Comunicazione ambientale: armonizzati gli obblighi nell’Unione europea

Scopo del regolamento 2019/1010 è  modernizzare la gestione delle informazioni e garantire un approccio più coerente agli atti legislativi nel suo ambito di applicazione

Il regolamento (Ue) 2019/1010 del parlamento europeo e del consiglio del 5 giugno 2019 (in G.U.C.E. L del 25 giugno 2019, n. 170) armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente, modificando contestualmente:

  • i regolamenti (Ce) n. 166/2006 e (Ue) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • i regolamenti (Ce) n. 338/97 e (Ce) n. 2173/2005 del Consiglio;
  • la direttiva 86/278/CEE del Consiglio.

Scopo del regolamento è «modernizzare la gestione delle informazioni e garantire un approccio più coerente agli atti legislativi nel suo ambito di applicazione, semplificando la comunicazione al fine di ridurre gli oneri amministrativi, migliorando le basi di dati per le valutazioni future e aumentando la trasparenza per i cittadini, in funzione delle circostanze di ciascun caso» (considerando 2).

Di seguito il testo integrale del regolamento (Ue) 5 giugno 2019, n. 2019/1010.

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Regolamento (Ue) 2019/1010 del parlamento europeo e del consiglio del 5 giugno 2019 che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio

(G.U.C.E. L del 25 giugno 2019, n. 170)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 114, 192, paragrafo 1, e 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1]GU C 110 del 22.3.2019, pag. 99.,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[2]Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 maggio 2019.,

considerando quanto segue:

(1) Per sopperire all’esigenza di informazioni sull’attuazione e sulla conformità, è opportuno modificare alcuni atti legislativi in materia di ambiente, tenendo conto dell’esito della relazione della Commissione, del 9 giugno 2017, intitolata «Azioni per la razionalizzazione delle comunicazioni in materia di ambiente» e del vaglio dell’adeguatezza delle disposizioni relative alla comunicazione e al monitoraggio della normativa ambientale dell’Unione del 9 giugno 2017 («vaglio di adeguatezza sulla comunicazione»).
(2) Il presente regolamento intende modernizzare la gestione delle informazioni e garantire un approccio più coerente agli atti legislativi nel suo ambito di applicazione, semplificando la comunicazione al fine di ridurre gli oneri amministrativi, migliorando le basi di dati per le valutazioni future e aumentando la trasparenza per i cittadini, in funzione delle circostanze di ciascun caso.
(3) Si dovrebbe assicurare l’accessibilità ai dati mantenendo minimi gli oneri amministrativi a carico di tutte le entità, in particolare per le entità non governative come le piccole e medie imprese (PMI). Tale accessibilità richiede la diffusione attiva delle informazioni a livello nazionale in conformità delle direttive 2003/4/CE [3]Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).e 2007/2/CE [4]Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).del Parlamento europeo e del Consiglio e delle relative disposizioni di esecuzione, per assicurare infrastrutture adeguate perché possano essere accessibili al pubblico, comunicate e condivise tra le autorità pubbliche.
(4) I dati e il processo di comunicazione completa e tempestiva da parte degli Stati membri sono indispensabili perché la Commissione possa monitorare, riesaminare e valutare l’efficacia della legislazione rispetto agli obiettivi perseguiti al fine di informare ogni futura valutazione della legislazione, in conformità del punto 22 dell’Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 [5] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.. È opportuno aggiungere a vari atti legislativi in materia ambientale delle disposizioni utili ai fini della loro futura valutazione, sulla base dei dati raccolti durante l’attuazione, idealmente corredati di dati scientifici e analitici supplementari. In tale contesto è necessario disporre di dati pertinenti che consentano di valutare meglio l’efficienza, l’efficacia, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto della legislazione dell’Unione; da qui la necessità di garantire meccanismi di comunicazione atti a fungere anche da indicatori per la valutazione, sia per i decisori che per il pubblico.
(5) Occorre modificare gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 10 e 17 della direttiva 86/278/CEE del Consiglio [6]Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6).. L’obbligo di riferire alla Commissione dovrebbe essere semplificato e, al tempo stesso, si dovrebbe esigere dagli Stati membri la garanzia di un maggior grado di trasparenza, in modo che le informazioni richieste siano facilmente disponibili, per via elettronica, in conformità delle direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE, in particolare per quanto riguarda l’accesso del pubblico, la condivisione dei dati e i servizi. Data la fondamentale importanza di consentire ai cittadini dell’Unione un accesso rapido alle informazioni ambientali, è essenziale che gli Stati membri rendano pubblici i dati non appena tecnicamente fattibile affinché le informazioni siano disponibili entro tre mesi dalla fine dell’anno.
(6) Dalla valutazione del 13 dicembre 2016 della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[7]Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).è emersa la necessità di razionalizzare i termini di presentazione delle mappe acustiche e dei piani d’azione, onde concedere un lasso di tempo sufficiente per la consultazione pubblica sui piani d’azione. A tal fine, il termine per il riesame o la rielaborazione dei piani d’azione dovrebbe essere posticipato di un anno, e solo per una volta, cosicché il termine per il quarto ciclo di piani di azione non sia il 18 luglio 2023, bensì il 18 luglio 2024. Dal quarto ciclo in poi gli Stati membri disporranno quindi di circa due anni, anziché uno come accade attualmente, per completare il riesame o la rielaborazione dei piani di azione dopo la stesura delle mappe acustiche. Per i piani di azione successivi, il riesame o la rielaborazione saranno nuovamente effettuati a cadenza quinquennale. Inoltre, per realizzare al meglio gli obiettivi della direttiva 2002/49/CE e per costituire una base a partire dalla quale sviluppare misure a livello di Unione, gli Stati membri dovrebbero riferire con mezzi elettronici. È altresì necessario rafforzare la partecipazione del pubblico imponendo che siano rese pubbliche informazioni comprensibili, accurate e comparabili e armonizzando quest’obbligo con altri atti legislativi dell’Unione, come la direttiva 2007/2/CE, pur evitando di duplicare obblighi pratici.
(7) L’Unione è impegnata a rafforzare la base di elementi fattuali della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[8]Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).sulla responsabilità ambientale in modo trasparente, alla stregua del gruppo di esperti della Commissione su tale direttiva. Al fine di agevolare la comparabilità degli elementi fattuali, la Commissione dovrebbe elaborare linee guida che forniscano un’interpretazione comune di «danno ambientale», come definito all’articolo 2 della direttiva 2004/35/CE.
(8) In base a quanto rilevato dalla Commissione nella relazione del 20 luglio 2016 sull’attuazione della direttiva 2007/2/CE e nella relazione di valutazione del 10 agosto 2016, è opportuno, allo scopo di semplificare l’attuazione della direttiva e ridurre gli oneri amministrativi del monitoraggio a carico degli Stati membri, non esigere più che questi ultimi presentino alla Commissione una relazione a cadenza triennale e non esigere più che la Commissione presenti a sua volta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di sintesi, perché il vaglio dell’adeguatezza sulla comunicazione ha confermato la modesta utilità di tali relazioni. Tuttavia, la Commissione dovrebbe continuare a valutare la direttiva 2007/2/CE ogni cinque anni e a mettere a disposizione del pubblico tale valutazione.
(9) Dal vaglio dell’adeguatezza della Commissione del 16 dicembre 2016 della legislazione dell’UE in materia di natura (direttive Uccelli e Habitat), sulla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [9]Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).e la direttiva 92/43/CEE del Consiglio[10]Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)., si è constatato che la rendicontazione ai sensi della direttiva 2009/147/CE è richiesta con cadenza triennale. Ciononostante, nella pratica essa è svolta secondo il ciclo di sei anni stabilito per la direttiva 92/43/CEE, con lo stesso obiettivo di fondo di fornire informazioni aggiornate sullo stato di conservazione e sulle tendenze delle specie. L’esigenza di attuare in modo razionale le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE giustifica l’adeguamento delle disposizioni alla prassi comune corrente, assicurando che la valutazione dello stato di conservazione sia effettuata ogni sei anni e riconoscendo nel contempo che gli Stati membri devono ancora condurre le necessarie attività di monitoraggio di alcune specie vulnerabili. Questa pratica comune dovrebbe anche facilitare la preparazione delle relazioni sull’applicazione delle direttive che gli Stati membri presentano ogni sei anni alla Commissione. Per poter valutare adeguatamente i progressi delle politiche si dovrebbe imporre agli Stati membri l’obbligo di fornire informazioni, in particolare sullo stato e sulle tendenze delle specie di uccelli selvatici, sulle minacce e sulle pressioni cui sono sottoposte, sulle misure di conservazione adottate e sul contributo fornito dalla rete di zone di protezione speciale agli obiettivi della direttiva 2009/147/CE.
(10) Al fine di migliorare la trasparenza e ridurre gli oneri amministrativi, occorre modificare gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 43, 54 e 57 della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[11]Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).. È necessario creare una banca dati centrale a libero accesso a contenuto ricercabile per le sintesi non tecniche dei progetti e le relative valutazioni retrospettive, e attribuire alla Commissione delle competenze di esecuzione. Le competenze di esecuzione includono la definizione di un formato comune per la presentazione delle sintesi non tecniche dei progetti e delle relative valutazioni retrospettive, così come un formato comune e un contenuto informativo per la presentazione delle informazioni sull’attuazione e l'informazione statistica. È altresì necessaria la sostituzione della relazione statistica elaborata dalla Commissione a cadenza triennale con la creazione e il mantenimento da parte della Commissione di una banca dati centrale dinamica e la pubblicazione annuale di dati statistici.
(11) In conformità dell’esito della valutazione REFIT della Commissione, del 13 dicembre 2017, del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [12]Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1)., è necessario modificare o sopprimere gli obblighi di comunicazione stabiliti in tale regolamento. Per migliorare la coerenza con gli obblighi di comunicazione a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  [13]Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17)., è opportuno attribuire alla Commissione le competenze di esecuzione per stabilire il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni da mettere a disposizione a norma del regolamento (CE) n. 166/2006, e sopprimere il modello per la comunicazione dei dati che attualmente figura in tale regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio [14]Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).. Data la fondamentale importanza di consentire ai cittadini dell’Unione un accesso rapido alle informazioni ambientali, è essenziale che gli Stati membri e la Commissione rendano pubblici i dati non appena sia tecnicamente fattibile, affinché le informazioni siano disponibili entro tre mesi dalla fine dell’anno, anche avanzando verso tale obiettivo mediante un atto di esecuzione a norma del regolamento (CE) n. 166/2006. È inoltre necessario modificare l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 166/2006 sulla riservatezza, per assicurare una maggiore trasparenza delle informazioni trasmesse alla Commissione. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e della Commissione, è necessario sopprimere gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 16 e 17 di tale regolamento perché tali obblighi forniscono informazioni di scarso rilievo o non corrispondono a bisogni strategici.
(12) Per migliorare e facilitare l’accesso del pubblico alle informazioni sull’attuazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[15]Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23)., la Commissione dovrebbe pubblicare i dati forniti dagli Stati membri sull’attuazione del regolamento sotto forma di quadro generale a livello di Unione elaborato sulla base di tali dati. Per migliorare la coerenza delle informazioni e facilitare il monitoraggio del funzionamento di tale regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire il formato delle informazioni e la procedura con cui gli Stati membri dovrebbero metterle a disposizione, ed è altresì opportuno armonizzare con il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio[16]Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1).. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(13) Per migliorare e facilitare l’accesso del pubblico alle informazioni sull’attuazione del regolamento (UE) n. 2173/2005, la Commissione dovrebbe mettere a disposizione i dati forniti dagli Stati membri sull’attuazione del regolamento sotto forma di quadro generale a livello di Unione. Dall’esperienza acquisita dalla Commissione e dagli Stati membri nel primo anno di funzionamento del sistema di licenze per l’applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale, si è desunta la necessità di aggiornare le disposizioni in materia di comunicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005. La Commissione, nell’esercizio delle competenze di esecuzione conferitele per stabilire il formato e la procedura mediante cui gli Stati membri mettono a disposizione le informazioni, dovrebbe essere assistita dal comitato istituito dall’articolo 11 di tale regolamento. È inoltre opportuno aggiornare le disposizioni in materia di valutazione di tale regolamento.
(14) Gli obblighi di comunicazione a norma del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio  [17] Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1). dovrebbero essere razionalizzati e armonizzati con quelli da ottemperare a titolo della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), del 3 marzo 1973, di cui l’Unione e i suoi Stati membri sono parti. Gli obblighi di comunicazione a titolo della CITES sono stati modificati in sede di 17a conferenza delle parti, tenutasi nel 2016, per adeguare la frequenza della comunicazione delle misure di attuazione della CITES e per creare un nuovo meccanismo di comunicazione sul commercio illegale delle specie protette dalla CITES. Queste modifiche dovrebbero trovare risconto nel regolamento (CE) n. 338/97.
(15) L’Agenzia europea dell’ambiente sta già svolgendo funzioni importanti ai fini delle attività di monitoraggio e comunicazione dettate dalla legislazione ambientale dell’Unione e tali funzioni dovrebbero figurare esplicitamente nella pertinente legislazione. Per altri atti legislativi di materia ambientale, il ruolo svolto dall’Agenzia europea dell'ambiente e le risorse da essa impegnate per assistere la Commissione nelle attività di comunicazione delle informazioni ambientali saranno affrontati dopo la conclusione della valutazione in corso.
(16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 166/2006, (UE) n. 995/2010, (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005, e le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE, 2010/63/UE e 86/278/CEE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 86/278/CEE

La direttiva 86/278/CEE è così modificata:

1) all’articolo 2 sono aggiunte le lettere seguenti:

«e)   “servizi relativi ai dati territoriali”: servizi relativi ai dati territoriali quali definiti all’articolo 3, punto 4, della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
f)   “set di dati territoriali”: un set di dati territoriali quale definito all’articolo 3, punto 3, della direttiva 2007/2/CE.
(*1)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).»;"

2) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10
1.   Gli Stati membri provvedono a che siano tenuti registri aggiornati, e che in tali registri figurino:
a) i quantitativi di fango prodotto e quelli forniti per usi agricoli;
b) la composizione e le caratteristiche dei fanghi, rispetto ai parametri di cui all’allegato II A;
c) il tipo di trattamento impiegato, conformemente all’articolo 2, lettera b);
d) i nomi e gli indirizzi dei destinatari dei fanghi e i luoghi di utilizzazione dei fanghi;
e) qualsiasi altra informazione riguardo al recepimento e all’attuazione della presente direttiva fornita dagli Stati membri alla Commissione a norma dell’articolo 17.
Per presentare le serie di dati territoriali inclusi nelle informazioni che figurano nei registri si usano i servizi relativi ai dati territoriali.

2.   I registri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono messi a disposizione del pubblico e resi facilmente accessibili per ogni anno civile, entro otto mesi dalla fine dell’anno civile pertinente, secondo il formato consolidato di cui all’allegato della decisione 94/741/CE della Commissione (*2), o secondo un altro formato fornito in conformità dell’articolo 17 della presente direttiva.

Gli Stati membri presentano alla Commissione, con mezzi elettronici, le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo.

3.   Le informazioni sui metodi di trattamento e i risultati delle analisi sono comunicati alle autorità competenti.
(*2)  Decisione 94/741/CE della Commissione, del 24 ottobre 1994, relativa ai questionari per le relazioni degli Stati membri sull’applicazione di talune direttive concernenti i rifiuti (applicazione della direttiva 91/692/CEE del Consiglio) (GU L 296 del 17.11.1994, pag. 42).»;"

3) l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Alla Commissione è conferito il potere di definire, mediante atti di esecuzione, il formato in base al quale gli Stati membri devono fornire le informazioni sull’attuazione della presente direttiva a norma dell’articolo 10. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

I servizi della Commissione pubblicano un quadro generale a livello di Unione, che include le mappe, sulla base dei dati messi a disposizione dagli Stati membri in conformità dell'articolo 10 e del presente articolo.».

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2002/49/CE

La direttiva 2002/49/CE è così modificata:

1) all’articolo 3 è aggiunta la lettera seguente:

«w) “archivio dati”, un sistema d’informazione, gestito dall’Agenzia europea dell’ambiente, contenente le informazioni e i dati sul rumore ambientale resi disponibili mediante nodi nazionali di comunicazione e di scambio dei dati sotto il controllo degli Stati membri.»;

2) all’articolo 8, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I piani d’azione sono riesaminati e rielaborati in funzione delle necessità, ogniqualvolta sviluppi sostanziali si ripercuotano sulla situazione acustica esistente e almeno ogni cinque anni a partire dalla prima adozione di tali piani.
I riesami e le rielaborazioni, che in conformità del primo comma dovrebbero essere effettuati nel 2023, sono posticipati e il nuovo termine sarà il 18 luglio 2024.»;

3) all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché le mappe acustiche strategiche da essi elaborate, e se del caso adottate, e i piani d’azione da essi messi a punto siano resi disponibili e divulgati al pubblico ai sensi della normativa unionale pertinente, in particolare le direttive 2003/4/CE (*3) e 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), e secondo gli allegati IV e V della presente direttiva, anche mediante le tecnologie dell’informazione disponibili.
(*3)  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26)."
(*4)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).»;"

4) all’articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri provvedono affinché i dati risultanti dalle mappe acustiche strategiche, nonché le sintesi dei piani di azione di cui all’allegato VI siano trasmessi alla Commissione entro sei mesi dalle date di cui rispettivamente agli articoli 7 e 8. A tal fine gli Stati membri si limitano a introdurre elettronicamente le informazioni in un archivio dati obbligatorio che deve essere istituito dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2. Lo Stato membro che desideri aggiornare le informazioni, all’atto della trasmissione delle informazioni aggiornate all’archivio dati, descrive le differenze tra le informazioni originali e quelle aggiornate e i motivi dell’aggiornamento.»;

5) nell’allegato VI, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Meccanismo di scambio delle informazioni

La Commissione, assistita dall’Agenzia europea dell’ambiente, sviluppa, mediante atti di esecuzione, un meccanismo digitale obbligatorio di scambio delle informazioni per condividere le informazioni risultanti dalle mappe acustiche strategiche e dalle sintesi dei piani di azione, di cui all’articolo 10, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2.».

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2004/35/CE

La direttiva 2004/35/CE è così modificata:

1) l’articolo 14, paragrafo 2, è soppresso;

2) l’articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18
Informazioni sull’attuazione ed elementi fattuali

1.   La Commissione raccoglie dagli Stati membri informazioni che sono state diffuse a norma della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5), e per quanto disponibili, sull’esperienza acquisita nell’applicazione della presente direttiva. Tali informazioni riguardano i dati figuranti nell’allegato VI della presente direttiva e sono raccolte entro il 30 aprile 2022 e successivamente ogni cinque anni.

2.   Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva e la pubblica entro il 30 aprile 2023 e successivamente ogni cinque anni.

3.   Entro il 31 dicembre 2020, la Commissione elabora linee guida che forniscono un’interpretazione comune del termine "danno ambientale", come definito all’articolo 2.
(*5)  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).»;"

3) l’allegato VI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VI
INFORMAZIONI E DATI DI CUI ALL’ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1

Le informazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, riguardano i casi di danno ambientale di cui alla presente direttiva, con le seguenti informazioni e i dati per ciascun caso:

1. tipo di danno ambientale, data dell’avvenimento e/o della scoperta del danno. Riguardo al tipo, conformemente all’articolo 2, punto 1, il danno ambientale è classificato un danno alle specie e agli habitat naturali protetti, danno alle acque e danno al terreno;
2. descrizione dell’attività conformemente all’allegato III.
Gli Stati membri includono qualsiasi altra informazione pertinente relativa all’esperienza acquisita dall’attuazione della presente direttiva.»

Articolo 4

Modifiche della direttiva 2007/2/CE

La direttiva 2007/2/CE è così modificata:

1) l’articolo 21 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri aggiornano, ove necessario, e pubblicano delle relazioni sintetiche. Tali relazioni, che saranno rese pubbliche dai servizi della Commissione assistiti dall’Agenzia europea dell’ambiente, comprendono una breve descrizione:»;
b) il paragrafo 3 è soppresso;

2) l’articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

L’Agenzia europea dell’ambiente pubblica e aggiorna annualmente il quadro generale a livello di Unione in base ai metadati e ai dati messi a disposizione dagli Stati membri mediante i loro servizi di rete in conformità dell’articolo 21. Il quadro generale a livello di Unione comprende, se del caso, indicatori di risultato, risultati ed effetti della presente direttiva, mappe d’insieme a livello di Unione e relazioni sintetiche degli Stati membri.

Entro il 1° gennaio 2022, e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione della direttiva e della sua attuazione e la rende disponibile al pubblico. Tra gli elementi su cui tra gli altri si basa la valutazione rientra quanto segue:

a) l’esperienza acquisita dall’attuazione della direttiva;
b) le informazioni raccolte dagli Stati membri in conformità dell’articolo 21 e i quadri generali a livello di Unione stilati dall’Agenzia europea dell’ambiente;
c) i pertinenti dati scientifici analitici;
d) altre informazioni, tra cui pertinenti dati scientifici analitici, ritenute necessarie secondo gli orientamenti per legiferare meglio e ottenute avvalendosi di processi efficaci ed efficienti di gestione delle informazioni.».

Articolo 5

Modifiche della direttiva 2009/147/CE

La direttiva 2009/147/CE è così modificata:

1) L'articolo 12 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni sei anni, nello stesso anno della relazione elaborata in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (*6), una relazione sull’attuazione delle misure adottate a norma della presente direttiva e gli effetti principali di tali misure. La relazione è messa a disposizione del pubblico e include, in particolare, le informazioni sullo stato e sulle tendenze delle specie di uccelli selvatici protette dalla presente direttiva, sulle minacce e sulle pressioni cui le specie sono sottoposte, sulle misure di conservazione adottate e sul contributo fornito dalla rete di zone di protezione speciale agli obiettivi di cui all’articolo 2 della presente direttiva.
La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il formato della relazione di cui al primo comma del presente paragrafo. Tale formato è armonizzato con il formato della relazione di cui all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16 bis, paragrafo 2 della presente direttiva.
(*6)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).»;"

b) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«2.   La Commissione, assistita dall’Agenzia europea dell’ambiente, elabora e pubblica ogni sei anni una relazione riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1.»;

2) È inserito l’articolo seguente:

«Articolo 16 bis

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»."

Articolo 6

Modifiche della direttiva 2010/63/UE

La direttiva 2010/63/UE è così modificata:

1) l’articolo 43 è così modificato:

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Gli Stati membri possono esigere che la sintesi non tecnica del progetto specifichi se il progetto debba essere sottoposto a valutazione retrospettiva e, se così, ne fissano il termine. In tal caso, dal 1o gennaio 2021 gli Stati membri provvedono affinché la sintesi non tecnica del progetto sia aggiornata in base ai risultati della valutazione retrospettiva entro sei mesi dal completamento di quest’ultima.
3.   Gli Stati membri pubblicano, fino al 31 dicembre 2020, le sintesi non tecniche dei progetti autorizzati e le eventuali relative revisioni. A decorrere dal 1o gennaio 2021 gli Stati membri presentano, ai fini della loro pubblicazione, le sintesi non tecniche dei progetti, al più tardi entro sei mesi dall’autorizzazione, e le eventuali relative revisioni, mediante trasferimento elettronico alla Commissione.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce un formato comune per la presentazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all’articolo 56, paragrafo 3. I servizi della Commissione istituiscono e mantengono una base di dati a libero accesso a contenuto ricercabile per le sintesi non tecniche dei progetti e le eventuali relative revisioni.»;

2) l’articolo 54 è così modificato:

a) il titolo e i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti da quanto segue:

«INFORMAZIONI SULL’ATTUAZIONE E PRESENTAZIONE DEI DATI STATISTICI

1.   Entro il 10 novembre 2023 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri inviano alla Commissione le informazioni sull’attuazione della presente direttiva e, in particolare, dell’articolo 10, paragrafo 1, e degli articoli 26, 28, 34, 38, 39, 43 e 46.
Gli Stati membri presentano e pubblicano i suddetti dati, mediante trasferimento elettronico secondo un formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 4.
Entro sei mesi dalla presentazione da parte degli Stati membri dei dati di cui al secondo comma, i servizi della Commissione pubblicano e aggiornano periodicamente un quadro generale a livello di Unione sulla base di tali dati.
2.   Gli Stati membri raccolgono e pubblicano, con cadenza annuale, le informazioni statistiche sull’uso degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sull’effettiva gravità delle procedure e sull’origine e le specie di primati non umani utilizzati nelle procedure.
Gli Stati membri presentano alla Commissione le suddette informazioni statistiche, al più tardi entro il 10 novembre dell’anno successivo, mediante trasferimento elettronico secondo un formato disaggregato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 4.
La Commissione istituisce e mantiene una banca dati a libero accesso a contenuto ricercabile per le suddette informazioni statistiche. Su base annua i servizi della Commissione pubblicano le informazioni statistiche fornite dagli Stati membri in conformità del presente paragrafo e una relativa relazione sintetica.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, un formato e contenuti comuni per la presentazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 56, paragrafo 3.»;
3) l’articolo 57 è soppresso.

Articolo 7

Modifiche del regolamento (CE) n. 166/2006

Il regolamento (CE) n. 166/2006 è così modificato:

1) all’articolo 5, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il gestore di ogni complesso che effettui una o più delle attività di cui all’allegato I, al di sopra delle soglie di capacità applicabili specificate nell’allegato, comunica all’autorità competente con mezzi elettronici le informazioni per identificare il complesso in base al formato di cui all’articolo 7, paragrafo 2, a meno che le informazioni non siano già a disposizione dell’autorità competente.»;

2) all’articolo 7, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Gli Stati membri forniscono ogni anno alla Commissione mediante trasferimento elettronico una relazione contenente tutti i dati di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, secondo il formato ed entro la data stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all’articolo 19, paragrafo 2. I dati sono comunicati in ogni caso entro 11 mesi dalla fine dell’anno di riferimento.
3.   I servizi della Commissione, assistiti dall’Agenzia europea dell’ambiente, includono le informazioni comunicate dagli Stati membri nel PRTR europeo entro un mese dal completamento della comunicazione effettuata dagli Stati membri in conformità del paragrafo 2.»;

3) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Riservatezza

Lo Stato membro che, a norma dell’articolo 4 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[18]Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).»;, consideri riservate determinate informazioni, indica nella relazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento, per l’anno di riferimento interessato, in modo distinto per ciascun complesso quali informazioni non possono essere pubblicate e ne indica il motivo.

4) gli articoli 16 e 17 sono soppressi;
5) l’allegato III è soppresso.

Articolo 8

Modifiche del regolamento (UE) n. 995/2010

All’articolo 20 del regolamento (UE) n. 995/2010, il titolo e i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti da quanto segue:

«Monitoraggio dell’attuazione e accesso alle informazioni

1.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e della Commissione, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, le informazioni sull’applicazione del presente regolamento nel corso dell’anno civile precedente. La Commissione stabilisce, con atti di esecuzione, il formato e la procedura mediante cui gli Stati membri mettono a disposizione le suddette informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 18, paragrafo 2.
2.   In base alle informazioni di cui al paragrafo 1, i servizi della Commissione pubblicano annualmente un quadro generale a livello di Unione sulla base dei dati presentati dagli Stati membri. In sede di preparazione di tale quadro generale, i servizi della Commissione tengono conto dei progressi compiuti per quanto concerne la conclusione e il funzionamento dei VPA FLEGT ai sensi del regolamento (CE) n. 2173/2005 e del loro contributo nel ridurre la presenza sul mercato interno di legno e di prodotti da esso derivati di provenienza illegale.
3.   Entro il 3 dicembre 2021 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, in base alle informazioni, in particolare alle informazioni di cui al paragrafo 1, e all’esperienza acquisita in merito all’applicazione del presente regolamento, ne esamina il funzionamento e l’efficacia, anche nell’impedire che il legno o i prodotti da esso derivati di provenienza illegale siano immessi sul mercato interno. Esamina, in particolare, le conseguenze amministrative per le piccole e medie imprese e i prodotti ai quali si applica. Essa riferisce i risultati del riesame al Parlamento europeo e al Consiglio corredandoli, se del caso, di opportune proposte legislative.».

Articolo 9

Modifiche del regolamento (CE) n. 2173/2005

Il regolamento (CE) n. 2173/2005 è così modificato:

1) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e della Commissione, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, le informazioni sull’applicazione del presente regolamento nel corso dell’anno civile precedente.
2.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il formato e la procedura mediante cui gli Stati membri mettono a disposizione le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 11, paragrafo 3.
3.   In base alle informazioni di cui al paragrafo 1, i servizi della Commissione mettono a disposizione annualmente un quadro generale a livello di Unione sulla base dei dati presentati dagli Stati membri.»;

2) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Entro il dicembre 2021 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione esamina il funzionamento e l’efficacia del presente regolamento in base alle informazioni, in particolare alle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e all’esperienza acquisita in merito all’applicazione di tale regolamento. Nel far ciò tiene conto dei progressi registrati nell’attuazione degli accordi di partenariato volontari. Essa riferisce ogni cinque anni i risultati del riesame al Parlamento europeo e al Consiglio corredandoli, se del caso, di proposte di miglioramento del sistema di licenze FLEGT.».

Articolo 10

Modifiche del regolamento (CE) n. 338/97

L’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97 è così modificato:

1) le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«b) In base alle informazioni di cui alla lettera a) presentate dagli Stati membri, i servizi della Commissione rendono disponibile, entro il 31 ottobre di ogni anno, un quadro generale a livello di Unione che illustra l’introduzione nell’Unione, l’esportazione e la riesportazione dalla stessa, degli esemplari delle specie cui si applica il presente regolamento e trasmette al segretariato della Convenzione le informazioni relative alle specie contemplate da quest’ultima.
c) Fatto salvo l’articolo 20 del presente regolamento, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione, un anno prima di ogni riunione della conferenza delle parti della Convenzione, tutte le informazioni relative al pertinente periodo precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all’articolo VIII, paragrafo 7, lettera b), della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sulle disposizioni del presente regolamento che esulano dal campo di applicazione della Convenzione. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, il formato in cui tali informazioni sono presentate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento.
d) In base alle informazioni di cui alla lettera c) presentate dagli Stati membri, la Commissione rende disponibile un quadro generale a livello di Unione che illustra in che misura è attuato il presente regolamento e ne è garantita l'applicazione.»;

2) è aggiunta la lettera seguente:

«e) Le autorità di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 giugno di ogni anno, tutte le informazioni relative all’anno precedente per la stesura del rapporto annuale sul commercio illegale di cui alla risoluzione CITES Conf. 11.17 (Rev. CoP 17).».

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore. Tuttavia, l’articolo 7, punti 2) e 5), e gli articoli 8, 9 e 10 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2020 e l’articolo 1 a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Note   [ + ]

1. GU C 110 del 22.3.2019, pag. 99.
2. Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 maggio 2019.
3. Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
4. Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
5.  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
6. Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6).
7. Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).
8. Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).
9. Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
10. Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
11. Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).
12. Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
13. Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
14. Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
15. Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).
16. Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1).
17.  Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).
18. Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).»;

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