Antincendio: l’adeguamento per gli edifici scolastici

Prevista una priorità programmatica per le attività di adeguamento che potranno essere realizzate in riferimento alle indicazioni attuative del decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992

Il decreto del ministero dell'Interno 21 marzo 2018 detta «l'applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido» (in Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2018, n. 74).

Prevista una priorità programmatica per le attività di adeguamento che potranno essere realizzate in riferimento alle indicazioni attuative del decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica».

Per le suddette attività di adeguamento restano, comunque, ferme le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al  decreto  legislativo  9 aprile 2008, n. 81.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 21 marzo 2018, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Commento al D.M. 21 marzo 2018 di prossima pubblicazione su Ambiente&Sicurezza e, in anteprima, sulla Banca Dati degli articoli on-line.

 

Decreto del ministero dell'Interno 21 marzo 2018 

Applicazione della normativa antincendio agli  edifici  e  ai  locali
adibiti a scuole di qualsiasi tipo,  ordine  e  grado,  nonche'  agli
edifici e ai locali adibiti ad asili nido. (18A02229)

          in Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2018, n. 74

  
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

                           di concerto con

    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA


  Visto il decreto legislativo dell'8 marzo  2006,  n.  139  recante:

«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della

legge 29 luglio 2003, n. 229»;

  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  recante:

«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  1°  agosto

2011, n. 151  recante:  «Regolamento  recante  semplificazione  della

disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,

a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122»;

  Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre

1975,  recante:  «Norme  tecniche  aggiornate  relative  all'edilizia

scolastica, ivi  compresi  gli  indici  di  funzionalita'  didattica,

edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di  opere  di

edilizia scolastica»;

  Visto il decreto del Ministro  dell'interno  del  26  agosto  1992,

recante: «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica»;

  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  e  del  Ministro  del

lavoro e  della  previdenza  sociale  del  10  marzo  1998,  recante:

«Criteri  generali  di  sicurezza  antincendio  e  per  la   gestione

dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;

  Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014  recante:

«Regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  per   la   progettazione,

costruzione ed esercizio degli asili nido»;

  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2017  recante:

«Approvazione  di  norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  per  le

attivita' scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto  legislativo

8 marzo 2006 n. 139»;

  Preso atto che alla data del 31 dicembre 2017 e' scaduto il termine

di adeguamento alla  normativa  antincendio,  piu'  volte  prorogato,

degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine

e grado;

  Preso atto che alla stessa data del 31 dicembre 2017 e',  altresi',

scaduto il termine di adeguamento degli edifici e locali  adibiti  ad

asili nido, relativamente  alle  prescrizioni  indicate  all'art.  6,

comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16  luglio

2014;

  Considerata la necessita'  di  definire,  in  materia,  indicazioni

programmatiche prioritarie ai fini  dell'adeguamento  delle  predette

strutture alla normativa di sicurezza antincendio;




                              Decreta:




                               Art. 1
                              Finalita'

  1.  Ai  fini  indicati  nelle  premesse,  per  l'adeguamento   alla

normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole  di

qualsiasi tipo, ordine e grado, nonche' degli edifici  e  dei  locali

adibiti ad asili nido, sono definite  le  indicazioni  programmatiche

prioritarie previste dal presente decreto.


                              Art. 2
Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici e i
                       locali adibiti a scuola

  1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in

materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4

del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e

ferma  restando  l'integrale  osservanza  del  decreto  del  Ministro

dell'interno 26  agosto  1992,  le  attivita'  di  adeguamento  degli

edifici e dei locali adibiti a scuole di  qualsiasi  tipo,  ordine  e

grado, potranno essere realizzate secondo  le  seguenti  indicazioni,

attuative del citato decreto ministeriale,  che  fissano  livelli  di

priorita' programmatica:

  livello  di  priorita'  a):  disposizioni  di  cui  ai  punti  7.1,

limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 12;

  livello di priorita' b): disposizioni di cui  ai  punti  6.1;  6.2;

6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;

  livello di priorita' c): restanti disposizioni del  citato  decreto

ministeriale.

  2. Le attivita' di adeguamento di cui al presente decreto  potranno

essere effettuate,  in  alternativa,  con  l'osservanza  delle  norme

tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno  3  agosto  2015

cosi' come integrato dal decreto del Ministro dell'interno  7  agosto

2017. In  tal  caso  le  attivita'  di  adeguamento  potranno  essere

articolate  secondo  modalita'  attuative  che  tengano  conto  delle

indicazioni di cui al comma 1.


                               Art. 3
Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici  ed  i  locali
                        adibiti ad asili nido

  1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in

materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4

del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e

ferma restando  l'integrale  osservanza  delle  misure  di  sicurezza

antincendio di cui all'art. 6, lettera a), del decreto  del  Ministro

dell'interno 16  luglio  2014,  le  attivita'  di  adeguamento  degli

edifici  e  dei  locali  adibiti  ad  asili  nido,  potranno   essere

realizzate secondo le seguenti indicazioni,  attuative  del  predetto

art. 6, lettera a), che fissano livelli di priorita' programmatica:

  livello di  priorita'  a):  disposizioni  di  cui  al  punto  13.5,

limitatamente ai punti 6.3, limitatamente al comma 1,  lettere  a)  e

b), 6.4, 7.2, 9, limitatamente all'allarme acustico, 10, 11,  12  del

citato decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;

  livello di  priorita'  b):  disposizioni  di  cui  ai  punti  13.5,

limitatamente ai punti  6.1,  6.2,  6.3  limitatamente  al  comma  1,

lettera c) del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;

  livello di priorita' c): restanti disposizioni di cui  all'art.  6,

lettera a) del citato decreto.

                               Art. 4
                   Sicurezza sui luoghi di lavoro

  1. Restano ferme le disposizioni di cui al  decreto  legislativo  9

aprile 2008, n. 81.

 

Allegati

D.M. 21 marzo 2018

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