Contenitori-distributori a uso privato di carburante liquido di categoria C

La circolare n. 1/2018 dei Vigili del fuoco chiarisce alcuni aspetti della regola tecnica. In allegato il testo integrale del documento

Contenitori-distributori per l'installazione e l'esercizio a uso privato di carburante liquido di categoria C. Dal Dipartimento del Vigili del fuoco arriva una circolare esplicativa ( n. 1/2018). Il tema del contenitori-distributori è stato regolamentato ai fini della prevenzione incendi attraverso diverse norme, circolari e chiarimenti interpretativi. La circolare n 1/2018 è l'ultima in ordine di tempo.

La circolare chiarisce alcuni aspetti del decreto del MinInterno 10 maggio 2018 - che ha modificato la regola tecnica emanata con il decreto del minInterno 22 novembre 2017 (1). In particolare la nuova circolare sui contenitori-distributori si sofferma schematicamente su alcuni temi di rilievo:

  • i casi di esenzione;
  • terminologie e perimetri di applicazione della regola tecnica;
  • decadenze delle approvazioni di alcuni tipi di serbatoi di plastica;
  • bacini di contenimento;
  • casi di commercializzazione di contenitori-distributori fino al 17 febbraio 2019 conformi ai precedenti provvedimenti.

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(1) Il decreto del ministero dell’Interno 22 novembre 2017, composto di sei articoli e un allegato (vedere la tabella 1), introduce nel quadro delle norme di prevenzione incendi la nuova regola tecnica da applicare per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori a uso privato per l'erogazione di carburante liquido di categoria C, nella quale è compreso anche il gasolio[1]Il gasolio è da considerarsi di categoria C, in seguito alla circolare della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco del 16 marzo 2009 (prot. n. 756 – 032101.01.4188.000) che lo classifica «liquido combustibile di categoria C, a prescindere dall’effettiva temperatura d’infiammabilità»..

Tabella 1

Schema del decreto

Articolo Titolo
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Obiettivi
Art. 3 Disposizioni tecniche
Art. 4 Applicazione delle disposizioni tecniche
Art. 5 Impiego di prodotti per uso antincendio
Art. 6 Disposizioni finali
Allegato 1 Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C.

Allegati

Circolare 1/2018

Note   [ + ]

1. Il gasolio è da considerarsi di categoria C, in seguito alla circolare della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco del 16 marzo 2009 (prot. n. 756 – 032101.01.4188.000) che lo classifica «liquido combustibile di categoria C, a prescindere dall’effettiva temperatura d’infiammabilità».

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