Dall’Albo gestori ambientali chiarimenti su responsabile tecnico e mezzi di trasporto

Albo gestori ambientali
Il Comitato nazionale ha recentemente emanato le circolari nn. 152/2018 e 153/2018

L'Albo gestori ambientali ha fornito recentemente chiarimenti sui temi del responsabile tecnico della categoria 10 e dei requisiti minimi (tra cui la tipologia di mezzi di trasporto) per l’iscrizione nella categoria 1, sottocategoria di cui alla Tab. D6.

In particolare:

  • con la circolare 7 dicembre 2018, n. 152 è stato chiarito che il responsabile tecnico nominato per la categoria 10A, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, debba sostenere solo la verifica di aggiornamento; contestualmente viene reso noto che l’esperienza maturata nelle attività di cui alla categoria 10A non può essere ritenuta valida per l’iscrizione nella categoria 10B;
  • la circolare 7 dicembre 2018, n. 153 specifica che «ai soli fini del calcolo della dotazione tecnica per il conseguimento del requisito minimo per lo svolgimento dell’attività prevista dalla sottocategoria di cui alla Tab. D6, sono equiparati ai previsti “autocarri”, gli autoveicoli per il trasporto specifico».

Tra i recenti interventi dell'Albo si ricordano la deliberazione n. 7/2018, sui criteri per l'iscrizione alla categoria 1, e la circolare n. 150/2018, sui requisiti di capacità finanziaria.

Di seguito il testo integrale delle due delibere.

Circolare del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali 7 dicembre 2018, n. 152

Oggetto: Chiarimenti sul Responsabile Tecnico della categoria 10

È stato richiesto al Comitato Nazionale di chiarire:

a) se un responsabile tecnico nominato per la categoria 10A, in una determinata classe, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina riguardante la materia, debba sostenere la verifica;

b) se l’esperienza maturata nella categoria 10A possa essere considerata valida anche ai fini della esperienza richiesta per la categoria 10B.

Con riferimento al quesito di cui alla lettera a), il Comitato nazionale ha ritenuto di chiarire che, stante la previsione delle materie in oggetto delle verifiche per la categoria 10 (allegato “C” alla delibera n. 6/2017), il responsabile tecnico nominato per la categoria 10A, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, debba sostenere solo la verifica di aggiornamento di cui all’art. 3 della delibera n. 6/2017 anche ai fini dell’iscrizione nella categoria 10B.

Resta inteso che per l’iscrizione nella categoria 10B non può essere ritenuta valida l’esperienza maturata dal responsabile tecnico nelle attività di cui alla categoria 10A. Pertanto in mancanza della specifica esperienza nelle attività di cui alla categoria 10B, il responsabile tecnico in questione potrà assumere  l’incarico solo per la categoria 10B, classe E.

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Circolare del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali 7 dicembre 2018, n. 153

Oggetto: Applicazione disposizioni previste dalla delibera 8/ALBO/CN del 12/09/2017, riguardante il calcolo dei requisiti minimi per l’iscrizione nella categoria 1, sottocategoria di cui alla Tab. D6

Con riferimento a quanto stabilito con delibera n. 8 del 12/09/2017, di modifica della delibera n. 5/2016, in ordine al calcolo dei requisiti minimi per l’iscrizione nella categoria 1: “sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all’art. 184, comma 2, lettera D), DLgs 152/06” (All. D, Tab. D6), il Comitato Nazionale ha ritenuto di chiarire quanto segue.

Ai soli fini del calcolo della dotazione tecnica per il conseguimento del requisito minimo per lo svolgimento dell’attività prevista dalla sottocategoria di cui alla Tab. D6, sono equiparati ai previsti “autocarri”, gli autoveicoli per il trasporto specifico.

Si fa presente, inoltre, che con la modifica apportata alla sottocategoria di cui alla Tab. D6 dalla delibera n. 8/2017, in base alla quale non si richiede più come obbligatoria, per le classi a) e b), la disponibilità di macchine operatrici o di veicoli ad uso speciale, con l’iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani (Allegato A alla delibera n. 8/2017), in una determinata classe, è possibile svolgere tutte le attività di cui alla stessa classe o classe inferiore delle singole sottocategorie, compresa la sottocategoria di cui alla Tab. D6.

Resta fermo l’obbligo, per le imprese che intendono svolgere anche l’attività di cui alla sottocategoria: “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d’acqua”, Tab. D7, di disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti.

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