Agenti cancerogeni e mutageni: novità per la protezione dei lavoratori

Cambia la direttiva 2004/37/CE: inserito l'articolo 13 bis, recante disposizioni in materia di accordi delle parti sociali, e aggiunte due nuove voci all'elenco di sostanze, preparati e procedimenti

Modificata la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. È quanto prevede la direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 (in G.U.C.E. L del 31 gennaio 2019, n. 30).

In particolare:

  • è stato inserito l'articolo 13 bis, recante disposizioni in materia di accordi delle parti sociali;
  • all'allegato I («Elenco di sostanze, preparati e procedimenti») sono stati aggiunti i lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore e i lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel;
  • l'allegato III («Valori limite ed altre disposizioni direttamente connesse») è sostituito integralmente.

Sulla stessa G.U.C.E. è stato pubblicato il regolamento (Ue) 2019/126 del parlamento europeo e del consiglio del 16 gennaio 2019 di modifica dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA).

Di seguito il testo della direttiva (UE) 2019/130 del 16 gennaio 2019.

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Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

in G.U.C.E. L del 31 gennaio 2019, n. 30

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1]GU C 288 del 31.8.2017, pag. 56.,

previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [2]Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 dicembre 2018., considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti
da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50). ha come scopo la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro. Tale direttiva, mediante un quadro di principi generali che consentano agli Stati membri di assicurare l'applicazione uniforme dei requisiti minimi, prevede un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni. Valori limite di esposizione professionale vincolanti, stabiliti sulla base delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, la fattibilità economica, una valutazione approfondita dell'impatto socioeconomico e la disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'espo­ sizione sul luogo di lavoro, sono elementi importanti del regime generale di protezione dei lavoratori istituito dalla direttiva. In tale contesto è essenziale tenere conto del principio di precauzione, ove vi siano incertezze. Le prescrizioni minime di cui alla suddetta direttiva mirano a proteggere i lavoratori a livello di Unione. Gli Stati membri hanno facoltà di stabilire valori limite di esposizione professionale vincolanti o altre misure di protezione più rigorosi.
(2) I valori limite di esposizione professionale rientrano nelle misure di gestione del rischio di cui alla direttiva 2004/37/CE. Il rispetto di detti valori limite non pregiudica gli altri obblighi dei datori di lavoro ai sensi di tale direttiva, in particolare la riduzione dell'utilizzazione di agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro, la prevenzione o la limitazione dell'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni e le misure che dovrebbero essere attuate a tal fine. Tali misure dovrebbero includere, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, la sostituzione dell'agente cancerogeno o mutageno con una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia o sia meno nocivo per la salute del lavoratore, il ricorso a un sistema chiuso o altre misure volte a ridurre l'esposizione dei lavoratori al livello più basso possibile, promuovendo in tal modo l'innovazione.
(3) Per la maggior parte degli agenti cancerogeni e mutageni non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi. Nonostante la fissazione di valori limite sul luogo di lavoro relativamente agli agenti cancerogeni o mutageni a norma della presente direttiva non elimini i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'esposizione durante il lavoro (rischio residuo), essa contribuisce comunque a una riduzione significativa dei rischi derivanti da tale esposizione nell'ambito di un approccio graduale e orientato alla definizione di obiettivi ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Per gli altri agenti cancerogeni e mutageni è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l'esposizione non dovrebbe produrre effetti nocivi.

(4) I livelli massimi di esposizione dei lavoratori ad alcuni agenti cancerogeni o mutageni sono stabiliti da valori limite che, a norma della direttiva 2004/37/CE, non devono essere superati. È opportuno rivedere detti valori limite e fissarne altri per agenti cancerogeni e mutageni aggiuntivi.

(5) I valori limite fissati dalla presente direttiva dovrebbero essere rivisti quando necessario alla luce delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici e le migliori prassi, le tecniche e i protocolli basati su dati concreti per la misurazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro. Se possibile, tali informazioni dovrebbero includere dati sui rischi residui per la salute dei lavoratori e pareri del comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) e del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS). Le informazioni relative al rischio residuo, rese disponibili al pubblico a livello di Unione, sono preziose per i lavori futuri tesi a limitare i rischi derivanti da un'esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni, anche per le prossime revisioni dei valori limite fissati nella presente direttiva.

