Bonifica: limiti di responsabilità per il proprietario incolpevole

Il D.Lgs. n. 152/2006, nel circoscrivere gli obblighi e le responsabilità del proprietario, non si pone in contrasto con la direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale; ciò, in particolare, laddove stabilisce che gli interventi emergenziali e di bonifica non possano essere imposti al proprietario incolpevole neppure nei casi in cui non sia possibile individuare il responsabile della contaminazione o, comunque, ottenere da quest’ultimo la realizzazione dei predetti interventi. Così si è espressa la Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza 4 marzo 2015 (pronunciata nella causa C-534/13), che ha fatto segnare un importante punto fermo nella vexata quaestio che da tempo impegna la giurisprudenza italiana, avente a oggetto gli obblighi del proprietario “incolpevole” di un sito contaminato. La pronuncia, pur non tradendo le aspettative di molti operatori del settore delle bonifiche, tuttavia non si presta a conclusioni di portata troppo ampia, dal momento che i giudici della Corte di Giustizia dell’Unione europea si sono mossi in modo molto accorto, circoscrivendo chiaramente l’ambito entro cui hanno ritenuto opportuno pronunciarsi.

Accesso riservato

Questo contenuto è riservato agli abbonati alla rivista.

Abbonati Sei abbonato ad Ambiente&Sicurezza e hai già effettuato l’accesso al sito?
Fai per accedere a questo articolo e a tutti i contenuti a te riservati.

Sei abbonato ad Ambiente&Sicurezza ma non hai mai effettuato l’accesso al sito?
Registrati qui con la stessa e-mail utilizzata per la sottoscrizione del tuo abbonamento.
Entro 24 ore verrai abilitato automaticamente alla consultazione dell’articolo e di tutti i contenuti della banca dati riservati agli abbonati.

Per qualsiasi problema scrivi a abbonamenti@newbusinessmedia.it

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome