Campi elettromagnetici: le linee guida per gli edifici

Il documento è stato emanato ai sensi del D.L. n. 179/2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" come convertito dalla legge n. 221/2012

Approvate le linee guida sui valori di assorbimento dei campi elettromagnetici da parte delle strutture degli edifici, con la pubblicazione del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 ottobre 2016 sulla Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2016, n. 252.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 ottobre 2016.

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 ottobre 2016 


Approvazione delle Linee Guida sui valori di assorbimento  del  campo

elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici. (16A07701)


in Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2016, n. 252


 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE




  Vista la  legge  22  febbraio  2001,  n.  36  «Legge  quadro  sulla

protezione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici,   magnetici   ed

elettromagnetici»;

  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259  «Codice  delle

comunicazioni elettroniche» pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.

214 del 15 settembre 2003;

  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante

«Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese»;

  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con

modificazioni  dalla  legge  11  agosto   2014,   n.   116,   recante

«Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e

l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e

universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il

contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per

le definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa

europea»;

  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 , recante «Misure

urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere

pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione

burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa

delle attivita' produttive»;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio

2003, recante «Fissazione dei limiti di esposizione,  dei  valori  di

attenzione e degli obiettivi di  qualita'  per  la  protezione  della

popolazione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici,  magnetici   ed

elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz»

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003;

  Considerato che le tecniche di misurazione  e  di  rilevamento  dei

livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate  nella  norma

CEI 211-7 o specifiche norme  emanate  successivamente  dal  Comitato

elettrotecnico italiano;

  Considerato che l'ISPRA e le ARPA/APPA hanno predisposto  le  linee

guida, inviate con nota prot. n. 53078 del 18 dicembre 2014, relative

ai valori di assorbimento del campo elettromagnetico da  parte  delle

strutture degli edifici e approvate dal Consiglio federale in data 17

dicembre 2014;

  Acquisito il parere favorevole della  XIII  commissione  permanente

del Senato della Repubblica, con osservazioni;

  Acquisito il parere favorevole della  VIII  commissione  permanente

della Camera dei deputati, con osservazioni;

  Considerati gli approfondimenti  tecnici  effettuati  dall'ISPRA  e

dalle ARPA/APPA in merito ai pareri delle commissioni parlamentari di

Camera e Senato a seguito dei quali hanno predisposto le nuove  linee

guida relative ai valori di assorbimento del  campo  elettromagnetico

da parte delle strutture degli  edifici  e  approvate  dal  Consiglio

federale dell'SNPA in data 15 marzo 2016;


                              Decreta:

                               Art. 1


  1. Sono approvate le linee guida ex decreto-legge  n.  179  del  18

ottobre 2012, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA  relativamente

ai valori di assorbimento del campo elettromagnetico da  parte  delle

strutture degli edifici, cosi' come  riportate  nell'allegato  1  che

costituisce parte integrante al presente decreto.

  2. Ai sensi dell'art. 14, comma 8, lettera d) del decreto-legge  18

ottobre 2012, n. 179 e successive modifiche e integrazioni, le  linee

guida di cui al presente decreto  sono  aggiornate  con  periodicita'

semestrale con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del

territorio e del mare.

  3. Nel caso in cui per pareti e  coperture  con  finestre  o  altre

aperture di analoga natura il Gestore adotta fattori di  attenuazione

diversi da zero, compresi comunque nell'intervallo 0÷3 dB, le Agenzie

potranno provvedere al rilascio  del  parere  ambientale  di  propria

competenza vincolando la validita' dello stesso alla effettuazione di

misurazioni, una volta che l'impianto e' attivo, volte alla  verifica

del rispetto dei limiti e quindi  alla  correttezza  dei  fattori  di

attenuazione utilizzati. Tale attivita' di controllo e' a carico  del

gestore stesso.

                                                           Allegato 1

Linee Guida ex decreto legge n.  179  del  18  ottobre  2012  recante

"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" come  convertito

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 limitatamente a:

valori di assorbimento del  campo  elettromagnetico  da  parte  delle

strutture degli edifici.

1. Premessa

    La legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  recante  "Ulteriori  misure

urgenti per  la  crescita  del  Paese",  pubblicata  sul  Supplemento

ordinario n. 208 della Gazzetta Ufficiale  n.  294  del  18  dicembre

2012, ha convertito in legge, con modificazioni (1), il DL n. 179 del

18 ottobre 2012.

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(1) La parte del DL n. 179/2012 di interesse per quanto  riguarda  la

protezione della popolazione dalle  esposizioni  ai  campi  elettici,

magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese  tra  100

kHz e 300 GHz (art. 14, comma 8) non ha subito alcuna modifica  nella

conversione in legge, salvo la correzione di due refusi.

----------

    L'art.  14,  comma  8,  del  DL  n.  179/2012  introduce  novita'

importanti andando a modificare quanto stabilito dal  DPCM  8  luglio

2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di  attenzione

e degli obiettivi di qualita' per  la  protezione  della  popolazione

dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici ed  elettromagnetici

generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz", tra le quali:

    - i livelli di campo da confrontare con i limiti  di  esposizione

di cui alla tabella 1 dell'allegato B del DPCM 8 luglio 2003,  intesi

come valori efficaci, devono essere rilevati  alla  sola  altezza  di

1,50 m sul piano di calpestio e devono essere  mediati  su  qualsiasi

intervallo di 6 minuti;

    - i livelli di campo da confrontare con i valori di attenzione di

cui alla tabella 2 dell'allegato B del DPCM  8  luglio  2003,  intesi

come valori efficaci, devono essere rilevati  alla  sola  altezza  di

1,50 m sul piano di calpestio e sono da  intendersi  come  media  dei

valori nell'arco delle 24 ore. Si precisa che la media  in  questione

e' da intendersi come media quadratica dei valori efficaci del  campo

elettrico;

    - i livelli di campo da confrontare con gli obiettivi di qualita'

di cui alla tabella 3 dell'allegato B del DPCM 8 luglio 2003,  intesi

come valori efficaci, devono essere rilevati  alla  sola  altezza  di

1,50 m sul piano di calpestio e sono da  intendersi  come  media  dei

valori nell'arco delle 24 ore;

    - le tecniche di misurazione e  di  rilevamento  dei  livelli  di

esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7  o

in specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Inoltre, ai fini

della verifica del mancato superamento del  valore  di  attenzione  e

dell'obiettivo  di  qualita',  si  potra'  anche  far  riferimento  a

tecniche di estrapolazione che, da misure ottenute  ad  esempio  come

media su un periodo di 6 minuti,  permettano  di  ricavare  i  valori

delle grandezze di interesse come media su intervalli di 24 ore. Tali

tecniche di estrapolazione sono ovviamente basate sui dati tecnici  e

storici dell'impianto e la modalita' con cui gli operatori forniscono

all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli  impianti  saranno

definite all'interno delle Linee Guida previste;

    - le tecniche di calcolo previsionale  da  adottare  sono  quelle

indicate nella  norma  CEI  211-10  o  in  specifiche  norme  emanate

successivamente dal CEI. Ai  fini  della  verifica  attraverso  stima

previsionale del valore di attenzione e dell'obiettivo  di  qualita',

le istanze previste dal decreto legislativo n. 259 del  2003  saranno

basate su valori mediati nell'arco delle 24  ore,  valutati  in  base

alla riduzione della potenza  massima  al  connettore  d'antenna  con

appositi fattori  che  tengano  conto  della  variabilita'  temporale

dell'emissione  degli  impianti  nell'arco  delle  24  ore.  Inoltre,

laddove siano assenti pertinenze esterne  degli  edifici,  i  calcoli

previsionali dovranno tenere conto dei  valori  di  assorbimento  del

campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici.



Nel paragrafo che segue verranno definiti esclusivamente:


    - i valori di assorbimento del campo  elettromagnetico  da  parte

delle strutture degli edifici [art. 14, comma 8, lettera d)].


2. Valori di assorbimento del campo elettromagnetico da  parte  delle

strutture degli edifici Per tenere conto delle differenti  proprieta'

schermanti offerte dai materiali in funzione della  frequenza,  sulla

base anche della  letteratura  disponibile  [1,  2],  si  adottano  i

seguenti due diversi fattori di riduzione:


    - pareti e coperture senza finestre, o altre aperture di  analoga

natura, in prossimita' di  impianti  con  frequenza  di  trasmissione

superiori a 400 MHz: 6 dB;

    - pareti e coperture senza finestre, o altre aperture di  analoga

natura, in presenza di segnali a frequenze inferiori a 400 MHz: 3 dB.


In considerazione della possibilita' di esposizione nella  condizione

a   "finestre   aperte",   indipendentemente   dalla   frequenza   di

funzionamento degli  impianti,  si  adotta  il  seguente  fattore  di

attenuazione:

    - pareti e coperture con finestre o  altre  aperture  di  analoga

natura: 0 dB.

