Aria: ratificato l’accordo di Parigi

La partecipazione italiana alla prima capitalizzazione del Green Climate Fund istituito durante la sedicesima sessione della Conferenza delle Parti (COP 16) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici sarà pari a un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018

Ratificato l'accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato 12 dicembre 2015. E' quanto dispone la legge 4 novembre 2016, n. 204, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2016, n. 263, che tra le altre misure dispone:

- la partecipazione italiana, per  un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, alla prima capitalizzazione del Green  Climate  Fund istituito durante la sedicesima sessione della Conferenza delle Parti (COP  16) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

- l'emanazione di futuri e appositi provvedimenti per l'autorizzazione degli oneri finanziari conseguenti ai contributi determinati a livello nazionale;

- la determinazione dell'onere derivante dalle spese di missione in 493.045 euro annui  a  decorrere  dall'anno  2017,  e di quello relativo alle altre  spese derivanti dall'adesione  all'Accordo in 1.450.000 euro per l'anno 2017 e a 2.050.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.

Approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.

Di seguito il testo integrale della legge 4 novembre 2016, n. 204, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Legge 4 novembre 2016, n. 204


Ratifica  ed  esecuzione  dell'Accordo  di  Parigi   collegato   alla

Convenzione quadro delle Nazioni  Unite  sui  cambiamenti  climatici,

adottato a Parigi il 12 dicembre 2015. (16G00214)


in Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2016, n. 263

 Vigente al: 11-11-2016 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1
                     Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare

l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro  delle  Nazioni

Unite sui cambiamenti climatici, adottato a  Parigi  il  12  dicembre

2015.

                               Art. 2
                        Ordine di esecuzione

  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo   di   cui

all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore,

in conformita' con  quanto  disposto  dall'articolo  21  dell'Accordo

medesimo.

                               Art. 3
               Contributo italiano al Green Climate Fund

  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare e' autorizzato ad assicurare la partecipazione italiana, per  un

importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al

2018, alla prima capitalizzazione del Green  Climate  Fund  istituito

durante la sedicesima sessione della Conferenza delle Parti (COP  16)

della  Convenzione  quadro  delle  Nazioni  Unite   sui   cambiamenti

climatici.

                               Art. 4
              Contributi determinati a livello nazionale

  1.  Gli  eventuali  oneri  finanziari  conseguenti  ai   contributi

determinati a livello nazionale, previsti dall'articolo 4,  paragrafi

2 e 3, dell'Accordo di  cui  all'articolo  1,  sono  autorizzati  con

appositi provvedimenti normativi, dopo che  siano  stati  definiti  a

livello europeo.

                               Art. 5
                         Copertura finanziaria

  1. All'onere derivante dalle spese di missione,  valutato  in  euro

493.045 annui  a  decorrere  dall'anno  2017,  e  dalle  altre  spese

derivanti dall'adesione  all'Accordo  di  cui  all'articolo  1  della

presente legge e dagli articoli 6, 11 e 12 del medesimo Accordo, pari

a euro 1.450.000 per l'anno 2017 e a euro 2.050.000 annui a decorrere

dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente  riduzione  delle

proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello  stanziamento  del  fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale

2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»

della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016,  allo  scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli

affari esteri e della cooperazione internazionale.

  2. All'onere derivante dall'articolo 3, pari a 50 milioni  di  euro

per ciascuno degli anni 2016,  2017  e  2018,  si  provvede  mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di

conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2016-2018,

nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2016,   allo   scopo

parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

                               Art. 6
                           Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Allegato

                           Paris Agreement

              Parte di provvedimento in formato grafico

                             Traduzione

                         ACCORDO DI PARIGI

    Le Parti del presente accordo,

    In qualita' di Parti della convenzione quadro delle Nazioni unite

sui cambiamenti climatici (di seguito: «la convenzione»),

    Conformemente alla piattaforma di Durban per un'azione rafforzata

istituita con la decisione 1/CP.17 della conferenza delle Parti della

convenzione in occasione della sua diciassettesima sessione,

    Nel perseguimento dell'obiettivo della convenzione e guidate  dai

suoi  principi,  compreso   il   principio   dell'equita'   e   delle

responsabilita' comuni ma differenziate e delle rispettive capacita',

alla luce delle diverse circostanze nazionali,

    Riconoscendo l'esigenza di una risposta  efficace  e  progressiva

all'urgente minaccia dei cambiamenti  climatici  che  si  basi  sulle

migliori conoscenze scientifiche disponibili,

    Riconoscendo altresi' le esigenze  specifiche  e  le  circostanze

speciali  delle  Parti  che  sono  paesi  in  via  di  sviluppo,   in

particolare quelle che sono particolarmente vulnerabili agli  effetti

negativi dei cambiamenti climatici, come indicato dalla convenzione,

    Tenendo  pienamente  conto  delle  esigenze  specifiche  e  delle

situazioni speciali dei paesi meno sviluppati per quanto  riguarda  i

finanziamenti e il trasferimento di tecnologia,

    Riconoscendo che le Parti possono subire gli effetti non soltanto

dei cambiamenti climatici ma anche delle misure  adottate  per  farvi

fronte,

    Sottolineando il rapporto intrinseco che le azioni, le misure  di

risposta e l'impatto dei cambiamenti climatici  hanno  con  l'accesso

equo allo sviluppo sostenibile e l'eliminazione della poverta',

    Riconoscendo la priorita' fondamentale di proteggere la sicurezza

alimentare  e  porre  fine  alla   fame,   nonche'   le   particolari

vulnerabilita' dei sistemi di  produzione  alimentare  rispetto  agli

effetti negativi dei cambiamenti climatici,

    Tenendo conto degli imperativi di una giusta transizione  per  la

forza lavoro e della creazione di  posti  di  lavoro  decorosi  e  di

qualita', in linea con le priorita' di sviluppo  definite  a  livello

nazionale,

    Riconoscendo che  i  cambiamenti  climatici  sono  preoccupazione

comune dell'umanita', le Parti, al momento  di  intraprendere  azioni

volte a contrastarli, dovrebbero rispettare, promuovere e prendere in

considerazione i loro obblighi rispettivi nei confronti  dei  diritti

umani,  del  diritto  alla  salute,  dei  diritti  delle  popolazioni

indigene, delle comunita' locali, dei  migranti,  dei  minori,  delle

persone  con  disabilita'  e   delle   persone   in   situazioni   di

vulnerabilita', nonche' del diritto allo sviluppo, all'eguaglianza di

genere,    all'emancipazione    delle     donne     e     all'equita'

intergenerazionale,

    Riconoscendo   l'importanza    della    conservazione    e    del

miglioramento, ove opportuno, dei pozzi  e  dei  serbatoi  di  gas  a

effetto serra, di cui alla convenzione,

    Notando l'importanza di  assicurare  l'integrita'  di  tutti  gli

ecosistemi, inclusi gli oceani, e la protezione della  biodiversita',

riconosciuta  da  alcune  culture  come  Madre   Terra,   e   notando

l'importanza per alcuni del  concetto  di  «giustizia  climatica»  al

momento  di  intraprendere  azioni  per  affrontare   i   cambiamenti

climatici,

    Affermando l'importanza dell'istruzione, della formazione,  della

sensibilizzazione e della partecipazione del  pubblico,  dell'accesso

del pubblico all'informazione e della cooperazione a tutti i  livelli

sui temi affrontati nel presente accordo,

    Riconoscendo l'importanza di un impegno a tutti i  livelli  delle

autorita'  pubbliche  e  dei  diversi  attori,  in   linea   con   le

legislazioni nazionali delle  Parti,  nell'affrontare  i  cambiamenti

climatici,

    Riconoscendo altresi' che stili di vita  sostenibili  e  modi  di

consumo e produzione sostenibili, rispetto ai quali le Parti che sono

paesi sviluppati assumono  un  ruolo  guida,  svolgono  una  funzione

importante nell'affrontare i cambiamenti climatici,

    Hanno convenuto quanto segue:


                             Articolo 1

    Ai  fini  del  presente  accordo,  si  applicano  le  definizioni

contenute nell'articolo 1 della convenzione. Inoltre s'intende per:

      a) «convenzione», la convenzione quadro delle Nazioni unite sui

cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992;

      b) «conferenza delle Parti», la conferenza  delle  Parti  della

convenzione;

      c) «Parte», una Parte del presente accordo.

                             Articolo 2

    1. Il presente  accordo,  nel  contribuire  all'attuazione  della

convenzione, inclusi i suoi obiettivi, mira a rafforzare la  risposta

mondiale alla minaccia posta dai cambiamenti climatici, nel  contesto

dello sviluppo sostenibile  e  degli  sforzi  volti  a  eliminare  la

poverta', in particolare:

      a) mantenendo l'aumento della temperatura media mondiale ben al

di sotto di 2 °C rispetto ai  livelli  preindustriali  e  proseguendo

l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto  ai  livelli

preindustriali,  riconoscendo  che  cio'  potrebbe  ridurre  in  modo

significativo i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici;

      b) aumentando la capacita' di adattamento agli effetti negativi

dei cambiamenti climatici e promuovendo la resilienza climatica e  lo

sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra, con modalita'  che

non minaccino la produzione alimentare;

      c) rendendo i flussi finanziari coerenti con  un  percorso  che

conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas  a  effetto  serra  e

resiliente al clima.

    2. Il presente  accordo  sara'  attuato  in  modo  da  riflettere

l'equita'  ed  il   principio   delle   responsabilita'   comuni   ma

differenziate e delle rispettive capacita', alla luce  delle  diverse

circostanze nazionali.


                           Articolo 3

    Come contributi determinati a  livello  nazionale  alla  risposta

mondiale ai cambiamenti climatici, tutte  le  Parti  intraprendono  e

comunicano sforzi ambiziosi rispetto a quanto definito agli  articoli

4, 7, 9, 10, 11 e 13 al fine di  conseguire  lo  scopo  del  presente

accordo, di cui all'articolo 2. Gli sforzi  delle  Parti  tracceranno

una progressione nel tempo con  il  riconoscimento  dell'esigenza  di

sostenere le Parti che sono paesi in via di sviluppo  per  l'efficace

attuazione del presente accordo.

                             Articolo 4

    1. Per conseguire  l'obiettivo  a  lungo  termine  relativo  alla

temperatura di cui all'articolo 2, le Parti mirano a  raggiungere  il

picco mondiale di emissioni di gas a effetto  serra  al  piu'  presto

possibile, riconoscendo che cio' richiedera' tempi piu' lunghi per le

Parti che sono paesi in via di sviluppo, e  ad  intraprendere  rapide

riduzioni  in  seguito,  in  linea   con   le   migliori   conoscenze

scientifiche a disposizione, cosi' da raggiungere un  equilibrio  tra

le fonti di emissioni e  gli  assorbimenti  antropogenici  di  gas  a

effetto serra nella seconda meta' del corrente secolo, su una base di

equita' e nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi tesi

a eliminare la poverta'.

    2. Ciascuna Parte  prepara,  comunica  e  mantiene  i  contributi

determinati  a  livello  nazionale   che   intende   progressivamente

conseguire. Le Parti perseguono misure nazionali di  mitigazione,  al

fine di raggiungere gli obiettivi dei contributi anzidetti.

    3. Ciascun successivo contributo  di  una  Parte,  determinato  a

livello  nazionale,  rappresenta   una   progressione   rispetto   al

precedente contributo, sempre  determinato  a  livello  nazionale,  e

traduce  la  piu'   alta   ambizione   possibile   rispecchiando   le

responsabilita' comuni ma differenziate e  le  rispettive  capacita',

alla luce delle diverse circostanze nazionali.

    4. Le Parti che sono paesi  sviluppati  dovrebbero  continuare  a

svolgere  un  ruolo  guida,  prefiggendosi  obiettivi   assoluti   di

riduzione delle emissioni che coprono tutti i settori  dell'economia.

Le Parti che sono paesi in via di sviluppo  dovrebbero  continuare  a

migliorare i loro  sforzi  di  mitigazione  e  sono  incoraggiate  ad

assumere,  con  il  passare  del  tempo,  obiettivi  di  riduzione  o

limitazione   delle   emissioni   che   coprono   tutti   i   settori

dell'economia, alla luce delle diverse circostanze nazionali.

    5. Le Parti che sono paesi in via di sviluppo  ricevono  sostegno

per  l'attuazione  del  presente  articolo,  conformemente  con   gli

articoli 9, 10 e  11,  in  quanto  e'  riconosciuto  che  un  maggior

supporto alle Parti che sono paesi in  via  di  sviluppo  permettera'

alle loro azioni di essere piu' ambiziose.

    6. I paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in  via  di

sviluppo possono preparare e comunicare strategie, piani e azioni  di

sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra che rispecchino  le

loro speciali circostanze.

    7. I benefici generali in termini di mitigazione risultanti dalle

azioni di adattamento e/o dai  piani  di  diversificazione  economica

delle Parti possono contribuire ai  risultati  della  mitigazione  ai

sensi del presente articolo.

    8.  Nel  comunicare  i  loro  contributi  determinati  a  livello

nazionale, tutte le Parti forniscono  le  informazioni  necessarie  a

fini di chiarezza,  trasparenza  e  comprensione  conformemente  alla

decisione 1/CP.21 e ogni altra decisione pertinente della  conferenza

delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo.

    9. Ciascuna Parte comunica un contributo  determinato  a  livello

nazionale ogni cinque anni conformemente alla decisione 1/CP.21  e  a

ogni altra decisione pertinente  della  conferenza  delle  Parti  che

funge da riunione delle Parti del presente accordo, e  tenendo  conto

dei risultati del bilancio globale di cui all'articolo 14.

    10. La conferenza delle Parti che funge da riunione  delle  Parti

del presente accordo valuta, in occasione della sua  prima  sessione,

scadenze comuni per i contributi determinati a livello nazionale.

    11.  Una  Parte  puo',  in  ogni  momento,  adeguare  il  proprio

contributo vigente determinato a livello nazionale per migliorarne il

livello di ambizione, conformemente agli orientamenti adottati  dalla

conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente

accordo.

    12. I contributi determinati a livello nazionale comunicati dalle

Parti sono iscritti in un registro pubblico tenuto dal Segretariato.

    13. Le Parti sono responsabili dei loro contributi determinati  a

livello nazionale. Nel calcolare  le  emissioni  e  gli  assorbimenti

antropogenici che corrispondono  ai  loro  contributi  determinati  a

livello nazionale, le Parti promuovono  l'integrita'  ambientale,  la

trasparenza, la precisione, la completezza, la  comparabilita'  e  la

coerenza, e assicurano che si evitino doppi  conteggi,  conformemente

agli orientamenti adottati dalla conferenza delle Parti che funge  da

riunione delle Parti del presente accordo.

    14. Nel quadro dei contributi determinati a livello nazionale, le

Parti, al momento di riconoscere e attuare le azioni  di  mitigazione

rispetto alle emissioni e agli  assorbimenti  antropogenici,  tengono

conto, ove opportuno,  dei  metodi  esistenti  e  degli  orientamenti

adottati nell'ambito della convenzione, alla luce delle  disposizioni

del paragrafo 13.

    15. Nell'attuazione del presente accordo, le Parti tengono  conto

delle preoccupazioni delle Parti le cui economie sono le piu' colpite

dall'impatto delle misure di risposta, in particolare  le  Parti  che

sono paesi in via di sviluppo.

    16. Le Parti, comprese le organizzazioni regionali d'integrazione

economica e i loro Stati membri, i quali abbiano concordato di  agire

congiuntamente ai fini del paragrafo 2, comunicano al Segretariato  i

termini di tale accordo, inclusi i livelli di emissioni attribuiti  a

ciascuna Parte nel periodo considerato, nel momento in cui comunicano

i loro contributi determinati a livello nazionale. Il Segretariato, a

sua volta, informa le Parti  e  i  firmatari  della  convenzione  dei

termini di tale accordo.

    17. Ciascuna Parte di tale accordo e'  responsabile  del  proprio

livello di emissioni indicato nell'accordo di cui al paragrafo 16, ai

fini dei paragrafi 13 e 14 e degli articoli 13 e 15.

    18. Se le Parti agiscono congiuntamente nell'ambito di e  insieme

a un'organizzazione regionale di integrazione economica che  e'  essa

stessa Parte del presente accordo,  ciascuno  Stato  membro  di  tale

organizzazione regionale di integrazione economica  e'  responsabile,

individualmente e insieme a detta organizzazione, dei propri  livelli

di  emissioni  indicati  nell'accordo  comunicato  conformemente   al

paragrafo 16, ai fini dei paragrafi 13 e 14 e degli articoli 13 e 15.

    19. Tutte le Parti si adoperano per  formulare  e  comunicare  la

messa a punto di strategie  di  sviluppo  a  lungo  termine  a  basse

emissioni di gas a effetto serra, tenendo  presente  l'articolo  2  e

tenendo conto delle loro responsabilita' comuni  ma  differenziate  e

delle rispettive  capacita',  alla  luce  delle  diverse  circostanze

nazionali.

                             Articolo 5

    1. Le Parti agiscono per conservare e migliorare, ove  opportuno,

i  pozzi  e  i  serbatoi  di  gas  a  effetto  serra  come   indicato

all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della convenzione,  comprese

le foreste.

    2. Le Parti sono incoraggiate ad  agire  per  dare  attuazione  e

sostenere, anche attraverso pagamenti basati sui risultati, il quadro

esistente stabilito nelle decisioni e negli  orientamenti  pertinenti

gia' convenuti in virtu' della convenzione per quanto  riguarda:  gli

approcci  regolatori  e  gli  incentivi  positivi  per  le  attivita'

relative   alla   riduzione   delle   emissioni    derivanti    dalla

deforestazione e dal degrado delle foreste, nonche'  al  ruolo  della

conservazione,   della   gestione   sostenibile   delle   foreste   e

dell'aumento delle riserve di carbonio delle foreste nei paesi in via

sviluppo; gli approcci regolatori  alternativi,  quali  gli  approcci

congiunti di mitigazione e adattamento per la  gestione  integrale  e

sostenibile   delle    foreste,    riaffermando    contemporaneamente

l'importanza di incentivare, ove opportuno, i benefici non in termini

di emissioni di carbonio associati a tali iniziative.


                             Articolo 6

   1. Le Parti riconoscono che alcune Parti  scelgono  di  cooperare

volontariamente per l'attuazione dei loro  contributi  determinati  a

livello nazionale al fine di accrescere l'ambizione delle loro azioni

di mitigazione e adattamento e promuovere lo sviluppo  sostenibile  e

l'integrita' ambientale.

    2. Le Parti, quando adottano volontariamente approcci cooperativi

che ricorrono all'utilizzo dei risultati della mitigazione trasferiti

a  livello  internazionale  ai  fini  del  raggiungimento  dei   loro

contributi determinati a livello nazionale,  promuovono  lo  sviluppo

sostenibile, assicurano l'integrita'  ambientale  e  la  trasparenza,

anche in materia di governance, e  applicano  un  metodo  di  calcolo

rigoroso  per  garantire,  inter  alia,  che  si  eviti   la   doppia

contabilizzazione, in  linea  con  gli  orientamenti  adottati  dalla

conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente

accordo.

    3.  L'utilizzo  dei  risultati  della  mitigazione  trasferiti  a

livello internazionale per raggiungere  i  contributi  determinati  a

livello  nazionale  in  conformita'  con  il  presente   accordo   e'

volontario e autorizzato dalle Parti che vi partecipano.

    4. E' istituito un meccanismo per  contribuire  alla  mitigazione

delle emissioni di gas a  effetto  serra  e  promuovere  lo  sviluppo

sostenibile,  sottoposto  all'autorita'  e   alla   direzione   della

conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente

accordo, a uso delle Parti, su base volontaria. Esso e' gestito da un

organismo  designato  dalla  conferenza  delle  Parti  che  funge  da

riunione delle Parti del presente accordo, ed e' inteso a:

      a) promuovere la mitigazione delle emissioni di gas  a  effetto

serra, promuovendo allo stesso tempo lo sviluppo sostenibile;

      b) incentivare e facilitare la partecipazione alla  mitigazione

delle emissioni di gas a effetto serra di soggetti pubblici e privati

autorizzati da una Parte;

      c) contribuire alla riduzione dei livelli  di  emissione  nella

Parte ospitante, la quale beneficera' dalle attivita' di  mitigazione

risultanti in riduzioni di emissioni che possono anche  essere  usate

da un'altra Parte per ottemperare al proprio contributo determinato a

livello nazionale;

      d)  produrre  una  mitigazione  complessiva   delle   emissioni

mondiali.

    5. Le riduzioni di emissioni che risultino dal meccanismo di  cui

al  paragrafo  4  non  sono  utilizzate  dalla  Parte  ospitante  per

dimostrare di aver conseguito il  proprio  contributo  determinato  a

livello nazionale nel caso esse siano utilizzate  da  un'altra  Parte

per dimostrare il conseguimento del proprio contributo determinato  a

livello nazionale.

    6. La conferenza delle Parti che funge da  riunione  delle  Parti

del presente accordo garantisce che  una  quota  dei  proventi  delle

attivita' svolte a titolo del meccanismo di cui al  paragrafo  4  sia

impiegata per coprire le spese  amministrative  e  per  assistere  le

Parti che sono paesi in via di sviluppo e  che  sono  particolarmente

vulnerabili agli  effetti  negativi  dei  cambiamenti  climatici  nel

sostenere i costi dell'adattamento.

    7. La Conferenza delle Parti che funge da  riunione  delle  Parti

del presente accordo adotta le regole, le modalita'  e  le  procedure

del meccanismo di cui al paragrafo 4 in  occasione  della  sua  prima

sessione.

    8. Le  Parti  riconoscono  l'importanza  degli  approcci  non  di

mercato, integrati, olistici ed equilibrati messi a loro disposizione

per assisterle nell'attuazione dei contributi determinati  a  livello

nazionale, nell'ambito dello sviluppo sostenibile e dell'eliminazione

della poverta', in modo  coordinato  ed  efficace,  anche  attraverso

mitigazione, adattamento, finanziamenti, trasferimento di  tecnologia

e rafforzamento delle capacita', ove opportuno. Tali approcci  mirano

a:

      a)  promuovere  l'ambizione   in   fatto   di   mitigazione   e

adattamento;

      b) aumentare la partecipazione del settore pubblico e di quello

privato  nell'attuazione  dei  contributi   determinati   a   livello

nazionale;

      c) favorire opportunita' di coordinamento tra gli strumenti e i

meccanismi istituzionali pertinenti.

    9. E' qui definito un quadro generale per  gli  approcci  non  di

mercato allo sviluppo sostenibile al fine di promuovere gli  approcci

non di mercato di cui al paragrafo 8.


                             Articolo 7

    1. Le Parti stabiliscono l'obiettivo mondiale di adattamento, che

consiste nel migliorare la capacita'  in  tal  senso,  rafforzare  la

resilienza e ridurre la vulnerabilita' ai cambiamenti  climatici,  al

fine di  contribuire  allo  sviluppo  sostenibile  e  assicurare  una

risposta   adeguata   in   materia   di    adattamento    nell'ambito

dell'obiettivo relativo alla temperatura di cui all'articolo 2.

