Energia elettrica: riformata la disciplina dei progetti di ricerca

Riviste le modalità per la selezione e il finanziamento dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti di cui all'art. 11, comma 1, D.M. 26 gennaio 2000

Riformata la disciplina dei progetti di ricerca sull'energia elettrica con la pubblicazione del decreto del ministero dello Sviluppo economico 16 aprile 2018 sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2018, n. 119.

In pratica sono stati riviste le modalità per la selezione e il finanziamento dei progetti di  ricerca  da  ammettere  all'erogazione degli stanziamenti di cui all'art. 11 (Fondo per la  ricerca), comma 1, D.M. 26 gennaio 2000 «Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico» e le modalità di verifica dello stato di avanzamento delle attività e dei risultati conseguiti.

Il decreto distingue le attività di ricerca in due tipologie:

  • a totale beneficio degli utenti
  • a beneficio degli utenti del sistema elettrico e di contestuale specifico interesse di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica.

Di seguito il testo integrale del D.M. 16 aprile 2018, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dello Sviluppo economico 16 aprile 2018 

Riforma  della  disciplina  della  ricerca  del  sistema   elettrico.


          in Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2018, n. 119


                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79,  di  attuazione

della direttiva n. 96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il  mercato

interno dell'energia elettrica, e in particolare l'art. 3, comma  11,

che prevede che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore  del

predetto decreto legislativo, con uno o  piu'  decreti  del  Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il

Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,

su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,  sono

individuati gli oneri generali afferenti al  sistema  elettrico,  ivi

inclusi gli oneri concernenti le attivita' di ricerca;

  Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il

gas del 29 dicembre 1999, n. 204/1999, che istituisce  la  componente

tariffaria A5 a copertura dei costi di  finanziamento  dell'attivita'

di ricerca;

  Visto il decreto interministeriale  26  gennaio  2000  e  ss.mm.ii,

concernente  l'individuazione  degli  oneri  generali  afferenti   al

sistema elettrico e in particolare l'art. 11, comma  2,  che  dispone

che il Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato

(oggi Ministero dello sviluppo economico), di intesa con  l'Autorita'

per l'energia elettrica e il gas (oggi Autorita' di  Regolazione  per

Energia Reti e Ambiente, di seguito ARERA),  definisce  le  modalita'

per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere  all'erogazione

degli  stanziamenti  a  carico  di  un  Fondo  per  il  finanziamento

dell'attivita' di ricerca istituito presso la Cassa conguaglio per il

settore elettrico (oggi Cassa servizi  energetici  e  ambientali,  di

seguito CSEA);

  Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento

dell'Unione Europea (TFUE)  sugli  aiuti  concessi  dagli  Stati,  in

particolare l'art. 107,  paragrafo  3,  sugli  aiuti  concessi  dagli

Stati, che possono considerarsi compatibili con il mercato interno;

  Visto il decreto del Ministro delle attivita'  produttive  8  marzo

2006 (di seguito: il decreto  8  marzo  2006),  di  modifica  del  28

febbraio 2003, relativo alle modalita' di gestione del Fondo  per  il

finanziamento delle attivita' di  ricerca  e  sviluppo  di  interesse

generale per il sistema elettrico nazionale (di seguito: Fondo);

  Visto il decreto-legge in data  18  giugno  2007,  n.  73,  recante

«Misure urgenti  per  l'attuazione  di  disposizioni  comunitarie  in

materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia», convertito con

modificazioni nella legge 3 agosto 2007,  n.  125,  che  all'art.  1,

comma 6, prevede che il Ministero dello sviluppo economico  attui  le

disposizioni in materia di ricerca e sviluppo  di  sistema,  previste

dal decreto 8 marzo  2006,  rientranti  tra  gli  oneri  generali  di

sistema gestiti dalla CSEA;

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  21  giugno

2007, n. 383, con il quale  sono  state  attribuite  transitoriamente

all'ARERA le funzioni del CERSE di cui al decreto 8 marzo 2006;

  Vista la nota U. prot DVA-2012-0007527 del 28 MARZO 2012 con cui il

MATTM, nell'escludere il Piano triennale 2009-2011 dalla procedura di

VAS, precisava che «sulla base della documentazione prodotta  risulta

un elevato grado di astrattezza del Piano, riconducibile alla  natura

puramente scientifica  della  ricerca...»  e  che  detto  parere  «e'

subordinato alla condizione che le successive fasi di  programmazione

del piano o singoli progetti applicativi dei risultati della  ricerca

finanziaria,  siano  sottoposti  alle  procedura  di  VAS  e  VIA  in

relazione a quanto previsto dal decreto  legislativo  n.  152/2006  e

s.m.i., al ricorrere dei rispettivi presupposti»;

  Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno

2014 che, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, dichiara

alcune categorie di aiuti, tra cui quelli per la ricerca, compatibili

con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica di cui al

medesimo art. 108, paragrafo 3;

  Vista la comunicazione  della  Commissione  Europea  2014/C  198/01

recante la disciplina sugli aiuti  di  Stato  a  favore  di  ricerca,

sviluppo  e  innovazione,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale

dell'Unione Europea in data 27 giugno 2014;

  Considerato che ai sensi  del  Regolamento  UE  n.  651/2014  sopra

citato gli aiuti ai progetti di ricerca sono esentati dall'obbligo di

notifica di cui  all'art.  108,  paragrafo  3  del  Trattato  purche'

soddisfino i requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento medesimo;

  Vista la nota 32943 del 3 novembre 2015 con  la  quale  l'ARERA  ha

evidenziato  le  difficolta'  nella  gestione   del   Fondo   causate

dell'attuale assetto organizzativo, che  prevede  una  programmazione

annuale, e ha auspicato per il futuro una  programmazione  triennale,

coincidente con l'intera durata dei piani;

  Considerato che  l'applicazione  del  decreto  8  marzo  2006  alla

gestione  dei  Piani  triennali  2006-2008,  2009-2011,  2012-2014  e

2015-2017 ha generato notevoli criticita' per la  complessita'  delle

regole amministrative ivi previste;

  Considerato che, a causa delle anzidette criticita', si e' prodotto

uno sfasamento crescente tra l'esecuzione dei progetti e le attivita'

di valutazione nonche' quella di erogazione dei contributi spettanti;

  Considerato che la ricerca di sistema elettrico  dovrebbe  favorire

una sinergia tra la ricerca di base  finanziata  tramite  accordi  di

programma e quella applicata e di  sviluppo  sperimentale  finanziata

tramite bandi di gara;

  Ritenuto di condividere le considerazioni della nota n. 32943 del 3

novembre 2015 con cui l'ARERA ha evidenziato la necessita' di passare

a una  programmazione  triennale  delle  attivita',  fatta  salva  la

possibilita'  di  intervenire  in  corso  d'opera  in   presenza   di

importanti modifiche del quadro energetico nazionale  o  di  esigenze

strategiche nel settore elettrico;

  Ritenuto opportuno  ridefinire  il  meccanismo  di  gestione  della

ricerca di sistema per garantire una maggiore aderenza alle finalita'

previste dal decreto 26 gennaio 2000;

  Vista l'intesa dell'ARERA espressa con deliberazione del  5  aprile

2018 n. 215/2018/I/RDS;




                              Decreta:

                               Art. 1
                               Oggetto


  1. Il presente decreto definisce le modalita' per la selezione e il

finanziamento dei progetti di  ricerca  da  ammettere  all'erogazione

degli stanziamenti di cui all'art. 11 (Fondo per la  ricerca),  comma

1, del decreto 26 gennaio 2000 e le modalita' di verifica dello stato

di avanzamento delle attivita' e dei risultati conseguiti.

  2.  L'attribuzione  delle  risorse  finanziarie  avviene   mediante

procedure concorsuali e accordi di programma. Il finanziamento  delle

attivita' di ricerca  e'  sottoposto  a  valutazione  preventiva  del

progetto proposto, a verifiche  sullo  stato  di  avanzamento  e  sui

risultati conseguiti a fine progetto.




                               Art. 2
         Piano triennale della ricerca di sistema elettrico
  1.  Il  Piano  Triennale  (PT),  in  accordo  con  i  documenti  di

programmazione energetica del governo di medio e lungo termine, con i

programmi europei  e  gli  impegni  internazionali  sottoscritti  dal

governo in materia di energia, e'  predisposto  dal  Ministero  dello

sviluppo economico (MiSE) entro il mese di marzo dell'anno precedente

il triennio di riferimento. Nel piano sono indicati:

    obiettivi generali e temi di ricerca;

    i criteri di valutazione dei  Piani  Triennali  di  Realizzazione

(PTR);

    la previsione del fabbisogno per il finanziamento  del  Fondo  di

cui all'art. 11 del decreto 26 gennaio 2000.

