COLLEGATO AMBIENTALE: PUBBLICATO IL TESTO IN GAZZETTA

Più slancio per la green economy attraverso azioni mirate su green public procurement, certificazioni volontarie e impronta ambientale. Misure anche su rifiuti, bonifiche, acque e gas serra. Entrata in vigore il 2 febbraio

Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2016, n. 13, è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», il cosiddetto "collegato ambientale" alla legge di stabilità 2014.

Per effetto, entrano in vigore dal 2 febbraio 2016 una nutrita serie di misure in materia di:

- valutazione di impatto ambientale e sanitario;

- emissioni di gas a effetto serra e impianti per la produzione di energia;

- gestione dei rifiuti;

- risarcimento del danno ambientale e ripristino ambientale nei SIN;

- difesa del suolo;

- gestione delle risorse idriche;

- impianti radioelettrici;

- scarichi e riutilizzo beni usati;

- inquinamento acustico;

- dragaggio;

- green economy (certificazioni volontarie, green public procurement, impronta ambientale);

- incentivi per prodotti derivanti da materiali post consumo o da recupero scarti;

- rifiuti di imprese agricole.

Al collegato sarà dedicato uno Speciale sul prossimo numero di Ambiente&Sicurezza. Di seguito il testo integrale della legge n. 221/2015, disponibile in pdf alla fine della pagina.

 

 

 

Legge 28 dicembre 2015, n. 221
Disposizioni in materia ambientale per  promuovere  misure  di  green
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

in Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2016, n. 13


Capo I
Disposizioni relative alla protezione della natura e per la strategia dello sviluppo sostenibile

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1
 
Misure  per  la  sensibilizzazione  dei   proprietari   dei   carichi
                   inquinanti trasportati via mare

  1. All'articolo 12, quarto comma, della legge 31 dicembre 1982,  n.
979, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  anche  con
riferimento all'utilizzazione di una nave inadeguata alla qualita'  e
alla  quantita'  del  carico  trasportato.  Ai   predetti   fini   il
proprietario del carico si munisce di idonea polizza  assicurativa  a
copertura integrale dei rischi anche potenziali, rilasciandone  copia
al comandante della nave che e' tenuto ad esibirla tra i documenti di
bordo necessari in occasione dei  controlli  disposti  dall'autorita'
marittima».
                               Art. 2
 
Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
  152, e disposizioni in materia di operazioni in  mare  nel  settore
  degli idrocarburi

  1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, all'ultimo periodo, le parole da:
«del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
mare» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle  seguenti:  «,
rispettivamente, del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  per  lo
svolgimento delle attivita' di vigilanza e controllo della  sicurezza
anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare,  e
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi
compresi gli adempimenti  connessi  alle  valutazioni  ambientali  in
ambito costiero e  marino,  anche  mediante  l'impiego  dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca  ambientale  (ISPRA),  delle
Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi
dello Stato  preposti  alla  vigilanza  ambientale,  e  di  contrasto
dell'inquinamento marino».
                               Art. 3
 
Modifica all'articolo 34 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
  152, concernente la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile

  1. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, le parole: «Entro sei mesi  dalla
data di entrata in vigore del  presente  decreto  il  Governo,»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il Governo,» e dopo la parola: «provvede»
sono inserite le seguenti: «, con cadenza almeno triennale,».
  2. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui  al  comma
1,  l'aggiornamento  della  Strategia  nazionale  per   lo   sviluppo
sostenibile, integrata con un apposito  capitolo  che  considera  gli
aspetti  inerenti  alla  «crescita  blu»  del  contesto  marino,   e'
effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
                               Art. 4
 
                Modifica dell'articolo 37 della legge
                        23 luglio 2009, n. 99

  1. L'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99,  e'  sostituito
dal seguente:
  «Art.  37  (Istituzione  dell'Agenzia  nazionale   per   le   nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA).  -
1. E' istituita, sotto la  vigilanza  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,  l'energia  e
lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
  2. L'ENEA e' un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e
all'innovazione tecnologica,  nonche'  alla  prestazione  di  servizi
avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e  ai  cittadini
nei settori dell'energia, dell'ambiente e  dello  sviluppo  economico
sostenibile.  Assolve  alle  specifiche  funzioni  di   agenzia   per
l'efficienza energetica previste dal decreto  legislativo  30  maggio
2008, n. 115, e ad ogni  altra  funzione  ad  essa  attribuita  dalla
legislazione vigente o delegata dal  Ministero  vigilante,  al  quale
fornisce supporto per gli  ambiti  di  competenza  e  altresi'  nella
partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali,
europei ed internazionali.
  3. L'ENEA  opera  in  piena  autonomia  per  lo  svolgimento  delle
funzioni istituzionali assegnate dal presente articolo e  dagli  atti
indicati  al  comma  7,  nel  limite   delle   risorse   finanziarie,
strumentali  e  di  personale  del  soppresso  Ente  per   le   nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al  decreto  legislativo  3
settembre 2003, n. 257.
  4. Sono organi dell'ENEA:
  a) il presidente;
  b) il consiglio di amministrazione;
  c) il collegio dei revisori dei conti.
  5. Il presidente e' il legale rappresentante dell'ENEA, la dirige e
ne e' responsabile.
  6. Il consiglio di  amministrazione,  formato  da  tre  componenti,
incluso il presidente, e' nominato con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, per quattro anni,  rinnovabili  una
sola volta, ed i componenti sono scelti tra  persone  con  elevata  e
documentata qualificazione  tecnica,  scientifica  o  gestionale  nei
settori di competenza dell'ENEA.
  7. Entro sei mesi dalla  nomina  il  consiglio  di  amministrazione
propone  al  Ministro  dello  sviluppo  economico,  in  coerenza  con
obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', lo schema  di
statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilita'  e
del  personale,  che  sono  adottati  dal  Ministro  dello   sviluppo
economico sentito  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare. Con lo statuto sono altresi'  disciplinate  le
modalita' di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del
collegio dei revisori dei conti, formato da tre  componenti,  di  cui
uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e  uno  dal
Ministro dell'economia e delle finanze.
  8. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma
7 il Ministro dello  sviluppo  economico  esercita  il  controllo  di
legittimita' e di merito sui predetti atti in conformita' ai principi
e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma  4,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  in  quanto  compatibili  con  la
presente legge, sentiti, per le  parti  di  competenza,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione.
  9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare e con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare
entro quarantacinque giorni dalla nomina del presidente dell'ENEA, e'
determinata  la  dotazione  delle  risorse   umane,   finanziarie   e
strumentali necessarie al  funzionamento  dell'ENEA,  attenendosi  al
principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa.
  10. Alle risorse umane dell'ENEA si applica il contratto di  lavoro
dei dipendenti degli enti di ricerca.
  11. Nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della
ricerca, sono individuate, con decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, su proposta dell'ENEA, le risorse umane  e
strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attivita'.
  12. A decorrere dalla scadenza del termine  di  approvazione  degli
atti previsti al comma  7,  e'  abrogato  il  decreto  legislativo  3
settembre 2003, n. 257.
  13. All'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
si provvede  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica».
                               Art. 5

        Disposizioni per incentivare la mobilita' sostenibile

  1. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi  dell'articolo  19,
comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,  la  quota  di
risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare e' destinata prioritariamente, nel limite di 35
milioni di euro, al programma  sperimentale  nazionale  di  mobilita'
sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui al comma 2 del presente
articolo, per il finanziamento di progetti, predisposti da uno o piu'
enti locali e riferiti  a  un  ambito  territoriale  con  popolazione
superiore a 100.000 abitanti, diretti  a  incentivare  iniziative  di
mobilita'   sostenibile,   incluse   iniziative   di   piedibus,   di
car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e  di  bike-sharing,  la
realizzazione  di  percorsi  protetti  per  gli  spostamenti,   anche
collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta,  di
laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di
educazione  e  sicurezza  stradale,  di   riduzione   del   traffico,
dell'inquinamento e della  sosta  degli  autoveicoli  in  prossimita'
degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro, anche  al  fine  di
contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria. Tali  programmi
possono  comprendere  la  cessione  a  titolo  gratuito   di   «buoni
mobilita'» ai lavoratori che usano mezzi  di  trasporto  sostenibili.
Nel  sito  web  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio  e  del  mare  e'  predisposta  una   sezione   denominata
«Mobilita' sostenibile», nella quale  sono  inseriti  e  tracciati  i
finanziamenti erogati per il programma di mobilita'  sostenibile,  ai
fini della trasparenza e della maggiore fruibilita' dei progetti.
  2. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentito, per i profili di  competenza,  il
Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono  definiti  il
programma sperimentale nazionale di mobilita' sostenibile casa-scuola
e casa-lavoro nonche' le modalita' e i criteri per  la  presentazione
dei progetti di  cui  al  comma  1  mediante  procedure  di  evidenza
pubblica. Entro sessanta giorni dalla presentazione dei progetti, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, sentito, per i profili di  competenza,  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla  ripartizione  delle
risorse e all'individuazione degli enti beneficiari. Gli  schemi  dei
decreti di cui al primo e al secondo periodo, da predisporre  sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28  agosto  1997,  n.  281,  sono  trasmessi  alle  Camere,  ai  fini
dell'acquisizione   del   parere   delle   Commissioni   parlamentari
competenti per materia. I  pareri  di  cui  al  presente  comma  sono
espressi entro trenta giorni dall'assegnazione,  decorsi  i  quali  i
decreti sono comunque adottati.
  3. Al fine di incentivare la mobilita'  sostenibile  tra  i  centri
abitati dislocati lungo l'asse ferroviario Bologna-Verona, promuovere
i trasferimenti casa-lavoro nonche' favorire il  ciclo-turismo  verso
le citta' d'arte della Pianura padana attraverso il completamento del
corridoio   europeo   EUROVELO   7,   e'   assegnato   alla   regione
Emilia-Romagna, promotrice a tal  fine  di  un  apposito  accordo  di
programma con gli enti interessati,  un  contributo  pari  a  euro  5
milioni per l'anno 2016 per il recupero e la riqualificazione ad  uso
ciclo-pedonale del vecchio tracciato  ferroviario  dismesso,  la  cui
area di sedime  e'  gia'  nella  disponibilita'  dei  suddetti  enti.
All'onere derivante dal  presente  comma  si  provvede,  quanto  a  4
milioni    di     euro,     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto  ad  1
milione di euro,  mediante  corrispondente  riduzione  delle  risorse
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  29,  comma  1,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  iscritte  nel
capitolo 3070 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.
  4. All'articolo 2, terzo comma, del testo unico di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno  1965,  n.  1124,  dopo  il
terzo periodo e' inserito il seguente: «L'uso  del  velocipede,  come
definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285,  e  successive  modificazioni,  deve,  per  i  positivi
riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato».
  5. All'articolo 210, quinto  comma,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo
il terzo periodo e' inserito il seguente: «L'uso del velocipede, come
definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285,  e  successive  modificazioni,  deve,  per  i  positivi
riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato».
  6. Al fine di assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento
atmosferico  ed  acustico,  la  riduzione  dei  consumi   energetici,
l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione
stradale, la riduzione al minimo dell'uso individuale dell'automobile
privata e il contenimento del traffico, nel rispetto della  normativa
vigente e fatte salve l'autonomia didattica e la liberta'  di  scelta
dei docenti, il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentiti per i profili di competenza i  Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e  del  mare,  specifiche  linee  guida  per  favorire
l'istituzione in tutti gli  istituti  scolastici  di  ogni  ordine  e
grado,   nell'ambito   della   loro   autonomia   amministrativa   ed
organizzativa, della figura del mobility manager  scolastico,  scelto
su base  volontaria  e  senza  riduzione  del  carico  didattico,  in
coerenza con  il  piano  dell'offerta  formativa,  con  l'ordinamento
scolastico e tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente. Il
mobility manager scolastico ha il compito di organizzare e coordinare
gli spostamenti casa-scuola-casa del  personale  scolastico  e  degli
alunni; mantenere i collegamenti  con  le  strutture  comunali  e  le
aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri  istituti  scolastici
presenti nel medesimo comune; verificare soluzioni, con  il  supporto
delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su  gomma
e su ferro, per il miglioramento dei servizi e  l'integrazione  degli
stessi;  garantire  l'intermodalita'   e   l'interscambio;   favorire
l'utilizzo della bicicletta e  di  servizi  di  noleggio  di  veicoli
elettrici  o  a  basso  impatto  ambientale;  segnalare   all'ufficio
scolastico regionale  eventuali  problemi  legati  al  trasporto  dei
disabili. Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                               Art. 6
 
           Disposizioni in materia di aree marine protette

  1. Per la piu'  rapida  istituzione  delle  aree  marine  protette,
l'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  32  della  legge  31
dicembre 1982, n. 979, e' incrementata di  800.000  euro  per  l'anno
2015. Per il potenziamento della gestione e del  funzionamento  delle
aree marine protette istituite,  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 8, comma 10, della  legge  23  marzo  2001,  n.  93,  e'
incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  800.000  euro  per  l'anno
2015 e a 1 milione di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennnale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero.
  3. Al fine di valorizzare la peculiare  specificita'  naturalistica
di straordinari ecosistemi marini sommersi, all'articolo 36, comma 1,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la  lettera  ee-sexies)  e'
aggiunta la seguente:
  «ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura  nel
Canale  di  Sicilia,  limitatamente  alle  parti   rientranti   nella
giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente».
                               Art. 7
 
Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle
  aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992

  1. E' vietata l'immissione di  cinghiali  su  tutto  il  territorio
nazionale, ad eccezione delle aziende  faunistico-venatorie  e  delle
aziende  agri-turistico-venatorie   adeguatamente   recintate.   Alla
violazione  di  tale  divieto  si  applica   la   sanzione   prevista
dall'articolo 30, comma 1, lettera l), della legge 11 febbraio  1992,
n. 157.
  2. E' vietato il  foraggiamento  di  cinghiali,  ad  esclusione  di
quello finalizzato alle attivita' di controllo.  Alla  violazione  di
tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30,  comma
1, lettera l), della citata legge n. 157 del 1992.
  3. Fermi restando i divieti di cui ai commi 1 e 2, entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   adeguano   i   piani
faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della  legge  11  febbraio
1992, n. 157, provvedendo  alla  individuazione,  nel  territorio  di
propria  competenza,  delle  aree  nelle  quali,  in  relazione  alla
presenza o alla contiguita' con aree naturali  protette  o  con  zone
caratterizzate   dalla   localizzazione   di   produzioni    agricole
particolarmente vulnerabili, e' fatto divieto di allevare e immettere
la specie cinghiale (Sus scrofa).
  4. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio  1992,  n.  157,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo
9 della direttiva 2009/147/CE, le regioni, in sede di rilascio  delle
autorizzazioni per il prelievo dello  storno  (Sturnus  vulgaris)  ai
sensi del presente  articolo,  con  riferimento  alla  individuazione
delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo,  consentono
l'esercizio dell'attivita' di prelievo qualora esso sia praticato  in
prossimita'  di  nuclei  vegetazionali  produttivi   sparsi   e   sia
finalizzato  alla  tutela  della  specificita'   delle   coltivazioni
regionali».
  5. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. Le norme della presente legge non si applicano alle  talpe,  ai
ratti, ai topi propriamente detti, alle  nutrie,  alle  arvicole.  In
ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo
precedente, con esclusione delle specie individuate dal  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  19
gennaio 2015,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  31  del  7
febbraio 2015, la gestione e' finalizzata all'eradicazione o comunque
al  controllo  delle  popolazioni;  gli  interventi  di  controllo  o
eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19»;
  b) all'articolo 2, il comma 2-bis e' abrogato;
  c) all'articolo 5, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis.  L'autorizzazione  rilasciata  ai   sensi   del   comma   3
costituisce titolo abilitativo e condizione per la  sistemazione  del
sito e  l'istallazione  degli  appostamenti  strettamente  funzionali
all'attivita',   che    possono    permanere    fino    a    scadenza
dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma
delle leggi vigenti,  non  comportino  alterazione  permanente  dello
stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in  legno
o con altri materiali  leggeri  o  tradizionali  della  zona,  o  con
strutture  in  ferro  anche  tubolari,  o  in  prefabbricato   quando
interrati o immersi, siano privi  di  opere  di  fondazione  e  siano
facilmente    ed    immediatamente    rimuovibili    alla    scadenza
dell'autorizzazione.
  3-ter. Le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
definiscono con proprie norme le caratteristiche  degli  appostamenti
nel rispetto del comma 3-bis».
Capo II
Disposizioni relative alle procedure di Valutazione di impatto ambientale e sanitario
                               Art. 8
 
Norme  di  semplificazione  in  materia  di  valutazioni  di  impatto
  ambientale incidenti su attivita' di scarico a mare di acque  e  di
  materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione

  1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26,  comma  4,  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, al medesimo decreto legislativo n. 152 del  2006  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 104, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
  «8-bis. Per gli interventi assoggettati a  valutazione  di  impatto
ambientale, nazionale o regionale, le  autorizzazioni  ambientali  di
cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di  progetto  esecutivo  e
rilasciate dalla stessa autorita' competente per il provvedimento che
conclude motivatamente il  procedimento  di  valutazione  di  impatto
ambientale»;
    b) all'articolo 109:
  1) il secondo periodo del comma 5 e' soppresso;
  2) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
  «5-bis. Per gli interventi assoggettati a  valutazione  di  impatto
ambientale, nazionale o regionale, le  autorizzazioni  ambientali  di
cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa  autorita'
competente  per  il  provvedimento  che  conclude  motivatamente   il
procedimento di  valutazione  di  impatto  ambientale.  Nel  caso  di
condotte o cavi facenti parte della rete  nazionale  di  trasmissione
dell'energia elettrica o di connessione con reti energetiche di altri
Stati,  non   soggetti   a   valutazione   di   impatto   ambientale,
l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare,  sentite  le  regioni  interessate,
nell'ambito del procedimento unico  di  autorizzazione  delle  stesse
reti».
  2. Al punto 4-bis) dell'allegato II alla parte seconda del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le  parole:  «ed  elettrodotti  in
cavo interrato in corrente  alternata,  con  tracciato  di  lunghezza
superiore a 40 chilometri, facenti  parte  della  rete  elettrica  di
trasmissione nazionale»  sono  soppresse.  La  disciplina  risultante
dall'applicazione della disposizione di  cui  al  presente  comma  si
applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge.
                               Art. 9
 
Valutazione di  impatto  sanitario  per  i  progetti  riguardanti  le
  centrali termiche e  altri  impianti  di  combustione  con  potenza
  termica superiore a  300  MW,  nonche'  impianti  di  raffinazione,
  gassificazione e liquefazione

  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  «5-bis. Nei provvedimenti concernenti i progetti di cui al punto 1)
dell'allegato II alla presente parte  e  i  progetti  riguardanti  le
centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica
superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato  II,  e'
prevista  la  predisposizione  da  parte  del   proponente   di   una
valutazione di impatto sanitario (VIS),  in  conformita'  alle  linee
guida predisposte dall'Istituto superiore  di  sanita',  da  svolgere
nell'ambito del procedimento di VIA. Per le attivita' di controllo  e
di monitoraggio relative alla valutazione di cui  al  presente  comma
l'autorita' competente si avvale dell'Istituto superiore di  sanita',
che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica».
  2. Le disposizioni del comma 5-bis  dell'articolo  26  del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  introdotto  dal  comma  1  del
presente articolo, si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data
di entrata in vigore della presente legge.
Capo III
Disposizioni in materia di emissioni di gas a effetto serra e di impianti per la produzione di energia

                               Art. 10
 
        Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30

  1. Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 19, comma 6, dopo la lettera i)  e'  aggiunta  la
seguente:
  «i-bis) compensare i costi come definiti  dal  paragrafo  26  delle
linee guida di  cui  alla  comunicazione  della  Commissione  europea
(C(2012) 3230 final), con  priorita'  di  assegnazione  alle  imprese
accreditate della certificazione ISO 50001»;
    b) all'articolo 41, comma 2, dopo le  parole:  «all'articolo  23,
comma 1,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 28, comma 1,».
                               Art. 11
 
Disposizioni in materia  di  dati  ambientali  raccolti  da  soggetti
                    pubblici e da imprese private

  1. In coerenza con i contenuti dell'Agenda  digitale  italiana,  di
cui  all'articolo  47  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  e
successive modificazioni, i dati  ambientali  raccolti  ed  elaborati
dagli enti e dalle agenzie pubblici  e  dalle  imprese  private  sono
rilasciati agli enti locali, su loro richiesta, in formato aperto per
il loro riuso finalizzato a iniziative per l'impiego efficiente delle
risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della  green
economy.
                               Art. 12
 
       Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115

  1. Al decreto legislativo 30 maggio  2008,  n.  115,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 2, comma 1, lettera t), le parole: «,  con  potenza
nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente  installata  sullo
stesso sito,» sono soppresse;
  b)  all'articolo  10,  comma  2,  lettera  b),  le  parole:  «nella
titolarita' del medesimo soggetto giuridico»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nella titolarita' di societa'  riconducibili  al  medesimo
gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile»;
  c) all'articolo 10, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis. Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo
ORC  (Organic  Rankine  Cycle)  alimentati  dal  recupero  di  calore
prodotto dai cicli industriali e da processi di combustione  spettano
i titoli  di  efficienza  energetica  di  cui  ai  decreti  attuativi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.
79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto  legislativo  23  maggio
2000, n. 164, alle  condizioni,  con  le  modalita'  e  nella  misura
definite in una specifica scheda adottata dal Ministro dello sviluppo
economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente disposizione».
                               Art. 13
 
              Sottoprodotti utilizzabili negli impianti
                         a biomasse e biogas

  1. Fermo  restando  il  rispetto  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  al  fine  di  ridurre  l'impatto
ambientale  dell'economia  italiana  in  termini  di  produzione   di
anidride  carbonica  e  di  realizzare  processi  di  produzione   in
un'ottica   di   implementazione   di   un'economia   circolare,    i
sottoprodotti   della   trasformazione   degli    zuccheri    tramite
fermentazione, nonche'  i  sottoprodotti  della  produzione  e  della
trasformazione  degli  zuccheri  da  biomasse  non  alimentari,  e  i
sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli  vegetali  sono
inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti  a
biomasse  e  biogas   ai   fini   dell'accesso   ai   meccanismi   di
incentivazione della produzione di energia elettrica  da  impianti  a
fonti rinnovabili, di cui alla Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  6  luglio   2012,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 159 del 10 luglio 2012.
  2. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione  da  parte  dei
gestori degli impianti esistenti della volonta' di impiego anche  dei
sottoprodotti di  cui  al  comma  1,  la  regione  competente  adegua
l'autorizzazione  unica  ai  sensi  dell'articolo  12   del   decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni,  ed
il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa adegua  la  qualifica  di
impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) in essere.
                               Art. 14
 
Attraversamento di beni  demaniali  da  parte  di  opere  della  rete
                 elettrica di trasmissione nazionale

  1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.  239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,  n.  290,
dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
  «4-bis.1. I soggetti titolari ovvero  gestori  di  beni  demaniali,
aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali,  miniere
e  foreste  demaniali,   strade   pubbliche,   aeroporti,   ferrovie,
funicolari,   teleferiche   e    impianti    similari,    linee    di
telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche e  gasdotti,
che siano interessati dal passaggio di opere della rete elettrica  di
trasmissione nazionale, sono  tenuti  ad  indicare  le  modalita'  di
attraversamento degli impianti autorizzati. A tal  fine  il  soggetto
richiedente l'autorizzazione alla costruzione delle opere della  rete
di   trasmissione   nazionale,   successivamente   al   decreto    di
autorizzazione, propone le modalita' di attraversamento  ai  soggetti
sopra indicati,  che  assumono  le  proprie  determinazioni  entro  i
successivi sessanta giorni.  Decorso  tale  termine,  in  assenza  di
diversa  determinazione,   le   modalita'   proposte   dal   soggetto
richiedente  si  intendono  assentite  definitivamente.  Alle   linee
elettriche  e  agli  impianti  facenti  parte  della  rete  elettrica
nazionale, anche in materia di distanze, si applicano  esclusivamente
le disposizioni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici
21 marzo 1988, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, recante approvazione  delle  norme
tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee
aeree esterne, e successive modificazioni».
  2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  presente
legge.
                               Art. 15
 
              Disposizione di interpretazione autentica

  1. La disposizione di cui all'articolo 25,  comma  1,  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per gli impianti di cui all'articolo
3, comma 4-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  si  interpreta
nel senso che, ai fini della verifica circa il possesso del requisito
temporale ivi indicato, ovvero l'entrata in  esercizio  entro  il  31
dicembre  2012,  non  soltanto  deve  essere  avvenuta  l'entrata  in
esercizio commerciale dell'energia elettrica ma  anche  l'entrata  in
esercizio commerciale  dell'energia  termica.  A  tal  fine,  per  la
transizione  dal  vecchio  al  nuovo  meccanismo  di   incentivazione
ricadente nella tipologia di cui all'articolo 24,  comma  5,  lettera
c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in modo da garantire
la redditivita' degli investimenti effettuati, il conseguente residuo
periodo di diritto si calcola sottraendo ai quindici anni  di  durata
degli incentivi il tempo gia' trascorso  dalla  data  di  entrata  in
esercizio commerciale dell'energia sia elettrica che termica.
Capo IV
Disposizioni relative al Green public procurement

                               Art. 16
 
      Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi

  1. All'articolo 75, comma 7,  del  codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nei contratti
relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo  della  garanzia  e
del suo  eventuale  rinnovo  e'  ridotto  del  30  per  cento,  anche
cumulabile con  la  riduzione  di  cui  al  primo  periodo,  per  gli
operatori  economici  in  possesso  di   registrazione   al   sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi  del  regolamento
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  25
novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori  in  possesso  di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.  Nei
contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia  e
del suo  eventuale  rinnovo  e'  ridotto  del  20  per  cento,  anche
cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo  e  secondo,  per
gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni  o  servizi
che costituiscano almeno il 50  per  cento  del  valore  dei  beni  e
servizi  oggetto  del  contratto  stesso,  del  marchio  di  qualita'
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del  regolamento
(CE) n. 66/2010 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  25
novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o  forniture,
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e'  ridotto  del
15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario
di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI  EN  ISO  14064-1  o
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai  sensi  della
norma UNI ISO/TS 14067»;
    b) al secondo periodo, le parole: «Per fruire di tale  beneficio»
sono sostituite dalle seguenti: «Per fruire dei benefici  di  cui  al
presente comma» e le parole: «del requisito»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei relativi requisiti».
  2. All'articolo 83 del codice di  cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
      1) dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
  «e-bis) il possesso di un marchio di qualita' ecologica dell'Unione
europea (Ecolabel UE) in relazione ai  beni  o  servizi  oggetto  del
contratto, in misura pari o superiore al  30  per  cento  del  valore
delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso»;
      2) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«, avuto anche  riguardo  ai  consumi  di  energia  e  delle  risorse
naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi  complessivi,  inclusi
quelli  esterni  e  di  mitigazione  degli  impatti  dei  cambiamenti
climatici, riferiti all'intero  ciclo  di  vita  dell'opera,  bene  o
servizio, con l'obiettivo strategico di un uso piu' efficiente  delle
risorse  e  di  un'economia  circolare  che   promuova   ambiente   e
occupazione»;
      3) dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
  «f-bis) la compensazione delle emissioni di gas  ad  effetto  serra
associate alle attivita'  dell'azienda  calcolate  secondo  i  metodi
stabiliti  in  base  alla  raccomandazione   n.   2013/179/UE   della
Commissione, del 9  aprile  2013,  relativa  all'uso  di  metodologie
comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel  corso
del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni»;
    b) al comma 2 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Il
bando, nel caso di previsione del criterio di valutazione di  cui  al
comma 1, lettera f), indica i dati che devono  essere  forniti  dagli
offerenti e il metodo che l'amministrazione  aggiudicatrice  utilizza
per  valutare  i  costi  del  ciclo  di  vita,  inclusa  la  fase  di
smaltimento e di recupero, sulla base di  tali  dati.  Il  metodo  di
valutazione di tali costi rispetta le seguenti condizioni:
  a)  si  basa  su  criteri   oggettivamente   verificabili   e   non
discriminatori;
  b) e' accessibile a tutti i concorrenti;
  c) si basa su dati  che  possono  essere  forniti  dagli  operatori
economici con un ragionevole sforzo».
                               Art. 17
 
Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS  ed  Ecolabel
                                 UE

  1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni  e  finanziamenti
in  materia  ambientale,   nella   formulazione   delle   graduatorie
costituiscono elemento di preferenza il possesso di registrazione  al
sistema comunitario di ecogestione  e  audit  (EMAS),  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009,  da  parte  delle  organizzazioni  pubbliche  e
private interessate; il possesso di certificazione UNI EN  ISO  14001
emessa da un organismo di certificazione  accreditato  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 9 luglio 2008; il possesso per un proprio prodotto o servizio del
marchio di qualita' ecologica dell'Unione europea  (Ecolabel  UE)  ai
sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25 novembre 2009; il possesso della certificazione ISO
50001, relativa ad un sistema  di  gestione  razionale  dell'energia,
emessa da un organismo di certificazione  accreditato  ai  sensi  del
citato regolamento (CE) n. 765/2008.
                               Art. 18
 
Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici  per
  le forniture e negli affidamenti di servizi

  1. Dopo l'articolo 68 del codice dei contratti pubblici relativi  a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, e' inserito il seguente:
  «Art. 68-bis  (Applicazione  di  criteri  ambientali  minimi  negli
appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi).  -
1. Nell'ambito delle categorie per le quali il Piano d'azione per  la
sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica
amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 11  aprile  2008,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  107  dell'8  maggio  2008,  predisposto   in
attuazione dei commi 1126 e  1127  dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296,  prevede  l'adozione  dei  criteri  ambientali
minimi di cui all'articolo 2 del citato decreto 11  aprile  2008,  e'
fatto obbligo, per  le  pubbliche  amministrazioni,  ivi  incluse  le
centrali di committenza, di contribuire al conseguimento dei relativi
obiettivi ambientali, coerenti con gli obiettivi di riduzione dei gas
che alterano il clima e relativi  all'uso  efficiente  delle  risorse
indicati nella comunicazione della Commissione  europea  "Tabella  di
marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego  delle  risorse"  [COM
(2011)   571    definitivo],    attraverso    l'inserimento,    nella
documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e
delle clausole  contrattuali  contenute  nei  sottoindicati  decreti,
relativi alle seguenti categorie di forniture e affidamenti:
  a)  acquisto  di  lampade  a  scarica  ad   alta   intensita',   di
alimentatori  elettronici  e  di  moduli  a  LED  per   illuminazione
pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione  per  illuminazione
pubblica e affidamento del servizio di progettazione di  impianti  di
illuminazione pubblica: decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 23  dicembre  2013,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 8 alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  18  del  23
gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
  b)  attrezzature  elettriche  ed  elettroniche   d'ufficio,   quali
personal   computer,   stampanti,    apparecchi    multifunzione    e
fotocopiatrici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 13 dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
  c) servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e
forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento  di  edifici:
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 7 marzo 2012, pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  57
alla Gazzetta Ufficiale  n.  74  del  28  marzo  2012,  e  successivi
aggiornamenti.
  2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica  per  almeno  il  50  per
cento del valore delle gare d'appalto sia sopra che sotto  la  soglia
di  rilievo  comunitario  previste  per  le  seguenti  categorie   di
forniture  e  affidamenti  oggetto  dei   decreti   recanti   criteri
ambientali minimi sottoindicati:
  a)  affidamento  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani:
allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare 13 febbraio  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti;
  b) forniture di cartucce toner e cartucce a  getto  di  inchiostro,
affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di  cartucce
toner e a getto di inchiostro: allegato 2  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  13  febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, e
successivi aggiornamenti;
  c) affidamento del servizio di gestione  del  verde  pubblico,  per
acquisto  di  ammendanti,  di  piante  ornamentali,  di  impianti  di
irrigazione: decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare 13 dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;
  d)  carta  per  copia  e  carta  grafica:  decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  102  del  3  maggio  2013,  e
successivi aggiornamenti;
  e) ristorazione collettiva e  derrate  alimentari:  allegato  1  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  220
del 21 settembre 2011, e successivi aggiornamenti;
  f) affidamento del servizio  di  pulizia  e  per  la  fornitura  di
prodotti per l'igiene: decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 24  maggio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  142  del  20  giugno  2012,   e   successivi
aggiornamenti;
  g)  prodotti  tessili:  allegato  1   al   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  22  febbraio
2011, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  74  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti;
  h)  arredi  per  ufficio:  allegato  2  al  decreto  del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  22  febbraio
2011, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  74  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti.
  3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare, con proprio decreto, prevede un  incremento  progressivo  della
percentuale di cui al comma 2, relativamente ai prodotti e servizi di
cui all'allegato 1 al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 25  luglio  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, nell'arco di  cinque
anni,  e  aggiorna  l'allegato  medesimo,  con  la  possibilita'   di
prevedere   ulteriori    forme    di    certificazione    ambientale,
opportunamente regolamentate.
  4. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle  forniture
di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto  di  ulteriori
decreti ministeriali di  adozione  dei  relativi  criteri  ambientali
minimi.
  5. Ciascun soggetto obbligato all'attuazione delle disposizioni  di
cui al presente articolo e' tenuto  a  pubblicare  nel  proprio  sito
internet istituzionale i bandi e i documenti di gara con le  relative
clausole contrattuali recanti i relativi criteri  ambientali  minimi,
nonche' l'indicazione dei soggetti  aggiudicatari  dell'appalto  e  i
relativi capitolati contenenti il recepimento  dei  suddetti  criteri
ambientali minimi».
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attivita'  ivi  previste
sono  svolte  nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e
strumentali gia' previste a legislazione vigente.
                               Art. 19
 
              Applicazione di criteri ambientali minimi
                       negli appalti pubblici

  1. All'articolo 7, comma  4,  del  codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e'  aggiunta,  in
fine, la seguente lettera:
  «l-bis) provvede a monitorare l'applicazione dei criteri ambientali
minimi  di  cui  ai  decreti  attuativi  del  decreto  del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  11  aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio  2008,
e successive  modificazioni,  e  il  raggiungimento  degli  obiettivi
prefissati dal Piano d'azione per la  sostenibilita'  ambientale  dei
consumi  nel  settore  della  pubblica  amministrazione,  di  cui  al
medesimo decreto, e successive modificazioni».
  2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. All'articolo 64, comma 4-bis, del codice dei contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive  modificazioni,  dopo  il  primo
periodo e' inserito il seguente: «I bandi-tipo contengono indicazioni
per l'integrazione nel bando dei criteri ambientali minimi di cui  ai
decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale
dei consumi nel settore della pubblica amministrazione,  adottati  ai
sensi del decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  11  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, e successive modificazioni».
  4. All'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) dopo la parola:  «opera»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  del
servizio»;
  b) sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  anche  con
riferimento alle specifiche tecniche premianti previste  dai  criteri
ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del Piano d'azione  per
la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore  della  pubblica
amministrazione,  adottati  ai  sensi  del   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  11  aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio  2008,
e successive modificazioni».
                               Art. 20
 
            Consumo energetico delle lanterne semaforiche

  1. All'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,
dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
  «8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione,   nelle   lanterne   semaforiche,   le    lampade    ad
incandescenza, quando  necessitino  di  sostituzione,  devono  essere
sostituite con lampade a basso consumo energetico,  ivi  comprese  le
lampade realizzate con tecnologia a LED.  Le  lampade  da  utilizzare
nelle lanterne  semaforiche  devono  avere  marcatura  CE  e  attacco
normalizzato  E27  e  assicurare  l'accensione  istantanea.  La  loro
sostituzione deve essere eseguita  utilizzando  la  struttura  ottica
della lanterna semaforica gia' esistente, ove cio'  sia  tecnicamente
possibile senza  apportarvi  modifiche.  Le  lampade  realizzate  con
tecnologia a LED, in caso di rottura anche  di  un  solo  componente,
devono spegnersi automaticamente in modo da  garantire  l'uniformita'
del segnale luminoso durante il loro funzionamento».
                               Art. 21
 
Schema nazionale volontario per la  valutazione  e  la  comunicazione
                      dell'impronta ambientale

  1. Al fine di promuovere la competitivita' del  sistema  produttivo
italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad  elevata
qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali, e'
istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  lo
schema nazionale volontario per la  valutazione  e  la  comunicazione
dell'impronta ambientale dei  prodotti,  denominato  «Made  Green  in
Italy». Tale schema  adotta  la  metodologia  per  la  determinazione
dell'impronta ambientale dei  prodotti  (PEF),  come  definita  nella
raccomandazione 2013/179/UE della Commissione,  del  9  aprile  2013.
Entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con regolamento del Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare  sono  stabilite  le  modalita'  di
funzionamento dello schema.
  2. Nella definizione delle azioni di cui al comma 1 si tiene  conto
delle indicazioni contenute  nella  comunicazione  della  Commissione
europea «Tabella di marcia verso  un'Europa  efficiente  nell'impiego
delle risorse» (COM(2011) 571 definitivo), e in particolare di quelle
concernenti  la  strategia  in  materia  di  consumo   e   produzione
sostenibili.
  3. Lo schema nazionale volontario ed il relativo regolamento di cui
al comma 1 sono finalizzati a:
  a) promuovere, con  la  collaborazione  dei  soggetti  interessati,
l'adozione di tecnologie e disciplinari di produzione innovativi,  in
grado di garantire il miglioramento delle prestazioni dei prodotti e,
in particolare, la riduzione degli impatti ambientali che i  prodotti
hanno durante  il  loro  ciclo  di  vita,  anche  in  relazione  alle
prestazioni ambientali previste dai criteri ambientali minimi di  cui
all'articolo 68-bis del codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, introdotto dall'articolo 18 della presente legge;
  b) rafforzare l'immagine, il richiamo e l'impatto comunicativo  che
distingue le produzioni italiane, associandovi  aspetti  di  qualita'
ambientale,  anche  nel  rispetto  di  requisiti  di   sostenibilita'
sociale;
  c) rafforzare la qualificazione ambientale dei  prodotti  agricoli,
attraverso l'attenzione prioritaria alla definizione di parametri  di
produzione sostenibili dal punto di vista ambientale e della qualita'
del paesaggio;
  d) garantire l'informazione,  in  tutto  il  territorio  nazionale,
riguardo alle esperienze positive sviluppate in progetti  precedenti,
e in particolare nel progetto relativo allo schema di  qualificazione
ambientale  dei  prodotti  che  caratterizzano  i  cluster   (sistemi
produttivi locali, distretti industriali e filiere) sviluppato con il
protocollo d'intesa firmato  il  14  luglio  2011  tra  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il  Ministero
dello  sviluppo  economico   e   le   regioni   Lombardia,   Liguria,
Emilia-Romagna, Friuli  Venezia  Giulia,  Toscana,  Lazio,  Sardegna,
Marche e Molise.
  4. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e  con  il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare
entro un anno dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
e' emanato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  il
Piano  d'azione  nazionale  in  materia  di  consumo   e   produzione
sostenibili, che integra  le  azioni  previste  al  comma  1,  avendo
riguardo agli interventi e alle azioni nei settori del consumo, della
grande distribuzione e del turismo.
  5. La disposizione di cui al comma 3 trova applicazione prioritaria
nella programmazione dei fondi europei 2014-2020.
                               Art. 22
 
Modifica all'articolo 9 del nuovo  testo  della  legge  generale  sui
  libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499,  in
  materia di diritti edificatori

  1. All'articolo 9 del nuovo testo della legge  generale  sui  libri
fondiari, allegato  al  regio  decreto  28  marzo  1929,  n.  499,  e
successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  «le  servitu',»   sono
inserite le seguenti: «i  diritti  edificatori  di  cui  all'articolo
2643, numero 2-bis), del codice civile,».
Capo V
Disposizioni incentivanti per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi
 
                               Art. 23
 
Accordi  di  programma  e  incentivi  per  l'acquisto  dei   prodotti
  derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli  scarti  e
  dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi

  1. Dopo l'articolo 206-bis del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, sono inseriti i seguenti:
  «Art. 206-ter (Accordi e contratti  di  programma  per  incentivare
l'acquisto di prodotti derivanti da  materiali  post  consumo  o  dal
recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal  disassemblaggio
dei prodotti complessi). - 1. Al fine di incentivare il  risparmio  e
il riciclo  di  materiali  attraverso  il  sostegno  all'acquisto  di
prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo o dal recupero
degli scarti e  dei  materiali  rivenienti  dal  disassemblaggio  dei
prodotti complessi, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, puo' stipulare appositi accordi e contratti di programma:
  a) con le imprese che producono beni derivanti  da  materiali  post
consumo riciclati  o  dal  recupero  degli  scarti  e  dei  materiali
rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con  priorita'
per i beni provenienti dai rifiuti;
  b) con enti pubblici;
  c) con soggetti pubblici o privati;
  d) con le associazioni di categoria, ivi comprese  le  associazioni
di aziende che si occupano di riuso,  preparazione  al  riutilizzo  e
riciclaggio;
  e) con associazioni senza fini  di  lucro,  di  promozione  sociale
nonche' con imprese artigiane e imprese individuali;
  f) con i soggetti incaricati  di  svolgere  le  attivita'  connesse
all'applicazione  del  principio  di   responsabilita'   estesa   del
produttore.
  2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma  1  hanno
ad oggetto:
  a) l'erogazione di incentivi in favore di attivita' imprenditoriali
di produzione di beni derivanti da materiali post consumo riciclati o
dal  recupero  degli  scarti   e   dei   materiali   rivenienti   dal
disassemblaggio dei prodotti complessi,  con  priorita'  per  i  beni
provenienti  dai  rifiuti  per  i  quali  devono  essere   perseguiti
obiettivi di raccolta e riciclo nel rispetto del presente  decreto  e
della normativa dell'Unione europea, e l'erogazione di  incentivi  in
favore di attivita' imprenditoriali di produzione e  di  preparazione
dei materiali post consumo o derivanti dal recupero  degli  scarti  e
dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei  prodotti  complessi
per il loro riutilizzo e di attivita' imprenditoriali di produzione e
di  commercializzazione  di  prodotti  e   componenti   di   prodotti
reimpiegati  per  la  stessa  finalita'  per  la  quale  erano  stati
concepiti;
  b) l'erogazione di incentivi in favore di attivita' imprenditoriali
di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE  e  definiti
secondo le norme UNI EN 13242:2013 e UNI EN  12620:2013,  nonche'  di
prodotti  derivanti  da  rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche e da  pneumatici  fuori  uso  ovvero  realizzati  con  i
materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti  a
fine vita, cosi' come definiti dalla  norma  UNI  10667-13:2013,  dal
post consumo o dal recupero degli scarti di produzione;
  c) l'erogazione di incentivi in favore dei soggetti economici e dei
soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai materiali  di
cui alle lettere a) e b).
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con  decreto
le  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione   vigente   da
destinare,  sulla  base  di  apposite  disposizioni  legislative   di
finanziamento, agli accordi e ai contratti di  programma  di  cui  ai
commi 1 e 2 e fissa le modalita' di stipulazione dei medesimi accordi
e contratti  secondo  criteri  che  privilegino  prioritariamente  le
attivita' per il riutilizzo,  la  produzione  o  l'acquisto  di  beni
riciclati utilizzati per la stessa  finalita'  originaria  e  sistemi
produttivi  con  il  minor  impatto  ambientale  rispetto  ai  metodi
tradizionali.
  Art. 206-quater (Incentivi per i prodotti  derivanti  da  materiali
post consumo o dal recupero degli scarti e dei  materiali  rivenienti
dal disassemblaggio dei prodotti complessi).  -  1.  Entro  sei  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  il
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  stabilisce  con  decreto  il
livello degli incentivi, anche di natura fiscale,  e  le  percentuali
minime di materiale post  consumo  o  derivante  dal  recupero  degli
scarti e dei materiali rivenienti dal  disassemblaggio  dei  prodotti
complessi che devono  essere  presenti  nei  manufatti  per  i  quali
possono essere erogati gli incentivi di cui all'articolo 206-ter,  in
considerazione  sia  della  materia  risparmiata  sia  del  risparmio
energetico ottenuto riciclando i materiali, tenendo conto dell'intero
ciclo  di  vita  dei  prodotti.  La  presenza  delle  percentuali  di
materiale riciclato e riciclato post consumo o derivante dal recupero
degli scarti e  dei  materiali  rivenienti  dal  disassemblaggio  dei
prodotti complessi puo' essere dimostrata tramite  certificazioni  di
enti riconosciuti. Il medesimo decreto stabilisce gli strumenti e  le
misure di  incentivazione  per  il  commercio  e  per  l'acquisto  di
prodotti e componenti di prodotti usati per  favorire  l'allungamento
del ciclo di vita dei prodotti.
  2. Per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti  realizzati
in materiali polimerici misti riciclati, l'incentivo erogato varia  a
seconda della categoria di  prodotto,  in  base  ai  criteri  e  alle
percentuali stabiliti dall'allegato L-bis alla presente parte.
  3. Gli incentivi di cui al comma 2 si applicano ai  soli  manufatti
che impiegano materiali polimerici eterogenei da riciclo post consumo
o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti  dal
disassemblaggio dei prodotti complessi in  misura  almeno  pari  alle
percentuali indicate dall'allegato  L-bis  alla  presente  parte.  Il
contenuto di materiali polimerici eterogenei da riciclo nei manufatti
di  cui  al  presente  comma  deve   essere   garantito   da   idonea
certificazione, sulla base della normativa vigente.
  4. Gli incentivi di cui al presente articolo possono essere  fruiti
nel rispetto delle regole in materia di aiuti  di  importanza  minore
concessi dagli Stati membri dell'Unione europea in favore  di  talune
imprese o produzioni, di cui al regolamento (UE) n.  1407/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013.
  Art.    206-quinquies    (Incentivi    per    l'acquisto    e    la
commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post  consumo
o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti  dal
disassemblaggio dei prodotti  complessi).  -  1.  Il  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, adotta, entro centoventi giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente disposizione,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  un  regolamento  che
stabilisce i criteri e il  livello  di  incentivo,  anche  di  natura
fiscale, per l'acquisto di manufatti  che  impiegano  materiali  post
consumo riciclati  o  derivanti  dal  recupero  degli  scarti  e  dei
materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi,  ivi
inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata  dei  rifiuti
diversi dal materiale polimerico.
  Art.  206-sexies  (Azioni  premianti  l'utilizzo  di  prodotti  che
impiegano materiali post  consumo  o  derivanti  dal  recupero  degli
scarti e dei materiali rivenienti dal  disassemblaggio  dei  prodotti
complessi negli interventi concernenti  gli  edifici  scolastici,  le
pavimentazioni  stradali  e  le  barriere   acustiche).   -   1.   Le
amministrazioni pubbliche, nelle more dell'adozione  da  parte  delle
regioni di specifiche norme tecniche per la  progettazione  esecutiva
degli interventi negli edifici scolastici, al fine di consentirne  la
piena fruibilita' dal punto di vista acustico, prevedono, nelle  gare
d'appalto per l'incremento dell'efficienza energetica delle scuole  e
comunque per la loro ristrutturazione  o  costruzione,  l'impiego  di
materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori
indicati per i descrittori acustici  dalla  norma  UNI  11367:2010  e
dalla norma UNI 11532:2014. Nei bandi di gara sono  previsti  criteri
di valutazione delle offerte ai  sensi  dell'articolo  83,  comma  1,
lettera e), del codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,  e  successive  modificazioni,  con  punteggi  premianti  per  i
prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti  dal  recupero
degli scarti e  dei  materiali  rivenienti  dal  disassemblaggio  dei
prodotti complessi nelle percentuali fissate con il decreto di cui al
comma 3 del presente articolo.
  2. Nelle gare d'appalto  per  la  realizzazione  di  pavimentazioni
stradali e barriere acustiche, anche ai  fini  dell'esecuzione  degli
interventi di risanamento acustico realizzati ai  sensi  del  decreto
del  Ministro  dell'ambiente  29  novembre  2000,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6  dicembre  2000,  le  amministrazioni
pubbliche e gli enti gestori delle infrastrutture  prevedono  criteri
di valutazione delle offerte ai  sensi  dell'articolo  83,  comma  1,
lettera e), del codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,  e  successive  modificazioni,  con  punteggi  premianti  per  i
prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti  dal  recupero
degli scarti e  dei  materiali  rivenienti  dal  disassemblaggio  dei
prodotti complessi nelle percentuali fissate con i decreti di cui  al
comma 3 del presente articolo.
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con uno o piu' decreti, anche  attraverso  i  decreti  di
attuazione del Piano d'azione per la  sostenibilita'  ambientale  dei
consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  107  dell'8
maggio 2008, definisce:
  a) l'entita'  dei  punteggi  premianti  e  le  caratteristiche  dei
materiali che ne beneficeranno, quali  quelli  indicati  all'articolo
206-ter, comma 2, lettera a), e  quelli  derivanti  dall'utilizzo  di
polverino da pneumatici fuori uso;
  b) i descrittori acustici da tenere in considerazione nei bandi  di
gara e i relativi valori di riferimento;
  c) le percentuali minime di residui di produzione  e  di  materiali
post consumo o derivanti dal recupero degli scarti  e  dei  materiali
rivenienti dal disassemblaggio  dei  prodotti  complessi  che  devono
essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati  i
punteggi premianti, in considerazione sia della  materia  risparmiata
sia del risparmio  energetico  ottenuto  riutilizzando  i  materiali,
tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti;
  d) i materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e
dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei  prodotti  complessi
che non possono essere utilizzati senza operazioni di pre-trattamento
finalizzate a escludere effetti nocivi tali da provocare inquinamento
ambientale o danno alla salute umana».
  2. Negli allegati alla  parte  quarta  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, dopo l'allegato L e' aggiunto  l'allegato  L-bis
di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
  3. In sede di prima applicazione di quanto previsto dagli  articoli
206-quater e 206-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, introdotti  dal  comma  1  del  presente  articolo,  le  regioni
utilizzano le risorse rivenienti dall'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'articolo 32 della presente legge. Il  decreto  di  cui  al
comma 1 del predetto articolo 206-quater del decreto  legislativo  n.
152 del 2006 individua le modalita' di finanziamento degli  incentivi
da esso disciplinati.
Capo VI
Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti
                               Art. 24

Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di
  energia elettrica da  impianti  a  fonti  rinnovabili  diversi  dai
  fotovoltaici

  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio  2012,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 159 del 10 luglio 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  all'allegato  1,  tabella  1.A,  punto  4,  dopo   le   parole:
«produzione  di  mobili  e  relativi  componenti»  sono  aggiunte  le
seguenti: «limitatamente al legno non trattato»;
  b) all'allegato 2:
      1) al punto 6.2 e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
  «I rifiuti provenienti da raccolta differenziata  identificati  con
il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione  di  quelli
identificati con i codici CER 180103* e  180202*,  sono  esclusi  dal
sistema  incentivante  per  la  produzione  di   energia   da   fonti
rinnovabili previsto dal presente decreto»;
      2) alla tabella 6.A sono soppresse le voci: «17 02 01 -  Legno»
e «19 12 07 - Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06».
                               Art. 25
 
Modifica all'allegato 2 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75,
                     in materia di fertilizzanti

  1. All'allegato 2, punto 2, numero 5,  terza  colonna,  al  decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive  modificazioni,  dopo
le parole: «proveniente da raccolta differenziata» sono  inserite  le
seguenti:  «,  ivi  inclusi  i  rifiuti  in   plastica   compostabile
certificata secondo la norma UNI EN 13432:2002, compresi  i  prodotti
sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati,  previo
idoneo processo di sanificazione, qualora necessario».
                               Art. 26
 
                      Fertilizzanti correttivi

  1. L'utilizzazione agronomica dei  correttivi  di  cui  al  decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ed in  particolare  del  gesso  di
defecazione e del carbonato di calcio di defecazione,  come  definiti
all'allegato 3 del medesimo  decreto  legislativo  n.  75  del  2010,
qualora ottenuti da processi che prevedono  l'utilizzo  di  materiali
biologici classificati come rifiuti, deve garantire il  rispetto  dei
limiti di apporto di azoto nel terreno di  cui  al  codice  di  buona
pratica agricola, adottato con decreto del Ministro per le  politiche
agricole 19 aprile 1999, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  102  del  4  maggio  1999,   in   attuazione
dell'articolo 4 della direttiva  91/676/CEE  del  Consiglio,  del  12
dicembre 1991, e dell'articolo 37, comma 2, lettera c),  della  legge
22 febbraio 1994, n. 146. I correttivi di cui al primo periodo devono
riportare in etichetta il titolo di azoto.
                               Art. 27
 
                     Pulizia dei fondali marini

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare, sentito il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
avvalendosi del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie
di porto, di cui all'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n.  179,
puo' individuare i porti marittimi dotati di siti  idonei  nei  quali
avviare operazioni di raggruppamento e gestione di  rifiuti  raccolti
durante le attivita' di  gestione  delle  aree  marine  protette,  le
attivita' di pesca o altre attivita' di turismo subacqueo  svolte  da
associazioni sportive, ambientaliste e  culturali,  tramite  appositi
accordi di programma stipulati, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, con le associazioni  citate,  con
gli enti gestori delle aree marine protette, con le imprese ittiche e
con la capitaneria di porto, l'autorita' portuale, se  costituita,  e
il comune territorialmente competenti.
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  di  concerto   con   il   Ministro   delle
infrastrutture  e   dei   trasporti,   sulla   base   dei   risultati
dell'attivita' di cui al comma 1, sono disciplinate le procedure,  le
modalita' e le condizioni per l'estensione delle  medesime  attivita'
ad altri porti.
  3.  All'articolo  5,  comma  4,  secondo   periodo,   del   decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e  successive  modificazioni,  le
parole: «A tale fine, la regione cura altresi'» sono sostituite dalle
seguenti: «Il comune cura».
                               Art. 28

          Modifiche alle norme in materia di utilizzazione
                    delle terre e rocce da scavo

  1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del regolamento di  cui  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 10 agosto 2012, n. 161, le parole: «; residui di lavorazione
di  materiali  lapidei  (marmi,  graniti,  pietre,  ecc.)  anche  non
connessi alla realizzazione di un'opera  e  non  contenenti  sostanze
pericolose  (quali  ad   esempio   flocculanti   con   acrilamide   o
poliacrilamide)» sono soppresse.
                               Art. 29
 
          Attivita' di vigilanza sulla gestione dei rifiuti

  1. All'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Vigilanza e  controllo
in materia di gestione dei rifiuti»;
  b) al comma 1:
  1) all'alinea,  le  parole:  «e'  istituito,  presso  il  Ministero
dell'ambiente  e  della   tutela   del   territorio   e   del   mare,
l'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti,   in   appresso   denominato
Osservatorio. L'Osservatorio» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
  2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
  «g-bis)  elabora  i  parametri  per  l'individuazione   dei   costi
standard, comunque nel rispetto del procedimento di determinazione di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.  216,
e la definizione di un sistema tariffario equo e  trasparente  basato
sul principio dell'ordinamento dell'Unione europea "chi inquina paga"
e sulla copertura integrale dei costi efficienti di  esercizio  e  di
investimento;
  g-ter) elabora uno o piu' schemi tipo di contratto di  servizio  di
cui all'articolo 203;
  g-quater) verifica il rispetto dei termini di cui all'articolo 204,
segnalando le inadempienze al Presidente del Consiglio dei ministri;
  g-quinquies) verifica il raggiungimento degli  obiettivi  stabiliti
dall'Unione europea in materia di rifiuti e accerta il rispetto della
responsabilita' estesa del produttore da parte dei produttori e degli
importatori di beni»;
  c) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;
  d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e  controllo  in
materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le
risorse di cui al comma 6»;
    e) al comma 6, al primo periodo, le parole: «dalla costituzione e
dal funzionamento dell'Osservatorio nazionale  sui  rifiuti  e  della
Segreteria tecnica» sono sostituite dalle  seguenti:  «dall'esercizio
delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al presente articolo».
  2. Tutti  i  richiami  all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  e
all'Autorita' di cui  all'articolo  207  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, effettuati dall'articolo 221, commi 5, 7, 8 e 9,
dall'articolo 222, comma 2,  dall'articolo  223,  commi  4,  5  e  6,
dall'articolo 224, commi 3, lettera m), e 6, dall'articolo 225, commi
3, 4 e 5, dall'articolo 233, comma 9, e dall'articolo 234,  comma  7,
del  medesimo  decreto  legislativo  n.  152  del  2006  o  da  altre
disposizioni  di   legge   si   intendono   riferiti   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3. Al fine di  accelerare  lo  svolgimento  delle  procedure  e  la
realizzazione degli  interventi  di  cui  al  presente  articolo,  il
personale assunto a tempo  indeterminato,  sulla  base  di  procedure
concorsuali, presso le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli
1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni, in  posizione  di  distacco  o  di  comando
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare alla data di entrata in vigore della presente legge,  in  deroga
all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  e
successive modificazioni, puo' richiedere, entro il 31 dicembre 2016,
di essere inquadrato nei ruoli del medesimo Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei posti  vacanti
nella dotazione organica, fino a un massimo di quindici  unita'  e  a
condizione che il transito non comporti un  aumento  del  trattamento
economico, previo parere favorevole dei  dirigenti  responsabili  dei
servizi  e  degli  uffici  in  cui  il  predetto   personale   opera.
L'inquadramento  e'  disposto  nell'area  funzionale  del   personale
individuata  dall'amministrazione  di  destinazione  sulla  base   di
apposita  tabella  di  equiparazione  approvata   con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. Limitatamente  all'attuazione
del regolamento di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 10 luglio 2014, n. 142, e comunque non oltre la data del  31
dicembre  2017,  i  limiti  percentuali  per  il  conferimento  degli
incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo  19  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fissati  nel
15  e  nel  10  per  cento  della  dotazione  organica  di  dirigenti
appartenenti alla prima e alla seconda fascia  dal  comma  5-bis  del
medesimo articolo 19, sono elevati rispettivamente al 30 e al 20  per
cento.
  4. Il comma 12 dell'articolo 199 del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
  «12. Le regioni  e  le  province  autonome  assicurano,  attraverso
propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito  web
di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione  dei
piani regionali e dei programmi di cui al presente articolo.
  12-bis. L'attivita' di vigilanza  sulla  gestione  dei  rifiuti  e'
garantita almeno dalla fruibilita' delle seguenti informazioni:
  a) produzione  totale  e  pro  capite  dei  rifiuti  solidi  urbani
suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per
ogni comune;
  b) percentuale di raccolta differenziata totale  e  percentuale  di
rifiuti effettivamente riciclati;
  c)  ubicazione,  proprieta',  capacita'  nominale   autorizzata   e
capacita' tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali
raccolti in maniera differenziata, degli impianti  di  selezione  del
multimateriale, degli impianti  di  trattamento  meccanico-biologico,
degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore  tipo  di  impianto
destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani  indifferenziati  e
degli inceneritori e coinceneritori;
  d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per  ogni
ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi
urbani indifferenziati, oltre a  quanto  previsto  alla  lettera  c),
quantita' di rifiuti in ingresso e quantita' di prodotti  in  uscita,
suddivisi per codice CER;
  e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a quanto previsto
alla lettera c), quantita' di  rifiuti  in  ingresso,  suddivisi  per
codice CER;
  f)  per  le  discariche,  ubicazione,  proprieta',  autorizzazioni,
capacita'  volumetrica  autorizzata,  capacita'  volumetrica  residua
disponibile e quantita' di materiale ricevuto  suddiviso  per  codice
CER, nonche' quantita' di percolato prodotto».
  5. Al comma 3  dell'articolo  188-ter  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e successive  modificazioni,  sono  premesse  le
seguenti parole: «Oltre a quanto previsto dal  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  24  aprile
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014,».
  6. All'articolo 193, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  «Gli
imprenditori agricoli di cui  all'articolo  2135  del  codice  civile
possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del  formulario  di
identificazione la cooperativa agricola di cui sono  soci  che  abbia
messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera bb);  con  apposito  decreto  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
sentite le organizzazioni di categoria piu' rappresentative,  possono
essere previste ulteriori modalita'  semplificate  per  la  tenuta  e
compilazione del formulario  di  identificazione,  nel  caso  in  cui
l'imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso  la
cooperativa agricola di cui e' socio».
                               Art. 30
 
             Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame
                 e di metalli ferrosi e non ferrosi

  1. All'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. Il produttore iniziale o altro  detentore  dei  rifiuti  di
rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente
al  loro  trattamento  deve   consegnarli   unicamente   ad   imprese
autorizzate alle attivita' di trasporto e raccolta di  rifiuti  o  di
bonifica dei siti o alle attivita' di commercio o di  intermediazione
senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua
le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico  o
privato  addetto  alla   raccolta   dei   rifiuti,   in   conformita'
all'articolo 212, comma 5,  ovvero  al  recupero  o  smaltimento  dei
rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della  parte  quarta
del presente decreto. Alla raccolta e al  trasporto  dei  rifiuti  di
rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la  disciplina
di cui all'articolo 266, comma 5».
                               Art. 31
 
Introduzione dell'articolo 306-bis del decreto legislativo  3  aprile
  2006, n. 152, in materia di risarcimento  del  danno  e  ripristino
  ambientale dei siti di interesse nazionale

  1. Dopo l'articolo 306 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e' inserito il seguente:
  «Art. 306-bis (Determinazione delle misure per il risarcimento  del
danno ambientale e il ripristino ambientale  dei  siti  di  interesse
nazionale). - 1. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e  tenuto
conto del quadro comune da rispettare  di  cui  all'allegato  3  alla
presente parte sesta, il soggetto  nei  cui  confronti  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato  le
procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale  di  siti
inquinati di interesse nazionale  ai  sensi  dell'articolo  18  della
legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 17 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, nonche' ai sensi del  titolo  V  della  parte
quarta e della parte sesta del presente decreto, ovvero ha intrapreso
la  relativa  azione  giudiziaria,  puo'   formulare   una   proposta
transattiva.
  2. La proposta di transazione di cui al comma 1:
  a) individua gli interventi di riparazione primaria,  complementare
e compensativa;
  b) ove sia formulata per la riparazione compensativa,  tiene  conto
del tempo necessario per  conseguire  l'obiettivo  della  riparazione
primaria o della riparazione primaria e complementare;
  c) ove i criteri  risorsa-risorsa  e  servizio-servizio  non  siano
applicabili  per  la  determinazione  delle  misure  complementari  e
compensative,  contiene  una  liquidazione  del  danno  mediante  una
valutazione economica;
  d) prevede comunque un piano di monitoraggio  e  controllo  qualora
all'impossibilita'  della   riparazione   primaria   corrisponda   un
inquinamento residuo che comporta un rischio  per  la  salute  e  per
l'ambiente;
  e) tiene conto  degli  interventi  di  bonifica  gia'  approvati  e
realizzati ai sensi del titolo V  della  parte  quarta  del  presente
decreto;
  f) in caso di concorso di piu' soggetti nell'aver causato il  danno
e negli obblighi di bonifica, puo' essere formulata anche  da  alcuni
soltanto di essi con riferimento all'intera  obbligazione,  salvo  il
regresso nei confronti degli altri concorrenti;
  g) contiene l'indicazione di idonee garanzie finanziarie.
  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare,  con  proprio  decreto,  dichiara  ricevibile  la  proposta  di
transazione, verificato che ricorrono i requisiti di cui al comma  2,
ovvero respinge la proposta per assenza dei medesimi requisiti.
  4. Nel caso in cui dichiari ricevibile la proposta di  transazione,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
convoca, entro trenta giorni, una conferenza di  servizi  alla  quale
partecipano la regione e gli enti locali territorialmente  coinvolti,
che acquisisce il parere dell'Istituto superiore per la protezione  e
la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istituto superiore  di  sanita'.
In  ogni  caso  il  parere  tiene  conto  della  necessita'  che  gli
interventi proposti, qualora non conseguano  il  completo  ripristino
dello stato dei luoghi,  assicurino  comunque  la  funzionalita'  dei
servizi e delle risorse tutelate e colpite dall'evento lesivo.  Della
conferenza di  servizi  e'  data  adeguata  pubblicita'  al  fine  di
consentire a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni.
  5.  La  conferenza  di  servizi,  entro  centottanta  giorni  dalla
convocazione,  approva,  respinge   o   modifica   la   proposta   di
transazione. La deliberazione finale e' comunicata al proponente  per
l'accettazione, che deve intervenire nei successivi sessanta  giorni.
Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono  a
tutti  gli  effetti  ogni  atto  decisorio  comunque  denominato   di
competenza   delle   amministrazioni   partecipanti   alla   predetta
conferenza o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti.
  6.  Sulla  base  della  deliberazione  della  conferenza  accettata
dall'interessato, il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare predispone uno schema di transazione sul  quale
e' acquisito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato,  che  lo
valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali  e,  ove
possibile,  dei  prevedibili  esiti  del  giudizio  pendente   o   da
instaurare.
  7. Acquisito il parere di cui al comma 6, lo schema di transazione,
sottoscritto per accettazione dal proponente, e' adottato con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
sottoposto al controllo preventivo di legittimita'  della  Corte  dei
conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20.
  8. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti
privati,  delle  obbligazioni  dagli  stessi  assunte  in   sede   di
transazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, quest'ultimo, previa diffida ad  adempiere
nel termine di trenta  giorni  e  previa  escussione  delle  garanzie
finanziarie  prestate,  puo'  dichiarare  risolto  il  contratto   di
transazione. In tal caso, le somme eventualmente gia' corrisposte dai
contraenti sono trattenute dal  Ministero  in  acconto  dei  maggiori
importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1».
  2. L'articolo  2  del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  13,
e' abrogato. Tale disciplina continua ad applicarsi  ai  procedimenti
per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia
gia' avvenuta la comunicazione dello schema di contratto  a  regioni,
province e comuni ai sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 208 del 2008.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                               Art. 32
 
          Misure per incrementare la raccolta differenziata
                          e il riciclaggio

  1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al  comma  1,  alinea,  dopo  le  parole:  «ambito  territoriale
ottimale» sono inserite le seguenti: «, se costituito, ovvero in ogni
comune»;
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3. Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale  ottimale  se
costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi
minimi previsti dal presente articolo,  e'  applicata  un'addizionale
del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in  discarica
a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste
dal  comma  1  sulla  base  delle  quote  di  raccolta  differenziata
raggiunte nei singoli comuni»;
    c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Al fine di favorire la raccolta  differenziata  di  rifiuti
urbani e assimilati, la misura del tributo  di  cui  all'articolo  3,
comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' modulata  in  base
alla  quota  percentuale  di  superamento  del  livello  di  raccolta
differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal  comma
29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995,  secondo  la
tabella seguente:

          =================================================
          | Superamento del livello |                     |
          |   di RD rispetto alla   |    Riduzione del    |
          |    normativa statale    |       tributo       |
          +=========================+=====================+
          |  da 0,01 per cento fino |                     |
          |    alla percentuale     |                     |
          |inferiore al 10 per cento|    30 per cento     |
          +-------------------------+---------------------+
          |                         | 40 per cento 50 per |
          |10 per cento 15 per cento|cento 60 per cento 70|
          |20 per cento 25 per cento|      per cento      |
          +-------------------------+---------------------+

  3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento
il  valore  di  RD  raggiunto  nell'anno  precedente.  Il  grado   di
efficienza della RD e' calcolato  annualmente  sulla  base  dei  dati
relativi a ciascun comune.
  3-quater. La regione, avvalendosi del supporto  tecnico-scientifico
del gestore del catasto regionale dei rifiuti o  di  altro  organismo
pubblico che gia' svolge  tale  attivita',  definisce,  con  apposita
deliberazione, il metodo  standard  per  calcolare  e  verificare  le
percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in
ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni
dalla data di entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalita' di
rilevamento e trasmissione dei  dati  che  i  comuni  sono  tenuti  a
comunicare ai fini  della  certificazione  della  percentuale  di  RD
raggiunta, nonche' le  modalita'  di  eventuale  compensazione  o  di
conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali  da
applicare.
  3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma  3-quater  e'
effettuata annualmente dai comuni attraverso  l'adesione  al  sistema
informatizzato adottato per  la  tenuta  del  catasto  regionale  dei
rifiuti.  L'omessa,  incompleta  o  inesatta  trasmissione  dei  dati
determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione
del tributo di cui al comma 3-bis.
  3-sexies. L'ARPA o l'organismo di cui al  comma  3-quater  provvede
alla validazione dei dati raccolti  e  alla  loro  trasmissione  alla
regione, che stabilisce annualmente  il  livello  di  RD  relativo  a
ciascun comune e a ciascun  ambito  territoriale  ottimale,  ai  fini
dell'applicazione del tributo.
  3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni
che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure  che  hanno
conseguito nell'anno di riferimento  una  produzione  pro  capite  di
rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto  regionale  dei
rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella  media
dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza,  anche  a  seguito
dell'attivazione di interventi di  prevenzione  della  produzione  di
rifiuti.
  3-octies. L'addizionale di cui al comma 3 e' dovuta alle regioni  e
affluisce in un apposito fondo regionale destinato a  finanziare  gli
interventi di prevenzione della produzione di  rifiuti  previsti  dai
piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto
di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli  206-quater  e
206-quinquies, il  cofinanziamento  degli  impianti  e  attivita'  di
informazione ai cittadini in materia di  prevenzione  e  di  raccolta
differenziata»;
    d) al comma 6, le parole:  «Le  regioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fatti salvi gli obiettivi indicati all'articolo 181, comma
1,  lettera  a),  la  cui  realizzazione  e'  valutata   secondo   la
metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare ai  sensi  della  decisione  2011/753/UE  della
Commissione, del 18 novembre 2011, le regioni».
  2. L'adeguamento delle situazioni pregresse, per il  raggiungimento
delle percentuali  di  raccolta  differenziata  come  previste  dalla
vigente normativa, avviene nel termine massimo di  ventiquattro  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
                               Art. 33
 
Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno  degli  interventi
              di raccolta e di smaltimento dei rifiuti

  1. Al fine di sostenere e finanziare gli interventi di  raccolta  e
di smaltimento dei rifiuti  nonche'  gli  interventi  di  recupero  e
salvaguardia  ambientale  nelle  isole   minori,   il   comma   3-bis
dell'articolo 4 del decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.23,  e'
sostituito dal seguente:
  «3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole  minori  e  i
comuni nel cui territorio insistono isole minori  possono  istituire,
con regolamento da adottare ai sensi  dell'articolo  52  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive  modificazioni,  in
alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1  del  presente
articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di
euro 2,50, ai  passeggeri  che  sbarcano  sul  territorio  dell'isola
minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti  di  linea  o
vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto  di  persone  a
fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare  collegamenti
verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore,  e
nel cui territorio insistono altre isole minori con  centri  abitati,
destina il gettito del contributo per interventi nelle singole  isole
minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi  effettuati  nelle
medesime. Il contributo di sbarco e' riscosso, unitamente  al  prezzo
del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o  dei
soggetti che  svolgono  servizio  di  trasporto  di  persone  a  fini
commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo,  con
diritto di rivalsa sui soggetti passivi,  della  presentazione  della
dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti  dalla  legge  e
dal regolamento comunale, ovvero con le diverse  modalita'  stabilite
dal medesimo regolamento  comunale,  in  relazione  alle  particolari
modalita'  di  accesso  alle   isole.   Per   l'omessa   o   infedele
presentazione  della  dichiarazione  da  parte  del  responsabile  si
applica  la  sanzione  amministrativa  dal  100  al  200  per   cento
dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato  o  parziale  versamento
del  contributo  si  applica  la  sanzione  amministrativa   di   cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.471,  e
successive  modificazioni.  Per  tutto  quanto  non  previsto   dalle
disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi  da
158 a 170, della legge 27 dicembre  2006,  n.296.  Il  contributo  di
sbarco  non  e'  dovuto  dai  soggetti  residenti  nel  comune,   dai
lavoratori, dagli studenti  pendolari,  nonche'  dai  componenti  dei
nuclei familiari dei soggetti che  risultino  aver  pagato  l'imposta
municipale propria nel medesimo  comune  e  che  sono  parificati  ai
residenti. I  comuni  possono  prevedere  nel  regolamento  modalita'
applicative del contributo nonche' eventuali  esenzioni  e  riduzioni
per particolari fattispecie  o  per  determinati  periodi  di  tempo;
possono altresi' prevedere un  aumento  del  contributo  fino  ad  un
massimo di euro 5 in relazione a  determinati  periodi  di  tempo.  I
comuni possono altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di
euro 5 in  relazione  all'accesso  a  zone  disciplinate  nella  loro
fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni attivi di
origine vulcanica; in tal caso il  contributo  puo'  essere  riscosso
dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri
soggetti  individuati  dall'amministrazione  comunale  con   apposito
avviso pubblico. Il gettito del contributo e' destinato a  finanziare
interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti,  gli  interventi
di recupero e salvaguardia ambientale nonche' interventi  in  materia
di turismo, cultura, polizia locale e mobilita' nelle isole minori».
                               Art. 34
 
Modifiche all'articolo 3, commi 24, 25 e 27, della legge 28  dicembre
  1995, n. 549, in materia di destinazione del tributo  speciale  per
  il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti

  1. All'articolo 3, commi 24 e 25, della legge 28 dicembre 1995,  n.
549, dopo le parole: «il deposito  in  discarica»  sono  inserite  le
seguenti: «e in impianti di incenerimento senza recupero energetico».
  2. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n.  549,
le parole: «; una  quota  del  10  per  cento  di  esso  spetta  alle
province» sono soppresse e le parole: «Il 20 per  cento  del  gettito
derivante  dall'applicazione  del  tributo,  al  netto  della   quota
spettante alle province,» sono sostituite dalle seguenti: «Il gettito
derivante dall'applicazione del tributo».
                               Art. 35

Modifica dell'articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995,  n.
  549, in materia di incenerimento dei rifiuti

  1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 40
e' sostituito dal seguente:
  «40. Per i rifiuti smaltiti  in  impianti  di  incenerimento  senza
recupero di  energia  o  comunque  classificati  esclusivamente  come
impianti di smaltimento mediante l'operazione  "D10  Incenerimento  a
terra", ai sensi  dell'allegato  B  alla  parte  quarta  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  successive  modificazioni,  per
gli scarti  ed  i  sovvalli  di  impianti  di  selezione  automatica,
riciclaggio e compostaggio, nonche' per i fanghi  anche  palabili  si
applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo e'  dovuto
nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del
comma 29».
                               Art. 36
 
               Disposizioni per favorire le politiche
             di prevenzione nella produzione di rifiuti

  1. All'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
  «e-bis) attivita'  di  prevenzione  nella  produzione  di  rifiuti,
commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita'  di  rifiuti  non
prodotti».
                               Art. 37
 
        Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico

  1. Dopo il comma 19 dell'articolo 208  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152,  e  successive  modificazioni,  e'  aggiunto  il
seguente:
  «19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il  compostaggio
aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali  non
pericolose  prodotti   nell'ambito   delle   attivita'   agricole   e
vivaistiche e alle  utenze  domestiche  che  effettuano  compostaggio
aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina,  sfalci
e potature da giardino  e'  applicata  una  riduzione  della  tariffa
dovuta per la gestione dei rifiuti urbani».
  2. Dopo il comma 7 dell'articolo  214  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152,  e  successive  modificazioni,  e'  inserito  il
seguente:
  «7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le
disposizioni delle direttive e dei regolamenti  dell'Unione  europea,
gli impianti  di  compostaggio  aerobico  di  rifiuti  biodegradabili
derivanti da attivita' agricole e vivaistiche  o  da  cucine,  mense,
mercati, giardini o parchi, che hanno una  capacita'  di  trattamento
non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente  al
trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove  i  suddetti  rifiuti
sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano  una  convenzione
di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito  il
parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente  (ARPA)
previa predisposizione di un regolamento  di  gestione  dell'impianto
che preveda anche la nomina di un gestore da  individuare  in  ambito
comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia
di inizio di attivita' ai sensi del testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in  aree
agricole, nel rispetto delle  prescrizioni  in  materia  urbanistica,
delle norme antisismiche, ambientali,  di  sicurezza,  antincendio  e
igienico-sanitarie, delle norme  relative  all'efficienza  energetica
nonche' delle disposizioni  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 38
 
               Disposizioni per favorire la diffusione
                del compostaggio dei rifiuti organici

  1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni, dopo il comma 1-sexies  sono  aggiunti  i
seguenti:
  «1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici  e
gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli  stessi,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  le
regioni  ed  i  comuni,  nell'ambito  delle  rispettive   competenze,
incentivano  le  pratiche  di  compostaggio   di   rifiuti   organici
effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio  e
il compostaggio di  comunita',  anche  attraverso  gli  strumenti  di
pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni
possono applicare una riduzione sulla tassa di  cui  all'articolo  1,
comma 641, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  alle  utenze  che
effettuano pratiche di riduzione  dei  rifiuti  di  cui  al  presente
comma.
  1-octies. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
della salute, sono stabiliti  i  criteri  operativi  e  le  procedure
autorizzative  semplificate  per  il  compostaggio  di  comunita'  di
rifiuti organici. Le attivita' di compostaggio di comunita' che, alla
data di entrata in vigore del  decreto  di  cui  al  presente  comma,
risultano gia' autorizzate ai sensi degli  articoli  208  o  214  del
presente  decreto,  possono  continuare   ad   operare   sulla   base
dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa».
  2. All'articolo 183, comma 1,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) alla lettera e), dopo la parola: «domestiche» sono  inserite  le
seguenti: «e non domestiche»;
  b) dopo la lettera qq) e' aggiunta la seguente:
  «qq-bis)  "compostaggio  di  comunita'":  compostaggio   effettuato
collettivamente da piu' utenze  domestiche  e  non  domestiche  della
frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine
dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti».
                               Art. 39
 
           Sistema di restituzione di specifiche tipologie
             di imballaggi destinati all'uso alimentare

  1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e' inserito il seguente:
  «Art. 219-bis (Sistema di restituzione di specifiche  tipologie  di
imballaggi destinati all'uso alimentare). - 1. Al fine  di  prevenire
la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire  il  riutilizzo
degli imballaggi usati, entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione e' introdotto, in via sperimentale
e su base volontaria del singolo esercente, il sistema  del  vuoto  a
rendere su cauzione per  gli  imballaggi  contenenti  birra  o  acqua
minerale  serviti  al   pubblico   da   alberghi   e   residenze   di
villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo.
  2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha  una  durata  di  dodici
mesi.
  3. Ai fini del comma 1, al momento  dell'acquisto  dell'imballaggio
pieno l'utente versa una cauzione con diritto  di  ripetizione  della
stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.
  4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
disciplinate le modalita' della sperimentazione di  cui  al  presente
articolo. Con il medesimo regolamento sono determinate  le  forme  di
incentivazione e le loro modalita' di applicazione nonche'  i  valori
cauzionali per  ogni  singola  tipologia  di  imballaggi  di  cui  al
presente articolo. Al termine della fase sperimentale  si  valutera',
sulla base degli esiti della  sperimentazione  stessa  e  sentite  le
categorie interessate, se confermare e se estendere  il  sistema  del
vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonche' ad altre  tipologie
di consumo».
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 40
 
                Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti
                     di piccolissime dimensioni

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) dopo l'articolo 232 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 232-bis  (Rifiuti  di  prodotti  da  fumo).  -  1.  I  comuni
provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta
aggregazione  sociale  appositi  raccoglitori  per  la  raccolta  dei
mozziconi dei prodotti da fumo.
  2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive
per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da
fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero  dell'ambiente
e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  attuano  campagne  di
informazione.
  3. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei  prodotti  da  fumo  sul
suolo, nelle acque e negli scarichi.
  Art. 232-ter (Divieto  di  abbandono  di  rifiuti  di  piccolissime
dimensioni). - 1. Al fine di preservare il decoro urbano  dei  centri
abitati  e  per  limitare  gli  impatti  negativi   derivanti   dalla
dispersione incontrollata nell'ambiente di  rifiuti  di  piccolissime
dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di  carta  e  gomme  da
masticare, e' vietato l'abbandono di tali rifiuti  sul  suolo,  nelle
acque, nelle caditoie e negli scarichi»;
    b) all'articolo 255, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. Chiunque viola il divieto di cui  all'articolo  232-ter  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  trenta  a
euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da
fumo di cui  all'articolo  232-bis,  la  sanzione  amministrativa  e'
aumentata fino al doppio»;
    c) all'articolo 263, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  «2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti  dai  proventi  delle
sanzioni amministrative pecuniarie irrogate  ai  sensi  dell'articolo
255, comma 1-bis, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e  destinato  alle  attivita'  di  cui  ai  commi  1  e  2
dell'articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi
e' destinato ai comuni nel cui territorio  sono  state  accertate  le
relative violazioni ed e' destinato alle attivita' di cui al comma  1
dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da  parte
degli stessi comuni,  volte  a  sensibilizzare  i  consumatori  sulle
conseguenze  nocive  per  l'ambiente  derivanti  dall'abbandono   dei
mozziconi  dei  prodotti  da  fumo  e  dei  rifiuti  di  piccolissime
dimensioni di cui all'articolo  232-ter,  nonche'  alla  pulizia  del
sistema   fognario   urbano.   Con   provvedimento   del    Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministero dell'interno e  con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente disposizione, sono  stabilite  le  modalita'
attuative del presente comma».
                               Art. 41
 
           Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici

  1. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014,
n. 49, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «Limitatamente
ai pannelli fotovoltaici immessi  sul  mercato  successivamente  alla
data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  per  uso
domestico o professionale, al fine di una corretta gestione del  loro
fine vita, i sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli  9
e 10, per ciascun nuovo  modulo  immesso  sul  mercato,  adottano  un
sistema di garanzia finanziaria e  un  sistema  di  geolocalizzazione
delle medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei  servizi
energetici nel disciplinare tecnico adottato  nel  mese  di  dicembre
2012, recante "Definizione e verifica dei requisiti  dei  'Sistemi  o
Consorzi per il recupero e riciclo dei  moduli  fotovoltaici  a  fine
vita' in attuazione delle 'Regole applicative per  il  riconoscimento
delle tariffe incentivanti' (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)"».
                               Art. 42
 
Modifica al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,
  n. 147, in materia di tariffa del servizio di gestione dei  rifiuti
  urbani e assimilati

  1. Al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, le parole da: «Con  regolamento»  fino  a:  «su  proposta»  sono
sostituite dalle seguenti: «Al fine di dare attuazione  al  principio
"chi  inquina  paga",  sancito  dall'articolo  14   della   direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19  novembre
2008, entro un anno dalla data di entrata in  vigore  della  presente
disposizione, con decreto».
                               Art. 43
 
Disposizioni per la  piena  attuazione  delle  direttive  dell'Unione
  europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti
  di pile e accumulatori

  1. All'articolo 227 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  alla  rubrica,  dopo   le   parole:   «rifiuti   elettrici   ed
elettronici,»  sono  inserite  le  seguenti:  «rifiuti  di   pile   e
accumulatori,»;
  b) al comma 1, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
  «d-bis) rifiuti di pile  e  accumulatori:  direttiva  2006/66/CE  e
relativo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 2008, n. 188».
  2. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 41, comma
5, del decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  sono  versati
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere   integralmente
riassegnati ad  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Il
Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare
provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti  la
quota dei proventi relativa  alla  copertura  degli  oneri  derivanti
dalle rispettive attivita' di cui al comma 4  del  medesimo  articolo
41.
  3. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 27, comma
5, del decreto legislativo 20 novembre 2008,  n.  188,  sono  versati
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere   integralmente
riassegnati ad  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Il
Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare
provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti  la
quota  parte  dei  proventi  relativi  alla  copertura  degli   oneri
derivanti dalle rispettive attivita' di cui al comma 4  del  medesimo
articolo 27.
  4. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 9, comma 3,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «I sistemi devono dimostrare, ai fini  del  riconoscimento,
di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e  14001,  oppure
EMAS,  o  altro  sistema  equivalente  di  gestione  della   qualita'
sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi  di  trattamento
ed il monitoraggio interno all'azienda»;
  b) all'articolo 10, comma 10, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «I sistemi devono dimostrare di essere  in  possesso  delle
certificazioni ISO  9001  e  14001,  oppure  EMAS,  o  altro  sistema
equivalente di gestione della qualita'  sottoposto  ad  audit  e  che
comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio  interno
all'azienda»;
  c) all'articolo 18, comma 4, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Nelle  more  dell'emanazione  del  decreto,  continuano  ad
applicarsi gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 33,  comma  5,
lettera g),nei confronti dei soggetti che hanno aderito agli stessi»;
  d) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: «essere autorizzate ai
sensi dell'articolo 208» sono inserite le seguenti: «o  dell'articolo
213»;
  e) all'articolo 33, comma 5, lettera f), le parole:  «di  cui  alla
lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera e)»;
  f) all'articolo 38, comma 1, le parole:  «un'AEE»  sono  sostituite
dalle seguenti: «un RAEE» e le parole: «per ciascuna  apparecchiatura
non ritirata o ritirata  a  titolo  oneroso»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «per  ciascun  RAEE  non  ritirato  o  ritirato  a  titolo
oneroso»;
  g) all'articolo 38, comma 3, dopo le parole: «In  caso  di  mancata
registrazione» sono inserite le seguenti: «ovvero qualora  il  Centro
di  coordinamento  accerti  il   venir   meno   dei   requisiti   per
l'iscrizione»;
  h) all'allegato VIII, al punto 1.5.1,  primo  periodo,  le  parole:
«nel rispetto  dei  requisiti  indicati  al»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fatti salvi i requisiti di cui al».
                               Art. 44
 
Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili  e
  urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti

  1.  All'articolo  191,  comma  1,  primo   periodo,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,dopo le parole:  «anche  in  deroga
alle  disposizioni  vigenti»  sono  inserite  le  seguenti:  «,   nel
rispetto, comunque,  delle  disposizioni  contenute  nelle  direttive
dell'Unione europea».
  2. All'articolo 191, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, le parole: «un congruo termine» sono  sostituite  dalle
seguenti: «sessanta giorni».
                               Art. 45
 
          Misure per incrementare la raccolta differenziata
          e ridurre la quantita' dei rifiuti non riciclati

  1. Le regioni possono promuovere misure economiche di incentivo, da
corrispondere con modalita' automatiche e progressive, per  i  comuni
che attuano misure di prevenzione della  produzione  dei  rifiuti  in
applicazione dei principi  e  delle  misure  previsti  dal  programma
nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo
180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, e dai rispettivi programmi regionali ovvero
riducono  i  rifiuti  residuali  e  gli  scarti  del  trattamento  di
selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento.  Gli
incentivi di cui al presente comma si applicano  tramite  modulazione
della tariffa del servizio di igiene urbana.
  2. Le regioni, sulla  base  delle  misure  previste  dal  programma
nazionale di cui al comma 1, adottano, entro sei mesi dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, propri programmi regionali di
prevenzione della produzione dei rifiuti o verificano la coerenza dei
programmi gia' approvati.
  3. Le regioni, anche in collaborazione  con  gli  enti  locali,  le
associazioni ambientaliste, individuate  ai  sensi  dell'articolo  13
della legge 8 luglio 1986, n.349, e successive modificazioni,  quelle
di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell'educazione
ambientale nonche' nella riduzione e  riciclo  dei  rifiuti,  possono
promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla  riduzione,
al riutilizzo e al massimo  riciclo  dei  rifiuti.  Per  favorire  la
riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei  rifiuti
urbani, la  regione  puo'  affidare  ad  universita'  e  ad  istituti
scientifici, mediante  apposite  convenzioni,  studi  e  ricerche  di
supporto all'attivita' degli enti locali.
                               Art. 46
 
                 Disposizione in materia di rifiuti
                      non ammessi in discarica

  1. All'articolo 6, comma 1,  del  decreto  legislativo  13  gennaio
2003, n. 36, la lettera p) e' abrogata.
                               Art. 47
 
             Aggiornamento degli obiettivi di riduzione
                      dei rifiuti in discarica

  1. L'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art. 5 (Obiettivi di riduzione  del  conferimento  di  rifiuti  in
discarica). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  della
presente  disposizione,  ciascuna  regione  elabora  ed  approva   un
apposito programma per la riduzione  dei  rifiuti  biodegradabili  da
collocare  in  discarica  ad  integrazione  del  piano  regionale  di
gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, allo scopo di raggiungere a livello di  ambito
territoriale ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito,  a
livello provinciale, i seguenti obiettivi:
  a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere  inferiori
a 173 kg/anno per abitante;
  b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere  inferiori
a 115 kg/anno per abitante;
  c) entro quindici anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili  devono  essere
inferiori a 81 kg/anno per abitante.
  2. Il programma di cui al comma 1 prevede  in  via  prioritaria  la
prevenzione dei rifiuti e, in subordine, il trattamento dei  medesimi
conformemente alla gerarchia fissata dalla normativa europea.
  3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del  numero  degli
abitanti superiori al 10 per cento devono  calcolare  la  popolazione
cui riferire gli obiettivi del programma di cui al comma 1 sulla base
delle effettive presenze all'interno del territorio  al  momento  del
maggiore afflusso.
  4. I programmi e  i  relativi  stati  annuali  di  attuazione  sono
trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del  mare,  che  provvede  a  darne  comunicazione  alla  Commissione
europea».
                               Art. 48
 
                    Rifiuti ammessi in discarica

  1. All'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  13
gennaio 2003, n. 36, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale
individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, i criteri tecnici da applicare  per  stabilire
quando il trattamento non e' necessario ai predetti fini».
                               Art. 49
 
                      Miscelazione dei rifiuti

  1. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. Le miscelazioni non vietate in base  al  presente  articolo
non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da  enti
o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208,  209  e  211,  non
possono essere sottoposte a prescrizioni  o  limitazioni  diverse  od
ulteriori rispetto a quelle previste per legge».
                               Art. 50
 
            Utilizzo dei solfati di calcio nell'attivita'
                       di recupero ambientale

  1. All'articolo 298-bis di cui alla parte  quinta-bis  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 6  sono  aggiunti  i
seguenti:
  «6-bis. Fatto  salvo  quanto  disposto  dal  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel  supplemento  ordinario
n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998,  l'autorita'
competente, in sede di valutazione di compatibilita' ambientale, puo'
non applicare i valori di concentrazione  soglia  di  contaminazione,
indicati nella tabella 1 dell'allegato 5  al  titolo  V  della  parte
quarta del presente decreto, agli analiti  presenti  nei  solfati  di
calcio, ottenuti da neutralizzazione  di  correnti  acide  liquide  o
gassose   generati    da    lavorazioni    industriali,    utilizzati
nell'attivita'  di  recupero  ambientale,  qualora  sia   dimostrata,
secondo  le  metodiche  previste  dal  citato  decreto  ministeriale,
l'assenza di cedibilita' dei suddetti analiti.
  6-ter. Fatto salvo l'obbligo di  sottoporre  i  solfati  di  calcio
destinati all'attivita' di recupero ambientale  a  test  di  cessione
secondo le metodiche e i limiti di cui all'allegato 3 del decreto del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88  del  16  aprile  1998,
l'autorita' competente, nell'autorizzare l'utilizzo  dei  solfati  di
calcio, ottenuti da neutralizzazione  di  correnti  acide  liquide  o
gassose  generati  da  lavorazioni  industriali,  nell'attivita'   di
recupero ambientale, puo' derogare, sulla base delle  caratteristiche
del sito, alle concentrazioni limite di  cloruri  di  cui  al  citato
allegato 3, qualora tale deroga non costituisca un  pericolo  per  la
salute dell'uomo e non rechi pregiudizio all'ambiente».
  2. Alla rubrica dell'articolo 298-bis di cui alla parte  quinta-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato  dal
comma 1 del presente articolo, nonche'  alla  rubrica  del  titolo  I
della citata parte quinta-bis sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «e solfati di calcio».
Capo VII
Disposizioni in materia di difesa del suolo

