetto  di  Piano   e'   stato   pubblicato

limitatamente alla Parte 3 «Parte normativa» nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 123 del 27 maggio 2016 e nel supplemento n. 4 del

Bollettino Ufficiale della regione n. 18 del 3 maggio 2016 e l'intero

documento e' stato reso disponibile  per  la  consultazione  pubblica

sulla            pagina            Internet            all'indirizzo:

http://www.provincia.bz.it/agenzia-ambiente/acqua/piano-generale-acqu

a.asp                                                            (ora

http://ambiente.provincia.bz.it/acqua/piano-generale-utilizzazione-ac

que-pubbliche.asp).

  Visto il parere favorevole espresso dalla  giunta  della  Provincia

autonoma di Bolzano nella seduta del 17 gennaio  2017  riguardo  alle

modifiche apportate in ordine alle osservazioni pervenute;

  Visto  il  medesimo  art.  8  del  decreto  del  Presidente   della

Repubblica n. 381/1974, che dispone che il Piano, deliberato  in  via

definitiva dal Comitato paritetico, e' reso esecutivo con decreto del

Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente e del

presidente della giunta provinciale,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale  e  rimane  in  vigore  a  tempo

indeterminato,  fatta  salva  la   sua   revisione   e   i   relativi

aggiornamenti;

  Visto il Piano generale per l'utilizzazione delle  acque  pubbliche

della Provincia autonoma  di  Bolzano,  che  lo  stesso  Comitato  ha

deliberato in via definitiva in data 1° marzo 2016;

  Vista la proposta,  conforme  all'intesa  raggiunta,  del  Ministro

dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  del

presidente della provincia autonoma di Bolzano, resa con note prot. n

164713 del 15 marzo 2017 e nota n. 10221GAB del 28 aprile 2017;

                              Decreta:

                               Art. 1


  E' reso esecutivo, a norma dell'art. 8, quinto comma,  del  decreto

del Presidente della Repubblica 22  marzo  1974,  n.  381,  il  Piano

generale di  utilizzazione  delle  acque  pubbliche  della  Provincia

autonoma di Bolzano, come definitivamente deliberato il 1° marzo 2017

dal Comitato paritetico costituito ai  sensi  dello  stesso  art.  8,

comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.

381.

                               Art. 2


  Le norme di attuazione di  detto  piano  (Parte  3  del  documento)

saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  e  nel

Bollettino Ufficiale della Regione  Trentino-Alto  Adige,  mentre  il

testo integrale dello  stesso  (suddiviso  in  quattro  parti)  sara'

depositato in visione per chiunque  vi  abbia  interesse,  presso  il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  -

Direzione  generale  qualita'  della  vita,  e  presso  la  Provincia

autonoma di Bolzano - Agenzia provinciale per l'ambiente e pubblicato

sulla pagina internet all'indirizzo:

  http://ambiente.provincia.bz.it/acqua/piano-generale-utilizzazione-

acque-pubbliche.aspsul


Capo I 
Disposizioni generali

                                                             Allegato

Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia

                         autonoma di Bolzano

                               Parte 3


                           PARTE NORMATIVA

                               Art. 1.
      Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche


    1. Il presente Piano generale  per  l'utilizzazione  delle  acque

pubbliche e' approvato ai sensi e per gli effetti  dell'art.  14  del

decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto  1972,  n.  670  e

degli articoli 5 e 8 del decreto del Presidente della  Repubblica  22

marzo 1974, n. 381, come da ultimo modificato dal decreto legislativo

11  novembre  1999,  n.  463,  nonche'  osservando   le   indicazioni

procedurali stabilite dal Protocollo d'intesa,  datato  agosto  2006,

per il coordinamento e l'integrazione del Piano  per  l'utilizzazione

delle acque pubbliche relativo alla Provincia autonoma di Bolzano con

i piani di bacino di rilievo  nazionale,  sottoscritto  dal  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e  dai  Presidenti  delle

Province autonome e Regioni interessate.

    2. Il Piano generale e'  diretto  a  programmare  l'utilizzazione

delle acque per i diversi usi e contiene le  linee  fondamentali  per

una  sistematica  regolazione  dei  corsi  d'acqua,  con  particolare

riguardo alle esigenze di difesa del suolo, e  per  la  tutela  delle

risorse idriche.

    3.  Il  Piano  generale   concorre   a   garantire   il   Governo

funzionalmente unitario del bacino idrografico di  rilievo  nazionale

del  Fiume  Adige,  all'interno  del  quale  ricade   il   territorio

provinciale.  Esso  tiene  luogo  del  Piano  di  bacino  di  rilievo

nazionale previsto dalla normativa nazionale  e  di  qualsiasi  altro

piano stralcio dello stesso, ivi compresi quelli prescritti da  leggi

speciali dello Stato. Il Piano generale concorre alla formazione  del

Piano  di  bacino  distrettuale,  di  cui  all'art.  65  del  decreto

legislativo n. 152/2006, e alla formazione del Piano di gestione  per

il distretto idrografico delle Alpi orientali, di  cui  all'art.  117

del decreto legislativo n. 152/2006. Il Piano generale  ottempera,  a

livello  provinciale,  agli  obblighi   derivanti   dalla   direttiva

2000/60/CE.

    4. Le specifiche forme di raccordo tra la Provincia  autonoma  di

Bolzano,  la  Provincia  autonoma  di  Trento,  la  Regione   Veneto,

l'Autorita' di Bacino Nazionale del  Fiume  Adige  e  l'Autorita'  di

Bacino   dei   fiumi   Isonzo,   Tagliamento,   Livenza,   Piave    e

Brenta-Bacchiglione sono definite dal presente Piano generale.


                               Art. 2.

                          Effetti del piano


    1. Ferme restando le competenze riservate alla Provincia autonoma

di Bolzano dallo Statuto speciale di Autonomia e dalle relative norme

di attuazione, il Piano  generale  per  l'utilizzazione  delle  acque

pubbliche ed il relativo Piano stralcio per  l'assetto  idrogeologico

ai sensi del seguente art. 3, comma 2 determinano le  direttive,  gli

indirizzi e i vincoli  ai  quali  devono  conformarsi  i  piani  e  i

programmi  provinciali,  con  riferimento   alle   materie   indicate

dall'art. 65, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

    2. I  vincoli  e  le  misure  espressamente  indicati  dal  Piano

generale di utilizzazione delle acque pubbliche e dal Piano  stralcio

per l'assetto idrogeologico hanno in  ogni  caso  effetto  immediato,

qualora siano piu' restrittivi rispetto ai corrispondenti  vincoli  e

misure previsti dai vigenti  piani  o  programmi  provinciali  ovvero

qualora si  configurino  come  vincoli  e  misure  non  previsti  dai

predetti piani o programmi.

    3. Tali disposizioni si applicano anche  in  relazione  al  Piano

provinciale di sviluppo  e  coordinamento  territoriale  e  ai  piani

urbanistici comunali ad esso subordinati, nonche' con riferimento  ai

piani e ai programmi degli enti locali.

    4. Il presente Piano generale e il Piano stralcio  per  l'assetto

idrogeologico sostituiscono ogni altra  disposizione  e  indicazione,

anche cartografica, contenuta nei piani e nei provvedimenti  adottati

o  approvati  dalle  Autorita'  di  bacino  di  interesse  nazionale,

eventualmente applicabili sul territorio provinciale fino  alla  data

di entrata in vigore del presente Piano.


                               Art. 3.

                           Piani stralcio

    1. Il Piano generale per l'utilizzazione  delle  acque  pubbliche

per la Provincia di Bolzano, viene integrato da  due  piani  stralcio

relativi a settori funzionali interrelati rispetto ai  contenuti  del

Piano, la cui redazione avviene ai sensi dell'art. 65,  comma  8  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

    2. Il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico: Tale  piano  di

settore individua e perimetra  le  aree  di  pericolo  e  di  rischio

idrogeologico e prescrive, per esse, le  misure  di  salvaguardia  ai

sensi dell'art. 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  Il

Piano stralcio per l'assetto idrogeologico viene approvato  ai  sensi

degli articoli 5 e 8 del decreto del Presidente della  Repubblica  22

marzo 1974, n. 381.

    3. Il Piano di tutela delle acque: Tale piano  stralcio  persegue

la  tutela  dei  corpi  idrici  nei  loro   aspetti   qualitativi   e

quantitativi; i relativi contenuti sono definiti dall'art.  27  della

legge provinciale 18 giugno 2002, n.  8.  La  Provincia  autonoma  di

Bolzano approva il Piano di tutela delle acque, in  coerenza  con  il

Piano generale per l'utilizzazione delle acque  pubbliche  e  con  il

Piano stralcio per l'assetto idrogeologico,  ai  sensi  dell'art.  27

della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, tenuto conto del parere

delle Autorita'  di  bacino  di  rilievo  nazionale  territorialmente

interessate. Le Autorita' di  bacino  si  pronunciano  entro  novanta

giorni dal ricevimento della richiesta della  Provincia  autonoma  di

Bolzano; decorso tale  termine,  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano

provvede in ogni caso alla  conclusione  del  procedimento  anche  in

assenza dei pareri richiesti.


                               Art. 4.
                 Modifiche e integrazioni del Piano

    1. Procedura ordinaria: Ai fini dell'introduzione di  sostanziali

modifiche  nel  Piano  generale  per  l'utilizzazione   delle   acque

pubbliche e nel Piano Stralcio  per  l'Assetto  Idrogeologico,  anche

qualora esse si rendano necessarie al fine di conformarne i contenuti

alle  indicazioni  della  legislazione  statale  e  comunitaria,   si

osservano  le  indicazioni  procedurali  stabilite   dal   Protocollo

d'intesa, sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela  del

territorio  e  dai  Presidenti  delle  Province  autonome  e  Regioni

interessate.

    2. Procedura semplificata: La Provincia autonoma di Bolzano  puo'

apportare modificazioni e integrazioni al Piano generale e  al  Piano

stralcio per l'assetto  idrogeologico,  con  procedura  semplificata,

qualora  le  suddette  modificazioni  e  integrazioni  non  siano  in

contrasto con l'impianto e il disegno complessivi  del  Piano  e  non

comportino  variazioni  significative   al   Governo   funzionalmente

unitario o all'assetto dei bacini idrografici di rilievo nazionale.

