Biocarburanti e bioliquidi: riconosciuto il “certificato” di sostenibilità

Il sistema volontario «Better Biomass» dimostra la conformità ai criteri di sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi aderenti

Il sistema volontario «Better Biomass», presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 20 febbraio 2018, dimostra che le partite di biocarburanti e di bioliquidi prodotte in conformità alle norme di produzione dei biocarburanti e bioliquidi in esso stabilite sono conformi ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE.

Così l'articolo 1 della decisione di esecuzione (Ue) 2018/1854 della Commissione del 27 novembre 2018, pubblicata sulla G.U.C.E. L del 28 novembre 2018, n. 302, il cui testo integrale è riportato di seguito.

***

Decisione di esecuzione (Ue) 2018/1854 della Commissione del 27 novembre 2018 relativa al riconoscimento del sistema volontario «Better Biomass» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

G.U.C.E. L del 28 novembre 2018, n. 302

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio [1] GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58   , in particolare l'articolo 7 quater, paragrafo 4, secondo comma,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE [2] GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16. , in particolare l'articolo 18, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Gli articoli 7 ter e quater e l'allegato IV della direttiva 98/70/CE e gli articoli 17 e 18 e l'allegato V della direttiva 2009/28/CE stabiliscono criteri analoghi di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi e procedure analoghe per la verifica della conformità a tali criteri.

(2) Se i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri devono imporre agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva stessa.

(3) La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e/o dimostrano che le partite di biocarburanti o di bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, e/o che le materie non sono state modificate o eliminate intenzionalmente in modo che le partite o parti di esse rientrino nell'allegato IX. Se un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non possono imporre al fornitore l'obbligo di presentare altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.

(4) La richiesta di riconoscere che il sistema volontario «Better Biomass» dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE è stata presentata alla Commissione il 20 febbraio 2018. Il sistema, che ha sede a Delft (Paesi Bassi), NL-2623 AX, Vlinderweg 6, si applica a una vasta gamma di materie prime tra cui i rifiuti, i residui e l'intera catena di custodia. I documenti del sistema riconosciuto dovrebbero essere pubblicati sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE.

(5) Dall'esame del sistema volontario «Better Biomass» la Commissione ha riscontrato che il sistema risponde adeguatamente ai criteri di sostenibilità stabiliti dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE e applica una metodologia di bilancio di massa conforme ai requisiti di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.

(6) Dall'esame del sistema volontario «Better Biomass» è risultato che il sistema risponde ad adeguate norme tecniche di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE e all'allegato V della direttiva 2009/28/CE.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema volontario «Better Biomass» (nel prosieguo «il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 20 febbraio 2018, dimostra che le partite di biocarburanti e di bioliquidi prodotte in conformità alle norme di produzione dei biocarburanti e bioliquidi in esso stabilite sono conformi ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE.

Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

Articolo 2

Le modifiche eventualmente apportate al sistema, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 20 febbraio 2018, che possono avere un'incidenza sostanziale sulla presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continui a rispondere adeguatamente ai criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Articolo 3

La Commissione può decidere di abrogare la presente decisione, inter alia, per uno dei motivi sottoelencati:

(a) se è chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati determinanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;

(b)  se nell'ambito del sistema non sono presentate alla Commissione le relazioni annuali a norma dell'articolo 7 quater, paragrafo 6, della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 2009/28/CE;

(c) se il sistema non rispetta le norme di controllo indipendente specificate dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2009/28/CE o non apporta migliorie ad altri elementi del sistema considerati determinanti ai fini del mantenimento del riconoscimento.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica fino al 18 dicembre 2023.

Note   [ + ]

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome