Combustibili: le regole per le comunicazioni sui dati quali-quantitativi

Attuata la direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione sui dati relativi alla qualità e alla quantità in distribuzione nell'anno civile precedente

Sul tema dei combustibili (in particolare benzina e diesel) è stata attuata la direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione sui dati relativi alla qualità e alla quantità in distribuzione nell'anno civile precedente.

È quanto dispone il decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51 (in Gazzetta ufficiale del 27 aprile 2017, n. 97).

I metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione sono stati stabiliti ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Di seguito è riportato il testo integrale del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 5, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51


Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i  metodi  di

calcolo e gli obblighi di  comunicazione  ai  sensi  della  direttiva

98/70/CE relativa alla qualita'  della  benzina  e  del  combustibile

diesel e della direttiva (UE) 2015/1513  che  modifica  la  direttiva

98/70/CE, relativa alla qualita' della  benzina  e  del  combustibile

diesel,  e  la  direttiva  2009/28/CE,  sulla   promozione   dell'uso

dell'energia da fonti rinnovabili. (17G00064)


              in Gazzetta ufficiale del 27 aprile 2017, n. 97

 Vigente al: 12-5-2017 

Capo I

Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione delle
direttive 2015/652/UE e 2015/1513/UE

  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 (omissis)
                                 Emana
                     il seguente decreto legislativo:

 
                               Art. 1
 Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21  marzo  2005,  n.
  66, in attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/652

  
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21  marzo  2005,  n.  66,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1,  dopo  le  parole  «forestali»  sono  inserite  le

seguenti: «e, quando non sono in mare,»;

    b) al comma 1, lettera b), le parole «di  cui  alla  lettera  a)»

sono sostituite dalle seguenti: «e dell'elettricita' fornita ai  fini

dell'utilizzo nei veicoli stradali»;

    c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

  «1-bis. Il  presente  decreto  stabilisce,  in  aggiunta  a  quanto

previsto  al  comma  1,  i  metodi  di  calcolo  e  gli  obblighi  di

comunicazione  ai  sensi  della  direttiva  98/70/CE  relativa   alla

qualita' dei combustibili, a uso  dei  fornitori,  oltre  che  per  i

combustibili di cui al comma 1, anche per  l'elettricita'  usata  nei

veicoli stradali.».

  
                               Art. 2
  Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 21  marzo  2005,  n.

  66, in attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE)  2015/652  e

  dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1513

 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21  marzo  2005,  n.  66,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, lettera i-quinquies), dopo le parole:  «forestali»

sono inserite le seguenti: «e, quando non sono in mare,»;

    b) al comma 1, la lettera i-sexies) e' sostituita dalla seguente:

«i-sexies) fornitore: il soggetto obbligato al pagamento  dell'accisa

ai sensi del  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  sui

prodotti  e  per  gli   impieghi   oggetto   del   presente   decreto

legislativo»;

    c) al comma 1, dopo la  lettera  i-terdecies)  sono  aggiunte  le

seguenti:

      i-terdecies.1) «carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi

e gassosi di origine non biologica»: i carburanti liquidi o  gassosi,

diversi dai biocarburanti, il cui contenuto  energetico  proviene  da

fonti energetiche rinnovabili  diverse  dalla  biomassa  e  che  sono

utilizzati nei trasporti;

      i-terdecies.2)   «colture   amidacee»:   colture   comprendenti

principalmente  cereali  (indipendentemente  dal  fatto   che   siano

utilizzati solo i semi ovvero sia utilizzata  l'intera  pianta,  come

nel caso del mais verde), tuberi e radici (come  patate,  topinambur,

patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi  (quali  la

colocasia e la xantosoma);

      i-terdecies.3) «biocarburanti a basso  rischio  di  cambiamento

indiretto di destinazione dei terreni»: biocarburanti le cui  materie

prime sono state prodotte nell'ambito  di  sistemi  che  riducono  la

delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione

di biocarburanti e che sono stati prodotti conformemente  ai  criteri

di sostenibilita' per biocarburanti di cui all'articolo 7-ter;

      i-terdecies.4) «residuo della  lavorazione»:  sostanza  diversa

dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il  processo

di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del  processo  di

produzione, il quale non  e'  stato  deliberatamente  modificato  per

ottenerlo;

      i-terdecies.5)  «residui  dell'agricoltura,  dell'acquacoltura,

della pesca e  della  silvicoltura»:  residui  generati  direttamente

dall'agricoltura,   dall'acquacoltura,   dalla    pesca    e    dalla

silvicoltura; non comprendono i residui delle  industrie  connesse  o

della lavorazione;

      i-terdecies.6) «impianto operativo»: impianto in cui  ha  luogo

la produzione fisica dei biocarburanti;

    d) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

  «1-bis. Ai fini del metodo di  calcolo  e  della  comunicazione  si

applicano inoltre le seguenti definizioni:

    a) "emissioni a monte o di  upstream":  le  emissioni  di  gas  a

effetto serra che si verificano prima che le materie prime entrino in

una raffineria o in un impianto di trasformazione dove viene prodotto

il combustibile di cui all'allegato V-bis.1;

    b) "bitumi naturali": materia prima  da  raffinare  di  qualsiasi

origine che soddisfi tutti i seguenti requisiti:

      1) gravita' API (American Petroleum Institute) di  10  gradi  o

inferiore  quando  situata  in  un  giacimento  presso  il  luogo  di

estrazione definita conformemente al metodo  di  prova  dell'American

Society for Testing and Materials (ASTM) D287;

      2) viscosita'  media  annua  alla  temperatura  del  giacimento

maggiore di quella calcolata dall'equazione: Viscosita'  (centipoise)

= 518,98e - 0,038T, dove T e' la temperatura in gradi Celsius;

      3) rientri nella definizione di sabbie bituminose con il codice

della nomenclatura combinata (NC) 2714 come indicato nel  regolamento

(CEE) n. 2658/87 del Consiglio;

      4) la mobilizzazione della fonte di materia prima e' realizzata

mediante  estrazione   mineraria   o   drenaggio   a   gravita'   con

potenziamento termico dove l'energia termica deriva principalmente da

fonti diverse dalla fonte di materia prima stessa;

      c) "scisti bituminosi": qualsiasi fonte di  materia  prima  per

raffineria situata in una  formazione  rocciosa  contenente  kerogene

solido e rientrante nella definizione di  scisti  bituminosi  con  il

codice  NC  2714  indicato  nel  regolamento  (CEE)  n.  2658/87.  La

mobilizzazione della fonte di materia prima  e'  realizzata  mediante

estrazione  mineraria  o  drenaggio  a  gravita'  con   potenziamento

termico;

      d) "valore di riferimento  per  i  carburanti":  un  valore  di

riferimento per i carburanti basato sul ciclo di vita delle emissioni

di gas a effetto serra per unita' di  energia  dei  combustibili  nel

2010;

      e) "petrolio greggio convenzionale": qualsiasi fonte di materia

prima per raffineria provvista di gravita' API superiore a  10  gradi

quando situata in una formazione reservoir presso  il  suo  luogo  di

origine, misurata  secondo  il  metodo  di  prova  ASTM  D287  e  non

rientrante  nella  definizione  corrispondente  al  codice  NC   2714

indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87;

      f) "micro, piccole e  medie  imprese  (PMI)":  quelle  definite

dall'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014.».


                                 Art. 3
  Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 21  marzo  2005,  n.

  66, in attuazione dell'articolo 5 della  direttiva  (UE)  2015/652,

  dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), punto 7, della  direttiva

  (UE) 2015/1513 e dell'articolo 1, paragrafo 7,  lettera  b),  della

  direttiva (UE) 2015/1513


   1. All'articolo 7 del decreto legislativo 21  marzo  2005,  n.  66,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

  «2. Entro il 31 agosto di ogni anno, il Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del  mare  trasmette  alla  Commissione

europea,  nel  formato  previsto  dalle  pertinenti  norme   tecniche

europee, i dati relativi alla qualita' ed alla quantita' di benzina e

di combustibile diesel in distribuzione nell'anno civile  precedente,

sulla base di una relazione elaborata dall'Istituto superiore per  la

protezione  e  la  ricerca  ambientale  (di  seguito   ISPRA).   Tale

relazione, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e  della  tutela

del territorio e del mare  entro  il  30  giugno  di  ogni  anno,  e'

elaborata sulla base dei seguenti dati:

    a) i dati relativi agli accertamenti svolti sulle caratteristiche

della benzina e del combustibile diesel  in  distribuzione  nell'anno

precedente, comunicati dagli Uffici dell'Agenzia delle dogane  e  dei

monopoli ai sensi del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio 3  febbraio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2005;

    b) i dati relativi  alle  caratteristiche  della  benzina  e  del

combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente  comunicati

entro il 30 maggio  di  ciascun  anno,  tramite  le  associazioni  di

categoria, dai gestori dei depositi fiscali che importano  benzina  e

combustibile diesel da Paesi terzi o li ricevono da Paesi dell'Unione

europea  e  dai  gestori  degli  impianti  di  produzione   di   tali

combustibili; i dati sono  ottenuti,  anche  attraverso  il  supporto

dell'ente di unificazione  tecnica  di  settore,  sulla  base  di  un

monitoraggio effettuato tenendo conto della  normativa  adottata  dal

Comitato europeo di normazione (di seguito  CEN)  e  sono  comunicati

utilizzando i formati e le procedure indicati sul sito  internet  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

    c) i dati sui volumi di  benzina  e  di  combustibile  diesel  in

distribuzione nell'anno precedente, con le  prescritte  suddivisioni,

comunicati dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  ai  sensi  del

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  3

febbraio 2005;  i  dati  sono  contestualmente  comunicati  anche  al

Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,

utilizzando i formati e le procedure indicati sul  sito  internet  di

tale Ministero.»;

    b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. A partire dal 2018, entro il termine di  presentazione  dei

dati di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare trasmette alla Commissione europea anche i dati

di cui all'allegato V-bis.3 relativamente agli obblighi di  riduzione

delle  emissioni  di  cui  all'articolo  7-bis,  sulla  base  di  una

relazione elaborata dal Gestore dei servizi  energetici  (di  seguito

GSE) e trasmessa entro il 30 maggio di ogni  anno.  I  dati  di  tale

relazione sono trasmessi  utilizzando  il  modello  dell'allegato  IV

della  direttiva  (UE)  2015/652,  secondo  lo   standard   elaborato

dall'Agenzia  Europea  dell'Ambiente  (di   seguito   AEA)   mediante

trasferimento dati elettronico al  registro  centralizzato  dei  dati

(Central  Data  Repository)  gestito  dall'AEA,  e  utilizzando   gli

strumenti della rete ReportNet dell'Agenzia messi a  disposizione  ai

sensi del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo  e  del

Consiglio per la presentazione dei dati. Il Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e  del  mare  notifica  alla  Commissione

europea la data di trasmissione e il  nome  del  personale  coinvolto

nelle attivita' di comunicazione.

  2-ter. Costituisce parte integrante della relazione di cui al comma

2-bis, una relazione sulle filiere di  produzione  di  biocarburanti,

sui volumi dei biocarburanti prodotti a partire dalle  materie  prime

categorizzate nell'allegato V-bis, parte A e sulle emissioni di gas a

effetto serra prodotte  durante  il  ciclo  di  vita  per  unita'  di

energia, inclusi i valori medi  provvisori  delle  emissioni  stimate

prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento  indiretto  della

destinazione dei terreni di cui all'allegato V-bis, parte  E-bis.  Il

Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare

trasmette tali dati alla Commissione europea.».

                                 Art. 4
  Modifiche all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21  marzo  2005,

  n. 66, in attuazione degli articoli 3  e  4  della  direttiva  (UE)

  2015/652 e dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a)  e  lettera  c)

  della direttiva (UE) 2015/1513
  
  1. All'articolo 7-bis, del decreto legislativo 21  marzo  2005,  n.

66, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1  le  parole:  «,  nel  caso  di  cui  al  comma  9,

dell'energia» sono sostituite dalle seguenti:  «dell'elettricita'»  e

le parole da «stabilito ai sensi dell'articolo 7-bis» fino alla  fine

sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per   i   carburanti   stabilito

nell'allegato V-bis.2»;

    b) dopo il comma 1, e' inserito  il  seguente:  «1-bis.  Ai  fini

della quantificazione  dell'intensita'  delle  emissioni  di  gas  ad

effetto serra per unita' di energia prodotte durante il ciclo di vita

dovute ai carburanti e all'elettricita', i  fornitori  utilizzano  il

metodo di calcolo di cui all'allegato V-bis.1. I fornitori  che  sono

PMI utilizzano il metodo di calcolo semplificato di cui  all'allegato

V-bis.1»;

    c) al comma  2  le  parole  «dell'ISPRA»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «del GSE» e al primo periodo e alla lettera  a)  la  parola

«energia» e' sostituita dalla seguente: «elettricita'»;

    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La relazione di cui

al comma 2 e' redatta utilizzando  le  definizioni  e  il  metodo  di

calcolo di cui all'allegato V-bis.1.»;

    e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La relazione di cui

al comma 2 e' redatta utilizzando il formato di cui  all'allegato  IV

della direttiva (UE) 2015/652 secondo lo standard elaborato dall'AEA.

Il formato e  le  modalita'  di  trasmissione  della  relazione  sono

pubblicate sul sito del GSE»;

    f) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. A partire dal

1° gennaio 2018, il fornitore che immette  al  consumo  biocarburanti

anche  in  miscele  utilizzati  nel   settore   dell'aviazione   puo'

conteggiare i biocarburanti ai fini del raggiungimento dell'obiettivo

di riduzione di cui al comma 1, solo ove per  gli  stessi  sia  stato

accertato, ai sensi dell'articolo 7-quater, il rispetto  dei  criteri

di sostenibilita' di cui all'articolo 7-ter, commi da 2 a 5, e  degli

obblighi di informazione di cui all'articolo 7-quater, comma  5.  Con

decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e

del mare, adottato  di  concerto  con  il  Ministero  dello  sviluppo

economico,  sono  definite   disposizioni   per   il   conteggio   di

biocarburanti  ad  uso   aviazione   ai   fini   del   raggiungimento

dell'obiettivo di riduzione di cui al comma 1.»;

    g) al comma 6 le parole da «e dell'energia sono» fino  alla  fine

del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e dell'elettricita' sono

calcolate  conformemente  alla  metodologia  stabilita  nell'allegato

V-bis.1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del

territorio e del mare, adottato di concerto con  il  Ministero  dello

sviluppo economico, sono definite disposizioni ai  fini  del  calcolo

dell'elettricita' fornita in termini quantitativi  e  dell'intensita'

delle emissioni di gas a effetto serra»;

    h) il comma 9 e' abrogato;

    i) al comma 10 le parole «di  cui  ai  commi  1,  2  e  11»  sono

sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e  le  parole  «7-bis,

paragrafo 5, lettera c)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «7-bis,

paragrafo 5»;

    l)  al  comma  12  le  parole  «L'ISPRA»  sono  sostituite  dalle

seguenti:«Il GSE redige e»; dopo le parole: «Ministero  dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare» sono inserite le  seguenti:

«e, per conoscenza, ad ISPRA», e, in fine, e'  aggiunto  il  seguente

periodo: «Il GSE provvede ad assicurare al Ministero dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare  l'accesso  alle  informazioni

contenute nella banca dati  relativa  ai  biocarburanti  al  fine  di

garantire ulteriori approfondimenti.».

                                 Art. 5
  Modifiche all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21  marzo  2005,

  n. 66, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3), della direttiva

  (UE) 2015/1513  
 
  1. All'articolo 7-ter, del decreto legislativo 21  marzo  2005,  n.

66, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

  «2. L'uso dei biocarburanti assicura un risparmio di  emissioni  di

gas a effetto serra pari almeno al:

    a) 60% per i biocarburanti prodotti negli  impianti  operativi  a

partire dal 5 ottobre 2015;

    b) 35% fino al 31 dicembre 2017 e ad almeno il 50% a partire  dal

1° gennaio 2018, per gli impianti operativi al 5 ottobre  2015  o  in

precedenza.

  2-bis.  Il  risparmio  delle  emissioni  di  gas  a  effetto  serra

derivanti dall'uso  di  biocarburanti  e'  calcolato  in  conformita'

all'articolo 7-quinquies.»;

    b) al comma  3,  lettera  e),  le  parole  «dell'articolo  7-ter,

paragrafo 3, secondo  comma,  della  direttiva  98/70/CE,  introdotto

dall'articolo 1 della direttiva  2009/30/CE»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «del regolamento (UE) n. 1307/2014».

                                Art. 6
  Modifiche all'articolo 7-quater  del  decreto  legislativo  21  marzo

  2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo  2),  lettera

  d), della direttiva (UE) 2015/1513
   
  1. All'articolo 7-quater del decreto legislativo 21 marzo 2005,  n.

66, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 4, lettera b) sono aggiunte le seguenti parole:  «che

puo' assumere qualsiasi forma in cui le partite siano  normalmente  a

contatto. Il volume della miscela dovra' essere  adeguato  attraverso

fattori di conversione opportuni quando  sono  interessate  una  fase

della lavorazione o delle perdite»;

    b) al comma 4, dopo la  lettera  c),  e'  aggiunta  la  seguente:

«c-bis) avvenga all'interno di un unico luogo geografico precisamente

delimitato, come un serbatoio, un sito o un impianto logistico  o  di

trattamento, la cui responsabilita' o gestione sia riferibile  ad  un

unico soggetto.»;

    c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

  «4-bis. Il bilancio di massa di cui al comma 4, nel caso in cui non

si verifichi la miscelazione  fisica  tra  due  o  piu'  partite,  e'

ammissibile purche' le partite in questione siano miscelabili  da  un

punto  di  vista  chimico-fisico.  Nel  processo  di  produzione  del

biocarburante che matura il riconoscimento alla maggiorazione di  cui

al comma 2, le materie  prime  e  il  biocarburante  al  termine  del

processo  produttivo  devono  essere  effettivamente  impiegati  come

carburanti.  Non  e'  ammessa  la  miscelazione  tra  materie   prime

finalizzate alla produzione di biocarburanti che possono  beneficiare

della maggiorazione di cui al comma 2 con materie  prime  finalizzate

alla produzione di biocarburanti che non possono beneficiare di  tale

maggiorazione in  tutte  le  fasi  della  filiera  di  produzione  di

biocarburanti precedenti al perimetro  individuato  dal  processo  di

trasformazione finale di tali materie in biocarburanti.»;

    d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis.  Ai  fini  di

cui al comma 5 dell'art. 7-bis, tali informazioni devono accompagnare

la partita lungo tutta la filiera  di  produzione  del  biocarburante

secondo  quanto  stabilito  dalle  disposizioni  adottate  ai   sensi

dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo  2011,  n.

55.»;

    e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Alle  attivita'  di

controllo provvede il Comitato tecnico consultivo  biocarburanti,  ai

sensi dell'articolo 33, comma 5-sexies,  del  decreto  legislativo  3

marzo 2011, n. 28.»;

    f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

  «6-bis. Il Comitato tecnico consultivo biocarburanti puo' avvalersi

di ISPRA per la realizzazione  di  studi  di  settore.  La  eventuale

collaborazione dell'ISPRA avviene con le risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente.

  6-ter. In caso di individuazione di frodi si  applicano  le  misure

adottate ai sensi dall'articolo 2, comma 6, del  decreto  legislativo

31 marzo 2011, n. 55.».
 
                               Art. 7
  Modifiche all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo  21  marzo

  2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo  5),  lettera

  a) della direttiva (UE) 2015/1513

    1. All'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo  2005,

n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

      «2. E' possibile utilizzare i valori delle emissioni di  gas  a

effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime  agricole

diversi da quelli standard che siano stati  calcolati,  per  ciascuna

area NUTS, e trasmessi alla Commissione europea che  decide  mediante

atti di esecuzione ai  sensi  dell'articolo  19,  paragrafo  4  della

direttiva 2009/28/CE come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE. Le

relazioni  redatte  con  riferimento   alle   aree   NUTS   ricadenti

all'interno del territorio nazionale sono trasmesse alla  Commissione

europea a  cura  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare.»;

    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

      «3. Nel caso di  coltivazioni  di  materie  prime  agricole  in

territori esterni all'Unione europea e' possibile utilizzare i valori

delle emissioni di gas a effetto serra diversi da quelli standard che

siano stati calcolati all'interno di relazioni equivalenti  a  quelle

di cui al comma 2, elaborate dagli organi competenti e trasmesse alla

Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione  ai  sensi

dell'articolo 19,  paragrafo  4,  della  direttiva  2009/28/CE,  come

modificato dalla direttiva 2015/1513/UE.».

                                Art. 8
            Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo
                         21 marzo 2005, n. 66

   1. All'articolo 8, comma 5-bis, del decreto  legislativo  21  marzo

2005, n. 66, le parole «dall'ISPRA» sono sostituite  dalle  seguenti:

«dal GSE».


                                Art. 9
   Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 21  marzo  2005,  n.
   66, in attuazione dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/652
   
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 21  marzo  2005,  n.  66,

sono apportate le seguenti modifiche:

    a) il comma 9 e' sostituito dal seguente:

  «9. Salvo che il fatto costituisca  reato,  al  fornitore  che  non

rispetta l'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 7-bis, comma 1,

si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

    1) da 300.000 a  500.000  euro  nel  caso  in  cui  le  riduzioni

percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1,  risultano  inferiori

all'obiettivo di riduzione e comunque risultano superiori  al  4  per

cento;

    2) da 500.001 a  800.000  euro  nel  caso  in  cui  le  riduzioni

percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma  1,  risultano  comprese

tra il 2 e il 4 per cento;

    3) da 800.001 a 1.000.000 di euro nel caso in  cui  le  riduzioni

percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1,  risultano  inferiori

al 2 per cento.»;

    b) il comma 10 e' sostituito dal  seguente:  «10.  Salvo  che  il

fatto costituisca reato quando il contenuto della  relazione  di  cui

all'articolo 7-bis, comma  2,  risulta  incompleto,  inesatto  o  non

conforme a quanto previsto dalle prescrizioni di cui al comma  5  del

predetto articolo, al fornitore si applica la sanzione amministrativa

da 15.000 a 150.000 euro.»;

    c) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Al fornitore che,

nell'anno  di  riferimento,   omette   di   presentare   o   presenta

tardivamente la relazione di cui  all'articolo  7-bis,  comma  2,  si

applica la sanzione amministrativa  da  50.000  a  150.000  euro.  Al

fornitore che presenta la relazione tardivamente, purche' entro il 31

maggio  dell'anno  di   riferimento,   e'   applicata   la   sanzione

amministrativa da 15.000 a 50.000 euro.».

 
                               Art. 10

 Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n.

  66, in attuazione dell'allegato I della direttiva (UE) 2015/1513

    1. All'allegato V-bis, al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) alla Parte «C» il punto 7 e' sostituito dal seguente:

      «7. Le emissioni annualizzate  risultanti  da  modifiche  degli

stock di  carbonio  dovute  al  cambiamento  della  destinazione  dei

terreni, el , sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle

emissioni su 20 anni. Per il calcolo di dette emissioni,  si  applica

la seguente formula: el = (CSR - CSA ) × 3,664 × 1/20 × 1/P  -  eB  ,

(*) dove:

        el =  le  emissioni  annualizzate  di  gas  a  effetto  serra

risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento

della  destinazione  del  terreno   (espresse   in   massa   (grammi)

equivalente di CO2 per unita' di energia  prodotta  (megajoules)  dal

biocarburante). I "terreni coltivati" (**)  e  le  "colture  perenni"

(***) sono considerati un solo tipo di destinazione del terreno;

        CSR = lo stock di carbonio per unita' di superficie associato

alla destinazione del  terreno  di  riferimento  (espresso  in  massa

(tonnellate) di carbonio per unita' di superficie, compresi  suolo  e

vegetazione). La  destinazione  di  riferimento  del  terreno  e'  la

destinazione  del  terreno  nel  gennaio  2008  o   20   anni   prima

dell'ottenimento  delle  materie  prime,  se  quest'ultima  data   e'

posteriore;

        CSA = lo stock di carbonio per unita' di superficie associato

alla destinazione reale del terreno (espresso in  massa  (tonnellate)

di carbonio per unita' di superficie, compresi suolo e  vegetazione).

Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre  un  anno,

il valore attribuito al CSA  e'  il  valore  stimato  per  unita'  di

superficie dopo 20 anni o quando le colture giungono  a  maturazione,

se quest'ultima data e' anteriore;

        P = la produttivita' delle colture (misurata come energia  da

biocarburante prodotta per unita' di superficie all'anno); e

        eB = premio di 29 gCO2 eq/MJ di biocarburante la cui biomassa

e' ottenuta a partire da terreni degradati  ripristinati  secondo  le

condizioni di cui al punto 8.

  (*) Il quoziente ottenuto dividendo il peso  molecolare  della  CO2

(44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol)  e'

uguale a 3,664.

  (**) Terreni coltivati quali definiti dal  gruppo  intergovernativo

di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).

  (***) Per colture perenni si intendono le  colture  pluriennali  il

cui peduncolo solitamente non viene raccolto  annualmente,  quali  il

bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio.»;

    b) Alla parte C, il punto 10 e' sostituito dal seguente: «10.  La

guida di cui alla decisione della  Commissione  del  10  giugno  2010

adottata a norma  del  punto  10,  parte  C,  dell'allegato  V  della

direttiva 2009/28/CE funge da base per  il  calcolo  degli  stock  di

carbonio nel suolo.»;

    c) dopo la parte «E» e' aggiunta la seguente:

      «E-bis: Emissioni stimate associate  al  cambiamento  indiretto

della destinazione dei terreni

  La  seguente  tabella  riporta  le  emissioni  stimate  provvisorie

prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento  indiretto  della

destinazione dei terreni (gCO2 eq/MJ)

 =====================================================================

|Gruppo di materie | MEDIA  |  Intervallo interpercentile derivato  |

|      prime       |  (*)   |  dall'analisi di sensibilita' (**)    |

+==================+========+=======================================+

|Cereali e altre   |        |                                       |

|amidacee          |  12    |              da 8 a 16                |

+------------------+--------+---------------------------------------+

|Zuccheri          |  13    |              da 4 a 17                |

+------------------+--------+---------------------------------------+

|Colture           |        |                                       |

|oleaginose        |  55    |              da 33 a 66               |

+------------------+--------+---------------------------------------+

  
  dove

  (*) I valori medi qui riportati rappresentano una  media  ponderata

dei valori delle materie prime modellizzati singolarmente.

  (**) L'intervallo qui  riportato  riflette  il  90%  dei  risultati

utilizzando i valori del quinto e  del  novantacinquesimo  percentile

derivati dall'analisi. Il quinto percentile suggerisce un  valore  al

di sotto del quale e' risultato il  5%  delle  osservazioni  (vale  a

dire,  il  5%  dei  dati  totali  utilizzati  ha  mostrato  risultati

inferiori a 8, 4 e 33 gCO2 eq/MJ).  Il  novantacinquesimo  percentile

suggerisce un valore al di sotto del quale e' risultato il 95%  delle

osservazioni (vale a dire,  il  5%  dei  dati  totali  utilizzati  ha

mostrato risultati superiori a 16, 17 e 66 gCO2 eq/MJ).

  Le emissioni  stimate  associate  al  cambiamento  indiretto  della

destinazione  dei  terreni  sono  considerate  pari  a  zero  per   i

biocarburanti prodotti a partire dalle seguenti categorie di  materie

prime:

    1)  materie  prime  non  presenti  nella  tabella  del   presente

allegato;

    2) materie prime la cui  produzione  ha  portato  al  cambiamento

diretto della destinazione dei terreni, ovvero al  passaggio  da  una

delle seguenti categorie IPCC per la  copertura  del  suolo:  terreni

forestali, terreni erbosi, zone umide, insediamenti o altri  tipi  di

terreno, a terreni coltivati o  colture  perenni,  dove  per  colture

perenni  si  intendono  le  colture  pluriennali  il  cui   peduncolo

solitamente non viene raccolto annualmente, quali il  bosco  ceduo  a

rotazione rapida e la palma da olio. In tal caso occorre calcolare un

valore  di  emissione  associato   al   cambiamento   diretto   della

destinazione  dei  terreni  (el  )  in  conformita'  della  parte  C,

paragrafo 7, dell'allegato V-bis.».

                              
                               Art. 11

 Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n.

  66, in attuazione degli Allegati I, II e III della  direttiva  (UE)

  2015/652

  1. Dopo l'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo  2005,  n.

66, sono aggiunti i seguenti:

    a) «Allegato V-bis.1. Metodo di calcolo e  comunicazione,  a  uso

dei fornitori, dell'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra

prodotte   durante   il   ciclo   di   vita   dei   combustibili    e

dell'elettricita'».
   

                               Parte I

   Elementi utili al calcolo dell'intensita' delle emissioni di gas  a

effetto serra prodotte durante il ciclo di vita  dei  combustibili  e

dell'elettricita'.

  L'intensita'  delle  emissioni  di  gas   a   effetto   serra   per

combustibili  e  elettricita'  e'  espressa  in  termini  di   grammi

equivalenti di biossido  di  carbonio  per  megajoule  di  carburante

(gCO2eq/MJ).

1.  I  gas  a  effetto  serra  considerati  ai   fini   del   calcolo

dell'intensita'  delle  emissioni  di  gas  a   effetto   serra   dei

combustibili sono il biossido di carbonio  (CO2),  il  protossido  di

azoto (N2O) e il metano (CH4). Ai fini del  calcolo  dell'equivalenza

in CO2, le  emissioni  di  tali  gas  sono  valutate  in  termini  di

emissioni di CO2 equivalente come segue:

CO2: 1 CH4: 25 N2O: 298

  2.  Le  emissioni  prodotte  dalla  fabbricazione  di  macchine   e

attrezzature  utilizzate  nell'estrazione,  nella  produzione,  nella

raffinazione  e  nel  consumo  di  combustibili  fossili   non   sono

considerate ai fini del calcolo delle  emissioni  di  gas  a  effetto

serra.

