Ecolabel: pubblicati i criteri per i lubrificanti

Le disposizioni delle decisione della Commissione (Ue) 2018/1702 dell'8 novembre 2018, si applicano ai tre sottogruppi (lubrificanti a perdita totale, a perdita parziale e a perdita accidentale)

Stabiliti i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai lubrificanti con la pubblicazione della decisione (Ue)  della Commissione 8 novembre 2018, n. 2018/1702, sulla G.U.C.E. L del 13 novembre 2018, n. 285.

Il gruppo di prodotti in oggetto comprende tutti i lubrificanti che rientrano in uno dei seguenti sottogruppi:

a) lubrificanti a perdita totale, che comprende oli per motosega, lubrificanti per funi, disarmanti per calcestruzzo, grassi a perdita totale e altri lubrificanti a perdita totale;

b) lubrificanti a perdita parziale, che comprende oli per ingranaggi destinati all'uso in ingranaggi aperti, oli per l'astuccio dell'elica, oli per motori a due tempi, protezioni temporanee contro la corrosione e grassi a perdita parziale;

c) lubrificanti a perdita accidentale, che comprende sistemi idraulici, fluidi per la lavorazione dei metalli, oli per ingranaggi chiusi destinati all'uso in ingranaggi chiusi e grassi a perdita accidentale.

Di seguito il testo integrale della decisione (Ue)  della Commissione 8 novembre 2018, n. 2018/1702.

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Decisione (UE) 2018/1702 della Commissione dell'8 novembre 2018 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai lubrificanti

(in G.U.C.E.L del 13 novembre 2018, n. 285)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) [1] GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.  , in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che esercitano un minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.

(2) Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3) La decisione 2011/381/UE della Commissione [2] Decisione 2011/381/UE della Commissione, del 24 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai lubrificanti (GU L 169 del 29.6.2011, pag. 28). definisce i criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per i lubrificanti. Il periodo di validità di tali criteri e requisiti è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018 con decisione (UE) 2015/877 della Commissione [3] Decisione (UE) 2015/877 della Commissione, del 4 giugno 2015, recante modifica delle decisioni 2009/568/CE, 2011/333/UE, 2011/381/UE, 2012/448/UE e 2012/481/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea a taluni prodotti (GU L 142 del 6.6.2015, pag. 32). .

(4) Dal controllo dell'adeguatezza (REFIT) del marchio Ecolabel UE del 30 giugno 2017, che ha riesaminato l'attuazione del regolamento (CE) n. 66/2010 [4] Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all'Ecolabel UE [COM(2017) 355]. , è emersa la necessità di sviluppare un approccio più strategico all'Ecolabel UE, definendo anche criteri razionalizzati di selezione dei prodotti. In linea con tali conclusioni e di concerto con il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, è opportuno rivedere i criteri per il gruppo di prodotti «lubrificanti», prendendo in considerazione il successo attuale, gli interessi delle parti interessate, le potenziali opportunità di aumentare in futuro la diffusione dei prodotti sostenibili e la domanda del mercato. La definizione del gruppo di prodotti «lubrificanti» dovrebbe essere modificata in modo da includere un riferimento alla funzionalità del prodotto anziché alla sua composizione. In questo modo si intende garantire che la definizione copra tutte le composizioni di lubrificanti pertinenti.

(5) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi del mercato e delle innovazioni introdotte durante il periodo trascorso, è opportuno definire un nuovo insieme di criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «lubrificanti». Obiettivo di tali criteri dovrebbe essere la promozione dei prodotti che hanno un impatto limitato sull'ambiente acquatico, contengono una quantità ridotta di sostanze pericolose e offrono prestazioni pari o superiori a quelle di un lubrificante tradizionale disponibile sul mercato. In linea con gli obiettivi della strategia europea per la plastica nell'economia circolare [5] COM(2018) 28 final. , i criteri dovrebbero inoltre essere intesi a favorire la transizione verso un'economia più circolare, incoraggiando una migliore progettazione e incentivando ulteriormente la domanda di materiali riciclati.

(6) Tenuto conto del ciclo di innovazione per questo gruppo di prodotti, i nuovi criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero restare validi fino al 31 dicembre 2024.

(7) Per ragioni di certezza del diritto la decisione 2011/381/UE dovrebbe essere abrogata.

(8) È opportuno istituire un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i lubrificanti sulla base dei criteri fissati nella decisione 2011/381/UE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti rivisti. Inoltre, per un periodo di tempo limitato dopo l'adozione della presente decisione, è opportuno consentire ai produttori di presentare domande in base ai criteri fissati nella decisione 2011/381/UE o ai criteri rivisti di cui alla presente decisione. Laddove l'Ecolabel UE sia stato assegnato in base ai criteri fissati nella decisione 2011/381/UE, il suo uso non dovrebbe essere consentito dopo il 31 dicembre 2019.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «lubrificanti» comprende tutti i lubrificanti che rientrano in uno dei seguenti sottogruppi:

a) il sottogruppo dei lubrificanti a perdita totale, che comprende oli per motosega, lubrificanti per funi, disarmanti per calcestruzzo, grassi a perdita totale e altri lubrificanti a perdita totale;

b) il sottogruppo dei lubrificanti a perdita parziale, che comprende oli per ingranaggi destinati all'uso in ingranaggi aperti, oli per l'astuccio dell'elica, oli per motori a due tempi, protezioni temporanee contro la corrosione e grassi a perdita parziale;

c) il sottogruppo dei lubrificanti a perdita accidentale, che comprende sistemi idraulici, fluidi per la lavorazione dei metalli, oli per ingranaggi chiusi destinati all'uso in ingranaggi chiusi e grassi a perdita accidentale.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1)   «lubrificante»: un preparato che è in grado di ridurre frizione, aderenza, calore, usura o corrosione se applicato a una superficie o introdotto tra due superfici in moto relativo, oppure è in grado di trasmettere energia meccanica. Gli ingredienti più comuni sono fluidi di base e additivi;

2)   «fluido di base»: un fluido lubrificante le cui proprietà – fluidità, invecchiamento, proprietà lubrificante, proprietà anti-usura e proprietà relative alle sostanze inquinanti in sospensione – non sono state migliorate con l'aggiunta di additivi;

3)   «additivo»: una sostanza o miscela le cui funzioni principali consistono nel migliorare uno o più dei seguenti aspetti: fluidità, invecchiamento, proprietà lubrificante, proprietà anti-usura o sostanze inquinanti in sospensione;

4)   «sostanza»: un elemento chimico e i relativi composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi processo produttivo, compresi gli additivi necessari per preservarne la stabilità e le eventuali impurità derivate dal processo impiegato ed esclusi i solventi che possono essere separati senza incidere sulla stabilità della sostanza né modificarne la composizione;

5)   «a perdita totale»: un lubrificante che viene completamente rilasciato nell'ambiente durante l'utilizzo;

6)   «a perdita parziale»: un lubrificante che viene parzialmente rilasciato nell'ambiente durante l'utilizzo e la cui parte non rilasciata può essere recuperata per il ritrattamento, il riciclaggio o lo smaltimento;

7)   «a perdita accidentale»: un lubrificante utilizzato in un sistema chiuso che può essere rilasciato nell'ambiente solo accidentalmente e che dopo l'utilizzo può essere recuperato per il ritrattamento, il riciclaggio o lo smaltimento;

8)   «olio per motosega»: un lubrificante utilizzato per lubrificare la barra e la catena di uno o più tipi di motosega;

9)   «lubrificante per funi»: un lubrificante utilizzato per lubrificare funi costituite da più trefoli di filo metallico raggruppati in modo da formare una fune;

10)   «disarmante per calcestruzzo»: un lubrificante utilizzato nell'industria edilizia per evitare che il calcestruzzo appena gettato aderisca a una superficie, solitamente compensato, compensato rivestito, acciaio o alluminio;

11)   «grasso»: un lubrificante solido o semisolido che contiene un agente addensante utilizzato per addensare o modificare la reologia del fluido di base;

12)   «olio per ingranaggi»: un lubrificante destinato specificamente a trasmissioni, scatole di rinvio e differenziali di automobili, camion e altri macchinari;

13)   «olio per l'astuccio dell'elica»: un lubrificante utilizzato nell'astuccio dell'elica di un'imbarcazione;

14)   «olio per motore a due tempi»: un lubrificante utilizzato nei motori a due tempi;

15)   «protezione temporanea contro la corrosione»: un lubrificante applicato a una superficie di metallo in uno strato sottile per evitare il contatto con acqua ed ossigeno;

16)   «sistemi idraulici»: un lubrificante che permette la trasmissione dell'energia nei macchinari idraulici;

17)   «fluido per la lavorazione dei metalli»: un lubrificante studiato appositamente per i processi di lavorazione dei metalli, quali il taglio e la formatura, e le cui funzioni principali sono il raffreddamento, la riduzione della frizione, la rimozione delle particelle metalliche e la protezione dei pezzi lavorati, dell'utensile e della macchina utensile contro la corrosione.

Articolo 3

Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un lubrificante rientra nel gruppo di prodotti «lubrificanti» secondo la definizione di cui all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri nonché i rispettivi requisiti di valutazione e verifica enunciati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 4

I criteri per il gruppo di prodotti «lubrificanti» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 5

Ai fini amministrativi, al gruppo di prodotti «lubrificanti» è attribuito il numero di codice «027».

Articolo 6

La decisione 2011/381/UE è abrogata.

Articolo 7

1.   In deroga all'articolo 6, le domande relative all'Ecolabel UE per i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «lubrificanti» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri fissati nella decisione 2011/381/UE.

2.   Le domande relative all'Ecolabel UE per i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «lubrificanti» presentate entro due mesi dalla data di adozione della presente decisione possono basarsi sui criteri fissati nella decisione 2011/381/UE o sui criteri di cui alla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.

3.   Se l'Ecolabel UE è assegnato in base ai criteri fissati nella decisione 2011/381/UE, il marchio può essere utilizzato solo fino al 31 dicembre 2019.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


ALLEGATO

QUADRO DI RIFERIMENTO

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)

Criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai lubrificanti
CRITERI
  1. Sostanze escluse o limitate
  2. Requisiti aggiuntivi in materia di tossicità acquatica
  3. Biodegradabilità e potenziale di bioaccumulazione
  4. Requisiti in materia di ingredienti rinnovabili
  5. Requisiti in materia di imballaggi/contenitori
  6. Prestazione tecnica minima
  7. Informazioni al consumatore in merito all'uso e allo smaltimento
  8. Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE

VALUTAZIONE E VERIFICA

a)   Requisiti

Gli specifici requisiti in materia di valutazione e di verifica sono indicati per ciascun criterio.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a trasmettere agli organismi competenti dichiarazioni, documenti, analisi, relazioni di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, tale documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori.

Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati conformemente alla pertinente norma armonizzata per i laboratori di prova e taratura (Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura – ISO/IEC 17025:2005) o ai principi della buona pratica di laboratorio (BPL), e le verifiche eseguite da organismi accreditati conformemente alla pertinente norma armonizzata per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi. L'accreditamento è eseguito a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [6] Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30). .

Ove opportuno, possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio se l'organismo competente che esamina la domanda li ritiene equivalenti.

All'occorrenza, gli organismi competenti possono richiedere documenti complementari ed effettuare verifiche indipendenti o visite in loco.

Come prerequisito, il prodotto soddisfa tutti gli obblighi giuridici pertinenti del o dei paesi in cui è destinato a essere immesso sul mercato. Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a tale requisito.

L'elenco di classificazione di sostanze lubrificanti, disponibile sul sito web dedicato all'Ecolabel UE [7] http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ , riporta sostanze e marchi che sono stati valutati da un organismo competente per quanto riguarda i requisiti pertinenti contemplati nella presente decisione e tali dati possono essere utilizzati direttamente ai fini della presentazione della domanda.

Un attestato di adempimento rilasciato da uno degli organismi competenti per il marchio Ecolabel UE può essere usato direttamente ai fini della presentazione della domanda.

All'organismo competente deve essere trasmesso un elenco di tutte le sostanze intenzionalmente aggiunte e/o intenzionalmente formate in seguito a reazioni chimiche nel lubrificante applicato e presenti in concentrazione pari o superiore allo 0,010 % peso/peso nel prodotto finale, indicandone la denominazione commerciale (se esistente), la denominazione chimica, il numero CAS, la quantità, la funzione e la forma in cui sono presenti nella formulazione del prodotto finale. Tutte le sostanze elencate presenti sotto forma di nanomateriali sono chiaramente indicate nell'elenco con il termine «nano» tra parentesi.

Per ciascuna sostanza elencata si allegano le schede di dati di sicurezza a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [8] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1). . Se per una sostanza individuale non è disponibile la scheda di dati di sicurezza in quanto parte di una miscela, il richiedente allega la scheda di dati di sicurezza relativa alla miscela.

b)   Soglie di misurazione

La conformità ai criteri ecologici è obbligatoria per il prodotto finale e per le relative sostanze costitutive che siano state intenzionalmente aggiunte e/o intenzionalmente formate in seguito a reazioni chimiche nel lubrificante applicato, secondo quanto indicato per ciascun criterio.

Inoltre, nei casi in cui non si applicano i criteri 2 e 3, la frazione complessiva delle sostanze elencate è inferiore allo 0,5 % (peso/peso).

Nota:se un grasso può essere utilizzato sia come lubrificante a perdita totale, sia come lubrificante a perdita parziale (come nel caso del grasso multifunzione), si applicano i criteri relativi al sottogruppo dei lubrificanti a perdita totale. Se un grasso può essere utilizzato come lubrificante a perdita parziale e a perdita accidentale, ma non come lubrificante a perdita totale, si applicano i criteri relativi al sottogruppo dei lubrificanti a perdita parziale.

Agli oli per ingranaggi utilizzati in ingranaggi aperti si applicano i criteri relativi al sottogruppo dei lubrificanti a perdita parziale, mentre agli oli per ingranaggi utilizzati in ingranaggi chiusi si applicano i criteri relativi al sottogruppo dei lubrificanti a perdita accidentale. Se un olio per ingranaggi può essere utilizzato in entrambi i tipi di ingranaggi, si applicano i criteri relativi al sottogruppo dei lubrificanti a perdita parziale.

CRITERIO 1 – SOSTANZE ESCLUSE O LIMITATE

Ai fini del criterio 1, le impurità dichiarate nella scheda di dati di sicurezza e presenti in percentuale pari o superiore allo 0,010 % nel prodotto finale rispettano gli stessi requisiti applicabili alle sostanze aggiunte intenzionalmente.

1 a)   Sostanze pericolose

i)   Prodotto finale

Il prodotto finale non è classificato in base alle indicazioni di pericolo di cui alla tabella 1.

ii)   Sostanze

Le sostanze che soddisfano i criteri di classificazione con le indicazioni di pericolo di cui alla tabella 1 non sono intenzionalmente aggiunte al prodotto finale o formate nello stesso in quantità superiore al relativo valore limite.

Se più rigorosi, prevalgono i limiti di concentrazione generici o specifici determinati a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [9] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1). .

Tabella 1

Indicazioni di pericolo soggette a restrizione

Indicazione di pericolo

Valore limite

H340 Può provocare alterazioni genetiche

≤ 0,010 % peso/peso per sostanza nel prodotto finale

H350 Può provocare il cancro

H350i Può provocare il cancro se inalato

H360F Può nuocere alla fertilità

H360D Può nuocere al feto

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche

H351 Sospettato di provocare il cancro

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità

H361d Sospettato di nuocere al feto

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

H300 Letale se ingerito (via orale)

H310 Letale a contatto con la pelle (via dermica)

H330 Letale se inalato (via inalatoria)

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

≤ 0,5 × limite di classificazione del prodotto finale con indicazione di pericolo H304

H301 Tossico se ingerito

< limite di classificazione del prodotto finale con indicazione di pericolo H301

H311 Tossico a contatto con la pelle

< limite di classificazione del prodotto finale con indicazione di pericolo H311

H331 Tossico se inalato

< limite di classificazione del prodotto finale con indicazione di pericolo H331

EUH070 Tossico per contatto oculare

≤ 0,010 % peso/peso per sostanza nel prodotto finale

H370 Provoca danni agli organi

H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

H371 Può provocare danni agli organi

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

< limite di classificazione del prodotto finale con indicazione di pericolo H373

H335 Può irritare le vie respiratorie

≤ 0,010 % peso/peso per sostanza nel prodotto finale

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini

< limite di classificazione del prodotto finale con indicazione di pericolo H336

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

< limite di classificazione del prodotto finale con indicazione di pericolo H317

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

≤ 0,010 % peso/peso per sostanza nel prodotto finale

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

< limite di classificazione del prodotto finale per H314

H315 Provoca irritazione cutanea

< limite di classificazione del prodotto finale con indicazione di pericolo H315

H318 Provoca gravi lesioni oculari

< limite di classificazione del prodotto finale con indicazione di pericolo H318

H319 Provoca grave irritazione oculare

< limite di classificazione del prodotto finale con indicazione di pericolo H319

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

≤ 0,5 × limite di classificazione del prodotto finale con indicazione di pericolo H400

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

≤ 0,5 × limite di classificazione del prodotto finale con indicazione di pericolo H410

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

< Limite di classificazione del prodotto finale con indicazione di pericolo H412 e H413

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H420 Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera

≤ 0,010 % peso/peso per sostanza nel prodotto finale

EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico

EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico

EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico

EUH066 L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle

< limite di classificazione del prodotto finale con indicazione di pericolo EUH066

Nota:laddove viene indicato il limite di classificazione del prodotto finale (o «0,5 × limite di classificazione del prodotto finale»), si considera la concentrazione totale massima di tutte le sostanze classificate con la specifica o le specifiche indicazioni di pericolo.

Questo criterio non si applica alle sostanze contemplate all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i criteri per esentare le sostanze di cui agli allegati IV e V di detto regolamento dai requisiti relativi alla registrazione, agli utilizzatori a valle e alla valutazione. Al fine di determinare l'eventuale esenzione, il richiedente verifica tutte le sostanze intenzionalmente aggiunte/formate presenti in concentrazione pari o superiore allo 0,010 % peso/peso nel prodotto finale.

1 b)   Sostanze specifiche soggette a restrizione

Le sostante elencate di seguito non sono intenzionalmente aggiunte al prodotto o formate nello stesso in concentrazione pari o superiore allo 0,010 % peso/peso:

— sostanze incluse nell'elenco dell'Unione delle sostanze prioritarie in materia di acque di cui all'allegato X della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [10] Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1). , successivamente modificato dalla decisione n. 2455/2001/CE [11] Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1). , e nell'elenco OSPAR delle sostanze chimiche che richiedono un'azione prioritaria (http://www.ospar.org/work-areas/hasec/chemicals/priority-action),

— composti organici alogenati e nitriti,

— metalli o composti metallici, ad eccezione del sodio, del potassio, del magnesio e del calcio. Nel caso degli agenti addensanti, possono essere utilizzati anche i composti del litio e/o dell'alluminio in concentrazioni che si conformino agli altri criteri del presente allegato.

1 c)   Sostanze estremamente preoccupanti

Il prodotto finale non contiene, in concentrazione pari o superiore allo 0,010 % peso/peso, alcuna sostanza intenzionalmente aggiunta/formata e identificata a norma della procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, che definisce l'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti.

Valutazione e verifica

Il richiedente fornisce una dichiarazione firmata che certifichi la conformità ai requisiti di cui sopra, eventualmente corroborata da dichiarazioni dei fornitori, e la documentazione giustificativa illustrata di seguito.

Per dimostrare la conformità al requisito 1 a), punto i), il richiedente fornisce la scheda di dati di sicurezza del prodotto finale.

Per dimostrare la conformità ai requisiti 1 a), punto ii), 1 b) e 1 c), il richiedente fornisce:

— le schede dati di sicurezza delle miscele aggiunte intenzionalmente e la rispettiva concentrazione nel prodotto finale,

— le schede dati di sicurezza delle sostanze aggiunte intenzionalmente e la rispettiva concentrazione nel prodotto finale.

Per le sostanze esentate dal requisito 1 a), punto ii), (cfr. allegati IV e V del regolamento (CE) n. 1907/2006), una dichiarazione a tal fine del richiedente è sufficiente.

Per quanto riguarda il requisito 1 c), alla data della domanda è fatto riferimento all'ultima versione dell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti.

La suddetta documentazione può essere fornita direttamente agli organismi competenti anche da qualsiasi fornitore nella catena di fornitura del richiedente.

CRITERIO 2 – REQUISITI AGGIUNTIVI IN MATERIA DI TOSSICITÀ ACQUATICA

Il richiedente dimostra la conformità rispondendo ai requisiti di cui al criterio 2.1 o al criterio 2.2.

2.1.   Requisiti concernenti il lubrificante e i suoi componenti principali

La concentrazione critica per la tossicità acquatica, tanto del lubrificante appena preparato quanto di ciascun componente principale, non è inferiore ai valori specificati nella tabella 2.

Per «componente principale» si intende qualsiasi sostanza che rappresenta oltre il 5 % del peso del lubrificante.

Tabella 2

Valori di tossicità acquatica del lubrificante appena preparato e di ciascun componente principale

Lubrificanti a perdita accidentale

Lubrificanti a perdita parziale

Lubrificanti a perdita totale

Tossicità acquatica del lubrificante appena preparato

Concentrazione critica per la tossicità acquatica acuta OPPURE

> 100 mg/l

> 1 000 mg/l

> 1 000 mg/l

Tossicità acquatica cronica

> 10 mg/l

> 100 mg/l

> 100 mg/l

Tossicità acquatica di ciascun componente principale

Concentrazione critica per la tossicità acquatica acuta OPPURE

> 100 mg/l

Tossicità acquatica cronica

> 10 mg/l

I dati disponibili delle prove di tossicità acquatica acuta di ogni componente principale sono forniti per ciascuno dei due livelli trofici seguenti:

— crostacei (preferibilmente dafnie),

— piante acquatiche (preferibilmente alghe).

Qualora non fossero disponibili dati di prove di tossicità acquatica acuta per uno o entrambi i livelli trofici, si accettano i dati disponibili delle prove di tossicità acquatica cronica per il livello trofico dei crostacei (preferibilmente dafnie) e per quello dei pesci.

È possibile avvalersi di relazioni quantitative struttura-attività (QSAR) per sopperire alla mancanza di dati relativi alla tossicità cronica o alla tossicità acuta esclusivamente in uno dei livelli trofici pertinenti.

Nel caso in cui i suddetti dati di prove non siano disponibili per tutti i componenti principali, si effettua una prova per generare dati relativi alla tossicità acuta per il livello o i livelli trofici mancanti (vale a dire crostacei e/o piante acquatiche).

I dati disponibili delle prove di tossicità acquatica acuta del lubrificante sono forniti per ciascuno dei tre livelli trofici seguenti:

— crostacei (preferibilmente dafnie),

— piante acquatiche (preferibilmente alghe)

— pesci.

Qualora non fossero disponibili dati di prove di tossicità acquatica acuta del lubrificante applicato per uno dei suddetti livelli trofici, si accettano i dati disponibili derivanti dalle prove di tossicità acquatica cronica per il livello mancante.

Nel caso in cui tali dati non siano disponibili per il lubrificante applicato, si effettua una prova per generare dati relativi alla tossicità acquatica acuta per il livello o i livelli trofici mancanti.

2.2.   Requisiti concernenti ciascuna sostanza intenzionalmente aggiunta o formata in percentuale pari o superiore allo 0,10 % peso/peso nel prodotto finale

Sono autorizzate le sostanze che presentano un certo grado di tossicità acquatica, sempre che la loro concentrazione cumulativa di massa non superi i valori indicati nella tabella 3.

Tabella 3

Limiti di percentuale cumulativa di massa (% peso/peso) delle sostanze presenti nel prodotto in relazione alla loro tossicità acquatica

Percentuale cumulativa di massa (% peso/peso nel prodotto finale)

Lubrificanti a perdita accidentale

Lubrificanti a perdita parziale

Lubrificanti a perdita totale

Tossicità acquatica acuta > 100 mg/l oppure

Tossicità acquatica cronica > 10 mg/l

Illimitata

Tossicità acquatica acuta > 10 fino a ≤ 100 mg/l oppure

1 mg/l < tossicità acquatica cronica ≤ 10 mg/l

≤ 10

(≤ 20 per i grassi a perdita accidentale)

≤ 10

(≤ 15 per i grassi a perdita parziale)

≤ 2

(≤ 10 per i grassi a perdita totale)

Tossicità acquatica acuta > 1 fino a ≤ 10 mg/l oppure

0,1 mg/l < tossicità acquatica cronica ≤ 1 mg/l

≤ 2,5

(≤ 1 per i grassi a perdita accidentale)

≤ 0,6

≤ 0,4

Tossicità acquatica acuta ≤ 1 mg/l oppure

Tossicità acquatica cronica ≤ 0,1 mg/l

≤ 0,1/M (*)

≤ 0,1/M (*)

≤ 0,1/M (*)

(*) I fattori M per i componenti altamente tossici di miscele sono applicati conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008 come descritto nella sezione 4.1.3.5.5.5 dell'allegato I di detto regolamento.

I dati disponibili derivanti delle prove di tossicità acquatica cronica di ciascuna sostanza (intenzionalmente aggiunta o formata in percentuale pari o superiore allo 0,10 % peso/peso nel prodotto finale) sono forniti per ciascuno dei due livelli trofici seguenti:

— crostacei (preferibilmente dafnie),

— pesci.

Qualora non fossero disponibili dati di prove di tossicità acquatica cronica per uno o entrambi i livelli trofici, si accettano i dati sulla tossicità acquatica acuta disponibili per il livello trofico dei crostacei (preferibilmente dafnie) e per quello delle piante acquatiche (preferibilmente alghe).

È possibile avvalersi di relazioni quantitative struttura-attività (QSAR) per sopperire alla mancanza di dati relativi alla tossicità cronica o alla tossicità acuta esclusivamente in uno dei livelli trofici pertinenti.

Nel caso in cui tali dati non siano disponibili per tutte le sostanze, si effettua una prova per generare dati relativi alla tossicità acuta per il livello o i livelli trofici mancanti (vale a dire crostacei e/o piante acquatiche).

Valutazione e verifica dei criteri 2.1. e 2.2.

In caso di autovalutazione da parte del richiedente, per ogni sostanza, per ogni componente principale o per il lubrificante, il richiedente fornisce relazioni di prova o dati tratti dalla letteratura scientifica contenenti riferimenti che dimostrino la conformità ai requisiti stabiliti per il criterio 2.1. o 2.2.

Per ogni sostanza o componente principale la cui valutazione sia basata su un valido attestato di adempimento, è fornita una copia dell'attestato. Per ogni sostanza o componente principale selezionata dall'elenco di classificazione delle sostanze lubrificanti, la valutazione può essere basata sulle informazioni incluse in tale elenco e non è necessario trasmettere alcuna documentazione.

Sono ammessi dati di tossicità acquatica relativi sia all'ambiente marino che all'ambiente di acqua dolce.

I dati di tossicità acquatica acuta (disponibili o generati ai fini della domanda) provengono da prove effettuate conformemente a:

— per le alghe: norma ISO 10253, norma ISO 8692, linea guida OCSE n. 201 per le prove sulle sostanze chimiche o capitolo C.3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione [12] Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1). ,

— per le dafnie: norma ISO 6341, linea guida OCSE n. 202 per le prove sulle sostanze chimiche o capitolo C.2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008,

— per i pesci: norma ISO 7346, linea guida OCSE n. 203 per le prove sulle sostanze chimiche o capitolo C.1 dell'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 (applicabile esclusivamente ai dati disponibili esistenti),

— per i pesci: prova FET (embriotossicità nei pesci) (metodo alternativo che non comporta l'impiego di animali) conformemente alla linea guida OCSE n. 236 per le prove sulle sostanze chimiche o capitolo C.49 dell'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 (applicabile esclusivamente quando occorre effettuare una prova ai fini della domanda).

Si accettano esclusivamente i parametri di tossicità acquatica acuta ErC50(72 h o 96 h) per le alghe, EC50(48 h) per le dafnie e LC50(96 h) per i pesci.

I dati (disponibili) di tossicità acquatica cronica derivano da prove effettuate conformemente a:

— per le alghe: norma ISO 10253, norma ISO 8692, linea guida OCSE n. 201 per le prove sulle sostanze chimiche o capitolo C.3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008,

— per le dafnie: capitolo C.20 dell'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 o linea guida OCSE n. 211 per le prove sulle sostanze chimiche,

— per i pesci: linea guida OCSE n. 215 per le prove sulle sostanze chimiche, capitolo C.14 dell'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008, norma ISO 12890, linea guida OCSE n. 212 per le prove sulle sostanze chimiche, capitolo C.15 dell'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 o linea guida OCSE n. 210 per le prove sulle sostanze chimiche.

I dati relativi alla tossicità cronica sono accettati solo in forma di dati NOEC (concentrazione senza effetti osservati).

Quando si avvale di QSAR per sopperire alla mancanza di dati, il richiedente fornisce la previsione relativa alla sostanza chimica in esame. I risultati delle (Q)SAR sono accettati soltanto se il richiedente fornisce documentazione concernente la validità e il campo di applicabilità del modello applicato.

Nel caso di sostanze o miscele a debole solubilità (< 10 mg/l), il metodo WAF («water-accommodated fraction») può essere utilizzato al fine di determinare la tossicità acquatica. È possibile utilizzare direttamente nei criteri di classificazione il livello di carico stabilito denominato LL50 e relativo al carico letale, o il livello EL50 relativo al carico di effetto, per quanto concerne la tossicità acquatica acuta, e il NOELR relativo al regime di carico senza alcun effetto osservabile, per quanto concerne la tossicità acquatica cronica. La prova con il metodo WAF è condotta in base alle raccomandazioni stabilite in uno dei seguenti documenti: appendice C della relazione tecnica n. 26 (1996) del Centro europeo di ecotossicologia e di tossicologia delle sostanze chimiche (ECETOC); pubblicazione OCSE del 2002 dal titolo Guidance Document on Aquatic Toxicity Testing of Difficult Substances and Mixtures(OECD Series on Testing and Assessment, n. 23); norma ISO 5667-16 («Qualità dell'acqua – Campionamento – parte 16: Guida al saggio biologico di campioni»); norma ASTM D6081-98 (Standard practice for Aquatic Toxicity Testing for Lubricants: Sample Preparation and Results Interpretation) o metodi equivalenti. Inoltre, se è dimostrata l'assenza di tossicità di una sostanza al suo limite di solubilità nell'acqua, i requisiti del presente criterio si considerano soddisfatti.

Le seguenti sostanze sono esentate dai requisiti 2.1. e 2.2.:

— qualsiasi sostanza che abbia scarse probabilità di attraversare le membrane biologiche [massa molecolare (MM) > 800 g/mol e diametro molecolare > 1,5 nm (> 15 Å)], oppure

— qualsiasi sostanza che sia un polimero la cui frazione con massa molecolare minore di 1 000 g/mol è inferiore all'1 %, oppure

— qualsiasi sostanza che presenti una forte insolubilità nell'acqua (solubilità nell'acqua < 10 μg/l).

La solubilità nell'acqua delle sostanze è stabilita, ove appropriato, a norma della linea guida OCSE n. 105 per le prove sulle sostanze chimiche o del capitolo A.6 dell'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 o mediante metodi di prova equivalenti.

La frazione polimerica con massa molecolare inferiore a 1 000 g/mol è stabilita a norma del capitolo A.19 dell'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 o della linea guida OCSE n. 119 per le prove sulle sostanze chimiche o mediante metodi di prova equivalenti.

CRITERIO 3 – BIODEGRADABILITÀ E POTENZIALE DI BIOACCUMULAZIONE

I requisiti per la biodegradabilità dei composti organici e il potenziale di bioaccumulazione devono essere soddisfatti per ogni sostanza intenzionalmente aggiunta o formata presente in concentrazione pari o superiore allo 0,10 % peso/peso nel prodotto finale.

Il lubrificante non contiene sostanze che siano nel contempo non biodegradabili e (potenzialmente) bioaccumulabili. Tuttavia, il lubrificante può contenere una o più sostanze che presentino un certo grado di degradabilità e di bioaccumulazione potenziale o effettiva, sempre che la loro concentrazione cumulativa di massa non superi i valori indicati nella tabella 4.

Tabella 4

Limiti di percentuale cumulativa di massa (% peso/peso) delle sostanze presenti nel prodotto in relazione alla biodegradabilità e al potenziale di bioaccumulazione

Lubrificanti a perdita accidentale

Lubrificanti a perdita parziale

Lubrificanti a perdita totale

Grassi

(lubrificanti a perdita accidentale, parziale e totale)

Rapidamente biodegradabile in condizioni aerobiche

> 90

> 75

> 95

> 80

Intrinsecamente biodegradabile in condizioni aerobiche

≤ 10

≤ 25

≤ 5

≤ 20

Non biodegradabile e non bioaccumulabile

≤ 5

≤ 20

≤ 5

≤ 15

Non biodegradabile e bioaccumulabile

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

Valutazione e verifica

Per ogni sostanza la cui valutazione sia eseguita dal richiedente, sono fornite relazioni di prova o dati tratti dalla letteratura scientifica contenenti i riferimenti relativi alla biodegradabilità e, ove necessario, alla bioaccumulazione (potenziale).

Per ogni sostanza la cui valutazione sia basata su un valido attestato di adempimento, è fornita solo una copia dell'attestato.

Per ogni sostanza selezionata dall'elenco di classificazione delle sostanze lubrificanti, la valutazione può essere basata sulle informazioni incluse in tale elenco e non è necessario trasmettere alcuna documentazione.

Biodegradazione

Per «intrinsecamente biodegradabile» si intende una sostanza che presenta i seguenti livelli di degradazione:

> 70 % dopo 28 giorni in una prova di biodegradabilità intrinseca, oppure

> 20 % ma < 60 % dopo 28 giorni nelle prove basate sull'impoverimento dell'ossigeno o sulla formazione di anidride carbonica.

La biodegradabilità intrinseca è misurata mediante le seguenti prove:

— regolamento (CE) n. 440/2008 (capitolo C.9 dell'allegato), prova OCSE n. 302 o metodi equivalenti,

— prove basate sull'impoverimento dell'ossigeno o sulla formazione di anidride carbonica: regolamento (CE) n. 440/2008 (capitolo C.4 dell'allegato), prova OCSE n. 306, prova OCSE n. 310 o metodi equivalenti;

Per «rapidamente biodegradabile» si intende una classificazione arbitraria di sostanze chimiche che hanno superato certe prove specifiche di selezione riguardo alla biodegradabilità ultima; queste prove sono così rigorose che si suppone che tali composti si degraderanno biologicamente in modo rapido e completo in ambienti acquosi in condizioni aerobiche. Le sostanze sono considerate rapidamente degradabili nell'ambiente se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

  1. negli studi di biodegradazione rapida a 28 giorni sono raggiunti almeno i seguenti livelli di degradazione:

— prove basate sul carbonio organico disciolto: 70 %,

— prove basate sull'impoverimento dell'ossigeno o sulla formazione di anidride carbonica: 60 % del massimo teorico.

I suddetti livelli di biodegradazione devono essere raggiunti entro 10 giorni dall'inizio della degradazione, considerato come il momento in cui il 10 % della sostanza è stato degradato, a meno che la sostanza non sia identificata come UVCB o come sostanza multicostituente complessa con costituenti strutturalmente simili. In tal caso e se vi sono sufficienti motivazioni, si può derogare alla condizione relativa al periodo finestra di 10 giorni e applicare la soglia di 28 giorni; oppure

  1. nei casi in cui sono disponibili solo dati relativi alla BOD e alla COD, quando il rapporto BOD5/COD è ≥ 0,5; oppure
  2. se esistono altri dati scientifici che dimostrino che la sostanza può essere degradata nell'ambiente acquatico (per via biotica e/o abiotica) in misura superiore al 70 % entro 28 giorni.

La biodegradabilità rapida è misurata mediante i seguenti metodi di prova:

— regolamento (CE) n. 440/2008 (capitoli C.4, C.5 in combinato disposto con i capitoli C.6 e C.42 dell'allegato), prova OCSE n. 301, prova OCSE n. 306, prova OCSE n. 310 o metodi equivalenti.

Nota: nell'ambito del presente criterio, non si applica necessariamente il principio del periodo finestra di 10 giorni. Se la sostanza raggiunge la soglia di biodegradazione entro 28 giorni, ma non nel periodo finestra di 10 giorni, si presume che essa abbia una minore velocità di degradazione.

Per «non biodegradabile» si intende una sostanza che non soddisfa i criteri di biodegradabilità ultima e di biodegradabilità intrinseca.

Il richiedente può anche utilizzare i dati ottenuti con metodo comparativo («read-across») per stimare la biodegradabilità di una sostanza. Questo metodo è accettato se la sostanza di riferimento differisce dalla sostanza utilizzata nel prodotto soltanto per un unico gruppo funzionale o frammento. Se la sostanza di riferimento è rapidamente o intrinsecamente biodegradabile e se il gruppo funzionale ha un effetto positivo sulla biodegradazione aerobica, anche la sostanza utilizzata può essere considerata rapidamente o intrinsecamente biodegradabile. I gruppi funzionali o i frammenti che hanno un effetto positivo sulla biodegradazione sono i seguenti: alcol alifatico e aromatico [-OH], acido alifatico e aromatico [-C(= O)-OH], aldeide [-CHO], estere [-C(= O)-O-C], ammide [-C(= O)-N o -C(= S)-N]. Deve essere fornita una documentazione adeguata ed affidabile concernente lo studio effettuato sulla sostanza di riferimento. In caso di raffronto con un frammento non citato qui sopra, si deve fornire una documentazione adeguata ed affidabile concernente gli studi effettuati sull'effetto positivo del gruppo funzionale sulla biodegradazione di sostanze di struttura simile.

Bioaccumulazione

Non occorre determinare la bioaccumulazione (potenziale) nei casi in cui la sostanza:

— ha massa molecolare (MM) > 800 g/mol e diametro molecolare > 1,5 nm (> 15 Å), oppure

— ha un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) < 3 o > 7, oppure

— ha un fattore di bioconcentrazione misurato (BCF) ≤ 100 l/kg, oppure

— è un polimero la cui frazione con massa molecolare minore di 1 000 g/mol è inferiore all'1 %.

Poiché la maggior parte delle sostanze che rientrano nella composizione dei lubrificanti è notevolmente idrofoba, il BCF deve basarsi sul tasso lipidico in peso e deve essere assicurato un tempo di esposizione sufficiente. Il BCF è determinato a norma del capitolo C.13 dell'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 o mediante metodi di prova equivalenti.

Il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) è valutato a norma del capitolo A.8 dell'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008, della linea guida OCSE n. 123 per le prove sulle sostanze chimiche o mediante metodi di prova equivalenti. Nel caso di una sostanza organica che non sia un tensioattivo e per la quale non sono disponibili valori sperimentali, può essere usato un metodo di calcolo. Sono consentiti i metodi di calcolo seguenti: CLOGP, LOGKOW, (KOWWIN) e SPARC. Se i valori di log Kowottenuti mediante uno di questi metodi di calcolo sono < 3 o > 7, la sostanza non presenta un potenziale di bioaccumulazione.

I valori log Kowsi applicano soltanto alle sostanze chimiche organiche. Per valutare il potenziale di bioaccumulazione di composti inorganici, di tensioattivi e di alcuni composti organometallici, devono essere effettuate misurazioni del BCF.

CRITERIO 4 – REQUISITI IN MATERIA DI INGREDIENTI RINNOVABILI

a)

Nel caso specifico di ingredienti rinnovabili a base di olio di palma o di olio di palmisti, o derivati dall'olio di palma o dall'olio di palmisti, il 100 % peso/peso degli ingredienti utilizzati soddisfa i requisiti di produzione sostenibile di un sistema di certificazione istituito da un'organizzazione multilaterale ad ampia partecipazione che include le ONG, l'industria e le amministrazioni pubbliche e che tiene conto dell'impatto sul suolo, sulla biodiversità, sugli stock di carbonio organico e sulla conservazione delle risorse naturali.

b)

Se si usa il termine «derivante da biomassa» o «bio-lubrificante», il contenuto minimo di carbonio derivante da biomassa nel prodotto finale è pari al 25 % conformemente alla norma EN 16807.

a) Nel caso specifico di ingredienti rinnovabili a base di olio di palma o di olio di palmisti, o derivati dall'olio di palma o dall'olio di palmisti, il 100 % peso/peso degli ingredienti utilizzati soddisfa i requisiti di produzione sostenibile di un sistema di certificazione istituito da un'organizzazione multilaterale ad ampia partecipazione che include le ONG, l'industria e le amministrazioni pubbliche e che tiene conto dell'impatto sul suolo, sulla biodiversità, sugli stock di carbonio organico e sulla conservazione delle risorse naturali.

b) Se si usa il termine «derivante da biomassa» o «bio-lubrificante», il contenuto minimo di carbonio derivante da biomassa nel prodotto finale è pari al 25 % conformemente alla norma EN 16807.

Valutazione e verifica

Per dimostrare la conformità al criterio 4 a) è necessario provare, mediante certificati di catena di custodia emessi da terzi, che i materiali utilizzati nella fabbricazione del prodotto provengono da colture gestite in modo sostenibile. Sono accettati certificati RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil) o certificati di qualsiasi altro sistema equivalente o più rigoroso di certificazione della produzione sostenibile che dimostrino la conformità a uno dei seguenti modelli: identità preservata, segregazione, bilancio di massa. Per i derivati dall'olio di palma e dall'olio di palmisti, è indicata la quantità di crediti RSPO acquistati e rivendicati nel modello «PalmTrace» del sistema RSPO durante l'ultimo periodo annuo di scambio al fine di dimostrare la conformità al modello di catena di fornitura mediante certificati negoziabili («Book and Claim»).

Per dimostrare la conformità al criterio 4 b), il richiedente allega la relazione di prova sul prodotto finale secondo in conformità delle norme EN 16807, ASTM D 6866, DIN CEN/TS 16137 (SPEC 91236), EN 16640 o EN 16785-1.

CRITERIO 5 – REQUISITI IN MATERIA DI IMBALLAGGI/CONTENITORI

a) Contenuto riciclato (applicabile solo nel caso di lubrificanti venduti in un imballaggio/contenitore di plastica): l'imballaggio/contenitore di plastica è costituito da una percentuale minima di plastica post-consumo pari al 25 %.

b) Progettazione (applicabile solo nel caso di lubrificanti destinati ad essere venduti a consumatori finali privati): l'imballaggio/contenitore dovrebbe essere dotato di un sistema adeguato (ad esempio sistemi di prolunga o aperture strette) al fine di evitare perdite durante l'uso.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta la seguente documentazione, se del caso:

la composizione dell'imballaggio/contenitore e le proporzioni di materiali riciclati e vergini. Se necessario, include una dichiarazione di conformità del fornitore dell'imballaggio/contenitore di plastica.

Per «plastica post-consumo» si intende plastica generata da insediamenti domestici o da installazioni commerciali, industriali e istituzionali nel loro ruolo di utilizzatori finali del prodotto, che non può più essere utilizzato per lo scopo previsto. Ciò include il ritorno di plastica dalla catena di distribuzione.

Il contenuto di plastica post-consumo è calcolato come illustrato di seguito. Poiché non vi sono metodi disponibili per misurare direttamente il contenuto di materiale riciclato in un prodotto o in un imballaggio, si utilizza la massa di plastica ottenuta dal processo di riciclaggio, al netto delle perdite e di altre alterazioni.

X (%) = A/P × 100

dove:

X è il contenuto di materiale riciclato (post-consumo);

A è la massa della plastica riciclata (post-consumo);

P è la massa dell'imballaggio/contenitore.

 

È fornita anche una descrizione del modello dell'imballaggio/contenitore, unitamente a fotografie o disegni tecnici.

CRITERIO 6 – PRESTAZIONE TECNICA MINIMA

Il prodotto lubrificante è conforme ai requisiti minimi di prestazione tecnica pertinenti, come indicato nella tabella 5.

Tabella 5

Prestazione tecnica minima per i prodotti lubrificanti

Categoria del lubrificante

Prestazione tecnica minima

Oli per motosega

Prova KWF versione 2017 o equivalente

— Lubrificanti per funi

— Disarmanti per calcestruzzo

— Altri lubrificanti a perdita totale

— Oli per l'astuccio dell'elic

— Fluidi per la lavorazione dei metalli

«Adeguatezza per l'impiego previsto» comprovata da almeno un'«approvazione dei clienti del richiedente»

Oli per ingranaggi

Oli per ingranaggi (ingranaggi chiusi): ISO 12925-1 o DIN 51517 (sezione I, II o III)

Oli per ingranaggi (ingranaggi aperti): «Adeguatezza per l'impiego previsto» comprovata da almeno un'«approvazione dei clienti del richiedente»

Oli per motori a due tempi

Motori a due tempi marittimi: NMMA TC-W3

Motori a due tempi terrestri: ISO 13738 (EGD)

Sistemi idraulici

ISO 15380 (tabelle 2-5)

Fluidi idraulici ignifughi: ISO 15380 (tabelle 2-5) + ISO 12922 (tabelle 1-3) o approvazione Factory Mutual

Protezione temporanea contro la corrosione

ISO/TS 12928 o «adeguatezza per l'impiego previsto» comprovata da almeno un'«approvazione dei clienti del richiedente»

Grassi lubrificanti

Grassi di protezione temporanea contro la corrosione: ISO/TS 12928 o «adeguatezza per l'impiego previsto» comprovata da almeno un'«approvazione dei clienti del richiedente»

Grassi per ingranaggi chiusi: DIN 51826

Grassi per cuscinetti a rotolamento, cuscinetti a strisciamento e superfici scorrevoli: DIN 51825

Tutti gli altri grassi: ISO 12924 o «adeguatezza per l'impiego previsto» comprovata da almeno un'«approvazione dei clienti del richiedente»

Nota:i grassi polivalenti i cui usi potenziali includono una delle suddette applicazioni sono sottoposti alla prova specifica prevista per l'applicazione in questione.

Valutazione e verifica

Il richiedente fornisce una dichiarazione che certifichi la conformità al presente criterio, eventualmente corroborata dai risultati delle prove.

Per i sistemi idraulici, la scheda informativa del prodotto indica quali elastomeri sono stati sottoposti a prove.

Per «approvazione dei clienti del richiedente» si intende una lettera, un documento o una dichiarazione con cui i clienti confermano che un determinato prodotto si è conformato alle loro specifiche tecniche e funziona correttamente nell'applicazione prevista.

CRITERIO 7 – INFORMAZIONI AL CONSUMATORE IN MERITO ALL'USO E ALLO SMALTIMENTO

Nel caso di lubrificanti destinati alla vendita a consumatori finali privati, le seguenti informazioni (sotto forma di testo o di pittogrammi) figurano sull'imballaggio/contenitore (sono consentite diciture analoghe):

«Evitare la dispersione di prodotto non utilizzato nell'ambiente»;

«Smaltire il prodotto residuo e l'imballaggio/contenitore negli appositi punti di raccolta».

Valutazione e verifica

Il richiedente fornisce un campione dell'imballaggio/contenitore del prodotto, o una riproduzione grafica dello stesso, in cui compaiano le informazioni di cui sopra.

CRITERIO 8 – INFORMAZIONI CHE FIGURANO SULL'ECOLABEL UE

L'etichetta facoltativa con casella di testo può riportare il testo che segue:

a) «Meno sostanze pericolose disperse nell'ambiente»;

b) «Prestazioni verificate»;

c) «X % di ingredienti rinnovabili certificati» (ove applicabile) [13] Se si utilizzano ingredienti rinnovabili certificati, a prescindere dal tipo di biomassa (ad esempio colza, girasole, palma, soia ecc.), può esserne indicata la percentuale totale. .

Il documento Guidelines for the use of the EU Ecolabel logosull'uso dell'etichetta facoltativa con casella di testo è pubblicato all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Valutazione e verifica

Il richiedente allega un campione dell'etichetta. Se utilizza la formulazione c), il richiedente fornisce il certificato o i certificati pertinenti relativi alla percentuale di ingredienti rinnovabili certificati impiegati.

Note   [ + ]

1. GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.
2.  Decisione 2011/381/UE della Commissione, del 24 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai lubrificanti (GU L 169 del 29.6.2011, pag. 28).
3.  Decisione (UE) 2015/877 della Commissione, del 4 giugno 2015, recante modifica delle decisioni 2009/568/CE, 2011/333/UE, 2011/381/UE, 2012/448/UE e 2012/481/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea a taluni prodotti (GU L 142 del 6.6.2015, pag. 32).
4.  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all'Ecolabel UE [COM(2017) 355].
5.  COM(2018) 28 final.
6.  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
7.  http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
8.  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
9.  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
10.  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
11.  Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).
12. Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1).
13.  Se si utilizzano ingredienti rinnovabili certificati, a prescindere dal tipo di biomassa (ad esempio colza, girasole, palma, soia ecc.), può esserne indicata la percentuale totale.

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