Fondo crescita sostenibile: cosa fare per la richiesta anticipata

Stabilite le percentuali sull'anticipazione richiesta che le imprese dovranno versare per l'accesso anticipato al fondo crescita sostenibile

Novità sul fondo crescita sostenibile. Con due decreti 27 febbraio 2017, pubblicati entrambi nella gazzetta ufficiale del 9 marzo 2017, n. 57, il ministero dello Sviluppo economico 27 febbraio 2017 informa che le  imprese che intendono richiedere l'anticipazione del finanziamento agevolato di cui:

  • all'art. 11, comma 2  del  decreto  1° giugno 2016 relativo ai grandi progetti di ricerca e sviluppo da finanziare con le risorse del Programma operativo nazionale  «Imprese e competitività» 2014-2020  FESR,  avvalendosi  dello  strumento  di garanzia previsto dallo stesso  art.  11,  comma  2,  sono  tenute  a contribuire al relativo fondo con una quota pari al 2,94 per cento dell'anticipazione richiesta;
  • all'art. 10, comma 3  del  decreto  1° giugno 2016 relativo  al  bando  Horizon  2020  -  PON  I&C  2014-20, avvalendosi dello strumento di garanzia previsto  dallo  stesso  art. 10, comma 3, sono tenute a contribuire  al  relativo  fondo  con  una quota pari al 3,09 per cento dell'anticipazione richiesta.

Di seguito il testo integrale dei due decreti del ministero dello Sviluppo economico 27 febbraio 2017, disponibili in un unico pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dello Sviluppo economico 27 febbraio 2017 


Misura e modalita' di versamento del contributo  per  l'accesso  allo

strumento di garanzia  per  la  copertura  del  rischio  legato  alla

mancata restituzione delle somme erogate a  titolo  di  anticipazione

nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, previsto dal bando

Grandi progetti di R&S - PON I&C 2014-2020. (17A01715)


          in gazzetta ufficiale del 9 marzo 2017, n. 57

                        IL DIRETTORE GENERALE

                   per gli incentivi alle imprese


 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113

del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma

3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state  individuate

le priorita', le forme e le intensita' massime di  aiuto  concedibili

nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  1°  giugno

2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

del 26 luglio 2016, n. 173,  recante  gli  interventi  del  Programma

operativo nazionale «Imprese  e  competitivita'»  2014-2020  FESR  in

favore di grandi progetti di ricerca e  sviluppo  nel  settore  delle

tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni elettroniche e per

l'attuazione  dell'Agenda  digitale   italiana   e   nell'ambito   di

specifiche tematiche  rilevanti  per  l'«industria  sostenibile»,  da

realizzarsi nelle regioni meno sviluppate del territorio nazionale;

  Visto il  decreto  del  direttore  generale  degli  incentivi  alle

imprese del  Ministero  dello  sviluppo  economico  n.  5721  dell'11

ottobre 2016, pubblicato in pari data nel sito internet istituzionale

e oggetto di comunicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana n. 251 del 26  ottobre  2016,  di  attuazione  del  suddetto

decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016 per  gli

interventi agevolativi «Agenda digitale» e «Industria sostenibile»;

  Visto il decreto del direttore  generale  per  gli  incentivi  alle

imprese del Ministero dello sviluppo economico  6  agosto  2015,  che

istituisce lo strumento di garanzia  per  la  copertura  del  rischio

legato alla mancata restituzione delle  somme  erogate  a  titolo  di

anticipazione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

  Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2 del predetto  decreto  1°

giugno 2016 che stabilisce che,  in  alternativa  alle  modalita'  di

erogazione per stato d'avanzamento, il finanziamento  agevolato  puo'

essere erogato, su richiesta del soggetto beneficiario, a  titolo  di

anticipazione, in un'unica soluzione e che, al fine di garantire tale

anticipazione,  le  imprese  possono  avvalersi  dello  strumento  di

garanzia istituito ai  sensi  del  predetto  decreto  direttoriale  6

agosto 2015, contribuendo al finanziamento dello  strumento  con  una

quota  proporzionale  all'anticipazione  richiesta,  nella  misura  e

secondo le modalita' di versamento definite con decreto del direttore

degli incentivi alle imprese;

  Visto il decreto del direttore  generale  per  gli  incentivi  alle

imprese del Ministero  dello  sviluppo  economico  3  novembre  2014,

registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015, foglio n. 78, con

il quale e' approvata la convenzione stipulata  in  data  29  ottobre

2014  tra  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e   Banca   del

Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.a., di seguito Soggetto gestore

in qualita' di mandatario del Raggruppamento temporaneo di  operatori

economici,  costituitosi  con  atto   del   23   ottobre   2014   per

l'affidamento del «servizio di assistenza  e  supporto  al  Ministero

dello  sviluppo  economico,  per  l'espletamento  degli   adempimenti

tecnico-amministrativi  e  istruttori  connessi   alla   concessione,

all'erogazione, ai controlli e  al  monitoraggio  delle  agevolazioni

concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione»;

  Visto in  particolare  l'art.  4  della  predetta  convenzione  che

prevede che il Soggetto gestore fornisca supporto al Ministero per la

predisposizione di una metodologia  finalizzata  alla  determinazione

della misura del contributo da richiedere alle imprese per  l'accesso

allo strumento di  garanzia  a  valere  sul  Fondo  per  la  crescita

sostenibile;

  Vista la nota n. 2131/17 del 24  febbraio  2017  con  la  quale  il

Soggetto gestore ha trasmesso la metodologia definita  dalle  proprie

competenti  strutture  per  la  determinazione   della   misura   del

contributo richiesto alle imprese  per  accedere  allo  strumento  di

garanzia a valere sul bando Grandi progetti di R&S - PON I&C 2014-20;

  Considerato che le analisi effettuate,  illustrate  nella  predetta

relazione, evidenziano che  la  quota  a  carico  delle  imprese  per

accedere alla garanzia del predetto fondo deve  essere  correlata  al

rischio di insolvenza complessivo a carico del fondo stesso,  e  che,

pertanto, la quota ritenuta congrua per tutte le imprese e'  pari  al

2,94  per  cento   dell'importo   dell'anticipazione   richiesta   da

trattenere dall'anticipazione medesima;

  Considerato, inoltre,  che  dalla  predetta  relazione  svolta  dal

Soggetto gestore emerge che la definizione  di  una  quota  a  carico

delle imprese pari a quella soprariportata permette di  escludere  la

presenza di elementi di aiuto di Stato nella garanzia prestata  dallo

strumento di garanzia istituito con il predetto decreto del direttore

generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello  sviluppo

economico 6 agosto 2015, in quanto tale quota risulta equivalente  al

premio medio convenzionalmente fissato per le fideiussioni bancarie o

polizze assicurative attivabili a copertura della restituzione  della

somma erogata a titolo di anticipazione;

                              Decreta:
                               Art. 1
  1.  Le  imprese  che  intendono  richiedere   l'anticipazione   del

finanziamento agevolato di cui all'art. 11, comma 2  del  decreto  1°

giugno 2016 relativo ai grandi progetti  di  ricerca  e  sviluppo  da

finanziare con le risorse del Programma operativo nazionale  «Imprese

e competitivita'» 2014-2020  FESR,  avvalendosi  dello  strumento  di

garanzia previsto dallo stesso  art.  11,  comma  2,  sono  tenute  a

contribuire al relativo fondo con una quota pari al  2,94  per  cento

dell'anticipazione richiesta.

  2. La quota di cui al  comma  1  e'  commisurata  all'anticipazione

richiesta del finanziamento concesso, e' trattenuta dal Ministero  in

occasione della richiesta di anticipazione  e  non  viene  restituita

qualunque sia l'esito del progetto.

  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

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Decreto del ministero dello Sviluppo economico 27 febbraio 2017 

Misura e modalita' di versamento del contributo  per  l'accesso  allo

strumento di garanzia  per  la  copertura  del  rischio  legato  alla

mancata restituzione delle somme erogate a  titolo  di  anticipazione

nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, previsto dal bando

Horizon 2020 - PON I&C 2014-2020. (17A01716)

            in gazzetta ufficiale del 9 marzo 2017, n. 57

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli incentivi alle imprese

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113

del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma

3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state  individuate

le priorita', le forme e le intensita' massime di  aiuto  concedibili

nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  1°  giugno

2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

del 25 luglio 2016, n. 172, recante l'intervento  del  Fondo  per  la

crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli

ambiti tecnologici  identificati  dal  Programma  quadro  comunitario

«Orizzonte 2020», da realizzarsi attraverso l'utilizzo delle  risorse

del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'»  2014  -

2020  FESR  nelle  regioni  meno  sviluppate  e  nelle   regioni   in

transizione del territorio nazionale;

  Visto il decreto direttoriale n. 4763 del 4 agosto 2016, pubblicato

nel sito internet istituzionale in data 4 agosto 2016  e  oggetto  di

comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11

agosto 2016, n. 187, di attuazione del suddetto decreto del  Ministro

dello sviluppo economico 1° giugno 2016;

