Aria: modifiche per i campionamenti sulla qualità

Nel D.M. 26 gennaio 2017 variazioni per i metodi di riferimento, per la convalida dei dati e per l'ubicazione dei punti di campionamento ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente

Modifiche in arrivo sul campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente.
Il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 gennaio 2017 ha di fatto attuato la direttiva (UE) 2015/1480 del 28 agosto 2015, che modifica alcuni allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE nelle parti relative:

  • ai metodi di  riferimento;
  • alla convalida dei dati;
  • all'ubicazione dei punti di campionamento

per la valutazione della qualità dell'aria ambiente (in Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2017, n. 33).

Di fatto sono stati modificati gli allegati I, III, IX, nonché sostituito integralmente l'allegato VI, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di recepimento della direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 gennaio 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
26 gennaio 2017 

Attuazione della direttiva (UE) 2015/1480 del  28  agosto  2015,  che
modifica taluni allegati delle  direttive  2004/107/CE  e  2008/50/CE
nelle parti relative ai metodi di  riferimento,  alla  convalida  dei
dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per  la  valutazione
della qualità dell'aria ambiente. (17A00999)

in Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2017, n. 33

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  155,  recante

«Attuazione  della  direttiva  2008/50/CE  relativa   alla   qualita'

dell'aria ambiente  e  per  un'aria  piu'  pulita  in  Europa»,  come

modificato dal decreto legislativo 24 dicembre 2012, n. 250,  che  ha

istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di

gestione della qualita' dell'aria ambiente attraverso il  recepimento

della direttiva 2008/50/CE e la sostituzione  delle  disposizioni  di

attuazione della direttiva 2004/107/CE;

  Visto l'art. 22, comma 7, del decreto legislativo n. 155  del  2010

secondo cui gli allegati di tale decreto sono modificati con  decreti

del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute,

in  caso  di  attuazione  di  direttive  comunitarie  che  modificano

modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico  previste  in

tali allegati;

  Visto l'art. 36, comma 1, della legge 24  dicembre  2012,  n.  234,

secondo  cui  le  norme   dell'Unione   europea   non   autonomamente

applicabili che modificano modalita' esecutive e  caratteristiche  di

ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento  nazionale

sono attuate con decreto del Ministro competente per materia  che  ne

da' tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri

o al Ministro per gli affari europei;

  Vista la direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione, del 28  agosto

2015, che modifica alcuni  allegati  delle  direttive  2004/107/CE  e

2008/50/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  recanti   le

disposizioni relative ai metodi di riferimento,  alla  convalida  dei

dati ed all'ubicazione dei punti di campionamento per la  valutazione

della qualita' dell'aria ambiente;

  Considerato che l'attuazione della direttiva 2015/1480 richiede  la

modifica e l'integrazione degli allegati I, III, VI e IX del  decreto

legislativo n. 155/2010;

  Acquisito il concerto del Ministro della salute;


                              Decreta:

                               Art. 1
 Modifiche e integrazioni all'allegato I del  decreto  legislativo 13
                         agosto 2010, n. 155

  1. All'allegato I del decreto legislativo  n.  155  del  2010  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) nel paragrafo 1  e'  inserita,  in  calce  alla  tabella  2,  la

seguente nota «2) La distribuzione nel corso dell'anno deve garantire

che le misurazioni siano  rappresentative  delle  diverse  condizioni

climatiche e delle attivita' antropiche presenti sul territorio»;

  b) nel paragrafo 1, punto  2,  le  parole  «"Guida  all'espressione

dell'incertezza di misura" (UNI CEI ENV 13005-2000),» sono sostituite

dalle seguenti «"Guida ISO/IEC 98-3:2008 Uncertainty of measurement -

Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement"»;

  c) nel paragrafo 1, punto 11, il periodo «delle concentrazioni  del

benzo(a)pirene  e  degli  idrocarburi   policiclici   aromatici»   e'

sostituito dal seguente «delle concentrazioni  di  arsenico,  cadmio,

nichel,  mercurio  gassoso  totale,  benzo(a)pirene  e  degli   altri

idrocarburi policiclici aromatici»;

  d) nel paragrafo 1, punto 11, l'ultimo periodo e' soppresso;

  e) nel paragrafo 1, sono inseriti, dopo il  punto  11,  i  seguenti

punti:

  «11-bis. In alternativa alla  durata  prevista  dal  punto  11,  il

campionamento dei filtri degli strumenti di  misura  del  particolato

PM10, ai fini della misurazione  delle  concentrazioni  di  arsenico,

cadmio nichel e piombo  nel  PM10,  puo'  essere  settimanale  se  si

dimostra che cio' non pregiudica i requisiti della raccolta dei dati.

