Cogenerazione: incentivi per la riconversione di impianti

Entro 90 giorni dalla pubblicazione del D.M. 4 agosto 2016 sono attese le istruzioni operative del Gse per l'accesso alle maggiorazioni

Maggiore valorizzazione dell'energia di cogenerazione ad alto rendimento ottenuta a seguito della riconversione di esistenti impianti a bioliquidi sostenibili che alimentano siti  industriali  o artigianali. E' quanto prevede il decreto del ministero dello Sviluppo economico 4 agosto 2016 (in Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2016, n. 192) in attuazione del comma  11-quinquies dell'art. 38 del decreto-legge n. 133/2014, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164.

L'impianto  riconvertito ai  sensi  del D.M. 4 agosto 2016, ha diritto, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in esercizio in assetto  cogenerativo  conseguente alla riconversione, agli  incentivi di cui al decreto  ministeriale  5 settembre 2011.

Entro 90 giorni dalla pubblicazione del D.M. 4 agosto 2016  sono attese le istruzioni operative del Gse per l'accesso alle maggiorazioni.

A seguire il testo integrale del D.M. 4 agosto 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dello Sviluppo economico 4 agosto 2016 



Definizione delle condizioni e modalita' per il riconoscimento di una

maggiore  valorizzazione  dell'energia  di  cogenerazione   ad   alto

rendimento  ottenuta  a  seguito  della  riconversione  di  esistenti

impianti a bioliquidi sostenibili che alimentano siti  industriali  o

artigianali. (16A06005)

in Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2016, n. 192



                             IL MINISTRO

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO




  Visto il comma  11-quinquies  dell'art.  38  del  decreto-legge  12

settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

novembre 2014, n. 164 (di seguito:  decreto-legge  n.  133/2014),  in

base al quale con decreto del Ministro dello sviluppo economico  sono

definite condizioni e modalita' per il riconoscimento di una maggiore

valorizzazione dell'energia  da  cogenerazione  ad  alto  rendimento,

ottenuta a seguito  della  riconversione  di  impianti  esistenti  di

generazione  di  energia  elettrica  a  bioliquidi  sostenibili,  che

alimentano siti industriali o artigianali, in unita' di cogenerazione

asservite ai medesimi siti;

  Considerato che il medesimo comma 11-quinquies  stabilisce  che  la

predetta maggiore  valorizzazione  e'  riconosciuta  nell'ambito  del

regime di  sostegno  alla  cogenerazione  ad  alto  rendimento,  come

disciplinato in attuazione dell'art. 30, comma  11,  della  legge  23

luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e in conformita' alla

disciplina dell'Unione europea in materia;

  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  4  agosto

2011 recante integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007,  n.

20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE  sulla  promozione  della

cogenerazione basata su una  domanda  di  calore  utile  sul  mercato

interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CEE;

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo 5 settembre  2011  (di

seguito: decreto ministeriale 5 settembre 2011)  di  definizione  del

nuovo regime di sostegno per la  cogenerazione  ad  alto  rendimento,

emanato in attuazione dell'art. 30, comma 11, della legge  23  luglio

2009, n. 99, e successive modificazioni;

  Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del

17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie  di  aiuti  compatibili

con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del

Trattato UE, che si applica dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020;

  Vista la Comunicazione (2014/C 200/01)  della  Commissione  europea

recante  «disciplina  in  materia  di  aiuti  di   Stato   a   favore

dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», che si applica dal 1° luglio

2014 al 31 dicembre 2020 e con la quale la Commissione stabilisce  le

condizioni alle quali gli aiuti a favore dell'energia e dell'ambiente

possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma

dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE;

  Considerato che la cogenerazione ad alto  rendimento  ha  costi  di

produzione  dell'energia  superiore  al  prezzo  di   mercato   della

corrispondente forma di energia, e che in  ragione  di  cio',  tenuto

conto dell'art. 7 della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo  e

del  Consiglio  dell'11  febbraio  2004,  la  cogenerazione  ad  alto

rendimento e' incentivata con il meccanismo disciplinato dal  decreto

ministeriale 5 settembre 2011;

  Considerato che gli esistenti  impianti  a  bioliquidi  sostenibili

presentano costi di  generazione  dell'energia  elettrica  elevati  e

variabili in dipendenza del costo di mercato dei bioliquidi,  e  cio'

rende aleatorio l'apporto di tali impianti, e  pertanto,  sulla  base

del comma 11-quinquies dell'art. 38 del decreto-legge n. 133/2014, e'

opportuno  favorirne  la  conversione   a   cogenerazione   ad   alto

rendimento, onde assicurare che il  mancato  apporto  in  termini  di

produzione da fonti rinnovabili sia compensato dal contributo fornito

nell'assetto cogenerativo ad alto rendimento,  che  concorrera'  agli

obiettivi al 2020 in materia di efficienza  energetica  stabiliti  in

sede comunitaria;

  Ritenuto opportuno, anche ai  fini  del  rispetto  della  normativa

europea sugli aiuti di Stato di cui ai  citati  Regolamento  (UE)  n.

