Ambiente e legalità: siglato un accordo tra minAmb e Anac

Prevista la costituzione di un tavolo di lavoro al quale siederanno due rappresentanti per ciascuna parte

Nell'ottica di rafforzare il legame ambiente e legalità è stato firmato un accordo tra il ministero dell'Ambiente e l'Autorità nazionale anticorruzione.

Scopo del documento è consolidare all'interno del dicastero la cultura della legalità attraverso il monitoraggio dei processi a rischio, anche negli enti vigilati e nelle società in house, appoggiandosi, in tal senso, alla missione istituzionale di Anac, ovvero la prevenzione e il contrasto della corruzione nelle amministrazioni pubbliche.

Prevista la costituzione di un tavolo di lavoro al quale siederanno due rappresentanti per ciascuna parte, con lo scopo di definire le azioni da attuare e i relativi tempi, nonché verificare lo stato di attuazione degli obiettivi individuati dal protocollo, che ha una durata di tre anni e potrà essere rinnovato.

Di seguito il testo dell'accordo.

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ACCORDO TRA AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE E MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito indicata come “ANAC”, rappresentata dal suo Presidente, Raffaele Cantone,

e
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito indicato come

MATTM, rappresentato dal Ministro pro tempore, Sergio Costa in seguito denominate congiuntamente “Le Parti”,

CONSIDERATO che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 15, comma l, della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, che ha individuato l’ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, così come novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, secondo cui: “l’organo di indirizzo politico definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale di prevenzione della corruzione”;

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 9, lett. e), della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui il Piano di prevenzione della corruzione risponde all’esigenza di definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha ampliato e rafforzato il ruolo dell’ANAC ed ha altresì stabilito, all’articolo 19, comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche “i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, incaricando, dunque, l’ANAC di vigilare sull’attività contrattualistica pubblica, orientando i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente utilizzazione delle risorse;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), come novellato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, con cui si è provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, con cui sono state disciplinate le prescrizioni per il conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;

VISTA la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, relativa alla tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, con conseguente ampliamento dei poteri dell’Autorità in tale materia (c.d. “whistleblowing”);

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

CONSIDERATO che l'ANAC ha come scopo istituzionale primario quello di vigilare per prevenire e contrastare i casi di corruzione nelle amministrazioni pubbliche, anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici e dell’affidamento degli incarichi, al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse che possono arrecare gravi danni al bilancio pubblico e alla regolarità amministrativa delle procedure (principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione);

CONSIDERATO che il MATTM intende consolidare al proprio interno la cultura della legalità e della trasparenza e, in generale, promuovere un’efficace strategia di prevenzione della corruzione, attraverso un’attività di monitoraggio dei processi a rischio, tra cui, in particolare, dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni, anche con il supporto collaborativo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

CONSIDERATO che, sulla base della loro natura giuridica, le società, gli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici sono autonomamente sottoposti a tutti gli obblighi e agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

CONSIDERATO che, nell’ottica di rafforzamento delle misure di prevenzione della corruzione, oltre che per il buon andamento dell’attività ammnistrativa, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha adottato, con il D.M. n. 335 del 19 novembre 2018, la direttiva relativa ai contenuti ed alle modalità di esercizio del controllo analogo del Ministero sulle società per azioni a capitale interamente pubblico;

