Fertilizzanti: modifiche alla disciplina di settore

Il decreto MiPaf 28 giugno 2016 introduce variazioni per gli allegati 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75

«Modifiche degli allegati 1, 2, 3, 6 e 7 del  decreto  legislativo  29 aprile 2010, n. 75, recante: "Riordino e revisione  della  disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della  legge  7 luglio 2009, n. 88"» è quanto dispone il decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 28 giugno 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2016, n. 188.

Di seguito il testo integrale del provvedimento, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 28 giugno 2016 


Modifiche degli allegati 1, 2, 3, 6 e 7 del  decreto  legislativo  29

aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione  della  disciplina

in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della  legge  7

luglio 2009, n. 88.». (16A05930)


in Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2016, n. 188



                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE

                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI




  Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

  Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e  del

Consiglio, del 9  luglio  2008,  che  stabilisce  procedure  relative

all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a  prodotti

legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga  la

decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del

13  dicembre  1995,  che  istituisce  una  procedura   d'informazione

reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di  libera

circolazione delle merci all'interno della Comunita';

  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali

sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione

della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

  Visto il  decreto  legislativo  29  aprile  2010,  n.  75,  recante

«Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a

norma dell'art.  13  della  legge  7  luglio  2009,  n.  88»,  ed  in

particolare gli allegati 1, 2, 3, 6 e 7;

  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in

materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il

contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.»;

  Vista la domanda, acquisita in protocollo il  27  aprile  2011,  n.

9104, con la quale HERAMBIENTE S.p.A. ha chiesto l'inserimento di  un

nuovo prodotto negli allegati 3 e 7 del decreto legislativo 29 aprile

2010, n. 75;

  Vista la domanda, acquisita in protocollo l'11  novembre  2014,  n.

22944, con la quale la Federazione italiana produttori di energia  da

fonti rinnovabili -  FIPER  ha  chiesto  l'inserimento  di  un  nuovo

prodotto negli allegati 1 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010,

n. 75;

  Considerata la necessita' di correggere  l'errore  di  trascrizione

del simbolo «>» sul parametro ceneri in colonna 4  e  di  inserire  i

parametri chimico-biologici in colonna  7  del  prodotto  con  numero

d'ordine 16,  denominazione  del  tipo  «Biochar  da  pirolisi  o  da

gassificazione» dell'allegato 2 Ammendanti;

  Considerata la necessita' di riportare nella colonna 7 del prodotto

con numero d'ordine 9, denominazione  del  tipo  «Estratto  umico  di

leonardite» dell'allegato 6  Prodotti  ad  azione  specifica,  quanto

segue: «Indicare in etichetta la  dose  da  utilizzare  ai  fini  del

controllo analitico dell'attivita' biostimolante del prodotto»;

  Considerata la necessita' di correggere  il  punto  3.3.1,  Concimi

organici azotati (solidi e fluidi) e di modificare  il  punto  3.3.2,

Concimi organici NP, dell'allegato 7 Tolleranze;

  Acquisito il  parere  del  Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale

della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti

agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto

alle frodi agro-alimentari, reso con nota del 23 maggio 2015 e del 13

ottobre 2015;

  Considerato che la procedura  di  informazione  nel  settore  delle

regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della

societa' dell'informazione, di cui alla direttiva (UE) 2015/1535  del

Parlamento europeo e del  Consiglio  del  9  settembre  2015,  si  e'

conclusa  senza  osservazioni  sulle  modifiche  da  apportare   agli

allegati 2, 6 e 7 e sull'inserimento di nuovi prodotti negli allegati

1, 3 e 7,  come  comunicato  dall'Unita'  centrale  di  notifica  del

Ministero dello sviluppo economico;

  Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del decreto  legislativo  29

aprile 2010, n. 75, le modifiche  agli  allegati  sono  adottate  con

decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

  Ritenuto necessario procedere all'adozione delle citate  variazioni

agli allegati 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile  2010,

n. 75;




                              Decreta:




                               Art. 1

            Modifiche agli allegati del decreto legislativo

                        29 aprile 2010, n. 75

  1. Gli allegati 1 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75

«Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a

norma  dell'art.  13  della  legge  7  luglio  2009,  n.  88.»,  sono

modificati ed integrati dall'allegato al presente decreto.

  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso

un periodo di  dodici  mesi  per  lo  smaltimento  dei  fertilizzanti

nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa

vigente prima di tale data.

  3.   Il   presente   decreto   non   comporta   limitazione    alla

commercializzazione  di   fertilizzanti   legalmente   fabbricati   e

commercializzati o legalmente commercializzati in  uno  Stato  membro

dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in  uno

degli Stati firmatari dell'Associazione  europea  di  libero  scambio

(EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico  europeo

(SEE),  purche'  siano  garantiti   i   livelli   di   sicurezza   ed

affidabilita' equivalenti a quelli prescritti nel presente decreto.

  4. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo

e del Consiglio del 9 luglio 2008,  l'Autorita'  competente  ai  fini

dell'applicazione, ove necessario,  delle  procedure  di  valutazione

previste e'  il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali.

  Il presente decreto sara' inviato all'organo di  controllo  per  la

registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Allegato

              Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati

D.M. 28 giugno 2016

Allegato

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