Un  campionamento  settimanale  e'  possibile,  tra  l'altro,  quando

esistono elementi per prevedere che concentrazioni dei metalli  siano

particolarmente basse.

  11-ter. Le misurazioni delle concentrazioni  di  arsenico,  cadmio,

nichel  e  piombo  possono  avvenire   anche   sulla   base   di   un

sottocampionamento  dei  filtri  degli  strumenti   di   misura   del

particolato  PM10  purche'  si  dimostri,   attraverso   uno   studio

statistico relativo all'omogeneita' dei  sottocampioni  prelevati  da

filtri della tipologia di quello  utilizzato,  che  il  sottocampione

analizzato e' rappresentativo delle  sostanze  contenute  nell'intero

filtro   e   che   la   variazione    dell'incertezza    dovuta    al

sottocampionamento non pregiudica  il  rispetto  degli  obiettivi  di

qualita' previsti dal presente allegato.»;

  f) nel paragrafo  1,  punto  12,  le  parole  «al  punto  11»  sono

sostituite dalle seguenti «ai punti 11 e 11-ter»;

  g) il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente:

  «3. Qualita' della valutazione in materia di aria ambiente

  1. Al fine di assicurare il rispetto degli  obiettivi  di  qualita'

del presente allegato e l'accuratezza delle misurazioni:

  a) le misurazioni della qualita' dell'aria effettuate ai sensi  del

presente  decreto  devono  essere  riferibili  in  conformita'   alle

prescrizioni  della  norma  ISO/IEC   17025   (o   successiva   norma

armonizzata  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   9,   del   regolamento

765/2008/CE) sui laboratori di prova e di taratura;

  b) i gestori delle stazioni di  misurazione  devono  predisporre  e

applicare procedure di garanzia di qualita' per le  reti  di  misura,

per le stazioni di misurazione  e  per  il  rilevamento,  in  cui  si

prevedano anche  le  attivita'  di  manutenzione  periodica  volte  a

garantire la costante accuratezza degli strumenti di misura;

  c) i gestori delle stazioni di  misurazione  devono  predisporre  e

applicare  apposite  procedure  di  garanzia  di  qualita'   per   la

comunicazione dei dati rilevati;

  d) i gestori  delle  stazioni  di  misurazione  devono  attivamente

partecipare ai programmi di intercalibrazione di cui alla lettera e);

  e) i gestori delle stazioni  di  misurazione  devono  applicare  le

correzioni  operative  prescritte  dal   laboratorio   nazionale   di

riferimento in base ai programmi della lettera c-bis); in tal caso, i

gestori devono dimostrare tale adempimento  nella  partecipazione  al

programma  successivo  a  quello  in  cui  la  correzione  e'   stata

prescritta, previo invio di una relazione illustrativa al laboratorio

nazionale di riferimento;

  f) devono essere effettuate le  attivita'  di  controllo  volte  ad

accertare il rispetto delle procedure di garanzia di qualita';

  g) gli enti a cui sono attribuite funzioni di laboratori  nazionali

di riferimento ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9:

  organizzano  con  adeguata  periodicita',  nonche'  coordinano  sul

territorio  nazionale,  i  programmi  di  intercalibrazione  su  base

nazionale correlati a quelli comunitari di cui all'art. 17, comma  4,

organizzati dal Centro comune di ricerca della Commissione europea;

  al fine di assicurare un idoneo utilizzo dei metodi di  riferimento

applicati dagli strumenti  di  misura  sul  territorio,  prescrivono,

sulla base dei programmi di interconfronto di cui all'art. 17,  comma

4, le necessarie correzioni operative ai gestori  delle  stazioni  di

misurazione;

  al  fine  di  assicurare   l'idoneita'   delle   dimostrazioni   di

equivalenza dei metodi diversi da quelli  di  riferimento,  applicati

dagli strumenti  di  misura,  coordinano  le  attivita'  di  verifica

relative al mantenimento del rispetto degli obiettivi di qualita' nel

tempo, nell'ambito dei programmi di intercalibrazione di cui all'art.