CONSIDERATO che occorre, quindi, avviare tra le Parti un ambito di cooperazione in materia di prevenzione della corruzione, della trasparenza e del conflitto di interesse,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Premesse)
  1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Articolo 2
(Finalità)
  1. Il presente Accordo mira a strutturare la cooperazione tra le Parti, con specifico riguardo al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e all’attività di indirizzo svolta dal MATTM sugli enti vigilati e le società in house circa l’attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, della trasparenza e dell’integrità degli atti.
Articolo 3
(Aree di cooperazione)
  1. Le Parti convengono di collaborare nell'ambito delle proprie autonome e distinte funzioni istituzionali, mediante l’istituzione di un Tavolo tecnico quale strumento operativo di approfondimento per le finalità di cui all’articolo 2.
    2. In particolare, il MATTM attraverso la Divisione II “Anticorruzione, trasparenza e processi gestionali e di valutazione” del Segretariato Generale, avvierà con la collaborazione dell’Autorità:
  • il monitoraggio del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021 del MATTM e successivi aggiornamenti;
  • un’attività permanente di monitoraggio volta a conoscere lo stato di attuazione, da parte degli Organismi partecipati, circa la nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, l’avvenuta pubblicazione del nominativo del medesimo sul sito istituzionale, l’adozione e l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e la pubblicazione dello stesso, l’adozione e la pubblicazione del modello ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
  • incontri e seminari formativi con i Responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza degli enti e delle società in house, anche al fine di condividere i temi inerenti la trasparenza e la prevenzione della corruzione, di conoscere le azioni poste in essere per garantire il rispetto della normativa di riferimento al fine di condividerle, compararle e superare le criticità riscontrate.
Articolo 4
(Tavolo tecnico)
  1. Per definire congiuntamente le azioni operative da porre in essere e i relativi tempi di attuazione e per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi individuati da questo Accordo, le Parti costituiscono, come richiamato all’articolo 3, un Tavolo tecnico costituito da due rappresentanti designati da ciascuna Parte.
Articolo 5
(Modalità di cooperazione)
  1. Per lo svolgimento delle azioni di cooperazione, le Parti si impegnano, nel rispetto della normativa vigente di riferimento, a mettere a disposizione il proprio patrimonio informativo e a garantire lo scambio di informazioni, metodologie, esperienze e buone pratiche.
  2. Le Parti potranno altresì concordare modalità di semplificazione degli adempimenti previsti dal presente Accordo, anche con ricorso a strumenti informatici, e potranno altresì promuovere ulteriori attività e forme di collaborazione.
Articolo 6
(Attuazione dell’Accordo)
  1. Il contenuto, le modalità e i tempi di realizzazione delle iniziative necessarie al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, relativamente agli ambiti di collaborazione di cui all’articolo 3, sono disciplinati con appositi Accordi attuativi sottoscritti dalle Parti stesse secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti e nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa vigente in materia.
  2. La firma degli Accordi attuativi non preclude ulteriori forme di collaborazione tra le Parti.
Articolo 7
(Coordinamento)
  1. Per il coordinamento del presente Accordo, ciascuna Parte designa un proprio rappresentante. Le Parti convengono che attraverso i rappresentanti saranno valutate e monitorate periodicamente le azioni di cooperazione previste dal presente Accordo.
    2. È facoltà delle Parti procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti dandone tempestiva comunicazione all’altra Parte.
Articolo 8
(Referenti per l’attuazione)
  1. I Referenti per l’attuazione del presente Accordo sono: a. Per l’ANAC:
    (1) sul piano programmatico: il Presidente
    (2) sul piano operativo: il Segretario Generale;
  2. Per il MATTM:
    (1) sul piano programmatico: il Ministro
    (2) sul piano operativo: il Segretario Generale.
Articolo 9
(Comunicazione)
  1. Le Parti confermano la reciproca disponibilità a promuovere congiuntamente, anche nella forma del comunicato stampa o pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, la conoscenza dell'iniziativa e dei risultati conseguiti in esecuzione del presente Accordo.
Articolo 10
(Integrazioni, modifiche ed efficacia dell’Accordo)
  1. Il presente Accordo ha una validità di tre anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato previa richiesta scritta di una delle parti e adesione dell’altra, 30 giorni prima della scadenza, ovvero integrato o modificato di comune accordo prima della scadenza. 2. In caso di firma digitale, il termine di durata decorre dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell’originale dell’atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
Articolo 11
(Oneri finanziari)
  1. Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario, visto che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti. Non possono essere espletate attività aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa.
Articolo 12
(Proprietà intellettuale ed utilizzo dei loghi)
  1. I risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente Accordo sono di proprietà del MATTM e dell’ANAC, che possono utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali, dando atto della collaborazione instaurata con il presente atto.
  2. Eventuali prodotti di valore commerciale o diritti di proprietà intellettuale, risultato delle azioni di cooperazione del presente Accordo, sono disciplinati di comune accordo tra le Parti secondo le leggi applicabili in materia.
Articolo 13
(Sicurezza delle informazioni e privacy)
  1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività svolte in attuazione del presente Accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, oltre che al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e della Guida all’applicazione del suddetto Regolamento da parte del Garante della privacy, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Articolo 14
(Risoluzione delle controversie)
  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa riferimento alle norme del codice civile e ad ogni altra disposizione normativa in materia.
    2. Per qualunque controversia, ove non risolta amichevolmente, relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente protocollo, le Parti stabiliscono in via esclusiva la competenza del Foro di Roma.
Articolo 15
(Norme finali)
  1. Il presente protocollo, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

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