    Si distinguono, al  proposito,  due  diversi  tipi  di  procedure

semplificate.

    a)  Qualora  dette  modificazioni   e   integrazioni   comportino

importanti e chiaramente individuabili ripercussioni al di fuori  del

territorio provinciale, o riguardino le norme di Piano, la  Provincia

autonoma  di  Bolzano  convoca  preventivamente  una  conferenza   di

servizi, alla  quale  partecipano  il  rappresentante  del  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'Autorita' di bacino

nazionale del Fiume Adige, dell'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo,

Tagliamento, Livenza,  Piave  e  Brenta-Bacchiglione,  della  Regione

Veneto e della Provincia autonoma di Trento. La conferenza valuta  se

ricorrono le condizioni che consentono l'applicazione della procedura

semplificata ed esprime il proprio parere tecnico sulla  proposta  di

modifica o integrazione del Piano. La Provincia autonoma  di  Bolzano

provvede quindi alla relativa approvazione dei provvedimenti, qualora

la conferenza si esprima favorevolmente all'unanimita' dei presenti.

    b) Qualora dette  modificazioni  e  integrazioni  non  comportino

importanti ripercussioni individuabili al  di  fuori  del  territorio

provinciale,  la  Provincia  autonoma   di   Bolzano   trasmette   le

modificazioni e le  integrazioni  del  Piano  generale  o  del  Piano

stralcio per  l'assetto  idrogeologico  alla  Provincia  autonoma  di

Trento, alla Regione Veneto e all'Autorita' di Bacino  Nazionale  del

Fiume Adige e all'Autorita' di Bacino dei fiumi Isonzo,  Tagliamento,

Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione. Qualora nessuna di esse esprima

dissenso motivato entro  i  successivi  trenta  giorni  la  Provincia

procede  alla  loro   approvazione   prescindendo   dalle   modalita'

procedurali previste alla lettera a).

    3. Le deliberazioni della Giunta provinciale adottate nell'ambito

della procedura semplificata sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

e nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  ed

entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo  a  quello  della
ro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Capo II
 Bilancio idrico

                              Art. 5.

                   Definizione del bilancio idrico


    1. Per bilancio idrico si intende  il  bilancio  fra  le  risorse

idriche  disponibili  in  una  determinata  area  di  riferimento,  o

comunque in essa  reperibili,  e  i  fabbisogni  per  i  diversi  usi

esistenti o previsti per il futuro. Il  bilancio  idrico  costituisce

uno  strumento  di  analisi,  sulla  base  del  quale  e'   possibile

sviluppare scenari di gestione delle risorse idriche compatibili  con

la loro  tutela  quantitativa  e  qualitativa.  La  conoscenza  delle

componenti del ciclo idrologico, e della  conseguente  disponibilita'

delle risorse idriche, risulta infatti  necessaria  a  tutelare  tali

risorse non solo dal punto di vista  quantitativo,  promuovendone  un

utilizzo sostenibile nel lungo periodo, ma anche dal punto  di  vista

qualitativo, garantendo che gli utilizzi previsti  non  pregiudichino

il raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale.

                               Art. 6.
                         Aree di riferimento

    1. Nel presente Piano  l'equilibrio  del  bilancio  idrico  viene

verificato alla scala dei bacini idrografici  del  Fiume  Adige,  del

Fiume Danubio e del Fiume Piave e dei loro rispettivi sottobacini.


                               Art. 7.
       Schema di bilancio idrico per il bacino del Fiume Adige

    1. In tabella 1 viene presentato lo schema  del  bilancio  idrico

elaborato per la porzione  altoatesina  del  bacino  idrografico  del

Fiume Adige. Il bacino imbrifero drenato dal Fiume Adige e  dai  suoi

affluenti in Provincia di Bolzano copre  una  superficie  complessiva

pari a 7375 km². Le acque di  tale  bacino  idrografico  lasciano  il

territorio provinciale e  raggiungono  la  sottostante  Provincia  di

Trento. Il bilancio idrico si compone delle seguente voci.

    a) Alla voce «Portata attuale»  e'  indicata  la  risorsa  idrica

attualmente  disponibile,  determinata  con  l'ausilio   di   modello

idrologico.  Il  valore  indicato  rappresenta  il   deflusso   medio

complessivo,  nei  singoli  mesi  dell'anno,  verso   la   confinante

Provincia di Trento.

    b) Alla voce «Prelievi attuali» vengono elencati  i  valori  medi

mensili dei  consumi  idrici  dovuti  agli  utilizzi  attualmente  in

essere, nonche' le modifiche del regime idrologico riconducibili alla

gestione dei bacini artificiali.

    c) Alla voce «Portata naturale» e'  indicata  la  risorsa  idrica

naturale, determinata a partire dalla  risorsa  disponibile,  tenendo

conto dei prelievi attuali. Essa rappresenta il volume  d'acqua  che,

in assenza di alterazioni prodotte da usi antropici,  attraverserebbe

un'ipotetica  sezione  di  chiusura   della   porzione   del   bacino

idrografico del Fiume Adige in Provincia di Bolzano.

    d) La voce «Prelievi futuri» indica  l'evoluzione  prevista,  nei

prossimi anni, dei consumi idrici a seguito  degli  usi  antropici  e

delle modifiche al regime idrologico.

    e) La voce «Portata di bilancio» rappresenta, infine, la  risorsa

idrica disponibile in futuro, cioe'  i  volumi  idrici  che  verranno

mediamente garantiti, nei singoli mesi dell'anno, alle province poste

a sud del confine provinciale lungo l'asta del Fiume Adige.

    2. Nelle tabelle 2-15 viene presentato  lo  schema  del  bilancio

idrico elaborato per i singoli sottobacini della porzione altoatesina

del bacino idrografico del Fiume Adige


                               Art. 8.
       Schema di bilancio idrico per il bacino del Fiume Piave

    1. In tabella 16 viene presentato lo schema del  bilancio  idrico

elaborato per la porzione  altoatesina  del  bacino  idrografico  del

Fiume Piave. Il bacino imbrifero drenato dal Fiume Piave e  dai  suoi

affluenti in Provincia di Bolzano copre  una  superficie  complessiva

pari a 27 km².  Tali  acque  lasciano  il  territorio  provinciale  e

raggiungono la sottostante Provincia di Belluno.


                               Art. 9.
      Schema di bilancio idrico per il bacino del Fiume Danubio


    1. In tabella 17 viene presentato lo schema del  bilancio  idrico

elaborato per la porzione  altoatesina  del  bacino  idrografico  del

Fiume Drava. Il bacino imbrifero drenato dal Fiume Drava e  dai  suoi

affluenti in Provincia di Bolzano copre  una  superficie  complessiva

pari a 160 km². Tali  acque  lasciano  il  territorio  provinciale  e

raggiungono il territorio austriaco.

    2. In tabella 18 viene presentato lo schema del  bilancio  idrico

elaborato per la porzione  altoatesina  del  bacino  idrografico  del

Fiume Inn. Il bacino imbrifero drenato dal Fiume Inn in Provincia  di

Bolzano copre una superficie complessiva pari a 21  km².  Tali  acque

lasciano  il  territorio  provinciale  e  raggiungono  il  territorio

austriaco.

              Parte di provvedimento in formato grafico


                              Art. 10.
           Miglioramento ed equilibrio del bilancio idrico

    1. La Provincia autonoma di Bolzano - in osservanza  delle  norme

di   attuazione   dello   Statuto   -   provvede   al    monitoraggio

idrometeorologico, alle osservazioni climatologiche, alla gestione  e

aggiornamento del catasto dei ghiacciai e all'espletamento  di  tutti

gli adempimenti connessi a  tali  attivita'.  Provvede,  inoltre,  al

controllo di  qualita',  all'archiviazione  e  all'analisi  dei  dati

raccolti, nonche'  all'automazione  dei  sistemi  di  acquisizione  e

gestione degli stessi, garantendone l'interscambio con le istituzioni

statali, regionali e interregionali, ivi  comprese  le  Autorita'  di

bacino di rilievo nazionale, nonche' la Provincia autonoma di Trento,

secondo criteri di ottimizzazione che non pregiudichino  l'efficienza

del sistema e non diversifichino eccessivamente le fonti e  i  canali

informativi.

    2. Al fine del miglioramento delle  conoscenze  idrologiche  alla

scala dei bacini oggetto di Piano, la Provincia autonoma  di  Bolzano

promuove l'installazione di  stazioni  di  monitoraggio  idrometrico,

complete di misura dei deflussi, in posizioni  idonee  prossime  alla

loro chiusura e su eventuali altri corsi d'acqua, il cui monitoraggio

sia  utile  alla  definizione  del  regime  idrologico  dei   singoli

sottobacini.

    3. Al fine della definizione del bilancio idrico complessivo  per

il  rispettivo  bacino  idrografico,   le   strutture   organizzative

provinciali  e  le  Autorita'  di   bacino   interessate   assicurano

reciprocamente la disponibilita',  il  trasferimento  e  il  costante

aggiornamento dei dati in loro possesso. Tale attivita' e' assicurata

anche  nei  confronti  della  Provincia  autonoma  di  Trento  per  i

sottobacini dei corsi d'acqua che raggiungono il suo territorio.

    La Provincia  autonoma  di  Bolzano  concorda  con  la  Provincia

autonoma di Trento, al fine di armonizzare  e  verificare  i  bilanci

idrici dei sottobacini interferenti con i rispettivi  territori,  una

comune verifica dei dati idrogici,  della  metodica  computazionale

del bilancio, con particolare riguardo all'orizzonte temporale e allo

stato previsionale della risorsa idrica.

    4. In base ai nuovi dati disponibili si procedera'  ad  integrare

il bilancio per i vari bacini con i grafici della variabilita'  media

delle portate e le portate estreme di magra e morbida, come  indicato

nel grafico seguente

              Parte di provvedimento in formato grafico


                              Art. 11.
            Revisione ed adeguamento delle utilizzazioni

    1. Sulla base del bilancio idrico, e comunque  del  censimento  o

del quadro conoscitivo  generale  delle  utilizzazioni  in  atto  nel

medesimo  corpo  idrico,  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano   puo'

provvedere, ove necessario, alla revisione di tali utilizzazioni,  al

fine di  assicurare  l'equilibrio  tra  risorse  e  fabbisogni  e  in

considerazione del potenziale  di  ottimizzazione  degli  utilizzi  e

dell'ordine di priorita' di  cui  all'art.  13  comma  1,  disponendo

prescrizioni  o   limitazioni   temporali   o   quantitative,   senza

corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione,

fatta salva la riduzione del canone demaniale di concessione.

    2. La concessione e l'autorizzazione a derivare acque  pubbliche,

ovvero il loro rinnovo, sono rilasciati nel rispetto  dell'equilibrio

del bilancio idrico e a condizione  che  non  siano  pregiudicati  il

mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti

per il corso d'acqua interessato  dal  Piano  provinciale  di  tutela

delle acque e che sia garantito il previsto deflusso minimo vitale.

Capo III
 Utilizzazione delle acque

                              Art. 12.
                        Principi gestionali


    1. La gestione degli utilizzi idrici si ispira, in Alto Adige, ai

seguenti principi:

    gestione integrata degli aspetti quantitativi e qualitativi,  per

un'efficace  tutela  delle  risorse  idriche,  nel   rispetto   degli

obiettivi di qualita' previsti  per  i  corpi  idrici  e  della  loro

specifica destinazione;

    razionalizzazione degli utilizzi, incentivando  le  politiche  di

incremento del risparmio idrico  e  sostenendo  gli  investimenti  di

risorse pubbliche in progetti volti al raggiungimento di tale scopo;

    gestione secondo principi di economicita' e di  equita',  tenendo

conto dell'effettivo costo dei  servizi  forniti  ma  garantendo  nel

contempo tariffe socialmente  sostenibili,  in  particolare  per  gli

utilizzi prioritari;

    individuazione di zone a  diversa  sensibilita',  ai  fini  della

tutela delle rispettive risorse idriche, e determinazione della  loro

vocazione a differenziate destinazioni d'uso;

    tutela  delle  peculiarita'  ecologiche  dei   corpi   idrici   e

mantenimento delle loro funzioni paesaggistiche e ricreative;

    ulteriore  miglioramento  della  qualita'  dei  dati  circa   gli

utilizzi esistenti, quale supporto  per  le  decisioni  di  carattere

gestionale;

    esecuzione di un'attivita' di monitoraggio, a livello di bacino e

sottobacino, finalizzata alla verifica dell'equilibrio  del  bilancio

idrico e della sostenibilita' della gestione e degli utilizzi.


                              Art. 13.
           Criteri generali per il rilascio di concessioni


    1. In sede di rilascio delle concessioni viene osservato, in base

al tipo di utilizzo, il seguente ordine di priorita':

    a) l'utilizzo per l'approvvigionamento idropotabile pubblico deve

essere sempre garantito. Gli altri utilizzi sono ammessi solo  se  la

disponibilita' idrica per tale uso prioritario e' sufficiente e se la

qualita' dell'acqua potabile non viene da essi pregiudicata;

    b) derivazioni private a scopo potabile  ed  antincendio  laddove

non sia possibile l'allacciamento alla rete pubblica;

    c) utilizzi per irrigazione e antibrina a scopo agricolo;

    d) utilizzi per innevamento programmato;

    e)  utilizzi  per  i  processi  industriali  e  per  i  cicli  di

lavorazione di prodotti agricoli;

    f) utilizzi idroelettrici;

    g) utilizzi per scambio termico (riscaldamento e raffreddamento);

    h) utilizzi per pescicoltura e pesca sportiva.

    2. Al fine di rispettare la priorita' degli utilizzi  potabile  e

agricolo, viene previsto, con l'entrata in vigore del presente Piano,

per le concessioni di derivazioni idroelettriche esistenti e di nuovo

rilascio, che esse mettano a disposizione, nel loro bacino  imbrifero

o nel tratto di acqua residua, previa manifesta  necessita'  e  senza

onere di indennizzo a carico dei beneficiari, quantita'  d'acqua  per

il rilascio di concessioni per:

    a) nuove  derivazioni  a  scopo  idropotabile  per  le  quantita'

unitarie stabilite nella regolamentazione di tale utilizzo;

    b) nuove derivazioni a scopo irriguo e antibrina per le quantita'

unitarie stabilite  nella  regolamentazione  di  tali  utilizzi,  nel

periodo dell'anno di relativo  utilizzo,  per  una  quantita'  media,

durante il periodo  di  concessione,  fino  a  1  l/s*kmq  di  bacino

imbrifero attinente alla derivazione idroelettrica interessata. Nelle

individuate aree caratterizzate da siccita', tale  quantita'  d'acqua

puo'  essere  aumentata  a  1,2   l/s*kmq.   La   quantita'   massima

momentaneamente derivabile puo' superare tale valore  medio.  Qualora

una centrale idroelettrica sia  alimentata  da  piu'  derivazioni  in

bacini idrografici diversi, in  caso  di  proclamata  necessita',  la

quantita' d'acqua risultante dalla somma dei  bacini  alimentanti  la

centrale idroelettrica puo'  essere  derivata  in  parte  o  nel  suo

complesso anche da un unico punto.

    I gestori degli impianti idroelettrici sono  tenuti  a  garantire

tali quantita' d'acqua per gli usi prioritari  potabile  e  agricolo,

non solo dalle opere di presa, ma in alternativa anche dai rispettivi

impianti di derivazione o  adduzione,  o  dai  serbatoi  o  lungo  la

condotta  di   derivazione.   I   costi   sostenuti   per   eventuali

provvedimenti tecnici  o  modifiche  all'impianto  necessari  sono  a

carico  dei  beneficiari.  I  gestori  degli  impianti  idroelettrici

possono  richiedere  all'Amministrazione  provinciale  una  riduzione

proporzionale del canone di concessione di uso dell'acqua.

    I  criteri,  in  base  ai  quali  viene  definita  la   manifesta

necessita' per il rilascio di una nuova concessione a scopo irriguo o

a scopo potabile nel bacino imbrifero o nel tratto di  acqua  residua

di una derivazione idroelettrica, vengono definiti con delibera della

Giunta provinciale.


                              Art. 14.
                      Utilizzo a scopo potabile

    1. Le concessioni per utilizzo idropotabile sono rilasciate sulla

base di valori unitari di fabbisogno, che  tengono  conto  anche  dei

possibili sviluppi per i prossimi 30 anni, quantificati come segue:

    300 litri al giorno per abitante e per posto letto  di  strutture

turistiche e ospedaliere;

    140 litri al giorno per unita' bovina adulta (UBA).

    2. Nell'individuazione di nuove zone residenziali, artigianali  e

industriali e di aree destinate a infrastrutture  turistiche,  oppure

nel  caso  di  un  loro  ampliamento,  deve  essere   preventivamente

dimostrata la disponibilita' delle  necessarie  risorse  idriche.  Il

relativo approvvigionamento deve essere in tal caso  predisposto,  in

linea di  principio,  tramite  la  rete  pubblica  idropotabile  piu'

vicina.

    3. I gestori degli impianti  di  approvvigionamento  idropotabile

provvedono  anche  alla  distribuzione   nella   relativa   zona   di

competenza. Essi sono altresi'  competenti  per  l'approvvigionamento

per utilizzo antincendio. Solo  in  casi  eccezionali,  e'  possibile

demandare  ad  altri  distributori   tale   competenza.   I   gestori

provvedono, di norma, a garantire anche l'approvvigionamento di acqua

a uso domestico e di acque per utilizzi  industriali,  per  le  quali

sono di norma allestiti sistemi di approvvigionamento separati.

    4. Tramite le  condotte  idropotabili  pubbliche  possono  essere

anche soddisfatti, a condizione che si tratti di quantita' ridotte in

relazione  alla   disponibilita'   idrica   e   alle   capacita'   di

immagazzinamento, anche altri utilizzi, quali irrigazione di impianti

sportivi  e  spazi  verdi  pubblici,  approvvigionamento  di  aziende

industriali  artigianali,  per  palazzi  del  ghiaccio  e  piste   di

pattinaggio,   per   piscine   pubbliche,   nonche'    per    singole

manifestazioni di durata temporale  limitata.  Le  quantita'  d'acqua

destinate  a  tali  utilizzi  vanno  rilevate  tramite  contatori  ed

evidenziate nei registri d'esercizio in modo separato.

    5. Per un utilizzo  razionale  delle  risorse  disponibili,  ogni

gestore cerca di garantire, per quanto  e'  possibile  dal  punto  di

vista tecnico ed economico,  un  interscambio  con  gli  impianti  di

approvvigionamento idropotabile di zone attigue.

    6. Ai comuni e' riservata la  facolta'  di  prescrivere  in  modo

vincolante che, nelle zone con scarsita'  di  acqua  potabile,  siano

predisposti, in caso di costruzione di nuovi edifici o  del  completo

risanamento di vecchie abitazioni, degli impianti di  utilizzo  delle

acque piovane. In tali zone possono essere allestiti  degli  impianti

di distribuzione di acqua non potabile,  affidati  al  gestore  della

rete di distribuzione dell'acqua potabile.

    7. Per le captazioni di acqua potabile da sorgenti, di norma, non

viene prescritta una quantita' d'acqua residua e il relativo prelievo

viene eventualmente limitato tramite un regolatore  di  deflusso.  Il

sistema  di   immagazzinamento   dell'acqua   captata   deve   essere

predisposto in modo tale che la quantita' in esubero  sia  rilasciata

direttamente alla sorgente.

    8. In deroga all'art. 16  comma  1,  e'  ammesso  l'utilizzo  del

potenziale idroelettrico nell'ambito delle reti di acquedotto per  il

consumo umano, solo se sono presenti favorevoli condizioni tecniche e

ambientali.  Non  possono  comunque  essere   superate   le   portate

concessionate  per  l'uso  potabile   e   l'esercizio   dell'impianto

idroelettrico deve  essere  effettuato  dal  gestore  dell'acquedotto

idropotabile. Per tale ulteriore utilizzo  della  risorsa  idrica  e'

necessaria apposita concessione.


                             Art. 15.
                      Utilizzo a scopo agricolo


    1. Per l'irrigazione di terreni agricoli puo' essere concessa una

quantita' media unitaria non superiore  a  0,5  l/s*ha.  Il  prelievo

momentaneo  deve  essere  il   piu'   possibile   limitato,   tramite

l'allestimento di serbatoi e turnazione; in ogni caso non puo' essere

autorizzata una quantita' massima derivabile superiore a  12  l/s*ha.

Nelle zone con scarsa disponibilita' idrica  tali  quantita'  vengono

ridotte.

    2. Le concessioni esistenti per l'irrigazione a scorrimento,  con

quantita' media unitaria pari a 2 l/s*ha,  possono  essere  rinnovate

solo se il passaggio a tecniche che consentono  un  risparmio  idrico

non sia possibile  o  sostenibile  dal  punto  di  vista  tecnico  ed

economico, o laddove motivi di carattere ecologico o paesaggistico ne

rendano opportuno il loro mantenimento. Per il futuro e'  escluso  il

rilascio di  nuove  concessioni  per  l'utilizzo  a  scorrimento  con

quantita' media unitaria pari a 2 l/s*ha.

    3. Per l'irrigazione antibrina e' concessa una quantita'  massima

pari a 12 l/s*ha.

    4.  L'utilizzazione  idrica   a   scopo   irriguo   e'   limitata

esclusivamente ai terreni a destinazione agricola. Il titolare  delle

concessioni per l'utilizzo irriguo deve coincidere con l'ente gestore

delle opere di raccolta, trasporto e distribuzione.

    5. In zone con scarsa disponibilita'  idrica,  gli  impianti  per

utilizzo irriguo  possono  garantire,  mediante  convenzione  con  il

comune interessato, l'approvvigionamento per uso domestico, anche  in

zone poste al di fuori del verde agricolo.

    6. Nel raggio di 100  metri  da  pozzi  per  l'utilizzo  a  scopo

irriguo occorre garantire, qualora se ne dimostri la  necessita',  un

allacciamento  per  altre  utenze.  L'acqua  pompata  da  ogni  pozzo

dovrebbe irrigare un'area pari ad almeno 3 ettari di  superficie.  Il

pompaggio dell'acqua dovrebbe avere  luogo  utilizzando  la  rete  di

distribuzione dell'energia elettrica, premesso che cio' sia possibile

e sostenibile dal punto di vista tecnico-economico.

