Effluenti di allevamento, acque reflue e digestato: le novità dal D.M. 25 febbraio 2016

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Sul S.O. n. 9 alla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2016, n. 90 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016 «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato». Obiettivo del provvedimento è quello di ottenere sostanze nutritive e ammendanti utili al suolo agricolo, «realizzando un effetto concimante, ammendante, irriguo, fertirriguo o correttivo sul terreno oggetto di utilizzazione agronomica, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture» (art. 1, comma 1), con vincolo alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano di adottare, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, norme disciplinanti le menzionate attività di utilizzazione agronomica, piuttosto che di adeguare le rispettive discipline esistenti, nel rispetto dei criteri e norme tecniche generali previsti dal nuovo decreto.

Il legislatore sembra, peraltro, avere espressamente previsto un’efficacia “limitata” del decreto in questione, da integrare con:

  • l'applicazione delle disposizioni della parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 (in particolare Capo I, Titolo III recante la disciplina delle «Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento»);
  • l’applicazione delle disposizioni della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, relative agli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla medesima parte seconda;
  • le prescrizioni del codice di buona pratica agricola ex 92, D.Lgs. n. 152/2006 (raccomandate anche nelle zone non vulnerabili);
  • l'applicazione delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche «comunque applicabili» (art. 1, comma 5).

 

In questo contesto, per “utilizzazione agronomica” si intende «la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, acque reflue di cui alla lettera f), e digestato, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute» [art. 3, comma 1, lettera g), nuovo decreto], mentre i tre oggetti della possibile utilizzazione agronomica sono, rispettivamente, definiti quali:

  • «effluente di allevamento»: «le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce» [lettera c), art. citato];
  • «acque reflue»: «le acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono, ai sensi dell'art. 112, comma 1, e dell'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle seguenti aziende: 1) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno oppure alla silvicoltura; 2) imprese dedite all'allevamento di bestiame; 3) imprese dedite alle attività di cui ai numeri 1) e 2) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; 4) piccole aziende agro-alimentari di cui alla lettera m)» [lettera f), art. cit.];
  • «digestato»: «materiale derivante dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all'art. 22, comma 1, da soli e o in miscela tra loro» [lettera o), art. citato].

 

Il tentativo di armonizzare gli esistenti istituti e procedure per l’utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato, sia in zone vulnerabili da nitrati che non, passa attraverso l’istituto della comunicazione all’autorità competente ai sensi dell’art. 4 del D.M. in oggetto, se del caso accompagnata da un piano di utilizzazione agronomica (PUA) ex art. 5 del decreto. In particolare, questa comunicazione dovrà essere effettuata da parte dalle aziende che producono e/o utilizzano effluenti di allevamento, acque reflue e digestato destinati all'utilizzazione agronomica, a cura del legale rappresentante dell'azienda almeno 30 giorni prima dell'inizio dell’attività di utilizzazione, con rinnovo ogni cinque anni, fatte salve le previsioni del D.P.R. n. 59/2013, in caso di richiesta dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) e fermo restando, comunque, l’obbligo di comunicazione tempestiva di ogni eventuale variazione inerente la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica (art. 4).

Il D.M. 25 febbraio 2016 rinvia alle regioni/province autonome la definizione della disciplina sul controllo della movimentazione degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato destinati a utilizzazione agronomica, sia in zone non vulnerabili che in zone vulnerabili da nitrati, fermo restando l’obbligo di accompagnamento del trasporto con un documento contenente almeno le seguenti informazioni:

  • gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e il nominativo del legale rappresentante;
  • la natura e la quantità del materiale trasportato;
  • l'identificazione del mezzo di trasporto utilizzato;
  • gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa o del soggetto che ha la disponibilità del suolo oggetto di utilizzazione agronomica;
  • gli estremi della menzionata comunicazione di cui all'art. 4 (art. 6, commi 1 e 2).

 

Parimenti le regioni/province autonome potranno stabilire i tempi di conservazione della detta documentazione, nonché eventuali forme di semplificazione della documentazione da utilizzare nel caso di trasporto effettuato tra terreni in uso alla stessa azienda da cui origina il materiale trasportato ovvero nel caso di aziende con allevamenti di piccole dimensioni e con produzione di azoto non superiore a 6.000 kg azoto per anno.

Segue una disciplina di dettaglio (criteri generali, divieti, stoccaggio, trasporto, modalità di distribuzione, dosi ecc.) dedicata all’utilizzazione agronomica:

  • degli effluenti di allevamento (titolo II, artt. 7-14);
  • delle acque reflue (artt. 15-20);
  • del digestato (titolo III, artt. 21-34);
  • da nitrati in zone vulnerabili (titolo IV, artt. 35-44).

 

Al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016 sarà dedicato uno Speciale sul prossimo numero di Ambiente&Sicurezza.

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