Amianto: il fondo per le vittime portuali

Stabilite procedure e modalità di erogazione a favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto, nell'esecuzione delle operazioni portuali

Attivato il fondo per le vittime dell'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali; in particolare, il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2016 stabilisce procedure e modalità di erogazione a favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto, nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257.

Chiarimenti anche su:

- la domanda per l'accesso al fondo;

- le prestazione del fondo;

- la cumulabilità con altri benefici.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2016 , disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

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Decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2016 

Procedure e modalita' di erogazione delle prestazioni del  Fondo  per

le vittime dell'amianto in favore degli  eredi  di  coloro  che  sono

deceduti a seguito di  patologie  asbesto-correlate  per  esposizione

all'amianto, nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti  nei

quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27

marzo 1992, n. 257. (16A09005)


in Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2017, n. 1


                       IL MINISTRO DEL LAVORO

                      E DELLE POLITICHE SOCIALI


                           di concerto con


                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE



  Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante «Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di

stabilita' 2016)» ed in particolare l'art. 1, comma 278, secondo  cui

«E' istituito nello stato di previsione del Ministero  del  lavoro  e

delle politiche sociali il Fondo  per  le  vittime  dell'amianto,  in

favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie

asbesto-correlate per esposizione all'amianto  nell'esecuzione  delle

operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le

disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, con una dotazione  di

10 milioni di euro per ciascuno degli anni  2016,  2017  e  2018.  Le

prestazioni  del  Fondo  non  escludono  la  fruizione  dei   diritti

derivanti dalle norme  generali  e  speciali  dell'ordinamento  e  si

cumulano con essi. Il Fondo concorre  al  pagamento,  in  favore  dei

superstiti  di  coloro   che   sono   deceduti   per   le   patologie

asbesto-correlate, di quanto  agli  stessi  superstiti  e'  dovuto  a

titolo di risarcimento del danno, patrimoniale  e  non  patrimoniale,

come liquidato con sentenza esecutiva»;

   Considerato che l'art. 1, comma 278, della legge n. 208 del  2015,

nell'ultimo periodo, prevede che «Le  procedure  e  le  modalita'  di

erogazione delle prestazioni sono stabilite con decreto del  Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge»;

   Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 recante «Norme relative  alla

cessazione dell'impiego dell'amianto»;




                              Decreta:


                               Art. 1
                               Finalita'


  1. Sono stabilite le procedure e le modalita'  di  erogazione,  per

gli anni 2016-2018,  delle  prestazioni  del  Fondo  per  le  vittime

dell'amianto in favore degli eredi di  coloro  che  sono  deceduti  a

seguito di patologie asbesto-correlate  per  esposizione  all'amianto

nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei  quali  hanno

trovato applicazione le disposizioni della legge 27  marzo  1992,  n.

257, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 278, della  legge

28 dicembre 2015, n. 208.

  2. A tal fine, l'art. 1, comma 278, della legge n. 208 del 2015  ha

istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e  delle

politiche sociali il Fondo per le  vittime  dell'amianto,  in  favore

degli eredi di coloro  che  sono  deceduti  a  seguito  di  patologie

asbesto-correlate per esposizione all'amianto  nell'esecuzione  delle

operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le

disposizioni  della  legge  n.  257  del  1992.  Il  relativo   onere

finanziario e' comunicato annualmente  dall'INAIL  al  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali per il trasferimento delle risorse.


                               Art. 2
                         Destinatari del Fondo


  1. Possono accedere alle prestazioni del Fondo di  cui  all'art.  1

gli  eredi  di  coloro   che   sono   deceduti   per   le   patologie

asbesto-correlate, per esposizione all'amianto nell'esecuzione  delle

operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le

disposizioni della legge n. 257 del 1992, nei confronti dei quali sia

dovuto il risarcimento del danno, patrimoniale  e  non  patrimoniale,

cosi' come liquidato con sentenza esecutiva.


                               Art. 3
                    Domanda per l'accesso al Fondo


  1. I soggetti  di  cui  all'art.  2  che  intendono  accedere  alle

prestazioni del Fondo per gli anni  2017  e  2018  devono  presentare

domanda all'INAIL entro e non oltre il 28 febbraio,  rispettivamente,

dell'anno 2017  o  dell'anno  2018,  con  riferimento  alle  sentenze

esecutive  depositate  nel  corso   dell'anno   precedente,   dandone

contestuale   comunicazione   all'impresa   debitrice   cosi'    come

individuata nella sentenza esecutiva.

  2. Per l'accesso alle prestazioni dell'anno 2016, i soggetti di cui

all'art. 2 devono presentare la domanda entro e  non  oltre  sessanta

giorni successivi  a  quello  dell'entrata  in  vigore  del  presente

decreto con riferimento alle sentenze esecutive depositate  entro  il

31  dicembre  2015,  dandone  contestuale  comunicazione  all'impresa

debitrice cosi' come individuata nella sentenza esecutiva.

  3. Unitamente alla domanda di cui ai  commi  1  e  2,  deve  essere

trasmessa copia autentica della sentenza esecutiva che  individua  il

debitore, liquidando il risarcimento del danno,  patrimoniale  e  non

patrimoniale.


                               Art. 4
                         Prestazioni del Fondo

  1. Le prestazioni del Fondo concorrono al pagamento in  favore  dei

soggetti di cui all'art. 2 di quanto agli stessi e' dovuto, a  titolo

di risarcimento del danno, patrimoniale  e  non  patrimoniale,  cosi'

come liquidato con sentenza  esecutiva  nella  misura  di  una  quota

percentuale, uguale per tutti gli aventi diritto, che sara' stabilita

dall'INAIL con determinazione del Presidente, entro i quindici giorni

successivi alla data di scadenza delle domande per ciascun  anno,  in

ragione del numero  delle  domande  pervenute  ritenute  accoglibili,

dell'ammontare dei risarcimenti stabiliti in sentenza e nel  rispetto

del limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni

2016, 2017 e 2018.

  2. L'INAIL, all'esito della procedura di cui al comma 1 e prima del

pagamento della prestazione spettante al soggetto di cui  all'art.  2

la cui domanda sia stata ritenuta accoglibile,  comunica  all'impresa

debitrice,  cosi'  come   individuata   nella   sentenza   esecutiva,

l'ammontare delle risorse erogabili.

  3. L'impresa, entro e non oltre trenta giorni  dalla  comunicazione

di cui al comma 2, puo' richiedere all'INAIL che la  prestazione  sia

erogata nei  propri  confronti,  previa  dimostrazione  dell'avvenuto

integrale pagamento a favore del soggetto di cui all'art. 2. Nel caso

in  cui  l'impresa  abbia  adempiuto  la  propria  obbligazione   nei

confronti dell'avente diritto  in  misura  parziale,  l'impresa  puo'

richiedere la corresponsione di una parte  delle  risorse  erogabili,

previa dimostrazione di avere adempiuto la propria  obbligazione  nei

confronti dell'avente diritto in misura superiore alla differenza tra

l'importo statuito  nella  sentenza  esecutiva  e  l'ammontare  delle

risorse erogabili dal Fondo.

  4. L'impresa che effettua la richiesta  di  cui  al  comma  3  deve

informare, contestualmente alla richiesta medesima,  il  soggetto  di

cui all'art. 2.


                              Art. 5
                   Cumulabilita' con altri benefici

  1. Le prestazioni del Fondo non escludono la fruizione dei  diritti

derivanti dalle norme  generali  e  speciali  dell'ordinamento  e  si

cumulano con essi.


                               Art. 6
                           Oneri finanziari

  1. Agli oneri di cui al presente decreto, determinati in 10 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, che  costituiscono

il limite massimo di spesa per ciascuno di tali anni, si  provvede  a

valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'art. 1, comma 278,

della legge n. 208 del 2015, appositamente istituito nello  stato  di

previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


                               Art. 7
                         Disposizioni finali

  1. L'INAIL provvede alla predisposizione  di  istruzioni  operative

volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso alle

prestazioni del Fondo di cui all'art. 1, comma 278,  della  legge  n.

208 del 2015, nonche' le modalita' di recupero  delle  somme  erogate

nel caso di  sentenza  esecutiva  favorevole  all'istante  che  venga

successivamente  riformata  in  senso  definitivamente  negativo  nei

confronti dell'istante medesimo.

  2. L'INAIL provvede alle attivita' di cui al presente  decreto  con

le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a

legislazione vigente.

  3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si  applicano

le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo  e  sara'

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegati

D.M. 27 ottobre 2016

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