651/2014  e  Comunicazione   (2014/C   200/01),   che   la   maggiore

valorizzazione  di  cui  al  comma  11-quinquies  dell'art.  38   del

decreto-legge n. 133/2014 vada intesa come possibilita' di  ammettere

all'incentivo spettante ai nuovi impianti di  cogenerazione  ad  alto

rendimento tutti i diversi interventi di riconversione degli impianti

a  bioliquidi,   tuttavia   commisurando   l'entita'   del   sostegno

all'incidenza dell'investimento di riconversione  rispetto  a  quello

per nuovi  impianti,  in  modo  da  evitare  ogni  discriminazione  e

assicurare  che  il  sostegno  sia  effettivamente  commisurato  alle

necessita';




                              Decreta:




                               Art. 1

                 Finalita' e ambito di applicazione


  1. Il  presente  decreto,  in  attuazione  del  comma  11-quinquies

dell'art. 38 del decreto-legge n. 133/2014, stabilisce  condizioni  e

modalita' per il riconoscimento, nell'ambito del regime  di  sostegno

alla  cogenerazione  ad  alto  rendimento  disciplinato  dal  decreto

ministeriale 5  settembre  2011  e  in  conformita'  alla  disciplina

dell'Unione  europea  in  materia,  di  una  maggiore  valorizzazione

dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento, ottenuta a  seguito

della riconversione di impianti esistenti di generazione  di  energia

elettrica a bioliquidi sostenibili, che alimentano siti industriali o

artigianali, in unita' di cogenerazione asservite ai medesimi siti.

  2. Possono accedere alla maggiore valorizzazione di cui al comma  1

gli  esercenti  impianti  di  generazione  di  energia  elettrica   a

bioliquidi  sostenibili,  in  esercizio  al  12  novembre  2014   che

alimentano siti industriali o artigianali.

  3. Per le finalita' di cui al presente decreto, si intende  che  un

impianto  a  bioliquidi  sostenibili  alimenta  siti  industriali   o

artigianali se l'esercente  dell'impianto  a  bioliquidi  sostenibili

dimostra, mediante esibizione al Gse  di  idonea  documentazione,  di

aver fornito annualmente,  a  imprese  industriali  e  artigiane  con

codice ATECO Div. da 10  a  32,  almeno  nel  2013  e  nel  2014,  in

alternativa:

    a) energia elettrica in misura pari ad almeno il 30% dell'energia

elettrica lorda totale prodotta utilizzando combustibili bioliquidi;

    b) calore utile cogenerato in misura pari ad almeno  il  30%  del

calore utile totale prodotto utilizzando combustibili bioliquidi;

    c) una combinazione delle due energie menzionate alle lettere  a)

e b), in  misura  complessivamente  pari  al  30%  del  totale  delle

medesime  energie  prodotte  dall'impianto  utilizzando  combustibili

bioliquidi.

  4. Ai fini dell'ottenimento della maggiorazione di cui al  presente

decreto, un esistente impianto a bioliquidi sostenibili  riconvertito

in unita' di cogenerazione ad alto rendimento asservita  al  medesimo

sito deve,  a  seguito  della  conversione,  soddisfare  entrambe  le

seguenti condizioni:

    a) rispetto delle condizioni per l'accesso al regime di  sostegno

per la cogenerazione  ad  alto  rendimento  di  cui  al  decreto  del

Ministro  dello  sviluppo  economico  5  settembre  2011,  verificato

annualmente dal Gse  secondo  le  modalita'  stabilite  dal  medesimo

decreto;

    b)  l'esercente  dell'impianto  riconvertito  dimostra,  mediante

esibizione al Gse di idonea documentazione, di aver ceduto ogni  anno

energia   elettrica   e   calore   utile   cogenerato,   in    misura

complessivamente pari ad almeno il  60%  del  totale  delle  medesime

energie prodotte dall'impianto, alle medesime imprese  industriali  e

artigiane con codice ATECO Div. da 10 a 32 cui veniva  effettuata  la

cessione di cui al comma 3, o a  imprese  con  gli  stessi  requisiti

ubicate nella medesima area industriale o artigiana  nella  quale  e'

ubicato l'impianto.

  5. Il rispetto delle condizioni minime di cui al  comma  3  e  alla

lettera b) del comma 4 viene verificato sulla base di dati e  misure,

precisati dal Gse nelle procedure di cui all'art. 5.




                               Art. 2

                   Modalita' specifiche di accesso

  1. Per l'accesso alla maggiore valorizzazione di cui all'art. 1, si

applicano le modalita' previste dal decreto ministeriale 5  settembre

2011. In tale ambito, ai fini della valutazione  preliminare  di  cui

all'art. 7  dello  stesso  decreto  ministeriale  5  settembre  2011,

secondo modalita' precisate nelle procedure  di  cui  all'art.  5,  i

soggetti interessati precisano altresi':

    a) La fonte di alimentazione prima e dopo la riconversione;

    b)   Le   caratteristiche   dell'impianto   prima   e   dopo   la

riconversione;

    c) Gli  elementi  necessari  alla  verifica  di  quanto  previsto

all'art. 1 e all'art. 3.


                               Art. 3

                        Condizioni di accesso

  1. Sono ammessi alla maggiore valorizzazione prevista dal  presente

decreto i seguenti interventi di conversione:

    a) Interventi su impianti a bioliquidi gia' cogenerativi, la  cui

conversione consiste nella  sostituzione  del  bioliquido  con  altro

combustibile di alimentazione (riconversione a));

    b) Interventi su impianti a bioliquidi non cogenerativi,  la  cui

conversione consiste nella  sostituzione  dei  bioliquidi  con  altro

combustibile di alimentazione e nella trasformazione dell'assetto  in

cogenerativo (riconversione b));

    c) Interventi di completo smantellamento di esistenti impianti  a

bioliquidi, fatte salve infrastrutture eventualmente  riutilizzabili,

con installazione di un nuovo impianto  cogenerativo,  ai  sensi  del

decreto  ministeriale  5  settembre   2011,   alimentato   da   altro

combustibile (riconversione c)).

  2. La capacita' di generazione dell'impianto riconvertito non  puo'

essere  maggiore  della  capacita'  di  generazione  dell'impianto  a

bioliquidi prima della riconversione.

  3. Per  l'impianto  riconvertito  deve  essere  comunicata  al  Gse

l'avvenuta entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2019.  Entro  la

stessa data, deve essere  comunicata  al  Gse  l'avvenuta  cessazione

dell'operativita' dell'esistente impianto a bioliquidi.

  4. In tutti i casi,  l'impianto  riconvertito  deve  rispettare  le

condizioni per l'accesso  al  regime  di  sostegno  previsto  per  la

cogenerazione ad alto rendimento di cui  al  decreto  ministeriale  5

settembre 2011.

                             
                               Art. 4

                       Maggiore valorizzazione


  1.  L'impianto  riconvertito  ai  sensi  del  presente  decreto  ha

diritto, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di

entrata  in  esercizio  in  assetto  cogenerativo  conseguente   alla

riconversione, agli  incentivi  di  cui  al  decreto  ministeriale  5

settembre 2011.

  2. La misura degli incentivi spettanti ai  sensi  del  comma  1  e'

determinata considerando l'impianto riconvertito come nuova unita' di

cogenerazione   e    moltiplicando    l'incentivo    conseguentemente

individuato per i coefficienti riportati nella  sottostante  tabella,

nella quale P e' la elettrica capacita' di generazione  dell'impianto

dopo la riconversione.




     ===========================================================

     |                           |         |≤1 P < 10|         |

     |                           |P ≤ 1 MW |   MW    |P > 10 MW|

     +===========================+=========+=========+=========+

     |Riconversione a)           |  0,15   |  0,10   |  0,07   |

     +---------------------------+---------+---------+---------+

     |Riconversione b)           |  0,30   |  0,25   |  0,15   |

     +---------------------------+---------+---------+---------+

     |Riconversione c)           |  1,30   |  1,25   |  1,15   |

     +---------------------------+---------+---------+---------+


                               Art. 5
                        Procedure applicative

  1. Entro 90 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente

decreto, il Gse pubblica le procedure applicative  che  precisano  le

modalita' operative per l'accesso  alle  maggiorazioni  previste  dal

presente decreto.

                               Art. 6
                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo a quello di

pubblicazione.

Allegati

D.M. 4 agosto 2016

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