Fondi sicurezza scuole: al via l’assegnazione

Dei 177.476.225,00 € richiesti, sono stati assegnati 172.708.620,16 €

Assegnati i fondi ministeriali per interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n. 640.

Lo ha reso noto il ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca con il decreto 3 gennaio 2019 (in Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2019, n. 80). Dei 177.476.225,00 € richiesti, sono stati assegnati 172.708.620,16 €; destinatari gli enti locali inseriti negli  elenchi allegati al decreto, disponibili sul sito del ministero e in fondo a questa pagina.

Di seguito il testo del D.M. 3 gennaio 2019.

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Decreto del ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2019  

Finanziamento  di interventi  di  messa in  sicurezza  di  edifici scolastici a valere sulle economie dei mutui BEI  2015.  (Decreto n. 2). (19A02180)

 

                      in Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2019, n. 80

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128, recante  misure

urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di  seguito,

decreto-legge n. 104 del 2013);

Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104  del

2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di

ristrutturazione, miglioramento,  messa  in sicurezza,  adeguamento

sismico,  efficientamento  energetico di  immobili   di  proprieta'

pubblica adibiti  all'istruzione  scolastica e  all'alta  formazione

artistica, musicale e coreutica e  immobili  adibiti ad  alloggi  e

residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,

nonche' la costruzione di nuovi edifici  scolastici  pubblici e  la

realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole  o di  interventi

volti al miglioramento delle palestre scolastiche  esistenti per  la

programmazione  triennale,  le regioni  interessate  possano essere

autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con

il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della ricerca  a

stipulare appositi mutui trentennali con  oneri  di ammortamento  a

totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti,

con la Banca di sviluppo del Consiglio  d'Europa,  con la  societa'

Cassa  depositi  e prestiti  Spa  e con  i   soggetti  autorizzati

all'esercizio  dell'attivita'   bancaria  ai   sensi   del  decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto inoltre il medesimo art. 10, cosi' come modificato  dall'art.

1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce, per

la realizzazione dei predetti interventi, contributi pluriennali  per

euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni  annui per  la

durata residua dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016

e fino al 2044;

Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato  art.

10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia  e

delle  finanze,  di concerto  con   il  Ministro   dell'istruzione,

dell'universita'  e  della ricerca   e   con  il   Ministro   delle

infrastrutture  e  dei trasporti  per  definire le   modalita'   di

attuazione  della  norma per  l'attivazione  dei mutui  e  per  la

definizione  di  una programmazione  triennale,  in conformita'  ai

contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il

1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le  Province autonome  di

Trento e di Bolzano e le autonomie locali;

Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito,  con,

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  recante misure

urgenti per l'apertura dei cantieri, la  realizzazione  delle opere

pubbliche,  la  digitalizzazione  del  Paese,   la   semplificazione

burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa

delle  attivita'  produttive e,  in  particolare, l'art.  9,  comma

2-quater, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione  dell'art.

10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo  tra gli

immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica  anche  quelli

adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1,  recante  accelerazione delle

procedure per  l'esecuzione  di opere  pubbliche  e di  impianti  e

costruzioni industriali  e,  in particolare,  l'art.  19, il  quale

dispone che a modifica  delle  leggi vigenti,  le  rate dei  mutui,

concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e  di opere  finanziate

dallo Stato o dai Enti pubblici, sono erogate sulla base degli  stati

di avanzamento vistati dal capo dell'Ufficio  tecnico o,  se  questi

manchi, dal direttore dei lavori;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia

scolastica, e in particolare gli articoli  4  e 7,  recanti  norme,

rispettivamente,  in  materia  di   programmazione,   attuazione  e

finanziamento degli interventi, nonche'  di  anagrafe dell'edilizia

scolastica;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante  disposizioni  per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato (legge

finanziaria 2004) e,  in  particolare, l'art.  4,  comma 177,  come

modificato e integrato dall'art. 1, comma 13,  del decreto-legge  12

luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,  dalla legge  30

luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 1, comma 85,  della legge  23

dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui  limiti di  impegno

iscritti  nel  bilancio dello  Stato  in relazione   a   specifiche

disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003);

Visto altresi', il comma 177-bis del medesimo art. 4  della  citata

legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge

27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina  in materia

di  contributi  pluriennali, prevedendo,  in  particolare, che   il

relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente,

di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze, previa

verifica  dell'assenza  di effetti  peggiorativi  sul fabbisogno  e

sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto  a  legislazione

vigente;

Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311,  recante  disposizioni

per la formazione del bilancio annuale  e  pluriennale dello  Stato

(legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e  76,

che detta disposizioni in materia di ammortamento di  mutui attivati

ad intero carico del bilancio dello Stato;

Vista  la legge  31  dicembre 2009,  n.  196, recante  legge  di

contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'art.  48, comma

1,  che  prevede che  nei   contratti  stipulati   per   operazioni

finanziarie,  che  costituiscono quale  debitore  un'amministrazione

pubblica, e' inserita apposita clausola che prevede  a carico  degli

istituti finanziatori l'obbligo di  comunicare  in via  telematica,

entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle

finanze - Dipartimento del Tesoro e  Dipartimento  della Ragioneria

generale dello Stato, all'ISTAT e alla  Banca  d'Italia, l'avvenuto

perfezionamento dell'operazione finanziaria  con  indicazione della

data  e  dell'ammontare  della stessa,  del  relativo piano   delle

erogazioni e  del  piano di  ammortamento  distintamente per  quota

capitale e quota interessi, ove disponibile;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n. 179,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge 17  dicembre  2012, n.  221,   recante

ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in  particolare

l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di  un

decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e   della

ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la  definizione di

priorita' strategiche, modalita' e termini per la  predisposizione  e

l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita',

di   interventi   di  edilizia   scolastica   nonche'  i   relativi

finanziamenti;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema

nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino delle

disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art.  1, comma

160, con il quale  si  stabilisce che  la  programmazione  nazionale

predisposta ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge n. 104  del

2013 rappresenta il piano del fabbisogno  nazionale  in materia  di

edilizia scolastica per il triennio 2015-2017 e sostituisce  i piani

di cui all'art. 11, comma 4-bis, del  il  decreto-legge 18  ottobre

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre

2012, n. 221;

Visto il decreto-legge 12  luglio 2018,  n.  86, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni

urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri dei

beni e delle attivita' culturali  e  del turismo,  delle  politiche

agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della tutela  del

territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e  disabilita',

e in particolare l'art. 4, comma 3-quinquies;

Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle finanze,  di

concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della

ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e dei  trasporti  23

gennaio 2015, con cui sono stati individuati i criteri e le modalita'

di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n.  104 del  2013

(di seguito, decreto interministeriale 23 gennaio 2015);

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca 16 marzo 2015, n. 160 (di seguito, decreto ministeriale

  1. 160 del 2015), con cui sono state ripartite, su base regionale, le

risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento

derivanti  dall'utilizzo  dei contributi   trentennali   autorizzati

dall'art. 10 del  decreto-legge  n. 104  del  2013, riportando  per

ciascuna  regione  la quota  di  contributo annuo   assegnato   che

costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle finanze,  di

concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della

ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei trasporti,  27

aprile 2015, n. 8875 (di seguito, decreto interministeriale  n. 8875

del 2015), con cui e' stato prorogato al 30 aprile 2015 il termine di

scadenza  per  la predisposizione,  da  parte delle  regioni,   dei

rispettivi piani triennali di edilizia scolastica e al 31 maggio 2015

il   termine   entro  il   quale   il  Ministero   dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, sulla  base  dei piani  triennali

regionali, predispone un'unica programmazione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e

della  ricerca  29  maggio  2015, n.  322   (di  seguito,   decreto

ministeriale n. 322 del  2015),  con il  quale  si e'  proceduto  a

predisporre la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di

edilizia scolastica redatta sulla base dei piani regionali  pervenuti

al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca, di concerto con il  Ministro  dell'economia e  delle

finanze e del Ministro  delle  infrastrutture  e dei  trasporti,  1°

settembre 2015, n. 640 con il quale, ai  sensi  e per  gli  effetti

dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  e'

stato autorizzato  l'utilizzo  - da  parte  delle regioni,  per  il

finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali  triennali

di edilizia scolastica di cui alla  programmazione  unica nazionale

2015-2017, ai sensi dell'art.  2  del decreto  interministeriale  23

gennaio 2015 -  dei  contributi pluriennali  di  euro 40.000.000,00

annui, decorrenti dal 2015 e fino al 2044, previsti dall'art. 10  del

decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalita', nella misura  e  per

gli importi a ciascuna regione assegnati  per  effetto dei  decreti

sopra richiamati;

Visto   in  particolare   l'art.   1  del   sopracitato   decreto

interministeriale n. 640 del 2015,  con  il quale  tra  l'altro si

stabilisce che l'utilizzo dei contributi pluriennali di cui al  comma

1, quantificato includendo nel costo di realizzazione dell'intervento

anche gli oneri di finanziamento, avviene per i  singoli beneficiari

sulla  base  di quanto  riportato  nell'Allegato A,  che  e' parte

integrante e sostanziale del predetto  decreto,  in relazione  alla

decorrenza e alla scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a

seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione, con oneri di

ammortamento per capitale e interessi posti a  carico  del bilancio

dello Stato, che le regioni, soggetti  beneficiari  dei contributi,

sono  autorizzate  a perfezionare  con  la Banca  europea  per gli

investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la

societa'  Cassa  depositi e  prestiti  S.p.a. e  con   i  soggetti

autorizzati  all'esercizio  dell'attivita'  bancaria ai  sensi   del

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' al piano delle

erogazioni del netto ricavo stesso, che  indica  il limite  massimo

degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni  del

suddetto piano, derivanti da esigenze adeguatamente  documentate dei

soggetti beneficiari dei contributi  devono  essere preventivamente

comunicate al Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della

ricerca che provvede a richiedere autorizzazione  in  tal senso  al

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  Tesoro e

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto altresi', che nel medesimo decreto interministeriale  n.  640

del 2015 si stabilisce che il contratto di  mutuo  da stipulare  da

parte di ogni singola regione deve essere sottoposto  al  preventivo

nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento

del Tesoro - Direzione VI;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca 7 dicembre 2016, n.  968,  con il  quale  sono stati

autorizzati per alcune regioni ulteriori  interventi  a valere  sul

mutuo di cui al predetto decreto interministeriale n. 640 del 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca 13 marzo 2018, n. 216, con il quale e' stato  approvato

l'aggiornamento relativo all'annualita'  2017  della programmazione

2015-2017;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca 26  marzo  2018, n.  243,  con il  quale  sono stati

autorizzati,  a  valere sul  mutuo  sul 2016,   alcuni   interventi

rientranti nell'annualita' 2017 approvata con il predetto decreto  n.

216 del 2018;

Vista la circolare del Ministro dell'economia  e  delle finanze  5

aprile  del  2004, n.  13,  concernente l'autorizzazione  di  spesa

pluriennale: limiti di impegno;

Vista la circolare del Ministro dell'economia e  delle  finanze 28

giugno 2005, esplicativa  della  legge 30  dicembre  2004, n.  311,

recante  disposizioni  per la  formazione  del bilancio  annuale  e

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Vista la direttiva del Presidente  del  Consiglio dei  ministri  6

giugno 2006, recante definizione dei criteri  di carattere  generale

per il coordinamento dell'azione amministrativa  del Governo  intesi

all'efficace controllo e monitoraggio  degli  andamenti di  finanza

pubblica per l'anno 2006;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze -

Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  - 28  febbraio

2007,  n.  15, recante  procedure  da seguire  per  l'utilizzo  di

contributi pluriennali;

Vista la circolare del Ministro dell'economia e  delle  finanze 24

maggio 2010, n. 2276, recante adempimenti di cui  all'art. 48  della

legge 31 dicembre 2009, n.  196  (legge di  contabilita'  e finanza

pubblica);

Vista la nota del 12 novembre 2015, prot.  DT86895,  del Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro  - Direzione

VI con la quale e' stato reso il preventivo nulla osta  sullo schema

del contratto di mutuo e comunicato il limite massimo  del tasso  si

interesse applicabile al presente finanziamento  ai sensi  dell'art.

45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Considerato che i suddetti contributi pluriennali, per i  quali  e'

stato autorizzato l'utilizzo con il citato decreto  interministeriale

  1. 640 del 2015, sono iscritti, per le  finalita'  previste dalla

normativa di cui in  premessa,  sul capitolo  7106  dello stato  di

previsione    della    spesa   del    Ministero     dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca;

Considerato che con il citato decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'universita'  e  della ricerca  n.  160 del  2015  sono  state

ripartite, su base regionale, le risorse previste come attivabili  in

termini  di  volume di  investimento,  derivanti dall'utilizzo  dei

contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge  n.

104 del 2013 ed e' stata individuata per ciascuna regione la quota di

contributo annuo assegnato, che costituisce il  limite  di spesa  a

carico del bilancio dello Stato;

Dato atto che le regioni in virtu' dell'autorizzazione  di  cui  al

richiamato decreto interministeriale n. 640 del 2015 hanno  proceduto

alla sottoscrizione dei contratti di mutuo;

Dato atto che l'iniziale piano di erogazione  dei  mutui prevedeva

che l'ultima erogazione avvenisse entro il 31 dicembre 2017;

Considerato che il termine per l'ultima erogazione  fissato  al  31

dicembre 2017 e' stato prorogato al 31 dicembre 2018,  in virtu'  di

espresso nulla osta del Ministero dell'economia e della  finanze con

nota 6 marzo 2017, prot. n. 36880;

Dato  atto che  l'art.  2, comma  5,  del decreto  del  Ministro

dell'economia  e  delle finanze,  di  concerto  con   il   Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con  il Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, 23 gennaio 2015 stabilisce  che

in caso di mancata aggiudicazione provvisoria dei lavori le eventuali

economie di spesa e di gara vengano accertate in sede di monitoraggio

dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e della  ricerca  e

riassegnate dallo stesso prioritariamente agli  interventi  presenti

nei piani delle regioni;

Considerato che la riassegnazione di tali  economie  deve avvenire

con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della

ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle finanze  e

con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato  che l'art.  4,  comma 3-quinquies,  del   richiamato

decreto-legge  n.  86 del  2018  ha  modificato   l'art.   10  del

decreto-legge n. 104 del 2013, eliminando di fatto il Ministero delle

infrastrutture  e  dei trasporti  dall'attuazione   della  presente

procedura e che, quindi, il decreto di cui all'art. 2, comma  5,  del

decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto con  il

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  con  il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 23 gennaio 2015 va ora

adottato di intesa  con  il solo  Ministero  dell'economia e  delle

finanze;

Dato atto che sono attualmente ancora in  corso  alcuni interventi

autorizzati con il sopracitato decreto interministeriale n.  640 del

2015 e  con  il successivo  decreto  del Ministro  dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca n. 968 del 2015;

Considerato che a seguito dell'espletamento delle gare di appalto e

dell'avvenuta   conclusione   dei  lavori   sono   state   maturate

significative economie che possono essere reinvestite per autorizzare

ulteriori  interventi   presenti  nella   programmazione   triennale

nazionale 2015-2017;

Dato atto che in virtu' di tale esigenza, con nota  del  22 giugno

2018, prot. n. 20484, e' stato chiesto al Ministero  dell'economia e

delle finanze - Dipartimento del tesoro e Ragioneria  generale dello

Stato - l'autorizzazione alla variazione dei piani  delle erogazioni

con allungamento degli stessi all'anno 2020;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze con nota

del 19 luglio 2018, prot. n. 181331, ha comunicato di non aver  nulla

da osservare in merito alla richiesta formulata;

Considerato  che tutte  le  regioni  hanno   proceduto   ad  una

ricognizione dello stato di attuazione dei propri interventi, e hanno

comunicato al Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della

ricerca la  quantificazione  delle economie  maturate  derivanti da

revoche, da rinunce, da mancate aggiudicazioni, da economie finali  e

di stanziamento;

Dato atto che con decreto del direttore  della  Direzione generale

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei

fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione  digitale  31

ottobre 2018 n. 663 sono state accertate le economie  complessive  a

disposizione di ogni  regione,  maturate sugli  importi  mutuati, a

valere sui contributi pluriennali di cui  al  decreto del  Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il

Ministro dell'economia e  delle  finanze e  con  il Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015,  n. 640  come  di

seguito determinate:

 

