Amianto: i fondi per le vittime di asbestosi

La domanda di accesso deve essere presentata all'Inps entro e non oltre il 30 giugno 2016

Sut tema "amianto" stabiliti i  fondi per le vittime di asbestosi con il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2016, n. 134. In particolare, il provvedimento stabilisce:

- soggetti destinatari;

- entità e modalità di richiesta dei benefici;

- attività di  monitoraggio  delle  domande  di  accesso ai benefici da parte di Inps;

- decorrenza dei benefici.

Di seguito, il testo integrale del decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2016 
Benefici previdenziali riconosciuti a ex  lavoratori  occupati  nelle
imprese che hanno svolto  attivita'  di  scoibentazione  e  bonifica,
affetti da  patologia  asbesto-correlata,  derivante  da  esposizione
all'amianto, ai sensi dell'art. 1, comma 276, legge 28 dicembre 2015,
n. 208 (legge di stabilita' 2016). (16A04338)

in Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2016, n. 134

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 13, comma 2, della legge 27 marzo 1992,  n.  257,  che
prevede la facolta' di fruire di una  maggiorazione  contributiva  ai
fini del conseguimento del trattamento pensionistico  previsto  dalla
normativa vigente in favore di quei lavoratori i quali,  in  presenza
di trenta anni  di  anzianita'  anagrafica  e  contributiva  maturata
presso l'assicurazione generale obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia ed i superstiti, siano occupati presso imprese che, seppure
in corso  di  dismissione  o  sottoposte  a  procedure  fallimentari,
utilizzano ovvero estraggono amianto;
  Visto l'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n.  257,  che,
ai fini della concessione  del  previsto  trattamento  pensionistico,
dispone l'attribuzione di benefici contributivi  in  favore  di  quei
lavoratori la cui  esposizione  all'amianto  sia  stata  documentata
dall'INAIL;
  Visto  l'art.  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni, che ridefinisce, tra l'altro, i requisiti
anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico;
  Visto l'art. 1, comma 117, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,
come modificato dall'art. 1, comma 274, della legge 28 dicembre 2015,
n.  208,  che,  in  deroga  a  quanto  disposto  dall'art.   24   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  prevede  l'applicazione  delle
disposizioni di cui all'art. 13, comma 2, della legge 27 marzo  1992,
n. 257, e successive modificazioni, ai  fini  del  conseguimento  del
diritto alla decorrenza  del  trattamento  pensionistico  negli  anni
2015, 2016, 2017 e 2018, sulla base  della  normativa  vigente  prima
dell'entrata in vigore del citato  decreto-legge  n.  201  del  2011,
anche agli ex lavoratori delle imprese che hanno svolto attivita'  di
scoibentazione e bonifica, che hanno  cessato  il  loro  rapporto  di
lavoro  per  effetto  della  chiusura,   dismissione   o   fallimento
dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito  e'  interessato
da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che  non  hanno
maturato  i  requisiti  anagrafici  e  contributivi  previsti   dalla
normativa  vigente,  e   che   risultano   ammalati   con   patologia
asbesto‑correlata accertata e riconosciuta  ai  sensi  dell'art.  13,
comma  7,  della  legge  27  marzo  1992,  n.   257,   e   successive
modificazioni;
  Visto l'art. 1, comma 276, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
che istituisce un fondo con una dotazione pari a 2  milioni  di  euro
per  ciascuno  degli  anni  2016,  2017  e   2018,   finalizzato   ad
accompagnare alla quiescenza, entro l'anno 2018, i lavoratori di  cui
all'art. 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che  non
maturino i requisiti previsti da tale disposizione;
  Considerato che, ai sensi del citato art. 1, comma 276, della legge
n. 208 del 2015, e' necessario provvedere a stabilire i criteri e  le
modalita' di ripartizione del suddetto fondo tra i lavoratori di  cui
al medesimo comma;

                              Decreta:

                               Art. 1
                          Oggetto e finalita'
  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi all'art. 1, comma  276,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i criteri  e  le  modalita'  di
accompagnamento alla quiescenza, entro l'anno 2018, dei lavoratori di
cui all'art. 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  che  non   maturino   i
requisiti pensionistici previsti dal predetto comma 117 ai  fini  del
conseguimento   del   diritto   alla   decorrenza   del   trattamento
pensionistico entro l'anno 2018.

                               Art. 2
                        Soggetti destinatari
  1.  I  soggetti  destinatari  del  presente  decreto  sono,  tra  i
lavoratori  individuati  dall'art.  1,  comma  117,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, quelli che:
    a)  non  svolgono  alcuna  attivita'  lavorativa  alla  data   di
presentazione della domanda di cui all'art. 4;
    b) perfezionano i requisiti pensionistici utili a  comportare  la
decorrenza della pensione di anzianita' di cui all'art. 3,  comma  1,
del presente decreto, negli anni 2016,  2017  e  2018,  tenuto  conto
anche   della   contribuzione   figurativa   riconosciuta   fino   al
raggiungimento del primo requisito contributivo utile per il  diritto
alla predetta pensione.

                               Art. 3
                              Benefici
  1. I soggetti di cui all'art. 2 possono conseguire il diritto  alla
decorrenza,  negli  anni  2016,  2017  e  2018,  della  pensione   di
anzianita' di cui all'art. 1, comma  117,  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190,  e  successve  modificazioni  e  integrazioni,  con  il
riconoscimento  della  contribuzione  figurativa   accreditata,   nei
predetti anni, sulla base dei criteri di cui  all'art.  8,  commi  da
primo  a  terzo,  della  legge  23  aprile  1981,  n.  155,  fino  al
perfezionamento del primo requisito contributivo utile per il diritto
alla predetta pensione.
  2. I medesimi soggetti possono altresi' beneficiare, nei limiti  di
spesa annuale  previsti  dall'art.  1,  comma  276,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, e  fino  alla  prima  decorrenza  utile  della
pensione di anzianita' di cui al comma 1 del presente articolo, di un
sussidio  per  l'accompagnamento  alla  pensione,  pari   all'importo
dell'assegno sociale.
  3. I benefici di cui al presente articolo sono incompatibili con lo
svolgimento di qualsiasi attivita' lavorativa. In caso di ripresa  di
attivita'  lavorativa  gli  interessati   devono   darne   tempestiva
comunicazione all'INPS.

                               Art. 4
                    Domanda di accesso ai benefici
  1. La domanda di accesso ai benefici di cui all'art. 3 deve  essere
presentata all'INPS entro e non oltre il 30 giugno 2016.

                               Art. 5
                             Monitoraggio
  1. L'Inps procede al  monitoraggio  delle  domande  di  accesso  ai
benefici di cui all'art. 3 in base alla decorrenza della pensione  di
anzianita', tenendo conto anche della contribuzione figurativa di cui
all'art. 3, comma  1,  ai  fini  della  individuazione  di  eventuali
scostamenti rispetto alle risorse finanziarie  fissate  dall'art.  1,
comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in 2 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2016,  2017  e  2018,  che  costituiscono  il
limite di spesa annuo ai fini del riconoscimento dei benefici di  cui
all'art. 3, commi 1 e 2.
  2. Qualora l'onere finanziario accertato anche in  via  prospettica
attraverso il procedimento di cui  al  comma  1  sia  superiore  allo
stanziamento  annuale  previsto,  la   decorrenza   dei   trattamenti
pensionistici e' differita in ragione della data di  maturazione  dei
requisiti pensionistici e, a parita'  degli  stessi,  della  data  di
presentazione della domanda di accesso al beneficio.
  3. In caso di differimento del trattamento pensionistico in ragione
dell'insufficiente copertura finanziaria, e' riconosciuto l'accredito
della  contribuzione  figurativa  di  cui  all'art.   3,   comma   1,
utilizzando le risorse finanziarie stanziate per l'anno successivo.
  4. Qualora dal monitoraggio delle domande di accesso,  pur  tenendo
conto del procedimento  di  cui  ai  commi  2  e  3,  e  degli  oneri
corrispondenti al riconoscimento dei  benefici  di  cui  all'art.  3,
valutati anche in via prospettica, risulti superato,  anche  per  una
sola annualita', il limite delle risorse di cui al  comma  1,  l'INPS
non prendera' in esame ulteriori domande.
  5. L'onere finanziario, connesso  all'erogazione  del  sussidio  ed
alla contribuzione  figurativa  di  cui  all'art.  3,  e'  comunicato
annualmente dall'Inps al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali per il trasferimento delle relative risorse.

                               Art. 6
           Comunicazione dell'esito della domanda di accesso
                            al beneficio
  1. L'INPS, all'esito del monitoraggio di cui all'art.  5,  comunica
all'interessato:
    a) l'accoglimento  della  domanda  di  accesso  ai  benefici  con
indicazione   della   prima   decorrenza   utile   del    trattamento
pensionistico e del periodo di erogazione del sussidio,  qualora  sia
accertato il possesso dei requisiti utili a maturare il diritto  alla
decorrenza  del  trattamento  pensionistico  entro  il  2018  e   sia
verificata l'esistenza della relativa copertura finanziaria;
    b) l'accoglimento  della  domanda  di  accesso  ai  benefici  con
indicazione del periodo di erogazione  del  sussidio  e  della  prima
decorrenza utile del trattamento pensionistico differita  in  ragione
dell'insufficiente copertura finanziaria;
    c) il rigetto della domanda di accesso ai  benefici  qualora  non
sia  accertato  il  possesso  dei   requisiti   ovvero   in   seguito
all'esaurimento delle risorse disponibili.

                               Art. 7
                        Decorrenza dei benefici
  1. Il sussidio di cui all'art. 3, comma 2, puo' essere riconosciuto
a decorrere dal 1° gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2018.
  2. I trattamenti pensionistici di anzianita'  di  cui  all'art.  3,
comma 1, non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2016 e
successiva al 31 dicembre 2018.
                             
                                Art. 8
                          Disposizioni finali
  1. L'INPS provvede alla  predisposizione  di  istruzioni  operative
volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per  l'accesso  ai
benefici di cui all'art. 3, nell'ambito di quanto ivi previsto.
  2. L'INPS provvede alle attivita' di cui al presente decreto con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana.

Allegati

D.M. 29 aprile 2016

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