Formazione marittimi: il minInfrastrutture definisce i corsi base e avanzato

Formazione marittimi
Al via il corso di formazione e addestramento di base e avanzato per i marittimi in servizio sulle navi soggette al codice Igf e di quelle non soggette che utilizzano gnl o altri combustibili con basso punto di infiammabilità

Formazione marittimi. Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, con decreto 16 novembre 2017, n. 875, ha istituito il corso di formazione e di addestramento di base e avanzato per il personale marittimo in servizio sulle navi soggette all’applicazione del codice Igf - International code of safety for ships using gases or other low flashpoint fuels, e su quelle navi non soggette all’Igf ma che utilizzano gas naturale liquefatto (gnl) o altri combustibili con basso punto di infiammabilità.

Formazione marittimi. Il corso definisce le conoscenze e l’addestramento necessari per acquisire le competenze sulla gestione, il funzionamento dei sistemi a gas o altri combustibili con basso punto di infiammabilità e sulla conoscenza degli aspetti di sicurezza, di emergenza e di protezione ambientale connessi alla movimentazione, allo stoccaggio e all’utilizzo degli stessi combustibili.

Formazione marittimi. Dopo aver definito il campo di applicazione, il nuovo provvedimento definisce i criteri per conseguire il certificato dell’addestramento di base, per Il personale marittimo responsabile di specifici compiti di sicurezza relativi alla cura, all'utilizzo di gas quale combustibile di bordo ovvero per interventi nei casi di emergenza, e del certificato dell’addestramento avanzato, I comandanti, gli ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità per la cura e l'utilizzo dei gas come combustibile e dei relativi sistemi di buncheraggio a bordo delle navi soggette alla nuova norma, definendo per entrambi i corsi l’organizzazione. Al completamento dei corsi, la norma prevede che il candidato sostenga un esame teorico-pratico, con successivo rilascio di un attestato in caso del superamento della prova.

Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto 16 novembre 2017, n. 875

Istituzione del corso di formazione e addestramento per il  personale
marittimo in servizio su navi soggette al  Codice  IGF.  (Decreto  n.
875/2017).  
In Gazzetta ufficiale del 2 dicembre 2017, n. 282
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
  Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della  vita
umana in mare Solas, firmata a Londra nel 1974 e resa  esecutiva  con
legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti; 
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l'adesione
alla Convenzione  internazionale  sugli  standard  di  addestramento,
certificazione e tenuta della guardia per  i  marittimi,  adottata  a
Londra il 7  luglio  1978  Standard  of  Training  Certification  and
Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW' 78), nella sua versione
aggiornata, e sua esecuzione; 
  Visto l'annesso alla Convenzione STCW  '78  come  emendato  con  la
risoluzione 1 della conferenza dei paesi aderenti  all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; 
  Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta  della
guardia (Code STCW'95, di seguito nominato codice STCW) adottato  con
la   risoluzione   2   della   conferenza    dei    paesi    aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a  Londra
il 7 luglio del 1995, come emendato; 
  Viste le risoluzioni 1 e 2  adottate  in  Manila  dalla  conferenza
delle parti alla Convenzione STCW'78 dal 21 al 25 giugno 2010; 
  Vista la risoluzione MSC.396(95) che  ha  emendato  il  capitolo  I
regole I/1 e I/11 dell'annesso alla convenzione STCW, la  Risoluzione
MSC.397(95) che ha emendato il codice STCW capitolo  V  parte  A,  la
regola V/3, paragrafi da 1 a 12, dell'annesso alla Convenzione  sopra
richiamata e la corrispondente sezione A-V/3, paragrafi da 1 a 3 e le
tabelle A-V/3-1 e A-V/3-2 del  codice  STCW,  relative  ai  requisiti
minimi  obbligatori   per   l'addestramento   e   qualificazione   di
comandanti, ufficiali, comuni ed altro personale che presta  servizio
su navi soggette al codice IGF; 
  Vista la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente  sezione  A-I/6  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti minimi obbligatori di formazione  degli  istruttori  e  dei
valutatori; 
  Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente  sezione  A-I/8  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito; 
  Vista  la  risoluzione  MSC   285(86)   linee   guida   provvisorie
sull'utilizzo in sicurezza di gas naturali quali combustibili; 
  Visto il  codice  internazionale  di  sicurezza  per  le  navi  che
utilizzano  gas   o   altri   combustibili   con   basso   punto   di
infiammabilita' di cui alla risoluzione MSC.391  (95)  adottato  l'11
giugno 2015 e successivi emendamenti 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto legislativo 12  maggio  2015,  n.  71  «Attuazione
della direttiva 2012/35/UE che  modifica  la  direttiva  2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione per la  gente  di  mare»
con particolare riguardo ai contenuti dell'art.5; 
  Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007  relativo  a  «Procedura
d'idoneita' allo  svolgimento  dei  corsi  di  addestramento  per  il
personale marittimo»; 
  Visto  il  decreto  dirigenziale  1°   aprile   2016   relativo   a
«Istituzione del corso di addestramento di base per le operazioni del
carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti»; 
  Visto  il  decreto  dirigenziale  1°   aprile   2016   relativo   a
«Istituzione del corso di addestramento avanzato  per  le  operazioni
del  carico  delle  navi  cisterna  adibite  al  trasporto   di   gas
liquefatti»; 
  Visto il decreto dirigenziale 2 maggio 2017 relativo a «Istituzione
dei corsi antincendio di base e antincendio avanzato per il personale
marittimo inclusa l'organizzazione antincendio  a  bordo  delle  navi
petroliere, chimichiere e gasiere»; 
  Considerata la necessita'  di  dare  piena  attuazione  alla  sopra
citata  regola  V/3,  paragrafi  da  1  a   12,   dell'annesso   alla
Convenzione, alla corrispondente sezione A-V/3, paragrafi da 1 a 3  e
alle tabelle A-V/3-1 e A-V/3-2 del codice STCW; 
  Visto il parere della direzione generale  per  la  vigilanza  sulle
autorita'  portuali,  le  infrastrutture  portuali  ed  il  trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne - divisione 3° - con  nota  prot.
n. 0030730 del 16 novembre 2017. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto istituisce  il  corso  di  formazione  e  di
addestramento di base ed  avanzato  per  il  personale  marittimo  in
servizio su navi soggette all'applicazione del codice IGF e  su  navi
non soggette all'applicazione del predetto codice ma  che  utilizzano
GNL (Gas naturale liquefatto) o altri combustibili con basso punto di
infiammabilita' come definiti nel codice IGF. 
  2. Il corso definisce le conoscenze e l'addestramento necessari per
acquisire le competenze in materia  di  gestione,  funzionamento  dei
sistemi  a  gas   o   altri   combustibili   con   basso   punto   di
infiammabilita', nonche' la conoscenza degli aspetti di sicurezza, di
emergenza e di protezione ambientale correlati  alla  movimentazione,
allo stoccaggio e all'utilizzo degli  stessi  come  combustibili,  in
conformita' a quanto previsto  dalla  regola  V/3  dell'annesso  alla
Convenzione   STCW'78,   nella   sua   versione   aggiornata   e   la
corrispondente sezione A-V/3 del relativo codice. 
                               Art. 2 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica: 
    a) ai comandanti, agli ufficiali,  ai  comuni  e  ad  ogni  altro
personale  che   presta   servizio   a   bordo   di   navi   soggette
all'applicazione del codice IGF; 
    b) ai comandanti, agli ufficiali,  ai  comuni  e  ad  ogni  altro
personale  che  presta  servizio  a  bordo  di  navi   non   soggette
all'applicazione del predetto codice ma che utilizzano  GNL  o  altri
combustibili con basso punto di  infiammabilita'  come  definiti  nel
codice IGF. 
  2. Prima di essere destinati a specifici compiti  a  bordo  di  una
nave soggetta al presente decreto, tutti i marittimi devono  ricevere
una formazione adeguata in relazione alle loro capacita',  compiti  e
responsabilita'. 
  3. Tutti i marittimi che prestano servizio  a  bordo  di  una  nave
soggetta al presente  decreto,  devono  ricevere  una  appropriata  e
specifica familiarizzazione alla nave  e  alle  sue  caratteristiche,
attrezzature,  installazioni,  equipaggiamenti   e   alle   procedure
pertinenti e rilevanti in relazione ai loro compiti e responsabilita'
in condizioni di normalita' e  di  emergenza  come  specificato  alla
regola I/14, paragrafo  1.5  dell'annesso  alla  Convenzione  STCW'78
nella sua versione aggiornata e all'art. 15 del  decreto  legislativo
12 maggio 2015, n. 71. 
                               Art. 3 
 
