Efficienza energetica: lo Stato garantisce sugli interventi del fondo nazionale

È quanto stabilisce il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 6 settembre 2018, pubblicato sulla in Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2018, n. 233

Pubblicata la disciplina della garanzia dello Stato sugli interventi garantiti dal fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo  15, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

È l'oggetto del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 6 settembre 2018 (in Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2018, n. 233) che, a questo proposito, prevede come il Gestore (Invitalia) debba fornire al Ministero dell'economia e delle finanze e alle amministrazioni affidanti, entro il  28 febbraio di  ciascun anno, una relazione sull'equilibrio economico-finanziario del  Fondo e sulla sua sostenibilità.

Qualora  dall'insieme delle informazioni acquisite emergano squilibri economico-finanziari   che possano compromettere la sostenibilità del Fondo, il ministero dell'Economia e delle finanze può proporre alle amministrazioni affidanti l'adozione di misure finalizzate  al  contenimento dei  potenziali impatti sulla garanzia dello Stato di ultima istanza e sulla finanza pubblica.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 6 settembre 2018.

 

Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 6 settembre 2018
 
Disciplina della garanzia dello Stato sugli interventi garantiti dal
Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo  15,
comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. (18A06465)
 
        in Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2018, n. 233
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto il decreto  legislativo  4 luglio  2014,  n. 102,  recante
«Attuazione della direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza  energetica,
che modifica le  direttive 2009/125/CE  e  2010/30/UE e  abroga  le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» e, in  particolare,  l'art. 15  il
quale  prevede l'istituzione  presso  il  Ministero dello  sviluppo
economico del Fondo nazionale per l'efficienza energetica nel  quale
confluiscono le risorse stanziate con il fondo di  cui  all'art. 22,
comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato
dall'art. 4-ter, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e con i proventi annui delle aste delle quote  di  emissione di
CO2, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,
volto a  sostenere il  finanziamento  di interventi  di  efficienza
energetica, realizzati anche attraverso le ESCO, il ricorso a  forme
di partenariato pubblico-privato, societa' di progetto  o  di scopo
appositamente   costituite,  mediante    due    sezioni   destinate
rispettivamente a: 
    a) la concessione  di  garanzie, su  singole  operazioni o  su
portafogli di operazioni finanziarie; 
    b) l'erogazione  di  finanziamenti,  direttamente o  attraverso
banche o intermediari finanziari,  inclusa  la Banca  europea  degli
investimenti, anche mediante la  sottoscrizione  di quote  di  fondi
comuni di investimento di tipo chiuso che  abbiano  come oggetto  di
investimento  la sottoscrizione  di  titoli di  credito  di  nuova
emissione o l'erogazione nelle forme consentite dalla legge, di nuovi
finanziamenti, nonche' mediante la sottoscrizione di titoli emessi ai
sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito  di  operazioni
di cartolarizzazione aventi  ad  oggetto crediti  di  privati verso
piccole e medie imprese e  ESCO per  investimenti  per l'efficienza
energetica; 
  Visto il comma 7,  del predetto  art.  15, il  quale  prevede la
garanzia  dello Stato,  quale  garanzia di  ultima  istanza, sugli
interventi di garanzia del Fondo  di  cui al  comma  2, lettera  a)
secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto  di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto  del Ministro  dello  sviluppo economico  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
concerto con  il Ministro  dell'economia  e delle  finanze  del  22
dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana 6 marzo 2018, n. 54, con il quale,  in  attuazione all'art.
15, comma 5, sono state  individuate  le priorita',  i  criteri, le
condizioni  e le  modalita'  di funzionamento,  di  gestione e  di
intervento del Fondo,  nonche'  le modalita'  di  articolazione per
sezioni, di cui una  dedicata in  modo  specifico al  sostegno  del
teleriscaldamento e le relative prime dotazioni; 
  Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del predetto decreto del 22
dicembre 2017, il quale prevede che la gestione del Fondo e' affidata
ad  Invitalia (di  seguito:  «Gestore»), sulla  base  di  apposita
convenzione con il  Ministero dello  sviluppo  economico e  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di
seguito: «amministrazioni affidanti»); 
  Ritenuta la necessita' di stabilire i criteri, le condizioni  e  le
modalita' della  garanzia dello  Stato,  quale garanzia  di  ultima
istanza, sugli interventi di garanzia del Fondo di cui all'art.  15,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.  102,
ai sensi dell'art. 15, comma 7 del  predetto  decreto legislativo  4
luglio 2014, n. 102; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto stabilisce i criteri,  le  condizioni e  le
modalita' della  garanzia dello  Stato,  quale garanzia  di  ultima
istanza, sugli interventi di garanzia del Fondo di cui all'art.  15,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.  102
(di seguito: «Fondo»). 
 