(6) Entro il primo trimestre del 2019 la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi nelle conoscenze scientifiche, dovrebbe valutare la possibilità di modificare l'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE per includervi le sostanze tossiche per la riproduzione. Su tale base la Commissione dovrebbe presentare, se del caso, una proposta legislativa, previa consultazione delle parti sociali.

(7) Per taluni agenti cancerogeni privi di soglia non è possibile calcolare un valore limite di esposizione basato sulla salute, tuttavia è ancora possibile fissare un valore limite per tali agenti cancerogeni sulla base delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici.

(8) Al fine di garantire il livello più alto di protezione possibile contro alcuni agenti cancerogeni e mutageni, è necessario tenere presenti altre vie di assorbimento, anche attraverso la pelle.

(9) Lo SCOEL assiste la Commissione, in particolare, nel valutare i più recenti dati scientifici disponibili e nel proporre i valori limite di esposizione professionale per la protezione dei lavoratori contro i rischi chimici, che devono essere fissati a livello dell'Unione a norma della direttiva 98/24/CE del Consiglio [3]Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11). e della direttiva 2004/37/CE. Il CCSS è un organo tripartito che assiste la Commissione nella preparazione, nell'esecuzione e nella valutazione delle attività nei settori della sicurezza e della salute professionali. In particolare, il CCSS adotta pareri tripartiti su iniziative volte a fissare i valori limite di esposizione professionale a livello dell'Unione sulla base delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici nonché i dati sugli aspetti sociali e sulla fattibilità economica di tali iniziative. Sono state esaminate anche altre fonti di informazioni scientifiche, sufficien­ temente solide e di dominio pubblico, in particolare l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), l'Organizzazione mondiale della sanità e agenzie nazionali.

(10) Il lavoro dello SCOEL e la trasparenza di tali attività sono parte integrante di un processo politico responsabile. Per riorganizzare l'attività dello SCOEL è auspicabile garantire che siano stanziate risorse specifiche e che non vadano perse competenze specifiche in materia di epidemiologia, tossicologia e medicina e igiene del lavoro.

(11) Le modifiche degli allegati I e III della direttiva 2004/37/CE di cui alla presente direttiva costituiscono un passo ulteriore in un processo a più lungo termine per l'aggiornamento della direttiva 2004/37/CE. Come passo successivo in tale processo, la Commissione ha presentato una proposta intesa a stabilire valori limite e osservazioni relative alla pelle per cinque agenti cancerogeni aggiuntivi. Inoltre, nella comunicazione del 10 gennaio 2017 dal titolo «Lavoro più sicuro e più sano per tutti – Aggiornamento della normativa e delle politiche dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro», la Commissione ha affermato che dovrebbero essere previste successive modifiche della direttiva 2004/37/CE. La Commissione dovrebbe proseguire costantemente      i lavori sugli aggiornamenti degli allegati I e III della direttiva 2004/37/CE, in linea con l'articolo 16 di tale direttiva e con la prassi consolidata e, se necessario, modificare tali allegati alla luce delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici acquisiti progressivamente, come per esempio i dati sui rischi residui. Tali lavori dovrebbero concretizzarsi, se del caso, in proposte di future revisioni dei valori limite di cui alla direttiva 2004/37/CE e alla presente direttiva, nonché in proposte relative a sostanze, miscele e procedimenti supple­ mentari di cui all'allegato I e a valori limite supplementari di cui all'allegato III.