              Conseguimento dell'addestramento di base 
 
  1. Il personale marittimo  responsabile  di  specifici  compiti  di
sicurezza relativi alla cura, all'utilizzo di gas quale  combustibile
di bordo ovvero per interventi nei casi di emergenza, deve essere  in
possesso di  un  certificato  di  addestramento  di  base  per  poter
prestare servizio a bordo di una nave soggetta al presente decreto. 
  2. Ogni candidato per ottenere il certificato di  addestramento  di
base di cui al comma 1, oltre ad  aver  completato  favorevolmente  i
corsi  relativi  all'addestramento  di  base   (Basic   training)   e
antincendio avanzato, deve soddisfare i seguenti ulteriori requisiti: 
    a) aver completato favorevolmente l'addestramento di base per  il
personale in servizio su navi soggette al presente decreto in accordo
alle disposizioni di cui alla sezione A-V/3, paragrafo 1  del  codice
STCW e riportate al successivo art. 5; oppure 
    b) essere in possesso di un certificato di addestramento di  base
o avanzato per le operazioni del carico delle navi  cisterna  adibite
al trasporto di gas liquefatti di cui alla regola V/1-2, paragrafo  2
e 5, o di cui alla regola V/1-2, paragrafo 4 e 5. 
                               Art. 4 
 
              Conseguimento dell'addestramento avanzato 
 
  1. I comandanti, gli ufficiali di macchina e chiunque  altro  abbia
diretta responsabilita'  per  la  cura  e  l'utilizzo  dei  gas  come
combustibile e dei relativi sistemi di  buncheraggio  a  bordo  delle
navi soggette al presente decreto, devono essere in  possesso  di  un
certificato di addestramento avanzato per poter prestare  servizio  a
bordo di tali unita'. 
  2. Ogni candidato per  ottenere  il  certificato  di  addestramento
avanzato di cui al comma 1, deve soddisfare i seguenti requisiti: 
    2.1 essere in possesso di un certificato di addestramento di base
di cui all'art. 3; 
    2.2 aver completato favorevolmente  l'addestramento  avanzato  in
accordo alle disposizioni di cui alla sezione A-V/3, paragrafo 2  del
codice STCW come riportate al successivo art. 6; e 
    2.3 aver  effettuato  almeno  un  mese  di  navigazione  su  navi
alimentate  a  GNL  o   altro   combustibile   a   basso   punto   di
infiammabilita' come definiti nel codice IGF ed aver  partecipato  ad
almeno tre operazioni di buncheraggio. Due delle  tre  operazioni  di
buncheraggio possono essere sostituite con operazioni di buncheraggio
effettuate  attraverso   l'utilizzo   dell'apparecchiatura   indicata
nell'allegato B. 
  3. In alternativa a quanto indicato al punto 2., ogni candidato per
ottenere il certificato di addestramento avanzato di cui al comma  1,
deve essere in possesso del  certificato  di  addestramento  avanzato
(CoP) per le operazioni del carico delle  navi  cisterna  adibite  al
trasporto di gas liquefatti di cui alla sezione A-V/1-2, paragrafo 2,
e dimostrare inoltre: 
    3.1 aver  effettuato  almeno  un  mese  di  navigazione  su  navi
alimentate  a  GNL  o   altro   combustibile   a   basso   punto   di
infiammabilita' come definiti nel codice IGF ed aver  partecipato  ad
almeno tre operazioni di buncheraggio. Due delle  tre  operazioni  di
buncheraggio possono essere sostituite con operazioni di buncheraggio
effettuate  attraverso   l'utilizzo   dell'apparecchiatura   indicata
nell'allegato B. 
    3.2 In  alternativa  a  quanto  indicato  al  punto  3.1  occorre
dimostrare di: 
      1. aver  partecipato  alla  conduzione  di  tre  operazioni  di
caricazione e discarica a bordo di navi cisterna adibite al trasporto
di gas liquefatti; e 
      2. aver effettuato un periodo di tre mesi  di  navigazione  nei
cinque anni precedenti su una o  piu'  delle  seguenti  tipologie  di
navi: 
        navi soggette al codice IGF; 
        navi  cisterna  abilitate  al  trasporto   come   carico   di
combustibile previsti dal codice IGF; 
        navi che usano gas o altro  combustibile  a  basso  punto  di
infiammabilita' per la propulsione. 
  4. Per le navi di nuova costruzione, il requisito di cui  ai  commi
2.3 e 3.1 del presente articolo, si intende assolto mediante le prove
di navigazione (con alimentazione della propulsione a  GNL)  e  delle
attivita' di buncheraggio effettuate (in cantiere) durante la fase di
allestimento della nave. In questo caso sara' cura della Societa'  di
gestione/armatore  fornire  l'evidenza  documentale   relativa   alla
avvenuta familiarizzazione  del  personale  con  gli  impianti  e  le
operazioni connesse da parte del costruttore dell'impianto/cantiere. 
                               Art. 5 
 
