Bonifiche da ordigni: i requisiti per le imprese specializzate

Fissate categorie e classifiche di iscrizione, ma anche le procedure per la sospensione e la cancellazione dall'albo

Istituito l'albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni bellici inesplosi. È l'effetto del decreto del Ministero della difesa 11 maggio 2015, n. 82 «Regolamento  per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche  da ordigni  esplosivi  residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della  legge  1°  ottobre 2012, n. 177» (in Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2015, n. 146).

Tra le misure messe a punto dal decreto:

- le categorie e le classifiche di iscrizione;

- il comitato tecnico consultivo;

- le verifiche e le ispezioni;

- i requisiti d'ordine generale e speciale;

- il procedimento di iscrizione;

- l'obbligo d'informazione da parte delle imprese;

- il procedimento di sospensione e cancellazione dall'albo.

 

Negli Allegati le tabelle per la valutazione dell'idoneità di attrezzature tecniche e organico aziendale per la categoria b-ter (Allegato A), b-sub (Allegato B) e per le bonifiche subacque oltre i 40 metri di profondità.

Allegati

Allegato C

Allegato B

Allegato A

D.M. n. 82/2015

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