In tale ultimo caso, esclusivamente nelle  situazioni  di  criticita'

legate alla progettazione ed alla realizzazione di  reti  mobili,  il

Gestore puo' utilizzare fattori  di  attenuazione  diversi  da  zero,

compresi comunque nell'intervallo 0÷3  dB,  motivando  opportunamente

tale scelta che deve essere giustificata, certificata  e  documentata

con prospetti e fotografie da parte del professionista incaricato dal

Gestore e, pertanto, sotto la propria responsabilita'.


Nei casi in cui il  Gestore  dovesse  avvalersi  della  possibilita',

motivata, di utilizzare per l'attenuazione  da  PARETE  CON  FINESTRA

(ConF) un valore diverso da 0,  le  Agenzie  potranno  provvedere  al

rilascio del parere ambientale di propria  competenza  vincolando  la

validita' dello stesso alla effettuazione di misurazioni,  una  volta

che l'impianto e' attivo, volte alla verifica del rispetto dei limiti

(intesi come valore limite di esposizione,  valore  di  attenzione  e

obiettivo di qualita', ove applicabili) e quindi alla correttezza dei

fattori di attenuazione utilizzati.

Ai fini dell'applicazione delle presenti Linee Guida, si precisa  che

si   definisce   PARETE   CON   FINESTRA   qualunque   porzione    di

parete/copertura di  un  edificio,  in  corrispondenza  di  un  piano

dell'edificio stesso, in cui siano presenti aperture:

             Parte di provvedimento in formato grafico


L'attenuazione 0 dB (se non indicato diversamente dal gestore secondo

quanto stabilito  in  precedenza)  per  PARETE  CON  FINESTRA  e'  da

considerare nel calcolo del campo elettromagnetico in quelle aree che

sono direttamente in linea di vista con l'antenna ovvero per le quali

la  retta  congiungente  l'antenna  ed  un  punto  posto  all'interno

dell'edificio non intercetta altro ostacolo se non la suddetta parete

con finestre o altre aperture.


Viceversa, qualora la porzione di  parete  in  corrispondenza  di  un

piano di un edificio non  abbia  aperture,  dovra'  essere  applicata

l'attenuazione da PARETE SENZA FINESTRA  per  il  calcolo  del  campo

elettromagnetico all'interno dell'edificio ad una quota di 1,5 m  dal

piano di calpestio.

La figura 1 seguente riporta un esempio dei casi in  cui  si  applica

(SF) l'attenuazione da PARETE SENZA  FINESTRA  oppure  l'attenuazione

per parete con finestre o aperture (ConF), di norma pari a 0 dB.

L'applicazione dei coefficienti di attenuazione  SF,  e  ConF  quando

diverso  da  0  (ma  comunque  inferiore  a  3  dB),  dovra'   essere

certificata e documentata in modo simile dai gestori al momento della

richiesta di parere tramite prospetti e/o documentazione fotografica.


              Parte di provvedimento in formato grafico


I fattori di attenuazione sopra  descritti  saranno  applicati  sulla

base delle  indicazioni  riportate  nella  documentazione  e/o  nella

cartografia fornite dall'operatore, in  sede  di  istanza,  ai  sensi

dell'articolo 14, comma 8, lettera d) del decreto  legge  18  ottobre

2012, n. 179. In assenza di  tali  indicazioni  gli  edifici  saranno

sempre considerati come provvisti di  finestre  (tale  considerazione

vale anche nel caso di pareti di copertura, in cui  e'  possibile  la

presenza di abbaini o  lucernai),  cui  verra'  quindi  applicato  un

fattore di attenuazione pari a 0 dB.

Per quanto riguarda le  pareti  con  finestre  o  altre  aperture  di

analoga natura, i  fattori  di  attenuazione  da  applicare  potranno

essere aggiornati  in  funzione  di  ulteriori  studi  pubblicati  in

letteratura.


3. Bibliografia


[1]   NIST   Construction   Automation    Program,    Report    No.3,

"Electromagnetic  Signal  Attenuation  in  Construction   Materials",

October 1997

[2]  M.  Suchanski,  P.  Kaniewski,  R.  Matyszkiel,   P.   Gajewski,

"Prediction of VHF and UHF Wave  Attenuation  In  Urban  Environment"

19th  International  Conference  -  Microwave  Radar   and   Wireless

Communication - Vol. 1 pp 60-65, IEEE 2012

[3] C. Baratta, S. Curcuruto, M. Stortini, V. Mollica, M. Oggianu, M.

Valle, S. Adda, L. Anglesio, G. D'Amore, M. Angelucci, M.  Strappini,

L. Belleri, F. Guaiti, G. Lorenzetto,  "Valori  di  assorbimento  del

campo elettromagnetico da  parte  delle  strutture  degli  edifici  -

Rapporto finale sull'attivita' sperimentale", luglio 2014

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