Combustibili alternativi: novità sui costi delle infrastrutture

Sono a carico dei soggetti richiedenti le spese per le attività inerenti alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche

Con il decreto 23 marzo 2017 (in Gazzetta ufficiale del 22 agosto 2017, n. 195) il ministero dello Sviluppo economico interviene sul tema delle infrastrutture per i combustibili alternativi con alcune precisazioni di carattere operativo. In particolare, è stabilito come siano a carico dei soggetti richiedenti le spese per le attività inerenti alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di valore inferiore a 5 milioni di euro, nonché per le relative istruttorie  tecniche  e amministrative  e  per  le  conseguenti   necessità logistiche e operative.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dello Sviluppo economico 23 marzo 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Decreto del ministero dello Sviluppo economico 23 marzo 2017 


Disciplina di attuazione della direttiva  2014/94/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione  di

una infrastruttura per i combustibili alternativi. (17A05771)

       
         in Gazzetta ufficiale del 22 agosto 2017, n. 195


                             IL MINISTRO

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE


  Visto l'art. 1, commi 110 e 111, della legge 23 agosto 2004, n. 239

e successive modifiche ed integrazioni che stabiliscono che  «110.  A

decorrere dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge  le

spese per le attivita' svolte dagli uffici della  Direzione  generale

per l'energia e le risorse minerarie del  Ministero  delle  attivita'

produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte  alla

realizzazione  e  alla  verifica  di  impianti  e  di  infrastrutture

energetiche di competenza  statale  il  cui  valore  sia  di  entita'

superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con  decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro

delle attivita' produttive, per le relative  istruttorie  tecniche  e

amministrative  e  per  le  conseguenti   necessita'   logistiche   e

operative, sono poste a carico del soggetto  richiedente  tramite  il

versamento di un contributo di importo non superiore allo 1 per mille

del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di versamento non  si

applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali alla data  di

entrata  in  vigore  della  presente  legge  si  sia  gia'   conclusa

l'istruttoria. 111. Alle spese delle  istruttorie  di  cui  al  comma

110... si provvede nei limiti delle somme derivanti dai versamenti di

cui al comma 110 che,  a  tal  fine,  sono  versate  all'entrata  del

bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione

del Ministero delle attivita' produttive.»;

  Visto il decreto interministeriale 9 novembre 2016 di  modifica  al

decreto 18 settembre 2006 recante «Regolamentazione  delle  modalita'

di versamento del contributo di cui  all'art.  1,  comma  110,  della

legge 23 agosto 2004, n. 239»;

  Considerato che l'art. 9 del decreto legislativo 16 dicembre  2016,

n. 257, recante «Disciplina di attuazione della direttiva  2014/94/UE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22  ottobre  2014,  sulla

realizzazione di una infrastruttura per i  combustibili  alternativi»

ha attribuito al Ministero dello sviluppo economico, di concerto  con

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  d'intesa  con  le

Regioni interessate, la  competenza  in  materia  di  rilascio  delle

autorizzazioni per tali infrastrutture  ed  insediamenti  strategici,

nonche' per le opere e le attivita'  necessarie  al  trasporto,  allo

stoccaggio,  al  trasferimento  del  GNL  alla  rete   nazionale   di

trasporto, ai terminali e ai depositi costieri e alle  infrastrutture

portuali strumentali all'utilizzo  del  GNL,  nonche'  per  le  opere

accessorie;

  Considerato altresi' che i commi 1, 2 e 3 dell'art. 23  del  citato

decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, prevedono, al  comma  1

che: «... le spese per le attivita' di cui all'art.  9  svolte  dalla

Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per  le

infrastrutture energetiche del Ministero  dello  sviluppo  economico,

nonche'  le  spese   per   le   relative   istruttorie   tecniche   e

amministrative  e  per  le  conseguenti   necessita'   logistiche   e

operative, anche finalizzate  alle  attivita'  di  dismissione,  sono

poste a carico del soggetto richiedente  tramite  il  versamento  del

contributo di cui all'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto  2004,

n. 239.», al  comma  2  che:  «...le  spese  svolte  dalla  Direzione

generale  per  la  sicurezza   dell'approvvigionamento   e   per   le

infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico per

le attivita' di cui all'art. 9 relative  alla  realizzazione  e  alla

verifica di impianti e di infrastrutture energetiche il cui valore e'

di entita' inferiore a 5 milioni di euro, nonche'  le  spese  per  le

relative istruttorie tecniche e amministrative e per  le  conseguenti

necessita' logistiche e operative, anche finalizzate  alle  attivita'

di dismissione, sono poste a carico dei soggetti richiedenti, secondo

tariffe determinate sulla  base  del  costo  effettivo  del  servizio

reso.», al comma 3 che: «Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  del

presente decreto, si provvede, ai sensi dell'art. 30, comma 4,  della

legge 24 dicembre 2012, n. 234,  alla  determinazione  delle  tariffe

spettanti al Ministero dello sviluppo economico per le  attivita'  di

cui al comma 2.»;

  Considerato  che  le  attivita'  di  cui  all'art.  9  del  decreto

legislativo 16 dicembre  2016,  n.  257  comportano  per  gli  uffici

dell'amministrazione un'attivita' istruttoria onerosa e complessa per

tutti gli investimenti, compresi quelli il cui valore e' inferiore  a

5 milioni di euro, con la conseguenza di ritenere quindi opportuno il

versamento di un contributo secondo i criteri stabiliti  all'art.  1,

comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come regolamentato dal

decreto interministeriale  9  novembre  2016,  fissando  comunque  un

importo minimo;

                              Decreta:

                              Art. 1

  1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 23  del  decreto  legislativo  16

dicembre 2016, n.  257,  le  spese  per  le  attivita'  svolte  dalla

Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per  le

infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico per

le attivita' di cui all'art. 9 del  medesimo  decreto  relative  alla

realizzazione  e  alla  verifica  di  impianti  e  di  infrastrutture

energetiche il cui valore e' di entita'  inferiore  a  5  milioni  di

euro, nonche'  le  spese  per  le  relative  istruttorie  tecniche  e

amministrative  e  per  le  conseguenti   necessita'   logistiche   e

operative, anche finalizzate  alle  attivita'  di  dismissione,  sono

poste a carico dei soggetti richiedenti tramite il versamento  di  un

contributo che rispecchia  i  costi  delle  attivita'  istruttorie  e

corrispondente alla percentuale prevista all'art. 1, comma 110, della

legge  23  agosto  2004,  n.  239,  come  regolamentato  dal  decreto

interministeriale 9 novembre 2016. Il versamento minimo  e'  comunque

fissato  in  un  importo  di  500  euro.  Tali  somme  sono   versate

all'entrata del bilancio dello  Stato,  da  riassegnare  su  apposito

capitolo nello stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo

economico.

                               Art. 2

  1. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti  Uffici  centrali

di bilancio  per  la  relativa  registrazione,  e'  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla

data di pubblicazione.

Allegati

D.M. 23 marzo 2017

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