End of waste: in arrivo la soluzione ministeriale?

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In un’interrogazione del 19 luglio 2018, il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento ha affermato la necessità di intervenire sulla situazione determinatasi in seguito alla sentenza del consiglio di Stato n. 1229/2018

Intervenendo in materia di end of waste, il consiglio di Stato, nella nota sentenza 28 febbraio 2018, n. 1229 (qui il commento; accesso riservato agli abbonati) ha affermato che il solo detentore del potere di determinare “caso per caso” la cessazione della qualifica di rifiuto è lo Stato, per mezzo di decreti ministeriali. La pronuncia ha gettato nell’incertezza le Regioni e le Provincie competenti e nello sconforto tutti i titolari delle numerose autorizzazioni ordinarie e integrate che oggi abilitano il recupero di rifiuti non disciplinati a livello comunitario e ministeriale.

L’interpretazione fornita da palazzo Spada non solo penalizza l’economia legata al recupero di rifiuti in Italia, ma anche - e soprattutto - il concetto stesso di circular economy, inteso quale modello economico necessario per attuare nel concreto la gerarchia di gestione dei rifiuti di derivazione comunitaria. Escludere la possibilità di ritrovare le condizioni per l’end of waste fuori dai limitati casi disciplinati dai regolamenti comunitari e ministeriali, nonché oltre le risalenti previsioni dettate per il recupero semplificato, significa, infatti, disattendere il considerando 19 alla direttiva 2008/98/Ce, in base al quale devono essere riconosciuti - e quindi favoriti - i «vantaggi per l’ambiente e la salute umana derivanti dall’utilizzo dei rifiuti come risorse».

Nel contesto di incertezza generato dalla sentenza di febbraio, che - è bene ricordarlo - risulta ancora isolata e fa stato solo tra le parti in causa, il Governo ha rilevato la necessità di intervenire in termini normativi. L’intenzione è stata formalizzata dal sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento nel corso di un’interrogazione presso la VIII commissione permanente ambiente, territorio e lavori pubblici. Il governo vorrebbe, infatti, intervenire sul regime transitorio previsto dall’art. 184-ter (comma 3), disciplinando «le modalità – alternative all’emanazione di specifici decreti ministeriali e immediatamente utilizzabili sino alla data di entrata in vigore di questi ultimi – attraverso cui istituire meccanismi per la cessazione della qualifica di rifiuto “caso per caso”». La modifica dovrebbe realizzare proprio ciò che il consiglio di Stato ha escluso, ovvero la facoltà per le autorità regionali o provinciali di stabilire criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, da adottare in conformità alle condizioni fissate al comma 1 dell’art. 184-ter in occasione del rilascio delle autorizzazioni al recupero ordinarie e sperimentali (previste dagli articoli 208, 209 e 211 , D.Lgs. n. 152/2006) e delle autorizzazioni integrate ambientali (titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006).

In attesa della proposta di emendamento all’art. 184-ter e del correlato prevedibile dibattito sulla legittimità costituzionale ed europea della modifica, sembra opportuno dare conto di quanto previsto dalla direttiva 2018/851/Ue, in fase di recepimento. Modificando l’art. 6 della direttiva 2008/98/Ce, in tema di rifiuti che cessano di essere tali, infatti, la novella comunitaria prevede che «laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello nazionale ai sensi, rispettivamente, del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere […]. Tali decisioni adottate caso per caso non devono essere notificate alla Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/1535».

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