  3. L'intensita' delle emissioni di gas  a  effetto  serra  prodotte

durante il ciclo di vita di tutti i combustibili e  dell'elettricita'

forniti dal fornitore e' calcolata secondo la formula seguente:


              Parte di provvedimento in formato grafico


  dove s'intende con:

    a) «#», fornitore di cui all'art. 2, comma 1, lettera i-sexies;

    b) «x», l'elettricita' e i combustibili rientranti nell'ambito di

applicazione del presente decreto  legislativo,  individuati,  questi

ultimi,  mediante  il  relativo  codice  di  nomenclatura   combinata

indicato nei  documenti  previsti  in  materia  di  circolazione  dei

prodotti sottoposti al regime dell'accisa;

    c) «MJx», l'energia totale fornita e  convertita  a  partire  dai

volumi comunicati di combustibile  «x»,  espressa  in  megajoule.  Il

calcolo e' effettuato come segue:

      1) Quantita' immessa in  consumo,  ai  sensi  della  disciplina

vigente in materia di accisa, di ciascun  combustibile  di  cui  alla

lettera  b).  Le  quantita'  di  carburanti  e   biocarburanti   sono

convertite nei rispettivi contenuti energetici in base alle  densita'

energetiche di cui all'Allegato I del DM 10 ottobre 2014 e s.m.i.

      2)   Trattamento   simultaneo   di   combustibili   fossili   e

biocarburanti. Il trattamento consiste in qualsiasi modifica che, nel

corso del ciclo di vita del combustibile o dell'elettricita' forniti,

alteri la struttura molecolare del prodotto. Questo  trattamento  non

prevede l'aggiunta di denaturante. Il quantitativo da considerare dei

biocarburanti  trattati  insieme  ai  combustibili  di  origine   non

biologica  e'  quello  dei  biocarburanti  dopo  il  trattamento.  La

quantita' di biocarburante trattato  simultaneamente  e'  determinata

secondo  il  bilancio  energetico  e  l'efficienza  del  processo  di

trattamento simultaneo di cui all'allegato V-bis (parte C, punto 17).

  Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili, sono

presi in considerazione ai fini del calcolo la quantita' e il tipo di

ogni biocarburante. Il quantitativo di biocarburante fornito che  non

risponde ai criteri di  sostenibilita'  di  cui  all'articolo  7-ter,

paragrafo 1, e' computato come combustibile fossile.

  Le miscele di benzina-etanolo E85 sono calcolate come carburante  a

se' ai fini dell'articolo 6 del  regolamento  (CE)  n.  443/2009  del

Parlamento europeo e del Consiglio.

    3) Quantita' di elettricita' consumata. Consiste nella  quantita'

di elettricita' consumata dai veicoli  stradali  o  dai  motocicli  e

comunicata dal fornitore al GSE. In alternativa alla sua  misurazione

diretta, la stessa puo' essere stimata:

      a) utilizzando la seguente formula:

        Elettricita'  consumata  (MJ)  =  distanza  percorsa  (km)  ×

efficienza del consumo di elettricita' (MJ/km);

      b) attraverso le modalita'  definite  con  il  decreto  di  cui

all'articolo 7-bis, comma 6;

    d) «riduzione delle emissioni  a  monte  o  di  upstream  (UER)»:

consiste nella riduzione delle emissioni di gas  a  effetto  serra  a

monte (Upstream Emission Reduction), espressa in gCO2 eq,  dichiarata

dal  fornitore,  facoltativamente,  se  quantificata   e   comunicata

conformemente ai seguenti requisiti.

  1. Ammissibilita'.

  Le UER ottenute in qualsiasi paese possono essere  considerate  per

una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra  ascrivibile  ai

combustibili ricavati da qualsiasi fonte di materia prima  e  forniti

da qualsiasi fornitore.

  L'uso delle UER  per  un  dato  carburante  fossile  da  parte  del

fornitore e' limitato alla parte dei valori medi standard riguardanti

le emissioni a monte (upstream) per  benzina,  diesel,  gas  naturale

compresso o liquefatto o GPL,  individuati  dalla  normativa  tecnica

adottata a livello europeo.

  Le UER sono computate solo se associate ai progetti  iniziati  dopo

il 1° gennaio 2011. Non e'  necessario  dimostrare  che  le  UER  non

avrebbero avuto luogo senza gli  obblighi  di  comunicazione  di  cui

all'articolo 7-bis.

  Puo' essere computata qualsiasi  riduzione  che  avviene  lungo  la

catena   di   produzione   del   carburante   fossile   anteriormente

all'impianto presso il quale ha luogo la  produzione  del  carburante

finito.

  2. Calcolo.

  Le UER sono stimate e convalidate conformemente ai principi e  alle

norme individuati nelle  norme  internazionali,  in  particolare  ISO

14064, ISO 14065 e ISO 14066. Il monitoraggio, la comunicazione e  la

verifica delle UER e delle emissioni di riferimento  sono  effettuati

conformemente alla norma ISO 14064  e  devono  fornire  risultati  di

affidabilita' equivalente a quella richiesta dal regolamento (UE)  n.

600/2012 della Commissione e dal regolamento (UE) n.  601/2012  della

Commissione. I metodi di stima delle  UER  devono  essere  verificati

conformemente alla norma ISO 14064-3 e l'organismo  che  esegue  tale

verifica deve essere accreditato conformemente alla norma ISO 14065.

  e) con «GHGix» s'intende l'intensita'  delle  emissioni  di  gas  a

effetto serra del combustibile o dell'elettricita' x espressa in gCO2

eq/MJ. I fornitori calcolano l'intensita' delle emissioni  di  gas  a

effetto serra di ciascun combustibile o dell'elettricita' come segue:

    1)  Nel  caso  dei  combustibili  di  origine  non  biologica  e'

«l'intensita' di gas a effetto serra ponderata durante  il  ciclo  di

vita» per tipo di combustibile riportata  nell'ultima  colonna  della

seguente tabella.


=====================================================================

   Fonte di  |    Combustibile    | Intensita' delle | Intensita' delle

materie prime|   immesso sul      |emissioni di gas |emissioni di gas

 e processo  |     mercato        |serra durante il |serra ponderata

             |                    | ciclo di vita   |durante il ciclo

             |                    |  (gCO2eq/MJ     |   di vita

             |                    |                 | (gCO2eq/MJ)

=============|=======================================================

   Greggio   |                    |                 |

convenzionale|      Benzina       |      93,2       |     93,3

             |                    |                 |

Liquido da   |                    |                 |

gas naturale |                    |                 |

(GTL)        |                    |      94,3       |

Liquido da   |                    |                 |

carbone      |                    |     172         |

             |                    |                 |

Bitume       |                    |                 |

naturale     |                    |     107         |

             |                    |                 |

Scisti       |                    |                 |

bituminosi   |                    |     131,3       |

-------------|--------------------|-----------------|----------------

Greggio      |                    |                 |

convenzionale|  Diesel o gasolio  |      95         |     95,1

             |                    |                 |

Liquido      |                    |                 |

da gas       |                    |                 |

naturale     |                    |                 |

(GTL)        |                    |      94,3       |

             |                    |                 |

Liquido da   |                    |                 |

carbone      |                    |     172         |

             |                    |                 |

Bitume       |                    |                 |

naturale     |                    |     108,5       |

             |                    |                 |

Scisti       |                    |                 |

bituminosi   |                    |     133,7       |

-------------|--------------------|-----------------|----------------

Qualsiasi    |                    |                 |

fonte        |                    |                 |

fossile      |  Gas di petrolio   |      73,6       |     73,6

             |   liquefatto per   |                 |

             |motore ad accensione|                 |

             |      comandata     |                 |

-------------|--------------------|-----------------|----------------

Gas naturale,|    Gas naturale    |      69,3       |     69,3

   miscela   |   compresso per    |                 |

   dell'UE   |motore ad accensione|                 |

             |     comandata      |                 |

-------------|--------------------|-----------------|----------------

Gas naturale,|    Gas naturale    |      74,5       |     74,5

  miscela    |    liquefatto per  |                 |

  dell'UE    |motore ad accensione|                 |

             |      comandata     |                 |

-------------|--------------------|-----------------|----------------

Reazione     |Metano sintetico    |       3,3       |      3,3

Sabatier     |compresso nel motore|                 |

avente come  |ad accensione       |                 |

fonte di     |comandata           |                 |

idrogeno     |                    |                 |

l'elettrolisi|                    |                 |

prodotta con |                    |                 |

energie      |                    |                 |

rinnovabili  |                    |                 |

non          |                    |                 |

biologiche   |                    |                 |

-------------|--------------------|-----------------|----------------

Gas naturale | Idrogeno           |     104,3       |    104,3

mediante     | compresso          |                 |

steam        | in una cella       |                 |

reforming    | a combustibile     |                 |

             |                    |                 |

-------------|--------------------|-----------------|----------------

Elettrolisi  | Idrogeno compresso |        9,1      |      9,1

completamente| in una cella a     |                 |

alimentata da| combustibile       |                 |

energia      |                    |                 |

rinnovabile  |                    |                 |

non biologica|                    |                 |

-------------|--------------------|-----------------|----------------

Carbone      | Idrogeno compresso |      234,4      |    234,4

             | in una cella a     |                 |

             | combustibile       |                 |

-------------|--------------------|-----------------|----------------

Carbone con  | Idrogeno compresso |       52,7      |     52,7

cattura e    | in una cella a     |                 |

sequestro    | combustibileç      |                 |

del carbonio |                    |                 |

delle        |                    |                 |

emissioni di |                    |                 |

processo     |                    |                 |

-------------|--------------------|-----------------|----------------

Rifiuti      | Benzina, diesel o  |                 |

plastici     | gasolio            |       86        |     86

provenienti  |                    |                 |

da           |                    |                 |

materie      |                    |                 |

prime        |                    |                 |

fossili      |                    |                 |

---------------------------------------------------------------------


  2) Nel caso dell'elettricita' i fornitori utilizzano la metodologia

definita con decreto ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 6.

  Nelle more della pubblicazione del decreto i fornitori possono:

    calcolare i valori standard medi  nazionali  del  ciclo  di  vita

conformemente alle norme internazionali applicabili.

    determinare l'intensita' dei gas a effetto serra (gCO2 eq/MJ) per

elettricita' sulla base dei dati  comunicati  a  norma  dei  seguenti

atti:

      a) regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo  e  del

Consiglio;

      b) regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento  europeo  e  del

Consiglio; oppure

      c) regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione.

    3) Nel caso dei biocarburanti sostenibili, l'intensita' dei gas a

effetto e' calcolata in base all'articolo 7-quinquies.

  Se i dati sulle emissioni di gas a effetto serra  prodotte  durante

il ciclo di vita dei biocarburanti sono stati ottenuti  conformemente

a un accordo o a un regime oggetto di una decisione adottata ai sensi

dell'articolo  7-quater,  paragrafo  4,  della   direttiva   98/70/CE

relativamente alle disposizioni  dell'articolo  7-ter,  paragrafo  2,

della medesima direttiva, tali dati devono  essere  utilizzati  anche

per  determinare  l'intensita'  dei   gas   a   effetto   serra   dei

biocarburanti ai sensi dell'articolo 7-ter, paragrafo 1.

  L'intensita' dei gas a effetto serra per i  biocarburanti  che  non

soddisfano i criteri di sostenibilita'  di  cui  all'articolo  7-ter,

paragrafo 1, e' pari all'intensita'  dei  gas  a  effetto  serra  dei

corrispondenti   combustibili   fossili   derivati   da   idrocarburi

convenzionali.

  4. Nel caso di trattamento simultaneo di  combustibili  di  origine

non biologica e biocarburanti l'intensita' dei gas  a  effetto  serra

dei biocarburanti trattati insieme ai combustibili fossili e'  quella

del biocarburante dopo il trattamento;

      f) «AF» esprime i fattori di adeguamento per l'efficienza della

trasmissione:


  =================================================================

  | Tecnologia di conversione prevalente  |Fattore di efficienza  |

  +=======================================+=======================+

  |Motore a combustione interna           |          1            |

  +---------------------------------------+-----------------------+

  |Motopropulsore elettrico a batteria    |         0,4           |

  +---------------------------------------+-----------------------+

  |Motopropulsore elettrico a celle a     |                       |

  |combustibile a idrogeno                |         0,4           |

  +---------------------------------------+-----------------------+


                              Parte II

                Comunicazione da parte dei fornitori

             per i carburanti diversi dai biocarburanti

  1. UER dei carburanti diversi dai biocarburanti

  Affinche' le UER possano essere calcolate utilizzando il metodo  di

calcolo e comunicazione, i fornitori comunicano al  GSE  le  seguenti

informazioni:

    a) la data d'inizio del progetto, che deve essere  successiva  al

1° gennaio 2011. Essa coincide con la data in cui si e' verificato il

primo risparmio di emissioni;

    b) le riduzioni delle emissioni annue in gCO2 eq;

    c) il periodo di tempo durante il  quale  hanno  avuto  luogo  le

riduzioni dichiarate;

    d) la sede del progetto piu' vicina alla fonte delle emissioni in

gradi di latitudine e longitudine, fino al quarto decimale;

    e) le emissioni annue di riferimento prima dell'attuazione  delle

misure di riduzione ed emissioni annue dopo l'attuazione delle misure

di riduzione in gCO2 eq/MJ di materia prima prodotta;

    f)   il   numero   di   certificato   non   riutilizzabile    per

l'identificazione esclusiva del sistema e delle riduzioni  dichiarate

di gas a effetto serra;

    g) il numero non riutilizzabile per  l'identificazione  esclusiva

del metodo di calcolo e del relativo sistema;

    h) se il progetto riguarda l'estrazione di petrolio, il  rapporto

medio annuo gas-petrolio (GOR) in soluzione, storico  e  dell'anno  a

cui si riferisce la comunicazione, la pressione  del  giacimento,  la

profondita' e la produzione di petrolio greggio del pozzo. Il  valore

medio storico si riferisce al valore medio  registrato  l'anno  prima

dell'inizio del progetto.

  2. Origine

  Ai soli  fini  del  presente  decreto  legislativo,  con  «origine»

s'intende la denominazione commerciale delle  materie  prime  di  cui

alla parte 2, punto 7, allegato I  della  direttiva  2015/652/UE,  ma

solo se il fornitore detiene l'informazione richiesta perche':

    a) e' una persona o un'impresa che  effettua  un'importazione  di

petrolio greggio da Paesi terzi oppure che riceve  una  fornitura  di

petrolio greggio da un altro Stato membro a norma dell'articolo 1 del

regolamento (CE) n. 2964/95 del Consiglio; oppure

    b) ha stipulato accordi per condividere le informazioni con altri

fornitori.

  In tutti gli altri casi,  l'«origine»  deve  far  riferimento  alla

provenienza UE o non UE del combustibile.

  Per quanto riguarda i biocarburanti,  con  «origine»  s'intende  la

filiera di produzione del biocarburante di  cui  all'allegato  V-bis.

Qualora siano utilizzate piu' materie prime, i  fornitori  presentano

una relazione sulla quantita' in tonnellate  di  prodotto  finito  di

ciascuna  materia  prima  prodotta   nei   rispettivi   impianti   di

trattamento durante l'anno a cui si riferisce la comunicazione.

  3. Luogo di acquisto

  Con «luogo di acquisto» s'intende il Paese e il nome  dell'impianto

di trattamento in cui il combustibile o l'elettricita'  hanno  subito

l'ultima  trasformazione  sostanziale,   utilizzati   per   assegnare

l'origine  del  combustibile  o   dell'elettricita'   a   norma   del

regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

  4. PMI

  In  deroga  a  quanto  predetto,  per  i  fornitori  che  sono  PMI

l'«origine» e il «luogo d'acquisto» si riferiscono  alla  provenienza

UE o non UE, secondo il  caso,  a  prescindere  dal  fatto  che  essi

importino  o  forniscano  oli  greggi  di  petrolio  o  di   minerali

bituminosi.

  5. Per la denominazione commerciale delle materie prime si  applica

la tabella di cui all'allegato I, parte II, punto 7  della  direttiva

2015/652/UE;

    b) «Allegato V-bis.2 - Valore di riferimento per i carburanti»

  Ai fini dell'articolo 7-bis, comma 1, il valore di riferimento  per

i carburanti per il 2010, rispetto al quale confrontare le  emissioni

di gas serra prodotte durante il ciclo di  vita  dei  combustibili  e

dell'elettricita', al fine di valutare la riduzione di intensita' dei

gas ad effetto serra, e' pari a 94,1 gCO2 eq/MJ;

    c) «Allegato V-bis. 3 - Comunicazione alla Commissione»

  1. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 2, ogni anno  il  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica  alla

Commissione europea i dati aggregati per tutti i combustibili  e  per

l'elettricita' immessi sul mercato sul territorio nazionale:

    a) tipo di combustibile o elettricita';

    b) volume dei combustibili o quantita' di elettricita';

    c) intensita' delle emissioni di gas a effetto serra;

    d) UER;

    e) origine;

    f) luogo di acquisto

  come definiti nell'allegato V-bis.1

  Se vari  biocarburanti  sono  miscelati  con  combustibili  fossili

occorre fornire i dati per ciascun biocarburante.

  2. I dati di cui al punto 1 devono essere comunicati  separatamente

per i combustibili o  per  l'elettricita'  immessi  sul  mercato  dai

fornitori, compresi i fornitori congiunti  che  operano  in  un  solo

Stato membro.

Capo II

Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione della direttiva 2015/1513/UE
 
                               Art. 12

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,

  in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1), della  direttiva  (UE)

  2015/1513

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3  marzo  2011,

n. 28, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti:

    «q-bis) "rifiuti": rifiuti  di  cui  all'articolo  183,  comma  1

lettera  a)  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006  n.  152,  ad

esclusione delle sostanze che sono state deliberatamente modificate o

contaminate per soddisfare tale definizione;

    q-ter) "colture amidacee":  colture  comprendenti  principalmente

cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i semi

ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde),

tuberi e radici (come patate, topinambur,  patate  dolci,  manioca  e

ignami)  e  colture  di  bulbo-tuberi  (quali  la  colocasia   e   la

xantosoma);

    q-quater)  "materie  ligno-cellulosiche":  materie  composte   da

lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa  proveniente  da

foreste, le colture energetiche legnose e i residui e  rifiuti  della

filiera forestale;

    q-quinquies) "materie cellulosiche di  origine  non  alimentare":

materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa  e

aventi  un  tenore  di  lignina  inferiore  a  quello  delle  materie

ligno-cellulosiche.  Comprendono  residui  di  colture  alimentari  e

foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule e  gusci),  colture

energetiche erbacee a basso tenore di  amido  (quali  loglio,  panico

verga, miscanthus, canna comune e colture di copertura precedenti  le

colture principali e ad esse successive), residui industriali  (anche

residui di  colture  alimentari  e  foraggere  dopo  che  sono  stati

estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine)  e

materie derivate dai rifiuti organici;

    q-sexies)  "residuo  della  lavorazione":  sostanza  diversa  dal

prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il  processo  di

produzione; non costituisce  l'obiettivo  primario  del  processo  di

produzione, il quale non  e'  stato  deliberatamente  modificato  per

ottenerlo;

    q-septies) "carburanti per  autotrazione  rinnovabili  liquidi  e

gassosi di origine non biologica": i  carburanti  liquidi  o  gassosi

diversi dai biocarburanti il cui  contenuto  energetico  proviene  da

fonti energetiche rinnovabili  diverse  dalla  biomassa  e  che  sono

utilizzati nei trasporti;

    q-octies)  "residui  dell'agricoltura,  dell'acquacoltura,  della

pesca  e   della   silvicoltura":   residui   generati   direttamente

dall'agricoltura,   dall'acquacoltura,   dalla    pesca    e    dalla

silvicoltura; non comprendono i residui delle  industrie  connesse  o

della lavorazione;

    q-  nonies)  "biocarburanti  e  bioliquidi  a  basso  rischio  di

cambiamento indiretto di destinazione dei terreni":  biocarburanti  e

bioliquidi le cui materie prime sono state  prodotte  nell'ambito  di

sistemi che riducono la delocalizzazione  della  produzione  a  scopi

diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e bioliquidi e che  sono

stati prodotti conformemente  ai  criteri  di  sostenibilita'  per  i

biocarburanti e i bioliquidi stabiliti nell'articolo 38;

    q-decies)  "biocarburanti  avanzati":  biocarburanti  da  materie

prime e altri carburanti rinnovabili di  cui  all'allegato  I,  parte

2-bis, parte A.».

                               Art. 13

 Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,

  in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2), della  direttiva  (UE)

  2015/1513

   1. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo

il comma 2 e' inserito il seguente:

  «2-bis: L'obiettivo nazionale, da conseguire nel  2020,  e'  almeno

pari a 0,5%, in contenuto energetico, di  immissione  in  consumo  di

biocarburanti avanzati, espresso  come  percentuale  della  quota  di

energia da fonti rinnovabili in  tutte  le  forme  di  trasporto  nel

2020.».

                               Art. 14

           Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo

                         3 marzo 2011, n. 28

   1. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo  2011,

n. 28, le parole da «rifiuti, compreso il gas di discarica» fino alla

fine del periodo sono sostituite dalle  seguenti:  «materie  prime  e

altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2-bis,  e'  equivalente

all'immissione  in  consumo  di  una  quantita'  pari  a  due   volte

l'immissione in consumo degli altri biocarburanti. Resta fermo quanto

previsto dal decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e,  in

particolare, il rispetto del principio di prossimita' nella  gestione

dei rifiuti di cui all'articolo 182-bis.».

