Conferenza di servizi: novità per ambiente e AIA

Il D.Lgs. n. 127/2016, di riordino della disciplina, apporta modifiche al testo unico ambientale su VIA, VAS ed emissioni in atmosfera

Novità in materia di ambiente e AIA nel decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 che interviene in materia di conferenza di servizi, allo scopo di riordinarne la disciplina.

In particolare:

- l'articolo 4 modifica i commi 4 e 5 dell'articolo 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, in materia di AIA;

- l'articolo 5 prevede modifiche agli artt. 9 (rapporto ambientale preliminare alla VAS), 25 (competenze e procedure per la VIA), 29-quater (procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale), 269 (autorizzazione alle emissioni in atmosfera), D.Lgs. n. 152/2006.

Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.

 

Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127


Norme per il riordino della disciplina in materia  di  conferenza  di

servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015,  n.

124. (16G00141)

in Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2016, n. 162

Vigente al: 28-7-2016 

Titolo I
Disciplina generale della conferenza di servizi

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA




  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

  Visto l'articolo 2 della legge  7  agosto  2015,  n.  124,  recante

deleghe   al   Governo   in   materia   di   riorganizzazione   delle

amministrazioni pubbliche;

  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in

materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai

documenti amministrativi;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.

380,  recante  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e

regolamentari in materia edilizia. (Testo A);

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme

in materia ambientale;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,

n. 160, recante regolamento per la  semplificazione  ed  il  riordino

della disciplina sullo sportello unico per le  attivita'  produttive,

ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.

133;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013,  n.

59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale  e  la

semplificazione di adempimenti amministrativi in  materia  ambientale

gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non  soggetti

ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23  del

decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta

del 3 marzo 2016;

  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 marzo 2016;

  Acquisito  il  parere   della   Commissione   bicamerale   di   cui

all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 15 giugno 2016;

  Su proposta del Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica

amministrazione;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:
                            
                               Art. 1

                  Modifiche alla disciplina generale
                     della conferenza di servizi
  1. Gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies  della

legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sostituiti dai seguenti:

  «Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1.  La  conferenza  di  servizi

istruttoria  puo'  essere  indetta  dall'amministrazione  procedente,

anche  su  richiesta   di   altra   amministrazione   coinvolta   nel

procedimento o del privato interessato, quando lo  ritenga  opportuno

per  effettuare  un  esame  contestuale  degli   interessi   pubblici

coinvolti  in  un  procedimento  amministrativo,   ovvero   in   piu'

procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime  attivita'

o risultati. Tale conferenza si  svolge  con  le  modalita'  previste

dall'articolo   14-bis   o   con    modalita'    diverse,    definite

dall'amministrazione procedente.

  2.  La  conferenza  di  servizi   decisoria   e'   sempre   indetta

dall'amministrazione procedente quando la  conclusione  positiva  del

procedimento e' subordinata all'acquisizione di piu' pareri,  intese,

concerti, nulla osta o altri atti di  assenso,  comunque  denominati,

resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o  servizi

pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a piu'  atti

di  assenso,  comunque  denominati,  da  adottare  a  conclusione  di

distinti  procedimenti,  di  competenza  di  diverse  amministrazioni

pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su  richiesta

dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.

  3. Per progetti  di  particolare  complessita'  e  di  insediamenti

produttivi  di  beni  e  servizi  l'amministrazione  procedente,   su

motivata richiesta  dell'interessato,  corredata  da  uno  studio  di

fattibilita', puo' indire una conferenza  preliminare  finalizzata  a

indicare al richiedente, prima della presentazione di una  istanza  o

di un progetto definitivo, le  condizioni  per  ottenere,  alla  loro

presentazione, i necessari  pareri,  intese,  concerti,  nulla  osta,

autorizzazioni,  concessioni  o  altri  atti  di  assenso,   comunque

denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la

richiesta motivata di indizione della  conferenza,  la  indice  entro

cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta  stessa.  La

conferenza   preliminare   si   svolge   secondo   le    disposizioni

dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla  meta'.

Le amministrazioni  coinvolte  esprimono  le  proprie  determinazioni

sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il

termine entro il quale le amministrazioni devono rendere  le  proprie

determinazioni,  l'amministrazione  procedente  le  trasmette,  entro

cinque giorni, al  richiedente.  Ove  si  sia  svolta  la  conferenza

preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta  l'istanza  o  il

progetto definitivo, indice la conferenza simultanea  nei  termini  e

con le modalita' di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in

sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede  di

conferenza preliminare  possono  essere  motivatamente  modificate  o

integrate solo in  presenza  di  significativi  elementi  emersi  nel

successivo procedimento anche  a  seguito  delle  osservazioni  degli

interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione

di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di  servizi

si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica, al fine

di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto  definitivo,  le

intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni,  le  licenze,  i

nullaosta  e  gli  assensi,  comunque  denominati,  richiesti   dalla

normativa vigente.

  4. Qualora un progetto sia  sottoposto  a  valutazione  di  impatto

ambientale, tutte le autorizzazioni,  intese,  concessioni,  licenze,

pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari

alla  realizzazione  del   medesimo   progetto,   vengono   acquisiti

nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma

3, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  convocata  in

modalita' sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter.  La  conferenza  e'

indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica  documentale

di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n.  152  del

2006 e si conclude entro il termine di conclusione  del  procedimento

di cui all'articolo 26, comma 1, del  medesimo  decreto  legislativo.

Resta ferma la specifica disciplina per  i  procedimenti  relativi  a

progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza

statale.

  5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai  soggetti  di  cui

all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi

dell'articolo 9.

  Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La conferenza decisoria

di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in

modalita' asincrona, salvo  i  casi  di  cui  ai  commi  6  e  7.  Le

comunicazioni avvengono secondo le modalita'  previste  dall'articolo

47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

  2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione  procedente  entro

cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal

ricevimento della domanda, se il procedimento  e'  ad  iniziativa  di

parte. A tal fine l'amministrazione procedente  comunica  alle  altre

amministrazioni interessate:

    a) l'oggetto della determinazione da  assumere,  l'istanza  e  la

relativa  documentazione  ovvero   le   credenziali   per   l'accesso

telematico alle informazioni e  ai  documenti  utili  ai  fini  dello

svolgimento dell'istruttoria;

    b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni,  entro

il quale le amministrazioni coinvolte possono  richiedere,  ai  sensi

dell'articolo 2, comma  7,  integrazioni  documentali  o  chiarimenti

relativi a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in

possesso dell'amministrazione stessa o non  direttamente  acquisibili

presso altre pubbliche amministrazioni;

    c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque

giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le

proprie  determinazioni  relative  alla   decisione   oggetto   della

conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine  finale

di conclusione del procedimento. Se tra le  suddette  amministrazioni

vi   sono   amministrazioni   preposte   alla   tutela    ambientale,

paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla  tutela  della

salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti  di

cui all'articolo 2 non prevedano  un  termine  diverso,  il  suddetto

termine e' fissato in novanta giorni;

    d) la data della eventuale riunione in modalita' sincrona di  cui

all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del

termine  di  cui  alla  lettera  c),  fermo  restando  l'obbligo   di

rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

  3.  Entro  il  termine  di  cui  al  comma  2,   lettera   c),   le

amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative

alla  decisione  oggetto  della  conferenza.   Tali   determinazioni,

congruamente  motivate,  sono  formulate  in  termini  di  assenso  o

dissenso  e  indicano,  ove  possibile,  le  modifiche  eventualmente

necessarie  ai  fini  dell'assenso.  Le  prescrizioni  o   condizioni

eventualmente indicate ai fini dell'assenso  o  del  superamento  del

dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico  e  specificano  se

sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa  o

da un atto amministrativo generale ovvero  discrezionalmente  apposte

per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

  4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del  diritto  dell'Unione

europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi,  la  mancata

comunicazione della determinazione entro il termine di cui  al  comma

2, lettera c), ovvero la comunicazione di  una  determinazione  priva

dei requisiti previsti dal comma  3,  equivalgono  ad  assenso  senza

condizioni. Restano ferme  le  responsabilita'  dell'amministrazione,

nonche'    quelle    dei    singoli    dipendenti    nei    confronti

dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorche' implicito.

