Antincendio: l’aggiornamento per il personale marittimo

Definiti i programmi dei corsi e i modelli di attestato sia per i corsi a bordo sia per i corsi a terra

Definito il modulo per l'aggiornamento della formazione avanzata in materia di antincendio per il personale marittimo. In particolare, gli allegati del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 1° aprile 2016 (in Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2016, n. 86), definiscono:

- il programma del corso di aggiornamento effettuato a terra (Allegato A);

- il modello di attestato dell’ aggiornamento svolto a terra (Allegato B);

- gli addestramenti effettuati a bordo (Allegato C);

- il modello di attestato dell’aggiornamento a bordo (Allegato D).

Di seguito il testo integrale del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° aprile 2016, che sarà commentato prossimamente su Ambiente&Sicurezza.

Altri 5 decreti sono stati emanati recentemente dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in merito ai corsi di formazione per il personale di bordo delle navi che trasportano gas liquefatti, prodotti chimici e petroliferi  [CLICCA QUI]

Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1 aprile 2016 

Modalita' di aggiornamento del corso antincendio avanzato. (16A02870)

in Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2016, n. 86


                       IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto

  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l'adesione
alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente  di
mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di  guardia,  adottata  a
Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78),  nella  sua  versione
aggiornata, e sua esecuzione;
  Visto l'annesso alla Convenzione STCW  '78  come  emendato  con  la
risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti  all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
  Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta  della
guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato  con
la   risoluzione   2   della   conferenza    dei    Paesi    aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a  Londra
il 7 luglio del 1995, come emendato;
  Viste le Risoluzioni 1 e 2  adottate  in  Manila  dalla  Conferenza
delle  Parti  alla  Convenzione  Internazionale  sugli  standards  di
addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW'78) dal 21  al
25 giugno 2010;
  Vista la regola VI/3 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata
e la corrispondente sezione  A-VI/3  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti   minimi   obbligatori   per    l'addestramento    relativo
all'antincendio avanzato per il personale marittimo;
  Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente  sezione  A-I/8  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art.  2
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
  Visto il decreto legislativo 12  maggio  2015,  n.  71  "Attuazione
della direttiva 2012/35/UE che  modifica  la  direttiva  2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione per la  gente  di  mare"
con particolare riguardo ai contenuti dell'art. 5;
  Visto decreto dirigenziale 8 marzo 2007  relativo  alla  "Procedura
d'idoneita' allo  svolgimento  dei  corsi  di  addestramento  per  il
personale marittimo";
  Visto    il decreto    ministeriale 4    aprile    1987    relativo
all'istituzione del  corso  antincendio  di  base  ed  avanzato  come
modificato dal decreto dirigenziale 07 agosto 2001;
  Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per  la  vigilanza
sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il  trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con  nota  prot.
n. 7772 del 16/3/2016.

                              Decreta:

                               Art. 1
                  Finalita' e campo di applicazione

  1. Il presente decreto definisce le modalita' di aggiornamento  del
corso di addestramento antincendio  avanzato  di  cui  al  decreto  4
aprile 1987 e successive modifiche ed  integrazioni,  in  conformita'
alla regola VI/3 dell'annesso della Convenzione STCW'  78  nella  sua
versione aggiornata ed alla sezione A-VI/3 del relativo codice.
                               Art. 2
                        Modalita' di rinnovo

  1. Il corso di  addestramento  antincendio  avanzato  ha  validita'
quinquennale e si rinnova per ulteriori  cinque  anni  alle  seguenti
condizioni:
    a) aver effettuato almeno un anno di navigazione su navi soggette
all'applicazione della Convenzione STCW;
    b) aver superato il corso di aggiornamento  (refresher  training)
di cui al successivo articolo 3 commi 1., 2. e 3.; e
    c)  aver  effettuato,  a  bordo,  gli  addestramenti  di  cui  al
successivo articolo 3 comma 4.
                               Art. 3
Aggiornamento dell'addestramento antincendio avanzato (Advanced  fire
                    fighting refresher training)

  1.  L'aggiornamento  dell'addestramento   del   corso   antincendio
avanzato, della durata di almeno 4 ore, e' effettuato a terra, presso
gli istituti, enti o societa' riconosciuti  idonei  allo  svolgimento
del corso antincendio di base e avanzato, secondo il programma di cui
all'allegato A. Allo stesso possono essere ammessi un numero  massimo
di 30 persone.
  2. Gli enti di cui al comma 1 che intendono svolgere  il  corso  di
aggiornamento, ne danno comunicazione al Comando generale  del  Corpo
delle  capitanerie  di  porto,  nonche'  alla  capitaneria  di  porto
competente per territorio e si attengono alle  disposizioni  relative
all'organizzazione dei corsi di addestramento.
  3.  Al  termine  dell'aggiornamento,   il   direttore   del   corso
antincendio avanzato, responsabile dell'aggiornamento stesso,  redige
un verbale dei partecipanti al corso e rilascia un attestato come  da
modello in allegato B.
  4.  Al  termine  dell'aggiornamento  effettuato  a  bordo,  di  cui
all'art.2 comma 1 lettera  c),  secondo  il  programma  riportato  in
allegato C, la Compagnia di navigazione o il  Comandante  della  nave
rilascia un attestato come da modello in allegato D.
                               Art. 4
                      Disposizioni transitorie

  1. Il personale marittimo che sia in possesso di  un  attestato  di
addestramento relativo al corso antincendio avanzato,  rilasciato  ai
sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1987 e  successive  modifiche
ed  integrazioni,  oppure  registrato   sull'   "attestato   relativo
all'addestramento conseguito", rilasciato il 1°  gennaio  2012  o  in
data antecedente effettua l'aggiornamento  di  cui  alli'art.  3  del
presente decreto entro e non oltre il 1° gennaio 2017.
                                                            Allegato A

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato B

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato C

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato D

              Parte di provvedimento in formato grafico

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