Carabinieri e datore di lavoro: individuata la figura

Carabinieri e datore di lavoro
Il comandante dei carabinieri è il soggetto individuato come datore di lavoro del Comando carabinieri al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008.

Carabinieri e datore di lavoro: con decreto 30 maggio 2017 il ministero della Salute ha individuato la figura di riferimento del Comando dell'Arma. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del nuovo provvedimento, ai fini della prevenzione, il comandante dei Carabinieri per la tutela della salute è individuato quale datore di lavoro per la sede centrale e le sedi periferiche. Questa figura dovrà dare attuazione alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008. Per quanto riguarda il tema carabinieri e datore di lavoro occorre evidenziare che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), testo unico sicurezza, anche il comandante dei Carabinieri per la tutela della salute è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Decreto del ministero della Salute 30 maggio 2017

Individuazione del datore di lavoro del Comando carabinieri  
per la tutela della salute.  

In Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2017, n. 167

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  e  successive
modificazioni, recante «attuazione dell'art. 1 della legge  3  agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro» ed in particolare l'art. 3, comma 6,  che  prevede,
per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui  all'art.  1,
comma 2, del menzionato decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
che presta servizio con  rapporto  di  dipendenza  funzionale  presso
altre amministrazioni pubbliche, organi o  autorita'  nazionali,  che
gli obblighi imposti dal medesimo decreto legislativo siano a  carico
del  datore  di  lavoro  designato  dall'amministrazione,  organo   o
autorita' ospitante; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59,  recante  «regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della salute»; 
  Visto il proprio decreto del 20 settembre 2016  di  «individuazione
del  datore  di  lavoro  negli  uffici  centrali  e  periferici»  del
Ministero  della  salute,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28
novembre 2016, n. 253; 
  Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della  difesa  26
febbraio 2008, recante  «riordino  del  Comando  Carabinieri  per  la
tutela della salute», come modificato dal decreto del Ministro  della
difesa 28 ottobre 2009, che prevedono che il Ministero  della  salute
si avvalga del Comando Carabinieri per la tutela della salute per  la
repressione delle attivita' illecite in materia sanitaria  e  che  il
medesimo comando operi su tutto il territorio nazionale  anche  sulla
scorta delle direttive del Ministro della salute; 
  Considerato, pertanto, che il Ministro della salute, ai  sensi  del
sopracitato  art.  3,  comma  6,  ultimo   capoverso,   del   decreto
legislativon. 81/08, e' l'Autorita' competente all'individuazione del
datore di lavoro per gli  organismi  posti  alle  proprie  dipendenze
funzionali; 
  Visto il decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90,
e successive modificazioni, recante «testo unico  delle  disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, a  norma  dell'art.
14 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e in particolare l'art. 246,
comma 4 che dispone: «Per  il  personale  dell'amministrazione  della
difesa che presta servizio  con  rapporto  di  dipendenza  funzionale
presso   gli   organismi   di    vertice    centrali    delle    aree
tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della
difesa o presso Forza armata diversa da quella di appartenenza ovvero
presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorita' nazionali,
gli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008  ,  sono  a
carico  del  datore  di  lavoro  designato,   nel   proprio   ambito,
dall'organismo di vertice centrale della difesa, ovvero  dalla  Forza
armata, amministrazione, organo o autorita' ospitante, ai sensi dell'
art. 3, comma 6 del medesimo decreto legislativo»; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  e  successive
modificazioni, recante «codice  dell'ordinamento  militare»  e  preso
atto delle peculiarita' organizzative ed  istituzionali  del  Comando
Carabinieri per la tutela della salute, forza armata  ad  ordinamento
militare, che prevedono unicita' di comando e controllo attribuite al
comandante; 
  Ritenuto, pertanto, di dover individuare la figura  del  datore  di
lavoro nel comandante dei Carabinieri per la tutela della salute,  al
fine di assicurare la piena attuazione del citato decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, ancorche' il medesimo comandante  non  eserciti
gli autonomi poteri di spesa tipici del datore di lavoro; 
  Visto l'art. 6 del  citato  decreto  26  febbraio  2008,  il  quale
prevede che siano poste  a  carico  dei  corrispondenti  capitoli  di
bilancio del Ministero della salute le spese per l'approvvigionamento
di quanto necessario alla funzionalita' del Comando  Carabinieri  per
la tutela della salute; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il comandante dei Carabinieri per  la  tutela  della  salute  e'
individuato quale datore di lavoro per la sede  centrale  e  le  sedi
periferiche del medesimo comando, al fine  di  dare  attuazione  alle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,
citato in premessa. 
  2. Gli oneri di cui al comma 1 graveranno sul capitolo di spesa  n.
3045 p.g.8,  nell'ambito  della  missione  «tutela  della  salute»  -
programma  «vigilanza,  prevenzione   e   repressione   nel   settore
sanitario»    -    CdR    «direzione    generale    del    personale,
dell'organizzazione e del bilancio» - Azione «vigilanza  nel  settore
sanitario svolta dai nuclei antisofisticazioni  e  sanita'  dell'Arma
dei Carabinieri»  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
salute. 
                               Art. 2 
 
  1. Il presente decreto sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  ed  entrera'  in  vigore   il   giorno   successivo   alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2 COMMENTI

  1. Vorrei precisare per i meno avvezzi che questo D.M. è specifico per il singolo Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (Nas) retto da un Generale di Brigata (oggi Gen. D. Adelmo Luisi)

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