Aria: novità per i combustibili marittimi

Via libera alla decisione di esecuzione 2015/253/UE della direttiva n. 1999/32/CE, sulle modalità di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo nei combustibili marittimi e il contenuto delle relazioni annuali alla CE

Novità per la tutela dell'aria dalle emissioni navali con il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 marzo 2017, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 12 aprile 2017, n. 86.

Il provvedimento modifica l'allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ottemperanza alla decisione di esecuzione 2015/253/UE della direttiva n. 1999/32/CE, sulle modalità di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo nei combustibili marittimi ed il contenuto delle relazioni annuali alla CE.

Nell'allegato al decreto è riportato l'elenco dei dati da trasmettere relativamente ai combustibili marittimi, suddivisi in:

  • dati relativi a ciascuna singola nave soggetta ad accertamento mediante controllo dei documenti di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile o mediante campionamento e analisi del combustibile;
  • dati aggregati.

Di seguito il testo integrale del D.M. 22 marzo 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
22 marzo 2017 


Modifiche dell'Allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta  del

decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  in  ottemperanza  alla

decisione di esecuzione 2015/253/UE della  direttiva  n.  1999/32/CE,

sulle modalita' di conduzione dei controlli sul tenore di  zolfo  nei

combustibili marittimi ed il contenuto delle relazioni  annuali  alla

CE. (17A02549)


in gazzetta ufficiale del 12 aprile 2017, n. 86


                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE
                           di concerto con
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
                                  e
                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale», ed in particolare  la  parte  quinta,  titolo

III, ed il relativo allegato X, in  cui  e'  prevista  la  disciplina

inerente al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;

  Vista la direttiva  comunitaria  1999/32/CE  del  26  aprile  1999,

relativa alla riduzione del tenore di zolfo  di  alcuni  combustibili

liquidi, e successive modifiche ed integrazioni, le cui  disposizioni

di attuazione sono contenute nella  parte  quinta,  titolo  III,  del

decreto legislativo n. 152 del 2006, e nel relativo allegato X;

  Considerato  che  il  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  in

conformita' alla direttiva 99/32/CE, prevede un regime  di  controlli

sul tenore di zolfo dei combustibili commercializzati  ed  utilizzati

sul territorio nazionale e l'invio alla Commissione  europea  di  una

relazione annuale sul tenore di zolfo di tali combustibili;

  Vista la decisione della Commissione  europea  2015/253/UE  del  16

febbraio 2015, di  esecuzione  della  direttiva  1999/32/CE,  che  ha

disciplinato le modalita' di conduzione dei controlli sul  tenore  di

zolfo dei combustibili marittimi  ed  il  contenuto  delle  relazioni

annuali nella parte riferita ai combustibili marittimi;

  Considerato che l'attuazione della decisione  2015/253/UE  richiede

l'introduzione di una serie di norme di dettaglio dirette a garantire

l'effettiva applicazione delle nuove  modalita'  di  controllo  e  di

elaborazione della relazione annuale, mediante l'aggiornamento  delle

attuali prescrizioni contenute nell'allegato X, parte I,  sezione  3,

alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

  Visti gli articoli 281, comma  5,  e  298,  comma  2,  del  decreto

legislativo n. 152 del 2006, secondo  cui  gli  allegati  alla  parte

quinta di tale decreto  legislativo  possono  essere  modificati  con

decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare, di concerto con il Ministro della  salute,  dello  sviluppo

economico  e  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita   la

Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28

agosto 1997, n. 281;

  Considerato che, decorsi i termini previsti dall'art. 17-bis  della

legge 7 agosto 1990, n. 241, si intende  acquisito  il  concerto  del

Ministro dello sviluppo economico;

  Acquisiti i concerti del Ministro della salute e del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti;

  Visto il parere  della  Conferenza  unificata  istituita  ai  sensi

dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,  espresso  nella

seduta del 22 dicembre 2016;

                              Decreta:

                               Art. 1
 Modifiche dell'allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta  del
                   decreto legislativo n. 152/2006

  1.  Nell'allegato  X,  parte  I,  alla  parte  quinta  del  decreto

legislativo n.  152/2006  sono  inserite  le  seguenti  modifiche  ed

integrazioni:

    a) nella sezione 3, dopo il paragrafo 2 e' inserito  il  seguente

paragrafo 2-bis:

  «2-bis. Modalita' di raccolta dei dati  e  delle  informazioni  sui

combustibili per uso marittimo.

