Biocarburanti: calano le percentuali da immettere in commercio

Le quote calano di mezzo punto per il 2018 e di un punto per ciascuno dei due successivi anni

Diminuiscono le percentuali minime obbligatorie di immissione in consumo per i biocarburanti e i biocarburanti avanzati. In particolare, per effetto del decreto del Ministero dello sviluppo economico 13 dicembre 2017 (in Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2017, n. 299), le percentuali passano:

  • per l'anno 2018: da 7,5% di biocarburanti di cui almeno 1,2% di biocarburanti avanzati a 7,0% di biocarburanti di cui almeno 0,1% di biocarburanti avanzati;
  • per l'anno 2019:da 9,0% di biocarburanti di cui almeno 1,2% di biocarburanti avanzati a 8,0% di biocarburanti di cui almeno 0,2% di biocarburanti avanzati;
  • per l'anno 2020: da 10,0% di biocarburanti di cui almeno 1,6% di biocarburanti avanzati a 9,0% di biocarburanti di cui almeno 1,0% di biocarburanti avanzati.

Di seguito il testo integrale del D.M. 13 dicembre 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Decreto del Ministero dello sviluppo economico 13 dicembre 2017 

Modifica delle percentuali minime di obbligo di immissione in consumo
relativamente  ai  biocarburanti   e   ai   biocarburanti   avanzati.
(17A08588)

           in Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2017, n. 299


                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari

e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,  il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il

Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile  2008,  n.  110,

recante criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo

di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima

di biocarburanti, ai sensi dell'art. 1, comma 36, punto 3 della legge

n. 296/06;

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con  il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   il   Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il  Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali del 23  aprile  2008,

n. 100,  «Regolamento  recante  le  sanzioni  amministrative  per  il

mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo  di  una

quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 2-quater, comma  2,

della legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come sostituito dall'art.  1,

comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

  Visto il decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28  di  attuazione

della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia  da

fonti rinnovabili, recante modifica e  successiva  abrogazione  delle

direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, che prevede, tra  l'altro,  regimi

di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti;

  Visto   l'art.   34   «Disposizioni   per   la   gestione   e    la

contabilizzazione dei  biocarburanti»  del  decreto-legge  22  giugno

2012, n. 83  recante  misure  urgenti  per  la  crescita  del  paese,

convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012 n.  134,  che

ha modificato l'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

  Visto il comma 5-sexies dell'art.  33  del  decreto  legislativo  3

marzo 2011, n. 28, e successive  modificazioni,  che  prevede  che  a

decorrere dal 1° gennaio 2013, le competenze operative  e  gestionali

assegnate  al  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari   e

forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'art. 2-quater

del  decreto-legge  10  gennaio   2006,   n.   2,   convertito,   con

modificazioni,  dalla  legge  11  marzo  2006,  n.  81,  cosi'   come

modificato dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre  2006,  n.

296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo  economico,  che  le

esercita anche avvalendosi del gestore dei servizi energetici S.p.A.;

  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011,  n.  55  di  attuazione

della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva  98/70/CE,  per

quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel

e gasolio, che introduce un meccanismo inteso a controllare e ridurre

le emissioni  di  gas  a  effetto  serra,  e  modifica  la  direttiva

1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile

utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna  e  abroga  la

direttiva 93/12/CEE;

  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo

economico  e  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali del 23 gennaio 2012 sul sistema nazionale di certificazione

per biocarburanti e bioliquidi, emanato ai sensi dell'art.  2,  comma

6, lettera a)  del  decreto  legislativo  31  marzo  2011,  n.  55  e

successive modifiche e integrazioni;

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente  e  della

tutela  del  territorio  e  del  mare  e  delle  politiche   agricole

alimentari e forestali del 13 febbraio 2013, che modifica,  ai  sensi

del comma 7, dell'art. 34, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,

convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012,  n.  34,  le

specifiche convenzionali dei carburanti e dei biocarburanti  ai  fini

dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una

quota minima di biocarburanti;