    2. Le Parti riconoscono che l'adattamento e' una  sfida  mondiale

che riguarda tutti, con dimensioni locali,  subnazionali,  nazionali,

regionali e internazionali, ed e' un elemento chiave che contribuisce

alla risposta mondiale di lungo termine ai cambiamenti climatici  per

proteggere le popolazioni, i mezzi di sussistenza e  gli  ecosistemi,

tenendo conto delle esigenze urgenti ed  immediate  delle  Parti  che

sono paesi in via di sviluppo e che sono particolarmente  vulnerabili

agli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

    3. Gli sforzi di adattamento delle Parti che sono paesi in via di

sviluppo sono riconosciuti,  in  conformita'  con  le  modalita'  che

saranno adottate dalla conferenza delle Parti che funge  da  riunione

delle Parti  del  presente  accordo  in  occasione  della  sua  prima

sessione.

    4. Le Parti  riconoscono  che  attualmente  vi  e'  una  notevole

necessita' di adattamento  e  che  maggiori  livelli  di  mitigazione

possono ridurre  la  necessita'  di  ulteriori  sforzi  a  tal  fine,

riconoscendo inoltre che quanto  piu'  grande  e'  la  necessita'  di

adattamento tanto piu' alti possono essere i costi di adattamento.

    5. Le Parti riconoscono  che  l'azione  di  adattamento  dovrebbe

basarsi su un approccio guidato dal paese, sensibile  all'eguaglianza

di genere, partecipativo e pienamente trasparente, che tenga conto di

gruppi, comunita' ed ecosistemi vulnerabili, e che si basi  e  ispiri

alle  migliori  conoscenze  scientifiche   disponibili   e,   laddove

appropriato,  alle  conoscenze  tradizionali,  alle   culture   delle

popolazioni indigene  e  alle  culture  locali,  cosi'  da  integrare

l'adattamento,  se  del  caso,  nelle  politiche   e   nelle   misure

socioeconomiche e ambientali rilevanti.

    6.  Le  Parti  riconoscono  l'importanza  del  sostegno  e  della

cooperazione internazionale a favore degli sforzi  di  adattamento  e

l'importanza di tenere conto delle  esigenze  delle  Parti  che  sono

paesi  in  via  di  sviluppo,  in  special  modo  quelli   che   sono

particolarmente vulnerabili agli  effetti  negativi  dei  cambiamenti

climatici.

    7. Le  Parti  dovrebbero  rafforzare  la  loro  cooperazione  per

migliorare l'azione di  adattamento,  tenendo  conto  del  quadro  di

adattamento di Cancun, anche per:

      a) scambiare informazioni, buone pratiche, esperienze e lezioni

apprese, anche, laddove appropriato, per quanto riguarda la  scienza,

la pianificazione, le politiche e la  messa  in  atto  di  azioni  di

adattamento;

      b)  rafforzare  i  meccanismi  istituzionali,  compresi  quelli

esistenti in virtu' della convenzione che  concorrono  all'attuazione

del  presente  accordo,  per  facilitare   sia   la   sintesi   delle

informazioni e delle conoscenze pertinenti sia l'offerta di  sostegno

e orientamenti tecnici alle Parti;

      c) migliorare le conoscenze scientifiche sul clima, inclusa  la

ricerca, l'osservazione sistematica del sistema climatico  e  sistemi

di allerta precoce, in  modo  da  sostenere  i  servizi  climatici  e

agevolare la presa di decisioni;

      d) assistere le  Parti  che  sono  paesi  in  via  di  sviluppo

nell'individuare  pratiche  di  adattamento  efficaci,  esigenze   di

adattamento, priorita', sostegno offerto  e  ricevuto  per  azioni  e

sforzi di adattamento, nonche' sfide e lacune, in modo  coerente  con

l'incoraggiamento delle buone pratiche;

      e)  migliorare  l'efficacia  e  la  durata  delle   azioni   di

adattamento.

    8. Le organizzazioni e le  agenzie  specializzate  delle  Nazioni

Unite sono incoraggiate a sostenere gli sforzi delle  Parti  volti  a

dare attuazione alle azioni di cui  al  paragrafo  7,  tenendo  conto

delle disposizioni di cui al paragrafo 5.

    9. Ciascuna Parte, ove  opportuno,  si  impegna  in  processi  di

pianificazione  dell'adattamento  e  nell'attuazione  di  misure  che

consistono anche nella messa a punto o nel  rafforzamento  di  piani,

politiche e/o contributi pertinenti, che possono comprendere:

      a)  la  realizzazione  di  azioni,  iniziative  e/o  sforzi  di

adattamento;

      b) il processo  di  formulazione  e  attuazione  dei  piani  di

adattamento nazionali;

      c) la valutazione degli effetti  dei  cambiamenti  climatici  e

della vulnerabilita' nei loro confronti, al fine di  definire  azioni

prioritarie, determinate a livello  nazionale,  tenendo  conto  delle

popolazioni, dei luoghi e degli ecosistemi vulnerabili;

      d) il controllo e la valutazione dei  piani,  delle  politiche,

dei programmi e delle azioni di adattamento e gli insegnamenti che ne

derivano;

      e) rendere resilienti i  sistemi  socioeconomici  e  ecologici,

anche  attraverso  la  diversificazione  economica  e   la   gestione

sostenibile delle risorse naturali.

    10.  Ciascuna  Parte,  ove  opportuno,  dovrebbe  presentare   ed

aggiornare periodicamente  una  comunicazione  sull'adattamento,  che

puo' contenere le priorita', le esigenze di attuazione e di sostegno,

i piani e le azioni, senza creare alcun onere aggiuntivo per le Parti

che sono paesi in via di sviluppo.

    11. La comunicazione sull'adattamento di cui al paragrafo 10, ove

opportuno, e' presentata e aggiornata periodicamente come  componente

o a corredo di altri comunicati e documenti,  compreso  il  piano  di

adattamento nazionale, i contributi determinati a  livello  nazionale

di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e/o la comunicazione nazionale.

    12. La comunicazione sull'adattamento di cui al paragrafo  10  e'

iscritta in un registro pubblico tenuto dal Segretariato.

    13. Un sostegno internazionale rafforzato, su base  continua,  e'

messo a diposizione delle Parti che sono paesi in via di sviluppo per

l'attuazione dei paragrafi 7, 9, 10  e  11,  in  conformita'  con  le

disposizioni degli articoli 9, 10 e 11.

    14. Il bilancio globale di cui all'articolo 14, e' inteso,  inter

alia, a:

      a) riconoscere gli sforzi di adattamento delle Parti  che  sono

paesi in via di sviluppo;

      b) rafforzare l'attuazione delle misure di adattamento  tenendo

conto delle comunicazioni sull'adattamento di cui al paragrafo 10;

      c) esaminare l'adeguatezza e l'efficacia dell'adattamento e del

sostegno offerto per l'adattamento;

      d) esaminare i progressi complessivi  compiuti  nel  conseguire

l'obiettivo mondiale di adattamento di cui al paragrafo 1.



                             Articolo 8

    1. Le Parti riconoscono l'importanza  di  evitare  e  ridurre  al

minimo le perdite e i  danni  associati  agli  effetti  negativi  dei

cambiamenti climatici, compresi gli eventi  metereologici  estremi  e

gli eventi lenti a manifestarsi,  e  di  porvi  rimedio,  cosi'  come

riconoscono l'importanza del ruolo dello sviluppo  sostenibile  nella

riduzione del rischio di perdite e danni.

    2. Il meccanismo internazionale di Varsavia per le  perdite  e  i

danni  associati  alle  conseguenze  dei  cambiamenti  climatici   e'

sottoposto all'autorita' e  alla  direzione  della  conferenza  delle

Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo  e  puo'

essere migliorato e rafforzato su decisione  della  conferenza  delle

Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo.

    3. Le Parti dovrebbero promuovere la comprensione, l'azione e  il

sostegno, in particolare attraverso il meccanismo  internazionale  di

Varsavia, ove opportuno,  in  modo  cooperativo  e  facilitativo  per

quanto riguarda le perdite e i danni associati agli effetti  negativi

dei cambiamenti climatici.