              Organizzazione dell'addestramento di base 
 
  1. Il corso di addestramento di base di  cui  all'art.  3,  ha  una
durata non inferiore alle 24 ore, articolate in tre giorni, di cui  6
ore per lo svolgimento dell'attivita' pratica. 
  2. Al corso possono essere ammessi i marittimi di cui  all'art.  3,
comma 1, in numero non superiore a 20 e, comunque, non  superiore  al
numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula  a  tale
scopo autorizzata, al numero degli istruttori  e  delle  attrezzature
disponibili. 
  3. Il corso e' svolto da istituti,  enti  o  societa'  riconosciuti
idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  -  Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo  il  programma
contenuto nell'allegato A del presente decreto. 
  4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma  3,  gli
istituti, enti o societa', fermo restando ogni altra  autorizzazione,
nulla  osta  o  altro  documento  autorizzativo  previsto  da   altre
Amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in  vigore,  devono
essere dotati di strutture,  equipaggiamenti  e  materiale  didattico
conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e  devono
stabilire, documentare, attuare e  mantenere  attivo  un  sistema  di
gestione della qualita', conforme ai  requisiti  di  cui  alla  norma
UNI/EN/ISO  9001,  che  identifichi  tra   l'altro,   gli   obiettivi
dell'addestramento, i livelli di cognizione, di  apprendimento  e  di
capacita' professionale da conseguire. 
  5. La consistenza del corpo istruttori ed i  requisiti  d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di  ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato  C  al
presente decreto. 
                               Art. 6 
 
             Organizzazione dell'addestramento avanzato 
 
  1. Il corso di addestramento avanzato di cui  all'art.  4,  ha  una
durata non inferiore alle 40 ore, articolate in cinque giorni, di cui
12 ore per lo svolgimento dell'attivita' pratica. 
  2. Al corso possono essere ammessi i marittimi di cui  all'art.  4,
comma 1, in numero non superiore a 20 e, comunque, non  superiore  al
numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula  a  tale
scopo autorizzata, al numero degli istruttori  e  delle  attrezzature
disponibili. 
  3. Il corso e' svolto da istituti,  enti  o  societa'  riconosciuti
idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  -  Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo  il  programma
contenuto nell'allegato A1 del presente decreto. 
  4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma  3,  gli
istituti, enti o societa', fermo restando ogni altra  autorizzazione,
nulla  osta  o  altro  documento  autorizzativo  previsto  da   altre
amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in  vigore,  devono
essere dotati di strutture,  equipaggiamenti  e  materiale  didattico
conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e  devono
stabilire, documentare, attuare e  mantenere  attivo  un  sistema  di
gestione della qualita', conforme ai  requisiti  di  cui  alla  norma
UNI/EN/ISO  9001,  che  identifichi  tra   l'altro,   gli   obiettivi
dell'addestramento, i livelli di cognizione, di  apprendimento  e  di
capacita' professionale da conseguire. 
  5. La consistenza del corpo istruttori ed i  requisiti  d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di  ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato  C  al
presente decreto. 
                               Art. 7 
 
              Accertamento delle competenze e rilascio 
             dell'attestato per l'addestramento di base 
 
  1. Al completamento  del  corso  di  addestramento  di  base,  ogni
candidato   sostiene   un   esame,   consistente   in    una    prova
teorico-pratica, che verra'  svolto  al  termine  del  corso  stesso,
dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale  ovvero  da  un
sottufficiale del  ruolo  marescialli  appartenente  al  Corpo  delle
capitanerie di porto e da due membri  costituiti  dal  direttore  del
corso e da un istruttore che svolge anche le funzioni di segretario. 
  2. L'esame di cui al comma 1.,  relativo  agli  argomenti  indicati
nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test di 30 domande
a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta), della
durata non superiore a 60 minuti, ed una prova pratica nella quale il
candidato dovra' dimostrare di  aver  acquisito  l'abilita'  pratica,
nello svolgimento di compiti di sicurezza  relativi  all'utilizzo  di
gas quale  combustibile  di  bordo  e  per  interventi  nei  casi  di
emergenza. 
  Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto
e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di
21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio  di  valutazione  sara'
espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato  D  e  si
intende superata se si raggiunge il  giudizio  di  sufficiente  (voto
nella scala numerica 6). L'esame e' superato  se  entrambe  le  prove
avranno esito favorevole. 
  3. Al candidato che supera l'esame,  e'  rilasciato  un  attestato,
secondo il modello indicato nell'allegato E del presente decreto. 
                               Art. 8 
 
              Accertamento delle competenze e rilascio 
             dell'attestato per l'addestramento avanzato 
 
  1. Al completamento  del  corso  di  addestramento  avanzato,  ogni
candidato   sostiene   un   esame,   consistente   in    una    prova
teorico-pratica, che verra'  svolto  al  termine  del  corso  stesso,
dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale  ovvero  da  un
sottufficiale del  ruolo  marescialli  appartenente  al  Corpo  delle
capitanerie di porto e da due membri  costituiti  dal  direttore  del
corso e da un istruttore che svolge anche le funzioni di segretario. 
  2. L'esame di cui al comma 1.,  relativo  agli  argomenti  indicati
nell'allegato A1, si articola  in  una  prova  scritta  (test  di  30
domande  a  risposta  multipla  con  cinque  differenti  ipotesi   di
risposta), della durata non superiore  a  60  minuti,  ed  una  prova
pratica nella quale il candidato dovra' dimostrare di aver  acquisito
l'abilita' pratica, nello  svolgimento  delle  operazioni  d'imbarco,
stoccaggio, utilizzo di gas come combustibile e dei relativi  sistemi
di buncheraggio. Per la prova scritta, ad  ogni  risposta  esatta  e'
assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge  il
punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio  di
valutazione sara' espresso secondo la scala tassonomica riportata  in
allegato D e si intende superata  se  si  raggiunge  il  giudizio  di
sufficiente (voto nella scala numerica 6).  L'esame  e'  superato  se
entrambe le prove avranno esito favorevole. 
  3. Al candidato che supera l'esame,  e'  rilasciato  un  attestato,
secondo il modello indicato nell'allegato F del presente decreto. 
                               Art. 9 
 
          Rilascio del certificato di addestramento di base 
             e avanzato e mantenimento delle competenze 
 
