Acustica ambientale di macchine e attrezzature: novità per il personale ispettivo

Modificato l'art. 5 del decreto 25 gennaio 2018 che ha definito le caratteristiche del corso

Novità per la prova finale del corso di formazione in materia di acustica ambientale per il personale incaricato dei controlli delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, come definito dall'art. 5 del decreto del ministero dell'Ambiente 25 gennaio 2018.

In particolare è stato stabilito come la partecipazione dei componenti della  commissione alla prova finale potrà svolgersi in videoconferenza, previa autorizzazione del  ministero dell'Ambiente, fatte salve alcune condizioni che garantiscano il corretto svolgimento dell'esame.

Lo ha stabilito il  decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 marzo 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2019, n. 85 e riportato integralmente di seguito.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 marzo 2019

Modifica dell'articolo 5 del decreto 25 gennaio 2018  concernente  la
definizione delle caratteristiche del corso di formazione in  materia
di acustica ambientale, di cui all'allegato IX,  parte  A, punto  4,
lettera B),  del decreto  legislativo  4 settembre  2002,  n. 262.
(19A02402)

                        in Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2019, n. 85

                         IL DIRETTORE GENERALE

per i rifiuti e l'inquinamento

del ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE

per il mercato, la concorrenza, il consumatore,

la vigilanza e la normativa tecnica

del ministero dello sviluppo economico

Vista  la direttiva  2000/14/CE  del Parlamento  europeo  e   del

Consiglio dell'8 maggio 2000 sul  ravvicinamento  delle legislazioni

degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale  delle

macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262  «Attuazione

della  direttiva   2000/14/CE   concernente  l'emissione   acustica

ambientale delle macchine  ed attrezzature  destinate  a funzionare

all'aperto»;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del

Consiglio del  9  luglio 2008  che  pone norme   in   materia  di

accreditamento e  vigilanza  del mercato  per  quanto riguarda  la

commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.

339/93;

Visto il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 41 «Disposizioni

per l'armonizzazione  della  normativa nazionale  in   materia  di

inquinamento acustico  con  la direttiva  2000/14/CE   e  con   il

regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'art. 19, comma 2,  lettere

i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161»  ed in  particolare

l'art. 6, che conferisce al Ministero dell'ambiente  e  della tutela

del territorio e del mare la definizione  delle caratteristiche  del

corso di cui all'allegato IX, parte  A, punto  4,  lettera b),  del

decreto legislativo 4 settembre 2002, n.  262, di  concerto  con  il

Ministero dello sviluppo economico, entro 120 giorni  dalla  data di

entrata in vigore dello stesso decreto;

Visto il decreto 25 gennaio 2018 «Definizione delle caratteristiche

del corso di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera  b),  del

decreto legislativo 4 settembre 2002,  n. 262»,  ed  in particolare

l'art. 5 che disciplina lo svolgimento della prova finale del corso;

Considerata l'esigenza di introdurre,  ai  fini dello  svolgimento

della prova finale del corso di cui all'allegato IX, parte  A, punto

4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n.  262,  lo

strumento della videoconferenza;

Decreta:

                               Art. 1

  Modifica dell'art. 5 del decreto 25 gennaio 2018  «Definizione delle

  caratteristiche del corso di cui all'allegato IX, parte A, punto 4,

  lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262»

All'art.  5 del  decreto  25 gennaio  2018   «Definizione   delle

caratteristiche del corso di cui all'allegato IX, parte A,  punto 4,

lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n.  262», dopo

il comma 3 e' inserito il seguente comma:

«3-bis. In casi  eccezionali  la partecipazione  dei  componenti

della  commissione   alla   prova  finale   puo'    svolgersi   in

videoconferenza, previa autorizzazione del  Ministero dell'ambiente,

secondo le modalita' indicate dal presidente di commissione. In  ogni

caso l'utilizzo della videoconferenza  e'  subordinato ai  seguenti

presupposti: l'aula nella quale si tiene la prova finale deve  essere

interamente visibile al fine di consentire il controllo sul  corretto

svolgimento dell'esame; i quiz  a risposta  multipla  devono essere

diversi per ogni candidato e la  loro formulazione  da  parte  della

commissione deve essere  previamente approvata  dal  presidente; la

correzione dei  quiz,  alla presenza  di  tutti i   membri   della

commissione, deve avvenire in videoconferenza».

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