Energia: proroga dei termini di risoluzione per il CIP 6

Il termine finale di presentazione delle istanze di risoluzione anticipata è stato fissato al 31 marzo 2013

Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 28 giugno 2012, ha prorogato i termini di cui al decreto 23 giugno 2011, che prevedeva la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 per gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia. Il termine finale di presentazione delle istanze di risoluzione anticipata di cui all'art. 2, comma 4, decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2011, è stato fissato al 31 marzo 2013 (in Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2012, n. 231).

Allegati

Testo_DM_28062012.pdf

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