                               Art. 51
 
               Norme in materia di Autorita' di bacino

  1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, dopo la lettera z) sono aggiunte le seguenti:
    «z-bis) Autorita' di bacino distrettuale o Autorita'  di  bacino:
l'autorita' competente  ai  sensi  dell'articolo  3  della  direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23  ottobre
2000, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010,  n.
49;
    z-ter) Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino:  il  Piano
di distretto».
  2. L'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art. 63 (Autorita'  di  bacino  distrettuale).  -  1.  In  ciascun
distretto idrografico di cui all'articolo 64 e' istituita l'Autorita'
di bacino distrettuale, di seguito denominata "Autorita' di  bacino",
ente pubblico non economico che opera in conformita'  agli  obiettivi
della presente sezione e uniforma la propria attivita' a  criteri  di
efficienza, efficacia, economicita' e pubblicita'.
  2. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione  e
adeguatezza nonche'  di  efficienza  e  riduzione  della  spesa,  nei
distretti idrografici il cui territorio coincide  con  il  territorio
regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento  ai
principi del presente decreto,  istituiscono  l'Autorita'  di  bacino
distrettuale, che esercita i  compiti  e  le  funzioni  previsti  nel
presente articolo; alla medesima  Autorita'  di  bacino  distrettuale
sono altresi' attribuite le competenze  delle  regioni  di  cui  alla
presente  parte.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare,  anche  avvalendosi  dell'ISPRA,  assume  le
funzioni di indirizzo dell'Autorita'  di  bacino  distrettuale  e  di
coordinamento con le altre Autorita' di bacino distrettuali.
  3.  Sono   organi   dell'Autorita'   di   bacino:   la   conferenza
istituzionale  permanente,  il  segretario  generale,  la  conferenza
operativa, la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori
dei  conti,  quest'ultimo  in  conformita'  alle   previsioni   della
normativa vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli  organi
dell'Autorita' di bacino  si  provvede  con  le  risorse  finanziarie
disponibili a legislazione vigente,  nel  rispetto  dei  principi  di
differenziazione delle funzioni, di  adeguatezza  delle  risorse  per
l'espletamento delle stesse e  di  sussidiarieta'.  Con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
disciplinati l'attribuzione e  il  trasferimento  alle  Autorita'  di
bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e  delle
risorse strumentali,  ivi  comprese  le  sedi,  e  finanziarie  delle
Autorita' di bacino di  cui  alla  legge  18  maggio  1989,  n.  183,
salvaguardando l'attuale organizzazione e  i  livelli  occupazionali,
previa consultazione  delle  organizzazioni  sindacali,  senza  oneri
aggiuntivi  a  carico  della  finanza  pubblica  e  nell'ambito   dei
contingenti  numerici  da  ultimo   determinati   dai   provvedimenti
attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del  decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire
un piu' efficiente esercizio delle funzioni delle Autorita' di bacino
di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo
precedente puo' prevederne un'articolazione  territoriale  a  livello
regionale, utilizzando le  strutture  delle  soppresse  Autorita'  di
bacino regionali e interregionali.
  4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma  3,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e  le
province autonome il cui  territorio  e'  interessato  dal  distretto
idrografico, sono individuate le unita' di personale trasferite  alle
Autorita' di bacino e sono determinate le dotazioni  organiche  delle
medesime    Autorita'.    I    dipendenti    trasferiti    mantengono
l'inquadramento  previdenziale  di  provenienza  e   il   trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per il  personale  dell'ente  incorporante,  e'  attribuito,  per  la
differenza, un assegno ad personam  riassorbibile  con  i  successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto
di cui al primo periodo sono, altresi', individuate e  trasferite  le
inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  5. Gli atti di  indirizzo,  coordinamento  e  pianificazione  delle
Autorita' di bacino di cui al  comma  1  sono  adottati  in  sede  di
conferenza istituzionale permanente,  convocata,  anche  su  proposta
delle amministrazioni partecipanti o  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale,  che
vi partecipa senza diritto di  voto.  Alla  conferenza  istituzionale
permanente partecipano i Presidenti delle regioni  e  delle  province
autonome il cui territorio e' interessato dal distretto idrografico o
gli  assessori   dai   medesimi   delegati,   nonche'   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, o  i  Sottosegretari  di  Stato
dagli stessi delegati, il  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui
siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, o i Sottosegretari di  Stato
dagli  stessi  delegati.  Possono  essere   invitati,   in   funzione
consultiva,  due   rappresentanti   delle   organizzazioni   agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale e un  rappresentante
dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione  e  tutela  del
territorio e acque irrigue, per i problemi  legati  alla  difesa  del
suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla
conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di  presenza  o
rimborsi comunque denominati. La conferenza istituzionale  permanente
e' validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i
quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, e delibera  a  maggioranza  dei  presenti.  Le
delibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
fatta salva la procedura di adozione  e  approvazione  dei  Piani  di
bacino. Gli  atti  di  pianificazione  tengono  conto  delle  risorse
finanziarie previste a legislazione vigente.
  6. La conferenza istituzionale permanente:
  a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano  di  bacino
in conformita' agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;
  b) individua tempi e modalita' per l'adozione del Piano di  bacino,
che  puo'  articolarsi   in   piani   riferiti   a   sotto-bacini   o
sub-distretti;
  c) determina quali componenti del  Piano  di  bacino  costituiscono
interesse esclusivo  delle  singole  regioni  e  quali  costituiscono
interessi comuni a piu' regioni;
  d)  adotta  i  provvedimenti  necessari  per   garantire   comunque
l'elaborazione del Piano di bacino;
  e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci;
  f) controlla l'attuazione dei programmi di  intervento  sulla  base
delle relazioni regionali sui  progressi  realizzati  nell'attuazione
degli interventi stessi e, in caso di grave  ritardo  nell'esecuzione
di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel
programma,  diffida  l'amministrazione  inadempiente,   fissando   il
termine massimo per l'inizio  dei  lavori.  Decorso  infruttuosamente
tale termine, all'adozione  delle  misure  necessarie  ad  assicurare
l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente  della
regione interessata che, a tal  fine,  puo'  avvalersi  degli  organi
decentrati e periferici del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;
  g) delibera, nel rispetto dei principi  di  differenziazione  delle
funzioni, di  adeguatezza  delle  risorse  per  l'espletamento  delle
funzioni stesse e di sussidiarieta',  lo  statuto  dell'Autorita'  di
bacino  in  relazione  alle   specifiche   condizioni   ed   esigenze
rappresentate dalle amministrazioni interessate,  nonche'  i  bilanci
preventivi, i conti  consuntivi  e  le  variazioni  di  bilancio,  il
regolamento di amministrazione e contabilita', la pianta organica, il
piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali,
trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e  delle
finanze.  Lo  statuto  e'  approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  7. Il segretario generale e' nominato con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare.
  8. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale:
  a)   provvede   agli   adempimenti   necessari   al   funzionamento
dell'Autorita' di bacino;
  b) cura l'istruttoria degli atti  di  competenza  della  conferenza
istituzionale permanente, cui formula proposte;
  c) promuove  la  collaborazione  tra  le  amministrazioni  statali,
regionali e  locali,  ai  fini  del  coordinamento  delle  rispettive
attivita';
  d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;
  e)   riferisce   semestralmente   alla   conferenza   istituzionale
permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino;
  f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e
attuati nonche' alle risorse stanziate per le finalita' del Piano  di
bacino da parte dello Stato, delle regioni  e  degli  enti  locali  e
comunque  agli  interventi  da  attuare  nell'ambito  del  distretto,
qualora abbiano  attinenza  con  le  finalita'  del  Piano  medesimo,
rendendoli accessibili alla libera consultazione  nel  sito  internet
dell'Autorita'.
  9. La conferenza operativa e'  composta  dai  rappresentanti  delle
amministrazioni presenti nella conferenza  istituzionale  permanente;
e' convocata dal segretario generale che la presiede. Possono  essere
invitati,  in   funzione   consultiva,   due   rappresentanti   delle
organizzazioni  agricole  maggiormente  rappresentative   a   livello
nazionale  e  un  rappresentante   dell'ANBI-Associazione   nazionale
consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue,  per  i
problemi legati alla difesa del suolo e  alla  gestione  delle  acque
irrigue.  Per  la  partecipazione  alla   conferenza   sono   esclusi
emolumenti,  compensi,  gettoni  di  presenza  o  rimborsi   comunque
denominati. La conferenza operativa delibera a  maggioranza  dei  tre
quinti dei  presenti  e  puo'  essere  integrata,  per  le  attivita'
istruttorie, da esperti appartenenti  a  enti,  istituti  e  societa'
pubbliche, designati  dalla  conferenza  istituzionale  permanente  e
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica e nel rispetto del  principio  di  invarianza
della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui
al comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche  tecniche  qualora
pertinenti, per lo svolgimento delle attivita' di cui  al  comma  10,
lettera b).
  10. Le Autorita' di bacino provvedono, tenuto conto  delle  risorse
finanziarie previste a legislazione vigente:
  a) a elaborare  il  Piano  di  bacino  distrettuale  e  i  relativi
stralci, tra  cui  il  piano  di  gestione  del  bacino  idrografico,
previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  23  ottobre  2000,   e   successive
modificazioni, e il piano  di  gestione  del  rischio  di  alluvioni,
previsto dall'articolo 7 della direttiva  2007/60/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonche' i programmi  di
intervento;
  b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di
bacino  dei  piani  e  programmi  dell'Unione   europea,   nazionali,
regionali e locali relativi alla difesa del suolo,  alla  lotta  alla
desertificazione, alla tutela  delle  acque  e  alla  gestione  delle
risorse idriche.
  11. Fatte salve le  discipline  adottate  dalle  regioni  ai  sensi
dell'articolo  62  del  presente  decreto,  le  Autorita'  di  bacino
coordinano e sovrintendono le attivita' e le funzioni di  titolarita'
dei consorzi di  bonifica  integrale  di  cui  al  regio  decreto  13
febbraio 1933, n. 215,  nonche'  del  Consorzio  del  Ticino  -  Ente
autonomo per la costruzione,  manutenzione  ed  esercizio  dell'opera
regolatrice del  Lago  Maggiore,  del  Consorzio  dell'Oglio  -  Ente
autonomo per la costruzione,  manutenzione  ed  esercizio  dell'opera
regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda - Ente autonomo
per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera  regolatrice
del  Lago  di  Como,   con   particolare   riguardo   all'esecuzione,
manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica,  alla
realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e  di  risanamento
delle acque, anche al fine della  loro  utilizzazione  irrigua,  alla
rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione».
  3.  Per  assicurare  continuita'  alla  sperimentazione,   di   cui
all'articolo 30 della legge 18  maggio  1989,  n.  183,  avviata  con
decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° luglio  1989,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio  1989,  considerate  le
particolari condizioni di dissesto idrogeologico  caratterizzanti  il
bacino idrografico del fiume Serchio, e' mantenuta la sede  operativa
esistente  al  fine  di  garantire  il  necessario  presidio   e   la
pianificazione del territorio.
  4. Il decreto di cui  al  comma  3  dell'articolo  63  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal  comma  2  del
presente articolo, e' adottato entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge; da tale data  sono  soppresse
le Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.  183.  In
fase di prima attuazione, dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge le funzioni di Autorita' di bacino  distrettuale  sono
esercitate dalle Autorita' di bacino  di  rilievo  nazionale  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219,  che
a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale,  dei  beni  e
delle risorse strumentali  delle  Autorita'  di  bacino  regionali  e
interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione  del
decreto di cui  al  comma  3  dell'articolo  63  del  citato  decreto
legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorita'  di
bacino di  rilievo  nazionale  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo  10  dicembre  2010,  n.  219,  sono   incaricati   anche
dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni  loro  attribuite
comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7
dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
  5. L'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  64  (Distretti  idrografici).  -  1.   L'intero   territorio
nazionale, ivi comprese le isole minori, e'  ripartito  nei  seguenti
distretti idrografici:
    a) distretto idrografico delle  Alpi  orientali,  comprendente  i
seguenti bacini idrografici:
  1) Adige, gia' bacino nazionale ai  sensi  della  legge  18  maggio
1989, n. 183;
  2) Alto Adriatico, gia' bacino nazionale ai sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183;
  3) bacini del Friuli Venezia  Giulia  e  del  Veneto,  gia'  bacini
regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  4) Lemene, gia' bacino  interregionale  ai  sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183;
    b) distretto idrografico del Fiume Po,  comprendente  i  seguenti
bacini idrografici:
  1) Po, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18  maggio  1989,
n. 183;
  2) Reno, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18  maggio
1989, n. 183;
  3) Fissero Tartaro Canalbianco, gia' bacini interregionali ai sensi
della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  4) Conca Marecchia, gia' bacino interregionale ai sensi della legge
18 maggio 1989, n. 183;
  5) Lamone, gia' bacino regionale ai sensi  della  legge  18  maggio
1989, n. 183;
  6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, gia' bacini
regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  7) bacini  minori  afferenti  alla  costa  romagnola,  gia'  bacini
regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
    c)   distretto   idrografico    dell'Appennino    settentrionale,
comprendente i seguenti bacini idrografici:
  1) Arno, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989,
n. 183;
  2) Serchio, gia' bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989,
n. 183;
  3) Magra, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183;
  4) bacini della Liguria, gia' bacini regionali ai sensi della legge
18 maggio 1989, n. 183;
  5) bacini della Toscana, gia' bacini regionali ai sensi della legge
18 maggio 1989, n. 183;
    d) distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente  i
seguenti bacini idrografici:
  1) Tevere, gia' bacino nazionale ai sensi  della  legge  18  maggio
1989, n. 183;
  2) Tronto, gia' bacino  interregionale  ai  sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183;
  3) Sangro, gia' bacino  interregionale  ai  sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183;
  4) bacini dell'Abruzzo, gia' bacini regionali ai sensi della  legge
18 maggio 1989, n. 183;
  5) bacini del Lazio, gia' bacini regionali ai sensi della legge  18
maggio 1989, n. 183;
  6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia,  Tesino  e  bacini
minori delle Marche, gia' bacini regionali ai sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183;
  7) Fiora, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183;
  8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino,  Musone  e  altri
bacini minori, gia' bacini regionali ai sensi della legge  18  maggio
1989, n. 183;
    e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente
i seguenti bacini idrografici:
  1) Liri-Garigliano, gia' bacino nazionale ai sensi della  legge  18
maggio 1989, n. 183;
  2) Volturno, gia' bacino nazionale ai sensi della legge  18  maggio
1989, n. 183;
  3) Sele, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18  maggio
1989, n. 183;
  4) Sinni e Noce, gia' bacini interregionali ai sensi della legge 18
maggio 1989, n. 183;
  5) Bradano, gia' bacino interregionale  ai  sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183;
  6) Saccione, Fortore e Biferno, gia' bacini interregionali ai sensi
della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  7) Ofanto, gia' bacino  interregionale  ai  sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183;
  8) Lao, gia' bacino interregionale ai sensi della legge  18  maggio
1989, n. 183;
  9) Trigno, gia' bacino  interregionale  ai  sensi  della  legge  18
maggio 1989, n. 183;
  10) bacini della Campania, gia' bacini  regionali  ai  sensi  della
legge 18 maggio 1989, n. 183;
  11) bacini della Puglia, gia' bacini regionali ai sensi della legge
18 maggio 1989, n. 183;
  12) bacini della Basilicata, gia' bacini regionali ai  sensi  della
legge 18 maggio 1989, n. 183;
  13) bacini della Calabria, gia' bacini  regionali  ai  sensi  della
legge 18 maggio 1989, n. 183;
  14) bacini del Molise, gia' bacini regionali ai sensi  della  legge
18 maggio 1989, n. 183;
  f) distretto idrografico  della  Sardegna,  comprendente  i  bacini
della Sardegna, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18  maggio
1989, n. 183;
  g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della
Sicilia, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18  maggio  1989,
n. 183».
  6. Il comma 1 dell'articolo 118 del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
  «1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione
del Piano di gestione di cui all'articolo  117,  le  regioni  attuano
appositi programmi di rilevamento dei  dati  utili  a  descrivere  le
caratteristiche  del  bacino  idrografico  e  a  valutare   l'impatto
antropico esercitato sul medesimo, nonche'  alla  raccolta  dei  dati
necessari all'analisi economica dell'utilizzo  delle  acque,  secondo
quanto previsto  dall'allegato  10  alla  presente  parte  terza.  Le
risultanze delle attivita' di cui al primo periodo sono trasmesse  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
alle competenti Autorita' di bacino e al  Dipartimento  tutela  delle
acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale».
  7. All'articolo 119 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
  «3-bis. Fino all'emanazione del decreto di  cui  all'articolo  154,
comma 3, il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare e  le  regioni,  mediante  la  stipulazione  di  accordi  di
programma ai sensi dell'articolo  34  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, possono determinare,  stabilendone  l'ammontare,
la quota parte delle entrate dei canoni derivanti  dalle  concessioni
del  demanio   idrico   nonche'   le   maggiori   entrate   derivanti
dall'applicazione del principio "chi inquina paga" di cui al comma  1
del presente articolo,  e  in  particolare  dal  recupero  dei  costi
ambientali e  di  quelli  relativi  alla  risorsa,  da  destinare  al
finanziamento delle misure e delle  funzioni  previste  dall'articolo
116 del presente decreto e delle funzioni di studio e progettazione e
tecnico-organizzative attribuite alle Autorita' di  bacino  ai  sensi
dell'articolo 71 del presente decreto».
  8. All'articolo 121, comma 5,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, le parole: «31 dicembre  2008»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2016».
  9. All'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni,  le  parole:  «decreto  del
Presidente del Consiglio dei  Ministri  di  cui  al  comma  2,»  sono
sostituite dalle seguenti:  «decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del  territorio  e  del  mare  di  cui  al  comma  3»  e
all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre  2008,  n.
208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
13, le parole: «decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri»
sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare».
  10. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni,  dopo  il  comma  2-ter  e'  inserito  il
seguente:
  «2-quater. Al fine di  coniugare  la  prevenzione  del  rischio  di
alluvioni con la tutela degli ecosistemi  fluviali,  nell'ambito  del
Piano di gestione, le Autorita' di bacino, in concorso con gli  altri
enti competenti, predispongono il programma di gestione dei sedimenti
a  livello  di  bacino  idrografico,  quale  strumento   conoscitivo,
gestionale e di programmazione  di  interventi  relativo  all'assetto
morfologico dei corridoi fluviali. I programmi  di  cui  al  presente
comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi  individuati  dalle
direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 23 ottobre 2007, e  concorrono  all'attuazione  dell'articolo  7,
comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,  che  individua
come prioritari, tra le misure da finanziare per la  mitigazione  del
dissesto  idrogeologico,  gli   interventi   integrati   che   mirino
contemporaneamente alla riduzione del rischio  e  alla  tutela  e  al
recupero degli ecosistemi e  della  biodiversita'.  Il  programma  di
gestione  dei  sedimenti  ha  l'obiettivo  di  migliorare  lo   stato
morfologico ed ecologico dei corsi d'acqua e di ridurre il rischio di
alluvioni  tramite  interventi  sul  trasporto  solido,  sull'assetto
plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e  sull'assetto
e sulle modalita' di gestione  delle  opere  idrauliche  e  di  altre
infrastrutture presenti nel corridoio fluviale  e  sui  versanti  che
interagiscano con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico.
Il programma di  gestione  dei  sedimenti  e'  costituito  dalle  tre
componenti seguenti:
  a)  definizione  di  un  quadro  conoscitivo  a  scala  spaziale  e
temporale adeguata, in relazione allo stato morfologico  attuale  dei
corsi d'acqua, alla traiettoria evolutiva degli alvei, alle dinamiche
e quantita' di trasporto solido in atto, all'interferenza delle opere
presenti con i processi morfologici e  a  ogni  elemento  utile  alla
definizione degli obiettivi di cui alla lettera b);
  b) definizione, sulla base  del  quadro  conoscitivo  di  cui  alla
lettera a), di obiettivi espliciti in termini di assetto dei corridoi
fluviali, al fine di un loro miglioramento morfologico ed ecologico e
di ridurre il rischio idraulico; in  questo  ambito  e'  prioritario,
ovunque    possibile,    ridurre    l'alterazione     dell'equilibrio
geomorfologico  e  la  disconnessione  degli  alvei  con  le  pianure
inondabili, evitando un'ulteriore  artificializzazione  dei  corridoi
fluviali;
  c)  identificazione  degli  eventuali   interventi   necessari   al
raggiungimento degli obiettivi definiti  alla  lettera  b),  al  loro
monitoraggio e all'adeguamento nel tempo del quadro  conoscitivo;  la
scelta delle misure  piu'  appropriate  tra  le  diverse  alternative
possibili, incluso il non intervento, deve  avvenire  sulla  base  di
un'adeguata valutazione e di un confronto  degli  effetti  attesi  in
relazione  ai  diversi  obiettivi,  tenendo  conto  di  un  orizzonte
temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra gli  interventi  da
valutare deve essere data priorita' alle  misure,  anche  gestionali,
per il ripristino della  continuita'  idromorfologica  longitudinale,
laterale e verticale, in  particolare  al  ripristino  del  trasporto
solido laddove vi siano significative interruzioni a monte di  tratti
incisi, alla riconnessione degli alvei con le pianure inondabili e al
ripristino di piu' ampi spazi di  mobilita'  laterale,  nonche'  alle
misure di rinaturazione e riqualificazione  morfologica;  l'eventuale
asportazione  locale  di  materiale  litoide  o  vegetale   o   altri
interventi di artificializzazione del  corso  d'acqua  devono  essere
giustificati  da  adeguate  valutazioni  rispetto  alla   traiettoria
evolutiva del corso d'acqua, agli effetti attesi,  sia  positivi  che
negativi  nel  lungo  periodo,  rispetto  ad  altre  alternative   di
intervento;  all'asportazione  dal  corso  d'acqua  e'  da  preferire
comunque, ovunque sia  possibile,  la  reintroduzione  del  materiale
litoide eventualmente rimosso in tratti  dello  stesso  adeguatamente
individuati sulla base del quadro conoscitivo, in  coerenza  con  gli
obiettivi in termini di assetto del corridoio fluviale».
                               Art. 52

Disposizioni in  materia  di  immobili  abusivi  realizzati  in  aree
  soggette a rischio idrogeologico elevato  o  molto  elevato  ovvero
  esposti a rischio idrogeologico

  1. Nella parte terza, sezione I, titolo II, capo III,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive  modificazioni,  dopo
l'articolo 72 e' aggiunto il seguente:
  «Art. 72-bis (Disposizioni per il finanziamento degli interventi di
rimozione o di demolizione di immobili  abusivi  realizzati  in  aree
soggette a rischio  idrogeologico  elevato  o  molto  elevato  ovvero
esposti a rischio idrogeologico). -  1.  Nello  stato  di  previsione
della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare  e'  istituito  un  capitolo  per  il  finanziamento  di
interventi di rimozione o di demolizione, da  parte  dei  comuni,  di
opere e immobili realizzati, in aree soggette a rischio idrogeologico
elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei  quali  viene
comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico,  in  assenza  o  in
totale difformita' del permesso di costruire.
  2. Ai fini del comma 1 e' autorizzata la spesa  di  10  milioni  di
euro per l'anno finanziario  2016.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante    corrispondente    riduzione,     per     l'anno     2016,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Ferme  restando  le  disposizioni  in  materia  di  acquisizione
dell'area di sedime ai sensi dell'articolo 31,  comma  3,  del  testo
unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, i comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al  comma
1 del presente articolo  sono  tenuti  ad  agire  nei  confronti  dei
destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di  demolizione
non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative
spese, comprensive di rivalutazioni e  interessi.  Il  comune,  entro
trenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento  delle  somme
di cui  al  primo  periodo  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza  di  versamento  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
affinche' le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  al  capitolo
di cui al comma 1 del presente articolo.
  4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, 13, 29 e 30  della
legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  e  successive  modificazioni,  sono
ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle  somme  disponibili
nel capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, gli  interventi
su opere e immobili per i quali  sono  stati  adottati  provvedimenti
definitivi di rimozione o di demolizione  non  eseguiti  nei  termini
stabiliti, con priorita' per gli interventi in  aree  classificate  a
rischio molto elevato, sulla base di  apposito  elenco  elaborato  su
base trimestrale dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e adottato ogni dodici  mesi  dalla  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali.
  5. Per accedere ai finanziamenti  di  cui  al  comma  1,  i  comuni
presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare apposita domanda di concessione, corredata di una  relazione
contenente il progetto delle attivita' di rimozione o di demolizione,
l'elenco dettagliato dei relativi costi, l'elenco delle opere e degli
immobili ubicati nel  proprio  territorio  per  i  quali  sono  stati
adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di  demolizione  non
eseguiti e  la  documentazione  attestante  l'inottemperanza  a  tali
provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi. Con decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
sono adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura  per
la presentazione della domanda di concessione.
  6. I finanziamenti concessi ai  sensi  del  comma  5  del  presente
articolo sono aggiuntivi rispetto alle somme eventualmente  percepite
ai sensi dell'articolo 32, comma 12, del decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003,  n.  326.  Resta  ferma  la  disciplina  delle   modalita'   di
finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o di
rimozione  di  opere  e   immobili   abusivi   contenuta   in   altre
disposizioni.
  7. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di  rimozione
o di demolizione di cui al comma 4, nel termine di centoventi  giorni
dall'erogazione dei finanziamenti concessi,  i  finanziamenti  stessi
devono essere restituiti, con le modalita' di cui al secondo  periodo
del comma 3, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare.
  8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare presenta alle Camere una relazione sull'attuazione del  presente
articolo, in cui sono  indicati  i  finanziamenti  utilizzati  e  gli
interventi realizzati».
  2. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5),  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  le
parole da: «e che non siano diretti a» fino alla fine  della  lettera
sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione  di  quelli  che  siano
diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi
in strutture ricettive all'aperto per la sosta  e  il  soggiorno  dei
turisti,  previamente  autorizzate  sotto  il  profilo   urbanistico,
edilizio  e,  ove  previsto,  paesaggistico,  in   conformita'   alle
normative regionali di settore».
  3. Al comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre  2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164, dopo le parole: «I commissari esercitano comunque i poteri di
cui ai commi» e' inserita la seguente: «2-ter,».
                               Art. 53
 
                          Materiali litoidi

  1. I materiali litoidi prodotti  come  obiettivo  primario  e  come
sottoprodotto dell'attivita'  di  estrazione  effettuata  in  base  a
concessioni e pagamento di canoni sono  assoggettati  alla  normativa
sulle attivita' estrattive.
                               Art. 54
 
Modifiche alla normativa in materia edilizia e di silenzio assenso, a
              fini di tutela dell'assetto idrogeologico