    7. Nel caso del rilascio di concessioni per nuove  derivazioni  o

del  rinnovo  di  concessioni  in  atto,  e'  possibile   prescrivere

l'adozione di  sistemi  di  irrigazione  che  adottano  tecniche  che

consentono il risparmio idrico, la costruzione di bacini di  raccolta

o la limitazione  dell'utilizzo  idrico  nel  corso  della  giornata,

prevedendo l'obbligo di una turnazione. L'eventuale  turnazione  deve

tenere conto del rapporto fra le superfici irrigate. Le turnazioni in

atto  devono  essere  adattate  a  tale  rapporto  entro   due   anni

dall'entrata in vigore del presente Piano.

    8. In caso di piu'  richieste  di  derivazioni  idriche  a  scopo

irriguo, sono accolte, in  via  preferenziale,  quelle  per  impianti

comuni a piu' utenze. Un ulteriore  criterio  preferenziale  riguarda

l'uso di serbatoi e l'impiego di tecniche volte al risparmio idrico.

    9. In deroga all'art. 16  comma  1,  e'  ammesso  l'utilizzo  del

potenziale  idroelettrico  nell'ambito  delle  reti  di   irrigazione

esistenti e nell'ambito della concessione irrigua per quanto riguarda

la quantita' derivata e il periodo di  derivazione  e  solo  se  sono

presenti favorevoli condizioni tecniche ed ambientali.


                              Art. 16.
                   Utilizzo a scopo idroelettrico

    1. Al fine di garantire un  utilizzo  sostenibile  dal  punto  di

vista ambientale  della  risorsa  idrica,  si  decide,  in  linea  di

principio, di limitare nei prossimi  anni  la  costruzione  di  nuovi

impianti  idroelettrici  escludendo  dallo  sfruttamento  con   nuovi

utilizzi idroelettrici i seguenti corsi d'acqua:

      a)  -  i  corsi  d'acqua  con  bacino  imbrifero  di   limitata

estensione, cioe' inferiore a 6 km² all'opera di presa;

      - i corsi d'acqua  con  bacino  imbrifero  superiore  a  6  km²

all'opera di presa con una portata media pluriennale  di  magra  PMPM

(media pluriennale del mese con portata piu' bassa)  inferiore  a  50

l/s.

    I corsi d'acqua minori  presentano  infatti  equilibri  ecologici

delicati, che possono  essere  compromessi  in  modo  sostanziale  da

derivazioni di una considerevole  parte  del  deflusso  per  l'intero

corso dell'anno. Al riguardo risulta anche necessario considerare,  a

fronte del loro notevole impatto ecologico, la scarsa importanza  per

la collettivita' della produzione idroelettrica che deriva da piccoli

impianti.

      b) I tratti di corsi d'acqua a bassa pendenza che percorrono  i

grandi fondivalle  e,  in  particolare,  quelli  soggetti  a  elevato

impatto antropico, derivante soprattutto  dalla  presenza  di  grandi

insediamenti e dall'intensivo utilizzo agricolo:

    il Fiume Adige a valle della confluenza con il Passirio;

    il Fiume Isarco tra la confluenza con il Rio Vizze  e  il  bacino

artificiale di Fortezza

e i tratti di corsi d'acqua  di  rilevante  interesse  naturalistico,

quali ambiti ecologici  di  elevata  valenza  che  risulta  opportuno

preservare:

        il Torrente Aurino a valle della confluenza  con  il  Rio  di

Riva;

        il Torrente Passirio a valle  della  confluenza  con  il  Rio

Valtina.

      c)  I  corsi  d'acqua  per  i  quali  non  e'  stato  raggiunto

l'obiettivo di qualita'  o  per  i  quali  la  realizzazione  di  una

derivazione  d'acqua  puo'  compromettere  il  mantenimento  di  tali

obiettivi  di  qualita'.  Al  riguardo  sono   da   considerare,   in

particolare, i tratti di corsi d'acqua ricettori di  grandi  impianti

di  depurazione,  in  quanto  la  diminuzione  del  deflusso,   della

superficie  bagnata,  della  velocita'   della   corrente   e   delle

profondita' medie dell'acqua, tutti elementi derivanti dall'eventuale

realizzazione di  una  derivazione,  avrebbero  come  conseguenza  un

peggioramento dello stato di qualita' ambientale, come  definito  dal

Piano  di  tutela   delle   acque,   e   un'insufficiente   capacita'

autodepurativa o diluizione dell'inquinamento residuo;

      d) I tratti di corsi d'acqua con  funzione  di  ricarica  delle

falde acquifere che  risultano  idonee,  per  quantita'  e  qualita',

all'approvvigionamento idropotabile come il tratto dell'Isarco  dalla

restituzione della centrale idroelettrica di Cardano alla  confluenza

con l'Adige e il tratto del  torrente  Talvera  tra  la  restituzione

della centrale idroelettrica di  St.  Antonio  e  la  confluenza  con

l'Isarco.

    In tale contesto vanno considerati anche i  tratti  terminali  di

affluenti minori che rivestono anche un'importantissima funzione  per

la riproduzione della fauna ittica.

      e) Affluenti dei principali corsi d'acqua di fondovalle (Adige,

Isarco, Rienza,  Aurino,  Gadera,  Talvera,  Passirio,  Valsura,  Rio

Gardena e Drava), nel caso essi  tramite  prese  sussidiarie  vengano

derivati congiuntamente al corso d'acqua principale;

    f) L'utilizzo idroelettrico da impianti di nuova costruzione  non

deve comportare diversioni d'acqua tra  i  sottobacini,  identificati

nel capitolo 2 della prima parte del Piano;

    g) Non e' consentita la realizzazione di nuove derivazioni per la

produzione di energia elettrica su un tratto gia' utilizzato a  scopo

idroelettrico (asta fluviale soggetta a  regime  di  deflusso  minimo

vitale).

    2. In deroga ai principi di esclusione di cui al punto 1, possono

tuttavia venire rilasciate concessioni per nuove derivazioni  per  la

produzione di energia elettrica, previa verifica della compatibilita'

con le esigenze di tutela dell'ambiente, anche nei seguenti casi:

    a) per l'approvvigionamento idroelettrico di rifugi, malghe, masi

di montagna e strutture abitative per i  quali  l'allacciamento  alla

rete  elettrica  pubblica  e  altre   fonti   energetiche   non   sia

ragionevolmente possibile dal punto di  vista  tecnico,  ecologico  e

economico, nonche' per masi di montagna in condizioni estreme  previa

singola valutazione.

    b)  in  caso  di  impianti  idroelettrici  in  bacini   imbriferi

inferiori a 6  km²  all'opera  di  presa  e  con  una  portata  media

pluriennale di magra PMPM (media pluriennale  del  mese  con  portata

piu' bassa) inferiore a 50 l/s  che,  sfruttando  pero'  un  notevole

salto, comportano una potenza nominale media dell'impianto  superiore

a 220 kW;

    c) impianti idroelettrici per la dotazione  del  deflusso  minimo

vitale, se l'esistente tratto a  deflusso  minimo  vitale  non  viene

prolungato;

    d) in caso di impianti idroelettrici, dove l'acqua viene derivata

e quindi sollevata per mezzo di pompe a uno o  piu'  invasi  posti  a

quote superiori per essere accumulata  e  quindi  utilizzata  per  la

produzione di energia elettrica in periodi di maggiore fabbisogno

    e) in caso di impianti idroelettrici che riducono o eliminano gli

effetti negativi delle oscillazioni di portata;

    f)  in  caso  di  nuovi  impianti  idroelettrici  su  derivazioni

esistenti  che  sono  state   realizzate   per   la   stabilizzazione

idrogeologica di zone franose.

    3. In deroga ai principi di esclusione di cui al comma 1, possono

essere rilasciate  concessioni  per  derivazioni  esistenti  a  scopo

idroelettrico, previa verifica della compatibilita' con  le  esigenze

di tutela dell'ambiente, anche nei seguenti casi:

    a) in caso di risanamento  di  impianti  esistenti  che,  tramite

l'impiego di tecnologie piu' avanzate e/o la modifica del  dislivello

sfruttato,  migliorano  la  centrale  esistente   e   le   condizioni

ambientali;

    b) in caso di impianti che accorpano due o piu' derivazioni  gia'

esistenti, migliorandone lo stato di qualita' ambientale.

    4. Nell'approvazione di nuove derivazioni per  la  produzione  di

energia elettrica sono da privilegiare le richieste per impianti  che

accorpano due o piu' derivazioni  gia'  esistenti,  migliorandone  lo

stato di qualita' ambientale, e quelli che eliminano o  riducono  gli

effetti negativi delle oscillazioni di portata.

                              Art. 17.
                    Utilizzo a scopo industriale

    1. Per gli utilizzi a scopo industriale, la determinazione  della
quantita' d'acqua concessionata ha luogo a partire  dalle  specifiche

esigenze di processo  o  di  raffreddamento  e  tenendo  conto  degli

standard tecnologici attuali, che consentono la massima riduzione dei

consumi. Laddove possibile, deve essere escluso l'utilizzo  di  acque

pregiate.

    2. In linea di principio deve essere impiegato il  ciclo  chiuso.

Un'eccezione a tale principio puo' avere luogo solo se  il  passaggio

al ciclo chiuso non sia possibile o sostenibile dal  punto  di  vista

tecnico-economico.

    3. I processi di scambio termico devono avvenire, di  preferenza,

facendo ricorso a sonde geotermiche a  ciclo  chiuso.  Solo  in  casi

eccezionali sono autorizzati prelievi d'acqua a tale scopo;  in  ogni

caso, tali prelievi devono essere registrati tramite contatore.


                              Art. 18.
                Utilizzo per innevamento programmato

    1. Per innevamento programmato puo' essere concessa una quantita'

media unitaria non superiore a 0,4 l/s/ha di pista. Tutti i  prelievi

devono essere registrati con apposito contatore.

    2. Le nuove richieste per derivazioni per innevamento programmato

devono  considerare   l'intero   comprensorio   sciistico   da   esse

interessato e ricercare al suo interno la fonte  piu'  razionale  per

garantire la necessaria disponibilita' idrica.

    3. Per la produzione di neve programmata puo'  essere  utilizzata

solo acqua per la quale sia stata certificata l'idoneita'  chimica  e

microbiologica.

    4. Deve essere  valutata  la  possibilita'  di  allacciamento  ad

impianti di  derivazione  gia'  esistenti  e  l'acqua,  in  linea  di

principio, deve essere prelevata dal maggiore corpo idrico del bacino

idrografico interessato; occorre comunque considerare,  al  riguardo,

anche i costi energetici del trasporto dell'acqua.

    5. Ai fini di un uso razionale della risorsa idrica, e' previsto,

di  norma  e   laddove   l'orografia   del   terreno   lo   consenta,

l'allestimento e l'impiego di serbatoi di capacita' pari a circa  700

m³ d'acqua per ettaro di pista innevata. Puo' essere fatta  eccezione

per prelievi relativamente modesti da grandi corsi d'acqua.

