Ambiente ed energia nella nuova legge europea

L'art. 32 riguarda lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, mentre l'art. 33 riporta le disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia

Nella nuova legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2016, n. 158, sono presenti anche misure relative all'ambiente e all'energia. In particolare

- nel Capo VII «Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente», rileva l'art. 32 «Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio. Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM»;

- al Capo VIII «Disposizioni in materia di energia» è riportato un unico articolo (art. 33) recante «Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto  energia". Procedura di infrazione 2014/2286».

A seguire il testo dei Capi VII e VIII della legge 7 luglio 2016, n. 122, disponibile integralmente in formato pdf alla fine della pagina.

 

 

 

Legge 7 luglio 2016, n. 122


Disposizioni   per    l'adempimento    degli    obblighi    derivanti

dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea

2015-2016. (16G00134)


in Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2016, n. 158

(omissis)

Capo VII

Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente


                               Art. 31
Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma

  e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI




  1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n.  157,  dopo  il

comma 12 e' aggiunto il seguente:

    «12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve

essere annotata sul tesserino venatorio di cui  al  comma  12  subito

dopo l'abbattimento».

                               Art. 32

           Disposizioni relative allo stoccaggio geologico

         di biossido di carbonio. Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM

  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate

le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 14:

      1) al comma 1, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:

        «g-bis) in caso di  piu'  siti  di  stoccaggio  nella  stessa

unita' idraulica, le potenziali interazioni di pressione  siano  tali

che tutti i  siti  rispettino  simultaneamente  le  prescrizioni  del

presente decreto»;

      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

  «1-bis.  Per  ciascuna  unita'  idraulica  puo'  essere  rilasciata

un'unica autorizzazione»;

    b) all'articolo 17, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

  «2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto  con  il

Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,

sentita la regione territorialmente interessata, anche su parere  del

Comitato, riesamina ed eventualmente aggiorna  l'autorizzazione  allo

stoccaggio nei seguenti casi:

    a) qualora risulti necessario in base ai piu'  recenti  risultati

scientifici e progressi tecnologici;

    b) fatte salve  le  disposizioni  di  cui  alla  lettera  a)  del

presente comma e alle lettere da a) a d) del  comma  3,  cinque  anni

dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni»;

    c) all'articolo 21, comma  6,  e'  aggiunto,  in  fine,  seguente

periodo: «Dette ispezioni riguardano  le  strutture  di  iniezione  e

monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del  complesso

di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana».

Capo VIII

Disposizioni in materia di energia

                               Art. 33

 Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto  energia.

                 Procedura di infrazione 2014/2286)

  1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) al comma  3  dell'articolo  37  sono  aggiunte,  in  fine,  le

seguenti parole: «non appartenenti all'Unione europea»;

    b) all'articolo 39, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

  «3-bis. Le imprese che realizzano  a  proprio  carico  nuove  linee

elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati

membri, ai sensi del presente articolo, sono designate quali  gestori

di  sistemi  di  trasmissione  unicamente  a   seguito   della   loro

certificazione da parte dell'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il

gas e il sistema idrico secondo le procedure di cui all'articolo 10 o

all'articolo 11 della  direttiva  2009/72/CE  e  all'articolo  3  del

regolamento (CE) n. 714/2009, fatte  salve  le  temporanee  esenzioni

eventualmente  riconosciute  dalle  autorita'  competenti  ai   sensi

dell'articolo 17  del  regolamento  (CE)  n.  714/2009.  Resta  fermo

l'obbligo  per  tali  imprese  di  rispettare  tutte  le   condizioni

affinche' il gestore del sistema elettrico di trasmissione  nazionale

possa effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni  della

rete elettrica di trasmissione nazionale, ai  sensi  dell'articolo  3

del  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,   e   successive

modificazioni. Analogo obbligo vale nei  confronti  del  gestore  del

sistema elettrico nazionale dello Stato membro confinante interessato

dalla interconnessione»;

    c) all'articolo 45, comma 1:

      1) alla lettera a), le parole: «articoli 13,  14,  15,  16  del

regolamento CE n. 714/2009» sono sostituite dalle seguenti: «articoli

13, 14, 15, 16 e 20 e allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009»;

      2) alla lettera b), le parole: «articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19

e 22 del regolamento CE n. 715/2009» sono sostituite dalle  seguenti:

«articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e  allegato  I  del

regolamento (CE) n. 715/2009».

  2. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,

e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2,  la  parola:  «vulnerabili»  e'  sostituita  dalla

seguente: «protetti»;

    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

  «2-bis.  Sono  considerati  clienti  vulnerabili  ai  sensi   della

direttiva 2009/73/CE i clienti domestici di cui all'articolo 1, comma

375, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  come  individuati  dal

decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  28  dicembre  2007,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio  2008.  Per

essi vige l'obbligo di assicurare, col piu' alto livello di sicurezza

possibile, le forniture di gas naturale anche  in  zone  isolate,  in

momenti critici o in situazioni di  emergenza  del  sistema  del  gas

naturale».

 






	



Allegati

Legge n. 122/2016

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