    4. In maniera analoga, le aree di  cooperazione  e  facilitazione

per migliorare  la  comprensione,  l'azione  e  il  sostegno  possono

riguardare:

      a) sistemi di allerta precoce;

      b) preparazione alle emergenze;

      c) eventi lenti a manifestarsi;

      d) eventi che possono comportare perdite e danni  irreversibili

e permanenti;

      e) valutazione complessiva e gestione del rischio;

      f)  strumenti  di  assicurazione  rischi,  mutualizzazione  dei

rischi climatici e altre soluzioni assicurative;

      g) perdite non economiche;

      h) resilienza delle comunita', dei mezzi di sussistenza e degli

ecosistemi.

    5. Il meccanismo internazionale di  Varsavia  collabora  con  gli

organismi esistenti e i  gruppi  di  esperti  previsti  dall'accordo,

nonche' con le organizzazioni e gli enti specializzati pertinenti  al

di fuori dello stesso.


                             Articolo 9

    1.  Le  Parti  che  sono  paesi  sviluppati  forniscono   risorse

finanziarie per assistere le Parti che sono paesi in via di  sviluppo

per quanto riguarda sia la mitigazione che l'adattamento, continuando

ad adempiere  agli  obblighi  ad  essi  incombenti  in  virtu'  della

convenzione.

    2. Le altre Parti sono incoraggiate  a  fornire  o  continuare  a

fornire volontariamente tale sostegno.

    3. Nell'ambito di uno sforzo mondiale, le Parti  che  sono  paesi

sviluppati dovrebbero  continuare  a  svolgere  un  ruolo  guida  nel

mobilitare i finanziamenti per il clima avvalendosi di un'ampia gamma

di fonti, strumenti e canali, tenendo presente il ruolo significativo

dei finanziamenti pubblici, tramite  molteplici  azioni,  incluso  il

sostegno a strategie sviluppate a livello nazionale e  tenendo  conto

delle esigenze e delle priorita' delle Parti che sono paesi in via di

sviluppo. Tale mobilitazione di finanziamenti per il  clima  dovrebbe

rappresentare un progresso rispetto agli sforzi precedenti.

    4. La disponibilita' di  maggiori  risorse  finanziarie  dovrebbe

mirare a raggiungere un equilibrio  tra  adattamento  e  mitigazione,

tenendo conto delle strategie guidate dal paese e delle priorita'  ed

esigenze  delle  Parti  che  sono  paesi  in  via  di  sviluppo,   in

particolare quelle particolarmente vulnerabili agli effetti  negativi

dei cambiamenti climatici e dotate di capacita' molto limitate, quali

i paesi meno  sviluppati  e  i  piccoli  Stati  insulari  in  via  di

sviluppo, considerando il fabbisogno di risorse pubbliche e risorse a

titolo di dono per l'adattamento.

    5. Le Parti che sono paesi sviluppati comunicano ogni due anni, a

titolo indicativo, le informazioni sulla quantita' e  sulla  qualita'

delle risorse di cui ai paragrafi 1 e 3, compresi se del  caso  e  se

disponibili, i livelli previsti delle risorse  finanziarie  pubbliche

destinate alle Parti che sono paesi in  via  di  sviluppo.  Le  altre

Parti che forniscono risorse sono incoraggiate a comunicare ogni  due

anni tali informazioni su base volontaria.

    6. Il bilancio globale di cui all'articolo 14 tiene  conto  delle

informazioni pertinenti relative agli sforzi compiuti in  materia  di

finanziamenti per il clima comunicate  dalle  Parti  che  sono  paesi

sviluppati e/o dagli organismi creati in virtu' del presente accordo.

    7. Ogni due anni le Parti che sono  paesi  sviluppati  comunicano

informazioni trasparenti e coerenti sul sostegno fornito e mobilitato

attraverso gli interventi pubblici alle Parti che sono paesi  in  via

di sviluppo, conformemente alle modalita', procedure  e  linee  guida

che la conferenza delle Parti  che  funge  da  riunione  delle  Parti

dell'accordo adottera' in occasione della sua  prima  sessione,  come

indicato  all'articolo  13,  paragrafo  13.  Le  altre   Parti   sono

incoraggiate a fare altrettanto.

    8. Il meccanismo finanziario della convenzione,  inclusi  i  suoi

enti di  gestione,  funge  da  meccanismo  finanziario  del  presente

accordo.

    9. Le istituzioni che concorrono  all'applicazione  del  presente

accordo, inclusi gli enti  di  gestione  del  meccanismo  finanziario

della convenzione, mirano ad assicurare un  accesso  efficiente  alle

risorse finanziarie attraverso procedure di approvazione semplificate

e maggiore prontezza nel supporto alle Parti che sono paesi in via di

sviluppo, in particolare per i paesi  meno  sviluppati  e  i  piccoli

Stati insulari in via di sviluppo, nell'ambito delle loro strategie e

piani nazionali sul clima.


                             Articolo 10

    1.  Le  Parti   condividono   una   visione   a   lungo   termine

sull'importanza di realizzare appieno lo sviluppo e il  trasferimento

delle tecnologie al fine di migliorare la resilienza  ai  cambiamenti

climatici e ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

    2.  Le  Parti,  notando   l'importanza   della   tecnologia   per

l'attuazione delle azioni di mitigazione e adattamento in virtu'  del

presente accordo, e riconoscendo gli sforzi compiuti per l'utilizzo e

la diffusione delle tecnologie esistenti, rafforzano le attivita'  di

cooperazione in materia di sviluppo e trasferimento delle tecnologie.

    3.  Il  meccanismo  tecnologico   istituito   in   virtu'   della

convenzione concorre all'attuazione del presente accordo.

    4. E' istituito un  quadro  tecnologico  che  offre  orientamenti

generali per l'attivita'  del  meccanismo  tecnologico,  al  fine  di

promuovere e facilitare un'azione rafforzata nel campo dello sviluppo

e del trasferimento delle tecnologie, cosi' da sostenere l'attuazione

del presente accordo e perseguire la visione a lungo termine  di  cui

al paragrafo 1.

    5.  Accelerare,  incoraggiare   e   favorire   l'innovazione   e'

essenziale per una risposta mondiale efficace e a  lungo  termine  ai

cambiamenti climatici e per la promozione della crescita economica  e

dello sviluppo sostenibile. Tale sforzo, se del  caso,  e'  sostenuto

anche dal meccanismo tecnologico e, attraverso mezzi finanziari,  dal

meccanismo finanziario  della  convenzione,  affinche'  si  producano

iniziative basate  sulla  collaborazione  in  materia  di  ricerca  e

sviluppo e si agevoli l'accesso delle Parti che sono paesi in via  di

sviluppo alla tecnologia, in particolare nelle prime fasi  del  ciclo

tecnologico.

    6. Un sostegno, ivi compreso finanziario, e' offerto  alle  Parti

che sono paesi in via  di  sviluppo  per  l'attuazione  del  presente

articolo, anche per rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo

e  trasferimento  delle  tecnologie  nelle  varie  fasi   del   ciclo

tecnologico, cosi' da raggiungere un equilibrio tra il sostegno  alla

mitigazione e quello all'adattamento.  Il  bilancio  globale  di  cui

all'articolo 14 tiene conto delle informazioni disponibili circa  gli

sforzi connessi al sostegno  allo  sviluppo  e  al  trasferimento  di

tecnologie a vantaggio delle Parti che sono paesi in via di sviluppo.




                             Articolo 11

    1. Il rafforzamento delle capacita' di cui  al  presente  accordo

dovrebbe migliorare le capacita' e le abilita' delle Parti  che  sono

paesi in via di sviluppo, in particolare quelli con minori  capacita'

quali i paesi meno  sviluppati  e  quelli  che  sono  particolarmente

vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici  quali  i

piccoli Stati insulari in via di  sviluppo,  a  intraprendere  azioni

efficaci  contro  i  cambiamenti  climatici,  tra   cui   azioni   di

adattamento e mitigazione,  e  dovrebbe  agevolare  lo  sviluppo,  la

diffusione e l'utilizzo della tecnologia, l'accesso ai  finanziamenti

per il clima, i pertinenti aspetti dell'istruzione, della  formazione

e della  sensibilizzazione  del  pubblico,  nonche'  la  trasmissione

trasparente, tempestiva e precisa delle informazioni.