    6. In deroga all'art. 16  comma  1,  e'  ammesso  l'utilizzo  del

potenziale idroelettrico nell'ambito degli impianti per l'innevamento

programmato esistenti e  nell'ambito  della  concessione  per  quanto

riguarda la quantita' derivata e il periodo di derivazione e solo  se

sono presenti favorevoli condizioni tecniche e ambientali.


                              Art. 19.
                      Utilizzo per pescicoltura

    1. La quantita' d'acqua che puo' essere  concessionata  per  tale

utilizzo e' determinata considerando la quantita' di pesci  coltivati

e il fabbisogno delle singole specie; in ogni caso, non  puo'  essere

autorizzata una quantita' massima superiore all'effettuazione  di  15

ricambi giornalieri del  volume  d'acqua  presente  nelle  vasche  di

allevamento.

    Per una piscicoltura  estensiva  puo'  essere  concessionata  una

quantita' massima di 1 l/s per 100 kg di pesce.


                              Art. 20.
                      Utilizzi per altri scopi

   1. La determinazione della quantita' d'acqua concessionabile  per

finalita' diverse da quelle indicate negli articoli 14-19 deve essere

effettuata, tenuto conto  delle  specifiche  esigenze,  privilegiando

l'uso di acque poco pregiate e le soluzioni tecniche  che  consentono

la massima riduzione dei consumi.


                              Art. 21.
                  Utilizzi da laghi e fasce lacuali


    1. Il rilascio di concessioni di derivazioni  idriche  da  laghi,

dai loro immissari o dalle acque di falda in diretto contatto con  il

lago, e' ammesso solo se i prelievi non comportano un decremento  dei

livelli idrometrici tale da influenzare negativamente la qualita' del

lago e degli ecosistemi da esso alimentati. Puo' essere stabilito  un

livello idrometrico  al  di  sotto  del  quale  ogni  derivazione  e'

vietata.

                              Art. 22.
              Utilizzo di acque sotterranee e sorgenti

    1. Gli utilizzi di acque sotterranee vanno gestiti in  modo  tale

da non pregiudicare l'equilibrio idrodinamico e lo stato di  qualita'

ambientale di tali acque. I corpi idrici sotterranei  e  le  sorgenti

che presentano caratteristiche qualitative tali  da  renderli  idonei

per l'utilizzo idropotabile devono essere, per  principio,  riservati

in modo esclusivo a questo tipo di utilizzo. Gli altri utilizzi  sono

consentiti solo a condizione che non pregiudichino dal punto di vista

qualitativo e quantitativo l'approvvigionamento  idropotabile,  anche

per il futuro.

    2. Per il rilascio della concessione  puo'  essere  richiesta  la

redazione di una specifica relazione idrogeologica.

    3. La produzione di energia elettrica da acque sotterranee  e  da

sorgente  e'  ammessa  solo  se  associata  ad  altri  utilizzi  gia'

esistenti e limitatamente alle quantita' gia'  autorizzate  per  tali

altri  utilizzi,   per   l'approvvigionamento   idroelettrico   delle

strutture di cui all'art. 16 comma 2 lettera b), se non sono presenti

corsi d'acqua idonei. Se necessario dal punto di vista ambientale, si

puo' prescrivere un deflusso  minimo  vitale  ed  il  prelievo  viene

limitato con un dispositivo di limitazione della portata.

                              Art. 23.
               Stato tecnico e gestione degli impianti


    1. Tutti gli impianti di derivazione,  comprensivi  di  opere  di

accumulo,  trasporto  e  disibuzione,  devono  essere  costruiti  e

gestiti utilizzando le migliori  tecniche  disponibili,  al  fine  di

contenere le perdite e ridurre  nella  misura  maggiore  possibile  i

consumi.

    2. Il rinnovo di concessioni per utilizzo idrico o  l'ampliamento

delle derivazioni esistenti puo' essere autorizzato solo  se,  previa

presentazione di adeguata  documentazione  tecnica,  le  perdite  dei

relativi impianti risultano limitate a valori  contenuti  e  comunque

ritenuti ammissibili per tale tipo  di  impianto  dalla  Ripartizione

competente per il rilascio delle concessioni.

    3.  Viene  incentivata   la   razionalizzazione   delle   utenze,

privilegiando la nascita di nuove forme consortili di utilizzo  o  il

riassetto di  quelle  esistenti.  Si  richiede,  in  particolare,  il

miglioramento dell'efficienza delle reti di trasporto e dei metodi di

irrigazione,  sia  per  quanto  riguarda  le  derivazioni  da   acque

superficiali, sia per quanto riguarda quelle da acque sotterranee.

    4. Nelle  zone  in  cui  sussiste  la  necessita'  di  migliorare

l'approvvigionamento  idrico  per  soddisfare  le  diverse   esigenze

idriche,  viene  promossa   la   realizzazione   di   serbatoi,   che

garantiscano  congiuntamente  piu'  utilizzi  e,  al  tempo   stesso,

l'approvvigionamento  per  le  attivita'  di  protezione   civile   e

antincendio.


                              Art. 24.

   Dati di disponibilita' idrica per il rilascio delle concessioni


    1. I progetti, che vengono presentati ai  fini  del  rilascio  di

concessioni di utilizzo idrico, devono contenere una  quantificazione

attendibile  delle   portate   medie   mensili   o   comunque   della

disponibilita' idrica  del  corpo  idrico  interessato  dall'utilizzo

richiesto. L'Autorita' competente puo' richiedere l'effettuazione  di

specifiche misure di portata per un determinato periodo di tempo,  al

fine di disporre di dati attendibili.

                              Art. 25.

                    Registrazione degli utilizzi

    1.  I  prelievi  idrici  a  scopo  industriale,  per  innevamento

programmato e per utilizzo  idroelettrico,  nonche'  l'erogazione  di

acqua potabile  fornita  dagli  acquedotti  pubblici,  devono  essere

registrati tramite appositi contatori; deve essere inoltre tenuto  un

registro  di  esercizio.  La  relativa  documentazione  deve   essere

conservata per 5 anni dal concessionario ed essere esibita  nel  caso

di controlli da parte delle competenti autorita'.

    2. Al fine di quantificare il consumo idrico annuo per l'utilizzo

irriguo, l'Amministrazione provinciale si avvale di un'adeguata  rete

di  monitoraggio,  costituita  da  contatori  distribuiti   in   modo

rappresentativo all'interno della superficie irrigua provinciale.

    3. Per impianti di derivazione particolarmente complessi  situati

in ecosistemi sensibili  e  per  gli  impianti  idroelettrici  potra'

essere richiesta l'installazione di apparecchiature  telematiche  per

la trasmissione dei dati  significativi  riguardanti  la  derivazione

all'ufficio competente per il rilascio della concessione.


                              Art. 26.
                  Applicazioni delle disposizioni


    1. Per le concessioni in atto, le norme  contenute  nel  presente

Piano entrano in vigore, se non diversamente specificato  nel  Piano,

alla scadenza della concessione stessa e sono prescritte nel relativo

atto di rinnovo.

    2. Il rinnovo della concessione  di  derivazioni  esistenti  puo'

essere negato, qualora tali utilizzi contrastino con il «buon  regime

delle acque». A riguardo, non possono essere rinnovate concessioni di

prelievi idrici che comportino uno spreco  della  risorsa  o  qualora

l'utilizzo non sia conciliabile con il raggiungimento  dell'obiettivo

di qualita' per il corpo idrico interessato dalla derivazione.

    3. L'introduzione di nuovi valori di DMV (deflusso minimo vitale)

non comporta alcun  onere  di  indennizzo  a  carico  della  pubblica

amministrazione, se non una riduzione  proporzionale  del  canone  di

concessione di uso dell'acqua.

    4. I criteri per  il  rilascio  delle  concessioni  previsti  dal

presente Piano si  applicano  anche  alle  richieste  di  concessione

inoltrate dopo il 23 luglio 2007 e per le quali alla data di  entrata

in  vigore  del  presente  Piano  non  sia   stata   ancora   avviata
'istruttoria per la  procedura  di  rilascio  della  concessione  di

utilizzo idrico.

                              Art. 27.
            Provvedimenti di mitigazione e compensazione


    1. Le nuove derivazioni  idriche  con  captazioni  di  entita'  a

partire  da  100  l/s  medi  devono  prevedere  adeguate  misure   di

mitigazione e compensazione, laddove con la loro messa  in  esercizio

si preveda che vengano arrecati danni all'ambiente acquatico.

Capo IV 
Aree a pericolo e rischio idrogeologico


                              Art. 28.

                Piani comunali delle zone di pericolo

    1. I piani urbanistici comunali sono integrati, ai sensi dell'art

22-bis della legge provinciale n. 13/1997, da un Piano delle zone  di

pericolo.  I  Piani  comunali  delle  zone  di  pericolo   contengono

l'individuazione, la perimetrazione e la classificazione delle aree a

pericolo.

    2. La Provincia autonoma di Bolzano ha definito, tramite delibera

della Giunta provinciale del 28 luglio 2008, n. 2741, le «Linee guida

per  la  redazione  dei  piani  delle  zone  di  pericolo  e  per  la

classificazione del rischio» ed emendato con  delibera  della  Giunta

provinciale del 13 settembre 2016 n. 989.

    3. L'insieme  degli  elaborati  cartografici  relativi  ai  piani

comunali delle zone di pericolo gia' approvati confluisce  nel  Piano

stralcio per l'assetto idrogeologico, di cui all'art. 3, comma 2.

                              Art. 29.

 Interventi consentiti nelle aree a pericolo e rischio idrogeologico


    1. Con regolamento di esecuzione  dell'art.  22-bis  della  legge

provinciale n. 13/1997, approvato con decreto  del  Presidente  della

Provincia 5 agosto 2008, n. 42, emendato con DPP del 22  maggio  2016

n. 17, sono state  determinate  le  norme  relative  agli  interventi

ammissibili e alle misure, differenziati a seconda del  grado  e  del

tipo di pericolo rilevato, per la prevenzione  di  pericoli  o  danni

dovuti ad eventi naturali.

    2.  Eventuali  modifiche  o  integrazioni   al   regolamento   di

esecuzione dell'art. 22-bis della legge provinciale n.  13/1997  sono

apportate ai sensi delle procedure di cui all'art. 4.

Capo V 
Sistemazione dei corsi d'acqua e dei versanti


                              Art. 30.
                              Finalita'


    1. Le attivita' di  sistemazione  e  di  manutenzione  dei  corsi

d'acqua e  dei  versanti  sono  finalizzate  alla  prevenzione  degli

effetti indotti dal dissesto idrogeologico e dalle esondazioni.  Esse

comprendono tutti gli interventi sia estensivi che intensivi volti al

consolidamento ed alla protezione dei suoli, al  miglioramento  delle

funzioni  protettive  dei  boschi  e  dei   pascoli,   nonche'   alla

conformazione degli alvei e delle loro pertinenze.

    2.  La  conformazione  degli  alvei  deve   assicurare   adeguate

condizioni  di  deflusso,  laminazione   e/o   sedimentazione   delle

componenti   liquide   e   solide    delle    piene,    contemperando

contestualmente le esigenze ecologiche e paesaggistiche.