17, comma 4;

  partecipano,   almeno   ogni   tre   anni,    ai    programmi    di

intercalibrazione a livello comunitario di cui all'art. 17  comma  7,

organizzati dal Centro comune di ricerca della  Commissione  europea;

se  tale  partecipazione  non  produce  risultati   soddisfacenti   i

laboratori   nazionali   devono    dimostrare,    nella    successiva

partecipazione a tali attivita',  di  avere  adottato  idonee  misure

correttive ed inviare una relazione illustrativa di  tali  misure  al

Centro comune di ricerca della Commissione europea;

  assicurano il proprio supporto ai lavori  della  Rete  europea  dei

Laboratori  nazionali  di  riferimento  istituita  dalla  Commissione

europea;

  assicurano l'istruttoria necessaria al riesame del sistema generale

delle procedure di garanzia di qualita', da  effettuare  almeno  ogni

quattro anni mediante i provvedimenti previsti dall'art. 17, comma 1.

I gestori delle stazioni di misurazione adeguano le proprie procedure

entro un anno da tale riesame.

  h) i soggetti ai quali sono attribuite le  funzioni  di  laboratori

nazionali di riferimento sono accreditati in conformita'  alla  norma

ISO/IEC 17025 (o successiva norma armonizzata ai sensi  dell'art.  2,

comma 9, del regolamento 765/2008/CE) sui laboratori di  prova  e  di

taratura,    nella    versione    piu'    aggiornata    al    momento

dell'accreditamento,   in   relazione   al   pertinente   metodo   di

riferimento. In relazione  a  ciascuna  sostanza  inquinante  le  cui

concentrazioni  superano  la  soglia  di  valutazione  inferiore   e'

assicurata, sul territorio nazionale,  la  presenza  di  uno  o  piu'

laboratori nazionali di riferimento in tal modo accreditati.».


                               Art. 2
 Modifiche e integrazioni all'allegato III del decreto legislativo  13
                         agosto 2010, n. 155
   1. All'allegato III del decreto legislativo n. 155  del  2010  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) nel paragrafo 4, punto 1.1, dopo le parole  «per  un  angolo  di

almeno 270°», sono  inserite  le  seguenti  «(o  180°  per  punti  di

campionamento finalizzati a valutare i livelli in  prossimita'  degli

edifici)»;

  b) nel paragrafo 4, punto 1.2, dopo le parole  «tra  1,5  m»,  sono

inserite le seguenti «(fascia di respirazione)»; nello  stesso  punto

1.2 le parole «, fino al limite di 8 m,» e le parole «in presenza  di

particolari situazioni o,  anche  oltre  il  limite  di  8  m,»  sono

soppresse;

  c) nel paragrafo 4, punto 1.5, dopo le  parole  «le  fermate  degli

autobus.», e' inserito il seguente periodo «Per  grande  incrocio  si

intende un incrocio che interrompe il flusso del traffico  e  da  cui

derivano emissioni che, a causa delle manovre di arresto e ripartenza

dei veicoli, risultano piu' rilevanti, per entita' e  per  andamento,

rispetto alle altre tipologie di strada.»;

  d) nel paragrafo 4 e' inserito il seguente punto 3: «3. Le  deroghe

ai  criteri  del  presente  paragrafo  devono  essere  specificamente

documentate nei modi previsti dal paragrafo 5»;

  e) il paragrafo 5 e' sostituito dal seguente:

  «5. Documentazione e riesame della scelta del sito

  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  documentano   in   modo

dettagliato, per tutte le zone e gli  agglomerati,  le  procedure  di

selezione  dei  siti   fissi   di   campionamento,   conservando   le

informazioni utilizzate per  progettare  la  rete  di  misura  e  per

individuare  e  ubicare  i  siti   fissi   di   campionamento.   Tale

documentazione include fotografie dell'area  circostante  tali  siti,

corredate di mappe dettagliate.

