Energy manager: attenzione alla scadenza del 30 aprile

Energy manager scadenza
L'obbligo introdotto dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10. Previste sanzioni amministrative, ma anche la perdita di benefici

La figura dell'energy manager

La legge 9 gennaio 1991, n. 10 «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia», all'articolo 19 ha istituito la figura del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, noto anche come "Energy manager".

Questo soggetto, che può essere sia dipendente sia consulente esterno all'azienda, deve:

  • individuare le azioni, gli interventi, le procedure e tutto ciò che è necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia;
  • assicurare la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali;
  • predisporre i dati energici relativi alle proprie strutture e imprese da comunicare al ministero dell’Industria.

Secondo i dati di Fire (federazione italiana per l'uso razionale dell'energia) nel 2017 in Italia si contavano poco più di 1500 energy manager ai quali andavano aggiunti circa 750 soggetti nominati volontariamente dalle aziende non obbligate dalle disposizioni in materia (vedi sotto).

Legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 19
Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia

1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.
2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell’industria, del commercio edell’artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energici relativi alle proprie strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione e l’uso razionale dell’energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d’impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza. 5. Nell’ambito delle proprie competenze l’ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalità della presente legge, all’aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica

Chi deve nominare l'energy manager?

I soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che, nell’anno precedente alla nomina del responsabile, abbiano avuto un consumo di energia superiore, rispettivamente, a:

  • 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio (Tep) [1] 1000 Tep corrispondono circa a 1,2 milioni di m3 di gas naturale o a 5,3 milioni di kWhe in usi finali (fonte Fire) per il settore industriale ovvero
  • 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori (civile, trasporti e terziario).

Come detto, anche le aziende al di sotto di queste soglie possono, comunque, nominare volontariamente un proprio energy manager.

La scadenza del 30 aprile

Ma quando deve essere effettuata la nomina? È sempre la legge n. 10/1991 a indicarlo, in particolare al comma 1 dell'articolo 19, dove stabilisce che, entro il 30 aprile di ogni anno, i soggetti obbligati debbano comunicare al ministero dello Sviluppo Economico (ai tempi della pubblicazione della legge "ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato") il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.

La  nomina deve essere effettuata secondo le modalità stabilite da Fire in accordo con la circolare del ministero dello Sviluppo economico 18 dicembre 2014 (vedi allegato) e, dal 2016, attraverso la piattaforma web "Nemo" istituita ad hoc. Una volta nominati, gli energy manager vengono inseriti in un elenco gestito da Fire su incarico del ministero dello Sviluppo economico.

Le sanzioni

La mancata comunicazione:

  • esclude i soggetti obbligati dagli incentivi previsti dalla legge n. 10/1991;
  • comporta la sanzione amministrativa che può variare da 5.164,57 a 51.645,70 euro, come disposto dal D.P.R. n. 380/2001 (cosiddetto «Nuovo testo Unico sull’edilizia»).

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Allegati

Circolare Mise 18 dicembre 2014

Note   [ + ]

1. 1000 Tep corrispondono circa a 1,2 milioni di m3 di gas naturale o a 5,3 milioni di kWhe in usi finali (fonte Fire)

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