Antincendio negli edifici di civile abitazione: modificato l’allegato

Con il D.M. 25 gennaio 2019 che entrerà in vigore il novantesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Antincendio negli edifici di civile abitazione: modificato e integrato l'allegato in materia di norme antincendio. Con il D.M. 25 gennaio 2019, il ministero dell'Interno ha apportato modifiche e integrazioni all'allegato al decreto 16 maggio 1987 dedicato all'antincendio negli edifici di civile abitazione.

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Antincendio negli edifici di civile abitazione: campo di applicazione

Attenzione: le disposizioni contenute nel nuovo allegato (allegato 1) si applicano agli edifici di nuova realizzazione e a quelli esistenti alla data di entrata in vigore di questo decreto, secondo le modalità previste all'art. 3 (vedere poco più sotto).

Il decreto su antincendio negli edifici di civile abitazione entrerà in vigore il novantesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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Antincendio negli edifici di civile abitazione

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L'art. 3, dal titolo "Disposizioni finali e transitorie" recita:

                               Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di  entrata
in vigore  del  presente decreto  sono  adeguati alle  disposizioni
dell'allegato 1 del presente decreto entro i seguenti termini:
a. due anni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
per le disposizioni riguardanti l'installazione, ove prevista,  degli
impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di
allarme vocale per scopi di emergenza;
b. un anno dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
per le restanti disposizioni.
2. Per gli edifici di civile  abitazione esistenti  alla  data di
entrata in vigore del presente decreto soggetti agli  adempimenti di
prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
1° agosto 2011, n. 151, viene comunicato al Comando  dei vigili  del
fuoco l'avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti  al comma  1,
all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo  periodico
di conformita'  antincendio,  di cui  all'art.  5 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
3. Il presente  decreto entra  in  vigore il  novantesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.

Qui di seguito il testo integrale e l'allegato tecnico in formato pdf.

***

Decreto del ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 
 
Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n.
246 concernente norme di sicurezza  antincendi  per gli  edifici  di
civile abitazione. (19A00734)



(in Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30)


                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  il decreto  legislativo  8 marzo  2006,  n. 139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003,  n.  229» e  successive  modificazioni,  e  in
particolare l'art. 16, comma 4; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti  relativi  alla prevenzione  degli  incendi, a   norma
dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31  maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30 luglio  2010,  n.
122»; 
  Visto il  decreto del  Ministro  dell'interno 30  novembre  1983,
recante  «Termini,  definizioni generali  e   simboli  grafici   di
prevenzione  incendi»,  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana del 12 dicembre 1983, n. 339; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n.  246,
recante «Norme di sicurezza antincendi per  gli  edifici di  civile
abitazione» e successive modificazioni,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 27 giugno 1987, n. 148; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo  1998,  recante
«Criteri  generali  di sicurezza  antincendio  e per  la   gestione
dell'emergenza nei  luoghi  di lavoro»,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 7 aprile 1998, n. 81; 
  Visto il decreto  del Ministro  dell'interno  15 settembre  2005,
recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
i  vani  degli impianti  di  sollevamento ubicati  nelle  attivita'
soggette ai  controlli  di prevenzione  incendi»,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 ottobre  2005, n.
232; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze
concernenti  i   procedimenti   di  prevenzione   incendi   e  alla
documentazione da allegare,  ai  sensi dell'art.  2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto  2011, n.  151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  29
agosto 2012, n. 201; 
  Tenuto conto dell'evoluzione  dei criteri  e  della normativa  di
prevenzione incendi avvenuta nell'ultimo trentennio  con particolare
riferimento alle misure inerenti la gestione della sicurezza  sia  in
condizioni ordinarie che in caso di emergenza  ed  ai requisiti  di
sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili; 
  Ritenuto necessario integrare la vigente normativa per gli  edifici
di  civile  abitazione di  grande  altezza, con  idonee  misure di
esercizio commisurate al livello di rischio incendio  ragionevolmente
credibile e con  l'indicazione  degli obiettivi  che  devono essere
valutati ai fini della sicurezza in caso di incendio  dalle facciate
degli edifici; 
  Acquisito  il parere  favorevole  del Comitato  centrale  tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 
  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi della  direttiva
(UE) 2015/1535; 
 
                             Decreta: 
 
                               Art. 1
 
                Modifiche ed integrazioni al decreto 
          del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246 
 
  1. E' approvato l'allegato 1 che costituisce parte  integrante  del
presente  decreto  e che  modifica  le norme   tecniche   contenute
nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n.
246, sostituendo il punto «9. Deroghe» e introducendo, dopo il  punto
9, il punto «9-bis. Gestione della sicurezza antincendio». 
  2. Le disposizioni contenute nell'allegato 1 al presente decreto si
applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione ed
a quelli esistenti alla  data  di entrata  in  vigore del  presente
decreto secondo le modalita' previste dall'art. 3. 
                               Art. 2
 
          Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate 
                 negli edifici di civile abitazione 
 
  1. Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di
prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
1° agosto 2011, n. 151, i requisiti di sicurezza  antincendio  delle
facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di: 
    a) limitare  la probabilita'  di  propagazione di  un  incendio
originato all'interno dell'edificio, a causa di fiamme o  fumi caldi
che fuoriescono da vani, aperture, cavita' verticali della  facciata,
interstizi eventualmente presenti tra  la  testa del  solaio  e  la
facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la
facciata, con conseguente coinvolgimento di altri  compartimenti sia
che  essi  si sviluppino  in  senso  orizzontale   che   verticale,
all'interno  della  costruzione e   inizialmente   non  interessati
dall'incendio; 
    b) limitare la probabilita' di incendio  di  una facciata  e  la
successiva propagazione dello stesso a  causa  di un  fuoco  avente
origine esterna (incendio in edificio adiacente  oppure  incendio a
livello stradale o alla base dell'edificio); 
    c) evitare o limitare, in caso d'incendio, la caduta di parti  di
facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque  disgregate o
incendiate) che possono compromettere  l'esodo  in sicurezza  degli
occupanti l'edificio e l'intervento delle squadre di soccorso. 
  2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al comma  1,
nelle more della determinazione di metodi di valutazione sperimentale
dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate  negli edifici
civili, la guida tecnica «Requisiti di sicurezza  antincendio  delle
facciate negli edifici civili» allegata alla  lettera  circolare n.
5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e
sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco del  soccorso
pubblico e della  difesa  civile, del  Ministero  dell'interno puo'
costituire un utile riferimento progettuale. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli  edifici  di
civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli  esistenti che
siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore
del presente decreto comportanti la realizzazione  o il  rifacimento
delle facciate per una superficie superiore al 50%  della superficie
complessiva delle facciate. 
  4. Le disposizioni di cui al comma  1 non  si  applicano per  gli
edifici di civile abitazione per i quali alla  data  di entrata  in
vigore del presente decreto siano  stati  pianificati, o  siano  in
corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate  sulla
base di un progetto approvato dal competente Comando dei  vigili del
fuoco  ai  sensi dell'art.  3  del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che, alla data  di entrata
in vigore del presente decreto, siano gia' in  possesso  degli atti
abilitativi rilasciati dalle competenti autorita'. 
                               Art. 3
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di  entrata
in vigore  del  presente decreto  sono  adeguati alle  disposizioni
dell'allegato 1 del presente decreto entro i seguenti termini: 
    a. due anni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
per le disposizioni riguardanti l'installazione, ove prevista,  degli
impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di
allarme vocale per scopi di emergenza; 
    b. un anno dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
per le restanti disposizioni. 
  2. Per gli edifici di civile  abitazione esistenti  alla  data di
entrata in vigore del presente decreto soggetti agli  adempimenti di
prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
1° agosto 2011, n. 151, viene comunicato al Comando  dei vigili  del
fuoco l'avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti  al comma  1,
all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo  periodico
di conformita'  antincendio,  di cui  all'art.  5 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 
  3. Il presente  decreto entra  in  vigore il  novantesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.

Allegati

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