Certificazione e verifica di impianti e attrezzature: si fa tutto on-line

Certificazione e verifica di impianti e attrezzature
Lo ha reso noto Inail con la circolare 13 maggio 2019, n. 12

Dal 27 maggio 2019 i servizi di certificazione e verifica di impianti e attrezzature devono obbligatoriamente essere richiesti tramite l'applicativo Civa, il servizio on-line messo a disposizione da Inail.

A renderlo noto è lo stesso Istituto con la circolare 13 maggio 2019, n. 12, pubblicata sul proprio sito web e riportata a seguire. Le attività a cui si applica il Civa sono:

  • denuncia di impianti di messa a terra;
  • denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
  • messa in servizio e immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
  • riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
  • prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
  • messa in servizio e immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
  • messa in servizio e immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
  • approvazione del progetto e verifica primo impianto di riscaldamento;
  • prime verifiche periodiche.

Inail fornisce informazioni e assistenza attraverso il contact center o il servizio online “Inail risponde”.

Di seguito il testo della circolare 13 maggio 2019, n. 12.

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Circolare Inail 13 maggio 2019 

Servizi telematici di certificazione e verifica: CIVA

 

Quadro normativo 

  • Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni:
    “Codice dell’amministrazione digitale”.
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2001: “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 5-bis del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”.
  • Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462: “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”.
  • Decreto ministeriale 11 aprile 2011: “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”.
  • Decreto ministeriale 29 febbraio 1988: “Norme di sicurezza per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m3”.
  • Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93: “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione” e successive modificazioni.
  • Decreto ministeriale 23 settembre 2004: “Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m3 e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m3”.
  • Decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329: “Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93”.
  • Decreto ministeriale 23 ottobre 1996, n. 628: “Regolamento recante norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi”.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”.
  • Decreto ministeriale 1° dicembre 1975: “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione”.

Premessa

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 in materia di presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche esclusivamente in via telematica, l’Inail ha implementato la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica resi dall’Istituto alle diverse tipologie di utenti.
L’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 prevede che i datori di lavoro comunichino, entro 30 giorni, all’Unità operativa territoriale Inail (Uot) competente la messa in servizio degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e inviino, altresì, la dichiarazione di conformità dell’impianto rilasciata dall’installatore.
Per quanto concerne le attrezzature di lavoro ricomprese nell’allegato VII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, tra queste, le attrezzature di sollevamento, i datori di lavoro devono comunicarne la messa in servizio alla Uot Inail competente -che provvede all’assegnazione di una matricola- nonché richiedere la prima delle verifiche periodiche secondo le scadenze indicate nel richiamato allegato.
Con riguardo alle attrezzature a pressione e agli “insiemi” di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, il datore di lavoro o l’utilizzatore ha l’obbligo di effettuare la dichiarazione di messa in servizio alla Uot Inail di riferimento. Ai sensi del decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 alcune apparecchiature sono soggette anche alla verifica di messa in servizio.
Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sono definite dal decreto ministeriale 11 aprile 2011, le cui disposizioni si applicano ai seguenti gruppi di attrezzature:

Gruppo SC              Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga;

Gruppo SP              Sollevamento persone;

Gruppo GVR           Gas, Vapore, Riscaldamento.

Il Titolo II del decreto ministeriale 1° dicembre 1975 stabilisce i requisiti di sicurezza che i generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione, con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica, devono soddisfare per la prevenzione degli infortuni.

In particolare l’articolo 18 del citato decreto ministeriale prevede i casi in cui deve essere presentata una denuncia all’Inail per i generatori soggetti alle disposizioni del decreto.

L’articolo 241, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 stabilisce che l’Inail provveda al riconoscimento d’idoneità dei ponti sollevatori per veicoli destinati alle officine che effettuano la revisione dei veicoli. Tale attività prevede la verifica della rispondenza del ponte sollevatore destinato a officine autorizzate per la revisione alle disposizioni di cui al paragrafo h) dell’allegato tecnico al decreto ministeriale 23 ottobre 1996, n. 628.