  2. Il MiSE pubblica sul sito internet del Ministero  il  testo  del

PT, promuovendone la conoscenza e la discussione nelle sedi  e  nelle

forme piu' opportune per un periodo di trenta  giorni;  con  apposito

avviso, al  momento  della  pubblicazione  sul  sito  internet,  sono

disciplinate le modalita' di svolgimento della consultazione.

  3. Il MiSE, emendato il PT sulla base delle osservazioni  scaturite

dalla consultazione pubblica, acquisisce il parere dell'Autorita'  di

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). Entro  il  mese  di

maggio, il Ministro emana il decreto di  approvazione  del  PT  nella

versione definitiva. Il provvedimento e'  trasmesso  alla  Corte  dei

conti per la  registrazione  e,  successivamente,  all'ARERA  per  le

determinazioni necessarie all'alimentazione del Fondo  e  alla  Cassa

per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).

  4. Il MiSE, di propria iniziativa  o  su  segnalazione  dell'ARERA,

puo' disporre una revisione del PT  in  ragione  di  modifiche  degli

scenari nazionali e internazionali di politica energetica, prevedendo

gli eventuali meccanismi di adeguamento.




                               Art. 3
                          Progetti di ricerca

  1. I progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2,  del  decreto

26 gennaio 2000, sono ammessi a contribuzione del Fondo, nel rispetto

delle  norme  pertinenti  di  cui  al  Trattato   sul   funzionamento

dell'Unione Europea ed al Regolamento UE n. 651/2014  del  17  giugno

2014, con le seguenti modalita':

    a) i progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera a),

del decreto 26 gennaio 2000, possono  essere  interamente  finanziati

dal Fondo, a condizione che soddisfino i requisiti  di  cui  all'art.

10,  comma  1,  del  medesimo  decreto  e  non  beneficino  di  altri

finanziamenti;

    b) i progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b),

del decreto 26 gennaio 2000, possono essere finanziati dal Fondo fino

a un ammontare massimo definito nel PT a condizione  che  contemplino

attivita' di ricerca applicata, suddivisa in  ricerca  industriale  e

sviluppo sperimentale,  e  che  le  intensita'  di  aiuto  non  siano

comunque superiori a quelle consentite dalla disciplina europea degli

aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

  2. I progetti di ricerca sono ammessi a contribuzione a  condizione

che  i  soggetti  realizzatori  abbiano  adeguata  disponibilita'  di

strutture, attrezzature e risorse professionali, idonee  a  garantire

il  buon  esito  della  ricerca  proposta  e   dimostrino   effettiva

competenza ed esperienza maturata sui temi specifici  caratterizzanti

il progetto.

  3. L'erogazione dei contributi  a  carico  del  Fondo  puo'  essere

condizionata alla presentazione, da parte dei soggetti  realizzatori,

di garanzie finanziarie o assicurative.


                               Art. 4
         Attivita' di ricerca a totale beneficio degli utenti
                   del sistema elettrico (tipo a)

  1. I progetti della ricerca di sistema elettrico  rientranti  nelle

attivita' di cui all'art. 10, comma 2,  lettera  a)  del  decreto  26

gennaio 2000 possono essere realizzati tramite accordi di programma o

tramite bandi di gara.

  2. I risultati dei progetti di ricerca  di  cui  al  comma  1  sono

liberamente utilizzabili,  secondo  criteri  non  discriminatori,  da

tutti i soggetti pubblici e  privati,  come  previsto  dall'art.  10,

comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio  2000.  I  risultati  dei

progetti di ricerca sono divulgati, con modalita' che  ne  assicurino

la massima diffusione e utilizzazione, dagli affidatari degli accordi

di programma, dai vincitori dei bandi di gara e dalla  CSEA,  secondo

quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera c del presente  decreto.

  3. Accordi di programma

    3.1 Il MiSE, per i progetti di ricerca da  realizzare  attraverso

accordi di programma, individua con il decreto di approvazione del PT

i soggetti pubblici  o  gli  organismi  a  prevalente  partecipazione

pubblica, aventi i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, con i  quali

stipulare accordi di validita' triennale.

    3.2 Ogni  soggetto  di  cui  al  comma  3.1,  entro  il  mese  di

settembre, redige e invia al MISE, e alla  CSEA  il  rispettivo  PTR,

articolato per singoli progetti e coerente con gli obiettivi generali

e con i temi di ricerca previsti dal Piano Triennale.

