Cassa per i servizi energetici e ambientali : pubblicato il regolamento

Tra gli altri fissati il ruolo e le mansioni di direttore generale e dirigenti, i principi per le relazioni sindacali e per selezione, gestione, crescita e valutazione del personale e il ruolo della formazione

Approvato il regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) con la pubblicazione del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 22 febbraio 2017 sulla Gazzetta ufficiale del 24 maggio 2017, n. 119.

Nell'allegato sono definiti:

  • principi, valori e codice etico;
  • la dotazione di uffici e personale;
  • ruolo e mansioni di direttore generale e dirigenti;
  • i principi per le relazioni sindacali e per selezione, gestione, crescita e valutazione del personale;
  • il ruolo della formazione.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 22 febbraio 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 22 febbraio 2017 

Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento  della

Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). (17A03431)

        in Gazzetta ufficiale del 24 maggio 2017, n. 119


                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98,  che  reca  la

disciplina delle casse conguaglio prezzi;

  Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 941

del 29 agosto 1961, con il quale e'  stato  istituito  il  «Fondo  di

compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche»;

  Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n.  34

del 6 luglio 1974, con il quale la denominazione del  Fondo  suddetto

e' stata modificata in «Cassa conguaglio per il settore elettrico»;

  Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481,  che

ha trasferito all'Autorita' per l'energia  elettrica  ed  il  gas  le

«funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite  dall'art.

5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente  della  Repubblica

20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del  commercio  e

dell'artigianato»;

  Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), dell'allegato A alla  delibera

dell'Autorita' per l'energia elettrica ed  il  gas  del  21  dicembre

2009, n. 64 che affida alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

le  attivita'  di  esazione,  erogazione  e  controllo  previste  per

l'amministrazione dei conti presso la stessa istituiti;

  Visto l'art. 1, comma 670, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,

(legge di stabilita' 2016), con il quale la Cassa conguaglio  per  il

settore  elettrico  e'  trasformata  in  ente   pubblico   economico,

denominato «Cassa per i servizi energetici e ambientali» (CSEA);

  Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia  elettrica,  il

gas e il sistema idrico n. 667/2015/A del 28 dicembre  2015,  recante

disposizioni conseguenti alla trasformazione della  Cassa  conguaglio

per il settore elettrico in ente pubblico economico denominato «Cassa

per i servizi energetici e ambientali» (CSEA);

  Visto l'art. 1, comma 670, quinto periodo, della legge 28  dicembre

2015, n. 208, (legge di  stabilita'  2016)  che  prevede  che  «Entro

quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della  presente

legge, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,

sentita l'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il  sistema

idrico, [...] e' stabilita la dotazione organica dell'ente in  misura

non superiore a sessanta unita' e sono apportate  al  regolamento  di

organizzazione  e  funzionamento  le  modifiche  necessarie  a   dare

attuazione al presente comma»;

  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  1°

giugno 2016, di approvazione dello Statuto della CSEA;

  Vista  la  nota  n.  25099  del  30  dicembre  2016  del  Ministero

dell'economia e delle  finanze,  con  la  quale  e'  stato  trasmesso

all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico  lo

schema di Regolamento di organizzazione e funzionamento  della  CSEA,

al fine di acquisire il parere previsto dal citato art. 1, comma 670,

della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

  Vista la delibera  12  gennaio  2017,  n.  2/2017/I  con  la  quale

l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema ha  espresso

parere  favorevole  in  ordine  allo   schema   di   Regolamento   di

organizzazione e funzionamento della CSEA;

                             Decreta:

                           Articolo unico

  1. E' approvato il regolamento di  organizzazione  e  funzionamento

della Cassa conguaglio per i servizi energetici e  ambientali  (CSEA)

che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante.

  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo

per la registrazione e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.


                                                             Allegato

            Regolamento di organizzazione e funzionamento

      della Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA


                               Art. 1.
                                Oggetto

    1. Il  presente  Regolamento  disciplina  l'organizzazione  e  il

funzionamento della Cassa per i servizi energetici e  ambientali  (di

seguito:  CSEA  o  Cassa  o  Ente),  ivi  comprese  l'assunzione,  la

crescita, la valutazione e la formazione del personale.


                               Art. 2.
                           Principi e valori

    1. La CSEA svolge la propria attivita' nel rispetto dei  principi

della legge 7 agosto 1990, n. 241, ispirandosi ai valori di  lealta',

imparzialita', indipendenza, riservatezza e  diligenza  espressi  nel

Codice etico di cui al successivo art. 10.

    2. La CSEA opera altresi' nel rispetto dei principi  dettati  dal

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di  tutela  dei

dati personali, dalla legge 6 novembre 2012, n.  190  in  materia  di

prevenzione della corruzione, dal decreto legislativo 14 marzo  2013,

n. 33 in materia di trasparenza.

                               Art. 3.
                          Uffici e personale

    1. La dotazione organica della CSEA e' individuata in 60  unita',

di cui tre appartenenti al ruolo  dirigenziale,  oltre  al  direttore

generale.

    2. Gli uffici della  Cassa  sono  organizzati,  su  proposta  del

direttore generale,  con  deliberazione  del  Comitato  di  gestione,

approvata dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il  sistema

idrico (di seguito: Autorita').

    3. Il piano di assunzioni e' deliberato dal Comitato di gestione,

su proposta  del  direttore  generale  e  viene  eseguito  attraverso

selezioni pubbliche, per titoli ed esami, di cui al  successivo  art.

7.

    4. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti propri  della

Cassa, puo' essere utilizzato, nei limiti della dotazione organica di

cui al comma 1, in assegnazione  temporanea,  personale  appartenente

all'Autorita' per progetti  afferenti  alle  attivita'  di  interesse

della stessa,  ai  sensi  dell'art.  23-bis,  comma  7,  del  decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonche'

personale proveniente dalle societa' istituite ai sensi dell'art.  1,

comma 1, lettera a), di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio

dei ministri 11 maggio 2004 e dell'art.  4,  comma  1,  dell'art.  5,

comma 1, dell'art. 13, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 16

marzo 1999, n.79.

    5. I responsabili delle unita'  organizzative  di  primo  livello

della CSEA sono nominati con deliberazione del Comitato di  gestione,

su proposta del direttore generale.

    6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11,  comma  3,  dello

Statuto, le modalita' di cessione del contratto saranno definite  nel

rispetto del codice civile e del contratto collettivo  nazionale  del

settore  elettrico.  I  piani  delle  assunzioni,  sin  dalla   prima

applicazione, sono deliberati dal Comitato di gestione,  su  proposta

del  direttore  generale,  individuando   i   profili   professionali

necessari allo svolgimento dei compiti e delle funzioni  della  Cassa

ed  in  coerenza  con  le  necessita'   organizzative,   tecniche   e

gestionali.

    7. La Cassa, nei limiti delle  risorse  finanziarie  disponibili,

puo' stipulare accordi, convenzioni,  contratti  con  enti  pubblici,

nonche' conferire incarichi per lo svolgimento di attivita'  che  non

possono essere realizzate con le professionalita'  gia'  presenti  in

organico.

                               Art. 4.
                          Direttore generale

    1. La Cassa si avvale di  un  direttore  generale.  Il  direttore

generale e' nominato dal Comitato  di  gestione,  con  l'approvazione

dell'Autorita', per un periodo di durata non superiore a cinque anni.

L'incarico puo' essere revocato ove venga meno il rapporto fiduciario

tra il Comitato di gestione e il direttore generale.

    2.  Il  direttore  generale  e'  responsabile  del  funzionamento

dell'Ente, e' preposto alla direzione ed al controllo delle attivita'

degli uffici della CSEA ed esercita i poteri di spesa relativi.

    3. Il direttore generale, sulla base delle  istruttorie  condotte

dagli uffici, formula le proposte di delibera e, per  le  materie  di

sua  competenza,  predispone  la  relativa  documentazione  ai   fini

dell'approvazione  del  Comitato  di  gestione.  Le   proposte   sono

illustrate dal direttore generale in sede di Comitato.

    4. Il direttore generale e'  responsabile  dell'esecuzione  delle

deliberazioni adottate dal Comitato di gestione cui fornisce adeguata

e tempestiva informazione.

    5. Il direttore  generale  nomina  i  responsabili  delle  unita'

organizzative di secondo livello ed assegna le singole risorse  umane

agli uffici in base alle professionalita' ed alle competenze ed  alla

luce delle esigenze dell'organizzazione.

    6. Il direttore generale attua le politiche di  incentivazione  e

promozione del personale dipendente, nel quadro dei  principi  e  dei

criteri definiti annualmente dal  Comitato  di  gestione,  sentiti  i

responsabili delle singole unita'.


                               Art. 5.
                               Dirigenti

    1. I dirigenti sono responsabili  della  organizzazione  e  della

gestione  delle  risorse  umane,   strumentali   e,   ove   previsto,

finanziarie, oltre che dei risultati delle attivita' degli uffici cui

sono preposti.

    2. Il direttore generale esercita funzioni di coordinamento e  di

controllo nei confronti dei dirigenti ed assegna loro gli obiettivi.


                               Art. 6.
                          Relazioni sindacali

    1. La  CSEA  stipula  accordi  con  le  organizzazioni  sindacali

maggiormente rappresentative, nel rispetto della normativa vigente in

materia e del contratto collettivo nazionale del settore elettrico.


                               Art. 7.
                        Selezione del personale

    1. La ricerca e  la  selezione  del  personale  si  conformano  a

criteri  di  trasparenza,  pubblicita'   e   imparzialita',   secondo

procedure  deliberate  dal  Comitato  di  gestione  su  proposta  del

direttore generale.

    2. Le procedure di selezione del personale sono  avviate  con  la

pubblicazione di un avviso sul sito internet della CSEA contenente il

profilo ricercato ed il relativo livello d'inquadramento.


                               Art. 8.
                              Formazione

    1. La  CSEA  riconosce  valore  strategico  alla  formazione  del

personale sia per favorire la crescita professionale dei  lavoratori,

sia per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

    2. La CSEA promuove ed attua interventi specifici  di  formazione

secondo i propri fabbisogni formativi.


                               Art. 9.
  Principi in tema di gestione, crescita e valutazione del personale

    1. La gestione, la crescita e la valutazione del personale  della

CSEA sono improntate alla valorizzazione  delle  competenze  e  della

professionalita', dei  comportamenti  proattivi,  collaborativi,  del

merito e alla responsabilizzazione personale.

    2. Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma 1  ed  in

funzione delle esigenze gestionali, la  CSEA  adotta  un  sistema  di

valutazione dei dipendenti.

    3. Le  valutazioni,  necessarie  ai  fini  dell'attuazione  delle

politiche di incentivazione e promozione della CSEA, sono  effettuate

dal  direttore  generale,  sentiti  i   responsabili   delle   unita'

organizzative di primo livello.


                              Art. 10.
                             Codice etico

    1. La Cassa si dota di un  proprio  Codice  etico,  adottato  con

delibera del Comitato di gestione.

    2. Gli organi della Cassa, il direttore  generale,  il  personale

dipendente ed i collaboratori della Cassa sono tenuti al rispetto del

Codice etico adottato dal Comitato di gestione.

    3. La Cassa istituisce  un  Garante  del  Codice  etico,  per  il

controllo circa l'osservanza del Codice medesimo.

Allegati

D.M. 22 febbraio 2017

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