(12) È importante proteggere i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni derivanti dalla preparazione, somministrazione o smaltimento di medicinali pericolosi, compresi i farmaci citostatici o citotossici, e da lavori comportanti l'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene in settori quali pulizie, trasporti, lavanderia e smaltimento di medicinali pericolosi o materiali contaminati dagli stessi, nonché nell'ambito dell'assistenza personale a pazienti sottoposti a terapie con medicinali pericolosi. Come primo passo, la Commissione ha pubblicato, in una guida dedicata alla prevenzione e alle buone pratiche, orientamenti volti a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro nel settore sanitario, compreso il rischio legato all'esposizione ai farmaci citostatici o citotossici. Tali orientamenti non pregiudicano ulteriori eventuali proposte o iniziative legislative di altro tipo.

(13) Conformemente alle raccomandazioni dello SCOEL e del CCSS, ove disponibili, i valori limite di esposizione per via inalatoria sono stabiliti in funzione di un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di lunga durata) e, per alcuni agenti cancerogeni o mutageni, di periodi di riferimento più brevi, in genere di quindici minuti, media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di breve durata) al fine di limitare, per quanto possibile, gli effetti derivanti da un'esposizione di breve durata. Anche le osservazioni relative alla pelle sono stabilite in linea con le raccomandazioni dello SCOEL e del CCSS. Dovrebbero essere prese in esame anche ulteriori fonti di informazioni scientifiche, sufficientemente solide e di dominio pubblico.

(14) Il principio di prevenzione sul luogo di lavoro dovrebbe altresì essere promosso in relazione alle ripercussioni degli agenti cancerogeni e mutageni sulle generazioni future, quali gli effetti negativi sulla capacità riproduttiva degli uomini e delle donne e sullo sviluppo fetale. A tal fine gli Stati membri dovrebbero condividere le migliori pratiche in questo settore.

(15) Vi sono sufficienti elementi di prova della cancerogenicità degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore. Tali oli motore minerali usati sono generati da un procedimento di lavorazione e pertanto non sono soggetti a classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [4]Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichet­ tatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).. Lo SCOEL ha individuato la possibilità che tali oli siano assorbiti in misura significativa attraverso la pelle, ha concluso che l'esposizione professionale avviene per via cutanea e ha vivamente raccomandato l'introduzione di osservazioni relative alla pelle. Il CCSS ha convenuto che gli oli motore minerali usati dovrebbero essere aggiunti alle sostanze, miscele e procedimenti cancerogeni di cui all'allegato I della direttiva 2004/37/CE nonché sulla possibilità di un significativo assorbimento attraverso la pelle. Una serie di migliori pratiche può essere utilizzata per limitare la penetrazione cutanea, fra cui il ricorso a dispositivi di protezione individuale, quali i guanti, e la rimozione e la pulizia degli indumenti contaminati. Il pieno rispetto di tali pratiche nonché di nuove migliori pratiche emergenti potrebbe contribuire a ridurre tale esposizione. È opportuno pertanto includere i lavori comportanti esposizione agli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE e assegnare a essa osservazioni relative alla pelle nell'allegato III della medesima direttiva, che indichino la possibilità di un rilevante assorbimento attraverso la pelle.

(16) Vi sono sufficienti elementi di prova della cancerogenicità delle emissioni di gas di scarico dei motori diesel derivanti dalla combustione di gasolio nei motori ad accensione spontanea. Le emissioni di gas di scarico dei motori diesel sono generate da un procedimento di lavorazione e pertanto non sono soggette a classificazione conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008. Il CCSS ha convenuto che le emissioni di gas di scarico dei motori diesel tradizionali dovrebbero essere aggiunte alle sostanze, miscele e procedimenti cancerogeni di cui all'allegato I della direttiva 2004/37/CE e ha richiesto ulteriori indagini sugli aspetti scientifici e tecnici dei nuovi tipi di motori. Lo IARC ha classificato i gas di scarico dei motori diesel come cancerogeni per l'uomo (categoria IARC 1) e ha precisato che, se è vero che l'entità di particolato e sostanze chimiche è ridotta nei nuovi tipi di motori diesel, non è però ancora chiaro in che modo le modifiche quantitative e qualitative possano incidere sulla salute. Lo IARC ha precisato inoltre che il carbonio elementare, che costituisce una quota significativa di tali emissioni, è comunemente utilizzato come marcatore di esposizione. Tenuto conto di quanto sopra e del numero di lavoratori esposti, è opportuno inserire nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE i lavori comportanti l'espo­ sizione a emissioni di gas di scarico dei motori diesel nonché definire, nell'allegato III della suddetta direttiva, un valore limite per le emissioni di gas di scarico dei motori diesel calcolato in base al carbonio elementare. Le voci degli allegati I e III della direttiva 2004/37/CE dovrebbero riguardare le emissioni di gas di scarico di tutti i tipi di motori diesel.

(17) Per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico dei motori diesel, potrebbe essere difficile, in taluni settori, raggiungere in tempi rapidi un valore limite di 0,05 mg/m3 misurato sotto forma di carbonio elementare. In aggiunta al periodo di recepimento, dovrebbe pertanto essere introdotto un periodo transitorio di due anni prima che si applichi il valore limite. Tuttavia, per i settori delle attività minerarie sotterranee e della costruzione di gallerie, in aggiunta al periodo di recepimento, dovrebbe essere introdotto un periodo transitorio di cinque anni prima che si applichi il valore limite.

(18) Alcune miscele di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1A o 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono pertanto agenti cancerogeni secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. L'espo­ sizione a tali miscele può verificarsi, tra l'altro, durante lavori che comportano processi di combustione, come da gas di scarico dei motori a combustione e da processi di combustione ad alta temperatura. In relazione a tali miscele lo SCOEL ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle e il CCSS ha riconosciuto l'importanza di introdurre un valore limite di esposizione professionale per le miscele di IPA e ha raccomandato di valutare gli aspetti scientifici allo scopo di proporre un valore limite di esposizione professionale in futuro. È opportuno pertanto assegnare a essa osservazioni relative alla pelle nell'allegato III della direttiva 2004/37/CE, che indichino la possibilità di un rilevante assorbimento attraverso la pelle. È altresì opportuno procedere a ulteriori indagini per valutare se sia necessario stabilire un valore limite per le miscele di IPA al fine di proteggere più efficacemente i lavoratori contro dette miscele.

(19) Il tricloroetilene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. Lo SCOEL ha individuato il tricloroetilene come agente cancerogeno genotossico. In base alle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire valori limite per il tricloroe­ tilene in funzione di un periodo di riferimento di otto ore (valore limite di lunga durata) e di un periodo di riferimento più breve di quindici minuti come media ponderata nel tempo (valore limite di esposizione di breve durata). In relazione a tale agente cancerogeno lo SCOEL ha individuato la possibilità di un assorbimento signifi­ cativo attraverso la pelle, mentre il CCSS ha concordato un valore limite pratico basandosi sulle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici. Per il tricloroetilene è opportuno pertanto definire valori limite per esposizioni di lunga e di breve durata e assegnare a esso osservazioni relative alla pelle nell'allegato III della direttiva 2004/37/CE, che indichino la possibilità di un rilevante assorbimento attraverso la pelle. Alla luce dell'e­ voluzione delle prove scientifiche e del progresso tecnico, i valori limite per detta sostanza dovrebbero essere oggetto di un monitoraggio particolarmente attento.

(20) La 4,4′-metilendianilina (MDA) risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. Lo SCOEL è giunto alla conclusione che, per tale agente cancerogeno privo di soglia, non è possibile calcolare un limite di esposizione basato sulla salute. In base alle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile, tuttavia, stabilire un valore limite per la 4,4′-metilendianilina. In relazione a detto agente cancerogeno lo SCOEL ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle, e il CCSS ha concordato un valore limite pratico basandosi sulle informazioni disponibili, ivi compresi  i dati scientifici e tecnici. Per la 4,4′-metilendianilina è opportuno pertanto definire un valore limite e assegnare a esso osservazioni relative alla pelle nell'allegato III della direttiva 2004/37/CE, che indichino la possibilità di un rilevante assorbimento attraverso la pelle.

(21) L'epicloridrina (1-cloro-2,3-epossipropano) risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. Lo SCOEL è giunto alla conclusione che, per tale agente cancerogeno privo di soglia, non è possibile calcolare un valore limite di esposizione basato sulla salute e ha raccomandato di evitare l'esposizione durante l'attività lavorativa. In relazione all'epicloridrina lo SCOEL ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle e il CCSS ha concordato un valore limite pratico basandosi sulle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici. Per l'epicloridrina è opportuno pertanto definire un valore limite e assegnare a esso osservazioni relative alla pelle nell'allegato III della direttiva 2004/37/CE, che indichino la possibilità di un rilevante assorbimento attraverso la pelle.

(22) L'etilene dibromuro (1,2-dibromoetano, DBE) risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. Lo SCOEL è giunto alla conclusione che, per tale agente cancerogeno privo di soglia, non è possibile calcolare un valore limite di esposizione basato sulla salute e ha raccomandato di evitare l'esposizione durante l'attività lavorativa. In relazione all'etilene dibromuro lo SCOEL ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide e il CCSS ha concordato un valore limite pratico basandosi sulle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici. Per l'etilene dibromuro è opportuno pertanto definire un valore limite e assegnare a esso osservazioni relative alla pelle nell'allegato III della direttiva 2004/37/CE, che indichino la possibilità di un rilevante assorbimento attraverso la pelle.

(23) L'etilene dicloruro (1,2-dicloroetano, DCE) risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. Lo SCOEL è giunto alla conclusione che, per tale agente cancerogeno privo di soglia, non è possibile calcolare un valore limite di esposizione basato sulla salute. In base alle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile, tuttavia, stabilire un valore limite per l'etilene dicloruro. In relazione all'etilene dicloruro lo SCOEL ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle e il CCSS ha concordato un valore limite pratico basandosi sulle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, pur sottolineando la mancanza di dati scientifici affidabili e aggiornati, in particolare per quanto riguarda la modalità di azione. Per l'etilene dicloruro è opportuno pertanto definire un valore limite e assegnare a esso osservazioni relative alla pelle nell'allegato III della direttiva 2004/37/CE, che indichino la possibilità di un rilevante assorbimento attraverso la pelle.

(24) L'«accordo sulla protezione della salute dei lavoratori attraverso la manipolazione e l'uso corretti della silice cristallina e dei suoi prodotti», firmato dalle associazioni che formano l'European Network for Silica (NEPSI), e gli altri accordi delle parti sociali, che recano orientamenti e strumenti intesi a sostenere, oltre alle misure normative, l'efficace attuazione degli obblighi a carico dei datori di lavoro di cui alla direttiva 2004/37/CE, costituiscono validi strumenti a complemento delle misure normative. La Commissione dovrebbe incoraggiare le parti sociali, nel rispetto della loro autonomia, a concludere tali accordi. Tuttavia, l'adempimento di detti accordi non dovrebbe costituire una presunzione di adempimento degli obblighi a carico dei datori di lavoro di cui alla direttiva 2004/37/CE. È opportuno che sul sito web dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) sia pubblicato un elenco periodicamente aggiornato di siffatti accordi.

(25) La Commissione ha consultato il CCSS e ha portato avanti una consultazione in due fasi delle parti sociali europee, conformemente all'articolo 154 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(26) La presente direttiva rispetta i diritti e osserva i principi fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dall'articolo 31, paragrafo 1.

(27) I valori limite fissati nella presente direttiva saranno oggetto di un riesame alla luce dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [5]Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1). e dei pareri di due comitati dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e il comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC)], per tenere conto in particolare dell'interazione tra i valori limite stabiliti conformemente alla direttiva 2004/37/CE e le relazioni fra dosi e reazioni, le informazioni sull'effettiva esposizione e, ove disponibili, i DNEL (livelli derivati senza effetto) determinati per le sostanze chimiche pericolose a norma del regolamento di cui sopra, ai fini di un'efficace protezione dei lavoratori.

(28) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e la protezione della salute dei lavoratori contro i rischi specifici derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(29) Poiché la presente direttiva riguarda la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, essa dovrebbe essere recepita entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.

(30) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2004/37/CE.