    3.3 I PTR sono valutati dagli esperti di cui all'art. 9,  secondo

criteri  di  coerenza  con  il   PT,   innovativita',   originalita',

fattibilita' tecnica  ed  economica,  congruita'  di  tempi  e  costi

rispetto ai risultati ottenibili, benefici per gli  utenti  finali  a

fronte dei costi previsti, orientamento  allo  sviluppo  di  ricerche

applicate e/o sperimentali con ricadute positive per  l'industria  di

settore.

    3.4 Il MiSE, entro il 31 dicembre dell'anno precedente il triennio

di riferimento, tenuto conto dei risultati delle valutazioni  di  cui

al  comma  precedente,  ammette  i  progetti  di   ricerca   valutati

positivamente   ai   contributi   del   Fondo,   nei   limiti   delle

disponibilita' assegnate e stipula gli accordi di  programma  per  la

realizzazione dei PTR e li trasmette alla CSEA per l'erogazione della

prima quota di contributo cui all'art. 7,  comma  3,  e  per  l'avvio

delle successive attivita' di verifica dello stato di avanzamento dei

progetti di ricerca.

    3.5 Il MiSE, in relazione all'andamento  delle  attivita'  svolte

dagli affidatari e alle modifiche degli scenari energetici  nazionali

e internazionali, puo' chiedere all'affidatario la revisione del  PTR

e la conseguente revisione delle attivita', da valutare nuovamente ai

sensi del presente articolo.

  4. Bandi di gara

    4.1 A seguito dell'approvazione del PT il MiSE approva  entro  il

mese di ottobre precedente il triennio di riferimento i bandi di gara

per l'attivita' di ricerca di tipo a) redatti  dalla  CSEA  entro  il

precedente mese di settembre.  La  procedura  concorsuale  si  svolge

secondo le modalita' indicate nell'art. 5, commi 2, 4, 5 e 6.




                               Art. 5
 Attivita' di ricerca a beneficio degli utenti del sistema elettrico e
  di contestuale specifico interesse di soggetti operanti nel settore
  dell'energia elettrica (tipo b).


  1. A seguito dell'approvazione del PT di cui all'art. 2,  comma  3,

il Ministero dello  sviluppo  economico  approva  entro  il  mese  di

ottobre dell'anno precedente il triennio di riferimento, i  bandi  di

gara redatti dalla  CSEA  entro  il  precedente  mese  di  settembre,

relativi a progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma  2,  lettera

b), del decreto 26 gennaio  2000,  che  hanno  natura  applicativa  e

riguardano in particolare aspetti metodologici, tecnici e tecnologici

concernenti il settore elettrico o  attivita'  a  esso  collegate.  I

bandi sono predisposti  in  modo  da  assicurare  il  rispetto  della

normativa  europea  sugli  aiuti  di  stato  e  la  conformita'  alla

disciplina prevista dal Regolamento UE  n.  651/2014  del  17  giugno

2014.

  2. I bandi di  gara  contengono  l'oggetto,  la  descrizione  degli

aspetti scientifici, tecnici, organizzativi e finanziari dei progetti

di ricerca da  presentare,  l'indicazione  delle  eventuali  garanzie

finanziarie o assicurative richieste, i criteri di ammissibilita' dei

costi e i criteri per  la  valutazione  delle  proposte  di  progetto

presentate,  nonche'  gli  schemi  contrattuali  di  attuazione   dei

progetti stessi,  ivi  incluse  le  modalita'  e  le  condizioni  per

l'ammissibilita' di eventuali soluzioni migliorative a progetti  gia'

approvati. Nei bandi deve essere indicato il livello minimo richiesto

di maturita' tecnologica  dei  progetti  proposti  e  possono  essere

definiti  criteri  di  valutazione  premianti  per  i  progetti   che

presentano il maggiore incremento relativo di maturita' tecnologica.

  3. I bandi di gara relativi a progetti di ricerca di  cui  all'art.

10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, devono indicare

le condizioni per rispettare il divieto di cumulo di aiuti  di  Stato

secondo la vigente normativa europea.

  4. I bandi di gara, pubblicati a cura del MiSE, sono trasmessi alla

CSEA per  le  attivita'  operative  e  gestionali  connesse  al  loro

svolgimento.

  5. La valutazione delle proposte di progetto presentate  a  seguito

della pubblicazione dei bandi di gara e'  effettuata  dagli  esperti,

individuati  ai  sensi  dell'art.  9.  La  CSEA,  a   seguito   delle

valutazioni espresse  dagli  esperti  predispone  la  graduatoria  di

ammissione dei progetti  ai  contributi  del  Fondo  secondo  criteri

specificati in dettaglio nel bando di gara.

  6.  Il  MiSE,  tenuto  conto  dei  risultati  delle  attivita'   di

valutazione di cui al comma precedente, approva la graduatoria  delle

proposte di progetto predisposta a seguito  delle  valutazioni  degli

esperti, ammette i progetti ai contributi del Fondo nei limiti  delle

disponibilita' esistenti e li trasmette alla CSEA per  l'avvio  delle

attivita' connesse allo svolgimento dei progetti di ricerca,  per  le

verifiche sul loro stato di avanzamento, per la stipula dei contratti

con  i  titolari  dei  progetti  ammessi  al  finanziamento   e   per

l'erogazione della prima quota  di  contributo.  La  CSEA  stipula  i

contratti con i soggetti titolari dei progetti ed eroga il contributo

in quote correlate allo stato di avanzamento.

  7. I risultati dei progetti di ricerca  di  cui  al  comma  1  sono

soggetti alle restrizioni di cui all'art. 10, comma 2, lettera b, del

decreto 26 gennaio 2000.




                               Art. 6
                  Verifica sullo stato di avanzamento
                      dei progetti di ricerca

  1.  I  soggetti  titolari  dei  progtti  di  ricerca   ammessi   a

contribuzione del Fondo trasmettono alla  CSEA  relazioni  intermedie

sullo stato di avanzamento dei progetti di ricerca  e  una  relazione

finale

  2.  Le  relazioni  di  cui  al  comma  1   sono   corredate   dalla

documentazione  contabile  relativa  ai  costi   per   le   attivita'

sostenute, predisposta in conformita' ai  criteri  e  secondo  quanto

indicato negli accordi di programma o nei bandi di  gara,  insieme  a

una dichiarazione attestante che quanto  prodotto  e'  conforme  alla

documentazione contabile originale e si riferisce unicamente a  costi

ammissibili e pertinenti alla realizzazione dei progetti di ricerca.

  3. CSEA, avvalendosi degli esperti di cui all'art. 9,  verifica  lo

stato  di  avanzamento  dei  progetti  di  cui  agli  art.  4  e   5,

l'ammissibilita',  la  pertinenza  e  la   congruita'   delle   spese

documentate e il  conseguimento  dei  risultati  intermedi  e  finali

trasmettendo l'esito delle verifiche al MiSE.

  4. Il MiSE, sulla base dei risultati  della  verifiche  di  cui  al

presente articolo, dispone l'erogazione delle  quote  di  contributo,

dandone comunicazione alla CSEA.

  5. Il MISE puo' disporre in ogni momento verifiche sullo  stato  di

avanzamento dei progetti di ricerca di  cui  agli  articoli  4  e  5,

sull'ammissibilita', sulla pertinenza e sulla congruita' delle  spese

documentate e sul conseguimento dei risultati intermedi e finali.




                               Art. 7
                Modalita' di erogazione dei contributi


  1. La CSEA eroga ciascuna quota di contributo entro  trenta  giorni

dal ricevimento delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

  2. La prima quota di contributo, liquidata a titolo di acconto, non

puo' essere superiore al 10% dell'intero contributo per le  attivita'

affidate tramite gli  accordi  di  programma  triennali,  e  del  30%

dell'intero  contributo  per  progetti  affidati  tramite   procedure

concorsuali.

  3. Le  successive  quote  di  contributo  sono  erogate  in  misura

proporzionale all'effettivo  stato  di  avanzamento  del  progetto  a

seguito della presentazione di relazioni intermedie e di  avanzamento

e in accordo con gli esiti delle verifiche eventualmente disposte. La

liquidazione della quota a saldo, non puo' essere  inferiore  al  20%

dell'intero contributo.




                               Art. 8

             Funzioni della Cassa per i servizi energetici
                            e ambientali



  1. La CSEA, nel rispetto degli indirizzi impartiti da  ARERA  quale

organo di vigilanza, oltre  ai  compiti  espressamente  indicati  nei

precedenti articoli:

    a) svolge le attivita' operative connesse allo svolgimento  degli

Accordi di programma e dei bandi di gara;

    b) presenta al MiSE e all'ARERA, entro il mese di giugno di  ogni

anno,  un  rapporto  sullo  stato  della  ricerca  relativo  all'anno

precedente, contenente  anche  il  quadro  economico-finanziario  dei

progetti svolti e di quelli in essere;

    c) assicura  la  diffusione  dei  risultati  finali  di  tutti  i

progetti di ricerca ammessi a contribuzione, tenendo conto di  quanto

disposto dall'art. 10, comma 2, lettera b), del  decreto  26  gennaio

2000;

    d) promuove, su indicazione  del  MiSE.  eventuali  sinergie  con

altri organismi o programmi o piani a sostegno della ricerca  per  il

settore elettrico.