    2. Il rafforzamento delle capacita' dovrebbe essere  guidato  dal

paese, basarsi  sulle  esigenze  nazionali,  ad  esse  rispondere,  e

rafforzare la titolarita' delle Parti, in particolare quelle che sono

paesi in via di sviluppo, sia a livello nazionale sia subnazionale  e

locale. Il rafforzamento  delle  capacita'  dovrebbe  essere  guidato

dalle esperienze maturate, anche da quelle derivanti dalle  attivita'

di  rafforzamento  delle  capacita'  intraprese   in   virtu'   della

convenzione, e dovrebbe essere un processo  efficace  e  interattivo,

partecipativo, trasversale e attento dell'eguaglianza di genere.

    3.  Tutte  le  Parti  dovrebbero  cooperare  per  migliorare   le

capacita' delle Parti che sono  paesi  in  via  di  sviluppo  a  dare

attuazione al presente accordo. Le Parti che  sono  paesi  sviluppati

dovrebbero offrire maggiore sostegno  alle  azioni  di  rafforzamento

delle capacita' nelle Parti che sono paesi in via di sviluppo.

    4. Tutte le Parti che si adoperano per  migliorare  le  capacita'

delle Parti che sono paesi in via di sviluppo a  dare  attuazione  al

presente accordo, anche attraverso iniziative regionali, bilaterali e

multilaterali, comunicano  con  cadenza  regolare  tali  attivita'  o

misure di rafforzamento delle capacita'. Le Parti che sono  paesi  in

via  di  sviluppo  dovrebbero  comunicare  con  cadenza  regolare   i

progressi compiuti nel realizzare i piani, le politiche, le azioni  o

le misure di rafforzamento delle capacita' volti a dare attuazione al

presente accordo.

    5. Le attivita' di rafforzamento delle capacita' sono  potenziate

grazie a meccanismi istituzionali atti a sostenere  l'attuazione  del

presente accordo,  compresi  gli  adeguati  meccanismi  istituzionali

stabiliti in virtu' della convenzione che  concorrono  all'attuazione

del presente accordo. La conferenza delle Parti che funge da riunione

delle Parti dell'accordo, in  occasione  della  sua  prima  sessione,

considera  e  adotta   una   decisione   concernente   i   meccanismi

istituzionali iniziali per il rafforzamento delle capacita'.




                             Articolo 12

    Le  Parti  cooperano  nell'assumere  le  misure  necessarie,  ove

opportuno,   a   migliorare   l'istruzione,   la    formazione,    la

sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico nonche'  l'accesso

del pubblico alle informazioni in materia di  cambiamenti  climatici,

riconoscendo l'importanza di tali passi per rafforzare  le  attivita'

intraprese in virtu' del presente accordo.




                             Articolo 13

    1. Al fine di costruire fiducia reciproca e certezza e promuovere

un'attuazione  efficace,  e'  istituito  un  quadro  di   riferimento

rafforzato per la trasparenza dell'azione e del sostegno,  dotato  di

flessibilita', che tiene conto delle diverse capacita' delle Parti  e

si basa sull'esperienza collettiva.

    2.   Il   quadro   per   la   trasparenza   offre   flessibilita'

nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo  alle  Parti

che sono paesi in via  di  sviluppo  che,  tenuto  conto  delle  loro

capacita', ne abbiano bisogno. Le modalita', procedure e linee  guida

di cui al paragrafo 13 riflettono tale flessibilita'.

    3. Il quadro per la trasparenza si  basa  sulle  disposizioni  in

materia di trasparenza stabilite dalla  convenzione  e  le  rafforza,

tenendo conto delle circostanze speciali dei paesi meno sviluppati  e

dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo,  e'  attuato  in  modo

facilitativo,  non  intrusivo  e  non  punitivo  nel  rispetto  della

sovranita' nazionale, ed evita di imporre oneri eccessivi alle Parti.

    4. Le disposizioni  relative  alla  trasparenza  stabilite  dalla

convenzione,  comprese  le  comunicazioni  nazionali,  le   relazioni

biennali e l'aggiornamento biennale di tali relazioni, la valutazione

e   l'esame   internazionali   e   la   consultazione   e   l'analisi

internazionali rientrano nell'esperienza  da  cui  attingere  per  la

redazione delle modalita', delle procedure e delle linee guida di cui

al paragrafo 13.

    5. Scopo del quadro per la trasparenza delle azioni e' di offrire

una  comprensione  chiara  delle  misure  riguardanti  i  cambiamenti

climatici alla luce degli  obiettivi  di  cui  all'articolo  2  della

convenzione, anche chiarendo  e  seguendo  i  progressi  compiuti  da

ciascuna Parte nel conseguimento dei contributi determinati a livello

nazionale di cui all'articolo 4 e  nell'attuazione  delle  misure  di

adattamento di cui all'articolo 7, comprese  le  buone  pratiche,  le

priorita', le necessita' e le lacune,  utili  ai  fini  del  bilancio

globale di cui all'articolo 14.

    6. Scopo del quadro per la trasparenza del sostegno e' di offrire

una comprensione chiara del sostegno fornito e ricevuto  da  ciascuna

Parte interessata nell'ambito delle azioni  relative  ai  cambiamenti

climatici intraprese in virtu' degli articoli 4, 7, 9,  10  e  11  e,

nella misura del possibile,  di  offrire  un'immagine  d'insieme  del

sostegno finanziario fornito globalmente, utili ai fini del  bilancio

globale di cui all'articolo 14.

    7. Ciascuna Parte fornisce  a  intervalli  regolari  le  seguenti

informazioni:

      a) un inventario nazionale delle  emissioni  antropogeniche  di

gas  a  effetto  serra  suddivise  per  fonti  e  delle  eliminazioni

suddivise per pozzi, redatto  ricorrendo  alle  migliori  metodologie

riconosciute dal gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici  e

accettate dalla conferenza delle Parti che funge  da  riunione  delle

Parti del presente accordo;

      b)  le  informazioni  necessarie  per  monitorare  i  progressi

compiuti nel dare  attuazione  e  conseguire  il  proprio  contributo

determinato a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4.

    8. Ciascuna Parte dovrebbe altresi' fornire,  ove  opportuno,  le

informazioni  relative  agli  effetti  dei  cambiamenti  climatici  e

all'adattamento ai sensi dell'articolo 7.

    9. Le Parti che sono paesi sviluppati devono, e  le  altre  Parti

che forniscono sostegno dovrebbero, comunicare  le  informazioni  sui

trasferimenti  finanziari  e  di  tecnologia  e   sul   sostegno   al

rafforzamento delle capacita' fornito alle Parti che  sono  paesi  in

via di sviluppo conformemente agli articoli 9, 10 e 11.

    10. Le Parti  che  sono  paesi  in  via  di  sviluppo  dovrebbero

comunicare  le  informazioni  sui  trasferimenti  finanziari   e   di

tecnologia e sul sostegno al rafforzamento  delle  capacita'  di  cui

hanno bisogno o che hanno ricevuto in virtu' degli articoli 9,  10  e

11.

    11. Le informazioni comunicate da ciascuna  Parte  ai  sensi  dei

paragrafi 7 e 9 sono  sottoposte  a  un  esame  tecnico  condotto  da

esperti, conformemente alla decisione 1/CP.21. Per le Parti che  sono

paesi in via di sviluppo e che, alla luce delle  loro  capacita',  ne

hanno bisogno, il processo  di  esame  comprende  anche  l'assistenza

nell'identificazione delle esigenze di rafforzamento delle capacita'.

Inoltre,  ciascuna  Parte  partecipa  ad  un  esame  multilaterale  e

facilitativo dei progressi compiuti rispetto agli sforzi intrapresi a

norma dell'articolo 9, nonche' dell'attuazione  e  del  conseguimento

del proprio contributo determinato a livello nazionale.