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 1, comma 2,  dopo  le  parole:  «Restano  ferme  le
disposizioni in materia di tutela dei  beni  culturali  e  ambientali
contenute nel decreto legislativo 29  ottobre  1999,  n.  490,»  sono
inserite  le  seguenti:  «la   normativa   di   tutela   dell'assetto
idrogeologico»;
  b) all'articolo 5:
      1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
  «1-bis. (L) Lo sportello unico per l'edilizia  costituisce  l'unico
punto di accesso per il privato interessato in relazione a  tutte  le
vicende  amministrative   riguardanti   il   titolo   abilitativo   e
l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta
tempestiva in luogo di tutte le pubbliche  amministrazioni,  comunque
coinvolte. Acquisisce altresi' presso le amministrazioni  competenti,
anche mediante conferenza di servizi  ai  sensi  degli  articoli  14,
14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7  agosto  1990,
n. 241, e successive modificazioni, gli  atti  di  assenso,  comunque
denominati, delle amministrazioni preposte  alla  tutela  ambientale,
paesaggistico-territoriale,   del    patrimonio    storico-artistico,
dell'assetto  idrogeologico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
pubblica  incolumita'.  Resta  comunque  ferma  la  competenza  dello
sportello unico per le attivita' produttive definita dal  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre  2010,
n. 160»;
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. (L) Tale ufficio provvede in particolare:
  a) alla ricezione delle denunce di inizio attivita' e delle domande
per il rilascio di permessi di costruire e  di  ogni  altro  atto  di
assenso comunque denominato in materia  di  attivita'  edilizia,  ivi
compreso il certificato di agibilita', nonche' dei progetti approvati
dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38
e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
  b) a fornire informazioni sulle materie di  cui  alla  lettera  a),
anche mediante predisposizione di un archivio informatico  contenente
i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse
l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni  sugli
adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal
presente testo unico, all'elenco delle domande presentate, allo stato
del loro iter procedurale, nonche' a tutte le possibili  informazioni
utili disponibili;
  c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in  tema
di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia
interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7  agosto
1990, n. 241, nonche' delle norme comunali di attuazione;
  d) al rilascio  dei  permessi  di  costruire,  dei  certificati  di
agibilita', nonche' delle certificazioni attestanti  le  prescrizioni
normative   e   le   determinazioni   provvedimentali   a   carattere
urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico  e  di
qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli  interventi  di
trasformazione edilizia del territorio;
  e) alla  cura  dei  rapporti  tra  l'amministrazione  comunale,  il
privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in  ordine
all'intervento  edilizio  oggetto  dell'istanza   o   denuncia,   con
particolare riferimento agli  adempimenti  connessi  all'applicazione
della parte II del presente testo unico»;
    c) all'articolo 6, comma 1, alinea, dopo le  parole:  «di  quelle
relative all'efficienza energetica» sono inserite le seguenti: «,  di
tutela dal rischio idrogeologico,»;
  d) all'articolo 17, comma  3,  lettera  e),  dopo  le  parole:  «di
tutela» sono inserite le seguenti: «dell'assetto idrogeologico,»;
  e) all'articolo 20, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
  «8.  (L)  Decorso  inutilmente  il  termine  per   l'adozione   del
provvedimento  conclusivo,  ove  il  dirigente  o   il   responsabile
dell'ufficio non abbia opposto motivato  diniego,  sulla  domanda  di
permesso di costruire si intende formato il  silenzio-assenso,  fatti
salvi  i  casi  in  cui  sussistano  vincoli   relativi   all'assetto
idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali  si
applicano le disposizioni di cui al comma 9.
  9. (L) Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto  a
vincoli  di  assetto  idrogeologico,  ambientali,   paesaggistici   o
culturali, il termine di cui al comma  6  decorre  dal  rilascio  del
relativo atto di assenso, il procedimento e' concluso con  l'adozione
di  un  provvedimento  espresso  e   si   applica   quanto   previsto
dall'articolo 2 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente
acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione
del provvedimento finale, la domanda  di  rilascio  del  permesso  di
costruire si  intende  respinta.  Il  responsabile  del  procedimento
trasmette al richiedente il provvedimento  di  diniego  dell'atto  di
assenso entro cinque giorni dalla data in cui e' acquisito agli atti,
con le indicazioni di cui all'articolo 3,  comma  4,  della  legge  7
agosto  1990,  n.  241.  Per  gli  immobili  sottoposti   a   vincolo
paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo  146,  comma
9, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni»;
  f) all'articolo 22, comma 6, le parole: «tutela storico-artistica o
paesaggistica-ambientale» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «tutela
storico-artistica,    paesaggistico-ambientale     o     dell'assetto
idrogeologico»;
  g) all'articolo 23, comma 1-bis,  dopo  le  parole:  «con  la  sola
esclusione dei casi in  cui  sussistano  vincoli»  sono  inserite  le
seguenti: «relativi all'assetto idrogeologico,»;
  h) all'articolo 31, comma 5, le parole: «urbanistici o  ambientali»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «urbanistici,  ambientali  o   di
rispetto dell'assetto idrogeologico»;
  i) all'articolo 32,  comma  3,  le  parole:  «ed  ambientale»  sono
sostituite dalle seguenti: «, ambientale e idrogeologico»;
  l) all'articolo 123,  comma  1,  le  parole:  «e  ambientale»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «,   ambientale    e    dell'assetto
idrogeologico».
  2. All'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e
successive modificazioni, dopo le parole: «non si applicano agli atti
e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale  e  paesaggistico,
l'ambiente,» sono  inserite  le  seguenti:  «la  tutela  dal  rischio
idrogeologico,».
                               Art. 55
 
             Fondo per la progettazione degli interventi
              di mitigazione del rischio idrogeologico

  1. Al fine  di  consentire  la  celere  predisposizione  del  Piano
nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo  le  necessarie
attivita'   progettuali,   e'   istituito,   presso   il    Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo  per
la progettazione degli interventi contro  il  dissesto  idrogeologico
cui affluiscono le risorse assegnate per le  medesime  finalita'  dal
CIPE con delibera n. 32/2015 del 20 febbraio 2015, nonche' le risorse
imputate  agli  oneri  di  progettazioni  nei  quadri  economici  dei
progetti  definitivi  approvati,  ove  la  progettazione  sia   stata
finanziata a valere sulle risorse affluite al Fondo. Il funzionamento
del Fondo e' disciplinato con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, da adottare  entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
                               Art. 56

                Disposizioni in materia di interventi
                       di bonifica da amianto

  1. Al fine di attuare la risoluzione del Parlamento europeo del  14
marzo 2013 e di concorrere alla  tutela  e  alla  salvaguardia  della
salute  e  dell'ambiente  anche  attraverso  l'adozione   di   misure
straordinarie tese a promuovere e a sostenere la bonifica dei beni  e
delle aree  contenenti  amianto,  ai  soggetti  titolari  di  reddito
d'impresa  che  effettuano  nell'anno  2016  interventi  di  bonifica
dall'amianto su beni e strutture produttive  ubicate  nel  territorio
dello Stato e' attribuito, nel limite di spesa complessivo  di  5,667
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito
d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute  per  i
predetti interventi nel periodo di imposta  successivo  a  quello  in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di  importo
unitario inferiore a 20.000 euro.
  3. Il credito d'imposta e'  ripartito  nonche'  utilizzato  in  tre
quote annuali di pari importo  e  indicato  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del  credito
e nelle dichiarazioni dei redditi  relative  ai  periodi  di  imposta
successivi nei quali il credito e' utilizzato. Esso non concorre alla
formazione  del  reddito  ne'  della  base  imponibile   dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni.  Il
credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, e non e' soggetto al  limite  di  cui  al
comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244.  La
prima quota annuale e' utilizzabile a decorrere dal  1°  gennaio  del
periodo di imposta successivo a quello in cui sono  stati  effettuati
gli interventi di bonifica.  Ai  fini  della  fruizione  del  credito
d'imposta, il modello F24 e' presentato esclusivamente  attraverso  i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,
pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per
la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi  del
presente comma sono stanziati su apposito  capitolo  di  spesa  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  per
il successivo trasferimento sulla contabilita' speciale 1778 «Agenzia
delle entrate-Fondi di bilancio».
  4. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, sono  adottate  le  disposizioni  per
l'attuazione del  presente  articolo,  al  fine  di  individuare  tra
l'altro modalita' e termini per la concessione del credito  d'imposta
a seguito  di  istanza  delle  imprese  da  presentare  al  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del   mare,   le
disposizioni idonee ad assicurare il rispetto  del  limite  di  spesa
complessivo di cui al comma 1, nonche' i casi di revoca  e  decadenza
dal beneficio e le modalita' per il recupero di quanto  indebitamente
percepito. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, nel  rispetto  del  limite  di  spesa  rappresentato  dalle
risorse stanziate, determina l'ammontare dell'agevolazione  spettante
a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle entrate, in  via
telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito
spettante a ciascuno di essi, nonche'  le  eventuali  revoche,  anche
parziali.
  5. Per la verifica della corretta fruizione del  credito  d'imposta
di cui al presente  articolo,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e l'Agenzia delle entrate effettuano
controlli nei rispettivi ambiti di competenza  secondo  le  modalita'
individuate dal decreto di cui al comma 4.
  6. Le agevolazioni di cui ai commi  precedenti  sono  concesse  nei
limiti e alle condizioni del  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis».
  7. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica
di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della  salute  e
dell'ambiente, e' istituito,  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione
preliminare  e  definitiva  degli  interventi  di  bonifica  di  beni
contaminati da  amianto,  con  una  dotazione  finanziaria  di  5,536
milioni di euro per l'anno 2016  e  di  6,018  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2017  e  2018.  Il  funzionamento  del  Fondo  e'
disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, da emanare  entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, che individua anche i
criteri  di  priorita'  per  la  selezione  dei  progetti  ammessi  a
finanziamento.
  8. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 5,667 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare.
Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 5,536 milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017  e
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2015-2017,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 57
 
             Semplificazione delle procedure in materia
                  di siti di importanza comunitaria

  1. Al fine  di  semplificare  le  procedure  relative  ai  siti  di
importanza comunitaria,  come  definiti  dall'articolo  2,  comma  1,
lettera m), del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997,  n.  357,  e  successive  modificazioni,
fatta salva la facolta' delle regioni e delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la  competenza
esclusiva, sono effettuate dai comuni  con  popolazione  superiore  a
20.000 abitanti, nel cui territorio ricade interamente  il  sito,  le
valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo,  ristrutturazione
edilizia, anche con incrementi volumetrici  o  di  superfici  coperte
inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici  coperte
esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze
e   volumi    tecnici.    L'autorita'    competente    al    rilascio
dell'approvazione definitiva degli  interventi  di  cui  al  presente
comma provvede entro il termine di sessanta giorni.
  2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.  357,
e successive modificazioni, si applicano esclusivamente ai piani.
Capo VIII
Disposizioni per garantire l'accesso universale all'acqua

                               Art. 58

                Fondo di garanzia delle opere idriche

  1.  A  decorrere  dall'anno  2016  e'  istituito  presso  la  Cassa
conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per
la  finanza  pubblica,  un  Fondo  di  garanzia  per  gli  interventi
finalizzati  al  potenziamento  delle  infrastrutture  idriche,   ivi
comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto  il  territorio
nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della  risorsa  idrica  e
dell'ambiente  secondo  le   prescrizioni   dell'Unione   europea   e
contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo  e'  alimentato
tramite una specifica componente della tariffa  del  servizio  idrico
integrato, da indicare separatamente in bolletta,  volta  anche  alla
copertura dei costi  di  gestione  del  Fondo  medesimo,  determinata
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e  il  sistema  idrico
nel rispetto della normativa vigente.
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  previa  intesa
in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e  successive  modificazioni,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico, sono definiti gli  interventi  prioritari,  i  criteri  e  le
modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1  del  presente
articolo, con  priorita'  di  utilizzo  delle  relative  risorse  per
interventi gia' pianificati e  immediatamente  cantierabili,  nonche'
gli idonei strumenti di monitoraggio  e  verifica  del  rispetto  dei
principi e dei criteri contenuti nel decreto. I  criteri  di  cui  al
primo periodo sono definiti tenendo conto dei fabbisogni del  settore
individuati sulla base dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  delle  necessita'  di
tutela  dell'ambiente  e  dei  corpi  idrici  e  sono  finalizzati  a
promuovere la coesione sociale e  territoriale  e  a  incentivare  le
regioni, gli enti locali e gli enti  d'ambito  a  una  programmazione
efficiente e razionale delle opere idriche necessarie.
  3. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico
disciplina, con proprio provvedimento, le modalita' di  gestione  del
Fondo di cui al comma 1, nel rispetto  dei  principi  e  dei  criteri
definiti dal decreto di cui al comma 2.
  4. Al fine di assicurare la  trasparenza  e  l'accessibilita'  alle
informazioni  concernenti  le  modalita'  di  gestione   del   Fondo,
l'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico
pubblica nel proprio sito istituzionale il provvedimento  di  cui  al
comma 3, nonche' lo stato di avanzamento degli interventi realizzati.
                               Art. 59

                         Contratti di fiume

  1. Al  capo  II  del  titolo  II  della  parte  terza  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 68 e' aggiunto  il
seguente:
  «Art. 68-bis (Contratti di  fiume).  -  1.  I  contratti  di  fiume
concorrono alla  definizione  e  all'attuazione  degli  strumenti  di
pianificazione  di  distretto  a  livello  di  bacino  e  sottobacino
idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e
negoziata che  perseguono  la  tutela,  la  corretta  gestione  delle
risorse  idriche  e  la  valorizzazione   dei   territori   fluviali,
unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo
sviluppo locale di tali aree».
                               Art. 60
 
            Tariffa sociale del servizio idrico integrato

  1. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
al fine di garantire l'accesso universale  all'acqua,  assicura  agli
utenti  domestici  del  servizio  idrico  integrato   in   condizioni
economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni  agevolate,  alla
fornitura della quantita' di acqua necessaria per il  soddisfacimento
dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme
rappresentative, sulla base dei principi e  dei  criteri  individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Al fine di assicurare la copertura  degli  oneri  derivanti  dal
comma 1, l'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e  il  sistema
idrico definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria
per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalita'
per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al medesimo comma 1.
  3. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti
dalle attivita' di  manutenzione  delle  reti  relative  al  servizio
idrico integrato e degli impianti a queste  connessi  possono  essere
tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del  gestore,  o
altro  centro  equivalente,  previa  comunicazione  all'autorita'  di
controllo e vigilanza».
                               Art. 61

                Disposizioni in materia di morosita'
                    nel servizio idrico integrato

  1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995,
n. 481, l'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da  emanare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, di concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta direttive  per
il contenimento della morosita'  degli  utenti  del  servizio  idrico
integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della  presente  legge,  assicurando  che  sia  salvaguardata,
tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori,  la
copertura  dei  costi  efficienti  di  esercizio  e  investimento   e
garantendo il quantitativo  minimo  vitale  di  acqua  necessario  al
soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli  utenti
morosi.
  2. Ai fini del comma 1, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
e il sistema idrico definisce le  procedure  per  la  gestione  della
morosita' e  per  la  sospensione  della  fornitura,  assicurando  la
copertura tariffaria dei relativi costi.
                               Art. 62
 
               Disposizioni in materia di sovracanone
                     di bacino imbrifero montano

  1. Il sovracanone di cui alla legge 27 dicembre  1953,  n.  959,  e
alla legge 22 dicembre 1980,  n.  925,  si  intende  dovuto  per  gli
impianti con potenza nominale media superiore a 220 kW, nella  misura
prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica.
  2. Per le concessioni  di  derivazione  idroelettrica  assegnate  a
decorrere dal 1° gennaio 2015, l'obbligo di pagamento dei sovracanoni
decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e non  oltre
il termine di ventiquattro mesi dalla data della concessione stessa.
  3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  dopo  il
comma 137 e' inserito il seguente:
  «137-bis. Per gli impianti realizzati successivamente alla data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,   i   sovracanoni
idroelettrici, previsti ai  sensi  dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 1953, n. 959, di cui al comma  137  del  presente  articolo,
sono comunque dovuti, anche se non funzionali alla prosecuzione degli
interventi infrastrutturali».
  4. All'articolo 147, comma 2-bis, del decreto legislativo 3  aprile
2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni,  l'ultimo  periodo  e'
sostituito dai seguenti:  «Sono  fatte  salve:  a)  le  gestioni  del
servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con  popolazione
inferiore a 1.000 abitanti  gia'  istituite  ai  sensi  del  comma  5
dell'articolo 148; b)  le  gestioni  del  servizio  idrico  in  forma
autonoma esistenti, nei  comuni  che  presentano  contestualmente  le
seguenti  caratteristiche:   approvvigionamento   idrico   da   fonti
qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in  parchi  naturali  o
aree  naturali  protette  ovvero  in  siti  individuati   come   beni
paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42;  utilizzo
efficiente della risorsa e tutela del corpo  idrico.  Ai  fini  della
salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b),
l'ente  di  governo  d'ambito  territorialmente  competente  provvede
all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti».
                               Art. 63
 
          Clausola di salvaguardia per la regione autonoma
                            Valle d'Aosta

  1. Sono fatte salve le competenze in  materia  di  servizio  idrico
della  regione  autonoma  Valle  d'Aosta,  la  quale  provvede   alle
finalita' del presente capo, per  il  proprio  territorio,  ai  sensi
dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Capo IX
Disposizioni in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e in materia di scambio di beni usati
 
                               Art. 64
 
Modifiche all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1°
                         agosto 2003, n. 259

  1. All'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche,  di
cui al decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.  259,  e  successive
modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Il soggetto che presenta l'istanza  di  autorizzazione  per
l'installazione di nuove infrastrutture per  impianti  radioelettrici
ai  sensi  dell'articolo  87  del  presente  decreto  e'  tenuto   al
versamento di un contributo  alle  spese  relative  al  rilascio  del
parere ambientale da parte dell'organismo competente a  effettuare  i
controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
purche' questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo  87,
comma 4.
  1-ter. Il soggetto che  presenta  la  segnalazione  certificata  di
inizio attivita' di cui all'articolo 87-bis del presente  decreto  e'
tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo
da parte dell'organismo competente a effettuare i  controlli  di  cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,  purche'  questo
sia  reso  nei  termini  previsti  dal  citato  articolo  87-bis,  al
versamento di un contributo per le spese.
  1-quater. Il contributo previsto dal comma 1-bis, per le  attivita'
che comprendono la stima  del  fondo  ambientale  come  previsto  dal
modello A di cui all'allegato n. 13,  e  il  contributo  previsto  al
comma 1-ter sono calcolati in  base  a  un  tariffario  nazionale  di
riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione, anche sulla  base  del  principio
del  miglioramento  dell'efficienza  della  pubblica  amministrazione
tramite  l'analisi  degli  altri  oneri   applicati   dalle   agenzie
ambientali delle regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore  del
decreto di cui al primo periodo, i contributi previsti ai commi 1-bis
e 1-ter sono pari a 250 euro.
  1-quinquies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quater  non  si
applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 22
febbraio 2001, n. 36».
Capo X
Disposizioni in materia di disciplina degli scarichi e del riutilizzo di residui vegetali
 
                               Art. 65
 
                   Acque reflue dei frantoi oleari

  1. All'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
  «7-bis. Sono altresi' assimilate alle acque reflue  domestiche,  ai
fini  dello  scarico  in  pubblica  fognatura,  le  acque  reflue  di
vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la  tutela  del
corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli  scarichi
delle acque reflue urbane, lo scarico  di  acque  di  vegetazione  in
pubblica fognatura e' ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il
gestore d'ambito non ravvisino criticita' nel sistema di depurazione,
per i frantoi  che  trattano  olive  provenienti  esclusivamente  dal
territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in
aree scoscese o  terrazzate  ove  i  metodi  di  smaltimento  tramite
fertilizzazione e  irrigazione  non  siano  agevolmente  praticabili,
previo idoneo trattamento che  garantisca  il  rispetto  delle  norme
tecniche,  delle  prescrizioni  regolamentari  e  dei  valori  limite
adottati dal gestore del  servizio  idrico  integrato  in  base  alle
caratteristiche   e   all'effettiva    capacita'    di    trattamento
dell'impianto di depurazione».
                               Art. 66
 
