Bonifica dall’amianto dei treni: come godere dei benefici economici per i lavoratori esposti

Bonifica dall'amianto dei treni
Con la circolare n. 68 del 6 aprile 2017, l'Inps ha emanato le modalità operative per poter godere dei benefici previsti per i lavoratori del settore ferroviario che hanno partecipato alle operazioni di bonifica del materiale rotabile, senza le necessarie precauzioni.

Come noto, l’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), entrata in vigore il 1° gennaio 2016, al comma 277 ha previsto dei benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, per tutto il periodo di durata degli interventi di bonifica da amianto mediante sostituzione del tetto, senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione all’esposizione alle polveri di amianto.

Successivamente, come previsto nell’articolo articolo 1, è stato emanato il decreto 12 maggio 2016  del ministero del Lavoro recante “Modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 158 del 8 luglio 2016.

Questo decreto ha disciplinato le modalità di attuazione del suddetto comma 277 e in particolare l’assegnazione dei predetti benefici previdenziali e le modalità di certificazione da parte degli enti competenti.

Con la circolare n. 68 del 6 aprile 2017 (avente a oggetto “articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiale   rotabile ferroviario che hanno prestato attività nel sito produttivo per il periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto”, condivisa con il ministero del Lavoro con nota n. 6953 del 25 novembre 2016) l’Inps ha emanato le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni in questione. La circolare è allegata in coda all'articolo.

Se sei abbonato ad Ambiente&Sicurezza, prosegui la lettura dell'articolo di Sergio Clarelli, ingegnere, presidente di Assoamianto che, nel dettaglio, illustra tutto quanto c'è da sapere per godere dei benefici previsti e le modalità applicative contenute della circolare Inps.

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Allegati

circolare Inps n. 68 del 6 aprile 2017

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