(31) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi [6]GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14., gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2004/37/CE è così modificata:

1) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 13 bis

Accordi delle parti sociali

Gli accordi delle parti sociali eventualmente conclusi nell'ambito della presente direttiva sono elencati nel sito web dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA). L'elenco è aggiornato periodicamente.»;

2) all'allegato I sono aggiunti i punti seguenti:

«7. Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore.
8. Lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.»;

3) l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due anni dalla data della sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO 

«ALLEGATO III 
VALORI LIMITE E ALTRE DISPOSIZIONI DIRETTAMENTE CONNESSE (ARTICOLO 16)
 
  1. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

 

 

 

NOME AGENTE

 

 

N. CE (1)

 

 

N. CAS (2)

Valori limite  

Osserva­zioni

 

 

Misure transitorie

8 ore (3) Breve durata (4)
mg/m3 (5) ppm (6) f/ml (7) mg/m3 (5) ppm (6) f/ml (7)
Polveri di legno duro 2 (8) Valore limite: 3 mg/m3 fino al 17 gennaio 2023
Composti di cromo VI definiti cance­ rogeni ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i)

(come cromo)

0,005 Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025

Valore limite: 0,025 mg/m3 per i procedimenti di saldatura

o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025

Fibre ceramiche refrattarie definite can­ cerogene ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i) 0,3
Polvere di silice cristallina respirabile 0,1 (9)
Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25 1 Pelle (10)
Cloruro di vinile monomero 200-831-0 75-01-4 2,6 1
Ossido di etilene 200-849-9 75-21-8 1,8 1 Pelle (10)
1,2-Epossipropano 200-879-2 75-56-9 2,4 1
Tricloroetilene 201-167-4 79-01-6 54,7 10 164,1 30 Pelle (10)

 

NOME AGENTE  

 

N. CE (1)

 

 

N. CAS (2)

Valori limite  

Osserva­zioni

 

 

Misure transitorie

8 ore (3) Breve durata (4)
mg/m3 (5) ppm (6) f/ml (7) mg/m3 (5) ppm (6) f/ml (7)
Acrilammide 201-173-7 79-06-1 0,1 Pelle (10)
2-Nitropropano 201-209-1 79-46-9 18 5
o-Toluidina 202-429-0 95-53-4 0,5 0,1 Pelle (10)
4,4'- metilendianilina 202-974-4 101-77-9 0,08 Pelle (10)
Epicloridrina 203-439-8 106-89-8 1,9 Pelle (10)
Etilene dibromuro 203-444-5 106-93-4 0,8 0,1 Pelle (10)
1,3-Butadiene 203-450-8 106-99-0 2,2 1
Etilene dicloruro 203-458-1 107-06-2 8,2 2 Pelle (10)
Idrazina 206-114-9 302-01-2 0,013 0,01 Pelle (10)
Bromoetilene 209-800-6 593-60-2 4,4 1
Emissioni di gas di scarico dei motori diesel 0,05 (*) Il valore limite si applica

a decorrere dal 21 febbraio 2023. Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2026.

Miscele di idrocarburi policiclici aro­ matici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della presente direttiva Pelle (10)

 

 

 

NOME AGENTE

 

 

N. CE (1)

 

 

N. CAS (2)

Valori limite  

Osserva­zioni

 

 

Misure transitorie

8 ore (3) Breve durata (4)
mg/m3 (5) ppm (6) f/ml (7) mg/m3 (5) ppm (6) f/ml (7)
Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lu­ brificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore Pelle (10)

(1)   N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(2)   N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).

(3)   Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.

(4)   Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.

(5)   mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

(6)   ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m3).

(7) f/ml = fibre per millilitro.

(8)  Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

(9)   Frazione inalabile.

(10) Contribuisce in modo significativo all'esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

(*) Misurate sotto forma di carbonio elementare.

B. ALTRE DISPOSIZIONI DIRETTAMENTE CONNESSE

p.m»

 

Note   [ + ]

1. GU C 288 del 31.8.2017, pag. 56.
2. Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 dicembre 2018.
3. Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).
4. Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichet­ tatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
5. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
6. GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

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