  2. La documentazione prevista dal punto 1 deve essere aggiornata in

caso di specifiche necessita' e riesaminata almeno ogni cinque  anni,

al fine di assicurare che i criteri utilizzati per progettare la rete

di misura e per individuare ed ubicare i siti mantengano  la  propria

validita' e la propria efficacia nel tempo.

  3. In caso di utilizzo di tecniche di valutazione per integrare  le

misurazioni in siti  fissi  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  2  ,  la

documentazione prevista dal comma 1 deve  contenere  informazioni  in

merito a tali tecniche ed al rispetto dei requisiti previsti da  tale

articolo.

  4.  Se  la  Commissione  europea  ne  domanda  l'acquisizione,   la

documentazione prevista dal punto 1 e' tempestivamente inviata  dalle

regioni e province autonome, su richiesta, al Ministero dell'ambiente

che la invia alla Commissione entro 3 mesi dalla domanda stessa.».

                              Art. 3
 Sostituzione dell'allegato VI del decreto legislativo 13 agosto 2010,
                               n. 155

  1. L'allegato VI  del  decreto  legislativo  n.  155  del  2010  e'

sostituito dall'allegato del presente decreto.


                               Art. 4
Modifiche e integrazioni all'allegato IX del decreto  legislativo  13
                         agosto 2010, n. 155

  1. All'allegato IX del decreto legislativo n.  155  del  2010,  nel

paragrafo 1, la nota 1 della tabella e'  sostituita  dalla  seguente:

«(1) Deve essere prevista almeno una stazione di misurazione nei siti

dove  risulta  probabile  che  la  popolazione   sia   esposta   alle

concentrazioni di ozono piu' elevate».

                               Art. 5
                          Disposizioni finali
  1. Nel decreto del Ministro dell'ambiente 5 maggio 2015, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  128  del  5

giugno 2015:

    a) l'art. 1, comma 1, lettera a), e' sostituito dal seguente:

    «a) in allegato I, il metodo  per  la  misurazione  del  carbonio

elementare e del carbonio organico e delle specie ioniche  nel  PM10,

fatto salvo quanto previsto nell'allegato VI del decreto  legislativo

n. 155/2010.»;

    b) e' inserito il seguente comma 1-bis:

    «1-bis. Per le stazioni di misurazione previste  dal  comma  1  i

metodi per il campionamento e la misurazione delle concentrazioni  di

massa totale e per speciazione chimica del  PM10  e  del  PM2.5  sono

stabiliti nell'allegato VI del decreto legislativo n. 155/2010».

                                                             Allegato

                                                        «Allegato VI

                        METODI DI RIFERIMENTO

A. METODI DI RIFERIMENTO.

    1. Metodo di riferimento  per  la  misurazione  del  biossido  di

zolfo.

    Il metodo di riferimento per la misurazione  e'  descritto  nella

norma  UNI  EN  14212:  2012  "Qualita'  dell'aria  ambiente.  Metodo

normalizzato per la misurazione della concentrazione di  diossido  di

zolfo mediante fluorescenza ultravioletta".

    2. Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di azoto

e degli ossidi di azoto.

    Il metodo di riferimento per la misurazione  e'  descritto  nella

norma  UNI  EN  14211:  2012  "Qualita'  dell'aria  ambiente.  Metodo

normalizzato per la misurazione della concentrazione di  diossido  di

azoto e monossido di azoto mediante chemiluminescenza".

    3. Metodo di riferimento per il campionamento  e  la  misurazione

del benzene.

    Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione e'

descritto nella norma UNI  EN  14662  "Qualita'  dell'aria  ambiente.

Metodo  normalizzato  per  la  misurazione  della  concentrazione  di

benzene", 14662:2005, parti 1 e 2, e 14662:2015, parte 3.

    4. Metodo di riferimento per  la  misurazione  del  monossido  di

carbonio.

    Il metodo di riferimento per la misurazione  e'  descritto  nella

norma  UNI  EN  14626:2012  "Qualita'  dell'aria   ambiente.   Metodo

normalizzato per la misurazione della concentrazione di monossido  di

carbonio mediante spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva".