    e) svolge le attivita' connesse alla stipula dei contratti con  i

soggetti assegnatari dei finanziamenti;

    f) provvede alla liquidazione delle quote di contributo;

    g)  stipula  i  contratti  con  gli  esperti   incaricati   della

valutazione dei singoli progetti e ne definisce i compensi sulla base

degli importi unitari stabiliti per  analoghe  attivita'  nell'ambito

dei programmi comunitari di sostegno alla ricerca e sviluppo in campo

energetico;

    h) acquisisce e verifica i progetti, gli stati di avanzamento e i

consuntivi;

    i) forma e aggiorna annualmente elenchi  di  esperti  organizzati

per settore di competenza.




                               Art. 9

                                Esperti



  1. Il MiSE individua i criteri per  la  costituzione  di  liste  di

esperti, nazionali o esteri, di comprovata competenza  ed  esperienza

nei settori della ricerca e dello sviluppo del settore elettrico  che

garantiscano indipendenza di valutazione e giudizio  e  ne  avvia  la

selezione assicurandone la pubblicita' con mezzi idonei.

  2. La  CSEA,  forma  e  aggiorna  annualmente  elenchi  di  esperti

organizzati per competenza nel cui ambito  individuare  i  valutatori

dei singoli progetti.

  3. Gli esperti cui affidare le attivita' di valutazione e  verifica

sui singoli progetti e/o sui PTR sono selezionati  negli  elenchi  di

cui al comma 2 e nominati dal MiSE, singolarmente o per gruppi.

  4.  Gli  esperti  svolgono,  in  piena  autonomia,   attivita'   di

valutazione e verifica sui progetti di ricerca, in  base  ai  criteri

definiti negli accordi di programma o nei bandi di gara.




                               Art. 10

                         Copertura finanziaria


  1. Gli oneri per le attivita' sulla ricerca del  sistema  elettrico

svolte dalla CSEA e dagli esperti di cui all'art. 9 sono a carico del

Fondo di cui all'art. 11 del decreto 26 gennaio 2000.

  2. La CSEA liquida i compensi degli esperti sulla  base  di  quanto

indicato dall'art. 8, comma 2, lettere f), g).




                               Art. 11

                   Disposizioni transitorie e finali



  1. Il decreto 8 marzo 2006 e' abrogato con decorrenza dal 1 gennaio

2019. Con medesima decorrenza e' altresi'  abrogato  il  decreto  del

Ministro dello Sviluppo economico 21 giugno 2007 n. 383.

  2.  La  gestione  delle  attivita'  relative  al  Piano   triennale

2019-2021 e' disciplinata dal  presente  decreto.  Per  le  attivita'

riguardanti i precedenti piani triennali, fino al  31  dicembre  2018

valgono le disposizioni di cui al decreto 8 marzo 2006.

  3. Gli Accordi di programma relativi al Piano triennale 2015-2017 e

le rispettive attivita' avranno nuovo termine comune al  31  dicembre

2018. Oltre tale data, non potra' essere autorizzato  lo  svolgimento

di attivita' relative al suddetto Piano triennale, ne' potra'  essere

autorizzata nessuna ulteriore spesa  relativa  a  finanziamenti  gia'

concessi.

  4. Gli affidatari di Accordi di programma le cui attivita'  ammesse

al finanziamento abbiano termine nel corso  del  2018  presentano  al

MiSE  Piani  di  realizzazione,  coerenti  con  il  Piano   triennale

2015-2017, contenenti le attivita' integrative da svolgere  entro  il

31 dicembre 2018. Per l'ammissione al  finanziamento,  i  Piani  sono

valutati secondo le procedure prevista dal decreto 8 marzo 2006.

  5. Il MiSE, sulla  base  delle  valutazioni  trasmesse,  ammette  i

progetti di ricerca di cui al comma  4  ai  contributi  del  Fondo  e

trasmette i relativi provvedimenti  alla  CSEA  e  all'ARERA  per  le

attivita' di erogazione dei contributi e di verifica  dei  risultati,

secondo le modalita' di cui all'art. 7 del decreto 8 marzo 2006.

  6. Il presente decreto, trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la

registrazione, e' pubblicato sul sito del MiSE ed entra in  vigore  a

partire dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

Allegati

D.M. 16 aprile 2018

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