Rilascio dell’applicativo CIVA

Con la presente circolare si comunica che a decorrere dal 27 maggio 2019, l’Inail mette a disposizione dell’utenza l’applicativo CIVA che consente la gestione informatizzata dei sottoriportati servizi di certificazione e verifica:

  • la denuncia di impianti di messa a terra;
  • la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
  • la messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di
    sollevamento;
  • il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
  • le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
  • la messa in servizio e l’immatricolazione degli ascensori e dei
    montacarichi da cantiere;
  • la messa in servizio e l’immatricolazione di apparecchi a pressione singoli
    e degli insiemi;
  • l’approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;
  • le prime verifiche periodiche.

Ne consegue, pertanto, che dalla suindicata data i servizi di certificazione e verifica sopra richiamati dovranno essere richiesti esclusivamente utilizzando il servizio telematico CIVA.
Gli ulteriori servizi di certificazione e verifica appartenenti al gruppo GVR- per esempio messa in servizio cumulative di attrezzature a pressione, riparazione, taratura valvola- saranno sviluppati in immediato prosieguo e della loro implementazione verrà data notizia con successiva circolare esplicativa. Fino al completamento dei servizi online, le prestazioni relative a questi servizi dovranno essere richieste utilizzando la modulistica presente sul portale con invio tramite posta elettronica certificata (Pec). Potranno essere accettati con altra modalità (posta ordinaria o consegna a mano presso le Strutture dell’Istituto) solo allegati che per la loro particolarità (es. elaborati complessi o elaborati relativi a vecchi impianti) presentino difficoltà a essere digitalizzati; ovviamente l’invio con altra modalità degli allegati e la loro descrizione deve essere contenuta nella comunicazione effettuata via Pec.
Considerato che il nuovo applicativo CIVA consente un’interlocuzione più agevole con l’utenza per la gestione delle diverse fasi delle procedure richieste (per esempio, emissione della matricola, richiesta di documentazione integrativa, assegnazione del tecnico, ecc.), si ritiene opportuno invitare l’utenza a voler verificare la correttezza dell’indirizzo Pec dedicato, e a curarne il costante aggiornamento, in quanto indispensabile per le comunicazioni che l’applicativo invia e riceve al/dal richiedente.

Con questo rilascio si realizza, inoltre, il collegamento dei processi di lavoro concernenti le attività amministrative di certificazione e verifica con le altre procedure Inail, ivi incluso il servizio “pagoPA@Inail”, tramite il quale l'utenza Inail può effettuare i propri pagamenti verso l'Istituto. Il pagamento attraverso il sistema “pagoPA” consente l’abbinamento immediato, analitico e automatico del versamento effettuato al servizio reso.

Con la messa in esercizio di CIVA, pertanto, il pagamento delle prestazioni di certificazione e verifica va effettuato attraverso i diversi canali messi a disposizione da “pagoPA” (es. carta di credito, home banking, PayPal, etc); per il dettaglio è possibile consultare la pagina dell’Inail dedicata al servizio https://pagopa.inail.it/PagamentiPa/Index.do ovvero il sito dell’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa.

Per coloro che, in questa fase di passaggio alle nuove modalità di richiesta del servizio, avessero già effettuato il pagamento con i canali tradizionali (bonifico bancario, bollettino di conto corrente) è possibile inviare una comunicazione - tramite l’apposita funzione presente sull’applicativo- per richiedere di attestare il pagamento effettuato.

Nel sistema CIVA, inoltre, è rinvenibile, per ciascun utente, la lista degli impianti e degli apparecchi a esso associati –con indicazione della relativa matricola– presenti negli archivi dell’Istituto.
È tuttavia possibile che per carenza di dati nella fase di migrazione non sia stato possibile effettuare l’abbinamento tra utente e impianto/apparecchio posseduto. È stata, pertanto, sviluppata una funzione che consente all’utente di richiedere la visualizzazione degli impianti/apparecchi gestiti attraverso l’indicazione della matricola, non presente in prima battuta nella lista delle apparecchiature, consentendone così l’associazione.

È possibile anche per gli utenti comunicare all’Istituto l’acquisizione dell’attrezzatura ovvero la sua cessione o dismissione, attraverso il servizio di voltura per acquisizione/cessione dell’impianto/apparecchio.

Le richieste presentate prima dell’entrata in esercizio dell’applicativo CIVA e ancora in corso di trattazione sono inserite nel nuovo sistema.
Qualora l’utente non dovesse trovare una richiesta presentata potrà utilizzare la funzione di “richiesta di visualizzazione delle pratiche presentate” indicando la matricola dell’impianto/apparecchio oggetto della prestazione, consentendone così l’associazione, ovvero potrà contattare direttamente la Uot Inail alla quale era stata presentata la richiesta.

Istruzioni per la profilazione

Per usufruire dei servizi telematici di certificazione e verifica messi a disposizione dall'Istituto è necessario accedere al portale Inail www.inail.it.

I datori di lavoro della gestione industria, artigianato, servizi, delle pubbliche amministrazioni titolari di Pat, del settore navigazione titolari di pan, già profilati per l’utilizzo dei servizi online (con i profili di legale rappresentante, delegato, intermediario, comandante del settore navigazione), continueranno a utilizzare le credenziali in loro possesso.

È stato creato un nuovo profilo, “consulente per le attrezzature e impianti”, per consentire ai consulenti tecnici di accedere e operare nell’espletamento degli incarichi loro affidati.

Per le Pubbliche amministrazioni non titolari di Pat è previsto l’accesso a CIVA con il profilo di Datore di lavoro di struttura P.A. in Gestione Conto Stato.
Non utilizza questa modalità il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con il quale è in corso lo sviluppo di sistemi di identità federata. Fino al rilascio di tali sistemi le richieste dei servizi in questione potranno essere effettuate dal personale scolastico a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o da un consulente tecnico tramite il canale telematico CIVA. In tale ultimo caso, il consulente per le attrezzature e impianti dovrà accedere ai servizi online di Inail e indicare il plesso scolastico per il quale intende operare.

Per gli utenti non soggetti a assicurazione Inail (i datori di lavoro agricolo, i datori di lavoro privato di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, gli amministratori di condominio, gli installatori e progettisti di impianti di riscaldamento, eventuali soggetti delegati) l’accesso a CIVA è consentito attraverso il profilo di “Utente con credenziali dispositive”, e l’indicazione del codice fiscale/partita Iva del soggetto per il quale si intende operare nonché della qualifica rivestita (rappresentante legale, proprietario, amministratore di condominio, installatore e progettista di impianto di riscaldamento, delegato).

Il profilo di “Utente con credenziali dispositive” è acquisibile tramite il servizio “Richiedi credenziali dispositive” disponibile sul portale www.inail.it, oppure effettuando l’accesso con una delle modalità di seguito riportate:

  • Spid
  • Pin Inps
  • Carta Nazionale dei Servizi (Cns)

In alternativa, può essere presentata richiesta alle Sedi territoriali dell’Inail previa compilazione dell’apposito modulo reperibile nel portale alla sezione

“ATTI E DOCUMENTI” -> “Moduli e modelli”, sottosezione “PRESTAZIONI”, voce “Altri moduli”.
Per ogni opportuna informazione si rinvia alle istruzioni riportate nella sezione “SUPPORTO” -> “Guide manuali operativi”, sottosezione “Servizi online - Istruzioni per l'accesso”.
Dopo aver cliccato su “ACCEDI AI SERVIZI ONLINE”, il sistema chiede di effettuare il login.
Confermati i dati immessi, appare la “My Home” con l’elenco dei servizi online dell’Istituto ai quali l’utente è abilitato ad accedere, suddivisi per argomento, ivi inclusi quelli di “Certificazione e verifica” -> CIVA.

Assistenza agli utenti

Nelle aree “Supporto” e “Recapiti e contatti” del portale www.inail.it è a disposizione dell’utenza il servizio “Inail risponde” per l’assistenza e il supporto nell’utilizzo dei servizi online e per approfondimenti procedurali. Nell’area “Supporto” sono altresì disponibili per la consultazione le faq e il manuale.

Per informazioni su aspetti procedurali è inoltre possibile rivolgersi al Contact center Inail al numero 066001, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18,00, accessibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

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