  1. Il certificato di addestramento di  base,  come  da  modello  in
allegato G, e il  certificato  di  addestramento  avanzato,  come  da
modello in allegato H, e' rilasciato dall'Ufficio di  iscrizione  del
marittimo  previa  acquisizione  dell'attestato  di  superamento  del
relativo corso nonche' della verifica dei requisiti richiesti. 
  2. I certificati di cui al comma 1, hanno validita' quinquennale. 
  3.  Per  ottenere  il  rinnovo,  entro  la  data  di  scadenza  del
certificato occorre  dimostrare  di  aver  mantenuto  il  livello  di
addestramento richiesto, mediante: 
    a) la frequenza di un corso di aggiornamento (refresher training)
secondo le modalita' di cui al successivo art. 10; oppure 
    b) aver effettuato almeno tre mesi di  navigazione  negli  ultimi
cinque anni su una o piu' delle seguenti tipologie di navi: 
      navi soggette al codice IGF; 
      navi cisterna che trasportano come carico combustibili previsti
dal codice IGF; 
      navi che usano gas  o  altro  combustibile  a  basso  punto  di
infiammabilita' per la propulsione. 
  4.  Il  rinnovo  del  certificato  e'  effettuato  dall'Ufficio  di
iscrizione del marittimo: 
    a) nel caso di cui al punto 3 lettera a)  mediante  l'annotazione
sul retro del  certificato  di  addestramento  di  base  o  avanzato,
dell'estensione  di  validita'  di  ulteriori  cinque  anni,   previa
acquisizione    di    copia    dell'attestato    di     aggiornamento
dell'addestramento (refresher training) come da  modello  allegato  M
per il base e P per l'avanzato; 
    b) nel caso di cui al punto  3  lettera  b)  mediante  l'evidenza
documentale che attesti il periodo di navigazione. 
                               Art. 10 
 
                  Aggiornamento dell'addestramento 
               di base e avanzato (refresher training) 
 
  1. L'aggiornamento dell'addestramento di base (refresher training),
della durata di almeno 8 ore, e' effettuato presso gli istituti, enti
o  societa'  riconosciuti  idonei  allo  svolgimento  del  corso   di
addestramento di base, secondo il programma di  cui  all'allegato  L.
Allo stesso possono essere ammessi un numero massimo  di  20  (venti)
persone e, comunque, non superiore al numero massimo  ammissibile  in
base alle dimensioni dell'aula a tale scopo  autorizzata,  al  numero
degli istruttori e delle attrezzature disponibili. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono svolgere il corso  di
aggiornamento devono darne comunicazione, volta per volta, al Comando
generale  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto,   nonche'   alla
Capitaneria  di  porto   competente   per   territorio   secondo   le
disposizioni in  vigore  relative  all'organizzazione  dei  corsi  di
addestramento. 
  3. Al termine del corso di aggiornamento, il direttore  del  corso,
responsabile  dell'aggiornamento  stesso,  redige  un   verbale   dei
partecipanti al  corso  e  rilascia  un  attestato  come  da  modello
allegato M ai corsisti risultati idonei. 
  4.   L'aggiornamento   dell'addestramento    avanzato    (refresher
training), della durata di almeno 12 ore, e'  effettuato  presso  gli
istituti, enti o societa' riconosciuti idonei  allo  svolgimento  del
corso  di  addestramento  avanzato,  secondo  il  programma  di   cui
all'allegato N. Allo stesso possono essere ammessi un numero  massimo
di 20 (venti) persone. 
  5. I soggetti di cui al comma 4 che intendono svolgere il corso  di
aggiornamento devono darne comunicazione, volta per volta, al Comando
generale  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto,   nonche'   alla
Capitaneria  di  porto   competente   per   territorio   secondo   le
disposizioni in  vigore  relative  all'organizzazione  dei  corsi  di
addestramento. 
  6. Al termine del corso di aggiornamento, il direttore  del  corso,
responsabile  dell'aggiornamento  stesso,  redige  un   verbale   dei
partecipanti al  corso  e  rilascia  un  attestato  come  da  modello
allegato P ai corsisti risultati idonei. 
                               Art. 11 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I comandanti, gli ufficiali, i comuni ed  ogni  altro  personale
impiegato sulle navi non soggette all'applicazione del codice IGF, ma
che  utilizzano  GNL  o  altro  combustibile  con  basso   punto   di
infiammabilita' come definiti nel codice IGF, gia' in esercizio  alla
data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  conseguono  le
certificazioni di cui agli articoli 3 e 4 entro il 30 giugno 2019. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.

Allegati

Allegato P

Allegato N

Allegato M

Allegato L

Allegato H

Allegato G

Alegato F

Allegato E

Allegato D

Allegato C

Allegato B

Allegato A1

Allegato A

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome