Emissioni: nuovo giro di vite sui valori limite

Emissioni di gas a effetto serra
Per effetto della pubblicazione decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, è stata modificata sostanzialmente la parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006

Importanti novità in materia di emissioni con il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 (in Gazzetta ufficiale del 16 dicembre 2017, n. 293), che ha:

  • attuato la direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione medi;
  • riordinato il quadro legislativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 170/2016 (legge di delegazione europea 2015).

Per effetto sono state introdotte sostanziali modifiche:

  • ai titoli I, II, III,
  • all'allegato I, parti I, III e IV,
  • agli allegati IV, V, VI e IX;

della parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006.

Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

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Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183

 

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle

emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti

di combustione medi, nonche' per il riordino del quadro normativo

degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi

dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. (17G00197)

 

 

       in Gazzetta ufficiale del 16 dicembre 2017, n. 293




Vigente al: 19-12-2017







                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, e, in particolare,

l'articolo 17 che delega il Governo ad adottare disposizioni per

l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, nonche' per realizzare

un riordino generale del quadro normativo degli stabilimenti che

producono emissioni in atmosfera;

Vista la direttiva (UE) n. 2015/2193 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle

emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti

di combustione medi;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme

in materia ambientale, e successive modificazioni, e, in particolare,

la Parte Quinta, relativa alla tutela dell'aria ed alla riduzione

delle emissioni in atmosfera;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante

attuazione della direttiva 2002/91/CE   relativa   al   rendimento

energetico nell'edilizia;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante

attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del   pubblico

all'informazione ambientale;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante

attuazione della direttiva n. 2008/50 relativa   alla   qualita'

dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.

59, regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica

ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in

materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli

impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma

dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 28 luglio 2017;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta

del 5 ottobre 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 10 novembre 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di

concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della

salute, dello sviluppo economico;

                               Emana

                 il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1 

 Modifiche al Titolo I della Parte Quinta del  decreto  legislativo  3

  aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 


  1. Al Titolo I della Parte Quinta del decreto legislativo 3  aprile

2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 267 il comma 4 e' abrogato; 

    b) all'articolo 268, comma 1: 

      1) alla lettera m-bis),  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente

periodo: «Le regioni e le province  autonome  possono,  nel  rispetto

della  presente  definizione,  definire  ulteriori  criteri  per   la

qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare  modifiche  non

sostanziali per le quali non vi e' l'obbligo di comunicazione di  cui

all'articolo 269, comma 8.»; 

      2) la lettera aa-bis) e' sostituita dalla seguente: 

        «aa-bis) ore operative: il tempo, espresso in ore, durante il

quale un grande impianto  di  combustione  o  un  medio  impianto  di

combustione e', in tutto o in parte, in esercizio e produce emissioni

in atmosfera, esclusi i periodi di avviamento e di arresto;»; 

      3) alla lettera gg), le parole: «non  inferiore  a  50MW»  sono

sostituite dalle seguenti: «pari o superiore a 50MW.»; 

      4) dopo la lettera gg) sono inserite le seguenti: 

        «gg-bis)  medio  impianto   di   combustione:   impianto   di

combustione di potenza termica nominale pari o superiore  a  1  MW  e

inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato  con

i combustibili previsti all'allegato X alla Parte  Quinta  o  con  le

biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta. Un medio

impianto di combustione e' classificato come: 

        1) esistente: il  medio  impianto  di  combustione  messo  in

esercizio prima del 20 dicembre 2018  nel  rispetto  della  normativa

all'epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle  emissioni  o

in una  autorizzazione  unica  ambientale  o  in  una  autorizzazione

integrata ambientale che il gestore  ha  ottenuto  o  alla  quale  ha

aderito prima del 19 dicembre 2017 a  condizione  che  sia  messo  in

esercizio entro il 20 dicembre 2018; 

        2) nuovo: il medio impianto di combustione  che  non  rientra

nella definizione di cui al punto 1); 

        gg-ter)  motore:  un  motore  a  gas,  diesel  o   a   doppia

alimentazione; 

        gg-quater) motore a gas: un motore a combustione interna  che

funziona secondo il ciclo Otto e che utilizza l'accensione  comandata

per bruciare il combustibile; 

        gg-quinquies) motore diesel: un motore a combustione  interna

che funziona secondo il ciclo  diesel  e  che  utilizza  l'accensione

spontanea per bruciare il combustibile; 

        gg-sexies)  motore  a  doppia  alimentazione:  un  motore   a

combustione  interna  che  utilizza  l'accensione  spontanea  e   che

funziona secondo il ciclo diesel quando brucia combustibili liquidi e

secondo il ciclo Otto quando brucia combustibili gassosi; 

        gg-septies) turbina a gas:  qualsiasi  macchina  rotante  che

trasforma energia termica in meccanica, costituita principalmente  da

un compressore, un dispositivo  termico  in  cui  il  combustibile e'

ossidato per riscaldare il fluido motore e una turbina; sono  incluse

le turbine a gas a ciclo aperto, le turbine a gas a ciclo combinato e

le turbine a gas  in  regime  di  cogenerazione,  dotate  o  meno  di

bruciatore supplementare;»; 

      5) dopo la lettera rr) e' inserita la seguente: 

        «rr-bis) raffinerie:  stabilimenti  in  cui  si  effettua  la

raffinazione di oli minerali o gas;»; 

      6) dopo la lettera eee) sono aggiunte le seguenti: 

        «eee-bis) combustibile: qualsiasi materia solida,  liquida  o

gassosa, di cui l'allegato X alla Parte Quinta preveda l'utilizzo per

la produzione di energia mediante combustione, esclusi i rifiuti; 

        eee-ter) combustibile di raffineria:  materiale  combustibile

solido, liquido o gassoso risultante dalle fasi  di  distillazione  e

conversione della raffinazione del petrolio greggio, inclusi  gas  di

raffineria, gas di sintesi, oli di raffineria e coke di petrolio; 

        eee-quater) olio combustibile pesante: qualsiasi combustibile

liquido derivato dal petrolio di cui al codice NC da  2710  19  51  a

2710 19 68, 2710 20 31,  2710  20  35,  o  2710  20  39  o  qualsiasi

combustibile liquido derivato dal petrolio, diverso dal gasolio, che,

per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli

pesanti destinati a essere usati come combustibile e di cui meno  del

65% in volume, comprese le perdite, distilla  a  250°  C  secondo  il

metodo ASTM D86. anche se la percentuale del distillato a 250° C  non

puo' essere determinata secondo il predetto metodo; 

        eee-quinquies)  gasolio:   qualsiasi   combustibile   liquido

derivato dal petrolio di cui ai codici NC 2710 19  25,  2710  19  29,

2710 19 47, 2710 19  48,  2710  20  17  o  2710  20  19  o  qualsiasi

combustibile liquido derivato dal petrolio di cui  meno  del  65%  in

volume, comprese le perdite, distilla a 250° C e di cui almeno  l'85%

in volume, comprese le perdite, distilla a 350° C secondo  il  metodo

ASTM D86; 

        eee-sexies) gas  naturale:  il  metano  presente  in  natura,

contenente non piu' del 20% in volume di inerti e altri costituenti; 

        eee-septies)  polveri:  particelle,   di   qualsiasi   forma,

struttura o densita', disperse in fase gassosa  alle  condizioni  del

punto di  campionamento,  che,  in  determinate  condizioni,  possono

essere raccolte mediante filtrazione dopo  il  prelievo  di  campioni

rappresentativi  del  gas  da  analizzare  e  che,   in   determinate

condizioni,  restano  a  monte  del  filtro   e   sul   filtro   dopo

l'essiccazione; 

        eee-octies) ossidi di azoto (NOx): il monossido di azoto (NO)

ed il biossido di azoto espressi come biossido di azoto (NO2)»; 

        eee-nonies) rifiuto: rifiuto come definito all'articolo  183,

comma 1, lett. a); 

    c) all'articolo 269: 

      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 

  «1-bis. In caso di stabilimenti soggetti  ad  autorizzazione  unica

ambientale si applicano, in luogo delle procedure previste  ai  commi

3,  7  e  8,  le  procedure  previste  dal  decreto   di   attuazione

dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,

convertito, con modificazioni, in legge 4  aprile  2012,  n.  35.  Le

disposizioni dei commi 3, 7 e 8 continuano ad applicarsi nei casi  in

cui  il  decreto  di  attuazione  dell'articolo  23,  comma  1,   del

decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  rinvia  alle  norme  di  settore,

nonche' in relazione alla partecipazione del Comune al  procedimento.

Sono fatti salvi gli ulteriori termini previsti all'articolo 273-bis,

comma 13»; 

      2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 

  «2-bis. Nella domanda di autorizzazione relativa a stabilimenti  in

cui  sono  presenti  medi  impianti  di  combustione  devono   essere

indicati, oltre quanto previsto al comma 2,  anche  i  dati  previsti

all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta.»; 

      3) al comma 4, alla lettera b) le parole: «dei controlli»  sono

sostituite dalle seguenti: «del  monitoraggio»  e  la  lettera  c) e'

sostituita dalla seguente: «c) per  le  emissioni  diffuse,  apposite

prescrizioni,  anche  di   carattere   gestionale,   finalizzate   ad

assicurare il contenimento delle fonti su cui l'autorita'  competente

valuti necessario intervenire.»; 

      4) al comma 6: 

  4.1) le parole: «La messa in esercizio deve essere comunicata» sono

sostituite dalle seguenti: «La messa  in  esercizio,  fermo  restando

quanto previsto all'articolo 272, comma 3, deve essere comunicata»; 

  4.2) le parole: «L'autorizzazione  stabilisce  la  data  entro  cui

devono essere comunicati all'autorita'  competente  i  dati  relativi

alle emissioni» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'autorizzazione

stabilisce la data entro cui devono  essere  trasmessi  all'autorita'

competente i risultati delle misurazioni delle emissioni»; 

  4.3) le parole: «periodo continuativo di marcia  controllata»  sono

sostituite dalle seguenti: «periodo rappresentativo delle  condizioni

di esercizio dell'impianto,»; 

  4.4) le parole: «tale periodo deve avere una durata non inferiore a

dieci giorni, salvi i casi in cui il progetto  di  cui  al  comma  2,

lettera a) preveda che l'impianto funzioni esclusivamente per periodi

di durata inferiore.» sono soppresse; 

  5) al comma 8 l'ultimo periodo e' soppresso; 

  6) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 

  «9. L'autorita' competente  per  il  controllo  e'  autorizzata  ad

effettuare presso gli stabilimenti tutte  le  ispezioni  che  ritenga

necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione. Il  gestore

fornisce  a  tale  autorita'  la  collaborazione  necessaria  per   i

controlli, anche svolti mediante attivita' di campionamento e analisi

e raccolta di dati e informazioni,  funzionali  all'accertamento  del

rispetto delle disposizioni della parte quinta del presente  decreto.

Il gestore assicura in  tutti  i  casi  l'accesso  in  condizioni  di

sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti

di prelievo e di campionamento.»; 

    d) all'articolo 270: 

  1) al comma 1, dopo le parole: «In  sede  di  autorizzazione»  sono

inserite le  seguenti:  «fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo

272,»; 

  2) il comma 3 e' abrogato; 

  3) il comma 8-bis) e' sostituito dal seguente: 

  «8-bis. Il presente articolo si applica anche ai grandi impianti di

combustione ed ai medi impianti di  combustione,  ferme  restando  le

ulteriori disposizioni in  materia  di  aggregazione  degli  impianti

previste all'articolo 273, commi 9  e  10,  e  all'articolo  273-bis,

commi 8 e 9.»; 

    e) all'articolo 271: 

  1) il comma 2 e' abrogato; 

  2) al comma 4 le parole «dalla normativa vigente»  sono  sostituite

dalle seguenti «dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155»; 

  3) al comma 5, dopo le parole: «nei piani e  programmi  di  cui  al

comma 4.» sono inserite le  seguenti:  «A  tal  fine  possono  essere

altresi' considerati, in relazione  agli  stabilimenti  previsti  dal

presente titolo, i BAT-AEL e le tecniche previste  nelle  conclusioni

sulle BAT pertinenti per tipologia di impianti e attivita', anche  se

riferiti ad  installazioni  di  cui  al  titolo  III-bis  alla  Parte

Seconda.»; 

  4) il comma 5-bis) e' sostituito dal seguente: 

  «5-bis. Per gli  impianti  e  le  attivita'  degli  stabilimenti  a

tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, i criteri  per

la fissazione dei valori limite di emissione sono fissati con decreto

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,

sentito il Ministro della salute.»; 

      5) il comma 5-ter e' abrogato; 

      6) al comma 7, le parole: «Anche a  seguito  dell'adozione  del

decreto di cui al comma 2, l'autorizzazione degli stabilimenti»  sono

sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione degli stabilimenti»; 

      7) al comma 14: 

  7.1)  le   parole:   «di   procedere   al   ripristino   funzionale

dell'impianto  nel  piu'  breve  tempo  possibile  e  di   sospendere

l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto puo'  determinare

un pericolo per la salute umana» sono sostituite dalle seguenti:  «di

procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel piu' breve tempo

possibile. Si applica, in tali casi, la procedura prevista  al  comma

20-ter.»; 

  7.2) dopo le parole: «le fasi di  avviamento  e  di  arresto»  sono

inserite le seguenti: «e per assicurare che la durata  di  tali  fasi

sia la minore possibile.». 

      8) al  comma  15,  dopo  le  parole:  «ai  grandi  impianti  di

combustione di cui all'articolo 273» sono inserite le seguenti: «, ai

medi impianti di combustione di cui all'articolo 273-bis»; 

      9) il comma 16 e' abrogato; 

      10) il comma 17 e' sostituito dal seguente: 

  «17. L'allegato VI alla Parte Quinta stabilisce  i  criteri  per  i

controlli  da  parte  dell'autorita'  e  per  il  monitoraggio  delle

emissioni da parte del  gestore.  In  sede  di  rilascio,  rinnovo  e

riesame delle autorizzazioni previste dal presente titolo l'autorita'

competente individua i metodi di campionamento  e  di  analisi  delle

emissioni da utilizzare nel monitoraggio di  competenza  del  gestore

sulla base delle pertinenti norme tecniche  CEN  o,  ove  queste  non

siano  disponibili,  sulla  base  delle  pertinenti  norme   tecniche

nazionali, oppure, ove anche queste  ultime  non  siano  disponibili,

sulla base delle pertinenti norme  tecniche  ISO  o  di  altre  norme

internazionali o delle norme nazionali previgenti.  I  controlli,  da

parte dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1,

lettera p), e l'accertamento del superamento  dei  valori  limite  di

emissione  sono  effettuati  sulla  base  dei  metodi  specificamente

indicati nell'autorizzazione per il monitoraggio  di  competenza  del

gestore o, se l'autorizzazione non indica  specificamente  i  metodi,

sulla base di uno tra i metodi sopra elencati, oppure  attraverso  un

sistema  di  monitoraggio  in  continuo  delle   emissioni   conforme

all'allegato VI alla  Parte  Quinta  che  rispetta  le  procedure  di

garanzia di qualita' delle norma UNI EN 14181,  qualora  la  relativa

installazione sia prevista dalla normativa nazionale  o  regionale  o

qualora l'autorizzazione preveda  che  tale  sistema  sia  utilizzato

anche ai fini dei controlli dell'autorita'.»; 

      11) al comma 18: 

        11.1)  le  parole  da:  «Le  autorizzazioni  alle   emissioni

rilasciate» fino a «agli effetti del presente titolo» sono sostituite

dalle seguenti: «L'autorizzazione  stabilisce,  per  il  monitoraggio

delle emissioni di competenza del  gestore,  l'esecuzione  di  misure

periodiche basate su metodi discontinui o l'utilizzo  di  sistemi  di

monitoraggio basati su metodi in continuo»; 

        11.2) le parole:  «Il  gestore  effettua  i  controlli»  sono

sostituite dalle seguenti: «Il gestore effettua il monitoraggio»; 

      12) il comma 19 e' abrogato; 

      13) il comma 20 e' sostituito dal seguente: 

  «20. Si verifica un superamento dei valori limite di emissione,  ai

fini del reato di cui  all'articolo  279,  comma  2,  soltanto  se  i

controlli  effettuati  dall'autorita'   o   dagli   organi   di   cui

all'articolo 268, comma 1, lettera p), accertano una difformita'  tra

i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di  metodi

di campionamento e  di  analisi  o  di  sistemi  di  monitoraggio  in

continuo delle emissioni conformi ai requisiti previsti al comma  17.

Le difformita' accertate nel monitoraggio di competenza del  gestore,

incluse  quelle  relative  ai  singoli  valori  che  concorrono  alla

valutazione dei valori limite su base  media  o  percentuale,  devono

essere da costui specificamente comunicate  all'autorita'  competente

per il controllo entro 24 ore dall'accertamento.»; 

      14) dopo il comma 20 sono aggiunti i seguenti: 

  «20-bis.  Se  si  accerta,  nel  corso  dei  controlli   effettuati

dall'autorita' o dagli organi  di  cui  all'articolo  268,  comma  1,

lettera p), la non conformita' dei valori misurati ai  valori  limite

prescritti,  l'autorita'  competente  impartisce  al   gestore,   con

ordinanza, prescrizioni dirette al ripristino della  conformita'  nel

piu' breve tempo possibile, sempre che tali prescrizioni non  possano

essere imposte sulla base di altre procedure previste  dalla  vigente

normativa. La cessazione  dell'esercizio  dell'impianto  deve  essere

sempre disposta se la non conformita' puo'  determinare  un  pericolo

per la salute umana o un significativo peggioramento  della  qualita'

dell'aria a livello locale. 

  20-ter. Il gestore che,  nel  corso  del  monitoraggio  di  propria

competenza, accerti la non conformita' dei valori misurati ai  valori

limite prescritti deve procedere al ripristino della conformita'  nel

piu' breve tempo possibile.  In  tali  casi,  l'autorita'  competente

impartisce  al  gestore  prescrizioni  dirette  al  ripristino  della

conformita', fissando un termine per l'adempimento, e  stabilisce  le

condizioni per  l'esercizio  dell'impianto  fino  al  ripristino.  La

continuazione dell'esercizio non e' in tutti i casi  concessa  se  la

non conformita' dei valori misurati ai valori limite prescritti  puo'

determinare un pericolo  per  la  salute  umana  o  un  significativo

peggioramento della qualita' dell'aria a livello locale. Nel caso  in

cui il gestore non osservi la prescrizione entro il  termine  fissato

si applica, per tale inadempimento, la sanzione prevista all'articolo

279, comma 2.»; 

    f) all'articolo 272: 

      1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 

  «1-bis. Per gli impianti previsti  dal  comma  1,  ove  soggetti  a

valori limite di emissione applicabili ai sensi del  medesimo  comma,

la legislazione regionale di cui all'articolo 271, comma 3, individua

i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da  utilizzare

nei  controlli  e  possono  imporre  obblighi  di   monitoraggio   di

competenza del gestore. Per gli impianti di combustione previsti  dal

comma 1, ove soggetti a valori limite  di  emissione  applicabili  ai

sensi del medesimo comma, l'autorita'  competente  per  il  controllo

puo' decidere di non effettuare  o  di  limitare  i  controlli  sulle

emissioni se il gestore dispone di una dichiarazione  di  conformita'

dell'impianto rilasciata dal costruttore che attesta  la  conformita'

delle emissioni ai valori limite e se, sulla  base  di  un  controllo

documentale, risultano regolarmente applicate le apposite  istruzioni

tecniche  per  l'esercizio  e  per  la  manutenzione  previste  dalla

dichiarazione.  La  decisione  dell'autorita'   competente   per   il

controllo e' ammessa solo se la dichiarazione riporta  le  istruzioni

tecniche per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e  le  altre

informazioni necessarie  a  rispettare  i  valori  limite,  quali  le

configurazioni impiantistiche e le modalita' di gestione  idonee,  il

regime di esercizio ottimale, le caratteristiche del combustibile  ed

i sistemi di regolazione.»; 

      2) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 

  «2.  L'autorita'  competente  puo'   adottare   autorizzazioni   di

carattere generale riferite a  stabilimenti  oppure  a  categorie  di

impianti e attivita', nelle quali sono stabiliti i valori  limite  di

emissione,  le  prescrizioni,  anche  inerenti   le   condizioni   di

costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati,  i  tempi  di

adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicita'

dei  controlli.  Puo'   inoltre   stabilire   apposite   prescrizioni

finalizzate a predefinire i casi e le condizioni in cui il gestore e'

tenuto a captare e convogliare le emissioni  ai  sensi  dell'articolo

270. Al di fuori di tali casi e  condizioni  l'articolo  270  non  si

applica agli impianti degli stabilimenti soggetti  ad  autorizzazione

generale. I  valori  limite  di  emissione  e  le  prescrizioni  sono

stabiliti  in  conformita'  all'articolo  271,  commi  da  5   a   7.

L'autorizzazione generale stabilisce i  requisiti  della  domanda  di

adesione e puo' prevedere appositi modelli semplificati  di  domanda,

nei quali le quantita' e le qualita' delle emissioni sono  deducibili

dalle  quantita'  di  materie  prime  ed  ausiliarie  utilizzate.  Le

autorizzazioni  generali  sono  adottate  con   priorita'   per   gli

stabilimenti in cui sono presenti  le  tipologie  di  impianti  e  di

attivita' elencate alla Parte II dell'allegato IV alla Parte  Quinta.

Al fine di stabilire le soglie  di  produzione  e  di  consumo  e  le

potenze termiche nominali indicate nella parte  II  dell'allegato  IV

alla Parte Quinta si deve  considerare  l'insieme  degli  impianti  e

delle  attivita'  che,  nello  stabilimento,  ricadono  in   ciascuna

categoria presente nell'elenco. I gestori degli stabilimenti per  cui

e'  stata  adottata  una  autorizzazione  generale  possono  comunque

presentare domanda di  autorizzazione  ai  sensi  dell'articolo  269.

L'installazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e

attivita' non previsti in autorizzazioni generali  e'  soggetta  alle

autorizzazioni  di   cui   all'articolo   269.   L'installazione   di

stabilimenti in cui sono presenti impianti e  attivita'  previsti  in

piu' autorizzazioni generali e' ammessa previa contestuale  procedura

di adesione alle stesse. In  stabilimenti  dotati  di  autorizzazioni

generali e' ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di

impianti e l'avvio di  attivita'  previsti  in  altre  autorizzazioni

generali. In caso  di  convogliamento  delle  emissioni  prodotte  da

impianti previsti da diverse  autorizzazioni  generali  in  punti  di

emissione comuni, si applicano i valori limite piu' severi prescritti

in  tali  autorizzazioni  per  ciascuna  sostanza   interessata.   In

stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista  all'articolo  269,

e' ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti

e  l'avvio  di  attivita'  previsti  nelle  autorizzazioni  generali,

purche'  la  normativa  regionale  o   le   autorizzazioni   generali

stabiliscano requisiti  e  condizioni  volti  a  limitare  il  numero

massimo  o  l'entita'  delle  modifiche  effettuabili  mediante  tale

procedura per singolo stabilimento; l'autorita'  competente  provvede

ad aggiornare l'autorizzazione prevista all'articolo 269  sulla  base

dell'avvenuta adesione. 

  3. Ai fini previsti dal comma 2, almeno quarantacinque giorni prima

dell'installazione il  gestore  invia  all'autorita'  competente  una

domanda  di  adesione  all'autorizzazione  generale   corredata   dai

documenti  ivi  prescritti.  La   domanda   di   adesione   individua

specificamente gli impianti e le attivita'  a  cui  fare  riferimento

nell'ambito delle autorizzazioni generali  vigenti.  L'autorita'  che

riceve la domanda puo', con proprio provvedimento, negare  l'adesione

nel  caso  in  cui  non  siano  rispettati   i   requisiti   previsti

dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani  e  dai

programmi o dalla legislazione regionale  di  cui  all'articolo  271,

commi 3 e 4, o in  presenza  di  particolari  situazioni  di  rischio

sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.

Alla domanda  di  adesione  puo'  essere  allegata  la  comunicazione

relativa alla messa in esercizio prevista all'articolo 269, comma  6,

che puo' avvenire dopo un  periodo  di  quarantacinque  giorni  dalla

domanda stessa. La procedura si applica anche  nel  caso  in  cui  il

gestore intenda effettuare una  modifica  dello  stabilimento.  Resta

fermo l'obbligo di sottoporre  lo  stabilimento  alle  autorizzazioni

previste   all'articolo   269   in   caso   di   modifiche   relative

all'installazione di impianti o all'avvio di attivita'  non  previsti

nelle autorizzazioni generali. L'autorizzazione generale si applica a

chi vi ha aderito, anche se sostituita da  successive  autorizzazioni

generali,  per  un  periodo  pari   ai   quindici   anni   successivi

all'adesione. Non  hanno  effetto  su  tale  termine  le  domande  di

adesione  relative  alle   modifiche   dello   stabilimento.   Almeno

quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore

presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente,

corredata  dai  documenti  ivi  prescritti.  L'autorita'   competente

procede, almeno ogni quindici anni, al rinnovo  delle  autorizzazioni

generali adottate ai sensi del presente articolo. Le procedure  e  le

tempistiche previste dal presente articolo si applicano in  luogo  di

quelle  previste  dalle  norme  generali  vigenti   in   materia   di

comunicazioni amministrative e silenzio assenso.»; 

      3) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 

  «3-bis. Le autorizzazioni di carattere generale  adottate  per  gli

stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione, anche

insieme ad altri impianti e attivita', devono disciplinare  anche  le

voci previste  all'allegato  I,  Parte  IV-bis,  alla  Parte  Quinta,

escluse quelle riportate alle  lettere  a),  g)  e  h).  Le  relative

domande  di  adesione  devono  contenere  tutti   i   dati   previsti

all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta.»; 

      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 

  «4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano  nel  caso  in

cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attivita', le  sostanze  o

le miscele con indicazioni di  pericolo  H350,  H340,  H350i,  H360D,

H360F, H360FD, H360Df e  H360Fd  ai  sensi  della  normativa  europea

vigente in materia di classificazione,  etichettatura  e  imballaggio

delle sostanze e delle miscele. Nel caso in cui,  a  seguito  di  una

modifica della classificazione di una sostanza, uno o piu' impianti o

attivita' ricompresi in autorizzazioni  generali  siano  soggetti  al

divieto previsto  al  presente  comma,  il  gestore  deve  presentare

all'autorita'  competente,  entro  tre  anni  dalla  modifica   della

classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo

269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento  si  considera

in esercizio senza autorizzazione.»; 

      5) il comma 4-bis e' abrogato; 

      6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 

  «5. Il presente titolo non si applica agli  stabilimenti  destinati

alla difesa nazionale, fatto salvo quanto previsto al comma 5-bis, ed

alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria  esclusivamente

adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro  in

relazione  alla  temperatura,  all'umidita'  e  ad  altre  condizioni

attinenti al microclima di  tali  ambienti.  Sono  in  tutti  i  casi

soggette al presente titolo le  emissioni  provenienti  da  punti  di

emissione  specificamente  destinati  all'evacuazione   di   sostanze

inquinanti dagli ambienti  di  lavoro.  Il  presente  titolo  non  si

applica inoltre a valvole di sicurezza, dischi  di  rottura  e  altri

dispositivi destinati a situazioni critiche  o  di  emergenza,  salvo

quelli  che  l'autorita'  competente   stabilisca   di   disciplinare

nell'autorizzazione. Sono comunque soggetti al  presente  titolo  gli

impianti che, anche se  messi  in  funzione  in  caso  di  situazioni

critiche o di emergenza, operano  come  parte  integrante  del  ciclo

produttivo dello stabilimento. Agli  impianti  di  distribuzione  dei

carburanti si applicano  esclusivamente  le  pertinenti  disposizioni

degli articoli 276 e 277.»; 

      7) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 

  «5-bis. Sono soggetti ad autorizzazione gli stabilimenti  destinati

alla  difesa  nazionale  in  cui  sono  ubicati  medi   impianti   di

combustione.  L'autorizzazione  dello  stabilimento  prevede   valori

limite e prescrizioni solo per tali impianti:»; 

      8) dopo l'articolo 272 e' inserito il seguente: 

  «Art. 272-bis (Emissioni odorigene). - 1. La normativa regionale  o

le autorizzazioni possono prevedere misure per la  prevenzione  e  la

limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti  di  cui  al

presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove  opportuno,

alla luce delle caratteristiche  degli  impianti  e  delle  attivita'

presenti  nello  stabilimento  e  delle  caratteristiche  della  zona

interessata, e fermo restando, in caso di  disciplina  regionale,  il

potere delle autorizzazioni di stabilire valori  limite  piu'  severi

con le modalita' previste all'articolo 271: 

    a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³)

per le sostanze odorigene; 

    b)   prescrizioni   impiantistiche   e   gestionali   e   criteri

localizzativi per impianti  e  per  attivita'  aventi  un  potenziale

impatto odorigeno,  incluso  l'obbligo  di  attuazione  di  piani  di

contenimento; 

    c) procedure  volte  a  definire,  nell'ambito  del  procedimento

autorizzativo, criteri localizzativi in funzione  della  presenza  di

ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento; 

    d)  criteri  e  procedure  volti  a  definire,  nell'ambito   del

procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni  massime

di emissione odorigena espresse in  unita'  odorimetriche  (ouE/m³  o

ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento; 

    e)  specifiche  portate  massime  o  concentrazioni  massime   di

emissione odorigena espresse in unita' odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s)

per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento, 

  2.  Il  Coordinamento  previsto  dall'articolo   20   del   decreto

legislativo 13 agosto 2010,  n.  155,  puo'  elaborare  indirizzi  in

relazione alle misure  previste  dal  presente  articolo.  Attraverso

l'integrazione dell'allegato I alla Parte Quinta,  con  le  modalita'

previste dall'articolo 281, comma 6, possono essere  previsti,  anche

sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni

per la prevenzione e la limitazione delle emissioni  odorigene  degli

stabilimenti di cui al presente titolo,  inclusa  la  definizione  di

metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti.»; 

    g) all'articolo 273: 

      1) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 

  «9. Si considerano come un unico grande impianto di combustione, ai

fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla

quale stabilire i  valori  limite  di  emissione,  piu'  impianti  di

combustione di potenza termica pari o superiore a 15 MW  e  la  somma

delle cui potenze e' pari o superiore a 50 MW  che  sono  localizzati

nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate  o

convogliabili,  sulla  base  di  una  valutazione  delle   condizioni

tecniche svolta dalle autorita'  competenti,  ad  un  solo  punto  di

emissione. La valutazione relativa alla convogliabilita' tiene  conto

dei criteri previsti all'articolo 270. Non sono considerati,  a  tali

fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri

impianti  quando  questi   ultimi   sono   disattivati.   L'autorita'

competente, tenendo conto delle condizioni  tecniche  ed  economiche,

puo' altresi' disporre il  convogliamento  delle  emissioni  di  tali

impianti ad un solo punto di emissione ed applicare i  valori  limite

che,  in  caso  di   mancato   convogliamento,   si   applicherebbero

all'impianto piu' recente.»; 

      2) il comma 13 e' abrogato; 

      3) dopo l'articolo 273 e' inserito il seguente: 

  «Art. 273-bis (Medi impianti di combustione). - 1. Gli stabilimenti

in cui sono ubicati medi impianti di  combustione  sono  soggetti  ad

autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 e, in caso di installazioni

di cui alla Parte Seconda, all'autorizzazione  integrata  ambientale.

Gli stabilimenti in cui sono presenti medi  impianti  di  combustione

alimentati con le biomasse  rifiuto  previste  all'allegato  II  alla

Parte Quinta sono autorizzati ai sensi degli articoli 208 o 214. 

  2.  Gli  stabilimenti  in  cui  sono  ubicati  medi   impianti   di

combustione, anche insieme ad altri  impianti  o  attivita',  possono

essere oggetto di adesione alle autorizzazioni di carattere  generale

adottate in conformita' all'articolo 272, comma 3-bis. 

  3. L'istruttoria autorizzativa prevista all'articolo 271, comma  5,

e all'articolo 272, comma  2,  individua,  per  i  medi  impianti  di

combustione, valori limite di emissione e prescrizioni  di  esercizio

non meno restrittivi rispetto ai  pertinenti  valori  e  prescrizioni

previsti agli allegati I e V alla Parte Quinta e  dalle  normative  e

dai piani regionali di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, e  rispetto

a quelli applicati  per  effetto  delle  autorizzazioni  soggette  al

rinnovo. 

  4. Per i medi impianti di combustione ubicati in  installazioni  di

cui alla Parte Seconda i valori limite di emissione e le prescrizioni

di esercizio degli allegati I e V alla Parte Quinta e delle normative

e dei piani regionali previsti all'articolo 271, commi 3  e  4,  sono

presi  in  esame   nell'istruttoria   dell'autorizzazione   integrata

ambientale ai fini previsti all'articolo 29-sexies, comma 4-ter. 

  5. A partire dal 1° gennaio 2025 e, in caso di impianti di  potenza

termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire  dal  1°  gennaio

2030, i medi impianti  di  combustione  esistenti  sono  soggetti  ai

valori  limite  di  emissione  individuati  attraverso  l'istruttoria

autorizzativa prevista ai commi 3 e 4. Fino a tali date devono essere

rispettati i valori limite previsti dalle vigenti  autorizzazioni  e,

per i medi impianti di combustione che prima  del  19  dicembre  2017

erano elencati all'allegato IV,  Parte  I,  alla  Parte  Quinta,  gli

eventuali valori limite applicabili ai sensi dell'articolo 272, comma

1. 

  6. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del presente articolo

il gestore  di  stabilimenti  dotati  di  un'autorizzazione  prevista

all'articolo 269, in cui sono ubicati medi  impianti  di  combustione

esistenti, presenta una domanda autorizzativa almeno due  anni  prima

delle date previste al comma 5. L'adeguamento  puo'  essere  altresi'

previsto   nelle   ordinarie    domande    di    rinnovo    periodico

dell'autorizzazione presentate prima di tale  termine  di  due  anni.

L'autorita' competente aggiorna l'autorizzazione  dello  stabilimento

con un'istruttoria limitata ai medi impianti di combustione esistenti

o la rinnova con un'istruttoria estesa  all'intero  stabilimento.  In

caso  di  autorizzazioni  che  gia'  prescrivono  valori   limite   e

prescrizioni conformi  a  quelli  previsti  al  comma  5  il  gestore

comunica tale condizione all'autorita' competente quantomeno due anni

prima delle date previste dal comma 5. 

  7. Entro il termine previsto al comma 6 sono, altresi', presentate: 

    a) le  domande  di  adesione  alle  autorizzazioni  di  carattere

generale adottate in conformita' all'articolo 272, comma  3-bis,  per

gli stabilimenti in cui sono ubicati  medi  impianti  di  combustione

esistenti; 

    b) le domande di autorizzazione degli stabilimenti, in  cui  sono

ubicati  medi  impianti  di  combustione  esistenti,  che  non  erano

soggetti all'obbligo di autorizzazione  ai  sensi  dell'articolo  269

secondo la normativa vigente prima del 19 dicembre 2017; 

    c) le domande di autorizzazione, ai sensi degli  articoli  208  o

214, comma 7, degli stabilimenti in cui sono presenti  medi  impianti

di  combustione  alimentati  con   le   biomasse   rifiuto   previste

all'allegato II alla Parte Quinta. Tali domande  sono  sostituite  da

una comunicazione in caso  di  autorizzazioni  che  gia'  prescrivono

valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5; 

    d) le domande di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate

ambientali delle installazioni di cui alla Parte Seconda in cui  sono

ubicati medi impianti di combustione  esistenti.  Tali  domande  sono

sostituite da una comunicazione in caso di  autorizzazioni  che  gia'

prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a  quelli  previsti

al comma 5. 

  8.  Si  considerano  come  un  unico  impianto,   ai   fini   della

determinazione della potenza termica  nominale  in  base  alla  quale

stabilire  i  valori  limite  di  emissione,  i  medi   impianti   di

combustione che sono localizzati nello stesso stabilimento e  le  cui

emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla  base  di  una

valutazione  delle  condizioni  tecniche   svolta   dalle   autorita'

competenti, ad un solo punto di emissione.  La  valutazione  relativa

alla convogliabilita' tiene conto dei criteri  previsti  all'articolo

270. Tale unita' si qualifica come grande impianto di combustione nei

casi previsti all'articolo 273, comma 9. Non sono considerati, a tali

fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri

impianti quando questi ultimi sono disattivati. Se  le  emissioni  di

piu' medi impianti di combustione sono  convogliate  ad  uno  o  piu'

punti di emissione comuni,  il  medio  impianto  di  combustione  che

risulta da tale aggregazione e' soggetto ai  valori  limite  che,  in

caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto  piu'

recente. 

  9. L'adeguamento alle disposizioni del comma 8,  in  caso  di  medi

impianti di combustione esistenti, e' effettuato nei tempi a tal fine

stabiliti dall'autorizzazione, nel rispetto delle date  previste  dal

comma 5. 

  10. Non costituiscono medi impianti di combustione: 

    a) impianti in cui i gas della combustione sono utilizzati per il

riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi  altro  trattamento

degli oggetti o dei materiali; 

    b)  impianti  di  postcombustione,  ossia  qualsiasi  dispositivo

tecnico  per   la   depurazione   dell'effluente   gassoso   mediante

combustione, che  non  sia  gestito  come  impianto  indipendente  di

combustione; 

    c) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione  di  un

veicolo, una nave, o un aeromobile; 

    d) turbine a gas e motori a gas e  diesel  usati  su  piattaforme

off-shore; 

    e) impianti di combustione utilizzati per il riscaldamento a  gas

diretto  degli  spazi  interni  di  uno  stabilimento  ai  fini   del

miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro; 

    f) dispositivi di rigenerazione  dei  catalizzatori  di  cracking

catalitico; 

  g) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo; 

  h) reattori utilizzati nell'industria chimica; 

  i) batterie di forni per il coke; 

  l) cowpers degli altiforni; 

  m) impianti di cremazione; 

  n) medi impianti  di  combustione  alimentati  da  combustibili  di

raffineria, anche unitamente ad altri combustibili, per la produzione

di energia nelle raffinerie di petrolio e gas; 

  o) caldaie di recupero  nelle  installazioni  di  produzione  della

pasta di legno; 

  p) impianti di combustione  disciplinati  dalle  norme  europee  in

materia di motori o combustione interna  destinati  all'installazione

su macchine mobili non stradali; 

    q) impianti di incenerimento o coincenerimento previsti al titolo

III-bis alla Parte Quarta. 

  11. E' tenuto, presso ciascuna autorita' competente, con  le  forme

da questa stabilite, un registro documentale nel quale sono riportati

i dati previsti all'allegato I, Parte V, alla Parte Quinta per i medi

impianti di combustione e per i medi impianti termici civili  di  cui

all'articolo 284, commi 2-bis e 2-ter, nonche' i dati  relativi  alle

modifiche di tali impianti. E' assicurato l'accesso del pubblico alle

informazioni contenute nel registro, attraverso pubblicazione su siti

internet, secondo le disposizioni del decreto legislativo  19  agosto

2005, n. 195. 

  12. I  dati  previsti  al  comma  11  sono  inseriti  nel  registro

documentale: 

    a) al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo  269  o

delle autorizzazioni integrate ambientali o delle  autorizzazioni  di

cui agli articoli 208 o 214 di stabilimenti o  installazioni  in  cui

sono presenti medi impianti di combustione nuovi; 

    b) al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo  269  o

delle autorizzazioni integrate ambientali delle autorizzazioni di cui

agli articoli 208 o 214, comma 7, di stabilimenti o installazioni  in

cui sono presenti medi impianti di combustione esistenti, in caso  di

rilascio avvenuto a partire dal 19 dicembre 2017; 

    c) entro sessanta giorni dalla comunicazione prevista al comma 6,

ultimo periodo, e al comma 7, lettere c) e d); 

    d)  al  perfezionamento  della   procedura   di   adesione   alle

autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 3-bis; 

    e) entro sessanta giorni dalla comunicazione delle modifiche  non

sostanziali di  cui  all'articolo  269,  comma  8,  relative  a  medi

impianti di combustione, fatte salve le  eventuali  integrazioni  del

registro ove l'autorita' competente aggiorni l'autorizzazione dopo il

termine; 

    f) all'atto dell'iscrizione dei medi impianti termici  civili  di

cui  all'articolo  284,  commi  3  e   4,   nel   relativo   registro

autorizzativo. 

  13.   Entro   trenta   giorni   dalla   ricezione   della   domanda

dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 269  o  della  domanda  di

autorizzazione   integrata   ambientale   di   stabilimenti   e    di

installazioni in cui sono ubicati  medi  impianti  di  combustione  o

della  domanda  di  adesione  alle  autorizzazioni  generali  di  cui

all'articolo 272, comma 3-bis, o della comunicazione di modifiche non

sostanziali relative a  medi  impianti  di  combustione,  l'autorita'

competente   avvia   il   procedimento   istruttorio    e    comunica

tempestivamente tale avvio al richiedente. 

  14. Per gli impianti di combustione di potenza termica inferiore  a

1 MW alimentati a biomasse o biogas, installati prima del 19 dicembre

2017,  i  pertinenti  valori  di  emissione  in  atmosfera   previsti

all'allegato I alla Parte Quinta devono essere rispettati entro il 1°

gennaio 2030. Fino a tale data devono essere rispettati gli eventuali

valori limite applicabili ai sensi dell'articolo 272, comma 1. 

  15. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 puo'  esentare

i medi impianti di combustione esistenti che non sono in funzione per

piu' di 500 ore operative all'anno,  calcolate  in  media  mobile  su

ciascun periodo di cinque anni, dall'obbligo di adeguarsi  ai  valori

limite di emissione previsti al comma 5. La domanda di autorizzazione

contiene l'impegno del  gestore  a  rispettare  tale  numero  di  ore

operative.  Il  primo  periodo  da  considerare  per  il  calcolo  si

riferisce  ai  cinque  anni  civili  successivi  quello  di  rilascio

dell'autorizzazione. Entro il 1° marzo di ogni anno,  a  partire  dal

secondo   anno   civile   successivo    a    quello    di    rilascio

dell'autorizzazione, il gestore presenta all'autorita' competente, ai

fini del calcolo della  media  mobile,  la  registrazione  delle  ore

operative utilizzate nell'anno precedente. Il numero massimo  di  ore

operative puo' essere elevato a 1.000 in  caso  di  emergenza  dovuta

alla necessita' di produrre energia elettrica nelle isole connesse ad

un sistema di alimentazione principale a seguito dell'interruzione di

tale alimentazione. 

  16. L'autorizzazione dello stabilimento in cui  sono  ubicati  medi

impianti di combustione nuovi che non sono in funzione  per  piu'  di

500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su  un  periodo

di tre  anni,  puo'  esentare  tali  impianti  dall'applicazione  dei

pertinenti valori limite previsti all'allegato I alla  Parte  Quinta.

La  domanda  di  autorizzazione  contiene  l'impegno  del  gestore  a

rispettare  tale  numero  di  ore  operative.  Il  primo  periodo  da

considerare per il calcolo si riferisce alla frazione di anno  civile

successiva al rilascio dell'autorizzazione  ed  ai  due  anni  civili

seguenti. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno  civile

successivo a  quello  di  rilascio  dell'autorizzazione,  il  gestore

presenta all'autorita' competente, ai fini del  calcolo  della  media

mobile, la registrazione delle  ore  operative  utilizzate  nell'anno

precedente. L'istruttoria  autorizzativa  di  cui  all'articolo  271,

comma 5, individua valori  limite  non  meno  restrittivi  di  quelli

previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017 e, per le

emissioni di polveri degli impianti alimentati a combustibili solidi,

in ogni caso, un valore limite non superiore a 100 mg/Nm³. 

  17. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 puo' differire

al 1° gennaio  2030  l'obbligo  di  adeguarsi  ai  valori  limite  di

emissione previsti al comma 5 per  i  medi  impianti  di  combustione

esistenti di potenza termica superiore a 5 MW se almeno il 50%  della

produzione di calore utile dell'impianto, calcolata come media mobile

su ciascun periodo di cinque anni, sia fornito ad una  rete  pubblica

di teleriscaldamento sotto forma di vapore o acqua calda. La  domanda

di autorizzazione contiene l'impegno del gestore  a  rispettare  tale

percentuale di fornitura. Il primo  periodo  da  considerare  per  il

calcolo si riferisce ai  cinque  anni  civili  successivi  quello  di

rilascio dell'autorizzazione. Entro il  1°  marzo  di  ogni  anno,  a

partire dal secondo anno  civile  successivo  a  quello  di  rilascio

dell'autorizzazione, il gestore presenta all'autorita' competente, ai

fini del calcolo della media mobile, un documento in cui e'  indicata

la percentuale di produzione di calore utile dell'impianto  destinata

a tale fornitura nell'anno precedente. L'istruttoria autorizzativa di

cui all'articolo 271,  comma  5,  individua,  per  le  emissioni  del

periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed al 1° gennaio 2030, valori

limite non meno restrittivi di quelli precedentemente autorizzati  e,

per le emissioni di ossidi di zolfo, in ogni caso, un  valore  limite

non superiore a 1.100 mg/Nm³. 

  18. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 puo' differire

al 1° gennaio  2030  l'obbligo  di  adeguarsi  ai  valori  limite  di

emissione degli ossidi di azoto  previsti  al  comma  5  per  i  medi

impianti di combustione  esistenti  costituiti  da  motori  a  gas  o

turbine a gas di potenza termica superiore a 5 MW, se  tali  impianti

sono utilizzati per il funzionamento delle stazioni  di  compressione

di gas necessarie per garantire la protezione e la  sicurezza  di  un

sistema nazionale di trasporto del gas. Resta fermo, fino  alla  data

prevista   di   adeguamento,   il   rispetto   dei   valori    limite

precedentemente autorizzati. 

  19. In caso di impossibilita' di  rispettare  i  pertinenti  valori

limite di emissione previsti per gli ossidi di zolfo  all'allegato  I

alla Parte Quinta per i medi impianti nuovi ed esistenti a  causa  di

un'interruzione nella fornitura di combustibili  a  basso  tenore  di

zolfo,  dovuta  ad  una  situazione  di  grave  penuria,  l'autorita'

competente puo' disporre  una  deroga,  non  superiore  a  sei  mesi,

all'applicazione di tali valori limite. L'autorizzazione individua  i

valori limite da applicare in tali periodi, assicurando che risultino

non meno restrittivi di quelli  autorizzati  prima  del  19  dicembre

2017. 

  20. In  caso  di  medi  impianti  nuovi  ed  esistenti,  alimentati

esclusivamente a combustibili gassosi, che a causa  di  un'improvvisa

interruzione  nella  fornitura   di   gas   debbano   eccezionalmente

utilizzare altri combustibili e dotarsi di  un  apposito  sistema  di

abbattimento, l'autorita' competente puo' disporre  una  deroga,  non

superiore a 10 giorni, salvo giustificate proroghe,  all'applicazione

dei pertinenti valori limite di emissione  previsti  dall'allegato  I

alla Parte Quinta. L'autorizzazione  individua  i  valori  limite  da

applicare  in  tali  periodi,  assicurando  che  risultino  non  meno

restrittivi di quelli autorizzati del 19 dicembre 2017. 

  21. Le deroghe previste ai  commi  18  e  19  sono  comunicate  dal

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla

Commissione europea entro  un  mese  dalla  concessione.  L'autorita'

competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare,  comunica  al  Ministero  tali  deroghe  entro

cinque giorni dalla concessione.». 

  22. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6  fissa  al  1°

gennaio 2030 l'obbligo di adeguarsi ai  valori  limite  di  emissione

previsti al comma 5 per i medi impianti di combustione esistenti  che

fanno parte di un  piccolo  sistema  isolato  o  di  un  microsistema

isolato di cui all´articolo 2, punto 26 e punto 27,  della  direttiva

2009/72/CE. L'istruttoria  autorizzativa  di  cui  all'articolo  271,

comma 5, individua, per le emissioni del periodo compreso tra  il  1°

gennaio  2025  ed  il  1°  gennaio  2030,  valori  limite  non   meno

restrittivi di quelli precedentemente autorizzati»; 

    h) all'articolo 274: 

  1)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   «Raccolta   e

trasmissione  dei  dati  sulle  emissioni  dei  grandi  impianti   di

combustione e dei medi impianti di combustione»; 

  2) il comma 2 e' abrogato; 

  3) il primo periodo del comma 3 e' soppresso; 

  4) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti: 

  «8-bis.  Il  Ministero  dell'ambiente  trasmette  alla  Commissione

europea, sulla base dei formati da questa adottati: 

    a) entro il 1° gennaio 2021, una relazione contenente  una  stima

delle emissioni totali  annue  di  monossido  di  carbonio  dei  medi

impianti di combustione e dei  medi  impianti  termici  civili  e  le

informazioni relative alle concentrazioni di  monossido  di  carbonio

nelle  emissioni  di  tali  impianti,   raggruppate   per   tipo   di

combustibile e classe di capacita'; 

    b) entro il 1° ottobre 2026 ed entro  il  1°  ottobre  2031,  una

relazione  contenente  le  informazioni  qualitative  e  quantitative

relative all'applicazione delle norme  vigenti  in  materia  di  medi

impianti di combustione e medi impianti termici  civili,  incluse  le

attivita' finalizzate a verificare la conformita' degli impianti.  La

prima relazione contiene anche una stima delle emissioni totali annue

di polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo dei  medi  impianti  di

combustione e dei medi impianti termici civili, raggruppate per  tipo

di impianto, tipo di combustibile e classe di capacita'. 

  8-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del

territorio e del mare sono stabiliti i dati, i  metodi  di  stima,  i

tempi e le modalita' delle  comunicazioni  che  i  gestori  dei  medi

impianti di combustione e le autorita' competenti di cui ai titoli  I

e II alla Parte Quinta effettuano all'ISPRA ed al predetto  Ministero

ai fini della  predisposizione  delle  relazioni  previste  al  comma

8-bis. L'ISPRA, sulla base di tali informazioni, elabora un rapporto,

conforme ai pertinenti formati adottati dalla Commissione europea, da

inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare almeno tre mesi prima dei termini previsti al comma 8-bis.»; 

      i) all'articolo 275, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Al  fine  di  ammettere  l'applicazione  di  valori  limite

espressi come emissioni totali equivalenti, ai sensi  della  parte  V

dell'allegato III alla  parte  quinta  del  presente  decreto,  negli

stabilimenti caratterizzati da elevate soglie di consumo di solventi,

l'autorita' competente valuta anche, tenuto  conto  delle  specifiche

attivita'  degli   stabilimenti   oggetto   di   autorizzazione,   la

sussistenza della possibilita' di assicurare  un  efficace  controllo

sul rispetto di tali valori.»; 

      l) all'articolo 276 il comma 6 e' sostituito dal seguente: 

  «6. Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti  di  cui  al

comma 1, lettera b), non  sono  soggetti  all'autorizzazione  di  cui

all'articolo 269.»; 

  m) all'articolo 277, comma 7, le parole: «non c'e' nella direttiva»

sono soppresse; 

  n) all'articolo 278, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 

  «1-bis. Resta ferma, in caso di non conformita' dei valori misurati

ai valori  limite  prescritti,  accertata  nel  corso  dei  controlli

effettuati dall'autorita' o dagli organi  di  cui  all'articolo  268,

comma 1,  lettera  p),  la  possibilita'  di  adottare  le  ordinanze

previste all'articolo 271, comma 20-bis.»; 

    o) all'articolo 279: 

      1) al comma 1 le parole: «ammenda da 258  euro  a  1.032  euro»

sono sostituite dalle seguenti:  «ammenda  da  1.000  euro  a  10.000

euro»; dopo le parole: «l'autorizzazione prevista  all'articolo  269,

comma 8» sono aggiunte le seguenti: «o, ove applicabile, dal  decreto

di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.

5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.»;

dopo le parole: «comunicazione prevista dall'articolo 269,  comma  8»

sono inserite le  seguenti:  «o,  ove  applicabile,  dal  decreto  di

attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35» e le

parole: «pari a 1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti;  «da  300

euro a 1.000 euro»; 

    2) al comma 2, al primo periodo, le parole: «o le prescrizioni» e

«o le prescrizioni altrimenti imposte  dall'autorita'  competente  ai

sensi del presente titolo» sono soppresse; le parole: «fino  a  1.032

euro» sono sostituite dalle seguenti «fino a 10.000 euro»; al secondo

periodo le parole: «o le prescrizioni» sono soppresse; 

    3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 

  «2-bis.  Chi,  nell'esercizio  di  uno   stabilimento,   viola   le

prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III

o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di

cui  all'articolo  271   o   le   prescrizioni   altrimenti   imposte

dall'autorita' competente e' soggetto ad una sanzione  amministrativa

pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede

l'autorita' competente. Se le  prescrizioni  violate  sono  contenute

nell'autorizzazione integrata ambientale  si  applicano  le  sanzioni

previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.»; 

    4) al comma 3, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «E'

soggetto ad una sanzione amministrativa  pecuniaria  da  500  euro  a

2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' competente, chi

non effettua una delle comunicazioni previste  all'articolo  273-bis,

comma 6 e comma 7, lettere c) e d)»; 

    5) al comma 7, le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria  da

quindicimilaquattrocentonovantatre               euro               a

centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro»  sono  sostituite

dalle seguenti: «sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro  a

155.000 euro.»; 

    p) all'articolo 280, comma 1, le parole: «fermo  restando  quanto

stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999,  n.

351» sono soppresse; 

    q) all'articolo 281: 

  1) i commi 1 e 2 sono abrogati; 

  2) al comma 4, le parole: «Per gli  stabilimenti»  sono  sostituite

dalle seguenti: «Per gli impianti degli stabilimenti»; 

  3) al comma 6 le parole: «dell'articolo 13 della legge  4  febbraio

2005, n. 11» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 36  della

legge 24 dicembre 2012, n. 234.»; 

  4) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 

  «9.  Il  Coordinamento  previsto  dall'articolo  20   del   decreto

legislativo 13 agosto 2010, n. 155, assicura  un  esame  congiunto  e

l'elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti  di

comune  interesse  inerenti  la  normativa  vigente  in  materia   di

emissioni in atmosfera e inquinamento dell'aria ambiente ed assicura,

anche sulla base dello scambio di informazioni previsto dall'articolo

6, comma 10, della direttiva 2015/2193/UE,  le  attivita'  necessarie

per la raccolta, l'elaborazione e la  diffusione,  tra  le  autorita'

competenti,  dei  dati  e  delle  informazioni  rilevanti   ai   fini

dell'applicazione della parte quinta del presente decreto  e  per  la

valutazione delle migliori tecniche disponibili di  cui  all'articolo

268, comma 1, lettera aa).». 

                               Art. 2 

 Modifiche  ai  Titoli  II  e  III  della  Parte  Quinta  del  decreto

  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 




  1. Ai titoli II e III della Parte Quinta del decreto legislativo  3

aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 282: 

      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 

  «2. Un impianto termico  civile  avente  potenza  termica  nominale

uguale o superiore a 3 MW si considera come un unico impianto ai fini

dell'applicazione delle disposizioni del  titolo  I.  Resta  soggetta

alle disposizioni degli articoli 270, 273, commi 9 e 10,  e  273-bis,

commi 8 e 9, l'aggregazione di tale impianto con altri impianti.»; 

      2), dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 

  «2-bis. Il produttore  di  impianti  termici  civili  attesta,  per

ciascun  modello  prodotto,  la  conformita'   alle   caratteristiche

tecniche di cui all'articolo 285 e l'idoneita' a rispettare i  valori

limite  di  emissione  di  cui  all'articolo  286.  L'idoneita'  deve

risultare da apposite prove, effettuate secondo le  pertinenti  norme

EN da laboratori accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN  ISO/IEC

17025 per i metodi di prova relativi ai  parametri  per  i  quali  si

effettua la  misura.  I  rapporti  sono  tenuti  a  disposizione  dal

produttore. Ciascun impianto termico civile  messo  in  commercio  e'

accompagnato  dalla  attestazione   e   dalle   istruzioni   relative

all'installazione.»; 

    b) all'articolo 283: 

      1) al comma 1: 

        1.1) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 

        «d-bis)  medio  impianto  termico  civile:  impianto  termico

civile di potenza pari  o  superiore  a  1  MW;  non  ricadono  nella

definizione gli  impianti  utilizzati  per  il  riscaldamento  a  gas

diretto  degli  spazi  interni  dello  stabilimento   ai   fini   del

miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro;»; 

        1.2)  la  lettera  i)  e'  sostituita  dalla  seguente:   «i)

autorita' competente: l'autorita' responsabile dei  controlli,  degli

accertamenti e delle ispezioni previsti all'articolo  9  del  decreto

legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  e  dal  decreto   attuativo

dell'articolo 4, comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  citato  decreto

legislativo, o altra autorita' indicata dalla legge regionale;»; 

        1.3) alla lettera m) le parole: «dall'articolo 11,  comma  1,

del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.  412»

sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto attuativo  dell'articolo

4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto  2005,

n. 192.»; 

    c) all'articolo 284: 

  1) al  comma  1,  le  parole:  «e'  conforme  alle  caratteristiche

tecniche di cui all'articolo 285 ed e' idoneo a rispettare  i  valori

limite di cui all'articolo 286.» sono sostituite dalle seguenti:  «e'

dotato della attestazione prevista all'articolo 282, comma 2-bis.»; 

  2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: 

  «2-bis. I  medi  impianti  termici  civili  messi  in  esercizio  o

soggetti a modifica a partire dal  20  dicembre  2018  devono  essere

preventivamente iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma

2-quater.  A  tal  fine  il  responsabile  dell'esercizio   e   della

manutenzione   trasmette   all'autorita'   titolare   del   registro,

quantomeno sessanta giorni prima dell'installazione o della  modifica

dell'impianto, un apposito atto  in  cui  dichiara  i  dati  previsti

all'allegato I, Parte V, alla Parte Quinta.» 

  2-ter. I medi impianti termici civili messi in esercizio prima  del

20 dicembre 2018 devono essere iscritti  nel  registro  autorizzativo

previsto al comma 2-quater entro il 1° gennaio 2029. A  tal  fine  il

responsabile   dell'esercizio   e   della   manutenzione    trasmette

all'autorita' titolare del registro, entro il  31  ottobre  2028,  un

apposito atto in cui dichiara i dati previsti all'allegato  I,  Parte

V, alla Parte Quinta. 

  2-quater. E'  tenuto,  presso  ciascuna  autorita'  competente,  un

registro per l'iscrizione dei medi  impianti  termici  civili.  Entro

trenta giorni dalla ricezione degli atti previsti ai  commi  2-bis  e

2-ter  l'autorita'  competente  effettua  o  nega  l'iscrizione   nel

registro autorizzativo  e  comunica  tempestivamente  tale  esito  al

richiedente.»; 

  d) all'articolo 285, comma 1, le parole: «dalla vigente  normativa»

sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo n.  155  del

2010.»; 

  e) all'articolo 286: 

  1)  al  comma  1  le  parole  «rispettare  i  valori  limite»  sono

sostituite dalle seguenti «rispettare i pertinenti valori  limite»  e

le parole «dalla vigente normativa» sono  sostituite  dalle  seguenti

«dal decreto legislativo n. 155 del 2010»; 

  2), dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 

  «1-bis. I medi impianti termici civili messi in esercizio prima del

20 dicembre 2018 sono soggetti ai pertinenti valori previsti  a  fini

di  adeguamento  dall'allegato  IX  alla   Parte   Quinta   ed   alle

disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter a partire dal 1° gennaio 2029.»; 

      3) al comma 2, le parole: «Tale controllo annuale dei valori di

emissione non e' richiesto nei casi previsti dalla parte III, sezione

1 dell'allegato IX alla parte  quinta  del  presente  decreto.»  sono

sostituite dalle seguenti: «La parte III, sezione 1, dell'allegato IX

alla parte quinta del presente decreto individua i casi in  cui  tale

controllo dei valori di emissione non  e'  richiesto  o  deve  essere

effettuato con una diversa frequenza.»; 

      4), dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 

  «2-bis. In caso di medi impianti termici civili, le non conformita'

dei valori limite misurati  rispetto  ai  valori  limite  prescritti,

accertate nei controlli previsti al  comma  2,  sono  comunicate  dal

responsabile  dell'esercizio  e  della   manutenzione   dell'impianto

all'autorita' competente entro 24 ore dall'accertamento,  utilizzando

il formato stabilito dalla normativa  regionale.  In  tali  casi,  il

responsabile dell'esercizio e della manutenzione  dell'impianto  deve

procedere al  ripristino  della  conformita'  nel  piu'  breve  tempo

possibile. L'autorita' competente puo' impartire prescrizioni dirette

al  ripristino   della   conformita',   fissando   un   termine   per

l'adempimento,   e   stabilire   le   condizioni   per    l'esercizio

dell'impianto fino al ripristino. La continuazione dell'esercizio non

e' in tutti i casi concessa se la non conformita' puo' determinare un

pericolo per la salute umana o un significativo  peggioramento  della

qualita' dell'aria a livello locale. 

  2-ter. In caso di medi impianti  termici  civili,  al  libretto  di

centrale sono allegati, oltre  agli  atti  previsti  al  comma  2,  i

seguenti atti: 

  a) la comunicazione di avvenuta registrazione di  cui  all'articolo

284, comma 2-quater; 

  b) la  documentazione  relativa  al  tipo  ed  al  quantitativo  di

combustibili utilizzati; 

  c) le prove del funzionamento effettivo e costante dell'impianto di

abbattimento delle emissioni, ove presente; 

  d) la documentazione relativa alle comunicazioni effettuate ed agli

interventi effettuati ai sensi del comma 2-bis.»; 

  5) il comma 4 e' abrogato; 

    f) all'articolo 288: 

      1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Il

produttore di impianti termici civili che non tiene a disposizione  i

rapporti di prova previsti all'articolo 282, comma 2-bis, e' soggetto

alla stessa sanzione.»; 

      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 

  «1-bis. In caso di esercizio di medi  impianti  termici  civili  in

assenza di iscrizione nel registro previsto all'articolo  284,  comma

2-quater, il responsabile  dell'esercizio  e  della  manutenzione  e'

soggetto   ad   una    sanzione    amministrativa    pecuniaria    da

cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro.»; 

      3) al comma 2 la lettera a) e' sostituita dalla  seguente:  «a)

il produttore o, se manca l'attestazione prevista  all'articolo  282,

il produttore e l'installatore, nei casi soggetti  all'articolo  284,

comma 1;»; 

      4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 

  «3. Nel caso in cui un  impianto  termico  civile  non  rispetti  i

valori limite di emissione di cui all'articolo  286,  comma  1,  sono

soggetti   ad   una    sanzione    amministrativa    pecuniaria    da

cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro: 

    a) il produttore e l'installatore se mancano la attestazione o le

istruzioni previste dall'articolo 282; 

    b) il produttore se sussistono la attestazione  e  le  istruzioni

previste dall'articolo 282 e se dal libretto  di  centrale  risultano

regolarmente effettuati i  controlli  e  le  manutenzioni  prescritti

dalla parte quinta del  presente  decreto  e  dal  decreto  attuativo

dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19

agosto 2005, n. 192, purche' non sia superata la durata stabilita per

il ciclo di vita dell'impianto; 

    c)  il  responsabile  dell'esercizio  e  della  manutenzione   se

sussistono la attestazione e le istruzioni previste dall'articolo 282

e se dal libretto di centrale non risultano regolarmente effettuati i

controlli e le manutenzioni prescritti o e' stata superata la  durata

stabilita per il ciclo di vita dell'impianto.»; 

      5), dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 

  «3-bis. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione o  di

ripristino di conformita' previsti dall'articolo 286, comma 2-bis, il

responsabile dell'esercizio e della manutenzione e' soggetto  ad  una

sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  cinquecentosedici  euro   a

duemilacinquecentottantadue euro.»; 

      6) al  comma  4  la  parola:  «annuale»  e'  soppressa  e  sono

aggiunte;  in  fine,  le  seguenti  parole:  «o   i   dati   previsti

all'articolo 286, comma 2-ter»; 

      7) al comma 5, le parole: «Ferma restando l'applicazione  delle

sanzioni  previste  dai  commi  precedenti»  sono  sostituite   dalle

seguenti: «Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste  dai

commi precedenti, della procedura prevista  all'articolo  286,  comma

2-bis»; 

      8) al comma 8, le parole: «ai sensi dell'allegato L al  decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 192,» sono sostituite  dalle  seguenti

:«ai sensi del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  192,  e  del

decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1,  lettere  a)  e  b),  del

citato decreto legislativo»; 

      9) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: 

  «8-bis.  Il  responsabile  dell'esercizio  e   della   manutenzione

dell'impianto fornisce  all'autorita'  competente  la  collaborazione

necessaria per  i  controlli,  anche  svolti  mediante  attivita'  di

campionamento e analisi e raccolta di dati e informazioni, funzionali

all'accertamento del rispetto delle disposizioni della  Parte  Quinta

del presente decreto. 

  8-ter. Gli atti allegati al  libretto  di  centrale  ai  sensi  del

presente titolo, relativi ad un  anno  civile,  sono  conservati  per

almeno i sei anni civili  successivi.  Tali  atti  sono  messi  senza

indebito ritardo a  disposizione  dell'autorita'  competente  che  ne

richieda    l'acquisizione.    L'autorita'    competente     richiede

l'acquisizione degli atti ai fini di controllo e quando un  cittadino

formuli una richiesta di accesso ai dati ivi contenuti.»; 

    g) all'articolo 290 il comma 3 e'  abrogato  e  al  comma  4,  le

parole: «, da adottare entro il 31 dicembre 2010,» sono soppresse. 

    h) l'articolo 294 e' sostituito dal seguente: 

  «Art. 294 (Prescrizioni per il rendimento di combustione). - 1.  Al

fine di  ottimizzare  il  rendimento  di  combustione,  gli  impianti

disciplinati dal titolo I della parte quinta  del  presente  decreto,

eccettuati quelli previsti dall'allegato IV,  parte  I,  alla  stessa

parte quinta, devono essere dotati di un sistema di  controllo  della

combustione che  consenta  la  regolazione  automatica  del  rapporto

aria-combustibile. 

  2. Il comma 1 non si applica agli impianti  elencati  nell'articolo

273, comma 15, anche di potenza termica nominale inferiore a 50MW. 

  3. Al  fine  di  ottimizzare  il  rendimento  di  combustione,  gli

impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta  del  presente

decreto, di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a

1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW

e  dotati  di  singoli  focolari  di  potenza  termica  nominale  non

inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di  controllo

della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto

aria-combustibile.». 

                               Art. 3 

 Modifiche all'allegato I, Parti I, III e IV, alla  Parte  Quinta  del

  decreto  legislativo  3  aprile  2006,   n.   152,   e   successive

  modificazioni. 




  1. All'allegato I alla  Parte  Quinta  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, la Parte I e'  sostituita  dalla  corrispondente

parte dell'allegato I al presente decreto. 

  2. All'allegato  I,  Parte  III,  alla  Parte  Quinta  del  decreto

legislativo n. 152 del 2006 i paragrafi 1, 2, 3 e 4  sono  sostituiti

dai corrispondenti paragrafi dell'allegato II al presente decreto. 

  3. All'allegato I, alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152

del 2006, la Sezione 1 della Parte IV e' soppressa. 

  4. All'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo n.  152

del 2006, nel paragrafo 2.6 della Sezione 2 della Parte IV,  l'ultimo

periodo e' sostituito  dal  seguente  «Per  i  motori  a  combustione

interna e le turbine a gas si applicano i pertinenti paragrafi  della

parte III in cui  si  individuano  i  valori  limite  previsti  dalla

normativa vigente prima del 19 dicembre 2017». 

  5. All'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo n.  152

del 2006 e' aggiunta la Parte IV-bis introdotta all'allegato  III  al

presente decreto. 

                               Art. 4 

 Modifiche agli allegati IV, V, VI e IX alla Parte Quinta del  decreto

  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 




  1.  All'allegato  IV,  Parte  I,  alla  Parte  Quinta  del  decreto

legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) alla lettera v-bis) le parole:  «per  corpo  essiccante»  sono

soppresse; 

    b) alla lettera bb) le parole: «pari o» sono soppresse; 

    c) alle lettere dd), ff) e gg) le parole: «3 MW» sono  sostituite

dalle seguenti: «1 MW»; 

  d) alla lettera  ii)  le  parole:  «5  MW»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «1 MW»; le parole «2,5 MW» sono sostituite  dalle  seguenti

«1 MW»; 

  e) alla lettera jj), il secondo periodo e' soppresso; 

  f) alla lettera kk-bis), le parole: «Sono comunque sempre  escluse»

sono sostituite dalle seguenti: «Nelle cantine e  negli  stabilimenti

che superano tali soglie sono comunque sempre escluse»; 

  g) la  lettera  kk-ter)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «kk-ter:

Frantoi di materiali vegetali»; 

  h) dopo la lettera kk-ter), sono aggiunte le seguenti: 

      «kk-quater) Attivita' di stampa «3d» e stampa «ink jet»; 

      kk-quinquies) Attivita' di taglio, incisione e marcatura  laser

su carta o tessuti.» 

  2. All'allegato VI alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152

del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: 

  a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Criteri  per  i

controlli e per il monitoraggio delle emissioni»; 

  b) al punto 1.1,  lett.  f)  le  parole:  «ore  00:00:01  alle  ore

24:00:00» sono sostituite dalle  seguenti:  «ore  00:00:00  alle  ore

23.59.59»; 

  c) il punto 2.3 e' sostituito dal seguente: 

  «2.3. Salvo quanto diversamente previsto dal presente  decreto,  in

caso di misure discontinue, le emissioni convogliate  si  considerano

conformi ai valori limite  se,  nel  corso  di  una  misurazione,  la

concentrazione, calcolata come media dei valori analitici  di  almeno

tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni

dei metodi di campionamento  individuati  nell'autorizzazione  e  che

siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto

nelle condizioni di esercizio piu'  gravose,  non  supera  il  valore

limite di emissione. Nel  caso  in  cui  i  metodi  di  campionamento

individuati nell'autorizzazione prevedano, per  specifiche  sostanze,

un periodo  minimo  di  campionamento  superiore  alle  tre  ore,  e'

possibile utilizzare un unico  campione  ai  fini  della  valutazione

della conformita' delle emissioni ai valori limite.  L'autorizzazione

puo' stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di

campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto

a quanto previsto dal  presente  punto  2.3  nei  casi  in  cui,  per

necessita' di natura analitica e per la durata e  le  caratteristiche

del ciclo da cui deriva l'emissione,  non  sia  possibile  garantirne

l'applicazione.» 

  d) ai punti 2.7 e 2.8 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:

«Per i  medi  impianti  di  combustione  il  registro  e'  sostituito

dall'archiviazione prevista al punto 5-bis.2.»; 

  e) al punto 2.9 le parole: «Nelle more dell'emanazione del  decreto

di cui all'articolo 271, comma 17,» sono soppresse; 

  f) al punto 3.1, alla lettera d), e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: 

      «In  caso  di  grandi  impianti  di  combustione,  cementifici,

vetrerie e acciaierie, le  procedure  di  garanzia  di  qualita'  dei

sistemi di monitoraggio delle emissioni sono soggette alla norma  UNI

EN 14181. In tali casi non si applica il  paragrafo  4  del  presente

allegato.»; 

    g) al punto 3.2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i

medi  impianti  di  combustione  la   registrazione   e'   effettuata

nell'ambito dell'archiviazione prevista al punto 5-bis.2.»; 

    h) il punto 3.3 e' sostituito dal seguente: 

      «3.3 L'idoneita' degli analizzatori  in  continuo  deve  essere

attestata, ai  sensi  della  norma  UNI  EN  15267,  sulla  base  del

procedimento  di  valutazione  standardizzata  delle  caratteristiche

degli  strumenti  previsto  da  tale  norma  tecnica.   Resta   fermo

l'utilizzo degli analizzatori autorizzati,  sulla  base  delle  norme

all'epoca vigenti, prima dell'entrata in vigore della  norma  UNI  EN

15267:2009.»; 

    i) al punto 3.5 le parole:  «norma  UNI  10169  (edizione  giugno

1993)  o,  ove  cio'  non  sia  tecnicamente  possibile,  secondo  le

disposizioni  date  dalle  autorita'  competenti  per  il  controllo,

sentito il gestore» sono sostituite dalle  seguenti:  «norma  UNI  EN

15259»; 

    l) al punto 5.4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i

medi impianti di combustione l'archiviazione dei dati  e'  effettuata

ai sensi del punto 5-bis.2.»; 

    m), dopo il paragrafo 5, sono aggiunti i seguenti: 

      «5-bis. Medi impianti di combustione 

      5-bis.1. Ai medi  impianti  di  combustione  si  applicano,  in

aggiunta alle disposizioni  dei  paragrafi  1,  2,  3,  4,  e  5,  le

specifiche disposizioni del presente paragrafo. Se e'  utilizzato  un

sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni si applicano,  in

luogo delle pertinenti disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 5, i punti 4

e 5 della sezione 8 della Parte II dell'allegato II alla Parte Quinta

ed i valori limite di emissione si considerano rispettati  se,  nelle

ore di normale funzionamento, durante un anno civile: 

  il 95 per cento di tutti i valori medi orari convalidati non supera

il 200 per cento dei pertinenti valori limite di emissione, 

  nessun valore medio giornaliero convalidato supera il 110 per cento

dei pertinenti valori limite di emissione  o,  in  caso  di  impianti

composti esclusivamente da caldaie alimentate a carbone, il  150  per

cento dei pertinenti valori limite di emissione, 

  nessun valore medio mensile convalidato supera i pertinenti  valori

limite di emissione. 

      5-bis.2. Il gestore di stabilimenti in cui  sono  ubicati  medi

impianti di  combustione  archivia  e  conserva,  per  ciascun  medio

impianto  di  combustione,   sulla   base   dello   schema   previsto

all'appendice 4-bis i dati previsti ai punti 2.7, 2.8 e 3.2,  i  dati

di monitoraggio previsti al punto 5.4, le comunicazioni  previste  al

punto 5-bis.3 e gli interventi posti in essere ai sensi dell'articolo

271, commi 14, 20-bis e 20-ter. 

      5-bis.3. Le comunicazioni delle anomalie o dei guasti  tali  da

non permettere il  rispetto  di  valori  limite  di  emissione  e  le

comunicazioni delle non conformita'  accertate  nel  monitoraggio  di

competenza del gestore, ai sensi dell'articolo 271, commi  14  e  20,

sono  effettuate  secondo  il  formato  stabilito   dalla   normativa

regionale. 

      5-bis.4.  L'autorizzazione  o,   in   caso   di   impianti   di

stabilimenti non soggetti ad autorizzazione,  l'autorita'  competente

per il controllo puo' disporre che i dati  di  monitoraggio  e  altri

dati previsti al punto 5-bis.2 siano  soggetti  ad  invio  periodico,

anche utilizzando, in caso di sistemi di  monitoraggio  in  continuo,

procedure di trasmissione basate su sistemi informatici automatici. 

      5-bis.5. I dati previsti al punto 5-bis.2 e l'autorizzazione di

cui agli articoli 269, 272 o 272-bis,  sono  messi  senza  ritardo  a

disposizione  dell'autorita'  competente  per  il  controllo  che  ne

richieda l'acquisizione. Tali dati, relativi ad un anno civile,  sono

conservati per almeno  i  sei  anni  civili  successivi.  L'autorita'

competente per il controllo richiede l'acquisizione dei dati  a  fini

di controllo e quando un cittadino formuli una richiesta  di  accesso

ai dati ivi contenuti. 

      5-bis.6. Per i medi impianti di combustione multicombustibili i

valori limite di emissione  sono  misurati  nei  periodi  di  normale

funzionamento dell'impianto in cui e' utilizzato il combustibile o la

miscela di combustibili che puo' determinare il livello piu'  elevato

di emissioni. 

      5-bis.7.   Il   gestore    assicura,    nei    modi    previsti

dall'autorizzazione, la misura delle sostanze per cui sono prescritti

valori limite di emissione e, anche  quando  non  sia  prescritto  un

valore limite, la misura del monossido di carbonio. 

      5-bis.8.  Se  e'  utilizzato  un  sistema  di  monitoraggio  in

continuo delle  emissioni  l'autorizzazione  prescrive  una  verifica

almeno annuale mediante misurazioni parallele, svolte con  il  metodo

utilizzato per i controlli dell'autorita' competente, e disciplina le

modalita'  per  la  comunicazione  dei   risultati   della   verifica

all'autorita' competente. 

      5-bis.9. L'autorizzazione che prevede, per il  monitoraggio  di

competenza  del  gestore,  misure   periodiche   basate   su   metodi

discontinui, ne prescrive l'esecuzione quantomeno annuale. 

      5-bis.10. Le misure periodiche del punto 5-bis.9 si  effettuano

per la prima volta entro quattro mesi dalla piu' recente tra la  data

di  messa  in  esercizio   dell'impianto   e   quella   di   rilascio

dell'autorizzazione o di perfezionamento della procedura di  adesione

alle autorizzazioni generali, relative agli stabilimenti in cui  sono

ubicati medi impianti di combustione. 

      5-bis.11. Il presente paragrafo si applica ai medi impianti  di

combustione esistenti a decorrere dalle  date  previste  all'articolo

273-bis, comma 5. Fino a tali date continuano ad applicarsi  le  sole

disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3, 4, e 5.»; 

    n) all'allegato VI alla Parte Quinta del decreto  legislativo  n.

152 del 2006, dopo  l'appendice  4,  e'  aggiunta  l'appendice  4-bis

introdotta allegato IV al presente decreto. 

  3. All'allegato IX, alla Parte Quinta del  decreto  legislativo  n.

152 del 2006 la Parte III e' sostituita  dalla  corrispondente  parte

dell'allegato V al presente decreto. 

  4. L'allegato V alla Parte Quinta del legislativo n. 152  del  2006

e' sostituito dall'allegato V di  cui  all'allegato  VI  al  presente

decreto. 

                               Art. 5 

                             Norme finali 


  1. Le disposizioni del presente decreto entrano  in  vigore  il  19

dicembre 2017. 

  2. Nel caso in cui, a seguito dell'entrata in vigore  del  presente

decreto, uno o piu' impianti o attivita' ricompresi in autorizzazioni

generali risultino soggetti al  divieto  previsto  all'articolo  272,

comma 4, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.152,  il  gestore

deve presentare all'autorita' competente, entro tre anni  dalla  data

di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   una   domanda   di

autorizzazione  ai  sensi  dell'articolo  269  del   citato   decreto

legislativo n. 152 del 2006. In caso  di  mancata  presentazione,  lo

stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione. 

  3.  Il  Coordinamento  previsto  dall'articolo   20   del   decreto

legislativo n. 155 del 2010, sulla base di una apposita consultazione

del Sistema agenziale a rete per  la  protezione  dell'ambiente,  del

Ministero della  salute,  dell'Istituto  Superiore  di  sanita',  del

Ministero  dello  sviluppo  economico,  nonche'  delle   associazioni

rappresentative delle categorie interessate, puo'  adottare  atti  di

indirizzo finalizzati alla revisione  dell'allegato  I,  parte  II  e

parte III, alla Parte Quinta del decreto legislativo 3  aprile  2006,

n. 152,  anche  in  relazione  alla  classificazione  delle  sostanze

associate ai valori limite di emissione. 

                               Art. 6 

                 Clausola di invarianza finanziaria 


  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni

pubbliche provvedono agli  adempimenti  da  questo  previsti  con  le

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione

vigente. 

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

                             Allegato I

             Parte di provvedimento in formato grafico

                             Allegato II

             Parte di provvedimento in formato grafico

                           Allegato III

             Parte di provvedimento in formato grafico

                             Allegato IV

             Parte di provvedimento in formato grafico

                            Allegato V

             Parte di provvedimento in formato grafico

                             Allegato VI

             Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati

D.Lgs. n. 183/2017

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5

Allegato 6

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