    3. Le opere di sistemazione dei corsi d'acqua sono realizzate con

particolare attenzione a non incrementare il pericolo di  esondazioni

nelle porzioni di bacino idrografico poste a valle; si  deve  inoltre

preservare, e laddove possibile incrementare, la capacita' di  invaso

complessiva dei bacini idrografici. Dovra' essere  posta  particolare

attenzione  al  fiume  Adige  e  alla  Fossa  di  Caldaro  anche   in

riferimento a quanto previsto dall'art. 43, commi 4 e 6.

    4. La  realizzazione  delle  opere  di  difesa  idrogeologica  e'

effettuata, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 43, comma

4, sulla base di programmi triennali e annuali di intervento che sono

trasmessi,  su  specifica  richiesta,  alle   Autorita'   di   bacino

interessate e alla Provincia autonoma di Trento.


                              Art. 31.
    Progettazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale

    1. La progettazione delle opere di sistemazione, dei ponti  o  di

altri attraversamenti avviene in riferimento ad un evento di progetto

definito in base alla probabilita' statistica di  accadimento,  cioe'

in base al tempo di ritorno, ossia al tempo che  in  media  trascorre

tra due eventi di una determinata entita'.

    2. Il tempo di ritorno, in base al  tipo  di  fenomeno  che  puo'

verificarsi nel corso d'acqua, alla destinazione d'uso dei  suoli  ad

esso  circostanti  e  al  tipo  e  alla   funzione   dell'opera,   e'

individuato, per le opere di sistemazione in un  intervallo  compreso

tra 30 e 200 o piu' anni, per ponti ed altri attraversamenti aerei in

un intervallo compreso tra 100 e 200 o piu' anni.  Tale  disposizione

e' derogabile con riferimento agli attraversamenti  leggeri  che  non

provochino ostacolo al regolare deflusso delle portate di piena.

    3. Il calcolo delle portate  liquide  e  solide  di  progetto  e'

eseguito in funzione della  grandezza  e  delle  caratteristiche  del

bacino e del tipo di fenomeno, utilizzando metodi basati  su  criteri

geomorfologici, che assumano condizioni di  variabilita'  spaziale  e

temporale delle precipitazioni. Fino  a  quando  saranno  disponibili

studi sufficientemente affidabili in tal senso e' comunque ammesso il

ricorso a metodologie operanti su basi statistiche.


                              Art. 32.

Gestione dei livelli di invaso dei serbatoi e degli impianti idrovori

                      in situazioni particolari
  1. Ferme restando le disposizioni in materia di  deflusso  minimo

vitale, ai fini della laminazione delle piene dei corsi  d'acqua,  la

Provincia  autonoma  di   Bolzano   puo'   adottare   misure,   anche

prescrittive, nei confronti dei titolari di diritti di derivazione  e

di utilizzazione, a qualsiasi titolo, di acque pubbliche, volte  alla

regolazione permanente, temporanea o periodica dei  livelli  d'invaso

dei serbatoi di accumulo  e  della  portata  dei  corsi  d'acqua.  Le

eventuali operazioni di apertura degli scarichi devono iniziare,  ove

tecnicamente possibile, prima del completo riempimento del serbatoio,

al  fine  di  escludere  onde  di  piena  improvvise  a  valle  degli

sbarramenti.

    2. Per quanto attiene la regolazione dei deflussi,  la  Provincia

autonoma di Bolzano puo' agire, qualora  gli  eventi  alluvionali  lo

rendano necessario, anche con manovre  sugli  scarichi  delle  dighe;

puo' inoltre agire, ai fini della riduzione dei  livelli  idrometrici

del Fiume Adige, sugli impianti idrovori dei  consorzi  di  bonifica.

Per i casi in cui le  operazioni  sugli  invasi  possano  determinare

significative variazioni idrometriche nei tratti di fiume esterni  al

territorio  provinciale,  la  Provincia  autonoma  di   Bolzano   da'

tempestiva comunicazione delle operazioni previste  o  in  atto  alla

Provincia autonoma di Trento, alla Regione Veneto e alla Autorita' di

bacino del Fiume Adige.

    3. La provincia autonoma di  Bolzano  puo'  disporre,  sentiti  i

concessionari  interessati,  l'adozione  di  misure  e   prescrizioni

finalizzate alla regolazione - permanente, temporanea o  periodica  -

dei livelli di invaso dei serbatoi  anche  per  motivate  ragioni  di

salvaguardia e di ripristino ambientale o paesaggistico.


                              Art. 33.

                  Estrazione di inerti dagli alvei

    1. Le estrazioni di materiale inerte dagli alvei e dai bacini  di

deposito sono ammesse esclusivamente per finalita' di sicurezza e  di

manutenzione idraulica e sono eseguite a cura o previa autorizzazione

della competente Autorita' idraulica provinciale.



                              Art. 34.

                Interventi sulla vegetazione in alveo

    1. Gli interventi sulla  vegetazione  in  alveo  sono  mirati  ad

assicurare un equilibrato rapporto tra la funzionalita'  idraulica  e

quella ecologica dei corsi d'acqua. Vengono attuate specifiche  forme

di trattamento della vegetazione arborea in  alveo,  considerando  la

natura e l'estensione delle portate ordinarie e di piena.


                              Art. 35.
                      Tutela del demanio idrico

    1. Nelle aree del demanio idrico che possono essere  interessate,

anche solo occasionalmente, dal deflusso dei corsi  d'acqua,  possono

essere rilasciate concessioni d'uso solo per  le  colture  e  per  le

attivita' che non comportino la presenza  di  ostacoli  di  qualsiasi
atura, fatte salve particolari iniziative che l'autorita'  idraulica

puo' autorizzare con specifiche motivazioni.

    2. In sede di rinnovo delle concessioni in atto, con l'entrata in

vigore del presente Piano, la Provincia autonoma di Bolzano  promuove

la dismissione graduale delle attivita' che possano  pregiudicare  la

sicurezza idraulica.


                              Art. 36.
                 Smaltimento delle acque di pioggia

    1. Al fine di contrastare  la  rapidita'  di  conferimento  delle

acque  di  pioggia  nel   reticolo   idrografico,   e'   privilegiata

un'adeguata dispersione delle stesse nel terreno, in tutti i casi  in

cui  cio'  risulti  possibile  per  via   diretta   ovvero   mediante

l'apprestamento di apposite aree  disperdenti.  Deve  essere  inoltre

evitata,   ove   possibile,   l'impermeabilizzazione    dei    suoli,

privilegiando le pavimentazioni ad elevata capacita' drenante.

Capo VI
 Misure di tutela ambientale

                              Art. 37.
                    Deflusso minimo vitale (DMV)

    1. Per «deflusso minimo vitale» (V) si intende il deflusso  che

deve essere mantenuto negli alvei dei corsi  d'acqua  interessati  da

riduzione della portata naturale a seguito  di  prelievi  idrici.  Il

rilascio del deflusso minimo vitale prescritto nella concessione deve

essere garantito dal gestore con appositi dispositivi presso le opere

di derivazione. Il DMV deve essere di quantita' tale da garantire  la

funzionalita' ecologica dell'ambiente acquatico e le sue peculiarita'

ambientali, salvaguardando:

    le caratteristiche fisiche del  corpo  idrico,  vale  a  dire  le

tendenze evolutive naturali morfologiche e idrologiche;

    le caratteristiche chimico-fisiche, cioe' lo  stato  di  qualita'

delle acque;

    le biocenosi tipiche presenti nelle condizioni naturali.

                              Art. 38.
            Determinazione del DMV per nuove derivazioni

    1. Le derivazioni da corpi idrici superficiali sono  soggette  al

rilascio del DMV nella misura minima di 2 l/s/km² di bacino imbrifero

attinente la derivazione. Tale quantita' minima deve essere aumentata

laddove cio' si renda necessario per garantire  gli  equilibri  degli

ecosistemi interessati e per conservare le  biocenosi  tipiche  e  la

funzionalita' ecologica dell'ambiente acquatico, assicurando  in  tal

modo il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualita'.

    2.  La  determinazione  del  DMV  per  nuove  derivazioni,  ferma

restando la quantita' minima di 2 l/s/km², avviene nell'ambito  delle

procedure  previste  dalla  legge  provinciale,  che  regolamenta  la

valutazione di impatto ambientale per piani e progetti.

    3. L'elaborazione di uno studio limnologico, a  supporto  tecnico

per la determinazione del DMV, e' prescritta nel caso  di  captazioni

di entita'  a  partire  da  100  l/s  medi.  Essa  e'  a  carico  del

richiedente  la  concessione.  Puo'  essere  inoltre  prescritta  per

derivazioni di portata inferiore afferenti a corsi d'acqua di elevata

valenza naturalistica o  con  situazioni  ecologiche  particolarmente

sensibili.

    4. Le derivazioni da sorgenti a  scopo  idropotabile,  per  acqua

minerale e termale possono essere esentate dal rilascio del DMV.

    5. Il DMV, in tratti di corsi d'acqua oggetto  di  derivazioni  a

scopo idroelettrico, deve, in linea generale, comprendere:

    una quota fissa riferita alla  superficie  del  bacino  imbrifero

attinente alla derivazione (l/s/km²). Tale quota fissa,  espressa  in

tributo  unitario  per  km²  di  bacino  imbrifero   attinente   alla

derivazione, aumenta progressivamente al diminuire  della  dimensione

del bacino;

    una variabile idrologica, vale a  dire  una  quota  variabile  in

percentuale del deflusso  naturale,  affinche'  l'andamento  del  DMV

garantisca dinamiche simili a quelle del deflusso naturale. La  quota

variabile del DMV deve essere  rilasciata,  in  aggiunta  alla  quota

fissa,  durante  tutto   l'anno,   in   base   alle   caratteristiche

limnologiche  del  corso  d'acqua.  In  situazioni  particolari,  per

esempio laddove siano presenti difficolta' di carattere tecnico, tale

quota variabile puo' venire commutata in quota fissa, la cui  entita'

e' scaglionata nel corso dell'anno, in modo tale da  riprodurre,  con

buona approssimazione, la dinamica naturale del corso d'acqua.

    I  valori  di  riferimento  di  DMV  per  derivazioni   a   scopo

idroelettrico  riportati  in  tabella  19  sono  valori  minimi,   da

prevedere in situazioni  ambientali  favorevoli.  Per  estensioni  di

bacino imbrifero intermedie rispetto a quelle indicate in tabella 19,

il valore, sia per la quota fissa che per la quota  variabile,  viene

calcolato tramite interpolazione lineare.


              Parte di provvedimento in formato grafico


    6. In deroga alle quantita' di DMV di cui alla  tabella  19,  per

l'approvvigionamento idroelettrico delle strutture  di  cui  all'art.

16, comma 2, lettera  b,  possono  essere  definite  anche  quantita'

minori,  se  cio'  e'  compatibile  con   le   esigenze   di   tutela

dell'ambiente.   Per   impianti   che   utilizzano   il    potenziale

idroelettrico di acquedotti di cui  all'art.  14  comma  8,  di  reti

d'irrigazione  di  cui  all'art.  15  comma  9  e  di  impianti   per

l'innevamento programmato di  cui  all'art.  18  comma  6,  vale,  se

ecologicamente  sostenibile,  il   deflusso   minimo   vitale   della

derivazione principale, in caso contrario esso va aumentato  in  modo

idoneo.

    7. Le derivazioni a scopo irriguo sono soggette al  rilascio  del

DMV nella misura di 2 l/s/km²  di  bacino  imbrifero  attinente  alla

derivazione,  salvo  manifeste  necessita'  di  un  aumento  di  tale

quantita' ai fini del  raggiungimento  degli  obiettivi  di  qualita'

previsti per il corpo idrico oggetto di prelievo.

    8. Per gli altri  tipi  di  utilizzo  con  derivazioni  da  corsi

d'acqua, le quantita' di DMV vengono definite orientandosi ai  valori

minimi di riferimento riportati in  tabella  20.  Per  estensioni  di

bacino imbrifero intermedie rispetto a quelle indicate in tabella, il

valore viene calcolato tramite interpolazione lineare.  Nel  caso  di

corsi d'acqua di notevole valore ecologico puo' essere aggiunta, alla

quota fissa, una quantita' variabile, pari  al  massimo  al  30%  del

deflusso naturale.


              Parte di provvedimento in formato grafico


    9. In caso di impianti di derivazione con piu' punti di prelievo,

puo' essere disposto il riparto del DMV complessivo su una sola opera

di presa oppure su una parte di esse,  se  cio'  e'  vantaggioso  dal

punto di vista ambientale. La quantita' di acqua residua  si  calcola

sommando le medie ponderate dei valori  della  tabella  19  per  ogni

singolo bacino imbrifero di ogni punti di prelievo.


                              Art. 39.
        Determinazione del DMV per derivazioni gia' esistenti

    1. Le derivazioni da corpi idrici  superficiali  gia'  in  essere

sono soggette al rilascio del DMV nella misura minima di 2 l/s/km² di

bacino imbrifero attinente la derivazione. Tale quantita' minima deve

essere aumentata laddove cio' si renda necessario per  garantire  gli

equilibri degli ecosistemi interessati e per conservare le  biocenosi

tipiche  e  la  funzionalita'  ecologica   dell'ambiente   acquatico,

assicurando in tal modo il raggiungimento  o  il  mantenimento  degli

obiettivi di qualita'.

    2. Possono essere esentate dal rilascio del DMV le derivazioni da

sorgenti a scopo idropotabile, per acqua minerale e termale.

    3. Al rinnovo di concessioni esistenti per uso idroelettrico  con

una potenza nominale fino a 3.000 kW  le  quantita'  di  DMV  vengono

adeguate ai valori riportati in tabella 19 dell'art. 38.  Il  rinnovo

avviene applicando le  procedure  e  prescrizioni  in  conformita'  a

quanto stabilito dalla legge provinciale n. 2/2015 e  dalle  relative

linee guida.

    4. Per il rinnovo e la messa  in  gara  di  concessioni  per  uso

idroelettrico per impianti con potenza nominale superiore a 3.000 kW,

l'amministrazione provinciale,  sentito  il  concessionario  uscente,

esegue preventivamente opportuni studi al fine di definire il  valore

di DMV necessario per il raggiungimento o mantenimento dell'obiettivo

di qualita'. Il valore di DMV potra' essere anche inferiore a  quello

indicato in tabella 19, ma potra' essere confermato  come  definitivo

solo se il monitoraggio eseguito nei primi 2 anni dal  rinnovo  della

concessione conferma il raggiungimento o mantenimento del buono stato

ambientale. Inoltre deve essere raggiunta anche una buona  condizione

qualitativa  e  quantitativa  della  popolazione  ittica,  che  viene

definita con il piano di tutela delle acque. In caso contrario il DMV

va aumentato o prescritte  altre  misure  che  rendano  possibile  il

raggiungimento degli obiettivi di qualita'.

    5. Nel caso di concessioni esistenti per  uso  idroelettrico  per

impianti con potenza nominale superiore a 3.000 kW, per le quali  nel

disciplinare e' stato definito un deflusso minimo vitale superiore ai

valori di cui alla tabella  19  ed  anche  superiore  alla  quantita'

proposta dal richiedente nel corso del procedimento di  approvazione,

il  concessionario  puo'  eseguire,  in  accordo   con   gli   Uffici

provinciali competenti, uno studio per definire se con una  riduzione

del DMV puo' comunque essere mantenuto almeno l'obiettivo di stato di

qualita'  previsto  ed  al  contempo  anche  una   buona   condizione

qualitativa  e  quantitativa  della  popolazione  ittica.  Qualora  i

risultati delle indagini sono approvati dal Comitato VIA e confermati

da un monitoraggio di almeno due anni, puo' essere  adeguato  il  DMV

nel disciplinare.

    6. In caso di impianti di derivazione con piu' punti di prelievo,

puo' essere disposto il riparto del DMV complessivo su una sola opera

di presa oppure su una parte di esse se cio' e' vantaggioso dal punto

di vista  ambientale.  La  quantita'  di  acqua  residua  si  calcola

sommando le medie ponderate dei valori  della  tabella  19  per  ogni

singolo bacino imbrifero di ogni punti di prelievo.

                              Art. 40.
         Regolamentazione del DMV in situazioni particolari

    1.  Il  presidente  della  Provincia  puo'  disporre  -  in   via

temporanea - la determinazione di valori di DMV  superiori  a  quelli

previsti negli atti di concessione, qualora cio' si renda  necessario

per migliorare o risanare situazioni di particolare inquinamento o di

degrado idraulico, nonche' per altre motivate esigenze  di  carattere

ambientale o di approvvigionamento idrico a  fini  irrigui.  In  tali

casi non e' dovuto alcun indennizzo al concessionario.

    2. Con delibera della Giunta provinciale sono individuate le aree

caratterizzate da siccita' o da ricorrenti  situazioni  di  crisi  di

approvvigionamento idrico. All'interno  di  tali  aree,  puo'  essere

prevista per gli utilizzi  agricoli  una  deroga  al  rilascio  della

quantita' minima  di  deflusso  vitale  di  2  l/s/km²,  autorizzando

quantita'  inferiori.  Per  tali  ambiti  territoriali,  deve  essere

tuttavia  elaborato  entro  i  termini  che  verranno  stabiliti  con

delibera  della  Giunta  provinciale,  dalle  Autorita'   provinciali

competenti in collaborazione con  i  concessionari  interessati,  uno

specifico  piano  finalizzato  a   garantire   un   utilizzo   idrico

sostenibile e il raggiungimento dello  stato  di  buona  qualita'.  I

piani devono essere elaborati e messo in atto, considerando strategie

per  il  risparmio  idrico,  utilizzi   di   fonti   alternative   di

approvvigionamento e l'impiego di bacini di accumulo, nonche' con  la

prescrizione di un deflusso minimo vitale. I piani sono approvati  da

parte della Giunta provinciale. Fino all'approvazione di tali  piani,

per le derivazioni idriche a scopo agricolo  esercitate  in  base  al

riconoscimento di utilizzo, la definizione della quantita' massima di

acqua derivabile sostituisce il DMV. Nel caso in cui non sia definita

la quantita' massima derivabile, essa viene definita pari  al  doppio

della quantita' media concessionata. Con la definizione  delle  zone,

le derivazioni  idriche  a  scopo  agricolo  esercitate  in  base  al

riconoscimento di utilizzo situate al di fuori di queste zone,  entro

un anno devono rispettare i valori di DMV ai sensi dell'art. 38.

    3. Ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale n.  7/2005,  per

affrontare le situazioni di emergenza idrica in periodi  estremamente

siccitosi, dichiarate  tali  dal  Presidente  della  Provincia,  puo'

essere   disposta,   tra   le   misure   necessarie    a    garantire

l'approvvigionamento potabile  pubblico,  l'uso  potabile  privato  e

l'uso irriguo, anche la riduzione temporanea delle  portate  residue,

fino alla revoca dello  stato  d'emergenza,  escludendo  comunque  il

prosciugamento del corpo idrico interessato.

    4. In caso di opere di presa situate su corsi d'acqua a  scavalco

tra  le  province  o  provincia  e  regione,  che  abbiano   riflessi

significativi sul regime e sulla qualita' dei corpi idrici, il DMV e'

individuato di concerto fra le province  o  fra  la  provincia  e  la

regione confinanti.

    5. Per le opere di presa e/o di ritenuta attraversate dal confine

di provincia e/o di regione, deve essere applicato  il  rilascio  del

DMV in alveo pari a quello applicabile nel territorio della provincia

o regione posta a valle.

                              Art. 41.

    Gestione delle aree fluviali e dei bacini idrografici montani

    1. La Provincia autonoma di Bolzano provvede all'elaborazione  di

Piani di gestione di bacini idrografici montani e Piani  di  gestione

di area fluviale, che considerino gli aspetti di sicurezza  idraulica

e della gestione delle risorse idriche, conciliandoli con gli  ambiti

di pianificazione  territoriale,  della  tutela  ambientale  e  della

fruizione degli ambiente acquatici da parte della collettivita'.

    2. Al  fine  di  garantire  la  stenibilita'  ambientale  della

gestione dei fossati di fondovalle e di raccordarla  ai  sopraccitati

Piani  di  gestione  di  area  fluviale  e  al  Piano   di   bonifica

provinciale, i Consorzi di bonifica integrale provvedono  a  redigere

un piano di esercizio delle fosse di bonifica  ricadenti  nei  propri

comprensori consortili entro 3 anni dall'entrata in vigore del  Piano

generale di utilizzazione delle  acque  pubbliche.  Tale  piano  deve

essere redatto con la partecipazione di un esperto limnologo e  viene

approvato dalla Giunta provinciale previo parere  rilasciato  da  una

conferenza dei servizi provinciali competenti  in  materia  di  opere

idrauliche, gestione delle risorse idriche, agricoltura, tutela delle

acque e pesca.


                              Art. 42.

                  Ripristino del continuum fluviale


    1. Il ripristino del continuum fluviale  richiede  interventi  di

modifica delle opere di presa e  di  regimazione  delle  acque.  Tali

interventi sono considerati  prioritari  negli  ambienti  in  cui  le

migrazioni dei pesci sono un fattore di primaria  importanza  per  la

conservazione dei popolamenti ittici autoctoni. Inoltre,  nell'ambito

del ripristino della continuita', devono essere considerati anche gli

aspetti del trasporto  di  materiale  solido,  della  vegetazione  di

sponda e degli spostamenti dei macroinvertebrati. Gli ambiti fluviali

in cui e' previsto il ripristino del continuum vengono  definiti  con

delibera della Giunta provinciale.