    12. L'esame tecnico a cura degli  esperti,  di  cui  al  presente

paragrafo,  verte  sul  sostegno  fornito  dalla  Parte  interessata,

laddove rilevante, nonche' sull'attuazione e  sul  conseguimento  del

suo contributo determinato a livello nazionale. L'esame mette in luce

i settori della Parte  interessata  dove  apportare  miglioramenti  e

verifica che le informazioni trasmesse siano conformi alle modalita',

procedure e linee direttrici di cui al paragrafo  13,  tenendo  conto

della flessibilita' accordata alla Parte interessata conformemente al

paragrafo 2. L'esame presta particolare  attenzione  alle  rispettive

capacita' e circostanze nazionali delle Parti che sono paesi  in  via

di sviluppo.

    13. In occasione della sua prima sessione,  la  conferenza  delle

Parti che  funge  da  riunione  delle  Parti  del  presente  accordo,

basandosi sull'esperienza derivata dalle disposizioni  relative  alla

trasparenza stabilite dalla convenzione e precisando le  disposizioni

del presente articolo, adotta  modalita',  procedure  e  linee  guida

comuni, ove opportuno, ai fini della trasparenza delle azioni  e  del

sostegno.

    14. E' fornito un sostegno  ai  paesi  in  via  di  sviluppo  per

l'attuazione del presente articolo.

    15.  Analogamente,  e'  fornito  un  sostegno  continuativo   per

rafforzare le capacita' in materia di  trasparenza  delle  Parti  che

sono paesi in via di sviluppo.




                             Articolo 14

    1. La conferenza delle Parti che funge da  riunione  delle  Parti

del  presente  accordo  verifica  periodicamente   l'attuazione   del

presente accordo al fine di valutare i progressi collettivi  compiuti

verso la realizzazione dello scopo per cui esso e' inteso e dei  suoi

obiettivi a lungo termine  («bilancio  globale»).  Tale  verifica  e'

comprensiva e  facilitativa,  considera  mitigazione,  adattamento  e

mezzi di attuazione e sostegno, e tiene altresi' conto dell'equita' e

delle migliori conoscenze scientifiche a disposizione.

    2. La conferenza delle Parti che funge da  riunione  delle  Parti

del presente accordo tiene il suo primo bilancio globale nel  2023  e

periodicamente  ogni  cinque  anni  successivi,  tranne  che   decida

altrimenti.

    3.  Il  bilancio  globale  offre  indicazioni  alle   Parti   per

aggiornare e migliorare, in maniera determinata a livello  nazionale,

le  loro  azioni  e  il  sostegno  conformemente  alle   disposizioni

pertinenti  del  presente  accordo,  oltre  che  per  rafforzare   la

cooperazione internazionale in materia di azioni per il clima.




                             Articolo 15

    1. E' istituito  un  meccanismo  per  facilitare  l'attuazione  e

promuovere il rispetto delle disposizioni del presente accordo.

    2. Il meccanismo di cui al paragrafo 1 consiste  in  un  comitato

composto di esperti, ha natura e funzione facilitativa,  e  opera  in

modo trasparente, non  antagonistico  e  non  punitivo.  Il  comitato

presta particolare attenzione alle rispettive capacita' e circostanze

nazionali delle Parti.

    3. Il comitato opera secondo le modalita' e le procedure adottate

dalla conferenza delle Parti che funge da riunione  delle  Parti  del

presente accordo in occasione della sua  prima  sessione  e  ad  essa

riferisce annualmente.



                             Articolo 16

    1. La conferenza delle Parti, organo supremo  della  convenzione,

funge da riunione delle Parti del presente accordo.

    2. Le Parti della convenzione che non  sono  Parti  del  presente

accordo possono partecipare in qualita' di osservatori ai  lavori  di

qualsiasi sessione della conferenza delle Parti che funge da riunione

delle Parti del presente accordo. Quando la  conferenza  delle  Parti

funge da riunione delle Parti  del  presente  accordo,  le  decisioni

adottate in virtu' del presente accordo sono adottate  esclusivamente

da chi sia Parte dello stesso.

    3. Quando la conferenza delle Parti funge da riunione delle Parti

del presente accordo, il  membro  dell'Ufficio  di  presidenza  della

conferenza delle Parti che rappresenti una  Parte  della  convenzione

che in quel momento non sia Parte del presente accordo e'  sostituito

da un altro membro da eleggersi  da  e  tra  le  Parti  del  presente

accordo.

    4. La conferenza delle Parti che funge da  riunione  delle  Parti

del presente accordo esamina a intervalli regolari  l'attuazione  del

presente accordo e adotta, nell'ambito del suo mandato, le  decisioni

necessarie a promuoverne l'effettiva attuazione.  Essa  adempie  alle

funzioni che le sono assegnate dal presente accordo e:

      a)  istituisce  gli  organi   sussidiari   ritenuti   necessari

all'attuazione del presente accordo;

      b) esercita ogni altra funzione necessaria per l'attuazione del

presente accordo.

    5. Le norme di  procedura  della  conferenza  delle  Parti  e  le

procedure  finanziarie  applicate  in  virtu'  della  convenzione  si

applicano, mutatis mutandis, nell'ambito del presente accordo, tranne

quando deciso altrimenti, per consenso, dalla conferenza delle  Parti

che funge da riunione delle Parti del presente accordo.

    6. La prima sessione della conferenza delle Parti  che  funge  da

riunione  delle  Parti  del  presente  accordo   e'   convocata   dal

Segretariato in concomitanza della prima  sessione  della  conferenza

delle Parti prevista dopo l'entrata in vigore del  presente  accordo.

Le successive sessioni ordinarie della  conferenza  delle  Parti  che

funge da riunione delle Parti del presente accordo saranno  convocate

in concomitanza  delle  sessioni  ordinarie  della  conferenza  delle

Parti, tranne quando deciso altrimenti dalla conferenza  delle  Parti

che funge da riunione delle Parti del presente accordo.

    7. Sessioni straordinarie della conferenza delle Parti che  funge

da riunione delle  Parti  del  presente  accordo  sono  convocate  in

qualsiasi altra data da essa ritenuta necessaria o  dietro  richiesta

scritta di  una  Parte,  a  condizione  che,  entro  sei  mesi  dalla

trasmissione  della  richiesta  a  tutte  le   Parti   a   cura   del

Segretariato, tale richiesta sia sostenuta da almeno un  terzo  delle

Parti.

    8.  L'Organizzazione  delle  Nazioni  unite,   le   sue   agenzie

specializzate  e  l'Agenzia  internazionale  per  l'energia  atomica,

nonche'  qualsiasi  Stato  che  di  esse  sia  membro   o   qualsiasi

osservatore che non siano  Parte  della  convenzione  possono  essere

rappresentati  in  qualita'  di  osservatori  alle   sessioni   della

conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente

accordo.  Qualsiasi  ente  o  agenzia,  nazionale  o  internazionale,

governativo o non governativo, competente nelle  materie  di  cui  al

presente accordo e  che  abbia  informato  il  Segretariato  del  suo

interesse a partecipare in qualita' di  osservatore  a  una  sessione

della conferenza delle Parti che funge da riunione  delle  Parti  del

presente accordo puo' esservi ammesso, a meno che si  opponga  almeno

un terzo delle Parti. L'ammissione e la partecipazione di osservatori

sono soggette alle norme di procedura di cui al paragrafo 5.



                             Articolo 17

    1. Il Segretariato istituito dall'articolo  8  della  convenzione

esercita anche le funzioni di Segretariato del presente accordo.

    2. L'articolo 8, paragrafo 2,  della  convenzione  relativo  alle

funzioni  del  Segretariato  e  l'articolo  8,  paragrafo  3,   della

convenzione relativo al funzionamento del Segretariato, si  applicano

mutatis mutandis  al  presente  accordo.  Il  Segretariato,  inoltre,

esercita le funzioni che gli sono assegnate in  virtu'  del  presente

accordo e dalla conferenza delle Parti che funge  da  riunione  delle

Parti del presente accordo.