  2-bis.1. E' assicurato un numero  di  accertamenti  sul  tenore  di

zolfo  dei  combustibili  marittimi  svolto  mediante  controllo  dei

documenti di bordo e dei  bollettini  di  consegna  del  combustibile

almeno pari al10% del numero delle  navi  facenti  annualmente  scalo

presso il territorio italiano. Tale  numero  corrisponde  alla  media

annuale delle navi facenti scalo sul  territorio  italiano  calcolata

sulla base  dei  dati  registrati  nei  tre  anni  civili  precedenti

attraverso  il  sistema  SafeSeaNet  (sistema   di   gestione   delle

informazioni istituito dalla direttiva 2002/59/CE  per  registrare  e

scambiare informazioni sui risultati dei  controlli  ai  sensi  della

direttiva 1999/32/CE). A tal fine, una nave e' conteggiata  una  sola

volta per ciascun anno in cui ha effettuato  uno  o  piu'  scali  sul

territorio italiano.

  2-bis.2. E' assicurato un numero  di  accertamenti  sul  tenore  di

zolfo dei combustibili marittimi svolto anche mediante  campionamento

e analisi almeno pari al 20%  degli  accertamenti  di  cui  al  punto

2-bis.1. Dal 1° gennaio 2020 tale percentuale e' elevata al 30%.

  2-bis.3. E' assicurato  l'accertamento,  mediante  campionamento  e

analisi, sul tenore di zolfo dei combustibili  marittimi  al  momento

della consegna alle navi, per i fornitori di tali  combustibili  che,

nel corso di un anno civile, secondo  quanto  risulta  dai  dati  del

sistema di informazione dell'Unione  (sistema  che  utilizza  i  dati

sullo scalo delle singole navi nell'ambito del sistema SafeSeaNet)  o

dalla relazione di cui all'art. 298, comma  2-bis,  hanno  consegnato

almeno tre volte combustibili non  conforme  a  quanto  indicato  nel

bollettino di consegna. Tale accertamento deve essere svolto entro la

fine dell'anno successivo a quello in cui  e'  stata  riscontrata  la

consegna di combustibile non conforme.

  2-bis.4. In caso di accertamento mediante  controllo  sui  campioni

sigillati che sono presenti a bordo e accompagnano il  bollettino  di

consegna del combustibile il  prelievo  e'  effettuato  conformemente

alla regola 18, punti 8.1 e 8.2, dell'allegato VI  della  Convenzione

MARPOL.

  2-bis.5.  In  caso   di   accertamento   mediante   controllo   sui

combustibili presenti nei serbatoi della nave, si  devono  effettuare

uno o piu'  prelievi  istantanei  nel  punto  dell'impianto  servizio

combustibile in cui e' installata un'apposita valvola, secondo quanto

e' indicato nel sistema di tubature del  combustibile  della  nave  o

quanto e' previsto dal piano generale delle sistemazioni, sempre  che

tale sistema  o  tale  piano  siano  stati  approvati  dall'autorita'

competente dello Stato di bandiera  della  nave  o  da  un  organismo

riconosciuto che agisce per conto dell'autorita' stessa. Per impianto

servizio  combustibile  si  intende  il   sistema   a   sostegno   di

distribuzione, filtraggio, purificazione e fornitura di  combustibile

dalle casse di servizio agli apparati motori ad olio combustibile. Se

il punto di prelievo non e' reperibile con le modalita' di cui sopra,

il prelievo istantaneo deve essere effettuato in un  punto,  proposto

dal  rappresentante  della  nave   (il   comandante   o   l'ufficiale

responsabile  per  i  combustibili  marittimi  e  per   la   relativa

documentazione)  ed  accettato  dall'autorita'  competente   per   il

controllo, in cui sia installata una  valvola  per  il  prelievo  dei

campioni che soddisfi tutte le seguenti condizioni:

    a) e' accessibile in modo facile e sicuro;

    b)  permette  di  tenere  conto  delle  differenti  qualita'   di

combustibile utilizzato in relazione a  ciascun  apparato  motore  ad

olio combustibile;

    c) e' situato a valle della cassa di servizio da cui proviene  il

combustibile  utilizzato;  per  cassa  di  servizio  si  intende   il

serbatoio da cui proviene il combustibile per alimentare gli apparati

motori ad olio combustibile che sono situati a valle;

    d) e' quanto piu' vicino possibile, in condizioni  di  sicurezza,

all'ingresso dell'apparato motore ad olio combustibile,  considerando

il tipo di combustibile, la portata, la temperatura e la pressione  a

valle del punto di campionamento stesso.