    5. Metodo di riferimento per la misurazione dell'ozono.

    Il metodo di riferimento per la misurazione  e'  descritto  nella

norma  UNI  EN  14625:2012  "Qualita'  dell'aria   ambiente.   Metodo

normalizzato  per  la  misurazione  della  concentrazione  di   ozono

mediante fotometria ultravioletta".

    6. Metodo di riferimento per il campionamento  e  la  misurazione

del PM10 o del PM2,5.

    Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione e'

descritto nella  norma  UNI  EN  12341:2014  "Aria  ambiente.  Metodo

gravimetrico   di   riferimento   per   la    determinazione    della

concentrazione in massa di particolato sospeso PM10 o PM2,5".

    7. Metodo di riferimento per il campionamento  e  la  misurazione

delle concentrazioni di massa totale e per  speciazione  chimica  del

PM10 e del PM2.5.

    Il metodo di campionamento e di misurazione delle  concentrazioni

di massa totale ai fini della speciazione  chimica  del  PM10  e  del

PM2,5 e' descritto nella norma  UNI  EN  12341:2014  "Aria  ambiente.

Metodo  gravimetrico  di  riferimento  per  la  determinazione  della

concentrazione in massa di particolato sospeso PM10 o PM2,5",

    Il metodo per  la  misurazione  del  carbonio  elementare  e  del

carbonio organico nel PM2,5 e' descritto nella pr EN 16909:2015;

    Il metodo per la misurazione delle specie ioniche  nel  PM2,5  e'

descritto nella pr EN 16913:2015;

    Per  la  misurazione  del  carbonio  elementare  e  del  carbonio

organico e per la misurazione  delle  specie  ioniche  nel  PM10,  si

applicano,  rispettivamente,  il  metodo  descritto   nella   pr   EN

16909:2015 e  il  metodo  descritto  nella  pr  EN  16913:2015,  come

adeguati da apposite determinazioni adottate dal gestore  della  rete

sulla base di una verifica della compatibilita' con il  PM10  oppure,

in assenza di tali determinazioni, il metodo descritto  nell'allegato

I del decreto del Ministro dell'ambiente 5 maggio 2015.

    8. Metodo di riferimento per il campionamento  e  la  misurazione

del piombo.

    Il metodo di riferimento per il campionamento e' descritto  nella

norma UNI  EN  12341:2014  "Aria  ambiente.  Metodo  gravimetrico  di

riferimento per la determinazione della concentrazione  in  massa  di

particolato sospeso PM10 o PM2,5" relativamente al campionamento  del

materiale  particolato  PM10.  Il  metodo  di  riferimento   per   la

misurazione e' descritto nella  norma  UNI  EN  14902:2005  "Qualita'

dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione di Pb, Cd,

As e Ni nella frazione PM10 del particolato in sospensione".

    9. Metodo di riferimento per il campionamento  e  la  misurazione

dell'arsenico, del cadmio e del nichel nell'aria ambiente.

    Il metodo di riferimento per il campionamento e' descritto  nella

norma UNI  EN  12341:2014  "Aria  ambiente.  Metodo  gravimetrico  di

riferimento per la determinazione della concentrazione  in  massa  di

particolato sospeso PM10 o PM2,5" relativamente al campionamento  del

materiale  particolato  PM10.  Il  metodo  di  riferimento   per   la

misurazione e' descritto nella  norma  UNI  EN  14902:2005  "Qualita'

dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione di Pb, Cd,

As e Ni nella frazione PM10 del particolato in sospensione".

    10. Metodo di riferimento per il campionamento e  la  misurazione

del benzo(a)pirene nell'aria  ambiente.  e  degli  altri  idrocarburi

policiclici aromatici.

    Il metodo di riferimento per il campionamento  degli  idrocarburi

policiclici aromatici e' descritto  nella  norma  UNI  EN  12341:2014

"Aria  ambiente.  Metodo   gravimetrico   di   riferimento   per   la

determinazione della concentrazione in massa di  particolato  sospeso

PM10  o  PM2,5"  relativamente   al   campionamento   del   materiale

particolato PM10.