  Visto il decreto del direttore  generale  per  gli  incentivi  alle

imprese del Ministero dello sviluppo economico  6  agosto  2015,  che

istituisce lo strumento di garanzia  per  la  copertura  del  rischio

legato alla mancata restituzione delle  somme  erogate  a  titolo  di

anticipazione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

  Visto, in particolare, l'art. 10, comma 3 del predetto  decreto  1°

giugno 2016 che stabilisce che il finanziamento agevolato puo' essere

erogato anche a titolo di anticipazione in un'unica soluzione e  che,

al fine di garantire tale anticipazione, le imprese possono avvalersi

dello strumento di garanzia istituito ai sensi del  predetto  decreto

direttoriale 6  agosto  2015,  contribuendo  al  finanziamento  dello

strumento con una quota  proporzionale  all'anticipazione  richiesta,

nella misura e con le modalita' di versamento  definite  con  decreto

del direttore degli incentivi alle imprese;

  Visto il decreto del direttore  generale  per  gli  incentivi  alle

imprese del Ministero  dello  sviluppo  economico  3  novembre  2014,

registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015, foglio n. 78, con

il quale e' approvata la convenzione stipulata  in  data  29  ottobre

2014  tra  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e   Banca   del

Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.a., di seguito Soggetto gestore

in qualita' di mandatario del Raggruppamento temporaneo di  operatori

economici,  costituitosi  con  atto   del   23   ottobre   2014   per

l'affidamento del «servizio di assistenza  e  supporto  al  Ministero

dello  sviluppo  economico,  per  l'espletamento  degli   adempimenti

tecnico-amministrativi  e  istruttori  connessi   alla   concessione,

all'erogazione, ai controlli e  al  monitoraggio  delle  agevolazioni

concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione»;

  Visto in  particolare  l'art.  4  della  predetta  convenzione  che

prevede che il Soggetto gestore fornisca supporto al Ministero per la

predisposizione di una metodologia  finalizzata  alla  determinazione

della misura del contributo da richiedere alle imprese per  l'accesso

allo strumento di  garanzia  a  valere  sul  Fondo  per  la  crescita

sostenibile;

  Vista la nota n. 2131/17 del 24  febbraio  2017  con  la  quale  il

Soggetto gestore ha trasmesso la metodologia definita  dalle  proprie

competenti  strutture  per  la  determinazione   della   misura   del

contributo richiesto alle imprese  per  accedere  allo  strumento  di

garanzia a valere sul bando Horizon 2020 - PON I&C 2014-20;

  Considerato che le analisi effettuate,  illustrate  nella  predetta

relazione, evidenziano che  la  quota  a  carico  delle  imprese  per

accedere alla garanzia del predetto fondo deve  essere  correlata  al

rischio di insolvenza complessivo a carico del fondo stesso,  e  che,

pertanto, la quota ritenuta congrua per tutte le imprese e'  pari  al

3,09  per  cento   dell'importo   dell'anticipazione   richiesta   da

trattenere dall'anticipazione medesima;

  Considerato, inoltre,  che  dalla  predetta  relazione  svolta  dal

Soggetto gestore emerge che la definizione  di  una  quota  a  carico

delle imprese pari a quella soprariportata permette di  escludere  la

presenza di elementi di aiuto di Stato nella garanzia prestata  dallo

strumento di garanzia istituito con il predetto decreto del direttore

generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello  sviluppo

economico 6 agosto 2015, in quanto tale quota risulta equivalente  al

premio medio convenzionalmente fissato per le fideiussioni bancarie o

polizze assicurative attivabili a copertura della restituzione  della

somma erogata a titolo di anticipazione;

                              Decreta:

                              Art. 1
  1.  Le  imprese  che  intendono  richiedere   l'anticipazione   del

finanziamento agevolato di cui all'art. 10, comma 3  del  decreto  1°

giugno 2016 relativo  al  bando  Horizon  2020  -  PON  I&C  2014-20,

avvalendosi dello strumento di garanzia previsto  dallo  stesso  art.

10, comma 3, sono tenute a contribuire  al  relativo  fondo  con  una

quota pari al 3,09 per cento dell'anticipazione richiesta.

  2. La quota di cui al  comma  1  e'  commisurata  all'anticipazione

richiesta del finanziamento concesso, e' trattenuta dal Ministero  in

occasione della richiesta di anticipazione  e  non  viene  restituita

qualunque sia l'esito del progetto.

  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

Allegati

DD.MM. 27 febbraio 2017

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