Modifica all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile  2006,
  n. 152, in materia di scambio di beni usati

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 180-bis del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente:
  «1-bis. Ai fini di cui al comma 1,  i  comuni  possono  individuare
anche appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo
183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea,  finalizzata
allo scambio tra privati, di beni usati  e  funzionanti  direttamente
idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresi'  essere
individuate  apposite  aree  adibite  al  deposito  preliminare  alla
raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo  e
alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta  possono
anche  essere  individuati  spazi  dedicati  alla  prevenzione  della
produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la  raccolta  di
beni  da  destinare  al  riutilizzo,  nel  quadro  di  operazioni  di
intercettazione e schemi di  filiera  degli  operatori  professionali
dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle  aziende  di  igiene
urbana».
Capo XI
Disposizioni varie in materia ambientale
 
                               Art. 67
 
                  Comitato per il capitale naturale

  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, e' istituito presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del  territorio  e  del  mare  il  Comitato  per  il  capitale
naturale. Il Comitato e'  presieduto  dal  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e ne fanno  parte  i  Ministri
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e
delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti,  delle
politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari regionali e
le autonomie, per la coesione territoriale, per la semplificazione  e
la pubblica amministrazione, dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo, o loro rappresentanti delegati, un rappresentante  della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, un rappresentante
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, il Governatore della
Banca d'Italia, il Presidente dell'Istituto nazionale di  statistica,
il Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca
ambientale, il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e il
Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,  l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile, o loro rappresentanti  delegati.
Il Comitato e' integrato con esperti  della  materia  provenienti  da
universita' ed enti di ricerca, ovvero con altri dipendenti  pubblici
in  possesso  di  specifica  qualificazione,  nominati  dal  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali,
economici  e  ambientali  coerenti   con   l'annuale   programmazione
finanziaria e di bilancio di cui agli articoli 7, 10 e  10-bis  della
legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  e  successive  modificazioni,  il
Comitato di cui al comma 1 del presente articolo trasmette, entro  il
28 febbraio di ogni anno, al Presidente del Consiglio dei ministri  e
al Ministro dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato del
capitale  naturale  del  Paese,  corredato  di  informazioni  e  dati
ambientali espressi  in  unita'  fisiche  e  monetarie,  seguendo  le
metodologie  definite  dall'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite   e
dall'Unione europea, nonche' di valutazioni ex ante ed ex post  degli
effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi
ecosistemici.
  3. La partecipazione al Comitato di cui al  comma  1  e'  svolta  a
titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o  rimborso  di
spese a qualsiasi titolo richiesti.
  4. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  40  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il Comitato di cui al comma  1  del
presente articolo promuove anche  l'adozione,  da  parte  degli  enti
locali, di sistemi di contabilita' ambientale e  la  predisposizione,
da  parte  dei  medesimi  enti,  di  appositi   bilanci   ambientali,
finalizzati al monitoraggio e alla  rendicontazione  dell'attuazione,
dell'efficacia e  dell'efficienza  delle  politiche  e  delle  azioni
svolte dall'ente per la tutela  dell'ambiente,  nonche'  dello  stato
dell'ambiente e del capitale naturale.  In  particolare  il  Comitato
definisce uno schema di riferimento sulla base delle  sperimentazioni
gia' effettuate dagli enti locali in tale ambito,  anche  avvalendosi
di cofinanziamenti europei.
  5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare provvede al funzionamento del Comitato di cui al comma 1,  anche
ai fini del supporto  logistico  e  amministrativo,  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 68
 
             Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi
               e dei sussidi ambientalmente favorevoli

  1.  A  sostegno  dell'attuazione  degli  impegni  derivanti   dalla
comunicazione della Commissione europea «Europa 2020 - Una  strategia
per una crescita intelligente sostenibile e  inclusiva»  [COM  (2010)
2020   definitivo],   dalle   raccomandazioni   del   Consiglio    n.
2012/C219/14, del 10 luglio 2012, e n.  2013/C217/11,  del  9  luglio
2013, e dal regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio  2011,  in  accordo  con  le  raccomandazioni
contenute  nel  Rapporto  OCSE  2013  sulle  performance   ambientali
dell'Italia e con la dichiarazione conclusiva della Conferenza  delle
Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile svoltasi a  Rio  de  Janeiro
dal  20  al  22  giugno  2012,  e'  istituito  presso  il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  il  Catalogo
dei sussidi  ambientalmente  dannosi  e  dei  sussidi  ambientalmente
favorevoli, gestito sulla base delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la redazione del Catalogo
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
si avvale, oltre che delle informazioni nella disponibilita'  propria
e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca  ambientale,
delle  informazioni  rese  disponibili  dall'Istituto  nazionale   di
statistica, dalla Banca d'Italia,  dai  Ministeri,  dalle  regioni  e
dagli enti locali, dalle universita' e dagli altri centri di ricerca,
che  forniscono  i  dati  a  loro  disposizione  secondo  uno  schema
predisposto dal medesimo Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare. I sussidi sono intesi nella  loro  definizione
piu'  ampia  e  comprendono,  tra  gli  altri,  gli   incentivi,   le
agevolazioni, i finanziamenti agevolati e  le  esenzioni  da  tributi
direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente.
  2. Il Catalogo di cui al comma 1 e' aggiornato entro il  30  giugno
di ogni anno. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare invia alle Camere e  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione  concernente
gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo.
  3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
                               Art. 69
 
       Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali
                   per talune attivita' economiche

  1. Il comma 8 dell'articolo 40 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, e' sostituito dal seguente:
  «8. In materia  di  semplificazione  del  trattamento  dei  rifiuti
speciali  per  talune  attivita'   economiche   a   ridotto   impatto
ambientale, le imprese agricole di cui all'articolo 2135  del  codice
civile, nonche' i soggetti esercenti attivita' ricadenti  nell'ambito
dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono  rifiuti
pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi  ad
aghi, siringhe e oggetti taglienti usati,  possono  trasportarli,  in
conto proprio, per una quantita' massima fino  a  30  chilogrammi  al
giorno,  a  un  impianto  che  effettua  operazioni  autorizzate   di
smaltimento. L'obbligo di registrazione  nel  registro  di  carico  e
scarico dei rifiuti e  l'obbligo  di  comunicazione  al  Catasto  dei
rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di  cui
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si  intendono  assolti,
anche  ai  fini  del  trasporto  in  conto  proprio,  attraverso   la
compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di
trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n.
152 del 2006, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti  e
conservati con le modalita' previste dal medesimo  articolo  193.  La
conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti  le
attivita'  di  cui  al  presente  comma  o  tramite  le  associazioni
imprenditoriali  interessate  o  societa'  di  servizi   di   diretta
emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia
dei dati trasmessi.  L'adesione,  da  parte  dei  soggetti  esercenti
attivita'  ricadenti  nei  suddetti  codici  ATECO,  alle   modalita'
semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve  agli  obblighi
in materia di controllo della tracciabilita' dei rifiuti».
                               Art. 70
 
Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione  dei
  servizi ecosistemici e ambientali

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori  oneri
per  la  finanza  pubblica,  uno  o  piu'  decreti  legislativi   per
l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici  e
ambientali (PSEA).
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1  sono  adottati,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni,  nel  rispetto  dei  seguenti   principi   e   criteri
direttivi:
  a)  prevedere  che  il  sistema  di   PSEA   sia   definito   quale
remunerazione di una quota  di  valore  aggiunto  derivante,  secondo
meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione  dei  servizi
ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica  della
transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma  restando  la
salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;
  b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato,  in  particolare,
in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in  concessione
di un bene naturalistico di  interesse  comune,  che  deve  mantenere
intatte o incrementare le sue funzioni;
  c) prevedere che  nella  definizione  del  sistema  di  PSEA  siano
specificamente individuati i servizi  oggetto  di  remunerazione,  il
loro valore, nonche' i relativi obblighi contrattuali e le  modalita'
di pagamento;
  d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti  servizi:
fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura  da  legno
di proprieta' demaniale,  collettiva  e  privata;  regimazione  delle
acque nei bacini  montani;  salvaguardia  della  biodiversita'  delle
prestazioni   ecosistemiche   e   delle   qualita'    paesaggistiche;
utilizzazione di proprieta' demaniali  e  collettive  per  produzioni
energetiche;
  e) prevedere che nel sistema di PSEA siano  considerati  interventi
di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;
  f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto  dall'agricoltura
e  dal   territorio   agroforestale   nei   confronti   dei   servizi
ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso  cui
il pubblico operatore  possa  creare  programmi  con  l'obiettivo  di
remunerare gli  imprenditori  agricoli  che  proteggono,  tutelano  o
forniscono i servizi medesimi;
  g) coordinare e  razionalizzare  ogni  altro  analogo  strumento  e
istituto gia' esistente in materia;
  h) prevedere che beneficiari finali del sistema  di  PSEA  siano  i
comuni, le loro unioni, le aree protette,  le  fondazioni  di  bacino
montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni
comuni, comunque denominate;
  i) introdurre forme di  premialita'  a  beneficio  dei  comuni  che
utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilita' ambientale e
urbanistica  e  forme  innovative  di   rendicontazione   dell'azione
amministrativa;
  l) ritenere precluse le attivita' di stoccaggio di gas naturale  in
acquiferi profondi.
  3. Gli schemi  dei  decreti  legislativi,  corredati  di  relazione
tecnica che dia conto della  neutralita'  finanziaria  dei  medesimi,
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica
affinche' su di essi siano espressi, entro trenta giorni  dalla  data
di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia  e
per i profili finanziari. Decorso tale  termine,  i  decreti  possono
essere comunque emanati. Qualora il  termine  per  l'espressione  dei
pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta  giorni
che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma  1,
quest'ultimo e' prorogato di tre mesi.
                               Art. 71

                            Oil free zone

  1. Al fine di promuovere su  base  sperimentale  e  sussidiaria  la
progressiva fuoriuscita dall'economia basata sul ciclo del carbonio e
di raggiungere gli standard  europei  in  materia  di  sostenibilita'
ambientale, sono istituite e promosse le «Oil free zone».
  2. Si intende per «Oil free zone» un'area territoriale nella quale,
entro un determinato arco temporale e sulla base di specifico atto di
indirizzo adottato dai  comuni  del  territorio  di  riferimento,  si
prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi  derivati
con energie prodotte da fonti rinnovabili.
  3. La  costituzione  di  Oil  free  zone  e'  promossa  dai  comuni
interessati, anche tramite le unioni o le convenzioni fra  comuni  di
riferimento, ove costituite ai sensi degli articoli 30 e 32 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267.  Per  le
aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge  6  dicembre
1991, n. 394, e successive modificazioni, la costituzione di Oil free
zone e' promossa dagli enti locali d'intesa con gli enti parco.
  4. Nelle Oil free zone sono avviate sperimentazioni, concernenti la
realizzazione di prototipi e l'applicazione sul piano industriale  di
nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a
quelli  provenienti  dalle  zone  montane,  attraverso  prospetti  di
valutazione del valore delle risorse presenti sul territorio.
  5. Nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, le regioni  e
le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalita'
di organizzazione delle Oil free zone, con particolare riguardo  agli
aspetti  connessi  con  l'innovazione  tecnologica   applicata   alla
produzione di energie rinnovabili a basso  impatto  ambientale,  alla
ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla  costruzione  di  sistemi
sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, quali  la
produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.
  6. Ai fini di cui al comma 5, le regioni e le province autonome  di
Trento e di Bolzano possono assicurare specifiche linee  di  sostegno
finanziario alle attivita' di ricerca, sperimentazione e applicazione
delle attivita' produttive  connesse  con  l'indipendenza  dai  cicli
produttivi  del  petrolio  e  dei  suoi  derivati,  con   particolare
attenzione all'impiego equilibrato dei beni comuni e  collettivi  del
territorio di riferimento.
                               Art. 72
 
              Strategia nazionale delle Green community

  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per  gli
affari regionali, le  autonomie  e  lo  sport,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze e sentiti il Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  il  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo,  il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, nonche' la Conferenza unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e
successive modificazioni, promuove la predisposizione della strategia
nazionale delle Green community.
  2. La strategia nazionale di cui al comma 1 individua il valore dei
territori rurali e  di  montagna  che  intendono  sfruttare  in  modo
equilibrato le risorse principali di cui dispongono, tra cui in primo
luogo  acqua,  boschi  e  paesaggio,  e  aprire  un  nuovo   rapporto
sussidiario e di scambio con le comunita' urbane e metropolitane,  in
modo da poter impostare, nella fase della green economy, un piano  di
sviluppo  sostenibile  non  solo  dal  punto  di  vista   energetico,
ambientale ed economico nei seguenti campi:
  a) gestione integrata e certificata del patrimonio  agro-forestale,
anche  tramite  lo  scambio  dei  crediti  derivanti  dalla   cattura
dell'anidride  carbonica,  la  gestione  della  biodiversita'  e   la
certificazione della filiera del legno;
  b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
  c) produzione di energia  da  fonti  rinnovabili  locali,  quali  i
microimpianti idroelettrici, le biomasse,  il  biogas,  l'eolico,  la
cogenerazione e il biometano;
  d) sviluppo di un turismo sostenibile,  capace  di  valorizzare  le
produzioni locali;
  e) costruzione e gestione sostenibile  del  patrimonio  edilizio  e
delle infrastrutture di una montagna moderna;
  f) efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti
e delle reti;
  g) sviluppo sostenibile  delle  attivita'  produttive  (zero  waste
production);
  h) integrazione dei servizi di mobilita';
  i) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile  che  sia
anche energeticamente indipendente attraverso la produzione  e  l'uso
di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e  dei
trasporti.
  3. Con proprie leggi, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano possono individuare le modalita', i  tempi  e  le  risorse
finanziarie sulla base dei quali le unioni di comuni e le  unioni  di
comuni montani promuovono l'attuazione della strategia  nazionale  di
cui al presente articolo.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 73
 
Disposizioni in materia di impianti termici civili alimentati da  gas
                            combustibili

  1. Le disposizioni in materia di requisiti  tecnici  e  costruttivi
degli impianti termici civili, di cui alla parte II dell'allegato  IX
alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, non si applicano agli  impianti  alimentati
da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della  norma
UNI 11528, fatta eccezione per quelle di cui al numero 5, «Apparecchi
indicatori».
                               Art. 74
 
Gestione e sviluppo sostenibile  del  territorio  e  delle  opere  di
             pubblica utilita' e tutela degli usi civici

  1.  Ai  fini  della  gestione  e  dello  sviluppo  sostenibile  del
territorio e delle opere pubbliche o  di  pubblica  utilita'  nonche'
della corretta gestione e tutela degli usi civici, all'articolo 4 (L)
del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  8
giugno 2001, n.327, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati
o asserviti coattivamente se non viene pronunciato  il  mutamento  di
destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica  o
di  pubblica  utilita'  sia  compatibile  con  l'esercizio   dell'uso
civico».
                               Art. 75
 
Disposizioni relative all'attuazione della Convenzione sul  commercio
  internazionale di specie minacciate di estinzione - CITES

  1.  La  misura  dei  diritti  speciali  di  prelievo  istituiti  in
attuazione  della  Convenzione  sul  commercio  internazionale  delle
specie animali e vegetali  in  via  di  estinzione  (CITES),  di  cui
all'articolo 8-quinquies della legge 7  febbraio  1992,  n.  150,  e'
rivalutata con cadenza  triennale,  entro  il  31  dicembre,  per  il
miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle attivita' di cui  al
medesimo  articolo  8-quinquies,  commi  3-bis,  3-ter,  3-quater   e
3-quinquies, svolte in attuazione del regolamento (CE) n. 338/97  del
Consiglio, del 9 dicembre 1996, in materia di protezione delle specie
di flora e fauna mediante il controllo del loro commercio.
                               Art. 76
 
Proroga del termine  per  l'esercizio  della  delega  in  materia  di
                        inquinamento acustico

  1. All'articolo 19, comma 1, della legge 30 ottobre 2014,  n.  161,
le parole: «entro diciotto  mesi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«entro ventiquattro mesi».
                               Art. 77

      Modifica all'articolo 514 del codice di procedura civile

  1. All'articolo 514 del codice di procedura civile, in  materia  di
cose mobili assolutamente  impignorabili,  dopo  il  numero  6)  sono
aggiunti i seguenti:
  «6-bis) gli animali di affezione o da compagnia  tenuti  presso  la
casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini
produttivi, alimentari o commerciali;
  6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici  o  di  assistenza
del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli».
                               Art. 78
 
Modifica all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994,  n.  84,  in
                        materia di dragaggio

  1. All'articolo 5-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
e successive modificazioni, le lettere c) e d) sono sostituite  dalle
seguenti:
  «c) qualora risultino non pericolosi all'origine  o  a  seguito  di
trattamenti   finalizzati   esclusivamente   alla   rimozione   degli
inquinanti,  ad  esclusione  quindi  dei  processi  finalizzati  alla
immobilizzazione degli  inquinanti  stessi  quali  solidificazione  e
stabilizzazione, possono essere destinati a  refluimento  all'interno
di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque  in  strutture
di contenimento o di conterminazione  realizzate  con  l'applicazione
delle migliori  tecniche  disponibili  in  linea  con  i  criteri  di
progettazione   formulati    da    accreditati    standard    tecnici
internazionali adottati negli Stati membri dell'Unione europea e  con
caratteristiche tali da garantire, tenuto conto degli obiettivi e dei
limiti fissati dalle direttive europee, l'assenza di  rischi  per  la
salute e per l'ambiente con particolare riferimento al vincolo di non
peggiorare lo stato di  qualita'  delle  matrici  ambientali,  suolo,
sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, acque marine e  di
transizione, ne' pregiudicare il  conseguimento  degli  obiettivi  di
qualita' delle stesse;
  d)  qualora  risultino  caratterizzati  da   concentrazioni   degli
inquinanti al di sotto dei valori di riferimento  specifici  definiti
in conformita' ai criteri approvati  dal  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, l'area o le aree  interessate
vengono escluse dal perimetro del sito di interesse nazionale  previo
parere favorevole della conferenza di  servizi  di  cui  all'articolo
242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
                               Art. 79
 
                      Clausola di salvaguardia

  1. Le disposizioni della  presente  legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con le norme  dei  rispettivi  statuti  e  le
relative norme  di  attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.


                                                           Allegato 1
                                               (articolo 23, comma 2)

                                                      «Allegato L-bis
                                       (articolo 206-quater, comma 2)

Categorie  di  prodotti  che  sono  oggetto  di  incentivi  economici
      all'acquisto, ai sensi dell'articolo 206-quater, comma 2

=====================================================================
|                           | Percentuale minima|                   |
|                           |    in peso di     |                   |
|                           |     materiale     |                   |
|                           |    polimerico     |   Incentivo in    |
|                           |riciclato sul peso |  percentuale sul  |
|                           |  complessivo del  | prezzo di vendita |
|                           |    componente     |  del prodotto al  |
|   Categoria di prodotto   |    sostituito     |   consumatore     |
+===========================+===================+===================+
|Cicli e veicoli a motore   |        >10%       |        10%        |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
|Elettrodomestici           |       >20%        |        10%        |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
|Contenitori per uso di     |                   |                   |
|igiene ambientale          |       >50%        |        5%         |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
|Arredo per interni         |       >50%        |        5%         |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
|Arredo urbano              |       >70%        |        15%        |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
|Computer                   |       >10%        |        10%        |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
|Prodotti per la casa e per |                   |                   |
|l'ufficio                  |       >10%        |        10%        |
+---------------------------+-------------------+-------------------+
|Pannelli fonoassorbenti,   |                   |                   |
|barriere e segnaletica     |                   |                   |
|stradale                   |       >30%        |        10%        |
+---------------------------+-------------------+-------------------+


                                                                   ».

Allegati

Legge 221/2015

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