    Il metodo di riferimento per la misurazione del benzo(a)pirene e'

descritto nella norma UNI EN 15549:2008 "Qualita'  dell'aria.  Metodo

normalizzato   per   la   misurazione   della    concentrazione    di

benzo(a)pirene in aria ambiente". Il metodo  di  riferimento  per  la

misurazione degli altri  idrocarburi  policiclici  aromatici  di  cui

all'art. 6, comma 1, lettera b), e' descritto  nell'allegato  II  del

decreto del Ministro dell'ambiente 5 maggio 2015.

    11. Metodo di riferimento  per  la  determinazione  del  mercurio

nell'aria ambiente.

    Il metodo di riferimento per la determinazione e' descritto nella

norma  UNI  EN  15852:2010  "Qualita'  dell'aria   ambiente.   Metodo

normalizzato per la determinazione di mercurio gassoso totale".

    12. Metodo  di  riferimento  per  la  misurazione  dei  tassi  di

deposizione di arsenico, cadmio e nichel.

    Il metodo di riferimento per la misurazione  e'  descritto  nella

norma  UNI  EN  15841:2010  "Qualita'  dell'aria  ambiente  -  Metodo

normalizzato per la determinazione  di  arsenico,  cadmio,  piombo  e

nichel nelle deposizioni atmosferiche".

    13. Metodo di riferimento per  la  determinazione  dei  tassi  di

deposizione del mercurio.

    Il metodo di riferimento per la determinazione e' descritto nella

norma  UNI  EN  15853:2010  "Qualita'  dell'aria   ambiente.   Metodo

normalizzato per la determinazione di deposizione di mercurio".

    13-bis. Metodo di riferimento per la  misurazione  dei  tassi  di

deposizione degli IPA.

    Il metodo di riferimento per la misurazione  e'  descritto  nella

norma UNI EN 15980:2011 "Qualita' dell'aria  -  Determinazione  della

deposizione di massa di benzo [a] antracene, benzo  [b]  fluorantene,

benzo [j] fluorantene,  benzo  [k]  fluorantene,  benzo  [a]  pirene,

dibenz [a, h] antracene e indeno pirene [1,2,3-cd]".

    14. I metodi di riferimento stabiliti  dal  Comitato  europeo  di

normalizzazione (CEN) si  sostituiscono,  a  decorrere  dall'adozione

delle relative norme, ai metodi di  riferimento  indicati  nei  punti

precedenti.

B. METODI EQUIVALENTI.

    1.  E'  ammesso  l'utilizzo  di  metodi  diversi  da  quelli   di

riferimento purche' gli strumenti che li applicano siano  sottoposti,

con  esito  favorevole,  alle  procedure  previste  dal  paragrafo  C

finalizzate a dimostrare l'equivalenza del metodo applicato  rispetto

al metodo di riferimento, secondo i principi,  le  metodologie  e  le

procedure di prova indicati nelle "Guidances for the demonstration of

equivalence of  ambient  air  monitoring  methods"  pubblicate  dalla

Commissione  europea  e  nei  successivi  atti   che   modificano   o

sostituiscono tali linee guida e secondo i principi, le metodologie e

le procedure di prova indicati, per i metodi di misura automatici del

materiale particolato PM10 e PM2.5, nella  specifica  tecnica  CEN/TS

16450/2013 "Aria ambiente: Sistemi di misura automatici per la misura

delle concentrazioni automatiche del  materiale  particolato  PM10  o

PM2,5". Nell'ambito delle procedure previste dal  paragrafo  C,  sono

individuati, secondo tali linee guida e specifica  tecnica,  anche  i

casi in cui un metodo applicato da uno strumento presenta un rapporto

costante con il metodo di riferimento ed e'  possibile  applicare  un

fattore di correzione per rettificare i risultati del metodo in  modo

da  renderli  equivalenti  a  quelli  ottenuti  con  il   metodo   di

riferimento.

    2. Il Ministero dell'ambiente invia alla Commissione  europea  la

documentazione relativa alle procedure espletate ai sensi del punto 1

in tutti i casi in cui la Commissione richieda la presentazione di un

rapporto  per  verificare  l'accettabilita'  delle  dimostrazioni  di

equivalenza.

