Campi elettromagnetici: come si inseriscono i dati

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il compito di inserire i dati acquisiti nel catasto nazionale secondo procedure elettroniche di interscambio dati tramite internet

Definite le modalità di inserimento dei dati relativi ai valori dei campi elettromagnetici provenienti da impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni.

Le stabilisce il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 marzo 2017 (in Gazzetta ufficiale del 18 aprile 2017, n. 90) che, richiamando l'art. 3, comma 2, del decreto MinAmb 13 febbraio 2014 stabilisce che «i catasti regionali trasmettono al catasto nazionale i dati e le informazioni di competenza regionale in essi presenti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inserisce i dati acquisiti nel catasto nazionale secondo procedure elettroniche di interscambio dati tramite internet».

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 marzo 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
31 marzo 2017 

Definizione  delle  modalita'  di  inserimento  di  dati  relativi  a

sorgenti   connesse   ad   impianti,   sistemi   ed   apparecchiature

radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni. (17A02691)

           in Gazzetta ufficiale del 18 aprile 2017, n. 90


               IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
                       DEL TERRITORIO E DEL MARE
                              di concerto con
                               IL MINISTRO
                       DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  

  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, di recepimento

della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del

14 marzo 2007 che  istituisce  un'Infrastruttura  per  l'informazione

territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE);

  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

  Visto l'art. 7, comma 1, della legge 22 febbraio 2001, n.  36,  che

attribuisce al Ministro dell'ambiente «la competenza  a  definire  le

modalita'  di  inserimento  dei  dati  nel  catasto  nazionale  delle

sorgenti dei  campi  elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici,  di

concerto con il Ministro delle  comunicazioni,  per  quanto  riguarda

l'inserimento  dei  dati  relativi  a  sorgenti  fisse  connesse   ad

impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di

telecomunicazioni, con il Ministro  dei  lavori  pubblici  e  con  il

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto

riguarda l'inserimento dei dati relativi agli  elettrodotti,  con  il

Ministro dei trasporti  e  della  navigazione,  per  quanto  riguarda

l'inserimento dei dati relativi agli impianti di trasporto, e  con  i

Ministri  della  difesa   e   dell'interno,   per   quanto   riguarda

l'inserimento  dei  dati  relativi  a  sorgenti  fisse  connesse   ad

impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e  delle  forze

di polizia»;

  Visto l'art. 8, comma 1, lettera d), della legge 22 febbraio  2001,

n. 36, in base al quale le attivita' di realizzazione e gestione,  in

coordinamento con il catasto nazionale, dei singoli catasti regionali

delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici  al

fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio  regionale

sono svolte dalla regione;

  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

  Visto l'art. 35, comma 4, della legge 15 luglio 2011, n. 111;

  Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno

1997, n. 335, «Regolamento concernente la disciplina delle  modalita'

di  organizzazione   dell'Agenzia   nazionale   per   la   protezione

dell'ambiente in strutture operative»;

  Visto il decreto 13 febbraio  2014  del  Ministro  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e  del  mare,  «Istituzione  del  Catasto

nazionale  delle  sorgenti  dei   campi   elettrici,   magnetici   ed

elettromagnetici e delle zone territoriali  interessate  al  fine  di

rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente»;

  Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132;

  Considerato che la documentazione inviata dai soggetti a tale  fine

abilitati ai comuni  e  alle  Agenzie  regionali  per  la  protezione

dell'ambiente, con la presentazione della domanda,  di  cui  all'art.

87,  del  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  o  della

segnalazione certificata di inizio attivita', di  cui  agli  articoli

87, comma 3, e 87-bis, del decreto legislativo  1°  agosto  2003,  n.

259, nonche' della autocertificazione  di  cui  all'art.  87-ter  del

medesimo decreto legislativo e dell'art. 35, comma 4, della legge  15

luglio 2011, n. 111, comprende  i  dati  individuati  al  punto  2.2,

dell'allegato al decreto del 13 febbraio 2014;

  Acquisito  il  concerto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,

espresso con la nota prot. 5397/GAB del 28 febbraio 2017;

                               E m a n a
                         il seguente decreto:

                               Art. 1
              Oggetto, campo di applicazione ed esclusioni

   1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 7,  comma  1,

della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le modalita' di inserimento  dei

dati  relativi  a  sorgenti  connesse   ad   impianti,   sistemi   ed

apparecchiature radioelettrici per usi civili  di  telecomunicazioni,

comprese, ai sensi del decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, le sorgenti radar,

le sorgenti radiotelevisive e le  sorgenti  di  telefonia  mobile  ed

esclusi gli impianti dei radioamatori, nel  catasto  nazionale  delle

sorgenti dei campi  elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici,  che

opera in coordinamento con i catasti regionali, ai sensi dell'art. 8,

comma 1, lettera d), della stessa legge.

  2.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del  presente   decreto   gli

impianti, i sistemi e le apparecchiature per  usi  militari  e  delle

forze di polizia, le  cui  modalita'  di  inserimento  dei  dati  nel

catasto nazionale delle sorgenti dei campi  elettrici,  magnetici  ed

elettromagnetici sono stabilite con gli  specifici  decreti  previsti

all'art. 7, comma 1, della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
 
                               Art. 2
                             Definizioni
    1. Ai fini  dell'applicazione  del  presente  decreto,  valgono  le

definizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai punti 2.1 e

2.2. dell'allegato al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014 e  si  assumono  le

seguenti definizioni:

    a.  catasto  nazionale:  base  dati  informatica  relativa   alle

sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico  istituita

con  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 13 febbraio 2014;

    b. gestore: soggetto titolare  del  diritto  all'installazione  e

all'esercizio degli impianti di cui all'art. 1, comma 1.

                                Art. 3
                    Modalita' di inserimento dei dati
 
  1. Ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  13  febbraio

2014 i catasti regionali trasmettono al catasto nazionale i dati e le

informazioni di competenza regionale in essi presenti e il  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  inserisce  i

dati acquisiti nel catasto nazionale secondo  procedure  elettroniche

di interscambio dati tramite internet.

Allegati

D.M. 31 marzo 2017

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