Antincendio e alberghi: chiarimenti sulla tempistica di adeguamento

La nota Vvf 28 novembre 2018 prot. n. 16419 interviene sull'obbligo di SCIA parziale entro il 1° dicembre 2018 anche per le attività temporaneamente sospese o sotto la soglia dei 25 posti letto

La tempistica di adeguamento alla normativa antincendio per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto è al centro di una nota della direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

La nota risponde a una richiesta di chiarimento sull'obbligo di presentare comunque la SCIA parziale entro il 1° dicembre 2018 ai fini di beneficiare della proroga dei termini al 30 giugno 2019 ex art. 1, comma 1122, lettera i), legge 27 dicembre 2017 n. 205, anche nel caso in cui l'attività ricettiva turistico alberghiera risulti temporaneamente sospesa ovvero risulti avere con capacità ricettiva temporaneamente sotto le soglie di assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi.

Di seguito il testo completo della nota 28 novembre 2018  prot. n. 16419.

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Nota del ministero dell’Interno, dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica 28 novembre 2018  prot. n. 16419

Oggetto: Richiesta chiarimenti su art. 1, comma 1122, lettera i) della legge 27/12/2017 n. 205 - Proroga alberghi - Termine per la presentazione della SCIA parziale entro il 1° dicembre 2018.

Con riferimento all’oggetto, essendo pervenute varie richieste relativamente alla corretta interpretazione delle modalità di mantenimento del regime di proroga per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, oltre la prima scadenza fissata al 1° dicembre 2018, si forniscono i seguenti chiarimenti.

In particolare, è stato chiesto di conoscere se, ai fini di poter beneficiare della proroga al 30 giugno 2019 per il completo adeguamento alla normativa antincendio, le attività ricettive turistico alberghiere il cui esercizio sia temporaneamente sospeso ovvero che eserciscano con capacità ricettiva temporaneamente sotto le soglie di assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi, debbano comunque presentare la SCIA parziale entro il 1° dicembre 2018, così come previsto in generale dal provvedimento in proroga.

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Al riguardo, acquisito anche il parere dell’Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari di questo Dipartimento, in linea con analoghe indicazioni a suo tempo fornite in occasione dell’avvio e delle successive proroghe del Piano Straordinario di adeguamento approvato con D.M. 16 marzo 2012 e s.m.i., si ritiene che le attività ricettive turistico-alberghiere ricadenti nelle casistiche sopra prospettate possano comunque beneficiare del regime di proroga disposto dal Legislatore, presentando la SCIA parziale anche oltre il termine del 1° dicembre p.v.

In tal caso, fermo restando il termine del 30 giugno 2019 per il completo adeguamento alla normativa antincendio, alla SCIA si dovrà allegare anche una dichiarazione da cui risulti che, medio tempore, l’attività sia stata sospesa, eventualmente anche per chiusura stagionale, ovvero mantenuta in esercizio parziale con numero di posti letto inferiore alle soglie di assoggettamento alle procedure di prevenzione incendi.

 

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Legge 27 dicembre 2017, n. 205
Art. 1, comma 1122

(…)

i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1º dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove é prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove é prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. 

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