                               Art. 2 
               Operativita' della garanzia dello Stato 
 
  1. A norma dell'art. 15, comma 7, del decreto legislativo 4  luglio
2014, n. 102, gli interventi di garanzia del  Fondo,  sono assistiti
dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. 
  2. La garanzia dello Stato opera nel caso di inadempimento da parte
del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante. 
  3. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto  dal
Fondo  per la  garanzia  concessa, quantificato  sulla  base della
normativa che regola  il  funzionamento della  garanzia  medesima e
ridotto di eventuali pagamenti parziali effettuati dal Fondo. 
  4. La richiesta  di  escussione della  garanzia  dello Stato  va
presentata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
del tesoro - Direzione VI e  al Gestore  trascorsi  infruttuosamente
sessanta giorni dalla richiesta di pagamento al Fondo. 
  5. Il Ministero dell'economia e delle  finanze, sulla  base  delle
risultanze istruttorie e del parere motivato del Gestore, provvede al
pagamento di quanto dovuto, dopo  aver  verificato che  siano  stati
rispettati i criteri, le modalita' e le procedure  che  regolano gli
interventi del Fondo e l'escussione della garanzia dello Stato. 
  6. Le modalita' di escussione della garanzia e di  pagamento  dello
Stato  assicurano la  tempestivita'  di realizzo  dei  diritti del
creditore, con esclusione della facolta' per lo Stato di  opporre il
beneficio della preventiva escussione. 
  7. Con l'avvenuta escussione della garanzia dello Stato di  cui  al
comma 1,  lo Stato  e'  surrogato nei  diritti  del creditore  nei
confronti del debitore principale anche in relazione  alle  eventuali
garanzie  reali o  personali  acquisite a  fronte   dell'operazione
assistita dall'intervento del Fondo. Il Gestore, in nome e per  conto
e nell'interesse dello Stato, cura le  procedure  di recupero  anche
mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a  ruolo,  ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre 1973,  n.
602, e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive
modificazioni. 
 
                               Art. 3 
                            Monitoraggio 
 
  1. Ai fini del monitoraggio dei potenziali impatti  sulla  garanzia
dello Stato di ultima  istanza,  il Gestore  fornisce  al Ministero
dell'economia e delle finanze e alle amministrazioni affidanti, entro
il  28 febbraio  di  ciascun anno,  una  relazione sull'equilibrio
economico-finanziario del  Fondo  e sulla  sua  sostenibilita',  con
particolare riferimento alla rischiosita'  degli  interventi ammessi
alla garanzia, all'adeguatezza dei  relativi  accantonamenti  e  alla
congruita' delle risorse disponibili sul Fondo. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze  puo',  entro trenta
giorni dalla ricezione della relazione di cui al comma  1,  acquisire
ulteriori  informazioni. Qualora  dall'insieme  delle  informazioni
acquisite  emergano squilibri  economico-finanziari   che   possano
compromettere la sostenibilita' del Fondo, il Ministero dell'economia
e  delle finanze  puo'  proporre alle   amministrazioni   affidanti
l'adozione di  misure finalizzate  al  contenimento dei  potenziali
impatti sulla garanzia dello Stato di ultima istanza e sulla finanza
pubblica. Le amministrazioni affidanti, entro  i  successivi novanta
giorni, forniscono al Ministero dell'economia e  delle  finanze, una
relazione in ordine alle misure adottate e ai risultati conseguiti. 
  3. Qualora le misure adottate ai sensi  del comma  2  non fossero
ritenute  idonee a  ristabilire  l'equilibrio e  la  sostenibilita'
economico-finanziaria del Fondo  con  possibili ripercussioni  sulla
garanzia dello Stato di ultima istanza e sulla finanza pubblica,  il
Direttore generale del Tesoro sentito il Gestore e le amministrazioni
affidanti,  puo', con  decreto,  sospendere  l'operativita'   della
garanzia dello Stato in relazione a  nuovi  interventi da  ammettere
alla garanzia del Fondo, sino all'accertato  superamento  dei citati
squilibri. 
  Il presente  decreto  sara' trasmesso  ai  competenti organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 

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