  5.  Scaduto  il  termine  di  cui   al   comma   2,   lettera   c),

l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni  lavorativi,

la determinazione motivata di conclusione positiva della  conferenza,

con  gli  effetti  di  cui  all'articolo  14-quater,  qualora   abbia

acquisito esclusivamente atti  di  assenso  non  condizionato,  anche

implicito, ovvero qualora ritenga,  sentiti  i  privati  e  le  altre

amministrazioni  interessate,  che  le  condizioni   e   prescrizioni

eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini  dell'assenso  o

del superamento del dissenso possano essere accolte senza  necessita'

di apportare  modifiche  sostanziali  alla  decisione  oggetto  della

conferenza. Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di  dissenso  che

non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il

medesimo termine, la determinazione  di  conclusione  negativa  della

conferenza che produce  l'effetto  del  rigetto  della  domanda.  Nei

procedimenti a istanza di parte la  suddetta  determinazione  produce

gli  effetti  della  comunicazione  di   cui   all'articolo   10-bis.

L'amministrazione procedente  trasmette  alle  altre  amministrazioni

coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui  al

suddetto articolo e procede ai  sensi  del  comma  2.  Dell'eventuale

mancato  accoglimento  di   tali   osservazioni   e'   data   ragione

nell'ulteriore  determinazione  di  conclusione  della  conferenza.6.

Fuori dei casi di cui al comma 5,  l'amministrazione  procedente,  ai

fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge,  nella

data fissata ai sensi del comma 2,  lettera  d),  la  riunione  della

conferenza in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.

  7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessita' della

determinazione  da  assumere,   l'amministrazione   procedente   puo'

comunque procedere direttamente in forma simultanea  e  in  modalita'

sincrona, ai sensi  dell'articolo  14-ter.  In  tal  caso  indice  la

conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni  di

cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i

successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione  procedente  puo'

altresi' procedere in forma simultanea e  in  modalita'  sincrona  su

richiesta  motivata  delle  altre  amministrazioni  o   del   privato

interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al  comma  2,

lettera b). In tal caso  la  riunione  e'  convocata  nei  successivi

quarantacinque giorni 2.

  Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1. La prima  riunione  della

conferenza di servizi in forma simultanea e in modalita' sincrona  si

svolge nella  data  previamente  comunicata  ai  sensi  dell'articolo

14-bis, comma 2, lettera d),  ovvero  nella  data  fissata  ai  sensi

dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove

possibile  anche  in  via  telematica,   dei   rappresentanti   delle

amministrazioni competenti.

  2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque

giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al  comma  1.  Nei

casi di cui all'articolo 14-bis, comma  7,  qualora  siano  coinvolte

amministrazioni      preposte      alla      tutela       ambientale,

paesaggistico-territoriale, dei beni culturali  e  della  salute  dei

cittadini, il termine e'  fissato  in  novanta  giorni.  Resta  fermo

l'obbligo  di  rispettare  il  termine  finale  di  conclusione   del

procedimento.

  3. Ciascun  ente  o  amministrazione  convocato  alla  riunione  e'

rappresentato  da  un   unico   soggetto   abilitato   ad   esprimere

definitivamente  e  in  modo  univoco  e  vincolante   la   posizione

dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della

conferenza, anche indicando le  modifiche  progettuali  eventualmente

necessarie ai fini dell'assenso.

  4.  Ove  alla  conferenza  partecipino  anche  amministrazioni  non

statali, le amministrazioni statali sono rappresentate  da  un  unico

soggetto abilitato ad esprimere definitivamente  in  modo  univoco  e

vincolante  la  posizione  di  tutte  le  predette   amministrazioni,

nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati

periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri,  ovvero,

ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal  Prefetto.

Ferma  restando  l'attribuzione  del  potere  di  rappresentanza   al

suddetto  soggetto,  le  singole  amministrazioni   statali   possono

comunque intervenire  ai  lavori  della  conferenza  in  funzione  di

supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies,  comma

1, prima della  conclusione  dei  lavori  della  conferenza,  possono

esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai  fini  di

cui allo stesso comma.

  5. Ciascuna regione e ciascun ente locale  definisce  autonomamente

le modalita' di designazione del rappresentante  unico  di  tutte  le

amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso  ente

locale   nonche'   l'eventuale    partecipazione    delle    suddette

amministrazioni ai lavori della conferenza.

  6. Alle riunioni  della  conferenza  possono  essere  invitati  gli

interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto  eventualmente

dedotto in conferenza.

  7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il  termine

di  cui  al  comma  2,   l'amministrazione   procedente   adotta   la

determinazione motivata di  conclusione  della  conferenza,  con  gli

effetti di cui all'articolo 14-quater,  sulla  base  delle  posizioni

prevalenti   espresse   dalle   amministrazioni   partecipanti   alla

conferenza  tramite  i  rispettivi   rappresentanti.   Si   considera

acquisito l'assenso senza condizioni  delle  amministrazioni  il  cui

rappresentante  non  abbia  partecipato  alle  riunioni  ovvero,  pur

partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma  3  la  propria

posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o  riferito

a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

  Art. 14-quater (Decisione della conferenza di  servizi).  -  1.  La

determinazione motivata di  conclusione  della  conferenza,  adottata

dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a

ogni effetto tutti gli  atti  di  assenso,  comunque  denominati,  di

competenza delle amministrazioni e dei  gestori  di  beni  o  servizi

pubblici interessati.

  2.  Le  amministrazioni  i   cui   atti   sono   sostituiti   dalla

determinazione  motivata  di  conclusione  della  conferenza  possono

sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione  procedente  ad

assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in

via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono  altresi'

sollecitarla, purche' abbiano partecipato, anche per il  tramite  del

rappresentante di cui ai commi  4  e  5  dell'articolo  14-ter,  alla

conferenza di servizi o si siano espresse nei  termini,  ad  assumere

determinazioni  in  via  di   autotutela   ai   sensi   dell'articolo

21-quinquies.

  3. In caso di approvazione unanime, la  determinazione  di  cui  al

comma 1 e' immediatamente efficace. In  caso  di  approvazione  sulla

base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione  e'

sospesa ove  siano  stati  espressi  dissensi  qualificati  ai  sensi

dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei

rimedi ivi previsti.

  4. I termini  di  efficacia  di  tutti  i  pareri,  autorizzazioni,

concessioni,  nulla  osta  o  atti  di  assenso  comunque  denominati

acquisiti nell'ambito della conferenza  di  servizi  decorrono  dalla

data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione

della conferenza.

  Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni  dissenzienti).  -

1.  Avverso  la  determinazione   motivata   di   conclusione   della

conferenza,   entro   10   giorni   dalla   sua   comunicazione,   le

amministrazioni      preposte      alla      tutela       ambientale,

paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o  alla  tutela  della

salute e della pubblica incolumita' dei  cittadini  possono  proporre

opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che

abbiano espresso in modo  inequivoco  il  proprio  motivato  dissenso

prima  della  conclusione  dei  lavori  della  conferenza.   Per   le

amministrazioni  statali  l'opposizione  e'  proposta  dal   Ministro

competente.

  2. Possono altresi' proporre opposizione le  amministrazioni  delle

regioni o delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  il  cui

rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva

competenza, abbia manifestato  un  dissenso  motivato  in  seno  alla

conferenza.

  3. La  proposizione  dell'opposizione  sospende  l'efficacia  della

determinazione motivata di conclusione della conferenza.

  4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice,  per  una  data

non posteriore  al  quindicesimo  giorno  successivo  alla  ricezione

dell'opposizione,  una   riunione   con   la   partecipazione   delle

amministrazioni  che  hanno  espresso  il  dissenso  e  delle   altre

amministrazioni  che  hanno  partecipato  alla  conferenza.  In  tale

riunione  i  partecipanti  formulano  proposte,  in  attuazione   del

principio  di  leale  collaborazione,  per  l'individuazione  di  una

soluzione condivisa, che sostituisca la  determinazione  motivata  di

conclusione della conferenza con i medesimi effetti.

  5.  Qualora  alla  conferenza  di   servizi   abbiano   partecipato

amministrazioni delle regioni o delle province autonome di  Trento  e

di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di  cui  al

comma 4, puo' essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una

seconda riunione, che si svolge con  le  medesime  modalita'  e  allo

stesso fine.

  6. Qualora all'esito delle riunioni di cui  ai  commi  4  e  5  sia

raggiunta   un'intesa   tra    le    amministrazioni    partecipanti,

l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata

di conclusione della conferenza.  Qualora  all'esito  delle  suddette

riunioni, e comunque non  oltre  quindici  giorni  dallo  svolgimento

della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione  e'  rimessa

al  Consiglio  dei  ministri.  La  questione  e'  posta,  di   norma,

all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri

successiva alla scadenza del termine per raggiungere  l'intesa.  Alla

riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i  Presidenti

delle regioni o  delle  province  autonome  interessate.  Qualora  il

Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione,  la  determinazione

motivata di conclusione della conferenza  acquisisce  definitivamente

efficacia. Il Consiglio dei  ministri  puo'  accogliere  parzialmente

l'opposizione,  modificando  di  conseguenza   il   contenuto   della

determinazione   di   conclusione   della   conferenza,   anche    in

considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.

  7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle

regioni a statuto speciale e  alle  province  autonome  di  Trento  e

Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di

attuazione.».

Titolo II

Disposizioni di coordinamento con le discipline settoriali della

conferenza di servizi

                               Art. 2

 Modifiche  al  Testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
                  regolamentari in materia edilizia

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.

380, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 5:

      1) al comma 3 nell'alinea le  parole  «direttamente  o  tramite

conferenza di servizi» sono soppresse;

      2) al comma 3, lettera g), le parole «, fermo restando che,  in

caso  di  dissenso  manifestato  dall'amministrazione  preposta  alla

tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del  medesimo  codice»

sono soppresse;

    b) all'articolo 20:

      1) al comma 3:

        a) le parole da «, acquisisce»  a  «normativa  vigente»  sono

sostituite dalla seguente: «e»;

        b) e' aggiunto in  fine  il  seguente  periodo  «Qualora  sia

necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque  denominati,

resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi  degli  articoli

14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

      2) il comma 5-bis e' abrogato;

      3) al comma 6 le parole «comma  5-bis»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «medesimo  comma»  e  le  parole  «da  14  a  14-ter»  sono

sostituite dalle seguenti: «14 e seguenti»;

      4) al comma 8 le parole «al  comma  9»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990,  n.

241»;

      5) il comma 9 e' abrogato.


                               Art. 3

            Modifiche alla disciplina dello Sportello unico
                     per le attivita' produttive

  1. All'articolo 38, comma  3,  lettera  f),  del  decreto-legge  25

giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  6

agosto 2008, n. 133, il secondo periodo e' soppresso.

  2. All'articolo 7 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  7

settembre 2010, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma  2  sono  soppresse  le  parole  «ovvero  indice  una

conferenza di servizi ai sensi del comma 3»;

    b) al comma 3, le parole  «puo'  indire»  sono  sostituite  dalla

seguente  «indice»  e  le  parole  da  «anche  su  istanza»  fino   a

«discipline regionali» sono soppresse;

    c) il comma 4 e' abrogato;

    d) al comma  6,  le  parole  «a  14-ter»  sono  sostituite  dalle

seguenti «a 14-quinquies».


                               Art. 4
            Modifiche alla disciplina dell'Autorizzazione
                          unica ambientale

  1. All'articolo 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  13

marzo 2013, n. 59:

    a) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;

    b) al comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso.


                               Art. 5
 Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
                        in materia ambientale
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 9, comma  2,  le  parole  «degli  articoli  14  e

seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 14»;

    b) all'articolo 29-quater, comma 5, le parole «14, 14-ter,  commi

da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater» sono sostituite dalle seguenti: «14

e 14-ter»;

    c)  all'articolo  25,  comma  3,  secondo  periodo,   le   parole

«istruttoria eventualmente» sono soppresse;

    d) all'articolo 269, comma 3, primo periodo, le parole «comma  3»

sono soppresse.




                               Art. 6
Disposizioni  di  coordinamento  con  la  disciplina  in  materia  di
                    autorizzazione paesaggistica
  1. Nel caso di conferenza di servizi  indetta  per  interventi  che

richiedono    l'autorizzazione    paesaggistica,    l'amministrazione

procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della

legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato  dal  presente  decreto,

sia all'amministrazione competente al  rilascio  dell'autorizzazione,

se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che

deve  esprimere  il  parere  di  cui  all'articolo  146  del  decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.


                              Art. 7
                       Disposizione transitoria
  1. Le disposizioni del presente  decreto  trovano  applicazione  ai

procedimenti avviati successivamente alla data della sua  entrata  in

vigore.

                               Art. 8
                  Clausola generale di coordinamento
  1. I rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da  14

a 14-quinquies della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  si  intendono

riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli da  14

a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dal

presente decreto.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Allegati

D.Lgs. n. 127/2016

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