Discariche e acque: misure urgenti per gli enti locali

Disposto lo stanziamento di fondi per gli interventi riparatori alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007

Misure urgenti per gli enti locali su discariche e acque reflue urbane. Si tratta del Capo III ("Norme in materia ambientale") del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2016, n. 146), che reca disposizioni:

- sulla dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi riparatori alla procedura di infrazione comunitaria n.  2003/2007 (concretizzatasi nella sentenza di condanna della Corte  di  giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014) in materia di discariche;

- per gli interventi dei commissari straordinari ai  sensi  della  direttiva  91/271/CEE  in materia di trattamento delle acque reflue urbane.

Di seguito il testo del Capo III, D.L. n. 113/2016, disponibile in versione integrale alla fine della pagina.

 

Decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113

Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

in Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2016, n. 146

Vigente al: 25-6-2016

(omissis)

                                Capo III

                     Norme in materia ambientale

                               Art. 22

Dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi

  della sentenza di condanna della  Corte  di  giustizia  dell'Unione

  europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura  di  infrazione

  comunitaria n.  2003/2007.  Disposizioni  per  gli  interventi  dei

  commissari straordinari ai  sensi  della  direttiva  91/271/CEE  in

  materia di trattamento delle acque reflue urbane




  1. Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per  la

realizzazione degli interventi attuativi della sentenza  di  condanna

della Corte di giustizia dell'Unione  europea  del  2  dicembre  2014

relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, tutte

le risorse finanziarie statali destinate, a  qualsiasi  titolo,  alla

messa a norma delle discariche  abusive  oggetto  della  sentenza  di

condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente

articolo, ancorche' gia' trasferite  alle  amministrazioni  locali  e

regionali o a contabilita' speciali, sono  revocate  e  assegnate  al

commissario  straordinario  nominato  ai  sensi   del   comma   2-bis

dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  su  specifico

conto   di   contabilita'   speciale,   intestato   al    commissario

straordinario, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato

di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e

del mare trasferisce sulla contabilita' speciale di cui al comma 1 le

risorse disponibili del Piano straordinario  -  sezione  attuativa  e

sezione programmatica - di cui all'articolo 1, comma 113, della legge

27 dicembre 2013, n. 147.

  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, le regioni destinatarie  delle  risorse  CIPE  di  cui  alla

delibera n. 60/2012 nonche' quelle destinatarie  dei  fondi  ordinari

MATTM (APQ 8 Lazio, Serravalle Scrivia  e  Campo  sportivo  Augusta),

gia' trasferiti ai bilanci regionali, provvedono a trasferirle  sulla

contabilita' speciale intestata al commissario straordinario.

  4. Le somme trasferite sulla contabilita' speciale sono destinate a

finanziare la realizzazione degli  interventi  di  adeguamento  delle

discariche abusive oggetto di commissariamento  ai  sensi  del  comma

2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234  e,  in

ragione  di  tale  finalita',  decadono  gli  eventuali  vincoli   di

destinazione esistenti su tali somme.

  5.  Entro  il  30  settembre  2016,  il  commissario  straordinario

fornisce  al  Comitato  interministeriale   per   la   programmazione

economica   informativa   sulle   risorse   trasferite   a    seguito

dell'attuazione  della  presente  disposizione   sulla   contabilita'

speciale di cui al comma 1.

  6. Il commissario straordinario comunica, annualmente, al Ministero

dell'economia e delle finanze  l'importo  delle  risorse  finanziarie

impegnate per la messa a norma delle discariche abusive  ai  fini  di

cui all'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24  dicembre  2012,  n.

234.

  7. Le amministrazioni locali e regionali possono  contribuire  alle

attivita' di messa a  norma  delle  discariche  abusive  con  proprie

risorse  previa  sottoscrizione  di  specifici   accordi   ai   sensi

dell'articolo  15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  con   il

commissario straordinario. La  sottoscrizione  di  tali  accordi  non

preclude   l'esercizio   del   potere    di    rivalsa    da    parte

dell'amministrazione statale.

  8. All'articolo 7 del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

  «7-bis. I commissari straordinari di cui al comma 7, che assicurano

la realizzazione degli interventi  con  le  risorse  destinate  dalla

delibera CIPE n. 60/2012  alla  depurazione  delle  acque,  procedono

senza indugio al loro impegno con le procedure ad evidenza  pubblica,

di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  prescindendo

comunque dall'effettiva disponibilita' di cassa, e  dell'esito  delle

stesse informano il  competente  Dipartimento  della  Presidenza  del

Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare e l'Agenzia per la coesione territoriale.

  7-ter. Le contabilita' speciali da essi  detenute  sono  alimentate

direttamente, per la  quota  coperta  con  le  risorse  di  cui  alla

predetta delibera, con un anticipo fino al 20 per  cento  del  quadro

economico di ciascun intervento su richiesta dei medesimi commissari,

e con successivi trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino

al saldo conclusivo, verificati dal commissario. Al fine di dar conto

degli  interventi  affidati  e  di  verificare  la   coerenza   delle

dichiarazioni rese, i commissari hanno  l'obbligo  di  aggiornare  la

banca dati unitaria del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze -

Dipartimento  della  Ragioneria  generale   dello   Stato,   di   cui

all'articolo 1, comma 703 della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,

secondo le specifiche tecniche di cui alla circolare  n.  18  del  30

aprile 2015 del medesimo Ministero.».

(omissis)

Allegati

D.L. n. 113/2016

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