C. DIMOSTRAZIONE DELLA IDONEITA'  DEGLI  STRUMENTI  E  RICONOSCIMENTO

RECIPROCO DEI DATI.

    1.  Gli  strumenti  di  campionamento  e  misura  della  qualita'

dell'aria da utilizzare ai fini del presente  decreto  devono  essere

idonei all'applicazione  dei  metodi  di  riferimento  o  dei  metodi

equivalenti.

    2.  Ai  fini  previsti  dal  punto  1  deve  essere   dimostrato,

attraverso le procedure previste dal punto 4, che  gli  strumenti  di

campionamento  e  misura  della  qualita'  dell'aria   soddisfano   i

requisiti prestazionali stabiliti dai metodi di riferimento.

    3. In caso di strumenti di campionamento e misura della  qualita'

dell'aria che applicano metodi diversi da quelli di  riferimento,  le

procedure  previste  dal  punto  4  sono  finalizzate  a   dimostrare

l'equivalenza del metodo applicato rispetto al metodo di  riferimento

secondo principi, metodologie e procedure di  prova  individuati  nel

paragrafo B.

    4. La dimostrazione che gli strumenti di campionamento  e  misura

della qualita' dell'aria soddisfano quanto previsto dal  punto  1  e'

fornita nell'ambito  delle  procedure  di  approvazione  disciplinate

dall'art. 17, comma 5. Il decreto previsto  dall'art.  17,  comma  1,

lettera  b),  disciplina  anche  il  caso  di   approvazione   previa

acquisizione  dei  rapporti  di  prova  rilasciati  in  altri   Paesi

dell'Unione europea, nel  rispetto  delle  condizioni  richieste  dal

punto 5.

    5. Ai fini della dimostrazione che gli strumenti di campionamento

e misura della qualita'  dell'aria  soddisfano  quanto  previsto  dal

punto 1, i soggetti responsabili delle procedure previste dal punto 4

accettano anche i rapporti delle prove rilasciati per  l'approvazione

dello strumento in  altri  Paesi  dell'Unione  europea,  condotte  da

laboratori accreditati secondo le  procedure  stabilite  dalla  norma

ISO/IEC 17025 (o successiva norma armonizzata su laboratori di  prova

e di  taratura  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  9,  del  regolamento

765/2008/CE),   nella   versione   piu'   aggiornata    al    momento

dell'accreditamento, in relazione al pertinente metodo. Le  procedure

previste dal punto 4 assicurano la dimostrazione che gli strumenti di

campionamento e misura della  qualita'  dell'aria  soddisfano  quanto

previsto dal punto 1 nelle condizioni  ambientali  e  sito-specifiche

del previsto utilizzo, anche se tali condizioni sono in  tutto  o  in

parte diverse da quelle in cui sono state effettuate le prove oggetto

dei rapporti accettati; in tale ultimo caso e' ammessa  l'imposizione

di prove supplementari.

    6. Gli esiti delle procedure previste dal punto  4,  espletate  a

partire dal 31 dicembre 2016,  con  i  rapporti  integrali  di  prova

utilizzati e tutti i risultati delle prove prese in esame nell'ambito

di tali procedure, inclusi i casi di dimostrazione di equivalenza del

metodo  applicato  dallo  strumento,  sono  trasmessi  dai   soggetti

responsabili di tali procedure alla competente Direzione generale del

Ministero dell'ambiente ed alle autorita' previste dall'art. 17 comma

5. Il Ministero  provvede  a  pubblicare  gli  atti  ed  i  documenti

ricevuti sul proprio sito web.

D. STANDARDIZZAZIONE.

    1.  Per  gli   inquinanti   gassosi   il   volume   deve   essere

standardizzato  alla  temperatura  di  293  °K   e   alla   pressione

atmosferica di 101,3 kPa. Per il particolato e le  sostanze  in  esso

contenute  da  analizzare  (ad  esempio  il  piombo),  il  volume  di

campionamento si riferisce alle condizioni  ambiente  in  termini  di

temperatura e di pressione atmosferica alla data delle misurazioni.»

 

Allegati

D.M. 26 gennaio 2017

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