                               Art. 15

Modifiche all'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,

  in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2)  della  direttiva  (UE)

  2015/1513 e dell'allegato II, paragrafo 3),  della  direttiva  (UE)

  2015/1513

 1. All'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'allegato I, parte  1,  recante  «Calcolo  della  quota  di

energia da fonti rinnovabili», punto 2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il

seguente periodo: «Ai  fini  del  raggiungimento  dell'obiettivo,  il

massimo contributo comune dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti

a partire dai cereali e  da  altre  colture  amidacee,  zuccherine  e

oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come  colture

principali soprattutto a fini energetici non e' superiore al  7%  del

consumo finale di energia nei trasporti nel 2020.»;

    b) all'allegato I, parte  2,  recante  «Calcolo  della  quota  di

energia da fonti rinnovabili in tutte le forme  di  trasporto»,  sono

apportate le seguenti modifiche:

      1) al punto 1, lettera a), dopo la parola: «elettricita'», sono

aggiunte le seguenti parole: «compresa l'elettricita' utilizzata  per

la produzione di carburanti per autotrazione  rinnovabili  liquidi  e

gassosi di origine non biologica»;

      2) alla fine del punto 1, lettera b), e' aggiunto  il  seguente

periodo: «la presente lettera si applica fatto salvo quanto  previsto

dalla lettera c-bis) del presente paragrafo»;

      3) al punto 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

      «c) per il calcolo del contributo di energia elettrica prodotta

da fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici

e per  la  produzione  di  carburanti  per  autotrazione  rinnovabili

liquidi e gassosi di origine  non  biologica  ai  fini  di  cui  alle

lettere a) e b), e' utilizzata la quota nazionale di elettricita'  da

fonti rinnovabili, misurata due anni prima dell'anno in  cui  avviene

il calcolo. Inoltre, per il calcolo dell'energia elettrica  da  fonti

rinnovabili consumata dal trasporto ferroviario elettrificato, questo

consumo e' considerato pari  a  2,5  volte  il  contenuto  energetico

dell'apporto di elettricita' da fonti energetiche rinnovabili. Per il

calcolo dell'elettricita' prodotta da fonti  energetiche  rinnovabili

consumata dai veicoli stradali elettrici di cui alla lettera b), tale

consumo e'  considerato  pari  a  5  volte  il  contenuto  energetico

dell'apporto  di  elettricita'  proveniente  da   fonti   energetiche

rinnovabili;»;

      4) al punto 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

      «c-bis) per il calcolo dei  biocarburanti  nel  numeratore,  la

quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da

altre  colture  amidacee,  zuccherine  e  oleaginose  e  da   colture

coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a

fini energetici non e' superiore al 7% del consumo finale di  energia

nei trasporti nel 2020. Non  sono  conteggiati  ai  fini  del  limite

fissato:

        a) i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime  ed

altri carburanti di cui all'allegato  I,  parte  2.bis  del  presente

allegato;

        b) i biocarburanti sostenibili prodotti da colture principali

coltivate su superfici agricole soprattutto a fini energetici, queste

ultime qualora dimostrino di essere state coltivate su terreni di cui

all'allegato V-bis, parte C, paragrafo 8,  lettera  b),  del  decreto

legislativo n. 66 del 2005;

        c)  i  biocarburanti  sostenibili  provenienti   da   colture

agricole di secondo raccolto.»;

      5) il punto 2 e' sostituito dal seguente:

      «2. Ai fini della dimostrazione  del  rispetto  degli  obblighi

nazionali di cui all'art. 3, comma 2, il contributo dei biocarburanti

prodotti a partire da materie prime e degli altri carburanti  di  cui

all'allegato I, parte 2-bis e' equivalente al  doppio  di  quello  di

altri biocarburanti.»;

    c) all'allegato I, dopo la  parte  2,  e'  aggiunta  la  seguente

parte:

  «2-bis. Materie prime e carburanti il cui contributo e' considerato

pari a due volte il loro contenuto energetico  per  il  conseguimento

dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2.

  Parte  A:  Materie  prime  e  carburanti  il  cui   contributo   e'

considerato pari a due volte il  loro  contenuto  energetico  per  il

conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3,  comma  2  e  una

volta per il  conseguimento  dell'obiettivo  dell'articolo  3,  comma

2-bis.

    a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.

    b) Frazione di biomassa  corrispondente  ai  rifiuti  urbani  non

differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli

obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 181  e  allegato  E  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

    c) Rifiuto organico come  definito  all'articolo  183,  comma  1,

lettera d), proveniente dalla  raccolta  domestica  e  soggetto  alla

raccolta differenziata di cui all'articolo 183, comma 1, lettera  p),

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

    d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti  industriali

non idonei all'uso nella catena alimentare umana o  animale,  incluso

materiale proveniente dal commercio al  dettaglio  e  all'ingrosso  e

dall'industria agroalimentare, della pesca  e  dell'acquacoltura,  ed

escluse  le  materie  prime  elencate  nella  parte  B  del  presente

allegato.

    e) Paglia.

    f) Concime animale e fanghi di depurazione.

    g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma  e  fasci  di

frutti di palma vuoti.

    h) Pece di tallolio.

    i) Glicerina grezza.

    l) Bagasse.

    m) Vinacce e fecce di vino.

    n) Gusci.

    o) Pule.

    p) Tutoli ripuliti dei semi di mais.

    q) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui

dell'attivita' e  dell'industria  forestale  quali  corteccia,  rami,

prodotti  di  diradamenti  precommerciali,  foglie,   aghi,   chiome,

segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi  di  fibre,

lignina e tallolio.

    r) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare  definite

all'articolo 2, comma 1, lettera q-quinquies).

    s) Altre  materie  ligno-cellulosiche  definite  all'articolo  2,

comma  1,  lettera  q-quater),  eccetto  tronchi  per  sega   e   per

impiallacciatura.

    t) Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e  gassosi  di

origine non biologica.

    u) Cattura e utilizzo del carbonio a fini  di  trasporto,  se  la

fonte energetica e' rinnovabile in conformita' all'articolo 2,  comma

1, lettera a).

    v) Batteri, se la fonte energetica e' rinnovabile in  conformita'

all'articolo 2, comma 1, lettera a).

  Parte  B.  Materie  prime  e  carburanti  il  cui   contributo   e'

considerato pari a due volte il  loro  contenuto  energetico  per  il

conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo  3,  comma  2;  tali

materie  prime  e  carburanti  non   concorrono   al   raggiungimento

dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2-bis.

    a) Olio da cucina usato.

    b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in  conformita'

al regolamento  (CE)  n.  1069/2009  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio.». 

                               Art. 16

                  Clausola di invarianza finanziaria

   1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  2.  Le  amministrazioni  pubbliche  provvedono   agli   adempimenti

previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.




                               Art. 17

           Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali

  1. Il divieto di miscelazione di cui all'articolo  7-quater,  comma

4-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.  66,

non si applica alle scorte di  miscele  presenti  presso  i  depositi

all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e   fino   al   loro

esaurimento. Il divieto si applica comunque decorsi 180 giorni  dalla

data dell'entrata in vigore del presente decreto.

  2. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66,  e

successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3

febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo

2005, continua ad applicarsi limitatamente  alle  disposizioni  degli

articoli  3  e  4  che  disciplinano  la  trasmissione  di   dati   e

informazioni   all'ISPRA,   ed   e'   abrogato   per   le    restanti

disposizioni.».

  3. Il decreto di cui  all'articolo  7-bis,  comma  6,  del  decreto

legislativo 21 marzo 2005, n. 66, introdotto al comma 1, lettera  g),

dell'articolo 4, e' adottato entro 120 giorni dalla data  di  entrata

in vigore del presente decreto legislativo.

  4. All'articolo 33 del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.  28,

sono abrogati i commi 4, 5-bis, 5-quater e 7.

  5. Al fine di consentire  agli  operatori  di  adeguarsi  al  nuovo

regime incentivante, il comma  5-ter  dell'articolo  33  del  decreto

legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  e  successive  modificazioni,  e'

abrogato a partire dal 30 giugno 2018. Restano in ogni caso ferme  le

disposizioni relative all'applicazioni del bilancio di massa in  caso

di maggiorazione di cui al presente decreto.

  6. Entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del  presente

decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del

territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo

economico e delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  sono

apportate modifiche al decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare 23 gennaio  2012,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2012, n. 31,  in  conformita'  alle

disposizioni del presente decreto legislativo.

  7. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di accisa.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Allegati

D.Lgs. n. 51/2017

Parte art. 11

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