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre  2013,

sugli oneri gestionali e relative modalita' di versamento al  gestore

dei  servizi  energetici  GSE  S.p.A.   per   l'effettuazione   delle

competenze operative e gestionali in  materia  di  biocarburanti,  ai

sensi dell'art. 33, comma 5-sexies , del Decreto Legislativo 3  marzo

2011, n. 28, e successive modifiche e integrazioni;

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del

mare e il Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali

del  5  dicembre  2013,  recante  modalita'  di  incentivazione   del

biometano immesso nella rete del gas naturale;

  Visto il comma 15 dell'art. 1 del decreto-legge 23  dicembre  2013,

n. 145, convertito con modificazioni con la legge 21  febbraio  2014,

n. 9 recante interventi urgenti  di  avvio  del  piano  «Destinazione

Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas,  per

la riduzione dei  premi  RC-auto,  per  l'internazionalizzazione,  lo

sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure  per  la

realizzazione  di  opere  pubbliche  ed  EXPO   2015,   che   apporta

modificazioni all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

e nuove disposizioni per il  sistema  di  immissione  in  consumo  di

biocarburanti disponendo in particolare che con decreto di natura non

regolamentare del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentito  il

Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'art.  33,  comma

5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28  si  provvede  a

aggiornare le condizioni, i criteri  e  le  modalita'  di  attuazione

dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti;

  Visti gli articoli 25 e 30-sexies  comma  1  del  decreto-legge  24

giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto

2014, n. 116 recante «Disposizioni urgenti per il  settore  agricolo,

la tutela ambientale  e  l'efficientamento  energetico  dell'edilizia

scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle  imprese,

il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,  nonche'

per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa

europea», che apportano modificazioni rispettivamente in  materia  di

modalita' di copertura di oneri sostenuti  dal  gestore  dei  servizi

energetici GSE S.p.A. ed in  materia  di  obbligo  di  immissione  in

consumo di biocarburanti, ed in particolare che dispone  che  con  lo

stesso  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  ai  sensi

dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge 23 dicembre  2013,  n.  145,

convertito con modificazioni con la legge 21  febbraio  2014,  n.  9,

nell'aggiornare le condizioni, i criteri e le modalita' di attuazione

dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, si stabilisce

per gli anni successivi al 2015 la quota minima di cui al  comma  139

dell'art.  2  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  la  sua

ripartizione  in  quote  differenziate  tra  diverse   tipologie   di

biocarburanti, compresi quelli avanzati e che con le stesse modalita'

si provvede ad effettuare i successivi aggiornamenti;

  Visto l'art. 30-sexies comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.

91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116

che dispone che con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,

sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui  all'art.

33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  da

emanare  entro  il  15  novembre  2014,  sono  fissate  le   sanzioni

amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato

raggiungimento degli obblighi stabiliti con  il  decreto  di  cui  al

comma 1 dello stesso art. 30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014,

n. 91 convertito con modificazioni dalla legge  11  agosto  2014,  n.

116;

  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  10

ottobre 2014 di aggiornamento delle condizioni, dei criteri  e  delle

modalita' di attuazione dell'obbligo  di  immissione  in  consumo  di

biocarburanti compresi quelli avanzati, emanato ai sensi del comma 1,

dell'art.  30-sexies  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   91

convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

  Visto in particolare il comma  4,  dell'art.  3,  del  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014, con  il  quale

si stabilisce che il Ministro dello sviluppo  economico,  sentito  il

Comitato biocarburanti, puo' adeguare, con proprio decreto da emanare

entro l'anno antecedente  a  quello  di  riferimento  e  con  cadenza

biennale, le percentuali minime di obbligo di immissione  in  consumo

stabilite al comma 3, relativamente  ai  biocarburanti,  a  decorrere

dall'anno 2017 e, ai biocarburanti avanzati,  a  decorrere  dall'anno

2018, per tener conto dello  sviluppo  tecnologico,  della  effettiva

disponibilita' di tali biocarburanti sul mercato, degli  investimenti

in atto nel settore e dello sviluppo delle  altre  forme  di  energia

rinnovabile utilizzabili nei trasporti.

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  20  gennaio

2015, recante «Sanzioni amministrative per il mancato  raggiungimento

dell'obbligo  di  immissione  in  consumo  di  una  quota  minima  di

biocarburanti,  ai  sensi  del  comma  2,  dell'art.  30-sexies   del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in  legge  11  agosto

2014, n. 116»;

  Visto  il  decreto  legislativo  21  marzo  2017,  n.  51,  recante

attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i  metodi  di

calcolo e gli obblighi di  comunicazione  ai  sensi  della  direttiva

98/70/CE relativa alla qualita'  della  benzina  e  del  combustibile

diesel e della direttiva (UE) 2015/1513  che  modifica  la  direttiva

98/70/CE, relativa alla qualita' della  benzina  e  del  combustibile

diesel,  e  la  direttiva  2009/28/CE,  sulla   promozione   dell'uso

dell'energia da fonti rinnovabili.

  Considerato che il decreto interministeriale previsto dall'art.  21

del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 che reca  nuove  modalita'

di incentivazione del biometano e degli altri biocarburanti  avanzati

ed una rimodulazione delle  diverse  percentuali  di  obbligo  tra  i

biocarburanti  convenzionali  ed  avanzati  e'  stato  inviato   alla

Commissione europea, DGCOMP, per  la  verifica  della  compatibilita'

sugli aiuti di Stato;

  Ritenuto  opportuno  emanare  il  provvedimento  di  cui  comma  4,

dell'art. 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10

ottobre 2014, per  tener  conto  dello  sviluppo  tecnologico,  della

effettiva disponibilita' dei biocarburanti convenzionali  e  avanzati

sul mercato, degli investimenti in atto nel settore e dello  sviluppo

delle altre forme di energia rinnovabile utilizzabili nei trasporti;

  Acquisito  il  parere  positivo  del  Comitato  tecnico  consultivo

biocarburanti  di  cui  all'art.  33,  comma  5-sexies  del   decreto

legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nella  sua  seduta  del  1  dicembre

2017;




                              Decreta:
                               Art. 1
 Modifica delle percentuali minime di obbligo di immissione in consumo
  relativamente ai biocarburanti e ai biocarburanti avanzati.


  1. Al comma 3 dell'art. 3, del decreto del Ministro dello  sviluppo

economico del 10 ottobre 2014,  la  frase  «anno  2018  =  7,5  %  di

biocarburanti di cui almeno 1,2 %  di  biocarburanti  avanzati;  anno

2019 = 9,0 % di biocarburanti di cui almeno 1,2  %  di  biocarburanti

avanzati; anno 2020 = 10,0 % di biocarburanti di cui almeno 1,6 %  di

biocarburanti avanzati;» e' sostituita con la frase «anno 2018 =  7,0

% di biocarburanti di cui almeno 0,1  %  di  biocarburanti  avanzati;

anno  2019  =  8,0  %  di  biocarburanti  di  cui  almeno  0,2  %  di

biocarburanti avanzati; anno 2020 = 9,0 %  di  biocarburanti  di  cui

almeno 1,0 % di biocarburanti avanzati;».



                               Art. 2
                             Norme finali

  1. Il presente decreto e' comunicato ai soggetti obbligati  di  cui

all'art. 1, comma 1, lettera  k),  del  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico del 10 ottobre  2014  mediante  pubblicazione  sul

sito internet  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  ed  avviso

diretto effettuato a tutti i soggetti obbligati registrati al portale

BIOCAR operativo presso il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A..

  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

Allegati

D.M. 13 dicembre 2017

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome