Certificati bianchi: novità per le schede tecniche

Revocate le schede nn. 40E, 47E, 36E e 21T, mentre è stata aggiornata la 22T

Novità per alcune schede tecniche del  meccanismo di incentivazione dei certificati bianchi. In particolare, il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2015 revoca le schede:

- n. 40E

- n. 47E

- n. 36E

- n. 21T

mentre la scheda tecnica 22T è stata aggiornata secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 1.

Di seguito il testo dell'articolato del D.M. 22 dicembre 2015, mentre in  fondo alla pagina è disponibile il testo in pdf completo di Allegato.

 

 

Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2015 

Revoca e  aggiornamento  delle  schede  tecniche  del  meccanismo  di
incentivazione dei certificati bianchi. (16A00073)

in Gazzetta Ufficiale dell’11 gennaio 2016, n. 7


                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO


                           di concerto con


                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ed in  particolare
l'art. 30, comma 1, lettera a), che demandava all'ENEA di redigere 15
schede tecniche standardizzate per la  quantificazione  dei  risparmi
nell'ambito del meccanismo dei certificati  bianchi,  successivamente
approvate con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, del 28 dicembre 2012;
  Visto  il  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.  102,  ed  in
particolare l'art. 10, comma 15 che dispone che  qualunque  forma  di
sostegno pubblico alla cogenerazione  deve  essere  subordinato  alla
condizione che l'energia elettrica prodotta provenga da cogenerazione
ad alto rendimento e che  il  calore  di  scarto  sia  effettivamente
utilizzato per soddisfare una domanda economicamente giustificabile;
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ed in particolare
l'art. 9;
  Visto  il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164  ed  in
particolare l'art. 16;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, del 28 dicembre 2012, recante  determinazione  degli  obiettivi
quantitativi nazionali di  risparmio  energetico  che  devono  essere
perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il
gas per gli anni  dal  2013  al  2016  e  per  il  potenziamento  del
meccanismo dei certificati bianchi (di seguito: DM 28 dicembre 2012);
  Visto, in particolare, l'art. 12, comma 1 e  l'allegato  1  con  il
quale sono approvate  schede  tecniche  per  la  quantificazione  dei
risparmi, predisposte da ENEA ai sensi del citato art. 30,  comma  1,
lettera a) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, del 21 dicembre 2007;
  Visti  i  decreti  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, del 20 luglio 2004;
  Visti i  decreti  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con il ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, del 24 aprile 2001;
  Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il
gas EEN 9/11  del  27  ottobre  2011  recante  «Linee  guida  per  la
preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di  cui  all'art.
5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i. e per la
definizione dei criteri e delle modalita' per il rilascio dei  titoli
di efficienza energetica» (di seguito, Linee Guida);
  Vista la comunicazione del GSE, soggetto gestore del meccanismo dei
certificati bianchi, del 9  aprile  2015  con  la  quale  sono  state
segnalate le criticita' connesse all'applicazione  di  alcune  schede
tecniche;
  Ritenuto che, alla luce dell'evoluzione  normativa,  tecnologica  e
del mercato,  alcune  schede  tecniche  per  la  quantificazione  dei
risparmi nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi non siano
piu' conformi alle finalita' del meccanismo  determinando,  pertanto,
la necessita' della loro revoca;
  Ritenuto altresi' necessario procedere alla revoca  di  una  scheda
tecnica standardizzata mai  pubblicata  sul  sito  internet  GSE  per
impossibilita' oggettiva, stante l'elevato rischio di doppio o triplo
conteggio dell'incentivo e stante l'eccessiva onerosita' dei relativi
controlli, inefficienti  sotto  il  profilo  costo  beneficio,  ferma
restando la possibilita'  di  emanare  una  nuova  scheda  modificata
coerente con il meccanismo dei certificati bianchi;
  Considerato che il meccanismo dei  «certificati  bianchi»  trae  le
proprie coperture a valere sulle tariffe dell'energia elettrica e del
gas   e   che   si   rende   necessario   evitare   il   rischio   di
sovraincentivazione   dell'intervento   di   efficienza   energetica,
coerentemente con i principi di economicita' e buon  andamento  della
pubblica amministrazione;
  Considerata, altresi', l'esigenza di garantire  il  pieno  rispetto
dei meccanismi incentivanti alla disciplina comunitaria  sugli  Aiuti
di Stato in materia di energia ed ambiente,  la  quale  espressamente
vieta la sovra remunerazione dei costi sostenuti per  gli  interventi
di efficienza energetica, al fine di evitare  il  rischio  di  future
procedure di infrazione nei confronti dell'Italia;
  Considerato che  molteplici  contenuti  della  scheda  tecnica  22T
risultano essere superati per evoluzione normativa, e in  particolare
la parte in cui si prevede l'applicabilita'  della  disciplina  della
cogenerazione ai sensi della delibera AEEG n. 42 del 2002,  in  luogo
della disciplina sulla cogenerazione ad alto rendimento,  sebbene  ai
sensi dell'art. 5, comma 5.5 delle Linee Guida, il  mero  recepimento
di  obblighi  o  standard  tecnici  minimi  definiti  per  legge  non
costituisce  aggiornamento   di   schede   tecniche,   per   favorire
l'applicazione  della  stessa  risulta  opportuno   pubblicarne   una
versione aggiornata secondo la normativa vigente;
  Considerato, inoltre,  che  per  gli  interventi  realizzati  negli
ambiti  di  applicazione  delle  schede  tecniche  citate,  e'  fatto
comunque  salvo  l'accesso  anche  in  futuro   al   meccanismo   dei
certificati bianchi attraverso il differente  metodo  di  valutazione
dei risparmi denominato  «a  consuntivo»,  tutelando,  pertanto,  gli
investimenti eventualmente gia' pianificati;
  Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata del 20 ottobre 2015;

                             Decretano:

                               Art. 1
               Revoca e aggiornamento schede tecniche

  1. Sono revocate le seguenti schede tecniche:
    Scheda tecnica n. 40E «Installazione di impianto di riscaldamento
alimentato a biomassa legnosa nel settore della serricoltura», di cui
all'allegato al D.M. 28 dicembre 2012;
    Scheda   tecnica   n.   47E   «Sostituzione    di    frigoriferi,
frigocongelatori,  congelatori,  lavabiancheria,  lavastoviglie   con
prodotti analoghi a piu' alta efficienza» di cui all'allegato al D.M.
28 dicembre 2012;
    Scheda tecnica n. 36E: «Installazione di  gruppi  di  continuita'
statici ad alta efficienza (UPS)», di cui  all'allegato  al  D.M.  28
dicembre 2012;
    Scheda tecnica  n.  21T:  «Applicazione  nel  settore  civile  di
piccoli sistemi di cogenerazione per la climatizzazione invernale  ed
estiva degli ambienti e la produzione di acqua  calda  sanitaria»  di
cui all'allegato «A» alla deliberazione dell'Autorita' per  l'energia
elettrica il GAS - EEN 9/10 del 12 aprile 2010, come modificato dalle
deliberazioni EEN 14/10 e EEN 9/11.
  2. La scheda  tecnica  22T  «Applicazione  nel  settore  civile  di
sistemi per il teleriscaldamento per la climatizzazione  invernale  e
la produzione di acqua calda sanitaria» di cui all'allegato «A»  alla
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica  il  GAS  -  EEN
9/10 del 12 aprile 2010,  come  modificato  dalle  deliberazioni  EEN
14/10 e EEN 9/11, e' aggiornata secondo quanto previsto  all'allegato
1.
                               Art. 2
                      Disposizioni transitorie
  1. Le disposizioni di cui al presente decreto acquistano  efficacia
decorsi trenta giorni dalla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e il GSE provvede a darne ampia  diffusione
sul proprio sito internet.

 

Allegati

Allegato 1

D.M. dicembre 2012

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