       =====================================================

        |       Regione       |          Economie           |

       +=====================+=============================+

        |Abruzzo              |               € 5.798.947,38|

       +---------------------+-----------------------------+

        |Basilicata           |               € 3.915.405,85|

        +---------------------+-----------------------------+

        |Calabria             |               € 8.301.234,25|

       +---------------------+-----------------------------+

        |Campania             |              € 16.283.814,22|

        +---------------------+-----------------------------+

        |Emilia Romagna       |              € 11.041.721,03|

       +---------------------+-----------------------------+

        |Friuli Venezia Giulia|               € 3.103.357,08|

        +---------------------+-----------------------------+

        |Lazio                |              € 11.367.449,11|

       +---------------------+-----------------------------+

        |Liguria              |               € 8.085.048,20|

        +---------------------+-----------------------------+

        |Lombardia            |              € 29.159.498,83|

       +---------------------+-----------------------------+

        |Marche               |               € 5.585.240,79|

       +---------------------+-----------------------------+

        |Molise               |                 € 726.569,47|

       +---------------------+-----------------------------+

        |Piemonte             |              € 11.167.041,38|

       +---------------------+-----------------------------+

        |Puglia               |               € 9.143.991,01|

       +---------------------+-----------------------------+

        |Sardegna             |               € 5.827.056,77|

       +---------------------+-----------------------------+

        |Sicilia              |              € 14.150.595,26|

       +---------------------+-----------------------------+

        |Toscana              |               € 9.381.457,78|

        +---------------------+-----------------------------+

        |Umbria               |               € 4.834.283,83|

       +---------------------+-----------------------------+

        |Veneto               |              € 12.943.039,76|

        +---------------------+-----------------------------+

        |Valle d'Aosta        |               € 6.651.473,00|

       +---------------------+-----------------------------+

        |Totale               |             € 177.476.225,00|

        +---------------------+-----------------------------+

 

Considerato che  a seguito  del  predetto accertamento  tutte  le

regioni hanno fatto pervenire gli elenchi di interventi da  ammettere

a finanziamento rientranti nel piano 2017;

Dato atto che alcune regioni hanno proceduto  alla  modifica della

programmazione  con  riferimento ai  piani  per l'annualita'   2017

integrando  gli  stessi con  ulteriori  interventi da  ammettere  a

finanziamento;

Considerato che le predette economie sono  maturate  sugli  importi

mutuati a  valere  sui contributi  pluriennali  di cui  al  decreto

interministeriale n. 640  del  2015, i  cui  oneri di  ammortamento

gravano sul cap. 7106 del bilancio  del  Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca;

Ritenuto quindi, possibile alla luce  del monitoraggio  effettuato

dalle regioni autorizzare l'avvio e il  completamento  di ulteriori

interventi di messa in sicurezza di  edifici  scolastici rientranti

nell'ambito della programmazione nazionale in  materia  di edilizia

scolastica;

Vista la nota del 28 dicembre 2018, prot. 24903, con cui  l'Ufficio

di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze ha  trasmesso

le note del Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria generale dello

Stato, nelle quali e' specificato che non ci  sono osservazioni  sul

presente decreto, una volta recepite le modifiche e  le integrazioni

proposte;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                 Autorizzazione interventi a valere

                      sulle economie accertate

  1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la

somma         complessiva         di        €         177.476.225,00

(centosettantasettemilioniquattrocentosettantaseimiladuecentoventicin

que/00),  corrispondente  al volume   delle   economie  complessive

accertate con riferimento all'autorizzazione alla stipula  dei mutui

di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e

della ricerca, di concerto con il  Ministro  dell'economia e  delle

finanze e con il Ministro delle infrastrutture e  dei trasporti,  1°

settembre  2015,  n. 640,  e'  assegnata in  misura   pari  ad   €

172.708.620,16 agli enti locali inseriti negli allegati elenchi da  A

ad U, che costituiscono parte integrante e sostanziale  del presente

decreto, per gli interventi ivi indicati di messa  in  sicurezza di

edifici scolastici.

  1. Gli elenchi allegati al presente decreto modificano eintegrano

quelli  approvati   con  decreto   del   Ministro  dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca 13 marzo 2018, n. 216.

  1. Gli enti locali di cui agli allegati elenchida  A ad  U  sono

autorizzati ad avviare e/o a completare gli interventi  di messa  in

sicurezza degli edifici scolastici ivi contenuti,  provvedendo  alla

proposta di aggiudicazione degli stessi interventi entro e non  oltre

il termine di 180 giorni dalla data di  pubblicazione  del presente

decreto in Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana, pena  la

decadenza dal finanziamento.

  1. Gli enti autorizzati conil presente  decreto  sono tenuti  a

completare e rendicontare i lavori entro e non oltre  il 15  ottobre

Il presente  decreto  e' sottoposto  ai  controlli di  legge  ed

e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avvertenza:

Il testo del decreto, comprensivo  di  tutti gli  allegati,  e' consultabile sul sito web del MIUR al seguente link:

http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-mutui-bei.shtml

 

Allegati

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