Efficienza energetica: integrazioni al D.Lgs. n. 102/2014

Modificati complessivamente undici articoli e parte dell'Allegato 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sull'efficienza energetica

Integrazioni al D.Lgs. n. 102/2014 di  attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE  e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Così dispone il decreto legislativo 18 luglio 2016, n. 141, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2016, n. 172, che ha modificato gli articoli 2-6-7-8-9-10-11-12-14-15-16-17 e l'allegato 1 al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Di seguito il testo integrale del D.Lgs. n. 141/2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

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Decreto legislativo 18 luglio 2016, n. 141


Disposizioni integrative al decreto legislativo  4  luglio  2014,  n.

102,  di  attuazione  della  direttiva   2012/27/UE   sull'efficienza

energetica, che modifica le  direttive  2009/125/CE  e  2010/30/UE  e

abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (16G00153)


in Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2016, n. 172

 Vigente al: 26-7-2016 


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

  Vista  la  direttiva  2012/27/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del  25  ottobre  2012,  sull'efficienza  energetica,  che

modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le  direttive

2004/8/CE e 2006/32/CE;

  Vista la direttiva 2013/12/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, che

adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

sull'efficienza  energetica,  in  conseguenza   dell'adesione   della

Repubblica di Croazia;

  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la delega  al  Governo

per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri

atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013,  ed  in

particolare l'articolo 4, comma 1, con il quale sono dettati  criteri

direttivi per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE;

  Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,  di  attuazione

della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,  che  modifica

le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE

e 2006/32/CE;

  Vista la legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e,  in  particolare,

l'articolo 31, comma 5, che prevede che entro ventiquattro mesi dalla

data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al  medesimo

articolo, con la procedura ivi indicata e nel rispetto dei principi e

criteri direttivi fissati dalla  legge  di  delegazione  europea,  il

Governo puo'  adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  dei

decreti legislativi emanati;

  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Vista  la  procedura  di  infrazione   n.   2014/2284   concernente

l'incompleto recepimento della direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza

energetica  avviata   dalla   Commissione   europea   nei   confronti

dell'Italia con  Comunicazione  di  costituzione  in  mora  ai  sensi

dell'articolo 258 del TFUE, C (2015) 1075 final del 27 febbraio 2015;

  Ritenuto  opportuno  apportare  le  modifiche  e  le   integrazioni

necessarie al  fine  di  conformare  le  disposizioni  contenute  nel

predetto decreto legislativo alla direttiva 2012/27/UE;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella seduta dell'11 giugno 2015;

  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo

9, comma 2, del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  reso

nella seduta del 30 luglio 2015;

  Acquisiti i pareri  espressi  dalle  competenti  commissioni  della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 14 luglio 2016;

  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del

Ministro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri

dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei  trasporti,

della  giustizia,  degli   affari   esteri   e   della   cooperazione

internazionale, per gli affari regionali e  le  autonomie  e  per  la

semplificazione e la pubblica amministrazione;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

           Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo

                        4 luglio 2014, n. 102


  1. All'articolo 2 del decreto legislativo n.  102  del  2014,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, dopo  la  lettera  d)  e'  aggiunta  la  seguente:

«d-bis) al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.»;

    b) al comma 2, dopo  la  lettera  a)  e'  inserita  la  seguente:

«a-bis) aggregatore: un  fornitore  di  servizi  che,  su  richiesta,

accorpa una pluralita' di unita' di  consumo,  ovvero  di  unita'  di

consumo e di unita' di produzione, per venderli o  metterli  all'asta

in mercati organizzati dell'energia;»;

    c) al comma 2, dopo  la  lettera  b)  e'  inserita  la  seguente:

«b-bis) audit energetico o diagnosi energetica: procedura sistematica

finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di  consumo

energetico di un edificio o gruppo di edifici,  di  una  attivita'  o

impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a

individuare e quantificare le opportunita'  di  risparmio  energetico

sotto  il  profilo  costi-benefici  e  a  riferire   in   merito   ai

risultati;»;

    d) al comma 2, dopo  la  lettera  d)  e'  inserita  la  seguente:

«d-bis) cliente finale: cliente che  acquista  energia,  anche  sotto

forma di vettore energetico, per uso proprio;»;

    e) al comma 2, la lettera i), e' sostituita dalla  seguente:  «i)

contatore  di  fornitura:  apparecchiatura  di  misura   dell'energia

consegnata. Il contatore di fornitura puo'  essere  individuale,  nel

caso in cui  misuri  il  consumo  di  energia  della  singola  unita'

immobiliare, o condominiale, nel caso in cui  misuri  l'energia,  con

l'esclusione di quella elettrica,  consumata  da  una  pluralita'  di

unita' immobiliari, come nel caso di un condominio o di  un  edificio

polifunzionale;»;

    f) al comma 2, la lettera l), e' soppressa;

    g) al comma 2, lettera t), le  parole  «Autorita'  per  l'energia

elettrica e il gas» sono sostituite con le seguenti:  «Autorita'  per

l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico»;

    h) al comma 2, lettera u), le  parole  «Autorita'  per  l'energia

elettrica e il gas» sono sostituite con le seguenti:  «Autorita'  per

l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico»;

    i) al comma 2, la lettera gg), e' sostituita dalla seguente: «gg)

rete     di     teleriscaldamento     e     teleraffreddamento     (o

teleraffrescamento):   qualsiasi    infrastruttura    di    trasporto

dell'energia termica da una o piu'  fonti  di  produzione  verso  una

pluralita'  di  edifici   o   siti   di   utilizzazione,   realizzata

prevalentemente  su  suolo  pubblico,  finalizzata  a  consentire   a

chiunque interessato, nei  limiti  consentiti  dall'estensione  della

rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia

termica per il  riscaldamento  o  il  raffreddamento  di  spazi,  per

processi di lavorazione e per la copertura del  fabbisogno  di  acqua

calda sanitaria;»;

    j) al comma 2, dopo la  lettera  qq)  e'  inserita  la  seguente:

«qq-bis) sotto-contatore: contatore dell'energia, con l'esclusione di

quella elettrica, che e' posto a valle del contatore di fornitura  di

una pluralita' di  unita'  immobiliari  per  la  misura  dei  consumi

individuali o di edifici, a loro volta formati da una  pluralita'  di

unita' immobiliari, ed e' atto a misurare l'energia  consumata  dalla

singola unita' immobiliare o dal singolo edificio;».


                               Art. 2

               Modifiche all'articolo 6 e all'allegato 1

            del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo  n.  102  del  2014  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.  Il  rispetto

dei requisiti per gli immobili  di  cui  al  comma  1  e'  verificato

attraverso l'attestato di prestazione energetica di cui  all'articolo

6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.».

  2. All'allegato 1 del decreto legislativo  n.  102  del  2014  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'ultima riga della tabella:

      i. alla colonna «Ambito», le  parole:  «regolamento  1222/2009»

sono soppresse;

      ii. alla colonna «Requisiti minimi  di  efficienza  energetica»

sono aggiunte le seguenti parole: «Conformita' al criterio della piu'

elevata efficienza energetica in relazione al consumo di  carburante,

quale definito dal  regolamento  (CE)  n.  1222/2009  del  Parlamento

europeo e del Consiglio  del  25  novembre  2009,  sull'etichettatura

degli pneumatici in relazione al consumo di  carburante  e  ad  altri

parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe  piu'  elevata

di aderenza sul bagnato o  di  rumorosita'  esterna  di  rotolamento,

laddove cio' sia  giustificato  da  ragioni  di  sicurezza  o  salute

pubblica».