  In tutti i casi e'  possibile  effettuare  un  prelievo  istantaneo

presso  diversi  punti  dell'impianto   servizio   combustibile   per

determinare se vi sia  una  eventuale  contaminazione  incrociata  di

combustibile in assenza di impianti servizio completamente separati o

in caso di configurazioni multiple delle casse di servizio.

  2-bis.6. I campioni di combustibile prelevati  dai  serbatoi  della

nave devono  essere  raccolti  in  un  contenitore  che  permetta  di

riempire  almeno  tre  fiale   per   campioni   rappresentative   del

combustibile  utilizzato.  Le  fiale  per  campioni   devono   essere

sigillate dall'autorita' competente per il controllo con un mezzo  di

identificazione, affisso in presenza del  rappresentante  della  nave

(il  comandante  o  l'ufficiale  responsabile  per   i   combustibili

marittimi  e  per  la   relativa   documentazione).   Il   mezzo   di

identificazione deve essere uguale per tutte le tre fiale in tutti  i

controlli. Due fiale devono essere avviate alle  analisi.  Una  fiala

deve essere consegnata al rappresentante della nave con l'indicazione

di conservarla, per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data del

prelievo, in  modo  idoneo  nel  rispetto  delle  procedure  tecniche

attinenti alle  modalita'  di  conservazione  di  tale  tipologia  di

campioni.

  2-bis.7.  Con  apposita  ordinanza  l'autorita'  marittima  e,  ove

istituita, l'autorita' portuale, prescrive  nell'ambito  territoriale

di competenza:

    l'obbligo, per i fornitori di combustibili per uso marittimo,  di

comunicare a tale autorita', entro il mese  di  febbraio  di  ciascun

anno, le notifiche  e  le  lettere  di  protesta  ricevute  nell'anno

precedente riguardo al tenore di zolfo dei combustibili consegnati;

    l'obbligo, per il comandante o  l'armatore  delle  navi  battenti

bandiera italiana che  utilizzano  metodi  alternativi  di  riduzione

delle emissioni  e  che  effettuano  il  primo  scalo  in  territorio

italiano durante l'anno civile,  di  trasmettere  a  tale  autorita',

entro le 24 ore successive all'accosto ed in ogni  caso  prima  della

partenza, qualora la sosta sia di durata inferiore,  una  descrizione

del metodo utilizzato; in caso di utilizzo  di  metodi  di  riduzione

delle emissioni di cui all'art. 295, comma 20, deve essere inclusa la

descrizione del rispetto dei requisiti di cui alle lettere a) e b) di

tale comma.»;

    b) nella sezione 3, al paragrafo 3:

      al  punto  3.1.  le  parole   «effettuati   nel   corso   degli

accertamenti dell'anno civile  precedente  sui  combustibili  di  cui

all'art. 292, comma 2, lettere a), b) e  d)»  sono  sostituite  dalle

seguenti «effettuati nel corso degli  accertamenti  dell'anno  civile

precedente sui combustibili di cui all'art. 292, comma 2, lettere  a)

e b). Per i combustibili per uso marittimo devono essere trasmessi  i

dati e le informazioni indicati nell'elenco previsto dal  punto  3.6.

In occasione di  ciascun  controllo,  devono  essere  registrati  gli

elementi necessari a fornire i dati e le informazioni previsti»;

      al punto 3.5. e' aggiunto il seguente  periodo  finale  «Per  i

combustibili per uso marittimo la relazione deve  riportare  tutti  i

dati e le informazioni indicati nell'elenco previsto al punto 3.6.»;

      dopo il punto 3.5., e' inserito il seguente punto 3.6.:

    «3.6. Per la trasmissione dei dati  previsti  al  punto  3.1,  in

relazione  ai  combustibili  per  uso  marittimo,  e'  utilizzato  il

seguente elenco:»;

      dopo il punto 3.6., come  inserito  dal  presente  decreto,  e'

inserito l'elenco contenuto nell'allegato del presente decreto;

    c) nella sezione 3, alla  tabella  I,  sono  soppresse  le  righe

relative ai combustibili per uso marittimo e le note 2, 3 e 4;

    d) nella sezione 5, dopo le parole «devono  rispettare,  ai  fini

dell'utilizzo,» sono inserite le seguenti «nelle acque  territoriali,

nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica,

appartenenti all'Italia, ivi inclusi i porti,».

  2. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

                                                             Allegato 
Elenco per la trasmissione dei dati relativi ai combustibili
 marittimi 
 
               Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati

D.M. 22 marzo 2017

Allegato

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