    2. Per quanto riguarda gli interventi  prioritari  di  ripristino

del continuum si stabilisce quanto segue.

    a) Il concessionario di una derivazione, la cui  opera  di  presa

rappresenta un'interruzione  nel  continuum  fluviale  in  uno  degli

ambiti fluviali di cui al punto  1,  deve  presentare,  ai  fini  del

rinnovo della concessione, e comunque entro 2 anni  dall'approvazione

del presente Piano, un progetto di modifica dell'opera di derivazione

che garantisca il passaggio per i pesci. Tale progetto  e'  approvato

in  base  alle  procedure  previste  dalla  legge   provinciale   che

regolamenta  la  valutazione  d'impatto  ambientale  e  deve   essere

realizzato entro 5 anni dall'approvazione del presente Piano.

    b) La Ripartizione provinciale  competente  per  la  sistemazione

idraulica elabora, in collaborazione con  gli  uffici  competenti  in

materia di pesca e  tutela  delle  acque,  un  piano  pluriennale  di

intervento per il ripristino del continuum nei fiumi  e  torrenti  di

fondovalle e dei tratti terminali dei loro affluenti, con il relativo

ordine di priorita'.

    3. Il  ripristino  del  continuum  non  viene  richiesto  laddove

l'impegno tecnico ed economico necessario per  la  sua  realizzazione

non sia commisurabile al significato ecologico dell'intervento, come,

per esempio, nel caso degli ostacoli  rappresentati  dalle  dighe  di

Curon, Tel, Fortezza, Rio Pusteria e Monguelfo.

    4. Ulteriori  interventi  di  ripristino  del  continuum  possono

essere richiesti all'atto del rinnovo di concessioni  di  derivazioni

idriche,  laddove,   attraverso   l'eliminazione   di   un   ostacolo

insormontabile, venga garantito il passaggio dei pesci per un  tratto

significativo di corso d'acqua in un ambiente di elevata valenza  per

la fauna ittica. Qualora si tratti  di  opere  di  regimazione  delle

acque, gli interventi  di  ripristino  del  continuum  sono  previsti

nell'ambito dei  piani  pluriennali  di  intervento  elaborati  dalla

Ripartizione competente  per  la  sistemazione  idraulica  dei  corsi

d'acqua.

    5. Nell'ambito della realizzazione di nuove opere di  derivazione

o regimazione delle acque deve essere posta particolare attenzione  a

non creare ulteriori ostacoli insormontabili per la  fauna  ittica  e

bentonica, tali da potere provocare danni alle biocenosi presenti.

    6. Al fine di assicurare una  sicurezza  al  deflusso  dei  corsi

d'acqua superficiali nonche' per preservarne le funzioni in  rapporto

all'ambiente ed al territorio circostanti, deve essere assicurato  lo

scorrimento delle acque a cielo aperto negli stessi. Non sono ammesse

nuove opere di intubazione o di copertura, fatta eccezione per quelle

strettamente necessarie agli attraversamenti  viari  e  ferroviari  o

alla  realizzazione  di  opere  pubbliche  non  delocalizzabili.   La

Provincia promuove, ove possibile,  la  graduale  eliminazione  delle

intubazioni e delle coperture d'alveo esistenti.

Capo VII
 Norme finali


                              Art. 43.
               Misure di coordinamento interregionale

    1. La Provincia autonoma di Bolzano esercita le funzioni  di  cui

all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  381/1974

secondo il principio della  leale  collaborazione  con  la  Provincia

autonoma di Trento e la Regione Veneto, promuovendo con esse appositi

accordi, ai sensi dell'art. 15 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,

ovvero  ai  sensi  delle  altre  norme  vigenti,   finalizzati   alla

regolazione di aspetti procedurali di coordinamento e di  ogni  altro

aspetto gestionale  afferente  la  derivazione.  In  particolare,  le

predette  forme  di  collaborazione  hanno  ad  oggetto   la   tutela

dell'ambiente e del patrimonio  idrico,  nonche'  degli  interessi  e

della sicurezza delle popolazioni  coinvolte,  con  riferimento  agli

aspetti tecnico-gestionali,  patrimoniali  e  finanziari  nonche'  di

vigilanza e di salvaguardia dei titoli a derivare situati nei diversi

territori e connessi con l'utilizzazione delle acque pubbliche e sono

dirette  a  garantire  l'unitarieta'  dell'azione  amministrativa   e

l'armonizzazione degli interessi espressi  dai  territori  sui  quali

incide la derivazione.

    2. La Provincia autonoma di Bolzano esercita, in  osservanza  del

principio della leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni  e

delle modalita' indicate al precedente  comma,  le  funzioni  a  essa

riservate in materia di concessioni di derivazioni di acque, qualora:

    le derivazioni incidano significativamente sul regime  dei  corpi

idrici, dei bacini  e  dei  laghi  a  carattere  interregionale  o  a

carattere interprovinciale; per il bacino del rio Novella, Pescara  e

del fiume Adige la significativita' va definita di  concerto  con  la

Provincia autonoma di Trento;

    i  medesimi  corpi   idrici,   bacini   e   laghi   a   carattere

interregionale siano interessati da molteplici utilizzazioni, anche a

scopo potabile, o  richiedano  speciali  misure  di  regolazione  dei

livelli di invaso o di ricambio dei volumi idrici o altre particolari

azioni di controllo e di salvaguardia, anche ambientali;

    le aree di salvaguardia delle derivazioni  ad  uso  potabile  per

l'alimentazione di acquedotti pubblici situati nel  territorio  della

Provincia di Bolzano, interessino anche il territorio della provincia

o delle regioni confinati; questa disposizione vale anche, secondo il

criterio della reciprocita', quando le  aree  di  salvaguardia  delle

derivazioni  ad  uso  potabile  per  l'alimentazione  di   acquedotti

pubblici situate nel territorio della provincia o regione  confinante

interessino il territorio della Provincia di Bolzano.

    3. Gli accordi di collaborazione con  la  Provincia  autonoma  di

Trento e la Regione Veneto possono prevedere il supporto  tecnico,  a

favore  della  regione  e  delle   province   autonome   interessate,

dell'Autorita' di Bacino Nazionale del Fiume Adige  e  dell'Autorita'

di  Bacino  dei  fiumi  Isonzo,   Tagliamento,   Livenza,   Piave   e

Brenta-Bacchiglione, nonche' l'esercizio coordinato  delle  attivita'

tecnico-scientifiche  e  di  controllo   delle   rispettive   agenzie

provinciali e regionali per la protezione dell'ambiente.

    4. Qualora siano approvati progetti  di  opere  idrauliche  o  di

opere  di  derivazione  che   comportino   importanti   ripercussioni

chiaramente individuabili sul regime dei corpi idrici al di fuori del

proprio territorio provinciale o regionale, e'  acquisito  il  parere

dell'Autorita' di  bacino  nazionale  competente  e  della  Provincia

autonoma di Trento e viene sentita la regione sui  cui  corpi  idrici

possono verificarsi  tali  ripercussioni.  Esse  si  esprimono  entro

sessanta giorni dal ricevimento della proposta di  progetto;  decorso

tale termine la Provincia autonoma di Bolzano procede  in  ogni  caso

alla conclusione del  relativo  procedimento  anche  in  assenza  del

parere richiesto. Tali disposizioni non trovano applicazione nel caso

di progetti approvati dalla Provincia autonoma di Bolzano prima della

data di entrata in vigore del presente Piano.

    5. Entro  due  anni  dall'approvazione  del  presente  piano,  le

Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  la  Regione  Veneto

stipulano accordi, tenuto conto dei pareri delle Autorita' di  bacino

competenti, per fronteggiare stati di emergenza dovuti a fenomeni  di

siccita', di piena o di inquinamento delle risorse  idriche.  Qualora

ne ricorrano le condizioni,  tali  accordi  sono  definiti  anche  di

concerto con le  competenti  autorita'  idrauliche  e  di  protezione

civile.

    6.  Qualora  la  messa  in  sicurezza  delle   aree   a   rischio

idrogeologico nei territori non ricadenti nell'ambito della Provincia

di Bolzano richieda la realizzazione di interventi strutturali e  non

nel territorio dell'Alto Adige, l'Autorita' di Bacino  Nazionale  del

Fiume Adige o l'Autorita' di Bacino dei  fiumi  Isonzo,  Tagliamento,

Livenza, Piave e  Brenta-Bacchiglione  e  la  Provincia  autonoma  di

Trento  propongono,  richiedendo  la  relativa  modifica  del   Piano

generale per  l'utilizzazione  delle  acque  pubbliche  o  del  Piano

stralcio per l'assetto idrogeologico, l'inserimento degli  interventi

nei programmi pluriennali  e  annuali  della  Provincia  autonoma  di

Bolzano per la realizzazione di opere di difesa idrogeologica.


                              Art. 44.
              Entrata in vigore e attuazione del piano


    1. Il presente Piano  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno

successivo dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del  decreto

del Presidente della Repubblica che  lo  rende  esecutivo,  ai  sensi

dell'art. 8, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica

22 marzo 1974, n. 381.

    2. Con medesima data, cessa di applicarsi il Piano  generale  per

l'utilizzazione delle acque pubbliche reso esecutivo con decreto  del

Presidente della Repubblica 11 aprile 1986, n. 748, fatti  salvi  gli

effetti e gli atti da esso derivanti.

    3.  La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  svolge   attivita'   di

monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione  del  Piano  generale  per

l'utilizzazione delle acque pubbliche.

    4. All'attuazione del presente Piano  la  Provincia  autonoma  di

Bolzano puo' inoltre provvedere, secondo quanto previsto dal  proprio

ordinamento, con l'emanazione  apposite  disposizioni  legislative  e

amministrative  che  disciplinano,  in  particolare,   le   procedure

amministrative  e  i  profili  sanzionatori  eventualmente  necessari

nonche' le  misure  di  carattere  organizzativo  e  finanziario.  In

particolare, nel quadro delle competenze a  essa  riconosciute  dallo

Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione,  la  Provincia

autonoma di Bolzano provvede, con proprie risorse  finanziarie,  alla

realizzazione di opere e interventi  attuativi  del  presente  Piano.

Resta  inoltre  fermo  quanto  stabilito  dall'art.   5,   comma   5,

del decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974.

    5. Nel caso in cui le norme contenute nel presente piano facciano

riferimento a specifici organi, enti o  strumenti  di  pianificazione

riconducibili alla potesta' legislativa della Provincia  autonoma  di

Bolzano, resta ferma la possibilita' di modificare  tali  riferimenti

con legge provinciale.

    6.  Al  fine  di  garantire  una  considerazione  sistemica   del

territorio,  la  Provincia  autonoma   di   Bolzano   collabora   con

l'Autorita' di Bacino Nazionale del Fiume Adige e con l'Autorita'  di

Bacino   dei   fiumi   Isonzo,   Tagliamento,   Livenza,   Piave    e

Brenta-Bacchiglione per:

    la  definizione  di  un   quadro   pianificatorio   integrato   e

coordinato;

    il monitoraggio sullo stato  di  attuazione  degli  strumenti  di

pianificazione di bacino e sulla loro efficacia complessiva;

    l'interscambio delle conoscenze;

    la condivisione delle strategie di aggiornamento o di adeguamento

degli strumenti di pianificazione.

 

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