Fondo crescita sostenibile: assegnate nuove risorse

Destinate a interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali

Disponibili 20 milioni di euro per nuovi interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazione di crisi industriale, di cui la metà sono rappresentati da precedenti tranche (che erano stati complessivamente di 207 milioni di euro), mentre l'altra metà deriva da nuove disponibilità.

Lo stabilisce il decreto 5 settembre 2018 del ministero dello Sviluppo economico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2018.

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 settembre 2018

Assegnazione di risorse del Fondo per la  crescita  sostenibile  agli
interventi di riconversione e  riqualificazione  produttiva  di  aree
interessate da situazioni di crisi industriali. (18A06855) 

(GU n.248 del 24-10-2018)

 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 1° aprile  1989,  n.  120,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  15  maggio  1989,  n.  181  e  successive
modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione  per
le aree di crisi siderurgica, in attuazione del  piano  nazionale  di
risanamento della siderurgia; 
  Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73  della  legge  27
dicembre 2002,  n.  289  (legge  finanziaria  2003),  hanno  previsto
l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n.  181
del 1989 a ulteriori aree di  crisi  industriale  diverse  da  quella
siderurgica; 
  Visto  l'art.  27  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
reca il riordino della  disciplina  in  materia  di  riconversione  e
riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e,
in particolare, i commi 8 e 8-bis concernenti,  rispettivamente,  gli
interventi nelle aree di crisi  industriale  complessa,  attuati  con
progetti di riconversione e riqualificazione industriale (nel seguito
«PRRI») adottati mediante accordi di programma, e gli interventi  nei
casi di situazioni di crisi industriali diverse da  quelle  complesse
che presentano, comunque, impatto significativo  sullo  sviluppo  dei
territori  interessati  e  sull'occupazione,  e  i  commi  9   e   10
concernenti l'individuazione delle risorse  finanziarie  a  copertura
degli interventi; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  31  gennaio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale sono  state  disciplinate  le
modalita' di individuazione delle  situazioni  di  crisi  industriale
complessa, determinati i criteri per la  definizione  e  l'attuazione
dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale, nonche'
fornite le relative direttive a Invitalia; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalita' e procedure  per
la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge  n.
181/1989 in favore di  programmi  di  investimento  finalizzati  alla
riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dei citati
commi 8 e 8-bis dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012; 
  Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto  ministeriale
9 giugno 2015, che prevede che per l'attuazione degli  interventi  di
cui al decreto medesimo si provvede a valere sulle risorse cosi' come
individuate dall'art. 27, commi 9 e 10, del decreto-legge n.  83  del
2012,  a   cui   potranno   aggiungersi   risorse   derivanti   dalla
programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria; 
  Visto l'art. 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del  2012,
che stabilisce che il Fondo speciale  rotativo  di  cui  all'art.  14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito  presso  il  Ministero
dello sviluppo economico, assume la denominazione di  «Fondo  per  la
crescita sostenibile» ed e' destinato,  sulla  base  di  obiettivi  e
priorita'  periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei   vincoli
derivanti   dall'appartenenza   all'ordinamento    comunitario,    al
finanziamento di programmi e interventi con un impatto  significativo
in ambito nazionale sulla  competitivita'  dell'apparato  produttivo,
con particolare riguardo alle finalita' indicate nella stessa  norma,
tra cui quella di cui alla lettera b) del medesimo comma 2,  relativa
al  rafforzamento  della  struttura  produttiva,  al  riutilizzo   di
impianti produttivi e al rilancio di aree che versano  in  situazioni
di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite  la  sottoscrizione
di accordi di programma; 
  Visto, altresi', il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n.
83 del 2012, che prevede che il Fondo  per  la  crescita  sostenibile
puo' operare anche attraverso le due distinte  contabilita'  speciali
gia' intestate al Fondo medesimo, esclusivamente per l'erogazione  di
finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per  gli  interventi,
anche di natura non  rotativa,  cofinanziati  dall'Unione  europea  o
dalle regioni, e che per  ciascuna  delle  finalita'  del  Fondo  sia
istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113
del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma
3, del decreto-legge n.  83  del  2012,  sono  state  individuate  le
priorita', le forme e le  intensita'  massime  di  aiuto  concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale,
che prevede che le risorse del Fondo, fatto  salvo  il  rispetto  dei
requisiti, delle priorita' e delle modalita' attuative  previste  dal
decreto stesso, possono essere utilizzate per il finanziamento  degli
interventi  non  abrogati  ai  sensi  dell'art.  23,  comma  7,   del
decreto-legge n. 83 del 2012, tra i quali gli interventi di cui  alla
legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  19  marzo
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 111 del 15 maggio 2015, con cui le risorse affluite al  Fondo  per
la crescita sostenibile ai sensi del comma 10 del  predetto  art.  27
del  decreto-legge  n.  83  del  2012,  pari  a  euro  73.022.417,67,
destinate al finanziamento degli interventi  per  il  rilancio  delle
aree colpite da crisi industriale di cui alla legge n. 181/1989, sono
state attribuite alla sezione del Fondo per la  crescita  sostenibile
di cui all'art. 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 83  del
2012; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 settembre
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 268 del 16  novembre  2016,  con  cui,  tra  l'altro,  sono  state
attribuite alla sopra menzionata sezione del Fondo  per  la  crescita
sostenibile le risorse finanziarie nel frattempo affluite al Fondo ai
sensi del citato comma 10 dell'art. 27 del decreto-legge  n.  83  del
2012, pari a euro 5.914.155,00, nonche' ulteriori euro  80.000.000,00
delle  risorse  disponibili  nella  contabilita'  speciale  n.  1201,
destinando la somma complessiva di euro 85.914.155,00, oltre  a  euro
80.000.000,00  delle  risorse  del  Programma   operativo   nazionale
«Imprese  e  competitivita'»  2014-2020  FESR,  all'attuazione  degli
interventi di cui alla  legge  n.  181/1989,  a  integrazione  quindi
dell'importo assegnato con il predetto decreto ministeriale 19  marzo
2015; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  31  gennaio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 39 del 16 febbraio 2017, con  il  quale  una  quota  pari  a  euro
148.768.097,18 delle risorse finanziarie del Fondo  per  la  crescita
sostenibile  complessivamente  destinate  alla  reindustrializzazione
delle aree di crisi, pari a euro 158.936.572,67, e'  stata  ripartita
tra le diverse tipologie di intervento; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  7  giugno
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 222 del 22 settembre 2017, con il quale sono state attribuite alla
sopra menzionata sezione del Fondo per  la  crescita  sostenibile  le
risorse finanziarie nel frattempo affluite  al  Fondo  ai  sensi  del
citato comma 10 dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, pari a
euro  18.457.730,00,  nonche'  ulteriori  euro  51.373.794,51   delle
risorse disponibili nella contabilita' speciale n.  1201,  destinando
la  somma  complessiva  di  euro  69.831.524,51  agli  interventi  di
riconversione e riqualificazione produttiva di  aree  interessate  da
situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989,  n.
181; 
  Visto il medesimo decreto del Ministro dello sviluppo  economico  7
giugno 2017, nella parte in cui ripartisce tra le  diverse  tipologie
di intervento il predetto  importo  di  euro  69.831.524,51,  nonche'
l'importo  di  euro  10.168.475,49  che  residua   dalla   precedente
ripartizione di cui al menzionato  decreto  ministeriale  31  gennaio
2017; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1°  febbraio
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 76 del 31 marzo 2018, con il quale sono stati attribuiti alla piu'
volte richiamata sezione del Fondo per la crescita  sostenibile  euro
60.000.000,00, di cui euro 6.210.116,00 affluiti al  Fondo  ai  sensi
del comma 10 dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del  2012  ed  euro
53.789.884,00 a valere sulle  risorse  del  Fondo  disponibili  nella
contabilita'  speciale  n.  1201,  destinando   la   predetta   somma
all'incremento della quota assegnata  agli  interventi  di  cui  alla
legge 15 maggio  1989,  n.  181  inseriti  in  accordi  di  programma
relativi ad aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'art. 1,
comma 1, lettera b), del sopra citato decreto ministeriale 31 gennaio
2017; 
  Considerato che successivamente all'adozione del  predetto  decreto
ministeriale 1° febbraio 2018 sono affluite al Fondo per la  crescita
sostenibile ai sensi del comma 10 dell'art. 27 del  decreto-legge  n.
83 del 2012 ulteriori  somme  pari  a  euro  5.762.928,00,  che  sono
pertanto anch'esse da attribuire all'apposita sezione del Fondo,  per
essere destinate al finanziamento degli interventi di cui alla  legge
n. 181/1989; 
  Considerato che delle risorse  finanziarie  finora  assegnate  agli
interventi inseriti in accordi di programma relativi ad aree di crisi
industriale complessa, di seguito riepilogate: 
 
+------------------------+-----------------------+------------------+
|                        | a valere sul Fondo per|  (decreto 31     |
| euro 20.000.000,00     |la crescita sostenibile|gennaio 2017)     |
+------------------------+-----------------------+------------------+
|                        | a valere sul Fondo    | (decreto 31      |
| euro 70.000.000,00     |unico legge n. 181/1989|gennaio 2017)     |
+------------------------+-----------------------+------------------+
|                        | a valere sul PON      |                  |
|                        |Imprese e              |  (decreto 31     |
| euro 45.000.000,00     |competitivita'         |gennaio 2017)     |
+------------------------+-----------------------+------------------+
|                        | a valere sul Fondo per| (decreto 7 giugno|
| euro 12.000.000,00     |la crescita sostenibile|2017)             |
+------------------------+-----------------------+------------------+
|                        | a valere sul Fondo per| (decreto 1°      |
| euro 60.000.000,00     |la crescita sostenibile|febbraio 2018)    |
+------------------------+-----------------------+------------------+
 
  residuano unicamente euro  10.000.000,00,  in  quanto  le  restanti
destinate, anche in via programmatica, all'applicazione del regime di
aiuto di cui alla legge n. 181/1989 nelle aree di crisi complessa  di
Piombino,  Rieti,  Livorno,  Val  Vibrata-Valle  del   Tronto-Piceno,
Trieste, Campochiaro-Bojano-Venafro, Taranto, Gela, Frosinone, Savona
e Terni-Narni; 
  Considerato che e' necessario procedere all'attuazione di ulteriori
interventi di cui alla legge n. 181/1989 nell'ambito  di  accordi  di
programma relativi ai progetti di  riconversione  e  riqualificazione
industriale per le aree di crisi complessa, tra i  quali  risulta  di
piu' prossima definizione quello per l'area di Venezia; 
  Ritenuto, pertanto, di dover approntare  la  copertura  finanziaria
degli interventi  predetti,  quantificata  complessivamente  in  euro
20.000.000,00, mediante l'assegnazione di risorse del  Fondo  per  la
crescita sostenibile disponibili nella contabilita' speciale n. 1201; 
  Accertato che nella contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per  la
crescita sostenibile, risultano disponibili, al netto  degli  impegni
gia' assunti e in aggiunta al predetto importo di euro  5.762.928,00,
risorse sufficienti per procedere alle ulteriori assegnazioni  dianzi
specificate, nella misura di euro 4.237.072,00, per un totale  quindi
di euro 10.000.000,00, che sommati a euro 10.000.000,00 che residuano
dalle  precedenti  assegnazioni  assicurano  la  predetta   copertura
finanziaria pari a euro 20.000.000,00; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Una quota pari  a  euro  10.000.000,00  (diecimilioni/00)  delle
risorse disponibili nella contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per
la crescita sostenibile, di cui euro 5.762.928,00 affluiti  ai  sensi
dell'art. 27,  comma  10,  del  decreto-legge  n.  83  del  2012,  e'
attribuita alla sezione del Fondo  relativa  alla  finalita'  di  cui
all'art. 23, comma 2, lettera b), del medesimo  decreto-legge  n.  83
del  2012  ed  e'  destinata  agli  interventi  di  riconversione   e
riqualificazione produttiva di  aree  interessate  da  situazioni  di
crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181. 
  2. Le risorse di cui al comma 1  incrementano  la  quota  assegnata
agli interventi inseriti in accordi di programma relativi ad aree  di
crisi industriale complessa ai sensi dell'art. 1,  comma  1,  lettera
b), del decreto ministeriale 31 gennaio 2017 citato nelle premesse. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.

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