                             Articolo 18

    1. L'organo sussidiario di consulenza  scientifica  e  tecnica  e

l'organo sussidiario di attuazione istituiti dagli articoli  9  e  10

della convenzione esercitano, rispettivamente, le funzioni di  organo

sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e organo  sussidiario

di attuazione del presente accordo. Le disposizioni della convenzione

riguardanti il funzionamento  di  questi  due  organi  si  applicano,

mutatis mutandis, al presente accordo.  Le  sessioni  delle  riunioni

dell'organo  sussidiario  di  consulenza  scientifica  e  tecnica   e

dell'organo sussidiario  di  attuazione  del  presente  accordo  sono

convocate   in   concomitanza   delle   riunioni,    rispettivamente,

dell'organo  sussidiario  di  consulenza  scientifica  e  tecnica   e

dell'organo sussidiario di attuazione della convenzione.

    2. Le Parti della convenzione che non  sono  Parti  del  presente

accordo possono partecipare in qualita' di osservatori ai  lavori  di

qualsiasi  sessione  degli  organi  sussidiari.  Quando  gli   organi

sussidiari fungono da organi  sussidiari  del  presente  accordo,  le

decisioni  assunte  in  virtu'  del  presente  accordo  sono  assunte

esclusivamente dalle Parti del presente accordo.

    3. Quando gli organi sussidiari istituiti dagli articoli 9  e  10

della convenzione  esercitano  le  loro  funzioni  nei  confronti  di

materie che riguardano il presente accordo, il membro dell'Ufficio di

presidenza di detti organi sussidiari che rappresenta una Parte della

convenzione che in quel momento non sia Parte del presente accordo e'

sostituito da un altro membro da eleggersi da  e  tra  le  Parti  del

presente accordo.


                             Articolo 19

    1.  Gli  organi  sussidiari  o  altri  meccanismi   istituzionali

istituiti dalla o  a  norma  della  convenzione,  diversi  da  quelli

menzionati  dal  presente  accordo,  concorrono  all'attuazione   del

presente accordo dietro decisione in tal senso della conferenza delle

Parti che funge da riunione delle  Parti  del  presente  accordo.  La

conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente

accordo specifica le funzioni  che  devono  essere  esercitate  dagli

organi sussidiari o dai meccanismi anzidetti.

    2. La conferenza delle Parti che funge da  riunione  delle  Parti

del presente accordo puo' fornire ulteriori orientamenti ai  suddetti

organi sussidiari o meccanismi istituzionali.


                             Articolo 20

    1. Il  presente  accordo  e'  aperto  alla  firma  e  soggetto  a

ratifica,  accettazione  o   approvazione   degli   Stati   e   delle

organizzazioni regionali  d'integrazione  economica  che  sono  Parti

della convenzione. Esso e'  aperto  alla  firma  presso  il  quartier

generale delle Nazioni unite a New York dal  22  aprile  2016  al  21

aprile  2017.  In  seguito,  il   presente   accordo   sara'   aperto

all'adesione dal primo giorno successivo alla data in  cui  e'  stato

chiuso  alla  firma.  Gli  strumenti   di   ratifica,   accettazione,

approvazione o adesione sono depositati presso il Depositario.

    2.  L'organizzazione  regionale  di  integrazione  economica  che

divenga Parte del presente accordo senza che nessuno dei  suoi  Stati

membri ne  sia  parte  rispetta  tutti  gli  obblighi  derivanti  dal

presente accordo. In caso di organizzazioni regionali di integrazione

economica in cui uno o piu' Stati membri  siano  Parte  del  presente

accordo,  l'organizzazione  e  i  suoi  Stati  membri  concordano  le

rispettive responsabilita' per l'assolvimento degli obblighi  a  essi

incombenti  in  virtu'  del   presente   accordo.   In   tali   casi,

l'organizzazione  e  gli  Stati  membri  non  hanno  la  facolta'  di

esercitare  i  diritti  derivanti  dal  presente  accordo   in   modo

concorrente.

    3. Negli strumenti  di  ratifica,  accettazione,  approvazione  o

adesione,  le  organizzazioni  regionali   d'integrazione   economica

dichiarano l'estensione delle loro competenze riguardo  alle  materie

disciplinate dal presente  accordo.  Tali  organizzazioni  comunicano

altresi' al Depositario, il quale a sua volta ne  informa  le  Parti,

qualsiasi modifica sostanziale dell'estensione delle loro competenze.


                             Articolo 21

    1. Il presente accordo  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno

successivo alla data in cui almeno 55 Parti  della  convenzione,  che

rappresentino almeno uno stimato 55 % del totale delle  emissioni  di

gas a effetto serra mondiali, hanno depositato i  loro  strumenti  di

ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

    2. Ai soli fini del paragrafo 1, per «totale delle  emissioni  di

gas a effetto serra mondiali» s'intende la quantita' piu'  aggiornata

comunicata alla data o prima della data  dell'adozione  del  presente

accordo dalle Parti della convenzione.

    3. Per  ogni  Stato  o  organizzazione  regionale  d'integrazione

economica che ratifica, accetta o approva il presente  accordo  o  vi

accede dopo che le condizioni di  cui  al  paragrafo  1  per  la  sua

entrata in vigore sono state soddisfatte, il presente  accordo  entra

in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del  deposito  da

parte  di  tale  Stato  o  organizzazione  regionale   d'integrazione

economica del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o

adesione.

    4. Ai fini del paragrafo 1,  qualsiasi  strumento  depositato  da

un'organizzazione regionale d'integrazione economica non si  aggiunge

al numero di quelli depositati dai suoi Stati membri.


                             Articolo 22

    Le  disposizioni  dell'articolo  15  della  convenzione  relative

all'adozione di emendamenti della convenzione si  applicano,  mutatis

mutandis, al presente accordo.



                             Articolo 23

    1. Le disposizioni dell'articolo 16  della  convenzione  relative

all'adozione e all'emendamento degli allegati  della  convenzione  si

applicano, mutatis mutandis, al presente accordo.

    2. Gli allegati del presente accordo formano parte integrante  di

esso e, salvo espressamente previsto altrimenti, ogni riferimento  al

presente accordo costituisce nello stesso  tempo  un  riferimento  ai

suoi allegati. Tali allegati possono essere solamente elenchi, moduli

e ogni altro materiale di  natura  descrittiva  che  abbia  carattere

scientifico, tecnico, procedurale o amministrativo.




                             Articolo 24

    Le  disposizioni  dell'articolo  14   della   convenzione   sulla

composizione  delle  vertenze  si  applicano,  mutatis  mutandis,  al

presente accordo.




                             Articolo 25

    1. Ciascuna Parte  ha  un  voto,  fatto  salvo  il  disposto  del

paragrafo 2.

    2.   Le   organizzazioni   regionali   d'integrazione   economica

esercitano il diritto di voto, nei settori di loro competenza, con un

numero di voti pari al numero dei loro Stati membri  che  sono  Parti

del presente accordo. Le suddette organizzazioni  non  esercitano  il

diritto di voto se uno dei loro Stati membri esercita il suo  diritto

e viceversa.




                             Articolo 26

    Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e'

il Depositario del presente accordo.




                             Articolo 27

    Non sono ammesse riserve al presente accordo.




                             Articolo 28

    1. A partire da tre anni  dall'entrata  in  vigore  del  presente

accordo  per  una  Parte,  detta  Parte  puo'  in  qualsiasi  momento

denunciare l'accordo inviando notifica scritta al Depositario.

    2. Tale denuncia prende effetto dopo un anno  a  decorrere  dalla

data in cui il Depositario ha ricevuto notifica della denuncia oppure

in una data successiva specificata nella notifica.

    3. La Parte che denuncia la convenzione  denuncia  implicitamente

anche il presente accordo.




                             Articolo 29

    L'originale del presente accordo, i cui testi  in  lingua  araba,

cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, e'

depositato presso il Segretario generale delle Nazioni unite.

    Fatto a Parigi, addi' dodici dicembre duemilaquindici.

    In fede di che, i sottoscritti,  debitamente  autorizzati  a  tal

fine hanno firmato il presente accordo.

 

Allegati

Legge n. 204/2016

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