                               Art. 3

           Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo

                        4 luglio 2014, n. 102

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo  n.  102  del  2014  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.  Nel  calcolo

dell'obiettivo di risparmio di  cui  al  comma  1,  si  applicano  le

specifiche modalita' previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a)  e

d), della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto  riguarda

la suddetta lettera d),  esclusivamente  i  risparmi  energetici  che

possono  essere  misurati  e   verificati,   risultanti   da   azioni

individuali la cui  attuazione  e'  avvenuta  successivamente  al  31

dicembre 2008 e che continuano ad avere un impatto nel 2020.»;

    b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

  «4-bis. Avvalendosi dei dati acquisiti ai  sensi  dell'articolo  13

del decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico di

concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare, il GSE, entro il 30  giugno  di  ogni  anno,  pubblica  i

risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato  nonche'

complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi.

  4-ter. I soggetti obbligati di cui al  meccanismo  dei  certificati

bianchi,  forniscono,  su  richiesta  del  Ministero  dello  sviluppo

economico e comunque non piu' di una volta l'anno:

    a) informazioni statistiche aggregate  sui  loro  clienti  finali

qualora   evidenzino   cambiamenti   significativi   rispetto    alle

informazioni presentate in precedenza. Il  Ministero  dello  sviluppo

economico rende  pubbliche  tali  informazioni  in  forma  anonima  e

aggregata;

    b) informazioni attuali sui consumi dei clienti finali, compresi,

ove opportuno, profili di carico,  segmentazione  della  clientela  e

ubicazione  geografica   dei   clienti,   tutelando,   al   contempo,

l'integrita' e la riservatezza delle informazioni conformemente  alle

disposizione in materia di trattamento dei  dati  personali  e  delle

informazioni commerciali di cui  al  decreto  legislativo  30  giugno

2003, n. 196.».

                               Art. 4

           Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo

                        4 luglio 2014, n. 102


  1. All'articolo 8 del decreto legislativo  n.  102  del  2014  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.  Le  diagnosi

energetiche non includono clausole che impediscono  il  trasferimento

dei risultati  della  diagnosi  stessa  a  un  fornitore  di  servizi

energetici qualificato o accreditato, a condizione che il cliente non

si opponga.»;

    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. L'accesso dei

partecipanti al mercato che offre i servizi energetici e'  basato  su

criteri trasparenti e non discriminatori.»;

    c) al comma 9, dopo le parole: «dicembre 2014», sono inserite  le

seguenti parole: «, e successivamente con  cadenza  annuale  fino  al

2020,».


                               Art. 5

           Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo

                        4 luglio 2014, n. 102

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo  n.  102  del  2014  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le parole: «gli esercenti l'attivita' di  misura»,

sono sostituite dalle seguenti parole: «le imprese distributrici,  in

qualita' di esercenti l'attivita' di misura»;

    b) al comma 1, lettera a), la parola «individuali» e'  sostituita

con la seguente:  «di  fornitura»  e  dopo  le  parole  «di  utilizzo

dell'energia», sono aggiunte le seguenti:  «e  sulle  relative  fasce

temporali»;

    c) al comma 1, lettera b) la parola «individuali»  e'  sostituita

con la seguente: «di fornitura»;

    d)  al  comma  3,  le  parole:  «tenuto  conto   dello   standard

internazionale IEC 62056 e della  raccomandazione  della  Commissione

europea 2012/148/UE», sono sostituite dalle seguenti parole:  «tenuto

conto dei relativi standard internazionali  e  delle  raccomandazioni

della Commissione europea»;

    e) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)  i

sistemi di misurazione  intelligenti  forniscano  ai  clienti  finali

informazioni sulla fatturazione precise, basate sul consumo effettivo

e sulle fasce temporali di utilizzo dell'energia.  Gli  obiettivi  di

efficienza energetica  e  i  benefici  per  i  clienti  finali  siano

pienamente considerati nella definizione delle  funzionalita'  minime

dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato;»;

    f) al comma 3, lettera c), dopo  le  parole  «i  contatori»  sono

aggiunte le parole: «di fornitura»;

    g) al comma 3, lettera  d),  dopo  la  parola  «contatore»,  sono

aggiunte le parole: «di fornitura»;

    h) al comma 4, le  parole:  «dell'energia  elettrica  e  del  gas

naturale»,  sono  soppresse.  Seguentemente  dopo  le   parole   «dei

contatori» sono aggiunte le parole: «di fornitura,»;

    i) al comma 5:

      i. le parole «individuali», sono sostituite dalle seguenti: «di

ciascuna unita' immobiliare». Seguentemente  le  parole  «di  ciascun

centro di  consumo  individuale»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«delle medesime»;

      ii. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) qualora  il

riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad  un

edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento  ad

una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite  una

fonte   di   riscaldamento   o   raffreddamento   centralizzata,   e'

obbligatoria, entro il 31  dicembre  2016,  l'installazione,  a  cura

degli esercenti l'attivita' di misura, di un contatore  di  fornitura

in corrispondenza dello scambiatore di calore  di  collegamento  alla

rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio;»;

      iii. alla lettera b) le  parole  «da  parte  delle  imprese  di

fornitura del servizio  di  contatori  individuali»  sono  sostituite

dalle   seguenti   parole:   «,   a   cura   del   proprietario,   di

sotto-contatori»; seguentemente dopo le  parole  «eventuali  casi  di

impossibilita' tecnica alla installazione  dei  suddetti  sistemi  di

contabilizzazione»  sono  aggiunte  le   seguenti   parole:   «o   di

inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai  risparmi

energetici potenziali,»;

      iv. la lettera c), e' sostituita dalla seguente: «c)  nei  casi

in cui l'uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o  non

sia efficiente in  termini  di  costi  e  proporzionato  rispetto  ai

risparmi energetici potenziali, per la misura  del  riscaldamento  si

ricorre, a cura  dei  medesimi  soggetti  di  cui  alla  lettera  b),

all'installazione di sistemi di termoregolazione e  contabilizzazione

del calore individuali per  quantificare  il  consumo  di  calore  in

corrispondenza a ciascun  corpo  scaldante  posto  all'interno  delle

unita' immobiliari dei  condomini  o  degli  edifici  polifunzionali,

secondo  quanto  previsto   norme   tecniche   vigenti,   salvo   che

l'installazione di tali sistemi  risulti  essere  non  efficiente  in

termini di costi con  riferimento  alla  metodologia  indicata  nella

norma UNI EN 15459;»;

      v. la lettera d), e' sostituita dalla seguente:  «d)  quando  i

condomini  o  gli   edifici   polifunzionali   sono   alimentati   da

teleriscaldamento  o  teleraffreddamento  o  da  sistemi  comuni   di

riscaldamento o raffreddamento, per la  corretta  suddivisione  delle

spese  connesse  al  consumo  di  calore  per  il  riscaldamento,  il

raffreddamento delle unita' immobiliari e delle aree comuni,  nonche'

per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta  in

modo centralizzato, l'importo complessivo e' suddiviso tra gli utenti

finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e

aggiornamenti. Ove tale norma non sia  applicabile  o  laddove  siano

comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze

di fabbisogno termico per metro  quadro  tra  le  unita'  immobiliari

costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50

per cento, e' possibile suddividere  l'importo  complessivo  tra  gli

utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70  per  cento  agli

effettivi prelievi volontari di energia  termica.  In  tal  caso  gli

importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo  esemplificativo

e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i  metri  cubi

utili, oppure secondo  le  potenze  installate.  E'  fatta  salva  la

possibilita',   per   la   prima    stagione    termica    successiva

all'installazione dei dispositivi di cui al presente  comma,  che  la

suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprieta'. Le

disposizioni di  cui  alla  presente  lettera  sono  facoltative  nei

condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data  di  entrata  in

vigore del presente decreto si sia gia' provveduto  all'installazione

dei dispositivi di cui al presente comma e  si  sia  gia'  provveduto

alla relativa suddivisione delle spese.»;

    j) al comma 6, le parole «ed  economicamente  giustificato»  sono

eliminate;

    k) al comma 7, dopo  la  lettera  c)  e'  inserita  la  seguente:

«c-bis) in occasione dell'invio di contratti, modifiche  contrattuali

e fatture ai clienti  finali,  nonche'  nei  siti  web  destinati  ai

clienti individuali, i distributori  di  energia  o  le  societa'  di

vendita di  energia  includono  un  elenco  di  recapiti  dei  centri

indipendenti di  assistenza  ai  consumatori  riconosciuti  ai  sensi

dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e

delle agenzie pubbliche per l'energia, inclusi i  relativi  indirizzi

internet, dove i clienti possono  ottenere  informazioni  e  consigli

sulle  misure   di   efficienza   energetica   disponibili,   profili

comparativi sui loro consumi di energia, nonche' indicazioni pratiche

sull'utilizzo di apparecchiature domestiche al  fine  di  ridurre  il

consumo  energetico  delle  stesse.  Tale   elenco   e'   predisposto

dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e  il  sistema  idrico

entro 30 giorni dalla  pubblicazione  del  presente  decreto,  ed  e'

aggiornato, se del caso, con cadenza annuale;»;

    l)  dopo  il  comma  8,  e'  aggiunto  il  seguente:  «8-bis.  La

ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla  fatturazione

per il consumo individuale di riscaldamento e di  raffrescamento  nei

condomini e negli  edifici  polifunzionali  di  cui  al  comma  5  e'

effettuata senza scopo di lucro. L'autorita' per l'energia elettrica,

il gas e il sistema idrico, entro il  31  dicembre  2016,  stabilisce

costi di riferimento indicativi per i fornitori del servizio.».

                               Art. 6

           Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo

                        4 luglio 2014, n. 102

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo n.  102  del  2014  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 17, lettera a), le parole «comma 3»  sono  sostituite

con le seguenti: «comma 1».
 

                               Art. 7

           Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo

                        4 luglio 2014, n. 102

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo n.  102  del  2014  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al  comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole  «potenziale  di

efficienza esistente» sono inserite le seguenti:  «attraverso  misure

concrete e investimenti per introdurre nelle  infrastrutture  a  rete

miglioramenti dell'efficienza energetica vantaggiosi e efficienti  in

termini di costi»;

    b) al comma 2, le parole «Autorita' per l'energia elettrica e  il

gas ed i servizi idrici» sono sostituite dalle  seguenti:  «Autorita'

per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico»;

    c) al comma 3, le parole «Autorita' per l'energia elettrica e  il

gas ed i servizi idrici» sono sostituite dalle  seguenti:  «Autorita'

per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico».


                              Art. 8

          Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo

                        4 luglio 2014, n. 102

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo n.  102  del  2014  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le parole: «diagnosi energetiche» sono soppresse e

dopo le parole: «e  alle  disposizioni  del  presente  decreto»  sono

aggiunte le seguenti: «che garantiscano trasparenza  ai  consumatori,

siano affidabili e contribuiscano al  conseguimento  degli  obiettivi

nazionali di efficienza energetica. Essi sono resi pubblici.».


                               Art. 9

           Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo

                        4 luglio 2014, n. 102


  1. All'articolo 14 del decreto legislativo n.  102  del  2014  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente: «12-bis.  Lo  Stato,

le regioni e gli  enti  locali,  anche  con  il  supporto  dell'ANCI,

favoriscono l'eliminazione degli ostacoli di ordine  regolamentare  e

non regolamentare all'efficienza energetica,  attraverso  la  massima

semplificazione  delle  procedure   amministrative,   l'adozione   di

orientamenti e comunicazioni interpretative e la messa a disposizione

di informazioni chiare e precise per  la  promozione  dell'efficienza

energetica.».

                              Art. 10

           Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo

                        4 luglio 2014, n. 102
  1. All'articolo 15 del decreto legislativo n.  102  del  2014  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1,  dopo  la  lettera  b)  e'  inserita  la  seguente

lettera: «b-bis) ulteriori  risorse  a  carico  del  Ministero  dello

sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del

territorio e del mare a valere sui proventi annui  delle  aste  delle

quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali

cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, non

diversamente  impegnate  e  previa  verifica   delle   disponibilita'

accertate.».

                               Art. 11

           Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo

                        4 luglio 2014, n. 102

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo n.  102  del  2014  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    b) al comma 2, la  parola  «individuali»  e'  sostituita  con  le

parole: «di fornitura»;

    c) al comma 4 dopo le parole «installazione dei  contatori»  sono

inserite le seguenti: «di fornitura»;

    d) al comma 5, le parole: «L'impresa di fornitura del servizio di

energia  termica  tramite  teleriscaldamento  o  teleriscaldamento  o

tramite un  sistema  di  fornitura  centralizzato  che  alimenta  una

pluralita'  di  edifici»,  sono  sostituite  dalle  seguenti  parole:

«L'esercente  l'attivita'  di  misura».  Conseguentemente  la  parola

«individuali» e' sostituita  dalle  seguenti:  «di  fornitura»  e  la

parola «soggetta» e' sostituita dalla seguente: «soggetto»;

    e) il comma 6 e' sostituito dal seguente comma: «6. Nei  casi  di

cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), il proprietario  dell'unita'

immobiliare che non installa,  entro  il  termine  ivi  previsto,  un

sotto-contatore di cui alla predetta lettera b), e' soggetto  ad  una

sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500  euro  per  ciascuna

unita' immobiliare. La disposizione di cui al presente comma  non  si

applica quando da una relazione tecnica di un  progettista  o  di  un

tecnico  abilitato  risulta   che   l'installazione   del   contatore

individuale non e' tecnicamente possibile  o  non  e'  efficiente  in

termini  di  costi  o  non  e'  proporzionata  rispetto  ai  risparmi

energetici potenziali.»;

    f) il comma 7 e' sostituito dal seguente comma: «7. Nei  casi  di

cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) il  proprietario  dell'unita'

immobiliare,   che   non   provvede   ad   installare   sistemi    di

termoregolazione  e  contabilizzazione  del  calore  individuali  per

misurare il consumo di calore  in  corrispondenza  di  ciascun  corpo

scaldante posto all'interno dell'unita' immobiliare, e' soggetto alla

sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500  euro  per  ciascuna

unita' immobiliare. La disposizione di cui al primo  periodo  non  si

applica quando da una relazione tecnica di un  progettista  o  di  un

tecnico abilitato risulta che l'installazione  dei  predetti  sistemi

non e' efficiente in termini di costi.»;

    g) il comma 8 e' sostituito dal seguente comma: «8. Il condominio

alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da  sistemi

comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese

in conformita' alle disposizioni di  cui  all'articolo  9,  comma  5,

lettera d), e' soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a  2500

euro.».

                               Art. 12

           Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo

                        4 luglio 2014, n. 102

  1. All'articolo 17 del decreto legislativo n.  102  del  2014  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la lettera  «c-bis)

un esame qualitativo riguardante lo sviluppo  attuale  e  futuro  del

mercato dei servizi energetici.».


                               Art. 13

                  Clausola di invarianza finanziaria

  1. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto,  le

amministrazioni interessate provvedono, senza nuovi o maggiori  oneri

a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali  e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.


                              Art. 14

                           Entrata in vigore

  1. Il presente  decreto  legislativo  entra  in  vigore  il  giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Allegati

D.Lgs. n. n. 141/2016

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